I.M.U. 2016
“Imposta Municipale Propria”
Gentile contribuente,
la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) composta da IMU – TARI – TASI.
Chi deve pagare l’IMU:
Sono tenuti al pagamento dell’IMU, imposta di natura patrimoniale, i proprietari di immobili, inclusi i terreni agricoli e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi. In caso di concessione di aree demaniali ovvero di leasing immobiliare, il concessionario o locatario sono i soggetti passivi tenuti al versamento dell’IMU.
Sono soggetti a IMU tutti i fabbricati, le aree edificabili e i terreni.
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
Per area edificabile si intende il terreno utilizzabile a scopo edificatorio, in base al piano regolatore o altri strumenti urbanistici ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’ufficio urbanistica del Comune , su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.
Per terreno agricolo o incolto si intende l’area non edificabile o non coltivata.
L’imposta si applica, anche per il 2016, ai possessori di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota deliberata nel 2015 dal Comune di
Tortona pari al 6,00‰ e la detrazione fissa di € 200,00.
NOVITA’ 2016 - Legge di Stabilità n. 208 del 28.12.15
•
IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10):
base imponibile è ridotta del 50 % Condizioni:1. comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
2. il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.
In pratica si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario, sempre con la condizione che l'immobile (o i due immobili) siano nel Comune di Tortona.
Il Concessionario MAZAL S.R.L.
Sportello Polifunzionale delle Entrate Corso Alessandria 62 - 15057 TORTONA (AL)
CITTA’ DI TORTONA Provincia di Alessandria
Corso Alessandria 62 - 15057 TORTONA (AL)
3. per l’applicazione della riduzione il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU (da presentare entro il 30.06.17 allegando copia del contratto registrato);
4. l’agevolazione non è prevista per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).
Il MEF, con nota prot. n. 2472 del 29 gennaio 2016 , ha chiarito che i “comodati Verbali” devono essere registrati entro il 1° Marzo per poter beneficiare della riduzione del 50% dal 1° gennaio 2016.
• IMU e Immobili locati a canone concordato
per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
N.B. Per l’applicazione della riduzione il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU (da presentare entro il 30.06.17 allegando copia del contratto di locazione agevolato);
• IMU Terreni agricoli - Secondo la circolare Giugno/1993 Tortona è classificato Comune Parzialmente Montano (PD)
Esenti dal 2016:
1. i terreni agricoli ricadenti nei fogli 35 – 36 – 37 – dal 59 al 68 – 102 - 103
2. i terreni di proprietà e condotti da Coltivatori Diretti e IAP con iscrizione previdenza agricola.
La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.
CONFERMATO che l'imposta municipale propria nel 2016 non si applica:
ai sensi della Legge n.147/2013 art. 1 comma 707 e 708
al possessore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione d’imposta stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale;
alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche inderoga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
l’unita immobiliare, e relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto, purchè non locata o data in comodato d’uso;
ALTRI FABBRICATI ESCLUSI
ai sensi dell’art. 2 comma 1, D.L. 102/2013 conv. in L. 124/2013
gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
gli immobili di cui all’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs.
504/1992 e s.m.i., elencati in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica (per esempio: fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9, fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5 bis del D.P.R. 601/1973, fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli da 13 a 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, etc.);
I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (obbligo dichiarativo);
i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994.
Come si calcola la base imponibile IMU
L’IMU si paga in percentuale sul valore del fabbricato, dell’area edificabile o del terreno ed è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, in due rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre 2016.
Il versamento deve avvenire in AUTOLIQUIDAZIONE da parte del contribuente. Per agevolare i contribuenti, l’ufficio MAZAL di Tortona fornisce i servizi di consulenza di sportello e telematici sulle modalità di calcolo e versamento dell’imposta, stampa dei relativi prospetti e modelli di pagamento F24, nonché sull’obbligo di dichiarazione.
L’IMU dovuta per il FABBRICATI accatastati nelle categorie A/B/C (abitazioni, box, cantine, tettoie e soffitte, uffici, scuole, negozi, magazzini e laboratori, etc.) e per tutti i TERRENI sia EDIFICABILI sia NON EDIFICABILI deve essere versata al COMUNE DI TORTONA.
L’IMU dovuta per i FABBRICATI accatastati nella categoria D (stabilimenti industriali, capannoni, alberghi, banche, palestre, etc.) deve essere versata in parte allo STATO ed in parte al COMUNE DI TORTONA.
La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili.
Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobile.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato.
Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell'art.3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l’IMU:
160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei D5;
55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i Terreni Agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore dal 01-01-2014 e' pari a 75.
La Base imponibile è ridotta del 50% (Articolo 9 Regolamento Comunale) per:
per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
La riduzione del 50% per i fabbricati in condizioni di inabitabilità o inagibilità e di fatto non utilizzati, previo presentazione da parte del proprietario di perizia o autocertificazione che attesti la fatiscenza del bene. Il Comune, successivamente, accerta le condizioni dello stabile verifica le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato;
Aliquote e detrazioni valide per l’anno 2016 Delibera di C.C. n. 29 del 29.04.2016
Aliquota ordinaria pari al 10,6‰
Aliquota agevolata (abitazioni principali e pertinenze non esenti) pari al 6,00‰
Il valore delle aree fabbricabili
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 2016.
