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CONCESSIONE-CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA CONCESSIONE DI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA PIEMONTE - QUARTIERE SAN

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Prot. Gen. n. Rep. n.

CONCESSIONE-CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA

CONCESSIONE DI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA PIEMONTE - QUARTIERE SAN LIBERALE A TREVISO.

L'anno 2015 (duemilaquindici) e questo dì ……… (…….) del mese di

……….., nella sede municipale di Treviso, con la presente scrittura privata fatta in duplice originale, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:

1) ………., nato a ……….. il ………..., domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente del Comune di Treviso con sede in Treviso Via Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lettera c), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 44617/604 del 7 luglio 1999, esecutivo ai sensi di legge, e della disposizione sindacale prot. n. ……… in data ……… ed in esecuzione altresì della determinazione ………. nr. …..… del

…………., esecutiva ai sensi di legge, depositata in originale presso il Servizio Protocollo del Comune di Treviso;

2) ……… nato a ………….. il …………. e residente a

……… in via ………. n. ……, il quale interviene ed agisce nel presente atto in forza di dichiarazione sostitutiva di atto di

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notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 che si allega sub ….. in qualità di ……… nel prosieguo chiamato “concessionario”, con sede a ……… in Via

………., e dichiara che il codice fiscale del ………..

è il seguente: ………..

Premesso che:

- con contratto prot. nr. 55753 del 12/08/2009 il Comune di Treviso ha concesso per anni 6 alla società Farmacia Trevigiana S.p.A. l'uso dei locali al piano terra dell'immobile sito in Via Piemonte n. 7-9-11 (quartiere San Liberale) per adibirli a sede del medico di base convenzionato ULSS e di due ambulatori per studi medici di medicina generale ovvero specialistica, previa esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, scomputati dal canone di concessione, per adeguare i predetti locali alla loro destinazione;

- con nota del 16/06/2015 (in atti prot. nr. 67659 del 17/06/215 qui allegata) la società Farmacia Trevigiana S.p.A. ha chiesto la stipula di un nuovo contratto alle medesime condizioni di quello attualmente in essere;

- con determinazione n. …….. del ……… è stato approvato lo schema di concessione-contratto;

tutto ciò premesso come parte essenziale ed integrante della presente scrittura privata,

convengono e stipulano quanto segue Art. 1 RINVIO ALLE PREMESSE

Le premesse del presente atto sono qui interamente richiamate e

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costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 OGGETTO

Il Comune di Treviso, come sopra rappresentato, concede in uso alla società Farmacia Trevigiana S.p.A., che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, l’unità immobiliare comunale sita a Treviso in Via Piemonte n. 7-9-11, come meglio individuata nella planimetria allegata sub ….. al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, e così catastalmente censita:

Catasto Fabbricati

Bene intestato: Comune di Treviso Comune di Treviso – Sez. A Foglio 6

Mapp. 844 sub. 8 - cat. A/10 - cl. 2^, via Piemonte - 5,5 vani - rendita

€ 1.136,21.

Art. 3 DESTINAZIONE

Per tutta la durata della concessione-contratto il concessionario è tenuto a servirsi dell’immobile esclusivamente per adibirlo sede di un ambulatorio per medico di base convenzionato ULSS e due ambulatori per la destinazione a studio medico di medicina generale ovvero specialistica, pena la decadenza dalla concessione.

Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni d’ordine pubblico ed alle eventuali norme igienico-sanitarie vigenti in relazione all’attività esercitata; non potrà modificare l’uso per il quale l’immobile è concesso e lo stesso dovrà essere sempre tenuto nel massimo decoro.

Ogni altra destinazione diversa dall’uso sopra descritto sarà causa di

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risoluzione del presente contratto per inadempienza.

Art. 4 DURATA

La durata della concessione viene fissata in anni 6 (sei) decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.

E’ espressamente escluso il tacito rinnovo della concessione alla sua scadenza.

Art. 5 CANONE

Il canone annuo per l’utilizzo dell’immobile è pari ad Euro 12.231,49 (dodicimiladuecentotrentunovirgolaquarantanove) più IVA di legge.

Il canone sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT, in ragione del 100%, e con riferimento ai dodici mesi precedenti, senza necessità di apposita richiesta da parte del Comune concedente.

Il concessionario corrisponderà al Comune di Treviso il canone su base mensile entro il giorno dieci di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c del Tesoriere Comunale Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. intestato al Comune di Treviso codice IBAN:

IT78D0622512186100000046657.

Il pagamento non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese od eccezioni del concessionario qualunque ne sia il titolo, salvo ad essa il successivo e separato esercizio delle sue eventuali ragioni.

In caso di omesso o ritardato pagamento del canone alla scadenza indicata nell’avviso o lettera di pagamento, il Comune costituirà in mora il concessionario in ogni caso e qualunque ne sia la causa con facoltà di risolvere il presente contratto a seguito della decadenza dalla concessione, a danno e spese del concessionario.

