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Edizione di lunedì 20 settembre 2021

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Academic year: 2022

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di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Ticket di licenziamento: chiarimenti sulle modalità di calcolo di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Attività di manutenzione programmata sui portali istituzionali del Ministero del lavoro di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Sproporzione tra condotta e sanzione nel licenziamento disciplinare: tutela reintegratoria e tutela risarcitoria

di Redazione

NON SOLO LAVORO

La settimana finanziaria di Mediobanca S.p.A.

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Edizione di lunedì 20 settembre 2021

NEWS DEL GIORNO

Convertito in legge il D.L. 103/2021: novità per Cig, ricollocazione professionale e accordi di riallineamento

di Redazione

È stata pubblicata sulla G.U. n. 224 del 18 settembre 2021 la L. 125 del 16 settembre 2021, di conversione del D.L. 103/2021, che, tra le altre, introduce disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. In particolare, in materia di ammortizzatori sociali, dispone che le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per una durata massima di ulteriori 13 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021. I datori di lavoro che fruiscono di questa misura non possono avviare procedure di licenziamento collettivo e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

Si prevede, inoltre, che per l’anno 2021 10 milioni di euro sono destinati all’attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell’attività. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore, tramite D.I., saranno adottate le necessarie disposizioni applicative.

Infine, in tema di riallineamento, viene stabilito che l’articolo 10, L. 199/2016, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l’azienda interessata e firmataria dell’accordo provinciale di riallineamento.

Nella medesima G.U. è stato pubblicato anche il testo del D.L. 103/2021 coordinato con la L.

125/2021.

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NEWS DEL GIORNO

Ticket di licenziamento: chiarimenti sulle modalità di calcolo

di Redazione

L’Inps, con circolare n. 137 del 17 settembre 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi 31-35, L. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 250, L. 228/2012.

L’Istituto ricorda che il contributo è pari al “41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”: al fine di determinare l’esatto importo dovuto, è necessario prioritariamente determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato, applicando le regole di computo esposte al paragrafo 3.1 della circolare Inps n. 40/2020. Il contributo deve essere, infatti, calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale maturati dal lavoratore, nel limite massimo di 36 mesi. Considerato che l’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro, per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in

proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

La circolare offre anche alcuni esempi di calcolo del contributo.

L’Istituto informa anche che la modalità di calcolo del contributo del c.d. ticket di licenziamento, nel corso degli anni, non è sempre avvenuta conformemente al disposto dell’articolo 2, comma 31, L. 92/2012 e delle ulteriori disposizioni, non essendo stata correttamente valorizzata la base di calcolo del contributo, pari all’importo del massimale annuo AspI/NASpI. Ciò ha determinato che alcune aziende hanno versato importi maggiori di quelli dovuti nei casi di interruzioni di rapporto di lavoro avvenute durante la vigenza

dell’ASpI o, al contrario, per le interruzioni dei rapporti di lavoro avvenute a decorrere dal 1°

maggio 2015, data di istituzione della NASpI, il contributo versato dalle aziende risulta in taluni casi di importo inferiore a quello dovuto. Pertanto, con successivo messaggio saranno fornite le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione della circolare n. 137/2017.

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NEWS DEL GIORNO

Attività di manutenzione programmata sui portali istituzionali del Ministero del lavoro

di Redazione

Il Ministero del lavoro, con notizia del 13 settembre 2021, ha comunicato che martedì 21 e mercoledì 22 settembre 2021 si svolgeranno interventi di manutenzione programmata sui portali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Cliclavoro e INL. Pertanto, nelle 2 giornate, i portali non saranno disponibili per la navigazione secondo orari e modalità legate alla natura delle attività tecniche, così organizzate:

dalle ore 14.00 di martedì 21 settembre: manutenzione dei siti di Ministero del lavoro e Cliclavoro. Se necessario, gli interventi tecnici e di verifica potranno proseguire nel corso della mattinata seguente;

dalle ore 14.00 di mercoledì 22 settembre: interventi sul portale istituzionale INL.

Eventualmente, anche queste attività di manutenzione potranno protrarsi alla mattinata successiva.

Le attività di manutenzione non avranno alcun impatto sull’accesso alle procedure telematiche, che resterà sempre disponibile collegandosi a https://servizi.lavoro.gov.it.

