COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PROVINCIA DI MILANO (Scrittura privata) REPERTORIO N. ...
OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO DEI LOCALI SITI IN VIA CASATI, 6 - ALL’ASSOCIAZIONE “A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE” - PER UN PERIODO DI ANNI QUATTRO.
L’anno duemiladiciotto il giorno del mese di presso la sede comunale di Via XXV Aprile
TRA
– Il COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (cod. fisc. 01971350150), in
persona del Dottor Eugenio Stefanini, nato a Cecina (Li) il 25/11/1961, Dirigente del Settore Risorse e Patrimonio del Comune di Cinisello Balsamo con incarico del sindaco pro-tempore n. 16 del 18/04/2017 e domiciliato per la carica presso codesto ente in Via XXV Aprile n. 4, competente per materia, ai sensi dell’art. 50, comma 4°, dello Statuto Comunale, che dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, di seguito denominato concedente;
E
– L'ASSOCIAZIONE “A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE”, nella persona del Presidente Sig. Gianluca Colombo, nato a Carimate il 09.07.1948 residente per la carica in
Via Casati, 6 – 20092 Cinisello Balsamo, Codice Fiscale 94544630158, che di seguito sarà denominato Concessionario;
SI CONVIENE E SI STIPULA 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il COMUNE di CINISELLO BALSAMO in persona del Dirigente del Settore sopra indicato, concede all’ ASSOCIAZIONE “A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE”, l'uso degli spazi di
proprietà Comunale, collocati in Via Casati, 6, di complessivi mq. 47,25 per svolgervi la propria attività, come da progetto depositato agli atti. Tali spazi sono individuati come da planimetria allegata (All. A).
Il locale, facente parte del patrimonio disponibile dell'Ente, è censito al N.C.E.U.
al Fg. 34, Mappale 334, sub 2 (parte), Cat. C/2, classe 5, R.C. € 331,77.
2. CONDIVISIONE DEGLI SPAZI
L' ASSOCIAZIONE “A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE” potrà condividere i propri
spazi con l'Associazione A.T.O. ASSOCIAZIONE TRAPIANTI D'ORGANI, previo accordo scritto accettato e sottoscritto dalle parti.
La realtà ospitata dall' ASSOCIAZIONE “A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE” presso la sede di
Via Casati, 6, dovrà concorrere al pagamento di tutte le spese canone di concessione e spese condominiali nella misura degli accordi presi dalle parti.
3. DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto sino al compimento del quarto anno. Il presente contratto di concessione non è
rinnovabile tacitamente e non può essere ceduto a pena di nullità.
4. DESTINAZIONE D’USO ED UTILIZZO DEI LOCALI
All’interno dei locali è ammesso esclusivamente l’esercizio delle attività associative confacenti allo scopo per cui l’ASSOCIAZIONE “A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE” è stata creata, nel totale rispetto del proprio statuto e di quello delle
realtà occupanti lo spazio. Qualsiasi mutamento di funzione, attività e natura giuridica è tassativamente vietato, con diritto del concedente di chiedere la risoluzione ai sensi di Legge.
5. RINNOVO/PROROGA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
La concessione non è soggetta a rinnovo tacito. Alla scadenza, l’Amministrazione Comunale potrà valutare se rinnovare la concessione, previo adeguamento dei termini e delle condizioni contrattuali, prorogare la concessione alle stesse condizioni, oppure procedere attraverso altre modalità che riterrà più opportune e rispondenti agli interessi del Comune.
6. REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Il mancato esercizio delle facoltà inerenti la concessione ed il venire meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi comportano la decadenza del contratto di concessione. La concessione potrà essere revocata e/o modificata da parte dell’Amministrazione Comunale in presenza di ragioni di pubblico interesse, senza diritto di indennizzo per il concessionario, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di revoca o decadenza della concessione, le migliorie, le riparazioni, le modifiche, le opere e gli impianti eseguiti ai locali dati in concessione, restano
acquisiti all’Amministrazione Comunale senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del concedente salvo sempre per l’Amministrazione Comunale il diritto di pretendere dal concessionario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.
La mutata destinazione d’uso dei locali anche parziale e/o temporanea, o l’esecuzione di lavori non autorizzati dall’Amministrazione Comunale produrranno la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario.
7. RECESSIONE DEL CONTRATTO
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il concessionario, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno 6 (sei) mesi da comunicare al concedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nulla è dovuto da parte dell'Amministrazione Comunale al concessionario uscente a titolo di indennizzo o compenso.
8. CANONE DOVUTO PER LA CONCESSIONE
Il canone annuo dovuto per la concessione è stabilito in Euro 680,40, esente IVA ai sensi della circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28.06.2013 ad oggetto
“Regime IVA cessioni e locazioni di fabbricati - D.L. 22.06.2012 n. 83”. Detto canone sarà aggiornato di anno in anno così come previsto nelle “linee guida per l’applicazione del canone per la concessione d’uso o locazione degli immobili di proprietà comunale ad associazioni senza scopo di lucro”, approvate con atto di G.C. n. 54 del 11.03.2010. L’importo è quello stabilito a base di gara pubblica per l’assegnazione dello stabile in oggetto. Il suddetto corrispettivo è suddiviso in due rate semestrali anticipate aventi scadenza il 31 gennaio ed il 31 Luglio di ogni anno.
L' ASSOCIAZIONE “A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE” sarà sempre responsabile nei
confronti dell’Amministrazione Comunale in merito agli aspetti economici qualora, ai sensi dell’art. 2 del presente contratto, gli spazi vengano condivisi anche da altre Associazioni.
