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TRA. il COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG), qui rappresentato dal Sindaco, dott.ssa Valeria Radaelli (di seguito, Comune o Amministrazione comunale)

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1 PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA PROMOZIONE DI UN PIANO ATTUATIVO DI INTERESSE PUBBLICO E PRIVATO FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISICA CON RIDESTINAZIONE FUNZIONALE DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE “ATT1”

TRA

il COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG), qui rappresentato dal Sindaco, dott.ssa Valeria Radaelli (di seguito, Comune o Amministrazione comunale)

E

la società CLEVER BUILDINGS S.r.l., iscritta al R.I. di Bergamo n. _BG - 446582, C.F. e P.IVA 04232830168, con sede in Bergamo, via Cucchi n. 3, qui rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe CARNITI;

Premesso che

• all’interno del tessuto urbano del Comune di Capriate insiste l’area identificata dal PGT come ambito di trasformazione “ATT1” che è caratterizzata dalla presenza di strutture produttive dismesse un tempo al servizio di un’attività florovivaistica intensiva, oggetto di contratto preliminare di compravendita immobiliare a favore della società CLEVER BUILDINGS S.r.l.;

• limitrofa all’ambito “ATT1” insiste l’edificio dell’ex caserma dei carabinieri, anch’esso oggi dismesso ed in stato di abbandono, di proprietà comunale;

• i due comparti, pur distinti, risultano fra loro integrati in un contesto urbano ed infrastrutturale che oggi rende pressochè impossibile ipotizzare per ciascuno di essi validi interventi di ristrutturazione urbanistica senza trovare sinergie reciproche nella gestione delle infrastrutture, degli spazi a servizio e delle stesse destinazioni d’uso funzionali;

• risulta quindi necessario procedere con una valutazione congiunta delle due problematiche ed addivenire a soluzioni che siano coordinate ed integrate non solo sotto il profilo delle previsioni urbanistiche ma anche in rapporto ai tempi di attuazione e di realizzazione degli interventi stessi, in quanto destinazioni, servizi ed

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2 infrastrutture di un comparto risultano necessariamente funzionali all’altro e viceversa;

Rilevato inoltre che

• Nel PGT vigente le aree sono classificate:

1) per quanto riguarda l’ATT1, come ambito di trasformazione urbanistica con destinazione sanitario assistenziale ed una potenzialità edificatoria di circa 10.000 mq. di slp;

2) per quanto riguarda l’area della ex caserma come ambito D3 a destinazione commerciale con una potenzialità edificatori di circa 1.300 mq di slp;

• le soluzioni fino ad ora previste negli strumenti urbanistici comunali non hanno trovato attuazione da un lato perchè le funzioni insediabili non rispondevano alle effettive esigenze del mercato immobiliare e dall’altro per le oggettive difficoltà attuative generate dalla interdipendenza dei due comparti urbanistici se gestiti in modo autonomo; in particolare si è registrato il non interesse da parte della struttura socio assistenziale dei Padri Camilliani ad ampliarsi e/o gestire nuovi servizi all’interno delle aree dell’ATT1 programmate dal PGT proprio a questo scopo;

• lo stato di abbandono delle due aree rappresenta non solo una criticità sotto il profilo paesistico ambientale ma sta generando importanti problemi sotto il profilo dell’ordine e della salute pubblica, per infestazioni ed occupazioni abusive;

Ritenuto quindi che sia oggi assolutamente necessario:

1) trovare rapidamente soluzioni che rendano possibile ed economicamente sostenibile la riqualificazione della zona con l’individuazione di funzioni compatibili con il contesto urbano ma anche coerenti con le effettive esigenze del mercato immobiliare;

2) prevedere contestualmente la soluzione di altre problematiche a margine dell’ambito stesso, quali, ad esempio, una migliore organizzazione delle aree esterne pertinenziali al complesso della RSA dei padri Camilliani e la creazione di un collegamento ciclo/pedonale in sicurezza tra il quartiere di via Pezzi e la via Bustigatti;

considerato che

• per la soluzione della problematica urbanistica non sia ragionevole nè possibile prescindere dall’investimento di risorse private e quindi dalla necessaria

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3 condivisione delle scelte urbanistiche con il soggetto proprietario dell’area dell’ATT1;

