• Non ci sono risultati.

Piemonte: AGCM, ok alla D.G.R. relativa al TPL/ferroviario e archivia procedimento

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Piemonte: AGCM, ok alla D.G.R. relativa al TPL/ferroviario e archivia procedimento"

Copied!
48
0
0

Testo completo

(1)

Bollettino

Settimanale

Anno XXVII - n. 11

Pubblicato sul sito www.agcm.it

27 marzo 2017

(2)
(3)

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5

I806 - AFFIDAMENTO APPALTI PER ATTIVITÀ ANTINCENDIO BOSCHIVO

Provvedimento n. 26445 5

I808 - GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT

Provvedimento n. 26454 12

A499 - ASSICURAZIONI AGRICOLE/COMPORTAMENTI ESCLUDENTI CODIPRA

Provvedimento n. 26470 21

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 23

AS1357 – SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - AUTOMOBILE CLUB ROMA/GE.SER. S.R.L. 23 AS1358 – REGIONE PIEMONTE – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

PUBBLICO LOCALE 27

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 33

PS10148 - SOFI ENERGIA-IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Provvedimento n. 26439 33

VARIE 46

RIVALUTAZIONE SOGLIE FATTURATO EX ART.16, COMMA 1, DELLA LEGGE N.287/90

Provvedimento n. 26471 46

(4)
(5)

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I806 - AFFIDAMENTO APPALTI PER ATTIVITÀ ANTINCENDIO BOSCHIVO Provvedimento n. 26445

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 marzo 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l’articolo 101 del TFUE;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. In data 13 maggio 2016 è pervenuta una segnalazione1 volta a denunciare asserite condotte illecite, anche di natura anticoncorrenziale, perpetrate in relazione all’affidamento e all’esecuzione di appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di antincendio boschivo e di elisoccorso. Tale segnalazione è stata integrata con ulteriore documentazione prodotta in data 30 maggio 20162.

2. La segnalazione proviene da un operatore del mercato interessato, quale pilota di elicotteri e titolare di un’impresa con sede in Piemonte, che lamenta condotte di condizionamento e turbativa di numerose gare pubbliche bandite a livello regionale – per una complessiva ampiezza nazionale del fenomeno denunciato – e riconducibili a sette operatori del settore appartenenti all’Associazione Elicotteristica Italiana (AEI) nel cui ambito si sarebbe realizzata la contestata spartizione degli appalti pubblici.

II. LE PARTI a) Il segnalante

3. Il segnalante è un pilota professionista di elicotteri, titolare di qualifiche riconosciute dall’ENAC ed EASA di dirigente e responsabile di attività di trasporto aeronautico ed opera da svariati anni, anche come titolare di imprese, nel settore del trasporto aereo e di antincendio ed elisoccorso.

b) I partecipanti all’intesa

4. Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. (già Inaer Aviation Italia S.p.A., di seguito, in breve, “Babcock MCS” già “Inaer”) è una società con sede legale a Milano e sede operativa in provincia di Lecco ed attiva nel settore del trasporto aereo di passeggeri e merci e dei servizi di

1 Cfr. doc. 1.

2 Cfr. doc. 2.

(6)

soccorso aereo ed antincendio. Il capitale sociale è interamente posseduto da una società di diritto spagnolo. Il valore di fatturato dell’esercizio 2015 è pari a circa duecento milioni di euro. Nel marzo 2017 la società ha mutato la precedente denominazione sociale Inaer Aviation Italia S.p.A.

in Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A..

5. Airgreen S.r.l. (di seguito, in breve, “Airgreen”) è una società con sede legale in provincia di Torino ed attiva nel settore del trasporto aereo non di linea e dei servizi di soccorso aereo ed antincendio. Il valore di fatturato dell’esercizio 2015 è pari a circa venti milioni di euro.

6. Elifriulia S.r.l. (di seguito, in breve, “Elifriulia”) è una società con sede legale in provincia di Gorizia ed attiva nel settore del trasporto aereo non di linea e dei servizi di soccorso aereo ed antincendio. Il valore di fatturato dell’esercizio 2015 è pari a circa dieci milioni di euro.

7. Heliwest S.r.l. (di seguito, in breve, “Heliwest”) è una società con sede legale in provincia di Asti ed attiva nel settore del trasporto aereo non di linea e dei servizi di soccorso aereo ed antincendio. Il valore di fatturato dell’esercizio 2015 è pari a circa nove milioni di euro.

8. Eliossola S.r.l. (di seguito, in breve, “Eliossola”) è una società con sede legale in provincia di Verbania ed attiva nel settore del trasporto aereo non di linea e dei servizi di soccorso aereo ed antincendio. Il valore di fatturato dell’esercizio 2015 è pari a circa cinque milioni di euro.

9. Elitellina S.r.l. (di seguito, in breve, “Elitellina”) è una società con sede legale in provincia di Sondrio ed attiva nel settore del trasporto aereo non di linea e dei servizi di soccorso aereo ed antincendio. Il valore di fatturato dell’esercizio 2015 è pari a circa dieci milioni di euro.

10. Star Work Sky S.a.s. di Giovanni Subrero & C. (di seguito, in breve, “Star Work”) è una società in accomandita semplice con sede legale in provincia di Alessandria ed attiva nel settore del trasporto aereo non di linea e dei servizi di soccorso aereo ed antincendio.

11. Associazione Elicotteristica Italiana (di seguito, in breve, “AEI”) è un’associazione senza fini di lucro finalizzata ad individuare le esigenze presenti e future dell’elicottero, promuoverne l’impiego presso gli enti governativi, le amministrazioni regionali e locali, le aziende private e il pubblico in genere. Allo stato AEI è composta da soci manutentori /venditori di aeromobili e operatori aerei. In particolare, dei 15 attuali soci di AEI, sette (le Parti sopra riportate) sono operatori aerei titolati a svolgere attività di trasporto e lavoro aereo commerciale, gli altri soci sono imprese che si occupano di manutenzione e/o vendita di aeromobili. La presidenza e gli organi direttivi dell’associazione sono composti da esponenti e rappresentanti delle imprese socie.

III. IL FATTO

12. Le vicende oggetto di segnalazione concernono ipotesi di condotte anticompetitive volte a condizionare lo svolgimento e l’esito di svariate gare pubbliche concernenti l’affidamento di servizi di elisoccorso (HEMS, Helicopters Emergency Medical Service, secondo un acronimo anglosassone) ed anti-incendio boschivo (fire-fighting o AIB).

13. Nel dettaglio, il segnalante delinea uno scenario fattuale in cui le Parti si sarebbero spartite a livello nazionale il mercato relativo ai riferiti servizi, secondo meccanismi di turbativa d’asta realizzati, per quanto rileva sotto il profilo antitrust, combinando in modo sistematico i seguenti ordini di condotte illecite di coordinamento nelle strategie partecipative:

- partecipazione alle gare singolarmente o in raggruppamenti variabili tra le medesime imprese in modo che per ciascuna gara figuri un solo offerente (in forma singola o associata) che riesce ad aggiudicarsi l’appalto senza ribasso o con ribassi risibili (sovente inferiori all’1%);

- mancata partecipazione alle gare sì da farle andare deserte e indurre la stazione appaltante a riaffidare in trattativa privata la commessa al precedente assegnatario.

