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Decisione N del 31 marzo 2017

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Academic year: 2022

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COLLEGIO DI MILANO composto dai signori:

(MI) ORLANDI Presidente

(MI) CERINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione

rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA Membro designato da Associazione

rappresentativa dei clienti

Relatore SANTARELLI MARINA

Nella seduta del 21/07/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata

- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Oggetto di controversia sono € 453,88 corrispondenti agli interessi di mora che il ricorrente ha versato in seguito ai ritardati pagamenti delle rate di un certo mutuo, ritardi asseritamente cagionati dal malfunzionamento del sistema di addebito automatico in conto. Il ricorrente, titolare assieme alla moglie presso altro intermediario di un conto corrente, sul quale è da tempo appoggiato in via continuativa il pagamento delle rate del citato mutuo, rappresenta che dette rate, di € 544,05 cadauna, “fino al 31 marzo 2014 sono state regolarmente riscosse … con addebito sul citato conto [ma] dall'aprile 2014, inspiegabilmente …, e non certo a causa dell'incapienza del conto, tali addebiti sono stati sospesi senza” alcuna informazione. Prosegue riferendo di aver ricevuto solo “vaghe giustificazioni” per ritardi ed in particolare che la convenuta “ha dichiarato di avere inviato una raccomandata informativa, mai pervenuta …, della quale però non si può avere copia”. Aggiunge inoltre che:

– “Nel febbraio 2015 [il cliente] ha potuto saldare, in unica soluzione, le nove rate scadute da aprile a dicembre 2014 (€ 544,05 x 9 = € 4.896,45) maggiorate di interessi di mora per € 453,88, pagando così € 5.350,33”.

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– “ha informato dell'accaduto le due banche interessate con raccomandata in data 20 marzo 2015, cui solo la” banca presso cui ha il c/c “ha dato riscontro fornendo giustificazioni verosimili. Il 19 maggio 2015 è stata inviata una nuova raccomandata [alla resistente] chiedendo chiarimenti ed allegando la risposta [il primo intermediario], ma a tutt'oggi nessuna risposta è pervenuta”.

Il ricorrente chiede quindi che “se ritenuta responsabile del disservizio [la banca] sia invitata a rimborsare … la somma di € 453,88, rappresentante gli interessi di mora pretesi per il ritardato pagamento, con valuta 16 febbraio 2015 o, in alternativa, maggiorata degli interessi legali”.

Con le controdeduzioni l’intermediario, preliminarmente, eccepisce la mancanza di un valido reclamo, in quanto “La missiva di cui all'allegato 3) risulta essere stata inviata alla … Banca solo per conoscenza mentre la successiva missiva di cui all'allegato 5) non contiene alcuna contestazione e/o richiesta di rimborso bensì solo una richiesta di parere in ordine ai fatti svoltisi e, peraltro, già definiti in occasione del pagamento, da parte del Cliente, delle nr. 9 rate scadute ed impagate … avvenuto in data 16 febbraio 2015 a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato … dell'importo di euro 5.350,33.”

Quanto al merito, l’intermediario conferma che “il pagamento delle rate è stato regolare sino alla scadenza del 31 marzo 2014 mediante addebito sul conto corrente” presso altro intermediario mentre “le successive nr. 9 rate non sono state onorate alle rispettive date di scadenza”, ma evidenzia che, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa (PSD)

“le comunicazioni interbancarie relative alla variazione delle coordinate bancarie devono avvenire mediante messaggio SEDA” mentre il ricorrente “non ha mai comunicato alla … Banca ... l'intervenuta chiusura del rapporto di conto corrente di regolamento delle rate del mutuo - chiusura effettuata in data 19 febbraio 2014, come evincibile dalla già citata missiva [dell’intermediario non convenuto] del 27/04/15 - né, di conseguenza, le nuove coordinate bancarie sulle quali addebitare le rate del mutuo scadenti dal 28 febbraio 2014 sino al 31 dicembre 2014”. Dunque, secondo l’intermediario, il mancato pagamento delle rate del mutuo, di cui si discute, sarebbe imputabile al fatto che la “comunicazione riguardante la variazione delle coordinate bancarie non risulta … essere stata correttamente inviata [dalla banca del ricorrente] in tempo utile per garantire il regolare addebito continuativo delle rate del mutuo intestato al comune Cliente. Preme … sottolineare come la comunicazione inviata alla [convenuta], in data 7 gennaio 2014, sia stata effettuata mediante messaggio AEA … anziché mediante messaggio SEDA, come previsto dalla predetta normativa: ciò ha, dunque, comportato l'impossibilità per lo scrivente Istituto di recepire, in via automatica, la variazione del codice lBAN e di addebitare, pertanto, le successive rate sulle nuove coordinate bancarie del Cliente”.