• è comunque interesse del Comune di Capriate San Gervasio assicurare un uso corretto del proprio territorio garantendone uno sviluppo sostenibile ed ecocompatibile, ponendo in essere ogni azione concreta finalizzata alla difesa del suolo, dell’aria e dell’acqua, eliminando e/o riducendo ogni fattore di rischio reale o potenziale alla salute ed al benessere dei propri cittadini e degli ecosistemi naturali;

• è altresì interesse del Comune di Capriate San Gervasio ricostituire quel tessuto economico che in tempo di crisi ha subito la perdita di numerosi posti di lavoro (si pensi che nelle sole aree ora dismesse dell’ambito ATT1 vi lavoravano un tempo oltre 100 addetti)

riconosciuto pertanto che

• è intenzione del Soggetto Attuatore privato cooperare con l’Amministrazione Comunale per realizzare un intervento unitario volto al recupero e al riassetto urbanistico dell’area, attraverso l’integrazione e la complementarità di funzioni private e di interesse pubblico, prevedendosi la riqualificazione dell’area medesima e la riqualificazione dell’intero contesto territoriale con l’insediamento di una struttura commerciale polifunzionale e la realizzazione di spazi attrezzati, nonché attraverso la riorganizzazione della viabilità locale ed il potenziamento del sistema infrastrutturale sovraordinato;

• l’attuazione di politiche urbanistiche tese alla riqualificazione dell’area in oggetto risponde a tali primari interessi del Comune di Capriate, restituendo l’ambito a funzioni della città moderna con l'apertura di spazi alla fruizione collettiva, e producendo un positivo indotto economico sull’intero territorio comunale;

• sussistono la necessità e l’interesse pubblico di procedere alla riqualificazione dell’intera area dismessa;

• tale intervento non comporta consumo di suolo, in quanto realizzato in area dismessa e contribuisce pertanto alla rigenerazione urbana e territoriale e alla valorizzazione del contesto economico, sociale ed insediativo;

• dall’attuazione dell’intervento ci si aspetta anche una positiva ricaduta occupazionale, prevedendosi la creazione diretta di nuovi posti di lavoro, soprattutto in ambito giovanile, e indiretta dell’indotto, e sono attualmente allo

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4 studio da parte del Soggetto Attuatore misure per la valorizzazione del commercio di vicinato esistente e della filiera agricola ed enogastronomica regionale e locale;

dato atto che

• ai sensi dell’art. 5 della D.G.R. 20 dicembre 2013 n. X/1193, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, solo le istanze per l’apertura di parchi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 5.000 sono valutate nell’ambito degli accordi di programma di cui alla normativa statale o regionale;

• per l’intervento di riqualificazione proposto si prevede l’attivazione di una grande struttura di vendita/parco commerciale di superficie di vendita non superiore ai 5.000 mq. e pertanto non si configura necessaria la promozione di un apposito accordo di programma regionale

ritenuto dunque che

• gli interessi del Soggetto Attuatore possono combinarsi e creare importanti sinergie con l’interesse pubblico e con le politiche urbanistiche dell’Amministrazione comunale sopra richiamate;

• lo strumento più idoneo previsto dal legislatore per raggiungere gli obiettivi, comuni alle Parti, di recupero e riqualificazione dell’area in oggetto degradata e dismessa, è la predisposizione e l’attuazione congiunta di un Piano Attuativo in variante al Piano di Governo del Territorio vigente ai sensi degli art. 13 e 14 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12.

• è reciproco interesse delle Parti sottoscrivere il presente Protocollo di Intesa per una miglior determinazione degli adempimenti dell’Amministrazione comunale e degli impegni del Soggetto Attuatore in relazione alla procedura, oltre che dei contenuti del proponendo Piano Attuativo attraverso l’individuazione degli elementi funzionali, dimensionali ed urbanistici dell’intervento.