(7)

14. Il segnalante dichiara che tali condotte sono state poste in essere in modo sistematico e da svariati anni (sin dai primi anni del 2000) su gran parte delle gare bandite, a livello regionale, dalle amministrazioni competenti per l’affidamento dei due servizi menzionati, oltreché, per l’appalto AIB – flotta aerea della protezione civile, a livello nazionale e ha prodotto una tavola riepilogativa in cui individua per ciascuna regione e servizio i vari aggiudicatari (singolo o in ATI), secondo una mappatura ripartitoria in cui figurano quasi esclusivamente i sette operatori facenti parte dell’AEI individuati quali parti del presente procedimento. In particolare, la tavola riepilogativa riporta un totale di 32 affidamenti – che il segnalante definisce “contratti” – in essere tra le stazioni appaltanti e i suddetti operatori, distinti tra servizi AIB (16 contratti) e servizi HEMS (16 contratti). Il segnalante sostiene che la condotta collusiva contestata avrebbe condizionato anche più gare d’appalto (cronologicamente consecutive) per ciascun affidamento elencato nella tavola riepilogativa.

15. Secondo la ricostruzione resa dal segnalante, la ripartizione del mercato nei descritti termini sarebbe avvenuta tra le Parti anche nell’ambito dell’Associazione AEI, alcuni dei cui esponenti risultano riconducibili alle società partecipanti all’intesa qui ipotizzata.

16. In esito ad un preliminare vaglio preistruttorio, dalla documentazione prodotta in sede di segnalazione e dagli ulteriori dati acquisiti dall’ANAC3 e trasmessi dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza4, si sono ricostruite le dinamiche partecipative di un campione esemplificativo di diciotto procedure ad evidenza pubblica sopra soglia (intendendosi per tali sia singole gare che lotti autonomi di una medesima gara) bandite da dieci amministrazioni regionali e, a livello nazionale, dalla protezione civile, in un arco temporale che va dal 2009 al 2016.

Dall’analisi delle procedure di gara sin qui ricostruite emergono, prima facie, elementi di conferma delle modalità partecipative segnalate con riferimento sia a servizi AIB che HEMS.

17. Si riporta, di seguito, la sintesi del preliminare screening condotta su alcune delle gare oggetto di segnalazione, recante l’evidenza degli elementi informativi utili a dare contezza delle condotte partecipative contestate, ricostruiti sulla base della documentazione disponibile. L’anno indicato è quello di aggiudicazione dell’affidamento, ciascuno dei quali ha durata pluriennale.

3 Cfr. doc. 5.

4 Cfr. doc. 7.

(8)

Committenza Anno Ribasso Aggiudicatario Servizio Piemonte

2015

Lotto 1

1,14% Eliossola (unica offerta e operatore uscente del precedente appalto)

AIB

Lotto 2

0,57% Airgreen (operatore uscente del precedente appalto - due offerte)

AIB

Lotto 3

6,3% Star Work (due offerte. L’altra è stata presentata da Heliwest, operatore uscente del precedente appalto)

AIB

2012 1,2% ATI Airgreen/Inaer (ora Babcock MCS, unica offerta)

HEMS

Sardegna 2015 0,04% ATI Airgreen/Eliossola/Elifriulia/Star Work/Elitellina (unica offerta)

AIB

2012 0,01% ATI Airgreen/Eliossola/Elifriulia/Star Work/Elitellina (unica offerta)

AIB

Liguria 2015 - Heliwest (procedura negoziata,

riaffidamento al precedente aggiudicatario)

AIB

2012 0,5% Heliwest (due offerte. L’altra è stata presentata da Star Work)

AIB

Lazio 2016 0,86% Eliossola (unico offerente) AIB

2012 0,75% ATI Eliwest/Eliossola (unico offerente) AIB

Veneto 2013 0,01% ATI con mandataria Elifriulia AIB

Valle d’Aosta 2014 0,43% Airgreen (unico offerente) HEMS

2009 0,16% Airgreen (unico offerente) HEMS

Friuli Venezia Giulia

2015 25% Elifriulia (unico offerente. In precedenza vi era stata una gara andata deserta)

AIB

Campania 2012 0,25% ATI Heliwest/Eliossola/Elifriulia (unico offerente)

AIB

Toscana 2011 0,7% ATI Elifriulia/Eliossola (unico offerente) AIB

Sicilia 2011 0,84% ATI Heliwest/Elitellina/Elifriulia (unico offerente. Nella precedente gara i tre operatori avevano partecipato in due raggruppamenti concorrenti)

AIB

Protezione Civile Nazionale

2011 0,02% Inaer (ora Babcock MCS, unico offerente) AIB

(9)

18. Invero, lo scrutinio di tali gare restituisce un pattern partecipativo connotato da aggiudicazioni all’unico offerente in gara (in forma singola o associata) con ribassi sovente prossimi allo zero o comunque di entità ridottissima che potrebbe essere stato applicato anche ad altre procedure ad evidenza pubblica oggetto di segnalazione. Gli aggiudicatari coincidono con le parti del procedimento, che si alternano nelle varie gare, singolarmente o in compagini collettive, distribuendosi in misura abbastanza omogenea nelle varie regioni italiane (anche a distanza rispetto la loro localizzazione aziendale) e tendendo, per quanto è possibile osservare dai dati in possesso, a mantenere, anche sotto il profilo diacronico, il pregresso bacino di dominanza o ad alternarsi per conservare la propria quota di mercato.

19. La documentazione agli atti offre, altresì, talune evidenze concernenti fattispecie partecipative delle Parti di analogo segno a quelle sopra riportate anche in relazione a procedure di gara concernenti altri servizi di trasporto aereo o altri servizi aerei vari, bandite da amministrazioni o soggetti aggiudicatori differenti dagli enti o organi della protezione civile.

20. Da ultimo, il segnalante rimarca come la costituzione dei raggruppamenti temporanei in cui risultano talvolta figurare le Parti nelle gare censite non risulterebbe giustificata “da un’ipotetica carenza di aziende qualificate e/o di dimensioni sufficienti a concorrere singolarmente, perché praticamente tutte le sette aziende appartenenti ad AEI hanno il potenziale ed il numero di elicotteri sufficiente per concorrere singolarmente alla quasi totalità delle gare d’appalto”.

IV. VALUTAZIONI

a) Il settore interessato e il mercato rilevante

21. Le condotte oggetto del presente procedimento interessano il settore dei servizi di elisoccorso (HEMS) e anti-incendio boschivo (AIB). I servizi HEMS si caratterizzano per attività di soccorso sanitario effettuate mediante l’impiego di elicotteri dedicati, svolte in favore di pazienti che versano in situazioni critiche e necessitano di assistenza medica in tempi rapidi e in tutte le circostanze in cui una normale ambulanza non è in grado di operare. Per altro verso i servizi anti- incendio (fire-fighting o AIB) possono essere svolti sia mediante l’utilizzo di elicotteri che attraverso altre tipologie di aeromobili.

22. Dalla segnalazione pervenuta emerge che gran parte delle imprese operanti nel settore svolge entrambi i servizi di elisoccorso e anti-incendio. Per contro, risulta che solo una delle società attenzionate (Inaer, ora Babcock MCS) si sia aggiudicata un appalto AIB da espletarsi mediante utilizzo di aerei (di proprietà della Protezione civile nazionale), mentre tutte le altre società risultano affidatarie di contratti da eseguirsi con l’utilizzo di elicotteri.