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Art. 6 STATO DI CONSISTENZA E PRESA IN CONSEGNA

Il concessionario dichiara di conoscere perfettamente l’immobile, di trovarlo adatto al proprio uso e di accettarlo nello stato in cui si trova.

Il concessionario rinuncia espressamente alle facoltà previste dall’art.1578 C.C. riguardanti i vizi della cosa.

Art. 7 ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a custodire, utilizzare e conservare l’immobile con la diligenza e cura del buon padre di famiglia.

Il concessionario si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto a quanto segue:

a) rispettare quanto stabilito nella determinazione nr. …………. del

………... che dichiara di conoscere ed accettare;

b) le spese per la fornitura delle attrezzature e dell’arredo dell’immobile amovibili, connesse all’attività esercitata;

c) le spese ed oneri connessi all’avvio, gestione e funzionamento dell’attività e dei locali (consumi, energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento, pulizia, manutenzione ordinaria, pulizia giornaliera e pulizia finale dell’immobile, asporto rifiuti, spese per il personale addetto all’attività esercitata, ecc.);

d) tutte le imposte, tasse, tariffe derivanti dalla concessione, dalla titolarità dell’attività esercitata;

e) le spese per l’accensione e il mantenimento in vita di idonee polizze assicurative, come meglio descritto all’art. 10;

f) le spese che si rendessero necessarie per riparazioni e manutenzioni ordinarie. Qualora il concessionario non effettui gli

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interventi di manutenzione necessari il Comune concedente potrà intimargli l’esecuzione degli stessi indicando i tempi per la loro effettuazione. In caso di perduranti inadempienze del concessionario il Concedente, oltre ad eseguire a propria cura gli interventi addebitando le spese al concessionario, potrà valersi della cauzione.

Il Comune concedente potrà eseguire i predetti interventi senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi per effetto di essi subisca incomodi per oltre 20 giorni in deroga all’art. 1584 del Codice Civile;

g) non apportare ulteriori modifiche, innovazioni o trasformazioni senza le necessarie autorizzazioni del Comune che, in caso contrario, avrà diritto di pretendere, oltre al risarcimento dei danni, la riduzione in pristino degli immobili a spese del concessionario medesimo. Le eventuali addizioni realizzate dal concessionario sugli immobili concessi dovranno essere rimosse dallo stesso quando arrechino danno, salvo il diritto del Comune di ritenere le addizioni stesse senza risarcimento o compenso di alcun genere;

h) vigilare sulla buona conduzione dei locali da parte dei terzi occupanti.

ART. 8 OBBLIGHI ED ONERI DEL COMUNE CONCEDENTE Sono a carico del Comune concedente:

1. tutti gli eventuali tributi, imposte e canoni erariali gravanti sull’immobile e a carico del proprietario;

2. le spese di straordinaria manutenzione non comprese nei lavori od interventi di cui al precedente art. 7.

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Art. 9 DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione-contratto il concessionario ha prestato cauzione definitiva, improduttiva di interessi legali, nella misura di Euro 2.810,00 (duemiottocentodieci/00), mediante bonifico emesso dalla Veneto banca S.p.A. di Euro 1.510,00 (millecinquecentodiecivirgolazerozero) cro 61773721706 del 05/08/2009 di cui quietanza n. 8754 del 06/08/2009 e versamento alla tesoreria comunale (allora Unicredit Banca S.p.A.) di Euro 1.300,00 (milletrecentovirgolazerozero) di cui quietanza n. 8927 del 12/08/2009.

In caso di decadenza della presente concessione per fatto dipendente dal concessionario, il deposito cauzionale sarà incamerato dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Nel caso di inadempienze commesse dal concessionario che non comportino la decadenza della concessione, l’Amministrazione Comunale di propria autorità avrà comunque il diritto di valersi della cauzione come sopra prestata con il successivo obbligo del reintegro.

La cauzione resterà vincolata a favore del Comune di Treviso fino al completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto a carico del concessionario.

Art. 10 RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI

Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà

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considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode dell’immobile oggetto della presente concessione-contratto, che dovrà quindi essere mantenuto in buono stato a sua cura e spese.

Il concessionario esonera il Comune di Treviso da ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dalla concessione per difetto, diniego o revoca di concessioni, autorizzazioni ecc. dipendenti dall’immobile concesso in uso, nonché per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del concessionario e non, custoditi nell’immobile.

