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CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI

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CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI

PAVIA E L'ENTE “AMBULATORIO MEDICO RADIODIAGNOSTICA E TERAPIA FISICA SRL” PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA

AMBULATORIALE / DIAGNOSTICA STRUMENTALE - Anno 2019

PREMESSO CHE

1. con Deliberazione n. VI/47508 del 29/12/99 la Giunta Regionale ha approvato lo schema tipo di contratto tra l’ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;

2. in data 18/04/2000, tra la ex ASL di Pavia ora ATS di Pavia e l’Ente AMBULATORIO MEDICO RADIODIAGNOSTICA E TERAPIA FISICA SRL è stato stipulato un contratto, conforme allo schema tipo di cui sopra, per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale/ diagnostica strumentale;

3. l’art. 11 del suddetto schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato”;

4. costituisce causa ostativa alla stipula del contratto o risoluzione immediata la sussistenza di una sentenza di condanna ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

5. con DGR 28 dicembre 2012, n. IX/4606, che sostituisce integralmente l’Allegato 1 alla DGR 25 luglio 2012, n. IX/3856, successivamente integrata dalla DGR 16 marzo 2015, n. X/3275 sono stati stabiliti i requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato con la Pubblica Amministrazione, alle quali si rimanda integralmente;

Cod. 2.7.06

Rep.

Cod. Fiscale n. 02613260187

IMPOSIZIONE DI BOLLO ASSOLTA IN MODO

VIRTUALE AI SENSI DM 17/06/2014

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6. l’ATS è tenuta a richiedere all’ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all’art.1, comma 39, della L. n. 243/2004 nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.

196/2003 e s.m.i.;

7. ai sensi della DGR n. IX/937 del 01/12/2010 il valore delle tariffe ed il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall’applicazione dei contratti di lavoro già sottoscritti o in via di sottoscrizione;

8. ai sensi della L.R. n. 33/2009 come modificata dalla L.R. n. 23/2015 gli erogatori aderiscono al Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite dalla Giunta regionale nell’ambito del progetto CNS-SISS;

9. con DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 la Giunta Regionale ha approvato le Regole di Gestione del Servizio Socio Sanitario per l’anno 2019;

10. tutte le strutture pubbliche e private accreditate ed a contratto sono tenute a codificare e rendicontare le prestazioni rese secondo le indicazioni della Direzione Generale Welfare per tutte le attività erogate comprese quelle in regime di libera professione intramuraria e di solvenza;

11. tutte le strutture pubbliche e private che soddisfano i requisiti di cui al comma 3 dell’art.

2-bis del D.Lgs n. 33/2013 sono tenuti agli obblighi di pubblicazione e di accesso generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse e si impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nel rispetto dei precetti in materia di Codice dei dipendente pubblici (DPR 16 aprile 2013, n.

62) e Codice di Comportamento aziendale (Decreto ATS Pavia n. 22/DGi del 26/01/2018), in materia di prevenzione della corruzione (Legge 6 novembre 2012, n.

190, Piano triennale di prevenzione della corruzione).

Visto l’art. 15 della L.R. n. 33/2009 come modificato dalla L.R. n. 23/2015 in materia di

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autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione di attività sanitarie.

Richiamato infine il rispetto della legge n. 248 del 04/08/2006 in materia di pubblicità nell’esercizio delle professioni reso nell’ambito del servizio sanitario regionale.

Tutto ciò premesso, ad integrazione del contratto sottoscritto in data 18/04/2000 le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti per quanto non diversamente previsto dal presente atto integrativo o da norme successivamente emanate ed integralmente recepite;

tra

l’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE di Pavia, con sede in Pavia Via Indipendenza n. 3, qui rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Mara Azzi, nata a Viadana (MN) l’08/06/1959, in tale veste in virtù della DGR n. XI/1060 del 17/12/2018

e

l'Ente AMBULATORIO MEDICO RADIODIAGNOSTICA E TERAPIA FISICA SRL con sede legale in VIGEVANO, Via D'Avalos, 59 (codice Fiscale /Partita IVA 01446870188) qui rappresentato da Fabrizio LOCATELLI nato a Abbiategrasso (MI) il 26/08/1958 in qualità di Legale Rappresentante domiciliato per il presente atto presso il medesimo Ente per la struttura AMBULATORIO MEDICO RADIODIAGNOSTICA E TERAPIA FISICA SRL;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato al successivo art.