23. La domanda dei descritti servizi viene espressa tramite gare pubbliche d’appalto, distinte per tipologia di servizio (AIB o HEMS), bandite di regola a livello regionale dai dipartimenti locali della protezione civile. Solo la gara concernente l’AIB da effettuarsi con la flotta aerea della protezione civile è stata disposta su base nazionale. Da una prima disamina di taluni capitolati di gara predisposti dalla committenza regionale per l’affidamento dei descritti servizi, le procedure a evidenza pubblica vengono aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o con il criterio del prezzo più basso, e tra i requisiti di partecipazione viene richiesto, oltre a dati di fatturato generale e specifico per servizi analoghi, la disponibilità, sia a titolo di proprietà che in leasing, di un certo numero di elicotteri caratterizzati da puntuali caratteristiche tecniche e determinato equipaggiamento.

24. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in materia di intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e

(10)

giuridico nel quale si colloca l’accordo o la pratica concordata tra imprese. Tale definizione è dunque funzionale alla delimitazione dell’ambito nel quale l’intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività5.

25. Nel caso in esame, in via di prima approssimazione, il mercato può circoscriversi nell’ambito geografico e merceologico delle gare condizionate mediante l’ipotizzata intesa di ripartizione del mercato. Tali gare, in particolare, afferiscono ad affidamenti pubblici, disposti a livello nazionale, regionale e locale, di servizi HEMS e AIB. Non si esclude, inoltre, che la concertazione possa avere un perimetro più ampio ed estendersi anche a gare pubbliche aventi ad oggetto l’affidamento di altri servizi di trasporto aereo o altri servizi aerei vari.

b) La qualificazione dell’intesa

26. Il complesso degli elementi sopra descritti consente di ipotizzare un coordinamento tra le Parti, che potrebbe risalire al 2000, al fine di limitare il reciproco confronto concorrenziale nelle procedure pubbliche di affidamento dei servizi HEMS e AIB attraverso un’intesa, nella forma di un accordo e/o di una pratica concordata, avente ad oggetto la ripartizione del mercato finalizzata all’aggiudicazione degli appalti oggetto di concertazione con ribassi di ridotta entità, sovente prossima allo zero. Tale condotta collusiva e spartitoria sarebbe stata posta in essere anche nell’ambito e per il tramite dell’AEI, di cui tutti gli operatori Parti del presente procedimento risultano essere soci.

27. Invero, la documentazione agli atti restituisce elementi segnaletici di possibili condotte concertative aventi ad oggetto il condizionamento in senso anticompetitivo delle procedure ad evidenza pubblica.

28. Il pattern partecipativo che pare emergere, coerente a quanto prefigurato dal segnalante, risulta caratterizzato da assenza di sovrapposizione e sincronismo partecipativo delle Parti da cogliersi trasversalmente su un’ampia gamma di gare ed affidamenti pubblici (che pare includere tutte le procedure ad evidenza pubblica poste in essere a livello nazionale e regionale o locale per affidare servizi AIB ed HEMS). Infatti, le anomalie partecipative sintomatiche di coordinamento nella presentazione dell’offerta per spuntare ribassi esigui, a volte prossimi allo zero, risultano investire svariate procedure di gara su una dimensione cronologica e geografica vasta.

29. Le evidenze fattuali paiono tratteggiare un’ipotesi di intesa anticoncorrenziale idonea a neutralizzare i rischi di un effettivo confronto competitivo tra le Parti teso a stabilizzare artificiosamente le rispettive quote di mercato. La descritta, ipotizzata, condotta anticompetitiva pare essersi realizzata anche attraverso l’uso distorto dei raggruppamenti temporanei di imprese, impiegati dalle Parti al fine precipuo di spartirsi le commesse disinnescando il meccanismo competitivo tipico di una gara pubblica.

30. Attraverso siffatta, ipotizzata, condotta concertata, le Parti potrebbero aver alterato sensibilmente la libera formazione dei prezzi nell’ambito delle gare pubbliche in esame, riducendo al minimo i ribassi offerti e determinando così un innaturale innalzamento del valore economico delle commesse.

31. Le evidenze, anche documentali, prodotte dal segnalante e gli ulteriori elementi agli atti consentono di ipotizzare un’ampia latitudine delle possibili condotte concertative, tale da eventualmente ricomprendere tutte le gare bandite da qualunque stazione appaltante ed aventi ad oggetto non solo i servizi HEMS e AIB ma anche altri servizi di trasporto aereo o altri servizi aerei

5 Cfr., da ultimo, Consiglio di Stato 26 gennaio 2017, n. 740, Gare Consip pulizia nelle scuole, nonché Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, nn. 2837, 3167 e 3168, Logistica Internazionale; Consiglio di Stato, 24 ottobre 2014, nn. 4230, 5274, 5276, 5278, Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici.

(11)

vari. In tal senso, il presente procedimento è volto a verificare ed eventualmente acclarare ipotesi di collusione anche in siffatto, più esteso, ambito operativo.

32. In considerazione della rilevanza comunitaria delle procedure di gara in questione e del fatto che i servizi oggetto delle medesime interessano l’intero territorio nazionale, l’intesa ipotizzata appare idonea, laddove accertata, a pregiudicare il commercio tra Stati membri. Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento verrà valutata ai sensi dell’articolo 101 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, che le condotte sopra descritte poste in essere dalle società Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. (già Inaer Aviation Italia S.p.A.), Airgreen S.r.l., Elifriulia S.r.l., Heliwest S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Star Work Sky S.a.s. e dall’Associazione Elicotteristica Italiana sono suscettibili di configurare un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE;

DELIBERA

a) l'avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. (già Inaer Aviation Italia S.p.A.), Airgreen S.r.l., Elifriulia S.r.l., Heliwest S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Star Work Sky S.a.s. e dell’Associazione Elicotteristica Italiana per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione “Manifatturiero e Servizi” di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Massimo Lupi;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione “Manifatturiero e Servizi” di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2018.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

(12)

I808 - GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT

Provvedimento n. 26454

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA 21 marzo 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n.287;

VISTO l’articolo 101 del TFUE;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n.217;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. In data 19 marzo 2014 Consip S.p.A. (di seguito Consip), per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca (di seguito anche “gara Consip FM4”).

2. In data 20 gennaio 2017 l’Autorità, nell’esercizio della propria attività istituzionale, ha richiesto a Consip la documentazione relativa a tale gara, la quale ha fornito riscontro nelle date 30 gennaio 2017 e 9 febbraio 2017.

3. Rispetto a tale gara - per le ragioni di seguito illustrate - si ritiene che i principali operatori attivi nel settore del facility management possano aver coordinato le proprie strategie partecipative, in violazione della normativa a tutela della concorrenza.

II. LE PARTI

4. CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società cooperativa (di seguito CNS) è una società cooperativa senza finalità di lucro attiva in diversi ambiti merceologici (facility management, energia, ecologia, pulizie, ristorazione, logistica, servizi museali e gestioni varie). Nello specifico, l’attività del CNS consiste nell’acquisire appalti e commesse di lavoro, stipulando i relativi contratti con le committenze (pubbliche e private) e garantendo la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali tramite la struttura, le attrezzature e il personale delle associate, alle quali affida in esecuzione il lavoro; inoltre, il CNS fornisce supporto alle associate per il miglioramento dei livelli di qualità dei servizi e dell’organizzazione aziendale. Allo stato, il CNS conta 194 associate dislocate sull’intero territorio nazionale.

