OGGETTO
TURNI DI LAVORO IN GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI QUESITO
(posto in data 21 marzo 2016)
Ad un quesito specifico posto dalla ASL 8 di Cagliari sulla disciplina del personale che si trova costretto a effettuare ore di lavoro in un giorno festivo infrasettimanale l’ARAN ha così risposto.
Con la lettera indicata in epigrafe, codesta Azienda ha chiesto chiarimenti in ordine alla problematica in oggetto. In particolare, si desidera sapere se, in applicazione degli articoli 9 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 dell’Area Comparto e 6 del CCNL del 10 febbraio 2004 dell’area della dirigenza medica veterinaria nonché della diri- genza SPTA, anche al personale turnista che presti l’attività nelle giornate di festività infrasettimanale possano essere riconosciuti il riposo compensativo o la corresponsione del compenso per lavoro straordinario.
Occorre preliminarmente precisare che sulla questione questa Agenzia non ha sottoscritto nessun accordo di interpretazione autentica mentre ha già fornito in precedenza un proprio indirizzo interpretativo rinvenibile sul sito internet www.aranagenzia.it nel senso che le clausole contrattuali in questione consentono al dipendente non tur- nista che ha prestato, in via eccezionale, la propria attività in giorno infrasettimanale festivo, la possibilità a richiesta del lavoratore da effettuarsi entro trenta giorni, di fruire di un riposo compensativo o, in alternativa, della corresponsione del compenso per lavoro straordi- nario, con la maggiorazione prevista per lavoro straordinario festivo.
Al contrario il personale cosiddetto “turnista” che si trova a dover lavorare il giorno festivo infrasettimanale, nell’arco della distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni, ha diritto esclusivamente, alla spe- cifica indennità disciplinata, per il personale del comparto, dall’articolo 44, comma 12, del CCNL comparto sanità del 1 settembre 1995 (come rideterminate dall’articolo 25, comma 2 del CCNL del 19 aprile 2004) e, per la dirigenza (Area III e IV), dall’articolo 8, comma 2 del CCNL del 10 febbraio 2004 ma non al compenso per lavoro straordinario o all’alter-
È fatta comunque salva l’ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 28 del CCNL del 10 febbraio 2004, come modificato dall’articolo 24, comma 16 del CCNL del 3 novembre 2005 che consente ai turnisti in pronta disponibilità e in servizio di guardia di compensare le ore di straor- dinario prestate con i riposi sostitutivi.
Alcuni utili riferimenti alla questione in esame, seppure nel diverso ambito del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, si possono rinvenire nel parere Aran “RAL 746”, nel parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 2008 e nelle pronunzie giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione tra le quali si citano la 8458 del 2010, la 2888 del 2012 e, tra le più recenti la 14038 del 2014
La direzione della nostra Azienda Ospedaliera, a seguito di questa risposta, ha inviato alle organizzazioni sindacali, sia del comparto che della dirigenza, la seguente comunicazione.
Recentemente l’ARAN ha fornito un parere ad uno specifico quesito posto dalla Asl 8 di Cagliari concernente la possibilità, per il personale turnista, di usufruire di un riposo compensativo o, a domanda, del pagamento del compenso per il lavoro straordinario allorquando presti l’attività lavorativa in giornate di festività infrasettimanale. L’ARAN al riguardo ha espressamente chiarito che “…il personale turnista che si trova a dover lavorare il giorno festivo infrasettimanale ha diritto esclusivamente alla specifica indennità, disciplinata, per il personale del comparto dall’articolo 44, comma 12, del CCNL 1 settembre 1995, e per la dirigenza dall’articolo 8, comma 2, del CCNL 10 febbraio 2004, ma non al compenso per lavoro straordinario o all’alternativa del riposo compensativo. Peraltro, prosegue l’ARAN, ai turnisti in pronta disponibilità ed in servizio di guardia, è comunque assicurata la possibilità di compensare le ore di straordinario prestate con i riposi compensativi.
Ciò premesso si comunica che l’Azienda intende applicare l’orienta- mento dell’ARAN a decorrere dal mese di aprile, precisando, al riguardo, di avere già provveduto ad informare l’Assessorato alla Sanità per ulteriori direttive. Si invitano le direzioni mediche ed il servizio del personale a dare pratica attuazione a quanto sopra rappresentato.
La disposizione aziendale ed il parere formulato dall’ARAN appaiono non rispondere al dettato contrattuale e ancora di più al buon senso perché si creerebbe una situazione che vedrebbe il collega che lavora nel festivo discriminato rispetto a coloro che in questo festivo non lavorano.
RISPOSTA
(inviata in data 29 marzo 2016)
L’iniziativa della ASL di Cagliari è stato oggetto di una immediata contestazione pubblicata su Quotidiano Sanità del 23 marzo 2016.
Oltre a rilevare una discontinuità non comprensibile nella risposta data dall’ARAN rispetto ad una risposta data dalla stessa ARAN ad un quesito concernente analoga questione, il legale che ha formulato tale contestazione sostiene che le sentenze della Corte di Cassazione citate a supporto del parere formulato in risposta al quesito posto dalla ASL di Cagliari non sono affatto pertinenti, in quanto attengono ad una disciplina contrattuale (Comparto Regioni ed Autonomie Locali) che, se pur con dubbi interpretativi (come dimostrano le numerose controversie approdate al giudizio della Cassazione), può essere effettivamente essere letta come esclusione, in caso di un turno festivo infrasettimanale del cumulo tra indennità di turno, corrisposta alle condizioni e nella misura di cui al comma 5 all’articolo 22 del CCNL 14 settembre 2000, e diritto, per quello stesso turno, al riposo compensativo o, in alternativa, alla retribuzione come lavoro straor- dinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo in applicazione del comma 2 dell’articolo 24 dello stesso CCNL.