11 integrano i rapporti contrattuali instaurati in precedenza tra le medesime parti.

In applicazione dell’art.15 comma 6 L.R. n. 33/09 come modificato dalla L.R. n. 23/15 art.1 lettera u, “la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all’accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all’osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabiliti

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dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate”.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano a tutta la produzione di specialistica ambulatoriale e/o diagnostica strumentale erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia, nel rispetto dell’assetto organizzativo e funzionale dell’Ente, aggiornato come agli atti di ATS, e rappresentato sull’applicativo regionale dedicato A.S.A.N.

Tutte le prestazioni erogate per pazienti residenti extra regione verranno remunerate secondo il Tariffario Unico Convenzionale (TUC) approvato nell'ultimo accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre regioni non sono definite nel loro valore in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle Regione ed alle ASL di residenza che sono tenutarie della quota capitaria, della regolamentazione dell'accesso ai servizi e dell'erogazione degli stessi.

Tali prestazioni devono essere erogate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.

Tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale dovranno essere controllate secondo le quantità e le modalità individuate dalla DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 e s.m.i.

In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che sono conteggiabili esclusivamente le prestazioni ambulatoriali erogate a far tempo dalla data del 01/01/2019 e fino al 31/12/2019.

Art. 3 – Assegnazione Budget

Ai sensi della DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 (Regole di gestione del servizio sociosanitario 2019) e s.m.i, all’Ente AMBULATORIO MEDICO RADIODIAGNOSTICA E TERAPIA

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FISICA SRL, per l’anno 2019, compresivi degli importi già indicati nel contratto provvisorio quadrimestrale sottoscritto in data 31/01/2019, per i cittadini residenti in Regione Lombardia, si assegna la quota di Euro 250.623,09 (pari al 92% del finanziato 2018) a cui si aggiunge la quota di Euro 8.172,49(pari al 3% del finanziato 2018) assegnabile dall’ ATS sulla base di specifici obiettivi, per una somma totale di Euro 258.795,58 (escludendo dall’assegnazione l’ammontare del budget regionale per la presa in carico pari al 2% delle risorse complessivamente riconosciute dalla DGR n. X/7600/2017 e s.m.i.).

L’importo di Euro 258.795,58 come sopra determinato costituisce la nuova base contrattuale (il cosiddetto 97%)

Tra il 97% e il 103% delle valorizzazioni prodotte nel 2019, per le attività di specialistica ambulatoriale, sarà applicato un abbattimento fino al 30% e tra il 103% e il 106% fino al 60%. Per le attività di medicina di laboratorio, sarà applicato un abbattimento fino al 60% a partire dal 97% fino al 106% delle valorizzazioni prodotte. L'impegno ad erogare prestazioni a carico del servizio sanitario regionale vale fino a questa quota.

L’eventuale rimodulazione e trasferimento delle risorse potrà avvenire secondo i criteri indicati dalla DGR n. XI/1046/2018.

Art. 4 - Obiettivi specifici di miglioramento

La quota del 3% di risorse relative alle attività di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale di cui al punto precedente sarà assegnata sulla base del raggiungimento degli obiettivi specifici, come riportati nell’All. 1 - parte integrante del presente contratto - ed individuati da ATS secondo le indicazioni contenute nella DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 ed in base ad alcune specificità del contesto locale. Tale quota sarà riconosciuta previa valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati a fronte della produzione effettivamente erogata nell'anno 2019.

La struttura, con i propri referenti, si impegna a partecipare attivamente alle iniziative di

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formazione, studio e ricerca alle azioni ed iniziative promosse dall’Agenzia in materia di aderenza ai PDTA delle reti di patologia.

Art. 5 - Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività

Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di specialistica ambulatoriale sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2019 le tariffe in vigore alla data di effettuazione della prestazione o di chiusura del ciclo. Le Parti concordano altresì che le tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale tengono conto delle disposizioni normative pubbliche e private vigenti relative ai rinnovi contrattuali e dell'ampliamento e perfezionamento dei flussi informativi di sistema.

L'erogatore si impegna a programmare le attività sanitarie in modo omogeneo durante tutto l'arco dell'anno, compatibilmente con gli andamenti storici della domanda.

L’eventuale rimodulazione e trasferimento di risorse potrà avvenire secondo i criteri indicati dalla DGR XI/1046/2018.

Si richiamano, infine, gli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nella DGR n. X/7766 del 17/ 01/2018 all.1 punto 5, in riferimento alle prestazioni di cui all. 2 della medesima disposizione.

