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COMUNE DI NOVARA ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO:

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COMUNE DI NOVARA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 7

OGGETTO:

“AFFITTO DI POLTRONA O CABINA” NELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATURE ED ESTETICA. APPROVAZIONE “LINEE GUIDA” NELLE MORE DELL’ADOZIONE DI UNA DISCIPLINA NAZIONALE E/O REGIONALE OMOGENEA.

L’anno duemilaquattordici

,

il mese di GENNAIO

,

il giorno QUINDICI

,

alle

ore 9,45, nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale.

All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti:

Il Sindaco BALLARE' Dott. Andrea Presidente Il Vice Sindaco FONZO Dott. Nicola

L'Assessore AGNESINA Avv. Giovanni L'Assessore DULIO Dott. Giorgio

L'Assessore FERRARI Prof. Augusto L'Assessore PALADINI Sig.ra Sara L'Assessore PATTI Prof.ssa Margherita L'Assessore RIGOTTI Arch. Giulio L'Assessore TURCHELLI Prof.ssa Paola

Risulta assente l'Assessore:

BOZZOLA arch. Marco.

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Angela Danzì.

E' presente il Direttore Generale, Dr. Paolo Sironi.

(2)

N. 7 = OGGETTO: “AFFITTO DI POLTRONA O CABINA” NELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATURE ED ESTETICA. APPROVAZIONE

“LINEE GUIDA” NELLE MORE DELL’ADOZIONE DI UNA DISCIPLINA NAZIONALE E/O REGIONALE OMOGENEA.

Su proposta dell’Assessore al Commercio

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in base alla vigente normativa di disciplina delle attività di acconciatore ed estetista – di cui alla l. 17.08.2005, n. 174, l. 04.01.1990, n. 1, l.r. 09.12.1992, n. 54 e regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 88 del 18.12.2008:

• le attività interessate devono essere esercitate in forma di impresa individuale o di società di persone o di capitale, in luogo pubblico o privato, con accesso a chiunque ne faccia richiesta oppure riservato a cerchie determinate di persone;

• per ogni sede dell’impresa ove viene esercitata l’attività, deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore ovvero della qualificazione professionale di estetista, il quale deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività stesse;

• in particolare per quanto riguarda le attività di acconciatore, l’art. 2, comma 6, della richiamata l. 174/2005 dispone che per l’effettuazione dei trattamenti e dei servizi le imprese possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell’impresa, purché in possesso della prevista abilitazione professionale, anche mediante ricorso alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge;

• l’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società, purché in presenza di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività;

Rilevato peraltro che i mutamenti della situazione socio-economica del nostro Paese hanno avuto ripercussioni molto significative sulle imprese del settore, nell’ambito del quale sono emerse negli anni recenti alcune specifiche istanze delle categorie interessate volte alla ricerca di nuove forme contrattuali anche al fine di garantire un esercizio corretto delle attività contrastando il lavoro sommerso ed il fenomeno dell’abusivismo;

Dato atto che tra le nuove fattispecie sommerse si registra l’istituto del c.d. “affitto di poltrona” o “affitto di cabina”, già sperimentato in alcuni Paesi esteri (come Regno Unito e U.S.A.), che sta suscitando particolare interesse anche nel nostro Paese quale forma di cooperazione fra operatori dei settori interessati;

Considerato che tale fattispecie prevede sostanzialmente la facoltà per il titolare dell’attività di acconciatore o estetista di concedere in uso, tramite la stipulazione di apposito contratto, una o più postazioni di lavoro/cabine ad altro soggetto che, in veste di imprenditore

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in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore, esercita in modo autonomo la propria attività;

Considerato che:

- in data 25.11.2011, occasione dell’accordo delle organizzazioni Nazionali dell’Artigianato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori dell’Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere, le parti sociali coinvolte hanno sottoscritto un “Avviso Comune” al fine di perorare il riconoscimento della nuova fattispecie nei confronti delle Istituzioni Competenti;

- in data 04.10.2013 la Regione Piemonte – Direzione Attività Produttive – a conclusione di un incontro voluto dalle Associazioni artigiane di categoria per concludere i lavori iniziati nell’anno 2012 sul contratto “Affitto di poltrona o cabina nelle attività acconciatore/estetista”, ha avviato un percorso sperimentale in merito promuovendo l’impegno assunto dal Comune di Torino, sulla scorta dell’esperienza già avviata in altre realtà regionali, al fine di addivenire ad una disciplina omogenea della fattispecie sull’intero territorio piemontese;

Ravvisato peraltro, nelle more dell’adozione di una specifica disciplina nazionale e/o regionale in materia, di dettare alcune linee di indirizzo per consentire comunque nell’ambito del territorio comunale l’effettiva applicazione della fattispecie contrattuale in parola, attraverso la previsione di indicazioni procedurali ed operative chiare ed univoche;

Ritenuto infatti che:

- l’Amministrazione è tenuta a tutelare l’interesse generale delle attività di commercio ed artigianato stanziate sul proprio territorio, anche attraverso la promozione ed il sostegno di iniziative in grado di rispondere alle legittime aspettative degli operatori del settore, nonché alle esigenze di sicurezza e di tutela dei cittadini;