Tutto quanto sopra premesso, da ritenersi parte essenziale ed integrante del presente Protocollo di Intesa,

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5 SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (promozione del Piano Attuativo di interesse pubblico/privato)

1 Con il presente Protocollo di Intesa, l’Amministrazione comunale di Capriate san Gervasio e il Soggetto Attuatore Privato si propongono di provvedere alla predisposizione e all’attuazione congiunta di un Piano Attuativo da approvarsi in variante al PGT vigente, per la riqualificazione urbanistica e la ridestinazione funzionale dell’area interessata dalla ex caserma dei carabinieri e dal comparto di trasformazione ATT1 mediante la realizzazione di una struttura polifunzionale, della tipologia Centro Commerciale per complessivi 11.000 mq. di slp suddivisi in 3.000 a destinazione terziario direzionale e ricettiva e 8.000 a destinazione commerciale di cui 5.000 mq. di superficie netta di vendita.

2. Le Parti si rendono comunque disponibili a valutare congiuntamente ogni modifica ed integrazione delle previsioni del presente Protocollo di Intesa che dovesse rendersi necessaria durante la fase di progettazione e di predisposizione del Piano Attuativo in oggetto.

Art. 2 (procedimenti connessi)

1. Per l’attuazione delle previsioni insediative di cui al presente Protocollo di Intesa, sarà necessario procedere alla variante dello strumento urbanistico comunale in relazione agli ambiti ATT1 e D3, e, non essendo esplicitamente previsto nel P.G.T. l’insediamento di una Grande Struttura di Vendita, anche del piano comunale del commercio. La variante urbanistica connessa al Piano Attuativo sarà sottoposta a VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

2. Il procedimento di valutazione ambientale potrà comprendere anche la valutazione di incidenza sul sistema della Rete Natura 2000; pertanto, il Piano Attuativo sarà sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIC (Valutazione di Incidenza) e, quindi, alla VIC ove risultasse necessaria.

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6 3. Il progetto di Grande Struttura di Vendita da realizzarsi nell’ambito del Piano Attuativo è compreso nella tipologia sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e, pertanto l’autorizzazione commerciale sarà assoggettata ad apposita procedura di verifica di VIA e, quindi, alla VIA ove risultasse necessaria.

4. Con riferimento alle procedure sopra descritte, l’Amministrazione comunale sottolinea, e il Soggetto Attuatore ne prende sin d’ora atto, che l’esito favorevole delle stesse non dipenderà dalle sole determinazioni dell’Ente Comunale.

Art. 3 (impegni del Soggetto Attuatore)

1. Il Soggetto Attuatore si assume l'onere della progettazione e della redazione del Piano Attuativo, anche per la parte di competenza dell’Amministrazione Comunale, e degli studi preordinati alla VAS, VIC e alla VIA ove risultassero necessarie per le caratteristiche della proposta di variante urbanistica e progettuale, incaricando professionisti di propria fiducia, così come per le attività di consulenza ed assistenza legale.

2. Parimenti, l’Amministrazione comunale di Capriate San Gervasio individuerà ed incaricherà propri professionisti, in materia tecnico urbanistica e legale, che avranno il compito di rappresentare gli interessi dell’ente pubblico, unitamente ai tecnici funzionari amministrativi afferenti gli organi comunali interessati per competenza, all’interno del gruppo di lavoro chiamato a redigere i documenti tecnici del Piano Attuativo e della Variante Urbanistica; i professionisti con competenze urbanistiche avranno il compito di coordinamento generale e di redigere con i professionisti del privato il Piano Attuativo e la relativa variante al PGT, con l’obiettivo di coerenziarne le previsioni progettuali alle aspettative ed agli interessi pubblici sia in termini funzionali e di nuovi pesi insediativi attesi, che sotto il profilo della previsione delle opere di adeguamento infrastrutturale e di servizi necessari a rendere coerente l’intervento con il contesto urbano ed ambientale in cui è inserito; i professionisti con competenze legali avranno il compito di risolvere, per conto e nell’interesse esclusivo del Comune, le questioni giuridiche in materia di urbanistica ed edilizia, sottese al procedimento inerente al Piano Attuativo, compresa la predisposizione della relativa convenzione urbanistica.

