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Partecipazione ai Consigli giudiziari dei componenti laici.

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Partecipazione ai Consigli giudiziari dei componenti laici.

(Risposta a quesito del 12 marzo 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 12 marzo 2009, ha adottato la seguente delibera:

«Al fine di compiutamente analizzare le diverse questioni oggetto del quesito che occupa, giova richiamare gli approdi interpretativi ai quali è prevenuto il Consiglio superiore nella Risoluzione del 10 settembre 2008, di risposta al quesito in ordine alla interpretazione del D.Lgs. n.

35/2008, in particolare “se le problematiche relative alle componenti dei magistrati onorari diverse da quella dei giudici di pace siano demandate all’esame del Consiglio giudiziario in composizione ordinaria”.

Il Consiglio superiore ha invero chiarito che le questioni afferenti ai magistrati onorari diversi dai giudici di pace non possono essere trattate dalla Sezione prevista dall’art. 10, D.Lgs. n. 25/2006, strutturata con esclusivo riguardo alle funzioni dei giudici di pace.

In ragione della formulazione dell'art. 16 D.Lgs. - ove si stabilisce che i componenti laici integrano la composizione dei Consigli giudiziari <esclusivamente> per le competenze di cui all’art.

15, comma 1, lett. a), d) ed e), D.Lgs. n. 25/2006 - il Consiglio superiore ha precisato che l'intera materia della magistratura onoraria deve essere trattata dal Consiglio giudiziario in composizione esclusivamente togata.

Muovendo dalle richiamate considerazioni è dato soffermarsi in risposta al quesito formulato dal Presidente della Corte di appello di … “in ordine alla composizione dei Consigli giudiziari nella trattazione delle diverse materie, al fine di individuare il relativo quorum strutturale; alle connesse questioni circa le modalità di convocazione e di invio degli ordini del giorno; ed all’eventuale diritto di “tribuna” vantato dai membri laici, rispetto alla discussione di pratiche non comprese nelle previsioni di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), d) ed e), D.Lgs. n. 25/2006”.

La norma di riferimento non può che essere individuata nell'art. 16 D.Lgs. 25/2006 che stabilisce che i componenti laici integrano la composizione del Consiglio giudiziario

“esclusivamente” per le competenze di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), d) ed e) del medesimo D.Lgs. 25/2006. Il Consiglio superiore, nella delibera del 10 settembre 2008, nel procedere all’interpretazione della disposizione ora richiamata, ha rilevato che si tratta di una norma di carattere generale, in base alla quale i membri non togati compongano il Consiglio giudiziario solo per determinate materie, specificatamente individuate. Conseguentemente, i componenti laici integrano utilmente il quorum del Consiglio giudiziario, richiesto dall’art. 9-bis, D.Lgs. n. 25/2006, solo con riguardo alle competenze di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), d) ed e), citato.

Discende dalle svolte considerazioni che è dato individuare due distinti ordini del giorno del Consiglio giudiziario, tenuto conto della diversa composizione dell’Organo, in ragione degli affari da trattare. Non di meno, al fine di garantire la trasparenza e la piena conoscibilità da parte degli interessati della attività svolta dai Consigli giudiziari, appare opportuno che la convocazione ed i relativi ordini del giorno siano comunicati, nelle forme specificamente dettate dai regolamenti interni, a tutti i componenti dei Consigli. Dette modalità risultano poi funzionali all’esercizio del c.d. diritto di “tribuna”, da parte dei membri laici, rispetto alla trattazione di pratiche non comprese nelle previsioni di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e), citato. Come considerato dal Consiglio superiore da ultimo nella risoluzione del 25 gennaio 2007, per i Consigli giudiziari, in assenza di una regolamentazione normativa della materia, la pubblicità delle sedute rappresenta la regola, mentre la segretezza costituisce l'eccezione. Peraltro, ciò non esclude che possano legittimamente essere stabilite eccezioni alla regola della pubblicità delle sedute, rispondenti ad una duplice esigenza: la salvaguardia della libertà di opinione e di voto dei componenti il Consiglio giudiziario, i quali non godono della prerogativa della insindacabilità prevista nella legge istitutiva a favore dei membri del Consiglio superiore della magistratura; la tutela della riservatezza nella formulazione dei giudizi e nella divulgazione di dati che riguardano singoli magistrati, come quelli

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relativi alla progressione in carriera e più in generale alla professionalità. Il diritto di “tribuna”, come sopra individuato, discende perciò dal principio generale di pubblicità delle sedute dei Consigli giudiziari. Peraltro, nel caso in cui i regolamenti interni dei Consigli disciplinino la materia della pubblicità delle sedute, escludendola in riferimento alla trattazione di determinati affari, la possibilità di assistere ai lavori consiliari risulta in concreto esercitabile unicamente entro i limiti dettati dalle disposizioni di organizzazione di ciascun organo decentrato di autogoverno.

Alla luce delle considerazioni esposte, il Consiglio superiore della magistratura delibera

di rispondere al quesito formulato dal Consiglio giudiziario della Corte di appello di … nel senso che :

- i componenti laici integrano utilmente il quorum del Consiglio giudiziario, richiesto dall’art. 9-bis, D.Lgs. n. 25/2006, solo con riguardo alle competenze di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), d) ed e), citato;

- la possibilità di assistere ai lavori consiliari dipende dal regime di pubblicità delle sedute dei Consigli giudiziari; pertanto, il c.d. “diritto di tribuna”, nel caso in cui i regolamenti interni dei Consigli pongano dei limiti alla pubblicità delle sedute, risulta in concreto esercitabile unicamente entro i limiti dettati dalle disposizioni di organizzazione di ciascun organo decentrato di autogoverno.».

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