L’Ente si impegna ad inviare giornalmente il flusso MOSA.

La struttura non è autorizzata ad attuare chiusure estive prolungate degli ambulatori.

Art. 6 – Pagamenti

L’ATS si impegna ad erogare acconti mensili del budget assegnato, previo ricevimento delle fatture, corrispondente:

- alla quota del 95% di un dodicesimo (1/12) del presente contratto per le prestazioni sanitarie erogate a cittadini lombardi;

- alla quota dell’80% di un dodicesimo (1/12) del valore validato regionale relativo alle prestazioni erogate nel 2018 per i cittadini extraregione.

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L’ATS si impegna, altresì, ad erogare i saldi, sulla base dei valori derivanti dalla validazione definitiva dei dati da parte della Direzione Generale Welfare, entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture. E’ fatta salva la facoltà dell’Agenzia di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qualvolta siano in corso contestazioni formali, o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente.

Art. 7 - Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo delle ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati dalla normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto ed una particolare attenzione sarà posta nel valutare le prestazioni ambulatoriali, sulla base delle limitazioni di accesso previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di LEA. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 8 - Utilizzo del ricettario regionale per prescrizione di specialistica ambulatoriale

I soggetti erogatori si impegnano al pieno rispetto delle indicazioni date con le DGR n.

VIII/8501/2008 e n. VIII/9581/2009 e s.m.i. e dalla DGR n. X/5954/2016 al Punto 10.1.6 relativamente alla prescrizione di prestazioni ambulatoriali effettuata dai propri specialisti, il cui pieno rispetto rappresenta un'obbligazione contrattualmente rilevante.

Art. 9 - Rete Regionale di Prenotazione

In adempienza alle indicazioni della DGR n. VIII/6538 del 30/01/2008, come modificato dalla DGR n. X/3993 del 04/08/2015, una parte del costo del contratto gestito è a carico della singola struttura erogatrice. L’ufficio CCR dell’ATS fatturerà, secondo le tariffe definite nella Convenzione Regionale, ad ogni soggetto erogatore aderente alla Rete Regionale di

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prenotazione i dati riferiti ai contatti gestiti e l’onere a carico della singola struttura erogatrice, che sarà detratto dall’ATS dall’importo riconosciuto per la prestazione erogata come dalle DGR n. IX/1424/2014 e n. IX/2958/2014. Le parti prendono atto che gli adempimenti richiesti sono periodicamente fissati e rivisti con provvedimenti di Giunta, il Piano Annuale SISS ed il Piano di diffusione della Rete Regionale di prenotazione. L’Ente si impegna ad inviare giornalmente il flusso MOSA.

Art. 10- Tutela dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all’art.

5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento), applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto, osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- utilizzare i dati personali degli assistiti necessari all’instaurazione dei flussi informativi tra l’Ente e l’Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

- assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

- ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei dati (art. 37), all’adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all’Autorità di Controllo (art. 33).

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- assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l’identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell’art. 33 e 34 del Regolamento UE;

- rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell’art. 32 del Regolamento UE e verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

L’Ente inoltre:

-raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell’interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Pavia.

L’Ente, prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Pavia, fornisce l’informativa agli interessati, ai sensi degli’artt. 13 e 14 del Regolamento UE.

Art. 11 -Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità per l’intero esercizio 2019, fatta salva la facoltà di recesso di cui all’art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR VI/47508/99. Per tutto quanto non previsto nella presente integrazione contrattuale, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, e comunque, in caso di emanazione di norme o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti

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DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente atto, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

Art. 12 – Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs n. 159/2011. Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dell’accreditamento.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente e apposta marca temporale

IL DIRETTORE GENERALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE ATS DI PAVIA ENTE EROGATORE

Dott.ssa Mara AZZI Dott. Fabrizio LOCATELLI

Le parti ex art 1341 CC comma 2 sottoscrivono per eccettazione le clausole contenute negli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sopra descritte.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente e apposta marca temporale

IL DIRETTORE GENERALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE ATS DI PAVIA ENTE EROGATORE

Dott.ssa Mara AZZI Dott. Fabrizio LOCATELLI

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AMBULATORIO MEDICO DI RADIODIAGNOSTICA E TERAPIA FISICA S.R.L. ALLEGATO 1 AL CONTRATTO 2019 ! "#"$%&'()*+,-./ 0 &/1("2 3 2

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