(7)

7 3. In relazione a quanto sopra, al fine di rifondere il Comune dei costi che l’ente dovrà sostenere per dare corso ad una pratica urbanistica complessa, ivi comprese anche il coordinamento delle eventuali procedure di variante urbanistica, VAS, VIC e VIA connesse all’approvazione del Piano Attuativo in variante., il Soggetto Attuatore si impegna a sostenere l’onere finanziario relativo alla liquidazione dei professionisti incaricati dal Comune sino alla concorrenza massima di € 80.000,00, (ottantamila/00) oltre Iva e Oneri previdenziali, versando l’importo al comune 20 giorni dalla firma del presente Protocollo d’Intesa. Il Comune salderà i professionisti in rapporto allo stato di avanzamento delle progettazioni e della procedura di approvazione del Piano Attuativo e della connessa variante urbanistica.

Art. 4 (autorizzazione commerciale)

1. La domanda per l’autorizzazione della Grande Struttura di Vendita di cui all’intervento proposto sarà valutata nell’ambito del Piano Attuativo, secondo quanto previsto dall’art. 5 della D.G.R. 20 dicembre 2013 X/1193.

2. Il Soggetto Attuatore si impegna ad eseguire a proprie cura e spese le analisi, gli studi ed i progetti relativi al settore commerciale, così come prescritti dalla citata DGR n. X/1193 del 2013, e ad avviare la procedura autorizzativa mediante presentazione della relativa domanda all’Amministrazione comunale, che la trasmetterà immediatamente alla Regione, oltre che alla Provincia, curando altresì la tempestiva indizione delle conferenze di servizi.

3. L’Amministrazione comunale, nel rispetto del principio di collaborazione, assicurerà la necessaria correlazione tra il procedimento di natura urbanistica ed il procedimento autorizzativo commerciale, secondo quanto richiesto dall’art. 6, comma 17 e seguenti della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6, avendo cura che l’efficacia dell’autorizzazione commerciale sia subordinata al rilascio o formazione del titolo abilitativo edilizio necessario per la realizzazione dell’insediamento commerciale ad avvenuta definitiva approvazione e pubblicazione del Piano Attuativo in variante al PGT e stipula della relativa convenzione urbanistica, in seno alla quale saranno recepite eventuali prescrizioni impartite dalla Conferenza di Servizi conclusiva del procedimento autorizzativo commerciale.

Art. 5 (finalità ed oggetto Piano Attuativo)

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8 1. Il Piano Attuativo sarà finalizzato alla riqualificazione dell’area ATT1 e della limitrofa zona D3 dove insiste il fabbricato che ha ospitato l’ex caserma dei carabinieri, mediante la realizzazione di complesso polifunzionale terziario, direzionale e commerciale nel quale saranno insediate anche attività di bar e ristorazione.

2. L’intervento, sotto il profilo funzionale e dimensionale, sarà così configurato:

• Superficie territoriale complessiva dell’area: mq 32.000 circa;

• Superficie lorda di pavimento totale mq 11.000 di cui:

1. Superficie lorda di pavimento a destinazione commerciale: mq 8.000;

2. Superficie lorda di pavimento a destinazione terziario direzionale ricettiva: mq 3.000;

La Superficie netta di vendita (GSV) ammessa dovrà comunque essere non superiore ai mq 5.000, ammettendovi la vendita di prodotti alimentari per complessivi 2.500 mq.

3. Il Piano Attuativo dovrà prevedere anche gli interventi specifici sul sistema viabilistico esistente che dovessero risultare necessari in relazione ai flussi di traffico indotti. Le parti danno atto che le amministrazioni comunali di Capriate San Gervasio e di Brembate stanno procedendo con la predisposizione di uno studio sul traffico e la mobilità a livello generale e sovralocale, finalizzato a verificare lo stato di saturazione delle arterie coinvolte dai traffici attuali e previsti a seguito di varie iniziative in procinto di essere attuate. Questo studio, attraverso l’analisi degli impatti cumulati, avrà il compito di proporre soluzioni efficaci al tema della saturazione delle infrastrutture, oltre che verificarne l’attuabilità economica anche in rapporto alle risorse che potranno essere messe in campo da più operatori coinvolti, e dagli enti ed istituzioni pubbliche.