Il fatturato realizzato dal CNS nel 2015 è stato pari a 764,6 milioni di euro.

5. Dussmann Service S.r.l. (di seguito Dussmann) è una società italiana appartenente al gruppo Dussmann, network internazionale di servizi specialistici per enti pubblici e aziende; il capitale sociale di Dussmann è interamente detenuto da Dussmann Service Holding GmbH.

(13)

Nello specifico, l’attività di Dussmann riguarda la fornitura di servizi integrati (in particolare facility management, sanificazione, ristorazione, servizi tecnici), prevalentemente in favore del settore industriale, sanitario, scolastico, assistenziale, militare e dei trasporti.

Nel 2015 Dussmann ha conseguito un fatturato complessivo pari a 404,6 milioni di euro.

6. Engie Servizi S.p.A. (nuova denominazione di Cofely Italia S.p.A. dal 1° ottobre 2016, di seguito Engie) è una società italiana appartenente al gruppo internazionale Engie e interamente controllata da Engie Energy Services International Sa.

Nello specifico, l’attività di Engie interessa principalmente la fornitura di elettricità, gas e servizi di efficienza energetica; la società è inoltre presente nell’ambito delle gestioni integrate di facility management.

Engie ha conseguito, nel corso del 2015, un fatturato totale di 654,9 milioni di euro.

7. Manitalidea S.p.A. è parte del gruppo Manital specializzato nella progettazione, gestione ed erogazione di servizi di facility management per la conduzione delle attività no core dei propri clienti, principalmente Pubblica amministrazione, gruppi industriali e medie imprese. Manitalidea S.p.A. risulta detenere il 96,6% delle azioni di Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile (Manital S.c.p.A., di seguito Manital), che ha partecipato alla gara di cui trattasi.

Il fatturato realizzato da Manitalidea S.p.A. nel 2015 è stato complessivamente pari a 247,1 milioni di euro.

8. Manutencoop Facility Management S.p.A. (di seguito Manutencoop) è una società, aderente al consorzio CNS, attiva nel settore del facility management, e in particolare nella gestione e nell’erogazione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell’attività sanitaria.

Manutencoop fa parte del gruppo guidato dalla società Manutencoop Società Cooperativa (che ne detiene il 78,9% delle azioni); quest’ultima, a sua volta, è una società partecipata da oltre 700 soci lavoratori e oltre 700 soci sovventori. Sulla base delle rilevanti disposizioni normative con riferimento ai soci lavoratori nonché delle disposizioni statutarie in relazione ai soci sovventori, nessuno dei soci può esercitare il controllo di Manutencoop Società Cooperativa. Il gruppo Manutencoop è attivo nel facility management, nella prestazione di servizi ambientali e nelle attività di vendita immobiliare.

Nel 2015 Manutencoop ha realizzato un fatturato totale pari a 727,6 milioni di euro.

9. Romeo Gestioni S.p.A. (di seguito Romeo) è una società del gruppo Romeo che opera nel mercato della gestione e valorizzazione dei patrimoni immobiliari e urbani, attraverso la fornitura di servizi integrati per committenti pubblici e privati. Nel dettaglio, l’attività di Romeo interessa la gestione integrata dei grandi patrimoni immobiliari pubblici, i servizi di facility management, la gestione delle grandi reti stradali urbane, i modelli di raccolta e gestione dei tributi, i servizi di energy management e dell’illuminazione pubblica. Un’altra società del gruppo Romeo (Romeo Immobiliare S.r.l.) figura tra i consorziati del Consorzio Stabile Romeo Facility Services 2010, che ha partecipato alla gara qui in esame in Rti con Romeo.

Il fatturato complessivamente realizzato da Romeo nel corso del 2015 è pari a 224,3 milioni di euro.

(14)

10. STI S.p.A. (di seguito STI) è la holding industriale dell’omonimo gruppo, detenendo le partecipazioni di tutte le società del gruppo e garantendone la direzione unitaria attraverso le proprie funzioni di pianificazione, finanza e controllo. Il gruppo STI si occupa di progettare, sviluppare e gestire operazioni e commesse per la gestione e valorizzazione dell’ambiente costruito e del territorio, ed eroga servizi a supporto delle attività no core dei propri clienti.

STI controlla tra le altre la società Exitone S.p.A. (di seguito Exitone), che ha partecipato alla gara qui in esame in Rti con CNS, mediante l’intera proprietà del relativo capitale sociale; STI controlla altresì la società Gestione Integrata S.r.l. (di seguito Gestione Integrata) -che aderisce al Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l. (di seguito CSEL) parte del Rti di cui è stata mandataria Engie- mediante la proprietà del 90,17% del relativo capitale sociale (la restante percentuale è detenuta dalla società Siram S.p.A., di seguito Siram).

Nel 2015 STI ha conseguito un fatturato totale di 7,1 milioni di euro.

III. IL FATTO i) Il disegno di gara

11. La gara Consip FM4 è suddivisa in 18 lotti regionali (14 lotti ordinari e 4 lotti accessori), definiti con un criterio geografico. L’importo totale della base d’asta ammonta a circa 2,7 miliardi di euro; la durata della convenzione è di due anni per i lotti ordinari e un anno per i lotti accessori.

La durata dei contratti è invece fissata tra i quattro e i sei anni.

12. A ciascun concorrente che risulti primo in graduatoria provvisoria per più lotti, potranno essere aggiudicati al massimo tre lotti ordinari e un lotto accessorio, da selezionare sulla base del criterio di rilevanza economica.

13. Il criterio di aggiudicazione adottato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, le offerte si articolano in offerta tecnica e offerta economica; il punteggio massimo associato all’offerta tecnica è di 60 punti, mentre il punteggio massimo conseguibile tramite l’offerta economica ammonta a 40 punti.

14. Il punteggio dell’offerta economica dipende dall’entità dei ribassi offerti dai partecipanti sull’importo a base d’asta. Infatti, per ciascuna voce di prezzo, tali sconti vengono convertiti in un punteggio economico per mezzo di una formula matematica. Va rilevato, al riguardo, che, per effetto di tale formula, al ridursi del livello del ribasso medio calcolato per il totale dei concorrenti, si riduce la rilevanza dello sconto proposto ai fini del vantaggio ottenibile sugli altri partecipanti (in termini di punteggio per la graduatoria). In altri termini, quando il ribasso medio si riduce, formulare un ribasso più aggressivo del proprio concorrente diventa via via meno determinante per l’aggiudicazione del lotto. In tale contesto, in presenza di una media contenuta dei ribassi presentati in gara, un’impresa che concorra all’aggiudicazione di un lotto, forte di un elevato punteggio tecnico, potrebbe risultare avvantaggiata rispetto a rivali che puntino invece maggiormente sulla aggressività delle offerte economiche.

ii) Le strategie di gara delle parti

15. Alla gara in esame hanno partecipato un numero significativo di imprese (singolarmente o in RTI). La gara non risulta ancora aggiudicata.

16. Dalle informazioni disponibili, risulta che le compagini che hanno raggiunto i punteggi più alti per almeno un lotto sono:

- Manutencoop;

- Manital;

- Romeo (in RTI con Consorzio Stabile Romeo Facility Services 2010);

(15)

- Engie, già Cofely (in RTI, tra gli altri, con CSEL);

- Dussmann (in RTI con Siram);

- Consorzio Leonardo Servizi Consorzio Stabile (in RTI, tra gli altri, con CPL Concordia Soc.