Le norme richiamate sono riportate nel testo originario, non coordinato con le successive disposizioni concernenti lo stesso istituto (in particolare l’orario di lavoro del dirigente medico è disciplinato dall’articolo 14 del CCNL 2002_2005 e non dall’articolo 16 del CCNL 1998_2001) ma la contestazione è assolutamente condivisibile, e merita ulteriori approfondimenti, sia per quanto concerne i riferimenti alla normativa contrattuale che disciplina il rapporto di lavoro del personale non dirigente del comparto sanità, sia per quanto concerne i riferimenti alla normativa contrattuale che disciplina l’orario di lavoro della dirigenza medica.
Per quanto concerne il personale non dirigente del comparto sanità la normativa contrattuale che disciplina il lavoro a turni si trova nel comma 3 dell’articolo 44 del CCNL 1994_1997. Tale comma nel testo coordinato pubblicato dall’ARAN nel gennaio 2016 tenendo conto di quanto disposto all’articolo 41 del CCNL del 7 aprile 1999 e dall’articolo. 25 del CCNL 19 aprile 2004, dispone:
Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a euro 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato. L’indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.
In contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro potranno essere individuati altri operatori, il cui orario di lavoro, per obiettive esigenze dell’azienda o ente, debba essere articolato su tre turni. A tale personale compete l’indennità giornaliera prevista dal presente comma.
Per lo stesso personale una eventuale prestazione lavorativa in un giorno festivo infra settimanale è disciplinata dal comma 1 dell’
articolo 9 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del personale non dirigente del comparto sanità 1998_2001 stipulato il 7 aprile 1999, che al riguardo dispone: l’attività prestata in giorno festivo infra settimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla correspon- sione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
La disposizione di cui al citato comma 1 dell’articolo 9 del CCNL 20 settembre 2001 è pressoché identica a quella di cui al comma 2 dell’articolo 24 del CCNL 14 settembre 2000 del personale del comparto Regioni e autonomie locali, che al riguardo dispone:
L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla correspon- sione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Ritenere che questa identità consenta di applicare al personale non dirigente del comparto sanità il divieto di cumulo, per un turnista che presti la propria attività in un giorno festivo infrasettimanale, tra indennità di turno e diritto al riposo compensativo (o, in alternativa,
del fatto che le due disposizioni devono essere lette ed interpretate nel contesto della normativa complessiva che disciplina il lavoro a turni nei diversi comparti della sanità e delle Regioni. Per questi ultimi infatti il comma 2 dell’articolo 24 del CCNL 14 settembre 2000 deve essere integrato con la disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 22 dello stesso CCNL: l’indennità di turno compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro.
Tale disposizione è stata interpretata dalla Corte di Cassazione nelle varie sentenze citate (a sproposito) nella risposta al quesito posto come remunerazione del lavoro a turni qualunque sia l’articolazione settimanale e plurisettimanale degli stessi, e quindi a prescindere dal fatto che tra questi possa ricadere un giorno festivo infrasettimanale, sempre che ciò avvenga secondo una predefinita programmazione e nell’ambito del normale orario settimanale di lavoro. Il comma 2 dell’articolo 24 del CCNL 14 settembre 2000 è considerato applicabile al personale turnista solo se la prestazione lavorativa in un giorno festivo infrasettimanale viene resa in un giorno non programmato, o comunque al di fuori del normale orario settimanale di lavoro. Diverso ovviamente, anche secondo la Corte di Cassazione, è il ragionamento che si può fare per il personale non turnista, che se in via eccezionale effettua una prestazione lavorativa in un giorno festivo ha diritto, in alternativa, alla remunerazione delle ore lavorate come ore di lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, oppure al riposo compensativo.
Nella sentenza 14 giugno 2014, n. 14038 la Corte di Cassazione precisa Nel richiamare alcuni precedenti già intervenuti in argomento (8458/2010, 2888/2012), questa Corte ha affermato che, ove la pre- stazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, si applica l'articolo 22, comma 5, del contratto collettivo 14 settembre 2000 sulle autonomie locali, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione, mentre il disposto dell'articolo 24, che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro.
La tesi sostenuta dalla Cassazione, e ribadita a più riprese in diverse e successive sentenze, è opinabile, perché i due istituti contrattuali, quello del lavoro a turni e la prestazione lavorativa in un giorno festivo infrasettimanale, sono disciplinati da due articoli distinti ed indipendenti del citato CCNL 14 settembre 2000, e l’inciso secondo cui l’indennità di turno compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro può ritenersi riferito alla particolare organizzazione del lavoro a turni, così come questa è definita dal comma 5 dell’articolo 22, che di per sé comporta un oggettivo disagio, rispetto al quale dover lavorare in un giorno festivo infrasettimanale costituisce un disagio aggiuntivo. Se pure opinabile la tesi sostenuta dalla Cassazione trova un suo oggettivo fondamento proprio in quell’inciso, che in qualche modo stabilisce una connes- sione tra i due istituti contrattuali considerati.