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Sproporzione tra condotta e sanzione nel licenziamento disciplinare: tutela reintegratoria e tutela risarcitoria

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 9 luglio 2021, n. 19585, ha stabilito che, in caso di sproporzione tra sanzione applicata e condotta contestata, va disposta la tutela

risarcitoria se la condotta stessa non è sussumibile in alcuna delle fattispecie per cui i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedano l’irrogazione di una sanzione conservativa, ricadendo il difetto di proporzionalità tra le “altre ipotesi” menzionate

dall’articolo 18, comma 5, L. 300/1970, per le quali è prevista la tutela indennitaria c.d. forte, mentre va disposta la tutela reintegratoria se il fatto contestato e accertato è contemplato da una norma negoziale vincolante e tipizzato come punibile con una sanzione conservativa. In presenza di un licenziamento disciplinare illegittimo, la tutela reintegratoria attenuata di cui all’articolo 18, comma 4, St. Lav., così come riformulato, è applicabile in presenza di una valutazione di non proporzionalità attraverso il parametro della riconducibilità della condotta accertata a un’ipotesi punita con sanzione conservativa dalla contrattazione collettiva.

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Edizione di lunedì 20 settembre 2021

NON SOLO LAVORO

La settimana finanziaria

di Mediobanca S.p.A.

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: la Cina punta a una “prosperità condivisa”, ma ne sbaglia la comunicazione

Il processo normativo in atto in Cina sta aumentando l’avversione al rischio degli investitori …

… nonostante si inserisca in un progetto di lungo periodo mirante a una crescita sostenibile e socialmente responsabile.

Le difficoltà di interpretazione e l’imprevedibilità dei singoli interventi continua a mantenere elevata la volatilità sui mercati finanziari, limitando nel breve termine la crescita economica.

Nei mesi di agosto e settembre il Governo cinese ha intensificato il processo di revisione normativa (Fig.1) con provvedimenti volti ad assicurare un maggior presidio statale e una maggiore regolamentazione in alcuni settori specifici, tra cui le piattaforme internet, l’istruzione on-line e i mercati immobiliari. I provvedimenti si collocano all’interno dell’ambizioso progetto del Presidente Xi Jinping, che persegue un nuovo concetto di

prosperità, da lui definita come “prosperità condivisa”, anche attraverso la redistribuzione dei redditi allo scopo di ridurre la disuguaglianza sociale del paese. Il presidente Xi Jinping ha esposto questo concetto lo scorso 17 agosto durante il suo discorso al Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese per gli affari finanziari ed economici, suggerendo che la “prosperità comune” è un requisito fondamentale del socialismo, necessario per bilanciare la crescita e garantire la stabilità finanziaria. Il leader cinese ha sottolineato la necessità di “aggiustare i redditi eccessivamente alti”, “rettificare la loro distribuzione” e promuovere “la prosperità condivisa”. Dopo la sua riunione, il Comitato Centrale ha chiesto di “regolare ragionevolmente i redditi in eccesso” e di incoraggiare gli individui e le imprese ad alto reddito a “restituire di più alla società”.

Gli esponenti governativi sembrano non essere stati in grado di comunicare in modo

univocamente chiaro ai mercati e agli interlocutori internazionali questa nuova ridefinizione

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2015-2016 il sell-off del mercato fu innescato dal tentativo della People’s Bank of China (PBoC) di regolare il funzionamento del tasso di cambio. Un errore sia di comunicazione politica che di esecuzione comporto un forte calo dei mercati cinesi. Analogamente, il recente sell-off è stato innescato dal processo di revisione normativa, ma continua ad essere il riflesso di una comunicazione inadeguata e di metodi di applicazione della normativa più veloci e diversi rispetto a quelli dei paesi occidentali. Probabilmente per questo gli alti funzionari cinesi hanno cercato di riformulare la narrazione relativa alla stretta normativa della Cina e alla “prosperità comune”. Il 20 agosto il quotidiano economico statale ha definito le recenti azioni di regolamentazione e il conseguente sell-off del mercato come un costo di breve termine imposto da una crescita sana di lungo termine. Un alto funzionario economico, Han Wenxiu, ha incentrato su questo tema il suo intervento in un briefing a Pechino il 26 agosto, spiegando che l’attuazione di una “prosperità comune si richiede un lavoro adeguato a espandere la torta e dividere la torta … Noi non “uccideremo i ricchi per aiutare i poveri'”.