L’intermediario sottolinea, inoltre, che (i) “La ridetta comunicazione è stata correttamente inviata dalla Banca [non convenuta] solo in data 18 febbraio 2015, vale a dire in data successiva all'ultima scadenza del mutuo intestato al comune Cliente nonché peraltro in data successiva all'intervenuta definizione del contratto, estinto in data 16 febbraio 2015 a seguito del pagamento, in un'unica soluzione, delle nr. 9 rate scadute ed impagate dal 30/04/14 al 31/12/14”; (ii) “La [resistente], già al verificarsi delle prime due rate impagate, ha tempestivamente provveduto ad inviare al Cliente i necessari solleciti di pagamento - sempre rimasti inevasi - presso l'indirizzo postale eletto dal Cliente per il ricevimento delle comunicazioni bancarie, indirizzo peraltro utilizzato [dall’altro intermediario coinvolto] per l'invio della missiva datata 27 aprile 2015, regolarmente ricevuta dal Cliente”; (iii) non è chiaro “come mai [la banca del ricorrente] pur avendo comunicato alla [resistente] la variazione di coordinate bancarie a far data dal 7 gennaio 2014 – mediante … un errato canale procedurale - abbia comunque recepito e regolarizzato gli addebiti inviati da

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[quest’ultima], relativamente alle scadenze del 31/01/14, 28/02/14 e 31/03/14, e non abbia posto in essere la stessa modalità di addebito per le successive rate.”

Le parti hanno depositato, anche se le disposizioni che regolano il presente procedimento non lo prevedono, repliche e controrepliche. Il ricorrente sottolinea, tra l’altro, come “il cambiamento di conto corrente (per cambio intestazione) … avvenuta il 19.02.2014 non ha causato nessuna anomalia nel pagamento delle rate del mutuo, infatti” è lo stesso intermediario che dichiara che “il pagamento delle rate è stato regolare sino alla scadenza del 31.03.2014” e come dal 30 aprile 2014 “nessuno ha più comunicato niente” con l’effetto di essersi reso conto “del problema” solo nel dicembre 2014 quando ha provveduto a saldare il dovuto. L’intermediario, a sua volta, ribadisce, tra l’altro, (i) che “il mancato pagamento delle rate del mutuo è unicamente da imputare alla mancata tempestiva comunicazione, alla … Banca ... delle nuove coordinate bancarie sulle quali inviare i flussi di addebito”; (ii) “Anche per le rate scadute il 28 febbraio 2014 e 31 marzo 2014 … i flussi di addebito [sono stati inviati] sulle coordinate bancarie relative al … c/c estinto in data 19 febbraio 2014, - e non sulle nuove coordinate; possiamo dunque presumere che il regolare pagamento di dette scadenze sia da imputare al fatto che Banca [omissis] abbia comunque addebitato i detti flussi sul nuovo conto corrente intestato al ricorrente anziché fornire il messaggio di impagato - causa conto estinto - come invece risulta essere stato fatto per i successivi flussi di addebito”; (iii) “ha tempestivamente provveduto a comunicare al Cliente - diversamente da quanto dal medesimo asserito - il mancato pagamento delle rate del mutuo avendo inviato, sin dalla registrazione delle prime due rate insolute (30/04/15- 31/05/15), vari solleciti di pagamento (cfr. allegato 8 delle controdeduzioni); dette comunicazione risultano visibili anche sul suo profilo di Internet banking”.

DIRITTO

Preliminarmente si deve esaminare l’eccezione relativa alla dedotta mancanza di un valido reclamo, sul presupposto che non vi sarebbe una comunicazione indirizzata direttamente all’intermediario convenuto contenente una specifica “contestazione e/o richiesta di rimborso”, dal momento che le comunicazioni ricevute sono state inviate la prima solo per conoscenza e la seconda contiene “solo una richiesta di parere in ordine ai fatti svoltisi e, peraltro, già definiti in occasione del pagamento, da parte del Cliente, delle nr. 9 rate scadute ed impagate … avvenuto in data 16 febbraio 2015 a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato … dell'importo di euro 5.350,33.”