Tale connessione manca del tutto nella normativa contrattuale che disciplina il lavoro a turni del personale non dirigente del comparto sanità, per il quale il diritto al riposo compensativo o, in alternativa, al compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo, è sancito dal comma 1 dell’articolo 9 del CCNL 20 settembre 2001, che con la disposizione richiamata (l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo) integra la disciplina del riposo settimanale come già definita dall’articolo 20 del CCNL 1994_1997, stipulato il 1 settembre 1995, e dall’articolo 34 del CCNL 1998_2001, stipulato il 7 aprile 1999.
L’indipendenza delle due norme contrattuali, quella di cui al comma 4 dell’articolo 44 del CCNL 1994_1997, che disciplina il lavoro a turni, e quella di cui al comma 1 dell’articolo 9 del CCNL 20 settembre 2001, che disciplina il riposo compensativo della prestazione lavorativa, intrinseca nel fatto che i due contratti nei quali sono inserite sono stati stipulati a distanza di anni l’uno dall’altro, trova conferma nel fatto che implicitamente il comma 3 dell’articolo 44 del CCNL 1994_1997 riconosceva ai turnisti il diritto al recupero compensativo, chiudendo il secondo periodo con la frase L’indennità non può essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo
In conclusione, l’interpretazione delle citate norme contrattuali (comma 3 dell’articolo 44 del CCNL 1994_1997 e comma 1 dell’articolo 9 del CCNL 20 settembre 2001) non può che essere quella di una assoluta indipendenza delle due disposizioni, dalla quale discende la possibilità di cumulo dei due diritti da tali disposizioni disciplinati. Tale interpretazione appare coerente con le disposizioni che in materia di interpretazione dei contratti sono sancite dagli articoli dal 1362 al 1371 del codice civile, con particolare riferimento agli articoli di seguito richiamati:
articolo 1362: Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
articolo 1363: Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
articolo 1364: Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.
articolo 1369: Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.
E per indagare su quale sia stata la comune intenzione delle parti nel sancire il diritto al risposo compensativo (o in alternativa al compenso come lavoro straordinario) per la prestazione lavorativa in un giorno festivo infrasettimanale, l’articolo 1364 del codice civile indica che se le parti avessero voluto escludere i lavoratori turnisti da questo diritto lo avrebbero chiaramente esplicitato.
Per quanto concerne l’aver chiamato in causa, nella risposta fornita all’Azienda Sanitaria di Cagliari, la dirigenza medica si deve rilevare che l’istituto del lavoro a turni non è assolutamente previsto per questa area contrattuale.
La definizione di lavoratore turnista è quella data dall’articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che al comma 2 dell’articolo 1 precisa:
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
f) "lavoro a turni": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discon- tinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;
g) "lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni
Questa tipologia di articolazione dell’orario di lavoro non è prevista per il personale medico, per il quale pertanto in nessun caso si può parlare di lavoro a turni e di turnisti.
L’orario di lavoro del dirigente medico è disciplinato dall’articolo 14 del CCNL 2002_2005, che al comma 1 precisa: Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, secondo modalità che devono essere stabilite dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali.
L’articolazione dell’orario di lavoro della dirigenza medica finalizzata ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze della struttura in cui opera il dirigente interessato, è quella della programmazione degli orari di lavoro secondo criteri di flessibilità, secondo un modello che non è pertanto quello del lavoro a turni ma quello dell’orario flessibile.
Queste due diverse e per certi versi contrapposte articolazioni dell’orario di lavoro sono sancite anche per il personale non dirigente del comparto sanità dal comma 3 dell’articolo 26 del CCNL 1998_2001, nel quale in particolare si legge:
3. La distribuzione dell’orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell’organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un’organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell’arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in deter- minate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza;
Lo stesso articolo 14 del CCNL 2002_2005 della dirigenza medica, al comma 7, precisa che La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articola- zione degli orari e dei turni di guardia. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
La presenza del personale medico nelle unità operative nelle quali tale presenza deve essere assicurata in maniera continuativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 è assicurata, per esplicita previsione contrattuale, non ricorrendo al lavoro a turni, ma prevedendo per le 12 ore diurne una adeguata articolazione del normale orario di lavoro, nelle 12 ore notturne utilizzando l’istituto della guardia, disciplinato dall’articolo 16 dello stesso CCNL 2002_2005.
L’ambivalenza intrinseca nei termini turni e turnazione non può indurre a ritenere applicabile alla dirigenza medica una articolazione dell’orario di lavoro che la normativa contrattuale che ne disciplina il rapporto di lavoro esplicitamente esclude.
Il diritto al riposo compensativo o alla remunerazione come lavoro straordinario per una eventuale prestazione lavorativa in un giorno festivo infrasettimanale resta esclusivamente disciplinata dall’articolo 6 del CCNL 10 febbraio 2004, che testualmente dispone: l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, a richiesta dei dirigenti non titolari di incarico di struttura complessa, da effettuarsi entro trenta giorni, dà titolo a equivalente riposo compensativo per le ore di servizio prestate o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 20 settembre 2001
integrativo del CCNL del personale del comparto sanità 1998_2001 stipulato il 7 aprile 1999
articolo 9
Riposo compensativo per le giornate festive lavorate 1. prestazione lavorativa in giorno festivo infrasettimanale
Ad integrazione di quanto previsto dall’ articolo 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipen- dente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
2. prestazione lavorativa in giorno feriale non lavorativo
L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla correspon- sione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
CCNL del personale del comparto sanità 1994_1997 stipulato il 1 settembre 1995
articolo 20 riposo settimanale
1. riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente
Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale.
Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fis-sato in numero di 52 all’anno, indipendentemente dalla forma di arti-colazione dell’orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
RIFERIMENTI NORMATIVI Dirigenza medica
CCNL 1994_1997 articolo 22 Riposo settimanale 1. quantificazione dei riposi settimanali spettanti
In relazione all’assetto organizzativo dell’azienda e all’orario di lavoro contrattualmente definito, il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dirigente è fissato in numero di 52 all’anno. In tale numero sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. obbligo di fruizione del riposo settimanale
Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. irrinunciabilità e non monetizzabilità del riposo settimanale
Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. disciplina delle festività coincidenti con la domenica
La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
5. applicazione estensiva del comma 2
Nei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del 2 comma.
RIFERIMENTI NORMATIVI Dirigenza medica
CCNL 10 febbraio 2004 Articolo 6
Riposo compensativo per le giornate festive lavorate
Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 22 del CCNL 1994_1997, l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, a richiesta dei dirigenti non titolari di incarico di struttura complessa, da effettuarsi entro trenta giorni, dà titolo a equivalente riposo compensativo per le ore di servizio prestate o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi
Articolo 8
Come modificato dall’articolo 51 del CCNL 2002_2005 Indennità per servizio notturno e festivo
1. indennità per servizio notturno
Ai dirigenti non titolari di incarico di struttura complessa, il cui servizio si svolga durante le ore notturne spetta una “indennità notturna” nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lordi per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. indennità per servizio festivo
Per il servizio prestato nel giorno festivo compete un’indennità di € 17,82 lordi se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario, ridotte a € 8,91 lordi se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario di servizio, con un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dirigente.
3. esclusione dei direttori di struttura complessa
Il presente articolo non si applica ai dirigenti di struttura complessa, per i quali, non essendo previsto un orario di servizio, la retribuzione di posizione e di risultato deve tenere conto anche delle eventuali particolari condizioni di lavoro.
RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti 1. principi di carattere generale
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, secondo modalità che devono essere stabilite dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure di budget con le quali si procede all'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiun- gimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto contrattualmente è negoziato con le stesse procedure di budget.
Sempre in sede di budget vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa.
2. orario di lavoro settimanale
L'orario di lavoro dei dirigenti è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. verifica del raggiungimento degli obiettivi di budget
Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente ai fini dell’analisi del raggiungimento degli obiettivi di budget per la conseguente erogazione della retribuzione di risultato.
RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti 4. ore riservata ad attività non assistenziale
Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata.
Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione.
Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero infine utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta agli otto giorni l’anno di permesso retribuito per la partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento facoltativi previsti dall'articolo 23, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.
5. utilizzo di 30 minuti delle 4 ore settimanali di cui al comma 4
L'azienda, con le procedure di budget, può utilizzare, in forma cumulata, 30 minuti settimanali delle quattro ore riservate ad attività non assistenziali, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.
RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti 6. possibilità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive
Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo che la Regione può emanare in questa materia, ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2 del CCNL 1998_2001, che prevede la remunerazione dell’impegno aggiuntivo richiesto come prestazioni aggiuntive in base al regolamento adottato dall’azienda sulla base di criteri generali che devono essere stabiliti previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'articolo 55 comma 2 è possibile dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
7. presenza continuativa nell’arco delle 24 ore
La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
10. partecipazione ai turni di guardia e pronta disponibilità
Tutti i dirigenti medici, esclusi i direttori di struttura complessa, indipendentemente dall'esclusività del rapporto di lavoro, sono
RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005 ARTICOLO 16 Servizio di guardia
1. modalità organizzative per assicurare la continuità assistenziale Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure definite con regolamento di organizzazione adottato dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali, mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;
b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto.
2. servizio di guardia e orario di lavoro
Il servizio di guardia medica è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ovvero con recupero orario.
3. medici che devono assicurare il servizio di guardia
Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. rinvio all’allegato 2
Ferma restando la facoltà delle Regioni di emanare specifiche linee di indirizzo in materia di organizzazione dei piani per le emergenze le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all'allegato 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005 ALLEGATO 2
In riferimento all'articolo 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità operativa dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali:
ostetricia,
pediatria con neonatologia;
unità di terapie intensive e semi – intensive (rianimatorie, cardiolo- giche, respiratorie, metaboliche) ;
attività di alta specialità di cui al decreto del Ministero della Salute del 29 gennaio 1992.
Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di ur- genza ed emergenza di primo e secondo livello.
Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l'équipe.
RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005 – secondo biennio economico articolo 8
Turni di guardia notturni
1. opportunità di riconsiderare la remunerazione delle guardie
Le parti, fermo rimanendo per le aziende e gli enti l’obbligo di previa razionalizzazione della rete interna dei servizi ospedalieri per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale, nel prendere atto degli esiti del monitoraggio previsto dall’articolo 16 del CCNL 2002_2005 per la rilevazione del numero delle guardie notturne effettivamente svolte nelle aziende ed enti, considerano sussistenti le condizioni per riesaminare con il pre- sente contratto le modalità di retribuzione di tutte le guardie notturne svolte in azienda dopo aver detratto da quelle fuori dell’orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili utilizzando l’istituto delle prestazioni aggiuntive ai sensi dell’articolo 18 del CCNL del 3 novembre 2005.