Art. 6 (standard urbanistico)

1. L’intervento nel suo complesso dovrà garantire una superficie di standard urbanistico pari al 100% della superficie lorda di pavimento a destinazione terziario, direzionale e ricettiva, mentre dovrà garantire una superficie di standard urbanistico pari al 200% della superficie lorda di pavimento a destinazione commerciale. Almeno il 50% di tale

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9 superficie a standard dovrà essere destinata a parcheggio pubblico o ad uso pubblico, come riportato nella seguente tabella:

SUPERFICI DI PROGETTO

MQ SLP STANDARD A VERDE

A PARCHEGGIO

DESTINAZIONE

COMMERCIALE 8.000 16.000 8.000 8.000

DESTINAZIONE TERZIARIO DIREZIONALE E RICETTIVA

3.000

3.000

1.500 1.500

TOTALE SUPERFICI 11.000 19.000 9.500 9.500

2. parcheggi

2.1 Fermo quanto indicato al precedente comma 1 con riferimento alla quota standard di parcheggi pubblici, l’intervento dovrà prevedere il reperimento delle aree per la sosta veicolare di pertinenza degli edifici nella misura di 1 mq ogni 10 mc di costruzione, conteggiata attraverso la determinazione di un volume virtuale ottenuto moltiplicando la superficie lorda di pavimento per l’altezza di 3,0 metri; le aree di sosta pertinenziali saranno computate solo per la loro effettiva fruibilità, ricomprendendovi quindi gli stalli effettivi e le aree di manovra antistanti gli stalli stessi, ma escludendo eventuali rampe e viabilità di accesso oltre ad ogni altro spazio non effettivamente fruibile per la sosta.

2.2. Rilevata la cronica carenza di aree per la sosta veicolare nell’ambito di intervento, caratterizzato anche da altre importanti trasformazioni urbanistiche nelle vicinanze, ai fini dell’ottimale inserimento della nuova struttura nel contesto urbanistico e territoriale, il progetto potrà prevede la realizzazione di parcheggi interrati nonché a raso anche in misura superiore a quelli previsti per la sostenibilità dell’intervento commerciale. Le parti concordano che la realizzazione di questi servizi a parcheggio potrà essere computata quale quota di standard qualitativo compensativo.

2.3. L’eventuale cessione al Comune o l’asservimento all’uso pubblico delle aree a parcheggio di cui ai commi precedenti, potrà prevedere la contestuale riassegnazione al Soggetto Attuatore della gestione pubblica, anche onerosa, delle stesse, con conseguente obbligo di provvedere a propria cura e spese, alla relativa manutenzione ordinaria e

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10 straordinaria, alla pulizia, all'illuminazione e ad ogni altra spesa di gestione, oltre al versamento di un canone annuo da stabilirsi in sede di Piano Attuativo ed attuarsi con apposita convenzione.

3. (standard urbanistico - aree a verde)

3.1 Il Piano Attuativo potrà prevede una dotazione di aree a verde e/o servizi per la mobilità dolce (piste e collegamenti ciclopedonali). La realizzazione di queste opere sarà scomputata dagli oneri di urbanizzazione secondaria e, qualora di importo superiore potrà essere considerata come quota di standard qualitativo compensativo.

3.2. Il Piano Attuativo potrà prevedere altresì, ove il Soggetto Attuatore lo richieda, l’eventuale monetizzazione delle aree da destinare alla sola funzione di verde pubblico ad un valore di 80 €/mq, sulla base dei valori di monetizzazione applicati in comune di Capriate San Gervasio.

Art. 7 (opere di urbanizzazione primaria –scomputo oneri)

1. Il Soggetto Attuatore, a totale scomputo degli oneri dovuti al Comune, provvederà alla realizzazione dei servizi e delle infrastrutture primarie afferenti l’intervento.

2. Il Soggetto Attuatore Privato dovrà documentare l’effettivo costo sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria al fine di ottenere lo scomputo della relativa somma.

Art. 8 (opere di urbanizzazione secondaria – scomputo oneri)

1. Il Soggetto Attuatore, a scomputo degli oneri dovuti al Comune, provvederà alla realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione secondaria:

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA REALIZZARE

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA LE VIE PEZZI E BUSTIGATTI

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11 2. Lo scomputo degli oneri sarà riconosciuto rispetto al valore d’affidamento delle opere come risultante dalla procedura di gara prevista dal codice degli appalti.