Il concessionario si impegna a mantenere, fino alla data di rilascio dei locali, la polizza assicurativa n. ……….. per la responsabilità civile generale verso terzi, con un massimale non

inferiore ad Euro 1.500.000,00

(unmilionecinquecentomilavirgolazerozero) emessa in data

……….. dalla Compagnia ………., la polizza assicurativa multirischi dell'attività con un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilavirgolazerozero) emessa in data ……….. dalla Compagnia ………. e polizza incendio per rischio locativo, atti vandalici e dolosi ed eventi atmosferici con un massimale non inferiore al valore di ricostruzione dell’immobile di Euro ……….. (………) emessa in

data ……… dalla Compagnia

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……… con clausola ricorso terzi con un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilionevirgolazerozero), entrambe consegnate in copia al Comune concedente prima della sottoscrizione della presente concessione-contratto.

La quietanza di pagamento dei premi periodici dovrà essere esibita annualmente e su richiesta del Comune, in segno d’attestazione di vigenza delle polizze assicurative suindicate.

In particolare, l’assicurazione coprirà qualsiasi pretesa d’ogni terzo in qualunque modo connessa o relativa alla concessione, ai locali ed alla custodia ed uso degli stessi.

Resta inteso, comunque, che resteranno a carico del concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali ecc..

Art. 11 CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune concedente ha la facoltà di eseguire in qualsiasi momento e tramite i competenti uffici, controlli tecnici sull’immobile concesso e sulla conformità dell’utilizzo, con riferimento ai rapporti intercorrenti fra le due parti e descritti nella concessione-contratto.

ART. 12 REVOCA DEL COMUNE

Il Comune di Treviso si riserva la facoltà di revocare unilateralmente,

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ai sensi della normativa vigente in materia, la concessione e perciò recedere dal correlato contratto, con preavviso da comunicare al concessionario con lettera raccomandata a.r. almeno 12 mesi prima della data fissata per il recesso.

In tal caso sarà rimborsato al concessionario l’importo riconosciuto a scomputo, al netto degli ammortamenti. La quota di ammortamento dell’immobile è data dal rapporto tra il valore da ammortizzare e gli anni di concessione;

In tale ipotesi l’immobile dovrà essere riconsegnato al Comune proprietario, con le modalità e condizioni di cui al successivo art. 15.

Il concessionario non potrà subordinare il rilascio dell’immobile all’avvenuto pagamento da parte del Comune concedente di quanto ad esso spettante in conseguenza della revoca.

L’eventuale canone che fosse ancora dovuto dal concessionario potrà essere compensato con le somme che il Comune Concedente sarà tenuto a rimborsare a norma del presente articolo.

ART. 13 DECADENZA E PENALI

Il Comune concedente potrà pronunciare la decadenza dalla concessione nei seguenti casi:

a) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale del concessionario;

b) scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal concessionario per qualsiasi causa o motivo;

c) inadempimento nel pagamento del canone e aggiornamenti ISTAT protrattasi per tre mesi (art. 6);

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d) mancato rispetto degli obblighi a carico del concessionario;

e) destinazione dell’immobile ad uso diverso da quello oggetto della concessione;

f) mancato rispetto delle disposizioni d’ordine pubblico e per gravi motivi di ordine morale e di decoro;

g) per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre l’attività esercitata ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici e dall’impiego pubblico;

i) altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario.

Prima di pronunciare la decadenza dalla concessione, il Comune intimerà al concessionario, mediante raccomandata a.r., formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari al concessionario per rimuovere la stessa.

Nel caso in cui il concessionario non abbia ottemperato alla diffida, il Concedente emetterà il provvedimento di decadenza, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti, che disporrà i termini di riconsegna dell’immobile oggetto di concessione.

In caso di decadenza il Concedente potrà trattenere, a titolo definitivo, quale penale, la cauzione prestata dal concessionario; in ogni caso non sarà dovuto al concessionario alcun indennizzo e/o rimborso.

Per tutte le ulteriori infrazioni agli obblighi derivanti dalla concessione, anziché dichiarare la decadenza, potrà essere applicata, dal Dirigente competente, una penale nella misura

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variabile da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 2.500,00 a seconda della gravità dell’infrazione, salvo diversa regolamentazione.

Le infrazioni vengono contestate al concessionario il quale ha la facoltà di presentare eventuali giustificazioni o scritti difensivi entro 15 giorni dalla comunicazione della contestazione.

ART. 14 RECESSO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario può richiedere il recesso dal contratto anticipatamente, con un preavviso a mezzo lettera raccomandata A.R di almeno 12 (dodici) mesi.

Il Comune concedente si riserva la facoltà di accordare o negare tale recesso, a suo insindacabile giudizio.

In tale ipotesi il compendio dovrà essere riconsegnato al Comune proprietario, con le modalità e condizioni di cui al successivo art. 15, previa corresponsione dell’eventuale canone che fosse ancora dovuto.