2. indennità per ogni turno di guardia notturna
A tal fine, a decorrere dal 31 dicembre 2005, utilizzando le risorse di cui a tal fine deve essere incrementato il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, per ogni turno di guardia notturna in orario e fuori dell’orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 è stabilito un compenso del valore di € 50,00.
5. cumulabilità con l’indennità di guardia notturna
Il compenso di cui al comma 2, si cumula con l’indennità notturna di cui al comma 1 dell’articolo 8 del CCNL 10 febbraio 2004.
6. non cumulabilità con la remunerazione come lavoro straordinario Le parti prendono atto che l’articolo 16, comma 2, del CCNL 3 novembre 2005, è tuttora in vigore. Pertanto, qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l’intero turno di guardia notturna prestato fuori dell’orario di lavoro, non si dà luogo all’erogazione del compenso del comma 2. Detto compenso compete, invece, per le guardie fuori dell’orario di lavoro che diano luogo al recupero dell’orario eccedente.
RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005 ARTICOLO 17 Pronta disponibilità 1. definizione di pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito, previa concertazione con le organiz- zazioni sindacali nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. dirigenti tenuti al servizio di pronta disponibilità
Sulla base del piano annuale per le emergenze, sono tenuti al servi- zio di pronta disponibilità i dirigenti, esclusi quelli di struttura complessa, in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Sempre previa concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.
3. pronta disponibilità integrativa o sostitutiva del servizio di guardia Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa.
Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti che non siano titolari di incarico di struttura complessa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005 ARTICOLO 17 Pronta disponibilità
4. articolazione e durata del servizio di pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive.
Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
5. indennità di pronta disponibilità
La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata che comunque non possono essere inferiori a quattro ore l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
6. riposo compensativo della pronta disponibilità festiva
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
7. finanziamento dell’indennità di pronta disponibilità
Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo per il trattamento accessorio legato a particolari condizioni di lavoro.
8. impegno al superamento della pronta disponibilità sostitutiva
Le parti concordano che, attenendosi ai criteri generali definiti dalle Regioni nell’ambito linee di indirizzo che esse possono emanare per uniformare i comportamenti delle diverse aziende, sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza.
SENTENZE CITATE NEL PARERE DELL’ARAN disposizioni contrattuali richiamate
nelle sentenze citate nel parere dell’ARAN si contrappongono due articoli del CCNL 14 settembre 2000 del personale del comparto Regioni e autonomie locali. L’articolo 22 e l’articolo 24. dato il rilievo che la formulazione di tali articoli ha per l’interpretazione delle citate sentenze si riportano qui di seguito integralmente.
CCNL 14 settembre 2000
Personale del comparto Regioni e autonomie locali Articolo 22
Turnazioni 1. definizione di turni
Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
2. distribuzione mensile dei turni
Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della cor- responsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeri- diano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’
articolazione adottata nell’ente.
3. strutture nelle quali è possibile programmare turni diurni
I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
4. definizione e limiti dei turni notturni
I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si
SENTENZE CITATE NEL PARERE DELL’ARAN disposizioni contrattuali richiamate
CCNL 14 settembre 2000
Personale del comparto Regioni e autonomie locali Articolo 22
Turnazioni 5. indennità di turno
Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00):
maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’articolo 52, comma 2, lettera c)
turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30%
della retribuzione di cui all’articolo 52, comma 2, lettera c)
turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50%
della retribuzione di cui all’articolo 52, comma 2, lettera c).
6. limiti di erogazione dell’indennità di turno
L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
7. finanziamento dell’indennità di turno
Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse del fondo per la retribuzione accessoria legata alle condizioni di lavoro.
SENTENZE CITATE NEL PARERE DELL’ARAN disposizioni contrattuali richiamate
CCNL 14 settembre 2000
Personale del comparto Regioni e autonomie locali Articolo 24
Trattamento per attività prestata in giorno festivo riposo compensativo
1. mancata fruizione del giorno di riposo settimanale
Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usu- fruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all'articolo 52, comma 2, lettera b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di norma entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. prestazione lavorativa in giorno festivo infrasettimanale
L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. prestazione lavorativa in giorno feriale non lavorativo
L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di arti- colazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla correspon- sione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
4. cumulabilità della remunerazione di cui al comma 1
La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. maggiorazione della retribuzione per lavoro notturno o festivo
Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'articolo 52, comma 2, lettera b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.
SENTENZE CITATE NEL PARERE DELL’ARAN
CORTE DI CASSAZIONE – 9 aprile 2010, n. 8458 1 Oggetto del ricorso
Cassazione della sentenza con la quale la corte d’appello di Lecce aveva respinto il ricorso presentato da appartenenti alla polizia municipale del Comune di Tricase, confermando la decisione adottata dal Tribunale di Lecce nella qualità di giudice del lavoro in data 30 settembre 2003, con la quale erano state giudicate prive di fonda- mento le domande proposte contro il Comune per l'accertamento del diritto alla concessione di riposo compensativo, ovvero al pagamento del compenso previsto dal CCNL per il lavoro straordinario prestato nelle festività infrasettimanali.
2. La Corte di appello di Lecce motivò la decisione con l'esclusione del cumulo tra la maggiorazione dovuta per il lavoro a turno nei giorni festivi corrisposta ai dipendenti, ai sensi dell'articolo 22 del CCNL regioni e autonomie locali 14 settembre 2000, e il compenso di cui all' articolo 24 dello stesso contratto per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali dal personale non turnista.