L’eccezione non merita accoglimento. Ai sensi delle disposizioni che regolano il presente procedimento è ‘reclamo’ “ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento anche omissivo”. Le stesse disposizioni precisano anche che “il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo”. In materia è orientamento costante di questo Arbitro, anche alla luce della natura dell’Organismo e delle finalità perseguite con la sua costituzione, che non sussistono formule precostituite o forme sacramentali da rispettare per far valere le questioni di sua competenza, purchè sia dato rilevare, anche sulla base di un’interpretazione non rigidamente formalistica (ma ovviamente sempre rispettosa del principio del contraddittorio), una doglianza nei confronti dell’intermediario convenuto sulla materia oggetto del contendere (i cui contorni vanno individuati sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato). Ora, se è vero che la prima raccomandata datata 20 marzo 2015 sul tema qui dibattuto era inviata all’intermediario domiciliatario del pagamento delle rate di mutuo e solo per conoscenza

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all’intermediario convenuto, questa stessa comunicazione era allegata alla raccomandata successiva inviata alla resistente in data 19 maggio 2015, la cui ricezione non è contestata. Quest’ultima comunicazione, sottoscritta anche dal ricorrente (e dal secondo cointestatario del conto), si limita sì a chiedere “il Vostro parere sull’argomento”, tuttavia nel contesto, tenuto conto che aveva in allegato anche la risposta dell’altro intermediario sugli inconvenienti qui lamentati e sulla richiesta di rimborso qui richiesto, ben può essere considerata valido (anche sotto il profilo temporale) reclamo.

Venendo al merito, la domanda non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.

Come si è detto, il ricorso ha ad oggetto il rimborso di € 453,88 corrispondenti agli interessi di mora che il ricorrente ha dovuto versare in seguito al ritardato pagamento delle rate del mutuo a decorrere dall’aprile 2014 per effetto, assume il ricorrente, del malfunzionamento del sistema di addebito automatico in conto.

Come ricordato dall’intermediario, la presente controversia è influenzata da due ordini di fattori: il perfezionamento della migrazione dei bonfici e degli addebiti diretti nazionali ai nuovi schemi sepa credit transfer e sepa direct debit per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni di recepimento del Regolamento UE 260/2012; la chiusura da parte del ricorrente del conto su cui vi era la domiciliazione di pagamento delle rate di mutuo. Dalla documentazione allegata dalle parti si evince, difatti, che (i) il ricorrente ha estinto, in data 19 febbraio 2014, il precedente conto di addebito accendendone uno nuovo sempre presso la propria banca e trasferendo su esso l’ordine di pagamento delle rate del mutuo;

(ii) la banca di appoggio ha come registrato “insoluta la disposizione del 30.04.2014”, mentre i pagamenti delle rate di gennaio, febbraio e marzo 2014 risultano andate a buon fine, nonostante detta chiusura; (iii) la banca pagatrice (quella presso cui erano accesi i due conti utilizzati per la domiciliazione delle rate del mutuo) ha inviato la comunicazione di riallineamento dell’operazione di pagamento de qua mediante messaggio c.d. “AEA”

(cfr. messaggio del 7 gennaio 2014, all. 5 alle ctd) in luogo del messaggio c.d. “SEDA” che è stato poi effettivamente spedito il 18 febbraio 2015 (cfr. All. 6 alle ctd); (iv) l’intermediario convenuto ha inviato al ricorrente quanto meno dal giugno 2014 vari solleciti di pagamento al medesimo indirizzo indicato nel ricorso (ma il ricorrente contesta di averli ricevuti); (v) il ricorrente ha estinto tutte le rate insolute in un’unica soluzione pagando € 453,88 a titolo di interessi di mora. Per contro, non risulta agli atti la documentazione che comprovi il rifiuto di incasso delle somme, ma nella comunicazione dalla banca domiciliataria al cliente e allegata al ricorso, si legge che all’intermediario convenuto sarebbe stato inviato un messaggio di insoluto in data 30 aprile 2014 con causale “conto errato” e non “mancanza di fondi”.

Questi i fatti. In punto di diritto, si deve osservare come le circolari ABI n. 14 e n. 33 nonché il provvedimento del 22 febbraio 2013 di Banca d’Italia di attuazione del già citato Regolamento UE 260/2012, abbiano puntualmente specificato termini e procedure per una corretta e tempestiva segnalazione a partire dal 1° febbraio 2014 delle variazioni e delle revoche correlate a pagamenti RID, onde consentire un corretto (e tempestivo) colloquio interbancario ed un costante aggiornamento delle informazioni relative alle deleghe nel quadro della cennata migrazione tra i due sistemi e un corretto “Allineamento Elettronico degli Archivi”. Colloquio che nella specie sembra non aver funzionato per l’erroneità del canale utilizzato dalla banca domiciliataria (che pur tuttavia per ragioni qui ignote ha accettato il pagamento delle rate di febbraio e marzo 2014 nonostante fosse indirizzato sul precedente conto). Tali disposizioni vanno poi coordinate con quelle che disciplinano la responsabilità per mancata o inesatta esecuzione delle operazioni di pagamento ai sensi del D. Lgs. N. 11/2010 e correlate norme attuative anche regolamentari. E in tale prospettiva il prestatore di servizi di pagamento che rifiuti di eseguire un ordine di pagamento deve comunicare sia il rifiuto sia le motivazioni del rifiuto con indicazione se

