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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2016

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CITTA’ DI FINALE LIGURE

Riviera Delle Palme C.A.P. 17024 PROVINCIA DI SAVONA

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2016

L’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ha anticipato al 1° gennaio 2012 l’introduzione dell’IMU, Imposta Municipale Propria, istituita dal DLgs 23/2011.

L’IMU dal 2012 sostituisce l’ICI, Imposta Comunale sugli Immobili.

L’IMU dal 2014 è una delle componenti della IUC, Imposta Unica Comunale, istituita dalla Legge 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014).

PRESUPPOSTO D’IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni) a qualsiasi uso destinati, con esclusione dell’abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l'imposta è dovuta).

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale IL POSSESSORE E IL SUO NUCLEO FAMILIARE DIMORANO ABITUALMENTE E RISIEDONO ANAGRAFICAMENTE.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

I coniugi non legalmente separati, che abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio dello stesso Comune, possono considerare abitazione principale solo uno degli immobili, con obbligo di dichiarazione da parte del coniuge che beneficia dell’agevolazione.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ESCLUSIONI - ESENZIONI L’IMU non si applica:

1) all’abitazione principale e relative pertinenze, (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l'imposta è dovuta)

2) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse, a decorrere dall'anno 2016, le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

3) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

4) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

5) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

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L’IMU non si applica, inoltre, alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale dal Regolamento Comunale e precisamente:

7) all’abitazione (una sola unità immobiliare) e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi.

In base alla vigente normativa, sono inoltre esenti dall’IMU:

• i fabbricati rurali ad uso strumentale all’esercizio dell’attività agricola (art.1, comma 78, L.27/12/2013 n.147-legge di stabilità 2014);

• i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che i fabbricati non siano in ogni caso locati. (art.13, comma 9- bis, D.L. 06/12/2011, n.201). Per usufruire dell'agevolazione deve essere prodotta dichiarazione IMU, pena decadenza dal beneficio.

NOVITA' 2016

A decorrere dall'anno 2016, l'IMU non si applica più ai terreni agricoli in quanto il Comune di Finale Ligure risulta classificato montano dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993 (art.1, comma 13, L.28/12/2015 n.208: “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”).

RIDUZIONI

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

• fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42;

• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente, può presentare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.

Si precisa che per il riconoscimento della riduzione per inagibilità è necessario che l'immobile versi nelle condizioni indicate dall'art. 8 del regolamento comunale per la disciplina dell'IMU - approvato con deliberazione di C.C.n.55 del 25/08/2014.

NOVITA' 2016

A decorrere dall'anno 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione ” .

A decorrere dall'anno 2016, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, e' ridotta al 75 per cento.

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SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi IMU sono i proprietari di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni), a qualsiasi uso destinati, ovvero i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Nel caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto di leasing. Si ricorda che per detta fattispecie sussiste l'obbligo dichiarativo.

BASE IMPONIBILE – CALCOLO DELL’IMPOSTA

L’imposta si calcola applicando alla base imponibile le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l'anno d'imposta di riferimento; in caso di mancata approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

La base imponibile si calcola come segue:

a) per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile si ottiene applicando alla rendita catastale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno d'imposizione e rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori (di cui all'art. 13, comma 4, del DL 201/2011 convertito nella Legge 214/2011):

Gruppo catastale A (esclusi gli A10) e categorie catastali C/2 C/6 e C/7 160 Gruppo catastale B e categorie catastali C/3 C/4 e C/5 140

Categorie catastali A10 e D/5 80

Gruppo catastale D (esclusi i D/5) 65 (dal 01.01.2013)

Categoria catastale C/1 55

b) per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Si ricorda che il Comune di Finale Ligure ha approvato, ai fini tributari, valori di mercato, meramente orientativi, per le aree individuate dal Piano Urbanistico Comunale come

“immediatamente edificabili” non soggette a Programma Attuativo (delibera di G.C. n. 47 del 27/03/2009 modificata con delibera di G.C. n. 48 del 11/04/2013 per riduzione dei valori del 20% a decorrere dal 2013) e, successivamente, per le aree soggette a Programma Attuativo (delibera di G.C. n.112 del 18/06/2015)

c) Per i terreni agricoli, il valore imponibile si ottiene applicando al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135

VERSAMENTO

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta per l'anno 2016 in due rate:

Acconto entro giovedì 16 giugno 2016, pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno precedente;

Saldo entro venerdì 16 dicembre 2016, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.

Il Comune di Finale Ligure, per l'anno 2016, non ha adottato alcuna delibera per l'imposta in oggetto.

Restano pertanto valide le aliquote deliberate per l'anno 2015 (Delibera di C.C. n. 71 del 30 giugno 2015).

Si ricorda infine che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è riservato allo Stato il gettito d'imposta calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, mentre al Comune va versata la differenza tra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard (0,76%).

Il versamento dell’imposta deve essere eseguito con modello F24, oppure con bollettino postale il cui modello è stato approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 23/11/2012, al quale si applicano le medesime disposizioni previste per il mod F24, in quanto compatibili.