Concetto di Abitazione principale e relative pertinenze
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, come indicato dal comma 2, art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n.16 del 2012. La norma specifica inoltre che “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.
Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia anche proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione ai sensi dell’articolo 817 del codice civile. Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le seguenti unità immobiliari secondo la vigente classificazione catastale, purché non locate:
autorimesse o posti auto classificati in categoria catastale C6;
unità immobiliari adibite a cantina o soffitta classificate in categoria catastale C2;
unità immobiliari classificate in categoria catastale C7.
Si dovrà operare nel senso che all’importo complessivo dovuto per l’abitazione principale e le relative pertinenze potrà essere sottratta la detrazione spettante.
Come si versa l'IMU
Il versamento della prima rata può essere effettuato esclusivamente mediante modello F24, come di seguito meglio descritto (estratto del modello unificato):
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI Codice ente/ Immob. Numero rateazione/ anno di Codice comune Ravv. Variati Acc. Saldo immobili codice tributo mese rif. Riferimento importi a debito versati importi a credito compensati
L 3 0 4 , , , , , ,
, , ± SALDO(G-H)
Detrazione , TOTALE G , H ,
Con il modello F24 i contribuenti potranno:
versare l’I.M.U. presso qualsiasi sportello bancario e postale (il codice comune di Tortona è:
L304);
compensare il debito IMU con l’eventuale credito derivante da imposte statali;
versare con un unico modello l’IMU dovuta a località diverse.
Il modello F24 è disponibile gratuitamente presso tutti gli istituti bancari e gli uffici postali ed è scaricabile in formato elettronico sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello va compilato nella sezione IMU E ALTRI ENTI LOCALI.
I codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella "sezione IMU ed altri tributi locali", sono:
Tipologia immobili Codice IMU quota
Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze 3912 …
Terreni 3914 …
Aree fabbricabili 3916 …
Altri fabbricati 3918 …
Immobili produttivi a destinazione speciale categoria D* 3930 3925
*È riservato allo Stato il gettito dell’ I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base del 7,6 ‰ (codice tributo 3925). La quota del 3‰ oltre l’aliquota standard deve comunque essere versata al Comune (codice tributo 3930).
Attualmente tutti gli istituti di credito e gli uffici postali sono autorizzati a ritirare il modello F24 IMU; tale modalità di versamento non prevede il pagamento di commissioni.
La quota di competenza dovrà essere versata allo Stato contestualmente al versamento dell’IMU al Comune rispettando le modalità e le scadenze di seguito indicate:
Tipologia N°
rate Scadenza rate Modalità di pagamento Imposta da versare Abitazioni di pregio
Seconda casa Altri fabbricati Aree fabbricabili
Terreni agricoli
2 16 Giugno 2016 16 Dicembre 2016
F24 (prima rata) F24 (seconda rata)
Acconto - pari al 50%
Saldo
L'importo finale in euro da corrispondere al Comune deve essere arrotondato all’Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non si fa luogo al versamento se l’imposta totale da versare per l’intero anno è uguale od inferiore a € 12,00. Qualora l’acconto risulti dovuto in misura inferiore a tale limite, ma l’imposta complessiva risulti maggiore, il versamento complessivo è effettuato in sede di saldo.
Dichiarazione IMU:
Il D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 art. 10 comma 4 lettera b ha spostato il termine della dichiarazione IMU dai novanta giorni previsti inizialmente al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui la situazione ai fini IMU è variata rispetto l’anno precedente, riaprendo di fatto i termini dichiarativi.
La presentazione della dichiarazione IMU è necessaria, ad esempio, per comunicare variazioni al comune ai fini del computo dell'imposta (eventuali riduzioni per inagibilità, immobili d'interesse storico, immobili locati con contratti agevolati, assegnatario di casa coniugale etc), oppure nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non siano acquisibili tramite la banca dati catastale (consultare le istruzioni IMU per la compilazione della dichiarazione).
La dichiarazione per gli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2016 va presentata entro il 30 giugno 2017.
La Società MAZAL SRL comunica che la presente nota informativa è stata predisposta in base alla normativa attualmente vigente, lo stesso ufficio invita i gentili contribuenti a prestare particolare attenzione alle eventuali novità in materia di IMU e a consultare nei prossimi mesi eventuali aggiornamenti presenti sul sito web del comune di Tortona oppure rivolgersi presso:
MAZAL S.R.L. – Sportello Polifunzionale delle Entrate – Comune di Tortona – C.so Alessandria 62 – 15057 Tortona (Al)
Orari: Da Lunedì a Venerdì 8:30 – 12:30 Lunedì, Martedì e Giovedì 14:30 – 17:30 tel./fax 0131/866363
email: [email protected] [email protected]
Nella speranza di aver fatto cosa gradita nell’illustrazione delle modalità previste dalla Legge e per un sempre migliore rapporto collaborativo con l’utenza si coglie l’occasione per porgere Cordiali Saluti.
Tortona, Maggio 2016