3. Il ricorso dei lavoratori si articola in cinque motivi; resiste con contro ricorso il Comune di Tricase.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 24 CCNL in relazione all'articolo 22 dello stesso contratto, perchè oggetto della controversia non era la cumulabilità tra i compensi previsti dalle due disposizioni, bensì l'autonomia del compenso attribuito dall'articolo 24, indipendentemente dal lavoro in turni, ai dipendenti chiamati a prestare l'attività in giorno festivo infra settimanale.
2. Con il secondo motivo la sentenza impugnata è censurata sotto il profilo della mancanza di motivazione in ordine all'affermata non cumulabilità dei due compensi.
SENTENZE CITATE NEL PARERE DELL’ARAN
CORTE DI CASSAZIONE – 9 aprile 2010, n. 8458 2 3. Con il terzo motivo si denunzia ancora violazione dell'articolo 24 CCNL in relazione all'articolo 22 perchè l'indennità di turno, anche per l'attività prestata in giorno festivo, non ha rilievo ai fini dell'applicabilità dell'autonoma previsione del compenso per lavoro festivo, essendo funzionale soltanto a compensare il disagio connesso al lavoro secondo turni.
4. Il quarto motivo deduce vizio di omessa motivazione sui punti investivi dal terzo motivo.
5. Il quinto motivo denunzia violazione dell'articolo 22 CCNL perchè il termine "festivo" impiegato dalla norma non poteva essere esteso alle festività infrasettimanali.
6. La Corte, esaminati unitariamente i motivi siccome concernenti una questione unica, giudica il ricorso manifestamente infondato.
7. Va dichiarata, preliminarmente, l'inammissibilità della denunzia di vizi della motivazione nell'interpretazione delle clausole controverse stante l'irrilevanza della motivazione della sentenza impugnata a fronte del potere del giudice di legittimità di leggere direttamente il testo contrattuale e di enunciarne il significato.
8. La rivendicazione dei confronti del Comune è stata avanzata da dipendenti appartenenti alla polizia urbana che lavorano con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del servizio.
Non è controversa l'articolazione dei turni secondo l'orario ordinario di lavoro; nel turno, evidentemente, possono cadere giornate festive (domeniche e festività infrasettimanali).
L'istituto delle "turnazioni" è disciplinato dall'articolo 22 del contratto, che, per quanto concerne il trattamento economico (comma 5), prevede la corresponsione al personale turnista di una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articola- zione dell'orario di lavoro; i valori sono stabiliti nella misura di una maggiorazione del 10% della retribuzione per i turni diurni, del 30%
SENTENZE CITATE NEL PARERE DELL’ARAN
CORTE DI CASSAZIONE – 9 aprile 2010, n. 8458 3 È stato rivendicato il compenso previsto dall'articolo 24 del contratto (Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo), con riferimento al comma 2. Il testo dell'articolo è il seguente:
1) Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribu- zione giornaliera di cui all'articolo 52, comma 2, lettera b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2) L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il, lavoro straordinario festivo.
3) L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
4) La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5) Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'articolo 52, comma 2, lettera b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo - notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.
9. Le richiamate disposizioni negoziali vanno lette nel senso che al personale turnista che presti attività lavorativa in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, secondo le previsioni del turno di lavoro, spetta solo il compenso previsto dall'articolo 22, comma 5, secondo alinea (maggiorazione del 30% della retribuzione).
Resta perciò escluso che nell'ipotesi considerata possa farsi riferimento al diverso istituto dello straordinario, che presuppone necessariamente il superamento dell'orario contrattuale di lavoro.
SENTENZE CITATE NEL PARERE DELL’ARAN
CORTE DI CASSAZIONE – 9 aprile 2010, n. 8458 4 Invero, i primi tre commi dell'articolo 24, prendono in considerazione l'attività lavorativa prestata, in via eccezionale ovvero occasionale, in giorni non lavorativi, attività che comporta il superamento del limite di orario settimanale, cosicché, proprio perchè individua situazioni non ordinarie, non riguarda i lavoratori inseriti in presta- biliti turni di lavoro che possono essere, conseguentemente, chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi (vedi articolo 24, comma 3) sia nelle giornate festive, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro. Del resto, la clausola contenuta nell' articolo 24, comma 5, come si evince chiaramente dalla formulazione del testo, si riferisce proprio al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale (come nel caso di dipendente che vi sia tenuto in base ad una particolare programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, lettera. b) del CCNL 6 luglio1995) e gli assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio, dimostrando così come l'articolo in questione non concerna la regolamentazione del lavoro secondo turni.
10. In conclusione, per i lavoratori in turno, deve trovare applicazione la sola speciale disciplina dettata dall'articolo 22, mentre l'articolo 24 ha ad oggetto fattispecie lavorative ed ipotesi diverse dal turno.
Soltanto il lavoratore in turno chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario, ha diritto all'applicazione della disciplina dell'articolo 24, comma 2.
Infatti l'articolo 24 contempla, ai primi tre commi, l'ipotesi di ecce- denza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto all'orario normale di lavoro, mentre l'articolo 22 compensa il disagio del lavoro secondo turni, turni nei quali possono cadere giornate festive infrasettimanali, ma senza che la prestazione ecceda il normale orario di lavoro.