ART. 15 RICONSEGNA DEL COMPENDIO

Al termine della concessione e prima della riconsegna il concessionario dovrà asportare tutte le attrezzature, gli arredi amovibili e gli oggetti strettamente connessi all’attività esercitata.

Il concessionario non potrà in ogni caso manomettere gli impianti relativi alle utenze e qualsiasi altro elemento di carattere architettonico. Sarà a carico del concessionario la chiusura delle utenze e la risoluzione dei relativi contratti di allacciamento.

L’immobile dovrà essere riconsegnato al Comune pulito, con le

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migliorie apportate ed addizioni realizzate, senza che al concessionario siano dovuti compensi, risarcimenti, indennizzi od altro, anche se autorizzate dal Comune concedente e ciò in deroga agli artt. 1576, 1577, comma 2, 1592 e 1593 del Codice Civile.

Rimane tuttavia salvo quanto disposto al precedente art. 12 per il caso di revoca del Comune.

All’atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale.

Il Comune concedente, in caso di mancato rilascio dell’immobile alla scadenza contrattuale e senza rinnovo espresso o alla scadenza anticipata, potrà avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento per reimmettersi nella detenzione, rinunciando fin d’ora il concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere.

Il concessionario potrà far valere solo successivamente alla riconsegna dell’immobile le proprie ragioni avanti all’Autorità di cui al successivo art. 20.

Art. 16 DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE E PENALE

Il concessionario, in caso di ritardo nella restituzione dell’immobile concesso, alla scadenza contrattuale e senza rinnovo espresso o alla scadenza anticipata, è tenuto a corrispondere al Concedente fino alla riconsegna, senza necessità di messa in mora, il canone concessorio, quale indennità d’occupazione precaria, aggiornato secondo gli indici ISTAT.

Oltre all’indennità di occupazione come sopra determinata, il concessionario dovrà corrispondere al Concedente a titolo di penale,

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per ogni giorno di ritardo nel restituire l’immobile concesso e fino alla riconsegna, un’ulteriore somma pari ad un ventesimo dell’indennità di occupazione mensile suddetta, rimanendo comunque impregiudicato il diritto del Concedente al risarcimento di ogni maggior danno.

Art. 17 CESSIONE E SUBCONCESSIONE A TERZI

E' espressamente vietata la cessione della concessione-contratto. E' ammessa la subconcessione a terzi con l'obbligo a carico del Concessionario di comunicare i nominativi dei sub-concessionari.

Art. 18 CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI E ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Le parti dichiarano di conoscere quanto disposto dal D.M.

22.01.2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.

Le parti danno atto che l'immobile in questione è dotato di:

- dichiarazione di conformità dell'impianto idrico, termico e di raffrescamento alla regola dell'arte, rilasciato dalla società Termica Sile S.n.c. in data 12/11/2009;

- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola dell'arte, rilasciato dalla società Mazzobel & Martignago S.r.l. in data 16/11/2009;

- attestato di prestazione energetica datato …………. dal quale si evince che l'immobile concesso è in classe ………….. che viene consegnato in copia al concessionario contestualmente alla firma del presente contratto.

Art. 19 ELEZIONE DI DOMICILIO

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Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in via

……… nr. ………. a ……….

Art. 20 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto di concessione di bene pubblico insorta tra le parti – ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo – è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

Art. 21 SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo per il presente contratto sono a carico del concessionario.

Ai fini del calcolo dell'imposta di registro il Comune concedente dichiara che il canone di concessione viene assoggettato ad IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972, in quanto sussistono i requisiti previsti, in particolare, dalla Rm 6.06.2002, n. 173/E, dalla VI Direttiva CEE, art.

4, paragrafo 4, dalla Ris. Agenzia Entrate n. 122/E del 6.05.2009 e dalla Ris. Agenzia Entrate, direzione centrale, n. 169/E del 1.07.2009.

Art. 22 PRIVACY

Ai sensi della legge nr. 196/2003, le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il presente contratto di concessione.

Art. 23 NORME FINALI E DI RINVIO

Qualsiasi modifica al presente atto sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le parti.

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Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si applicano le norme di legge vigenti in materia in quanto compatibili, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione.

E’ in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione-contratto, l’applicazione della L. 392/78 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto

Il concessionario _______________________

Comune di Treviso - Il Dirigente _______________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il concessionario, a mezzo del suo legale rappresentante pro-tempore, dichiara di approvare specificatamente gli articoli:

art. 5 (Canone), art. 6 (Stato di consistenza e presa in consegna), art. 7 (Oneri ed obblighi del concessionario), art. 10 (Responsabilità ed assicurazioni), art. 12 (Revoca del Comune), art. 13 (Decadenza), art. 15 (Riconsegna dei locali), art. 17 (Cessione e subconcessione a terzi), art. 20 (Controversie) e art. 23 (Norme finali e di rinvio) sopra riportati.

Il concessionario _______________________

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