Coop., consorziata del CNS);

- ATI Guerrato S.p.A.;

- Cipea&Cariiee Co.ED.A in RTI;

- Ma.ca S.r.l. in RTI.

17. Al riguardo, si osservi che CNS, non avendo confermato la propria offerta, di fatto si è ritirata dalla gara nella primavera del 2016, peraltro dopo che l’Autorità aveva sanzionato il CNS per un’intesa relativa alla gara Consip (pulizia nelle scuole), la cui sussistenza è stata successivamente confermata dal Tar Lazio, con sentenza n. 10309 del 14 ottobre 2016, e dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 928 del 28 febbraio 2017.

18. Inoltre, con sentenza del febbraio 2017, il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione di Manital dalla gara1.

19. Nella tabella che segue sono riportati i lotti geografici in cui è suddivisa la gara, con l’indicazione delle offerte presentate per ciascun lotto dai principali operatori del settore, evidenziando i soggetti che, secondo la ricostruzione effettuata sulla base delle informazioni disponibili, come riportate anche su numerosi organi di stampa, risultano aver ottenuto i punteggi maggiori.

1 Con sentenza del 2 febbraio 2017, n. 849, il Consiglio di Stato, riformando la decisione del TAR Lazio, ha confermato l’esclusione di Manital dalla gara decisa da Consip.

(16)

Lotto Manutencoop CNS* Manital**

RTI ROMEO

RTI COFELY

RTI Dussmann

Altre RTI (miglior offerta) 1-Liguria, Piemonte

(129mln) X X 4

2-VdA, Liguria, Piem.

(115 mln) X X 3

3-Lombardia, Emilia R.

(208 mln)

X X X 3

4-Trentino AA, Ven., FVG

(128 mln)

X 4

(Rti Guerrato) 5-Emilia R., Veneto

(142 mln) X X X 2

6-Toscana, E.R., Marche

(117 mln)

X 2

(Rti Cons.

Leonardo) 7-Umbria, Toscana

(116 mln) X X 2

8-Marche, Abr., Molise

(90 mln)

X X X 7

9-Lazio, Sardegna

(91 mln) X X 2

10-Roma 1° municipio

(143 mln) X X 1

11-Roma 2

(247 mln) X X X 2

12-Puglia, Basilicata (130 mln)

X X

3 (Rti Cipea&Carjiee) 13- Camp., Basilicata

(221 mln) X

14-Calabria, Sicilia

(195 mln) X X 2

15-Acc. Nord

(145 mln) X X X 2

16-Acc. Cen.

(105 mln) X X X 2

17-Acc. Roma

(190 mln) X 1

(Rti Ma.Ca) 18-Acc. Sud

(180 mln) X 2

*Il CNS non ha confermato le proprie offerte, pertanto non è possibile indicare dove ha ottenuto i punteggi maggiori.

**Manital è stata esclusa dalla gara.

20. Dalla tabella si evince l’assenza di significative sovrapposizioni nelle offerte dei principali operatori, secondo uno schema “a scacchiera”. E’ quanto emerge, in modo più evidente, in relazione alle offerte di Manutencoop, CNS, Manital e Romeo.

In particolare, è da notare che le offerte di Manutencoop, CNS, Manital e Romeo hanno riguardato nel complesso tutti i 18 lotti. Le uniche due sovrapposizioni tra tali soggetti (segnatamente, CNS e Romeo per il Lotto 3 e Manutencoop e Manital per il Lotto 11) vedono, verosimilmente, uno dei

(17)

due partecipanti interessato dalla sovrapposizione presentare offerte non aggressive, se non di appoggio.

21. Ancora, rispetto a tali quattro imprese è da osservare un sostanziale rispetto delle posizioni pregresse, acquisite in occasione della precedente gara di facility management (FM3). Ciò vale, in particolare, per Manital e Romeo il cui posizionamento in FM4 ha di fatto riprodotto quello derivato ad esito della gara FM3 e che sono risultate, nella sostanza, al riparo dalla concorrenza di Manutencoop e CNS. Queste ultime due imprese, infatti, pur avendo adottato in FM4 una strategia volta ad espandere la loro precedente posizione, hanno nondimeno confermato le offerte nell’unico lotto a testa che si erano aggiudicati in FM3, e hanno presentato offerte in lotti diversi da quelli in cui Manital e Romeo figuravano come incumbent.

22. L’analisi degli esiti provvisori della gara FM4, inoltre, consente di considerare un coinvolgimento nella ipotizzata strategia ripartitoria anche di Engie (già Cofely) e Dussamnn. Nei lotti in cui queste due imprese hanno presentato offerte migliori, infatti, la sovrapposizione con i citati quattro principali operatori è stata assolutamente marginale. In proposito, perlomeno riguardo a CNS, si deve tener conto del fatto che il Consorzio ha presentato offerte per un numero pari a quasi al doppio del numero dei lotti aggiudicabili ai sensi della lex specialis e, dunque, laddove si fosse aggiudicato un numero di lotti maggiore di quattro, si sarebbe potuto trovare, eventualmente secondo una strategia concepita previamente ed intenzionalmente, a dover rinunciare ai lotti in cui hanno presentato offerta Engie e Dussmann.

iii) I legami diretti e indiretti intercorrenti tra le parti

23. La presunta concertazione rispetto alla gara FM4 appare avvalorata dai vincoli che legano i soggetti coinvolti, come evidenziati anche nell’ambito di talune segnalazioni pervenute - anche in forma anonima - all’Autorità.

24. Rileva in particolare il fatto che CNS e Engie risultino entrambe aver partecipato in RTI con soggetti riconducibili al gruppo STI. Più precisamente, al RTI capitanato da CNS ha preso parte anche Exitone (controllata al 100% da STI), mentre nel RTI guidato da Engie (già Cofely) compare anche CSEL, cui aderisce Gestione Integrata (controllata per circa il 90% dalla stessa STI) .

Inoltre, il restante capitale azionario di Gestione Integrata (quasi il 10%) è posseduto da Siram, che ha partecipato alla gara FM4 in RTI con Dussmann.

25. Ulteriori interessenze tra le imprese che hanno partecipato alla gara in questione derivano dai legami consortili che intercorrono tra: CNS, Manutencoop e CPL Concordia Soc. Coop.

(quest’ultima, ha partecipato in RTI con Consorzio Leonardo); Gestione Integrata e CSEL; Manital e La Veneta Servizi S.p.A. (di seguito La Veneta), quest’ultima legata a Manutencoop per il tramite della controllata Roma Multiservizi S.p.A. (di seguito Roma Multiservizi), la quale a sua volta figurava come consorziata di Manital2.

26. Da ultimo, si osserva che tutte le imprese coinvolte fanno capo, direttamente o indirettamente, all’associazione di categoria Terotec - Laboratorio per l'Innovazione della Manutenzione e della Gestione dei Patrimoni Urbani e Immobiliari, che riunisce soggetti che operano nel campo della manutenzione e della gestione dei patrimoni urbani e immobiliari (beni immobiliari, beni storici, artistici e architettonici, infrastrutture viarie, reti tecnologiche, verde e arredo urbano). In particolare, Terotec annovera tra i propri soci promotori CNS, Manitalidea S.p.A., Manutencoop,

2 All’epoca dei fatti, una piccola quota del capitale di Roma Multiservizi S.p.a. era detenuto da La Veneta Servizi S.p.a..