9. ESONERO DA RESPONSABILITA’
Il concessionario ha l’obbligo di mantenere gli spazi dati in concessione con la diligenza del buon padre di famiglia e di riconsegnarli al concedente, alla scadenza della concessione, nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale deperimento d’uso.
Il concessionario è costituito custode dell’immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il concedente e i terzi dei danni causati per sua colpa da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso dell’immobile.
Egli esonera espressamente il concedente, rispondendone in proprio, da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi provocati da terzi.
10. ONERI ACCESSORI
Il concessionario dovrà inoltre ottemperare, a proprie spese e pena risoluzione del contratto di concessione, ai seguenti obblighi:
manutenzione ordinaria e di gestione compresa imbiancatura degli spazi assegnati e delle parti comuni, con garanzia del perfetto stato di
conservazione, pulizia ed ordine degli stessi;
smaltimento dei rifiuti da effettuarsi nel rispetto delle norme del Regolamento di igiene del Comune di Cinisello Balsamo;
pagamento delle spese di gestione e di tutti gli oneri fiscali e tributari
connessi e/o conseguenti all'utilizzo dell'immobile, con la sola esclusione di quelli che per espressa disposizione di legge gravano sul proprietario;
pagamento delle spese telefoniche volturate a proprio nome;
pagamento delle spese di bollo e registro relative alla stipula del contratto;
stipula di una polizza assicurativa per le attività svolte e rispetto dei vigenti CCNL per l'assunzione di personale dipendente;
sostenere tutte le spese relative ad eventuali interventi e lavori effettuati dal concessionario stesso. Tutti i suddetti lavori devono essere preventivamente autorizzati dal concedente;
pagamento delle utenze: Spese di voltura dei contatori, ove possibile, e delle forniture alle utenze quali il riscaldamento, l'acqua, il
condizionamento dell'aria e l'energia elettrica, ove possibile; in alternativa il rimborso delle stesse all'Amministrazione Comunale ovvero pagamento diretto all'Amministratore del condominio delle spese condominiali sulla base dei prospetti inviati dallo stesso a tutti i condòmini;
il divieto di introdurre negli immobili di proprietà comunale materiali vari e sostanze pericolose, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione
Comunale;
garanzia circa l'utilizzo dei beni compatibile con le disposizioni legislative in materia di sicurezza, dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni degli impianti o quant'altro.
sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi
dell'Amministrazione Comunale, le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento;
Il concedente, dietro richiesta del concessionario, delega lo stesso ad intervenire in sua vece alle assemblee del condominio di cui è parte l'immobile, per discutere in merito ai soli servizi facenti carico al concessionario stesso.
11. INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO E MOROSITA’ NEI PAGAMENTI
Le parti convengono che il mancato pagamento del corrispettivo dovuto per la concessione, entro i termini di Legge, costituisce motivo di risoluzione del contratto a norma dell’art.1456 del Codice Civile, fermo restando l’obbligo del concessionario di corrispondere il dovuto e l’eventuale risarcimento del danno. In ogni caso il mancato o ritardato pagamento del canone darà diritto al concedente di rivalersi sulla cauzione versata alla stipula del contratto e di richiedere anche il pagamento degli interessi di mora al tasso annuo in vigore per tutta la durata della morosità. All’interesse così determinato verranno aggiunte le eventuali spese sostenute dal concedente; rimane comunque salvo il diritto del concedente alla risoluzione del contratto con il conseguente risarcimento di ogni maggiore danno dal medesimo subito.
12. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE, COMODATO O CESSIONE
E’ fatto divieto al concessionario di sublocare o concedere in comodato, totalmente o parzialmente, pena la risoluzione del contratto, gli immobili concessi dall’Amministrazione Comunale, nonché di cedere ad altri il contratto.
13. SPESE DI CONTRATTO E DEPOSITO CAUZIONALE
Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto di concessione, comprese quelle di registrazione, sono a carico dell’ASSOCIAZIONE “A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA
DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE” in qualità di concessionario
dei locali. E’ altresì obbligo da parte del concessionario effettuare il versamento della cauzione dell’importo di Euro 170,10, pari ad una trimestralità del canone di concessione, quest’ ultima da effettuarsi con una delle seguenti modalità:
mediante versamento in contanti/bonifico bancario ovvero in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale BANCAINTESA – Via Libertà in Cinisello Balsamo;
ovvero mediante fideiussione bancaria/assicurativa.
Tale somma sarà restituita alla scadenza del periodo di concessione, previa verifica dello stato di fatto in cui saranno riconsegnati i locali.
14. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata il rapporto s’intende regolato da Codice Civile, dagli usi e consuetudini.
Letto, confermato e sottoscritto
p. IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE E PATRIMONIO Dr. Eugenio Stefanini_______________________________
p. IL CONCESSIONARIO
Presidente dell’ “ALL’ASSOCIAZIONE “A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE”
Sig. Colombo Gianluca ________________________________
Allegato:
A) Planimetria locali.
Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del C.C. il Concessionario dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni generali contenute nel presente contratto ed in particolare quelle di cui agli artt. 10 “Oneri Accessori”, 11 “Inadempimento del Concessionario e morosità nei pagamenti”, 14 “Disposizioni finali”.
p. IL CONCESSIONARIO
Presidente dell’ “ASSOCIAZIONE“A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE”
Sig. Colombo Gianluca ________________________________