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Elezioni del 4 e 5 ottobre 2020 per il rinnovo dei Consigli Giudiziari. Quesito in merito alla composizione della Sezione Autonoma per la Magistratura Onoraria.

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Elezioni del 4 e 5 ottobre 2020 per il rinnovo dei Consigli Giudiziari. Quesito in merito alla composizione della Sezione Autonoma per la Magistratura Onoraria.

(delibera 4 novembre 2020)

“Il Consiglio Superiore della Magistratura, osserva:

Con nota del 6.10.2020 il Presidente della Corte di appello di ……….. comunicava che in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio giudiziario tenutesi il 4 e 5 ottobre 2020 erano state presentate, per l’elezione della Sezione autonoma, due liste con complessivi quattro candidati, di cui due Giudici onorari di pace e due Vice Procuratori onorari, tutti eletti all’esito delle votazioni.

Il Presidente rappresentava, quindi, che era rimasto vacante un posto di componente della Sezione autonoma, atteso che nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati, come quello di …………., essa deve essere composta, ai sensi dell’art. 10 decreto legislativo 27 gennaio 2006 , n. 25, come modificato dall’art.

3 decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 91, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da “cinque magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici onorari di pace e due vice procuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai vice procuratori onorari in servizio nel distretto”.

Tanto premesso, il Presidente della Corte di appello di ………….. chiedeva al Consiglio Superiore della Magistratura se fosse necessario procedere alle elezioni suppletive applicando analogicamente il disposto dell’art. 7 comma 3 del decreto legislativo n. 35 del 28 febbraio 2008.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario è disciplinata dall’art. 10 del D. L.vo 25/2006, come sostituito dall’art. 3 del D. L.vo 91/2016, che ne stabilisce le competenze e la composizione. Con riferimento al quorum costitutivo e deliberativo, il comma 4 dell’art. 10 D. L.vo 25/2006 prevede che “Le sedute della sezione autonoma sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente”.

L’art. 12 ter del D. L.vo 25/2006, come sostituito dall’art. 3 del D. L.vo 91/2016, disciplina le modalità di presentazione delle liste per la elezione dei magistrati onorari componenti della Sezione autonoma del Consiglio giudiziario, stabilendo tra l’altro che tale elezione si tenga contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi.

L’elezione dei componenti della Sezione autonoma del consiglio giudiziario è disciplinata invece dal Decreto legislativo 28 febbraio 2008. n. 35, che più in generale disciplina la materia delle elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari.

L’art. 7 di tale ultimo decreto legislativo disciplina l’ipotesi della “Rinnovazione delle elezioni”, prevista in caso di dichiarazione di “nullità delle elezioni”, e quella delle “elezioni suppletive”, previste per il caso in cui “i componenti cessati dalla carica durante il quadriennio non possono essere sostituiti con i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente successivo all’ultimo degli eletti”.

Il legislatore non ha invece previsto espressamente l’ipotesi della mancata elezione di un componente del consiglio giudiziario (e della sezione autonoma) per assenza di candidati, ossia l’ipotesi verificatasi in occasione delle recenti elezioni del Consiglio giudiziario di …………...

Va subito osservato che la mancanza di un componente della Sezione autonoma del consiglio giudiziario non compromette il regolare funzionamento dell’organo, che può comunque deliberare a

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maggioranza con la presenza della metà più uno dei componenti ai sensi dell’art. 10 del D. L.vo 25/2006.

In assenza di espressa indicazione normativa, si ritiene tuttavia che possa trovare applicazione, in via analogica, il comma 3 dell’art. 7 del D. L.vo 35/2008 che, come si è anticipato, prevede le elezioni suppletive in caso di cessazione dalla carica di un componente del Consiglio giudiziario e di impossibilità di sostituirlo. Tale norma, infatti, disciplina una situazione del tutto analoga a quella in esame, ossia la mancanza di un componente dell’organo e l’impossibilità di sostituirlo, e prevede le elezioni suppletive al fine di garantire la completa composizione del Consiglio giudiziario, nonostante, come detto, permanga il quorum costitutivo e quello deliberativo.

La norma, dunque, risponde evidentemente alla ratio di assicurare che l’organo sia costituito dal numero di componenti previsto dalla legge, cosicché, nonostante la mancanza di uno di essi non incida sul regolare funzionamento del consiglio giudiziario, il legislatore ha previsto le elezioni suppletive per sostituire il componente cessato dalla carica. Se questa è la ratio della disposizione normativa di cui all’art. 7, comma 3, D. L.vo 35/2008, appare corretto ricorrere al medesimo istituto delle elezioni suppletive anche nel caso di mancanza di un componente della Sezione autonoma determinata dalla assenza di candidati alle elezioni.

Resta fermo che fino alle elezioni suppletive la Sezione autonoma del Consiglio giudiziario di

………… potrà essere regolarmente convocata e potrà continuare a funzionare anche in mancanza di un componente.

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera di rispondere al quesito nel senso che:

- In caso di mancanza di un componente della Sezione autonoma del consiglio giudiziario per mancanza di candidati alle relative elezioni, si procede alle elezioni suppletive previste dall’art. 7, comma 3, D. L.vo 35/2008;

- Fino alle elezioni suppletive, la Sezione autonoma del Consiglio Giudiziario potrà essere regolarmente convocata e potrà continuare a funzionare, in quanto la mancanza di un componente non compromette il regolare funzionamento dell’organo.”

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