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COMUNE DI CITTADELLA

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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Deliberazione n. 110 del 10/07/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE C.C.D.I. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE, RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

L’anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di luglio alle ore 18:00 in Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA SIMIONI MARCO BELTRAME MARINA DE ROSSI FILIPPO GALLI DIEGO

PAVAN FRANCESCA

SINDACO ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE

Presente Presente Presente Assente Presente Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA dott.ssa NADIA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

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Deliberazione n. 110 del 10/07/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che con delibera di Giunta comunale 1° dicembre 1997, n. 600, esecutiva, così come modificata ed integrata dalle delibere di Giunta comunale 16 ottobre 2000, n. 369, esecutiva, e 19 marzo 2001, n. 116, esecutiva, il Comune di Cittadella ha adottato il regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per la progettazione;

DATO ATTO che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (recante nuovo Codice dei contratti pubblici), adottato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ha sostituito ed abrogato le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTI in particolare:

‒ l' articolo 113 del sopraccitato decreto che introduce e disciplina gli incentivi per funzioni tecniche prevedendo testualmente che:

“... 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. (322)

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale.

La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. (323)

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2

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è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. (321)

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. ...”;

‒ l'articolo 102, comma 6° stabilisce che “... Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8 ...”;

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PRESO ATTO che la nuova disciplina prevista agli articoli 113 e 102 comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

‒ è entrata in vigore il 19 aprile 2016;

‒ rivede la filosofia di fondo dei precedenti incentivi, eliminando gli incentivi per i progettisti ed indirizzando i premi alle attività tecnico-burocratiche un tempo non contemplate (programmazione, procedure di gara, esecuzione dei contratti pubblici, verifica della conformità ..);

‒ estende agli appalti di forniture e servizi la possibilità di partecipare alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;

‒ esclude dall’incentivo il personale di qualifica dirigenziale; - fissa al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo il limite massimo individuale annuale dell’incentivo;

CONSIDERATO che in tempi recenti sono intervenute alcune pronunce della Sezione regionale di Controllo della Corte de Conti (Corte del Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto deliberazione n. 353/2016; Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia parere 333/2016; Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia parere 184/2016) dalle quali è emerso che:

‒ in mancanza di una norma che autorizzi l’amministrazione comunale ad attribuire al regolamento in questione effetto retroattivo, il regolamento, in ossequio all’art. 11 delle preleggi, non potrà che disporre per l’avvenire;

‒ l’adozione del regolamento è condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo;

‒ la norma riconosce anche agli appalti di forniture e servizi l’incentivo previsto per funzioni tecniche;

‒ il compenso incentivante non spetta per le attività di progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

‒ la quota non utilizzata dell’incentivo di cui al comma 3 penultimo periodo dell’articolo 113 (parte dell’incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima) debba (nuovamente) incrementare il fondo per il finanziamento di quanto stabilito dall’articolo 113, senza che, però, la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato il predetto incremento, non generando quindi economia di spesa;

DATO ATTO che nell'incontro del 17 marzo 2017 è stata consegnata alla Delegazione trattante di parte sindacale la bozza del nuovo accordo redatto dal 3° Settore

“Tecnico”;

PRESO ATTO che con delibera di Giunta comunale 19 maggio 2017, n. 84, esecutiva, è stato:

‒ evidenziato come le funzioni tecniche richieste ai dipendenti, che comportano l'erogazione dell'incentivo, sono ritenute rilevanti e strategiche per questa Amministrazione, quindi si è preso atto della necessità di assicurare la continuità dei servizi resi con tali forme di incentivazione;

‒ dato mandato al Segretario generale, Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, di assicurare la continuità dei servizi svolti, attraverso la prosecuzione della contrattazione, o in alternativa, qualora non vada a buon fine, adottando tutti gli atti necessari previsti dalla legge;

ATTESO che con:

‒ mail del 15 maggio 2017 questa Amministrazione fissava l'incontro di Delegazione trattante per la contrattazione decentrata del regolamento dell'incentivo sulle funzioni

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tecniche per il giorno 22 maggio 2017 (andata deserta);

‒ nota del 22 maggio 2017, protocollo n. 16557, la Parte Pubblica stabiliva per il giorno 24 maggio 2017 il nuovo incontro (andato deserto);

‒ nota del 23 maggio 2017, assunta al protocollo n. 16838, la Parte Sindacale chiedeva, tra l'altro, lo spostamento dell'incontro;

‒ nota 24 maggio 2017, protocollo n. 17002, la Parte Pubblica, prendendo atto dei mancati incontri precedenti, riconvocava, da ultimo, l'incontro per il giorno 31 maggio 2017;

PRESO ATTO che nell'incontro di Delegazione trattante del 31 maggio 2017, le parti hanno sottoscritto quanto segue:

Le Rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali ritengono non vi siano le condizioni per la sottoscrizione del regolamento sulle Funzioni tecniche.

“ … Tale motivazione viene assunta per le seguenti motivazioni:

1. c'è stato un mandato esplicito dell'assemblea dei lavoratori che ha manifestato un indirizzo che ad oggi non ha trovato recepimento nella contrattazione:

contingentamento del Fondo delle Posizioni organizzative e delle Altre professionalità;

2. la recente Sentenza della Corte dei Conti ha modificato l'orientamento circa l'impatto di tali incentivi sul fondo dei dipendenti. Peraltro, non essendo ancora costituito il fondo non è nota l'incidenza del regolamento sullo stesso;

3. la notizia di verifiche ispettive del Ministero dell'economia e delle finanze e l'eventualità che tale attività di controllo possa avere delle ricadute sul fondo dei lavoratori dipendenti induce in questo momento le Rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali ad un atteggiamento di prudenza e cautela in attesa di un quadro certo e definito.