(18)

Dussmann, Exitone, Coopservice Soc.coop.p.a. e CPL Concordia Soc. Coop. (queste ultime due consorziate del CNS)3.

IV. VALUTAZIONI i) Il mercato interessato

27. Le condotte oggetto del presente procedimento interessano il settore del facility management, che racchiude un insieme molto ampio di servizi, tra cui servizi di governo (ad esempio, gestione sistema informativo, gestione call center, programmazione e controllo attività); servizi di manutenzione programmata (ad esempio, impianto elettrico, riscaldamento, impianto idrico- sanitario, impianti elevatori); servizi di pulizia ed igiene ambientale (ad esempio, pulizia, disinfestazione giardinaggio).

28. Nel caso di specie, la gara bandita da Consip è volta a soddisfare il fabbisogno di servizi di facility management espresso dalle Pubbliche amministrazioni, dalle Università e Istituti di ricerca pubblici.

29. L’offerta di tali servizi può provenire sia da società in grado di offrire l’insieme dei servizi richiesti, sia da fornitori specializzati in determinati servizi, i quali possono organizzarsi in RTI, anche al fine di coprire il raggio di azione richiesto.

30. Le parti del procedimento rientrano tutte nel novero dei principali operatori del settore, e vantano una pregressa esperienza nei servizi di riferimento ed in servizi ad essi contigui, con particolare riferimento al soddisfacimento della domanda pubblica.

31. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in materia di intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l’accordo o la pratica concordata tra imprese. Tale definizione è dunque funzionale alla delimitazione dell’ambito nel quale l’intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività4.

32. Nel caso in esame, pertanto, il mercato può circoscriversi all’ambito geografico e merceologico della procedura condizionata mediante l’ipotizzata intesa di ripartizione del mercato.

Non si esclude, inoltre, che la concertazione tra le parti possa avere un perimetro più ampio ed estendersi anche ad altre gare pubbliche.

ii) La qualificazione dell’intesa

33. Da quanto sopra riportato emerge che in occasione della partecipazione alla gara FM4, le parti CNS, Manutencoop, Manital, Romeo, Engie (già Cofely) e Dussmann appaiono aver posto in essere una o più intese restrittive della concorrenza volte alla ripartizione dei lotti posti a gara. A tale attività collusiva avrebbe preso parte anche il gruppo STI, per il tramite della sua controllata Exitone e in ragione delle citate interessenze tra Gestione Integrata, CSEL e Siram.

34. Le descritte anomalie riscontrate nelle scelte partecipative dei sei citati operatori (CNS, Manutencoop, Manital, Romeo, Engie e Dussmann) appaiono, infatti, difficilmente spiegabili al di fuori di un contesto collusivo. Si tratta, peraltro, di condotte che potrebbero porsi in un rapporto di

3 Inoltre, alcune delle Parti risultano associate ad ANIP (Associazione Nazionale delle Imprese di Pulizia e Servizi Integrati).

4 Cfr., da ultimo, Consiglio di Stato 26 gennaio 2017, n. 740, Gare Consip pulizia nelle scuole, nonché Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, nn. 2837, 3167 e 3168, Logistica Internazionale; Consiglio di Stato, 24 ottobre 2014, nn. 4230, 5274, 5276, 5278, Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici.

(19)

continuità con il clima di collaborazione tra imprese concorrenti risultante dalle evidenze raccolte dall’Autorità nel corso del procedimento relativo alla gara Consip pulizia nelle scuola5.

35. Tali anomalie si prestano ad essere valutate anche tenuto conto degli evidenziati legami intercorrenti tra le imprese partecipanti alla gara FM4, nella forma di rapporti consortili (Manutencoop e CNS; Gestione Integrata e CSEL; Manital e La Veneta/Roma Multiservizi), di controllo societario (STI, Exitone e Gestione Integrata), di partecipazione societaria (Siram e Gestione Integrata).

A tale ultimo riguardo, risulta evidente che la presenza, in tre dei RTI cui hanno partecipato le parti del procedimento, di imprese collegate ad un medesimo gruppo societario non può che aver facilitato il presunto coordinamento delle strategie partecipative perlomeno di tali tre compagini.

36. Sulla base degli elementi informativi disponibili, inoltre, non può escludersi che l’ipotizzata strategia ripartitoria rispetto alla gara FM4 sia esemplificativa di dinamiche collusive tra le parti del procedimento poste in essere in occasioni anche di altre gare pubbliche.

37. In considerazione della rilevanza comunitaria della procedura di gara in questione e del fatto che i servizi oggetto della gara interessano l’intero territorio nazionale, l’intesa, allo stato, appare idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri. Di conseguenza, le condotte oggetto del presente procedimento verranno valutate ai sensi dell’articolo 101 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, che le condotte sopra descritte poste in essere dalle società CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Dussmann Service S.r.l., Engie Servizi S.p.A.

(già Cofely Italia S.p.A.), ManitalIdea S.p.A., Manutencoop Facility Management S.p.A., Romeo Gestioni S.p.A. e STI S.p.A., anche per il tramite di società controllate, sono suscettibili di configurare una o più intese restrittive della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE;

DELIBERA

a) l'avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Dussmann Service S.r.l., Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.), ManitalIdea S.p.A., Manutencoop Facility Management S.p.A., Romeo Gestioni S.p.A. e STI S.p.A. per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione “Manifatturiero e Servizi” di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Gianluca Oliva;

5 Cfr. il provvedimento n. 25802 del 22 dicembre 2015, in cui sono riportati stralci di documenti da cui era emerso come diverse imprese parti del presente procedimento usino incontrarsi per “condividere obiettivi e modalità delle iniziative da intraprendere”, come ad esempio, avvenuto in occasione dell’incontro organizzato da CNS in data 20 novembre 2013 “tra i cinque maggiori player di mercato (MFM, Manital, Coopservice, Dussmann e CNS)” che, “vista l’importanza ma anche la delicatezza” degli argomenti da trattare, si è deciso di svolgere presso un hotel e non presso la sede del Consorzio come inizialmente ipotizzato (cfr. §17 del provvedimento).Nel menzionato documento, peraltro, si fa riferimento ad incontri svolti tra dette imprese nell’ambito della sopra citata associazione di categoria Terotec.

(20)

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione “Manifatturiero e Servizi” di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 maggio 2018.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

(21)

A499 - ASSICURAZIONI AGRICOLE/COMPORTAMENTI ESCLUDENTI CODIPRA Provvedimento n. 26470

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 marzo 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare l’articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90”, assunta nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTO il proprio provvedimento del 19 ottobre 2016 con il quale è stata avviata un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di CONSORZIO DIFESA PRODUTTORI AGRICOLI DI TRENTO - CODIPRA, per accertare se le condotte poste in essere da tale consorzio integrino abusi di posizione dominante ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 287/90 o dell’art. 102 del TFUE;

VISTA la comunicazione del 15 febbraio 2017, con la quale CONSORZIO DIFESA PRODUTTORI AGRICOLI DI TRENTO - CODIPRA (di seguito CODIPRA) ha presentato impegni comportamentali ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, e, in sintesi, consistenti ne:

1) l’adozione, nell’ambito del modello c.d. a tariffa unica, di un sistema sperimentale di negoziazione delle condizioni economiche della polizza collettiva basato su aste telematiche;