SENTENZE CITATE NEL PARERE DELL’ARAN
CORTE DI CASSAZIONE – 24 febbraio 2012, n. 2888 1 Oggetto del ricorso
Cassazione della sentenza del 20 novembre 2009 con la quale la Corte di Appello di Lecce rigettava l'appello dei dipendenti - vigili urbani del Comune di San Pancrazio Salentino - diretto ad ottenere, in riforma della pronunzia di primo grado, le maggiorazioni previste dall'articolo 24, comma 2 del CCNL comparto Regioni autonomie Locali 14 settembre 2000 per il lavoro organizzato in turni e prestato nei giorni festivi infrasettimanali, in aggiunta alle indennità di cui all'articolo 22 dello stesso CCNL. Rilevava la Corte territoriale che la interpretazione della normativa fornita dal primo giudice era conforme alla costante giurisprudenza, che aveva evidenziato che l'articolo 24 del CCNL si riferiva ad esigenze particolari di servizio durante i giorni festivi e che come tale la maggiorazione dallo stesso prevista non era applicabile ai servizi che ordinariamente devono essere svolti in turni, con possibile non fruizione del riposo festivo ordinario, come è quello degli addetti alla polizia municipale.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono i lavoratori, con due motivi di impugnazione. Resiste, con contro ricorso, il Comune intimato.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'articolo 24, comma 2, e 22, comma 5 del CCNL dei comparto del personale delle Regioni -Autonomie Locali stipulato il 14 settembre 2000, assumendo la possibilità del cumulo della indennità e delle maggiora- zioni previste rispettivamente dagli articoli 22 e 24, attesa la funzione diversa delle stesse, delle quali le prime idonee a compensare interamente il disagio derivante dalla articolazione del lavoro per il personale turnista e le seconde il disagio del lavoro erogato in giorno festivo infrasettimanale e per la mancata fruizione del riposo compensativo.
SENTENZE CITATE NEL PARERE DELL’ARAN
CORTE DI CASSAZIONE – 24 febbraio 2012, n. 2888 2 Rilevano che, in particolare, l'articolo 24, comma 2 espressamente fa riferimento alle sole festività che cadono in giorni festivi infra settimanali e solo in tali giorni riserva ai dipendenti un trattamento diverso dalla festività domenicale, la quale deve essere ricompensata con le sole maggiorazioni previste dall'articolo 22, comma 5, e richiamano, a conforto di tali deduzioni, la sentenza della Corte di Cassazione, a sezioni unite, numero 9097 del 2007.
Con il secondo motivo, lamentano la violazione degli articoli 36 e 3 della Costituzione, in relazione agli articoli 24, comma 2 e 22 comma 5 del CCNL del comparto del personale delle regioni Autonomie Locali di cui sopra, nonché il difetto di motivazione sul punto, osservando che le ore lavorate nella giornata festiva infrasettimanale sono ore aggiuntive, che non vengono in alcun modo remunerate neanche con la possibilità di fruire dei riposo compensativo e che l'indennità di cui all'articolo 22, comma 5 compensa solo il disagio per la particolare articolazione dell'orario di lavoro.
Il Collegio ritiene che l'interpretazione letterale delle norme contrat- tuali è tale da condurre alle conclusioni adottate nella sentenza impugnata, in conformità a precedente sentenza di questa Corte - relativa a caso analogo di dipendenti della Polizia Municipale - (sentenza 8458/2010) le cui argomentazioni, relativamente ai motivi di ricorso da trattarsi congiuntamente vanno integralmente condivise e richiamate.
Viene dai ricorrenti rivendicato il compenso previsto dall'articolo 24, comma 2 del contratto (Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo), il cui testo dispone:
1) Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribu- zione giornaliera di cui all'articolo 52, comma 2, lettera b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di norma entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
SENTENZE CITATE NEL PARERE DELL’ARAN
CORTE DI CASSAZIONE – 24 febbraio 2012, n. 2888 3 2) L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo,
a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3) L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di arti- colazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
4) La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5) Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retri-buzione oraria di cui all'articolo 52, comma 2, lettera b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo - notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.
Nella sentenza di questa Corte sopra richiamata è stato osservato che
"le richiamate disposizioni negoziali vanno lette nel senso che al personale turnista che presti attività lavorativa in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, secondo le previsioni del turno di lavoro, spetta solo il compenso previsto dall'articolo 22, comma 5, secondo alinea (maggiorazione del 30% della retribuzione)";
"resta perciò escluso che nell'ipotesi considerata possa farsi riferimento al diverso istituto dello straordinario, che presuppone necessariamente il superamento dell'orario contrattuale di lavoro",
"invero, i primi tre commi dell'articolo 24, prendono in considerazione l'attività lavorativa prestata, in via eccezionale ovvero occasionale, in giorni non lavorativi, attività che comporta il superamento del limite di orario settimanale, cosicché, proprio perchè individua situazioni non ordinane, non riguarda i lavoratori inseriti in presta- biliti turni di lavoro che possono essere conseguentemente, chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi (vedi articolo 24, comma 3) sia nelle giornate festive, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro.
SENTENZE CITATE NEL PARERE DELL’ARAN
CORTE DI CASSAZIONE – 24 febbraio 2012, n. 2888 3 È stato affermato che “del resto, la clausola contenuta nell'articolo 24, comma 5, come si evince chiaramente dalla formulazione del testo, si riferisce proprio al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale (come nel caso di dipendente che vi sia tenuto in base ad una particolare programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, lettera b) del CCNL del 6 luglio 1995) e gli assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio, dimostrando così come t'articolo in questione non concerna la regolamentazione del lavoro secondo turni".