Art. 9 (contributo commisurato al costo di costruzione)

1. Il contributo commisurato al costo di costruzione sarà corrisposto al Comune dal Soggetto Attuatore in base al valore ottenuto applicando la prescritta percentuale (da tabelle comunali in vigore al momento del rilascio del titolo abilitativo) al computo metrico estimativo come approvato dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 10 (standard di qualità aggiuntivo)

1. In aggiunta agli obblighi di legge, per il raggiungimento delle finalità di riqualificazione e rigenerazione urbana di cui al Piano Attuativo di interesse pubblico/privato, il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare e/o finanziare a favore dell’Amministrazione Comunale interventi di miglioramento dei sistemi infrastrutturali, urbani e dei servizi, anche esterni al perimetro dell’Ambito di intervento. Tali interventi sono da considerarsi quale standard di qualità e pertanto non scomputabili da oneri di urbanizzazione o da monetizzazioni

2. L’importo complessivo del valore dello standard di qualità aggiuntivo offerto dal Soggetto Attuatore è di € 1.350.000. Tale valore risulta maggiore di quanto prescritto da Regione Lombardia per l’autorizzazione di Grandi Strutture di Vendita pari a 5.000 mq. e coerente con l’entità dello standard qualitativo previsto dal PGT negli ambiti di trasformazione in rapporto alle slp ed alle destinazioni previste.

3. L’eventuale realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria e di standard qualitativo a cura del Soggetto Attuatore Privato dovrà rispettare le procedure previste dal codice dei Contratti Dlgs 50/2016 e s.m.i in tema di affidamento dei lavori.

4. Tutte le opere pubbliche previste dal presente Protocollo d’Intesa dovranno essere garantite da apposita fidejussione bancaria o di primaria compagnia assicurativa.

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12 Art. 11 Permuta tra l'area D3 “ex caserma” di proprietà del comune di Capriate San Gervasio e le aree di proprietà dell'operatore necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per le opere necessarie per soddisfare lo standard qualitativo compensativo.

1. Nell’ambito del complessivo intervento di riorganizzazione urbanistica dell’area, ed in ragione della necessità, più volte citata, di una pianificazione volta a risolvere le attuali criticità del compendio immobiliare in questione, anche nella più ampia prospettiva di risoluzione delle problematiche relative all'intero comparto urbanistico che si relazione con il compendio oggetto del presente protocollo, da assicurarsi mediante la creazione di sinergie tra i privati ed il Comune, l’Amministrazione Comunale ritiene e si impegna sin d’ora, onde assicurare una trasformazione complessiva e coordinata dell'area di comparto, alla permuta dell’area di sua proprietà genericamente denominata “ex caserma”, meglio identificata in premessa ed attualmente disciplinata come zona “D3” (“Ambiti edificati consolidati a prevalente destinazione terziario e commerciale di completamento”), con le aree di proprietà del Soggetto Attuatore Privato, necessarie al Comune per la realizzazione del collegamento ciclopedonale tra le vie Pezzi e Bustigatti; l’esatto perimetro e le relative superfici saranno definiti in sede di pianificazione attuativa.

2. L’equivalenza del valore commerciale di tali aree, ovvero delle differenze di valore da versarsi in denaro, è da attestarsi mediante apposita perizia da redigersi a cura di tecnico abilitato entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e acquisizione di giudizio di congruità del prezzo da parte dell’Agenzia del demanio.

3. L’interesse pubblico a tale permuta emerge, in particolare, sotto i seguenti profili:

- l’inserimento dell’area “ex-caserma” nel comparto interessato dal P.A. consentirà di porre rimedio, in tempi certi, allo stato di completo abbandono e degrado della medesima;

- detta area sarà restituita a piena funzionalità, con interessanti ricadute in termini occupazionali ed economici;

- il recupero dell’area non può essere economicamente sostenuto dal Comune, in ragione della scarsità di risorse economiche a sua disposizione e dell’impossibilità ed inopportunità di stornare tali risorse dall’erogazione dei servizi pubblici e dall’efficiente esperimento delle funzioni amministrative;

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13 - l’edificio dismesso, peraltro, date le dimensioni e la particolare ubicazione, non potrebbe comunque essere utilmente destinato a funzioni pubbliche;

- nel corso degli anni, non vi è stata alcuna manifestazione di interesse da parte di soggetti privati all’acquisizione dell’area;

- nelle attuali condizioni del mercato immobiliare, non pare plausibile ipotizzare concrete chances di valorizzazione dell’area al di fuori di un ampio progetto urbanistico come quello oggetto del presente Protocollo d’Intesa;

- sotto un profilo urbanistico, mediante l’acquisizione, tramite permuta, dell’area necessaria e grazie alla quale il Comune potrà realizzare il collegamento ciclopedonale tra le vie Pezzi e Bustigatti;

- l’unica alternativa per l’acquisizione di tale area sarebbe rappresentata dall’esperimento di una procedura espropriativa, ma la stessa comporterebbe un notevole esborso economico, che il Comune non può ad oggi sostenere.