2) la modifica dell’art. 15 della Polizza Collettiva in modo tale da esplicitare meglio la ratio di tale disposizione, ovvero quella di consentire al contraente di verificare la congruità della ripartizione del costo assicurativo tra polizze agevolate e polizze non agevolate nel rispetto delle indicazioni del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

3) la revisione del Fondo Mutualistico Sottosoglia non appena sarà introdotta una normativa secondaria che stabilisca criteri idonei a valutare in modo oggettivo “la congruità dello scorporo”

tra Polizza Collettiva agevolata e polizza integrativa non agevolata, ovvero qualora la normativa stabilisca un livello inferiore della soglia di accesso all’indennizzo da applicare alle polizze agevolate;

4) la modifica dell’allegato ai certificati di adesione alla Polizza Collettiva agevolata in modo da rendere facoltativa e immediatamente evidente all’agricoltore (anche sotto il profilo grafico) la natura volontaria dell’adesione al Fondo Mutualistico Sottosoglia;

5) l’adozione ed implementazione di un codice etico e di condotta rivolto ai componenti degli organi sociali, ai componenti dei comitati di gestione ed al personale dipendente di CODIPRA;

6) la rettifica del verbale del Consiglio di Amministrazione di CODIPRA del 5 marzo 2014;

7) la realizzazione di attività di training periodico in materia antitrust rivolta ai componenti degli organi sociali, ai componenti dei comitati di gestione ed al personale dipendente di CODIPRA.

(22)

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati da CODIPRA affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni, nonché di dover fissare il termine per l’adozione della propria decisione sugli impegni stessi;

DELIBERA

a) di pubblicare in data 27 marzo 2017 sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90 e sul sito internet dell’Autorità i sopra citati impegni allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati da CODIPRA ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati da CODIPRA, dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 26 aprile 2017, alla Direzione Generale per la Concorrenza - Direzione Credito, Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel. +39(0)6/85821.565, fax +39(0)6/85821.227;

c) che eventuali rappresentazioni da parte di CODIPRA della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l’eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all’Autorità entro e non oltre il 26 maggio 2017;

d) che il procedimento di valutazione degli impegni deve concludersi entro il 27 giugno 2017, salvo l’ulteriore tempo necessario per l’acquisizione di pareri obbligatori.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

(23)

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1357 – SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - AUTOMOBILE CLUB ROMA/GE.SER. S.R.L.

Roma, 22 dicembre 2016

Automobile Club Roma

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 21 dicembre 2016, ha deliberato di esprimere il parere ai sensi dell’art. 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riguardo alla comunicazione ai sensi dell’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016 pervenuta da parte di Automobile Club Roma (di seguito, AC Roma) il 9 novembre 2016, relativa all’acquisizione da parte dall’AC Roma, tramite la propria controllata Acinservice S.r.l. (di seguito, Acinservice), del 42% del capitale sociale della società Ge.Ser. – Gestione Servizi S.r.l. (di seguito, Geser)1. Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica dispone il riordino del settore: da un lato, prevedendo una razionalizzazione delle stesse mediante un’individuazione stringente degli ambiti di attività in cui è ammesso costituire società o mantenere partecipazioni pubbliche;

dall’altro, attraverso il rafforzamento degli obblighi motivazionali cui le amministrazioni pubbliche sono tenute per la costituzione o il mantenimento delle partecipazioni. Le disposizioni contenute nel decreto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, “sono applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”.

Ai fini dell’attuazione degli obblighi introdotti dal D.Lgs. n. 175/2016, è previsto, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, debbano effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che, in quanto detenute in società che svolgono attività non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, dovranno essere alienate (art. 24, comma 1).

Il decreto, inoltre, attribuisce all’Autorità uno specifico potere di intervento in materia, prevedendo all’articolo 5, comma 3, la possibilità di esercitare le competenze di cui all’art. 21 bis della legge n.

287/1990 rispetto all’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l’acquisto di partecipazioni, dirette o indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite.

Nel caso in esame, la comunicazione pervenuta consiste nella trasmissione di copia del verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'AC Roma del 25 ottobre 2016, con cui è stata autorizzata l'acquisizione, per il tramite di Acinservice, del 42% di Geser. Nell’atto deliberativo

1 La restante quota del 58% del capitale di Geser è detenuta da Acinservice.

(24)

trasmesso è, tra l’altro, indicato che Geser “gestisce la “Delegazione di sede” dell’Ente [AC Roma], che eroga servizi di pratiche auto, riscossione e assistenza in materia di tasse automobilistiche e di consulenza specifica per i soci dell’Automobile Club Roma”. E’ altresì indicato che l’operazione rientrerebbe tra le finalità istituzionali dell’Ente, in quanto agevolerebbe

“la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente, attuando le forme di assistenza dirette a facilitare l’uso degli autoveicoli (artt. 4, lett. g e 36 Statuto ACI)”. In particolare la “delegazione di sede”

sarebbe utilizzata come:

- “modello di riferimento per i punti di vendita convenzionati con l’Ente;

- osservatorio per l’Ente sul mercato dei servizi di consulenza per le pratiche automobilistiche al fine di trarre suggerimenti utili per valorizzare l’intera rete di vendita dal punto di vista dei processi operativi, tecnico organizzativi e informatici;

- prototipo di sperimentazione di nuovi prodotti e servizi in materia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto secondo gli indirizzi definiti dall’ACI […]”.

In base a quanto comunicato dallo stesso AC Roma, Geser è attiva nell’offerta di servizi di consulenza automobilistica e di riscossione delle tasse automobilistiche, nonché nell’attività di tesseramento di soci per conto dell’Automobile Club Italia (di seguito, ACI)2.

Dal bilancio di esercizio di Geser al 31 dicembre 2015 si evince altresì che le prestazioni di servizi di consulenza automobilistica in favore di consumatori finali - anche aziendali, quali imprese concessionarie automobilistiche e di noleggio di autoveicoli - hanno rappresentato, a dati 2015, una quota dei ricavi complessivi superiore al 70%.

L’attività di consulenza automobilistica, per la circolazione dei mezzi di trasporto, consiste nella prestazione di una serie di servizi, di cui alla legge n. 264/1991 (Allegato A), relativi alla consulenza, assistenza e adempimento, per conto del consumatore finale, di pratiche relative alla circolazione dei veicoli e dei natanti a motore. I servizi di consulenza e intermediazione sono svolti a titolo oneroso a prezzi di mercato. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è svolta in regime di concorrenza da una pluralità di imprese.

Tra tali imprese di consulenza automobilistica figurano, oltre a soggetti del tutto terzi rispetto ad ACI e agli AC provinciali (come l’AC Roma), anche imprese partecipate e/o controllate dagli AC provinciali (c.d. delegazioni dirette ACI, quali Geser) e imprese che hanno stipulato contratti di affiliazione commerciale con gli AC provinciali (c.d. delegazioni indirette ACI).

L’attività di riscossione delle tasse automobilistiche (c.d. “imposta di bollo”) è tipicamente affidata dalle Regioni3 a una pluralità di soggetti convenzionati4, i quali svolgono il servizio, in concorrenza tra loro, a titolo oneroso. Il consumatore finale riconosce al soggetto convenzionato un onere per l’intermediazione del pagamento.