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possibile della procedura necessaria per correggere eventuali errori materiali dell’utilizzatore, comunicazione da inviare secondo le modalità concordate, ciò anche al fine di tutelare l’affidamento del cliente che confida nell’esecuzione dell’ordine di pagamento impartito secondo i tempi previsti. In ogni caso il principio generale cui è informata la ripartizione di responsabilità per la corretta esecuzione delle operazioni di pagamento è che ciascun prestatore di servizi di pagamento è interamente responsabile nei confronti del proprio cliente, come nel caso in cui per l’esecuzione di un RID siano coinvolti, come nel caso di specie, più intermediari.

Sul punto, in linea con quanto questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in passato con riferimento ad una fattispecie analoga (cfr. decisioni n. 738/2015 e n. 3296/2015), appare chiaro che l’odierna convenuta non è la domiciliataria (qui non convenuta) bensì la banca cd. di allineamento del servizio RID, come tale destinataria del flusso informativo che deve essere attivato dalla banca domiciliataria. Ricostruzione, questa, non inficiata, ad avviso del Collegio, dal fatto che nella specie il beneficiario e prestatore del servizio di pagamento del beneficiario coincidono, essendo il RID finalizzato al pagamento delle rate di un mutuo erogato dall’intermediario convenuto. Ciò, riflesso sul piano della diligenza nell’esecuzione delle operazioni di pagamento di cui si discute, implica che la diligenza dovuta dall’intermediario convenuto sia quella correlata al proprio ruolo di banca di allineamento nel servizio RID. E, come detto, a questo proposito, vengono in rilievo le procedure per lo scambio di flussi elettronici tra la banca dell’impresa creditrice (cd. banca d'allineamento) e la banca del debitore (cd. banca domiciliataria), grazie al quale viene perfezionata e resa nota all’impresa creditrice l’autorizzazione all’addebito da parte della banca domiciliataria, nel cui contesto la banca di allineamento deve ricevere la corretta informativa quanto ai dati correlati all’autorizzazione all’addebito al fine di rendere operativa la domiciliazione RID.

Se queste sono le premesse, appare chiaro, appurato sulla base della documentazione in atti che le modifiche apportate per effetto della chiusura del conto originario e per l’adeguamento alle nuove procedure SEPA sono intervenute solo nel febbraio 2015, come non possa essere ritenuto sussistente l’inadempimento dell’intermediario convenuto sotto il profilo della tempestiva esecuzione delle operazioni di addebito del RID.

Si deve peraltro notare la singolarità di due circostanze che rilevano sotto diverso profilo.

Da un lato, sulla base della documentazione prodotta e di quanto dichiarato dal ricorrente, sembra che ben 9 rate del mutuo non siano state regolarmente pagate sulla base del RID originariamente attivato. E’ quindi lecito domandarsi come sia possibile che il ricorrente, a prescindere dagli avvisi degli intermediari coinvolti, non si sia accorto dei mancati addebiti del conto su cui i RID dovevano essere registrati. In secondo luogo è parimenti singolare che, in mancanza della comunicazione dei dati corretti per gli addebiti, l’intermediario domiciliatario abbia comunque accettato i pagamenti di febbraio e marzo 2014, così contribuendo a ingenerare l’affidamento sul buon fine dei pagamenti stessi.

Da ultimo, occorre occuparsi dei profili che, sempre nel quadro della diligenza dell’intermediario, attengono ad una corretta informativa del cliente. Come si è riferito, risultano agli atti le comunicazioni con cui il ricorrente è stato avvisato del mancato pagamento delle rate del mutuo con cadenza mensile a far data dal giugno 2014, comunicazioni, si noti, indirizzate tutte al medesimo domicilio indicato in ricorso. La coincidenza dell’indirizzo rende poco verosimile la asserita mancata ricezione di almeno sei comunicazioni, anche se è pacifico che, non essendo dette comunicazioni inviate per plico raccomandato non vi è prova della effettiva ricezione, potendosi la stessa solo presumere sulla base dell’art. 1335 c.c. Tuttavia, ed è questo l’invito che il Collegio ritiene di dover indirizzare all’intermediario convenuto, il Collegio invita l’intermediario qui

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convenuto a migliorare i propri assetti organizzativi in particolare per quanto concerne la tempestiva informativa dei propri clienti quanto al buon fine delle operazioni di pagamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all’intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

firma 1

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