Analizzando la percentuale di interventi nei diversi settori si nota che la maggior parte è rivolta al comparto internet (Fig. 2). Il settore tecnologico cinese è infatti uno dei maggiori e di maggior successo, paragonabile a quello statunitense in termini di dimensione, scala e portata, specialmente nelle piattaforme internet dei consumatori. Per questo, è ragionevole che il governo cinese voglia correggere i comportamenti e le pratiche industriali che ostacolano il suo obiettivo di crescita sostenibile e socialmente responsabile, adottando azioni per

salvaguardare i dati dei consumatori e garantire la sicurezza, proteggendo i lavoratori della

“gig economy” e uguagliando le condizioni educative per le famiglie a basso reddito. Queste motivazioni sono sorprendentemente simili alle preoccupazioni che assillano altri paesi in tema di possibili abusi di potere di mercato, sicurezza dei dati e privacy dei consumatori nell’era digitale, benché la velocità d’azione propria del Governo cinese nell’attuare interventi proattivi non sembra essere propria dei sistemi occidentali. In questo contesto gli analisti finanziari appaiono divisi nell’interpretazione degli interventi e sulle ricadute economiche per crescita e prospettive di investimento del nuovo ambiente normativo. Una parte teme che un’eccessiva regolamentazione possa ridurre l’imprenditorialità privata, compromettendo la capacità innovativa e quindi la produttività. A nostro avviso nel medio periodo sembra ragionevole attendersi che le autorità cinesi, così come quelle USA e UE, troveranno il giusto equilibrio tra i regolamenti necessari a salvaguardare l’interesse pubblico e le libertà, utili a promuovere l’innovazione, l’imprenditorialità e la creazione di valore. L’innovazione

tecnologica sembra la chiave per risolvere molte sfide globali, come il cambiamento climatico, e il governo cinese ne è consapevole. Infatti, il cosiddetto “hard tech” (semiconduttori,

l’industria, l’IA, la robotica, la medical tech e la clean tech) è stato risparmiato dalla recente regolamentazione, che invece ha avuto un impatto significativo sul settore internet rivolto ai

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propria svolta nell’ambiente normativo e una moderazione di questi interventi, anche se la scala e la portata di eventuali nuove misure potrebbero essere meno dirompenti e soprattutto essere comunicate con maggior efficacia. Nel lungo periodo, riteniamo che l’investimento verso gli asset cinesi potrà continuare a beneficiare di una solida crescita economica e di una maggior capacità di diversificazione rispetto ad altre aree geografiche, ricordando che

l’economia cinese, orientata al mercato interno, e una politica monetaria (che non è in gran parte influenzata da quelle delle economie sviluppate) si traduce in cicli economici che spesso possono divergere dai principali mercati globali.

Tuttavia, i dati congiunturali mostrano una debolezza di breve periodo come riflesso di una combinazione di fattori (recenti misure di irrigidimento normativo, evoluzione dei contagi). Ad agosto i principali indicatori economici hanno continuato ad indebolirsi, deludendo le

aspettative (Figg 3-4-5). La produzione industriale è aumentata del 5,3% a/a, contro il 6,4% su base annua di luglio. La produzione di elettricità, automobilistica e di metalli ferrosi hanno mostrato un significativo rallentamento della crescita su base annua, sebbene la produzione farmaceutica abbia accelerato. La crescita delle vendite al dettaglio è decelerata bruscamente al 2,5% a/a. Gli investimenti in attività fisse sono stati abbastanza in linea con le aspettative – sia la crescita degli investimenti manifatturieri e immobiliari è rallentata, mentre il calo degli investimenti in infrastrutture si è ridotto. L’atteso recupero del settore dei servizi e dei

consumi rischia di non concretizzarsi neanche a settembre, o di essere molto contenuto, a causa delle misure di contenimento dei focolai di Covid-19 sorti nei giorni scorsi in alcune città della provincia del Fujian. Queste misure potrebbero infatti far deragliare la ripresa dei servizi, proprio durante le festività del Festival di metà Autunno (19-21 settembre) e quelle per la giornata nazionale (proclamazione della Repubblica Popolare il primo ottobre 1949) che si protraggono per una settimana (1-7 ottobre), nonché avere un impatto negativo sugli

approvvigionamenti visto che la provincia è un grosso snodo commerciale.

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