Quanto infine all’attività di tesseramento dei soci, si osserva che ACI si avvale a tal fine, oltre che delle delegazioni dirette ACI, quali Geser, anche di una serie di altri soggetti. Si tratta in particolare delle imprese attive nell’offerta di servizi di consulenza automobilistica – terze sia rispetto ad ACI sia rispetto all’AC Roma – con le quali gli AC provinciali abbiano stipulato un contratto di affiliazione commerciale (le delegazioni indirette ACI) e dell’impresa di assicurazioni

2 Cfr. anche il bilancio di esercizio di Geser al 31 dicembre 2015 in cui è indicato che Geser svolge “attività nel settore del disbrigo di pratiche automobilistiche, nautiche, motoristiche di qualsiasi tipo e genere presso la motorizzazione, il PRA, ministeri e uffici di qualsiasi tipo e natura. La Società inoltre è incaricata del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche dell’acquisizione di soci per conto dell’Automobile Club Italia”.

3 Dal 1998 le Regioni sono, infatti, titolari del tributo ai sensi della L. n. 449/97.

4 Tra i soggetti convenzionati con le Regioni figurano, tra l’altro, istituti di credito, Poste Italiane S.p.A. , tabaccherie abilitate al circuito Lottomatica, ricevitorie Sisal, Automobile Club d’Italia, agenzie di pratiche automobilistiche associate alle varie reti telematiche, quali Avangarde, Isaco, Sermetra, Stanet e Automobile Club d’Italia.

(25)

Sara Assicurazioni Spa, controllata da ACI. Le tessere ACI prevedono la vendita, in abbinamento e congiuntamente al servizio di tesseramento, di una serie di servizi di natura commerciale tra cui, in particolare, servizi assicurativi e servizi di soccorso stradale.

Da quanto sopra emerge che Geser è una società attiva nell’offerta, in regime di concorrenza, di una serie di servizi di natura commerciale che non risultano strettamente necessari o strumentali ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali dell’AC Roma, né sono riconducibili ad alcuna delle attività per le quali il D.Lgs. n. 175/2016 ammette deroghe ai divieti di cui all’art. 4, comma 1.

Si evidenzia, peraltro, che le delegazioni ACI, nell’esercizio dei servizi in concorrenza, potrebbero trovarsi a beneficiare, in quanto riconducibili ad un soggetto cui competono prerogative istituzionali (ACI), di vantaggi concorrenziali rispetto agli altri concorrenti presenti sul mercato dei servizi di consulenza automobilistica, anche in termini di utilizzo di segni distintivi e del marchio ACI.

L’Autorità ritiene, pertanto, che l’acquisizione da parte di AC Roma, per il tramite di Acinservice, di una partecipazione societaria in Geser, di cui all’atto deliberativo comunicato ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, si ponga in contrasto con i dettami di cui all’art. 4 del medesimo decreto.

Ai sensi dell’art. 21 bis, comma 2, della legge n. 287/1990, l’AC Roma dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’art. 26 della legge n.

287/90.

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

____________________________________________________________________

Comunicato in merito al mancato adeguamento dell’Automobile Club Roma al parere motivato espresso dall’Autorità, ex art. 21-bis della legge n. 287/1990, in merito alla comunicazione della decisione di acquisire, tramite la controllata Acinservice S.r.l., una a partecipazione del 42% al capitale sociale di Ge.Ser. – Gestione Servizi S.r.l. effettuata ai sensi articolo 5, comma 3, d.lgs.

n. 175/2016

Nella propria riunione del 21 dicembre 2016, l’Autorità ha deliberato di inviare all’Automobile Club Roma (AC Roma) un parere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in merito all’acquisizione da parte dell’AC Roma, tramite la propria controllata Acinservice S.r.l.

(Acinservice), di una partecipazione del 42% al capitale sociale della società Ge.Ser. – Gestione Servizi S.r.l. (Geser), della quale Acinservice S.r.l. già deteneva il restante 58% del capitale.

Nel parere è stato rappresentato che il d.lgs. n. 175/2016 attribuisce all’Autorità un potere di intervento in materia di società a partecipazione pubblica, prevedendo all’articolo 5, comma 3, la

(26)

possibilità di esercitare le competenze di cui all’art. 21-bis della L. n. 287/1990 rispetto ad atti deliberativi di costituzione di società a partecipazione pubblica, anche miste, ovvero inerenti l’acquisto di partecipazioni, dirette o indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite. Tale previsione si inserisce in un contesto in base al quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ad alienare le partecipazioni detenute nelle società che svolgono attività non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 24, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016).

Il Consiglio Direttivo dell'AC Roma nella riunione del 25 ottobre 2016 ha deliberato di autorizzare l'acquisizione da parte di Acinservice di una partecipazione del 42% al capitale sociale di Geser.

Nell’atto deliberativo trasmesso è, tra l’altro, indicato che Geser “gestisce la “Delegazione di sede” dell’Ente, che eroga servizi di pratiche auto, riscossione e assistenza in materia di tasse automobilistiche e di consulenza specifica per i soci dell’Automobile Club Roma”.

L’Autorità ha ritenuto che l’acquisizione da parte dell’AC Roma di un partecipazione indiretta in Geser si ponga in contrasto con i dettami di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016. Geser è infatti attiva nell’offerta, in regime di concorrenza, di una serie di servizi di natura commerciale che non possono ritenersi strettamente necessari o strumentali ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali dell’AC Roma e non individuano alcuna delle attività escluse dall’ambito di applicazione del decreto, tassativamente indicate all’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016.

L’Autorità ha, altresì, evidenziato, in termini più generali, che le c.d. “delegazioni ACI” (quali Geser), potrebbero trovarsi a beneficiare di vantaggi concorrenziali, rispetto agli altri concorrenti presenti sul mercato delle pratiche automobilistiche, riconducibili al loro legame con soggetti cui competono prerogative istituzionali, anche in termini di utilizzo di segni distintivi e del marchio ACI.

Preso atto del mancato adeguamento dell’amministrazione interessata al parere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 22 febbraio 2017, ha quindi disposto di impugnare dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Roma del 25 ottobre 2016 avente ad oggetto la delibera di autorizzazione all’acquisizione da parte di Acinservice S.r.l., di una partecipazione del 42% al capitale sociale della società Ge.Ser. – Gestione Servizi S.r.l, oltreché ogni altro atto presupposto e conseguente.

Riferimenti

Documenti correlati

È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.. La società tutela i propri diritti a rigore

Puoi creare testi con Documenti, presentazioni con Presentazioni, fogli di calcolo con Fogli, sondaggi e test con Moduli e altri tipi di file con diverse

Agli incentivi del conto energia (produzione) possono essere aggiunti quelli dello "scambio sul posto", attivabile su impianti di potenza inferiore ai 20 kw dove il punto

- Morsettiera supplementare per cavi di ingresso ed uscita - Display retroilluminato con tastiera su fronte quadro Gli inverter della linea Sinus PENTA possono essere forniti

per Scambio Sul Posto (SSP) si intende l’istituto regolatorio che consente di compensare le partite di energia elettrica immessa in rete in un’ora con quella prelevata dalla rete

Tutti gli oneri connessi alla vendita e immissione in rete dell’energia elettrica saranno a carico dell’acquirente, ed in particolare:.. a) gli oneri di sbilanciamento

Sala quindi alla tribuna il compagno Pietro SECCHIA, segretario regionale per la Lombardia. Riferendosi alla situazione milanese. Sec- chia cita il caso della Pirelli. cui

MENCHINI MARCO QUALITA' DEI SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO 0554383441 [email protected] PASQUALETTI GIOVANNI POLITICHE DI WELFARE REGIONALE E CULTURA