In conclusione, conformemente alle osservazioni riportate per i lavo- ratori in turno, deve trovare applicazione la sola speciale disciplina dettata dall'articolo 22, mentre l'articolo 24 ha ad oggetto fattispecie lavorative ed ipotesi diverse dal turno. Soltanto il lavoratore in turno chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario, ha diritto all'applicazione della disciplina dell’articolo 24, comma 2. Ed infatti l'articolo 24 contempla, ai primi tre commi, l'ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto all'orario normale di lavoro, mentre l'articolo 22 compensa il disagio del lavoro secondo turni, turni nei quali possono cadere giornate festive infrasettimanali, ma senza che la prestazione lavorativa ecceda il normale orario di lavoro.
Quando la prestazione dei turnisti ecceda l'orario normale, l’indennità richiesta, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, si cumula, invece, con il compenso di cui all'articolo 22 del CCNL, in conformità a quanto previsto dalla sentenza 9097/2007 richiamata dai ricorrenti. La fattispecie esaminata ricade nella prima delle ipotesi considerate, onde la decisione impugnata si sottrae alle censure prospettate.
SENTENZE CITATE NEL PARERE DELL’ARAN
CORTE DI CASSAZIONE – 24 febbraio 2012, n. 2888 4
Né ha fondamento la censura evidenziata con riferimento all'asserita violazione dei precetti costituzionali indicati, atteso che come innanzi precisato, non si verifica alcuna disparità di trattamento rispetto ai lavoratori ordinari, per la sostanziale differenza delle situazioni, regolamentate, come sopra detto, da distinte disposizioni che tengono conto delle differente articolazione del lavoro per ciascuna delle cate- gorie, (non viene perciò violato il principio di eguaglianza sancito dall’articolo 3) e perchè alcuna prestazione al di là dell'orario normale di lavoro viene nella sostanza resa, salva la possibilità che nel turno ricada una giornata di festività infrasettimanale che non dà per quanto detto titolo a riposo compensativo (e non viene pertanto violato il principio sancito dall’articolo 36, secondo il quale il lavoratore ha diritto ad una remunerazione proporzionale alla prestazione lavorativa effettivamente resa).
SENTENZE CITATE NEL PARERE DELL’ARAN
CORTE DI CASSAZIONE – 19 giugno 2014, n. 14038 1 Oggetto del ricorso
Cassazione della sentenza depositata in data 21 ottobre 2010 con cui la Corte d'appello di L'Aquila rigettava il ricorso proposto da un agente di polizia municipale turnista - contro la pronuncia del Tribunale di Teramo che, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Comune di Teramo, aveva revocato il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall'articolo 24, comma 1, del CCNL 14 settembre 2000 regioni e autonomie locali, rivendicato dalla ricorrente per l'attività prestata dal ricorrente nella giornata della domenica in cumulo con la maggiorazione già percepita per il lavoro prestato in turno nei giorni festivi ai sensi dell'articolo 22 dello stesso contratto.
Nel ricorso si lamenta sotto vari profili violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e 24 del CCNL per il personale del comparto regioni e delle autonomie locali del 14 settembre 2000 e vizio di motivazione.
La questione delle prestazioni lavorative svolte secondo turni nell'ambito del normale orario di lavoro da dipendenti della polizia municipale è stata esaminata e decisa da questa Corte con le recenti sentenze 20344, 21524, 21609, 21610, 21611, 22799, 22800, 22801 e 2223349 del 6 novembre 2012.
Nel richiamare alcuni precedenti già intervenuti in argomento (8458/2010, 2888/2012), questa Corte ha affermato che, ove la pre- stazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, si applica l'articolo 22, comma 5, del contratto collettivo 14 settembre 2000 sulle autonomie locali, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione, mentre il disposto dell'articolo 24, che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là
SENTENZE CITATE NEL PARERE DELL’ARAN
CORTE DI CASSAZIONE – 19 giugno 2014, n. 14038 2 Questa Corte ha ritenuto che il tenore testuale dell'articolo 22, comma 5, renda palese la volontà delle parti collettive di attribuire al dipendente che presti attività in giorno festivo ricadente nel turno un'indennità con funzione interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, mentre i primi tre commi dell'articolo 24 prendono in considerazione situa- zioni accomunate dal fatto che l'attività lavorativa viene prestata in giorni non lavorativi, ossia l'ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto al normale orario di lavoro.
Essi non individuano situazioni relative al lavoro prestato entro il limite del normale orario, quale deve ritenersi quello reso, di regola e in via ordinaria, dai lavoratori turnisti, per i quali è stata dettata la speciale disciplina di cui all'articolo 22. Ne costituisce riscontro la clausola contenuta nell'articolo 24, comma 5 che, riferendosi al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinaria- mente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare presta- zioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale, assicura al lavoratore una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio.
La maggiorazione di cui all'articolo 24, comma 1, rivendicata dal ricorrente, presuppone che, "per particolari esigenze del servizio", ossia per esigenze che esulano dall'articolazione ordinaria del lavoro - e in tal senso da intendere come situazioni straordinarie o occasionali, il lavoratore turnista sia chiamato a lavorare nel giorno destinato al riposo settimanale. Invece, per l'attività prestata la domenica in regime di turnazione, il lavoratore non può rivendicare la maggiorazione di cui all'articolo 24, ma solo quella di cui all'articolo 22, già percepita.
Pertanto, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista ha diritto alla maggiorazione di cui all'articolo 24, comma 1 quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno destinato al riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla corresponsione del compenso di cui