• Non ci sono risultati.

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS AREA DEI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS AREA DEI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 308/SA del 09.07.2013

Oggetto: Albo provinciale Autotrasportatori di cose per conto di terzi. Cancellazione dall’albo delle imprese iscritte ai sensi dell’art. 13, comma III, del Regolamento (CE) n. 1071/2009 (mancanza dei requisiti dell’idoneità finanziaria e professionale).

Il Dirigente Premesso che:

- l’articolo 105, comma 3, lettera h) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Province la tenuta dell’Albo provinciale, quale articolazione dell’Albo nazionale degli autotrasportatori;

- i requisiti e le condizioni dei quali le imprese devono dimostrare la sussistenza ai fini dell’iscrizione nell’albo degli autotrasportatori, sono disciplinati dall’art. 3 del Regolamento (CE) n.

1071/2009, entrato in vigore il 4 dicembre 2011;

Rilevato che l’impresa indicata nel prospetto sottostante, al termine del 07.04.2013, data di scadenza indicata nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 12029 del 18.05.2012, non risulta aver prodotto documentazione atta alla dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale e finanziaria, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Regolamento CE n.

1071/2009, lasciando quindi presumere la volontà di non proseguire l’attività di autotrasporto;

Preso atto che il regolare esperimento della procedura di contestazione, di cui all’articolo 24, legge n. 298/74 e s.m.i., si è svolto senza che l’impresa interessata abbia presentato deduzioni, ne abbia fatto richiesta per l’audizione personale dei soggetti interessati, ai sensi della citata norma;

Considerato che la mancata dimostrazione dei requisiti risulta ostativa al mantenimento dell’iscrizione dell’impresa all’albo degli autotrasportatori, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 13 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, che prevede che l’autorità competente proceda alla cancellazione qualora i requisiti cessino di sussistere ;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini della tenuta dell’Albo provinciale, quale articolazione dell’Albo nazionale degli autotrasportatori, procedere alla cancellazione dall’Albo della suddetta impresa, quale descritta nel prospetto che segue, per i motivi ivi annotati a margine, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1071/2009;

Atteso:

- che le modalità di tenuta dell’Albo Autotrasportatori sono state originariamente disciplinate mediante la legge n. 298 del 6 giugno 1974 e quindi integrate e modificate con le disposizioni dettate dal Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009;

- che con l’Accordo Stato – Regioni – Enti Locali, sottoscritto a Roma in data 14 febbraio 2002, relativo a “Modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’articolo 105, comma 3, del

(2)

Determinazione n. 308/SA del 09.07.2013 pag. 2 di 2

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di funzioni amministrative già di competenza statale, delegate agli Enti Locali”, si è disposto che “…le Province deliberano, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, lettera f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), sulle istanze e sui procedimenti avviati d’ufficio”;

- che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 56 dello Statuto provinciale:

DETERMINA

-Di procedere alla cancellazione dall’Albo Autotrasportatori, delle imprese descritte nel prospetto appresso indicato, per i motivi indicati in premessa, comunicando il suindicato provvedimento al Comitato Centrale, al competente Ufficio della Motorizzazione Civile e notificandolo all’impresa interessata ex articolo 24, ultimo comma, della legge n. 298/74.

IMPRESA COD. FISCALE SEDE N. ISCRIZIONE

CARIA MARIA CRAMRA61M54E281E Via Sant’Antioco, 3 – Iglesias CI/9775014/R

-Si ricorda che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., al Presidente della Repubblica entro 120 gg, nonché al giudice ordinario secondo le prescrizioni del Codice di procedura civile.

IL DIRIGENTE Dott.ssa Anna Maria Congiu

f.to

Riferimenti

Documenti correlati

Premesso che ai sensi dell’art. 112 del 31 marzo 1998 sono state attribuite alle province alcune funzioni già di competenza del Ministero delle Infrastrutture e

Premesso che ai sensi dell’art. 112 del 31 marzo 1998 sono state attribuite alle province alcune funzioni già di competenza del Ministero delle Infrastrutture e

Premesso che ai sensi dell’art. 112 del 31 marzo 1998 sono state attribuite alle province alcune funzioni già di competenza del Ministero delle Infrastrutture e

Premesso che ai sensi dell’art. 112 del 31 marzo 1998 sono state attribuite alle province alcune funzioni già di competenza del Ministero delle Infrastrutture e

Premesso che ai sensi dell’articolo 105 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 sono state attribuite alle province alcune funzioni già di competenza del Ministero delle

Ghiani Giorgio, titolare delle autoscuole in oggetto, finalizzata al rilascio di un tesserino che lo abiliti allo svolgimento della funzione di istruttore in tutte

Valerio Michele Zanda, legale rappresentante dell’autoscuola in oggetto, comunica la cessazione dell’attività della sede secondaria sita nel Comune di Giba,

Premesso che ai sensi dell’art. 112 del 31 marzo 1998 sono state attribuite alle province alcune funzioni già di competenza del Ministero delle Infrastrutture e