La Parte pubblica, precisa che la richiesta di contingentamento del Fondo P.O. A.P. non può essere presa in considerazione in questa sede, ma va considerata in sede di contrattazione complessiva, dopo la costituzione del fondo ...”;

DATO ATTO che in data 4 luglio 2017 il Collegio dei Revisori del conto ha espresso il dovuto parere che è positivo ed è depositato agli atti presso l'ufficio competente;

CONSIDERATO l'articolo 40, comma 3-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserito dal dall'articolo 54, comma 1, Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone “... Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione ...”;

VISTO il C.C.D.I. incentivi funzioni tecniche che va a disciplinare gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, allegato sub A) alla presente;

PRECISATO che:

1. il presupposto per il riconoscimento dell’incentivo è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell’amministrazione (Programma Triennale delle opere pubbliche, Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma degli investimenti, ecc);

2. non concorrono ad alimentare il Fondo per incentivare funzioni tecniche:

‒ gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche;

‒ le varianti non conformi all’articolo 106, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile

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2016, n. 50 o che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione (articolo 106 comma 2 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

‒ tutti i servizi e le forniture il cui importo a base di gara sia inferiore alla soglia comunitaria;

3. possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall’articolo 23, comma 15, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché i servizi e le forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di committenza;

DATO ATTO che la nuova disciplina definisce anche l'ambito di applicazione della stessa;

PRESO ATTO che le quote di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 riferite alle attività svolte dal personale con qualifica dirigenziale costituiranno economia di bilancio;

RITENUTO opportuno approvare il C.C.D.I. Incentivi Funzioni Tecniche, che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rinviando ad un successivo provvedimento le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito degli orientamenti che verranno espressi dalle Sezioni regionali della Corte dei Conti, nonché della convergenza dell'accordo con la delegazione trattante di parte sindacale;

DATO ATTO che della presente proposta di deliberazione saranno informate le Organizzazioni sindacali e le Rappresentanze sindacali unitarie, presupposto per poter convocare il tavolo della contrattazione al fine di definire la materia ivi trattata;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTI:

— il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

— il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

P R O P O N E

1) di dare atto che quanto esposto in premessa si intende come integralmente qui riportato;

2) di approvare i contenuti del C.C.D.I. Incentivi Funzioni Tecniche, che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, allegato sub A), ai sensi dell'articolo 40, comma 3-ter del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle more della sottoscrizione di un accordo con la delegazione trattante di parte sindacale;

3) di dare atto che in data 4 luglio 2017 i Revisori dei conti hanno espresso il dovuto parere, depositato agli atti presso l'ufficio competente;

4) di stabilire che il precitato C.C.D.I. definisce anche l'ambito di applicazione dello stesso;

5) di precisare infine che le quote di incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, riferite alle attività svolte dal personale con qualifica dirigenziale costituiranno economia di bilancio;

(7)

6) di dare atto che il documento allegato costituisce premessa all'adozione di specifico regolamento, che l'Ente adotterà in seguito alla sua sottoscrizione definitiva;

7) di trasmettere la presente deliberazione alle Rappresentanze sindacali unitarie, alle Organizzazioni sindacali, presupposto per poter convocare il tavolo della contrattazione al fine di definire la materia ivi trattata.

(8)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi DELIBERA

1 di dare atto che quanto esposto in premessa si intende come integralmente qui riportato;

2 di approvare i contenuti del C.C.D.I. Incentivi Funzioni Tecniche, che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, allegato sub A), ai sensi dell'articolo 40, comma 3-ter del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle more della sottoscrizione di un accordo con la delegazione trattante di parte sindacale;

3 di dare atto che in data 4 luglio 2017 i Revisori dei conti hanno espresso il dovuto parere, depositato agli atti presso l'ufficio competente;

4 di stabilire che il precitato C.C.D.I. definisce anche l'ambito di applicazione dello stesso;

5 di precisare infine che le quote di incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, riferite alle attività svolte dal personale con qualifica dirigenziale costituiranno economia di bilancio;

6 di dare atto che il documento allegato costituisce premessa all'adozione di specifico regolamento, che l'Ente adotterà in seguito alla sua sottoscrizione definitiva;

7 di trasmettere la presente deliberazione alle Rappresentanze sindacali unitarie, alle Organizzazioni sindacali, presupposto per poter convocare il tavolo della contrattazione al fine di definire la materia ivi trattata

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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 30 del 10.07.2017 IL SINDACO

PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA NADIA

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(17)

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 1120 PERSONALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 10/07/2017 IL DIRIGENTE

GALLIO GIOVANNI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 1120 PERSONALE

OGGETTO: APPROVAZIONE C.C.D.I. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE, RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere FAVOREVOLE

Lì, 10/07/2017 IL DIRIGENTE

GALLIO GIOVANNI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 110 del 10/07/2017 Certificato di Esecutività

Oggetto: APPROVAZIONE C.C.D.I. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE, RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 12/07/2017, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.

267/2000 il giorno 22/07/2017.

Cittadella li, 31/07/2017 IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. ANDREATTA NADIA (Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

(20)

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 110 del 10/07/2017

Oggetto: APPROVAZIONE C.C.D.I. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE, RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 12/07/2017 al 27/07/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 31/07/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ANDREATTA NADIA (Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

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