4. I profili di interesse pubblico testé elencati rendono opportuno prediligere la permuta tra aree rispetto all’esperimento di una procedura di alienazione ex Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

5. I valori oggetto di perizia devono tenere in considerazione anche le capacità edificatorie recate dalle aree cedute reciprocamente.

6. I trasferimenti di proprietà in capo al Comune, nell'ambito della operazione di permuta disciplinata dal presente articolo, non possono essere computati ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di reperimento e cessione delle aree a standard, trattandosi di trasferimento che avviene in ragione di diverso titolo contrattuale e autonoma causa giuridica.

ART. 12 (previsioni finali)

1. Le Parti danno atto che l’approvazione del Piano Attuativo in variante al PGT è subordinata al parere favorevole di molti organi istituzionali anche sovraordinati, in particolare Regione Lombardia e Provincia di Bergamo. Pertanto, il Soggetto Attuatore, consapevole della possibilità il Piano Attuativo possa non andare a buon fine per molteplici cause, dichiara sin d’ora di rinunciare a qualsiasi richiesta di rimborso o richiesta di danni, sia per lucro cessante che per danno emergente che per interesse negativo, nei confronti dell’Amministrazione comunale per spese, progettazioni e/o anticipazioni di denaro e/o,

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14 ancora, ogni forma di investimento economico che dovessero essere effettuati a seguito della sottoscrizione del Presente Protocollo d’Intesa.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo di Intesa non produce nemmeno gli effetti dell’accordo di cui agli artt. 11 e/o 15 della l. n. 241 del 1990, essendo diretto unicamente ad individuare gli adempimenti dell’Amministrazione comunale e gli impegni del Soggetto Attuatore in relazione alla procedura e i contenuti del Piano Attuativo, comunque condizionati dalla positiva conclusione del procedimento di approvazione da parte degli enti e degli organi istituzionali preposti.

3. Si precisa che per la parte pubblica, il presente Protocollo di Intesa reca esclusivamente l’impegno, avente mero significato di indirizzo politico, di avviare i procedimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ai fini della promozione del Piano Attuativo in variante al PGT secondo quanto indicato nel presente Protocollo di Intesa, con conseguente assunzione del coordinamento dell’attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria necessaria alla conclusione del Piano Attuativo., nonché della gestione delle procedure connesse di natura urbanistica e autorizzatoria commerciale, secondo il principio di leale collaborazione e non aggravio del procedimento. Per tale ragione, il Soggetto Attuatore accetta che il Sindaco del Comune di Capriate San Gervasio sottoscriva il presente atto a seguito di preventiva deliberazione della Giunta comunale. Inoltre, al fine di recepire sin dalla fase iniziale di promozione eventuali osservazioni e considerazioni del Consiglio comunale, cui sono riservate le scelte finali dell’ente nella materia del governo del territorio, l’Amministrazione comunale si impegna a che il presente Protocollo di intesa sia oggetto di una comunicazione a tutti i consiglieri comunali. Le Parti sono consapevoli che il Consiglio Comunale conserverà poteri discrezionali pieni nella valutazione degli atti che saranno sottoposti al suo esame.

4. Con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, l’Amministrazione comunale si impegna, entro 30 giorni a dare avvio al procedimento di promozione del Piano attuativo in variante al PGT.

5. Le Parti confermano il reciproco interesse alla firma del presente Protocollo d’Intesa, ponendosi come obiettivo comune l’approvazione definitiva del Piano Attuativo entro il termine di 12 mesi dalla data di avvio del relativo procedimento.

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15 Capriate San Gervasio lì _____________

il Sindaco il Soggetto Attuatore

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