- l’accoglimento di tale modello di esercizio dell’attività in forma di cooperazione fra operatori del settore interessato, possa risultare vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte, perché consentirebbe l’ottimizzazione dei costi di esercizio dell’attività sia per il titolare/affidante che per l’affidatario, garantendo comunque l’effettuazione delle prestazioni da parte di soggetti titolari all’interno di locali regolarmente autorizzati, e contribuendo altresì nel contempo a contrastare il fenomeno dell’abusivismo;

- un fondamento normativo, almeno per quanto riguarda l’attività di acconciatore, può essere rinvenuto nella norma del già sopra richiamato art. 6, comma 2, della legge quadro n. 174/2005;

- sul piano contrattuale la nuova fattispecie dell’”affitto di poltrona” o “affitto di cabina”

può essere mutuata dall’”affido di reparto” già previsto in ambito commerciale a livello regionale dall’art. 5, comma 5, della l.r. 12.11.1999, n. 28 e ss.mm. e ii., nonché da alcune tipologie di contratti già previsti dal Codice Civile (art. 1615 rubricato Gestione e Godimento della cosa produttiva, ovvero artt. 1803 e ss. relativi al Comodato d’uso);

Dato atto che le linee guida approvate con presente provvedimento sono state condivise dal competente Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. “NO” e dalle locali Associazioni di categoria del comparto – Confartigianato Novara e Vco e CNA che, tra l’altro, hanno più volte rappresentato la necessità di un intervento in materia nelle more dell’adozione di una disciplina uniforme a livello regionale;

Visti:

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la legge 08.08.1985, n. 443 recante Legge-quadro per l'artigianato;

la legge 04.01.1990, n. 1 recante Disciplina dell'attività di estetista;

la legge regionale 09.12.1992, n. 54 recante Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n.

1 - Disciplina dell'attività di estetista;

 la legge 17.08.2005, n. 174 recanteDisciplina dell'attività di acconciatore;

 il vigente regolamento comunale per le attività di acconciatore ed estetista approvato con delibera di Consiglio comunale n. 88 del 18.12.2008:

 l’”Avviso Comune” sottoscritto il 25.11.2011 in occasione dell’accordo delle organizzazioni Nazionali dell’Artigianato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori dell’Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere;

 il Codice Civile ed in particolare gli artt. 1615 (Gestione e Godimento della cosa produttiva) e 1803 (Comodato d’uso);

 l’art. 5, comma 5, della l.r. 12.11.1999, n. 28 e ss.mm. e ii (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

 il vigente Statuto comunale della Città di Novara;

 il vigente regolamento locale d’igiene;

 il d.lgs. 18.08.2000, n 267 recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Visti i pareri allegati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 18.08.2000 n. 267

“T.U.E.L.” , dei Dirigenti dei Servizi interessati, espressi ciascuno per quanto di rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame;

Con voti unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

per le motivazioni riferite in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare, nelle more dell’adozione di una specifica disciplina nazionale e/o regionale in materia, le linee di indirizzo per consentire nell’ambito del territorio comunale l’effettiva applicazione della fattispecie contrattuale del c.d. “affitto di poltrona” o

“affitto di cabina” nell’esercizio delle attività di acconciatore ed estetista, così come riportante nell’Allegato A) che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. di incaricare il Dirigente del Servizio Commercio Turismo Gemellaggi in merito all’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all’esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la predisposizione di apposita modulistica di comunicazione da utilizzarsi da parte degli esercenti interessati.

3. Di prevedere la sua pubblicazione nel sito Amministrazione Trasparente.

Con successiva votazione la Giunta Comunale, a voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.lgs.

18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

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E’ parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n. 7 del 15.1.2014

OGGETTO:

“AFFITTO DI POLTRONA O CABINA” NELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATURE ED ESTETICA. APPROVAZIONE “LINEE GUIDA” NELLE MORE DELL’ADOZIONE DI UNA DISCIPLINA NAZIONALE E/O REGIONALE OMOGENEA.

SERVIZIO PROPONENTE:

COMMERCIO - TURISMO - GEMELLAGGI

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara, 10.1.2014 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

COMMERCIO - TURISMO - GEMELLAGGI

F.to Dott. Marco Brusati

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta di deliberazione in oggetto:

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere

Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’En te.

Novara, 14.1.2013 IL DIRIGENTE

F.to Dott. Filippo Daglia

(6)

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Andrea BALLARE'

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI'

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi

16.1.2014

per rimanervi quindici giorni consecutivi sino al

30.1.2014

;

L’elenco n.

3

viene trasmesso ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, D.Lgs.

18.8.2000 n. 267;

Novara,

16.1.2014

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI'

\mt/

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per il periodo suindicato ed è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs.

18.8.2000 n. 267, il ____________________.

Novara, ___________________

IL SEGRETARIO GENERALE F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ___________________ al __________________

senza opposizioni o reclami.

Novara, ____________________

IL SEGRETARIO GENERALE F.to

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