Di seguito sono riportati i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’IMU a mezzo Mod F24.

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Codici tributo per il pagamento dell’IMU con il Mod F24

Tipologia Immobili Codice IMU

quota Comune

Codice IMU quota Stato

Abitazione principale e relative pertinenze 3912 ---

Terreni 3914 ---

Aree fabbricabili 3916 ---

Altri fabbricati 3918 ---

Immobili ad uso produttivo classificati nella Cat. D 3930 3925

CODICE COMUNE FINALE LIGURE: D600 (da riportare nel campo “codice ente”).

Si invita a prestare la massima attenzione nell’indicare in modo chiaro e corretto il Codice catastale nel campo “Codice ente/Codice comune” della “Sezione IMU e altri tributi locali”.

Un’indicazione errata o non chiara può causare il riversamento dell’importo ad un altro Ente.

Importi Minimi: I versamenti dell’IMU non sono dovuti se l’imposta annua complessiva per tutte le fattispecie tassabili non supera euro 12,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta nell’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

DICHIARAZIONE

La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta utilizzando il modello approvato dal ministero con decreto del 30 ottobre 2012; pertanto tutte le variazioni relative all'anno 2016 potranno essere dichiarate entro il 30 giugno 2017.

Entro lo stesso termine deve essere presentata autodichiarazione per usufruire delle aliquote particolari deliberate dal Comune di Finale Ligure, utilizzando alternativamente il modello di dichiarazione ministeriale ovvero il modello predisposto dall’ufficio tributi. Nella delibera (Delibera C.C.

n. 71 del 30 giugno 2015) di approvazione delle aliquote per l'anno 2015, prorogate per il 2016, sono evidenziate le fattispecie per le quali è richiesta l'autodichiarazione.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

La dichiarazione può essere presentata utilizzando una delle seguenti modalità:

- consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Finale Ligure;

- invio a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno a: Comune di Finale Ligure – Ufficio Tributi – Via Tommaso Pertica 29 – 17024 Finale Ligure (SV). Il timbro postale di spedizione è considerato come data di presentazione della dichiarazione;

- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: comunefinaleligure@legalmail.it. La dichiarazione prima di essere trasmessa a mezzo pec deve essere sottoscritta con firma autografa ed acquisita tramite scanner.

Sul sito istituzionale del Comune di Finale Ligure è disponibile il calcolatore on line che consente di calcolare il tributo e di stampare il Mod F24 ed il Mod F24 Semplificato, già compilato.

Sul sito è inoltre pubblicata la documentazione, la modulistica ed il Regolamento comunale dell’IMU

(5)

ALIQUOTE IMU A VALERE PER L'ANNO 2016 (Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 30 giugno 2015)

Aliquota di base/ordinaria 10,6‰

con esclusione delle fattispecie più sotto riportate per le quali sono determinate le seguenti aliquote:

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

3,5‰

Detrazione

€. 200,00 Immobili assimilati all'abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1,

A/8 e A/9 e relative pertinenze:

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008;

• casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

• unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del DLgs 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

• una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

• unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta a titolo di proprietà o di diritto diritto reale di godimento da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da soggetti terzi;

(Per usufruire dell'agevolazione deve essere prodotta apposita dichiarazione IMU)

3,5‰

Detrazione

€. 200,00

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977 n. 616

4,6‰

Detrazione

€200,00 Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al

periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445;

7,6‰

Abitazioni e relative pertinenze locate con contratto registrato a persone fisiche che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale

(Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)

8,5‰

Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale in via esclusiva ed a condizione che non risultino neppure parzialmente o temporaneamente locate;

(Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)

7,6‰

Unità immobiliari accatastate esclusivamente nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e D, esclusi D/5 (per i quali si applica l'aliquota base) , nelle quali è svolta un'attività

commerciale, industriale, artigianale, alberghiera, professionale o artistica e comunque 8,6‰

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produttiva di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, con espressa esclusione della mera cessione in godimento a terzi (locazione, comodato e simili). L'agevolazione spetta solamente se il proprietario dell'immobile (ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto o di uso), il concessionario di aree demaniali od il locatario finanziario (in caso di immobili concessi in locazione finanziaria):

• è titolare dell'impresa (per le imprese individuali);

• è socio illimitatamente responsabile (per le s.n.c.);

• è socio accomandatario (per le s.a.s);

• detiene la partecipazione in società superiore al 50% del capitale sociale (per le società di capitali).

(Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)

Unità immobiliari accatastate esclusivamente nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e

D, esclusi D/5 (per i quali si applica l'aliquota base) 10,0‰

Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, per i quali non opera l'esenzione di legge essendo il Comune di Finale Ligure classificato parzialmente montano;

7,6‰

Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, per i quali non opera l'esenzione di legge essendo il Comune di Finale Ligure classificato parzialmente montano, concessi in comodato o in affitto con contratto registrato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola

(Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)

4,6‰

*

* NOTA BENE: a decorrere dall'anno 2016, l'IMU non si applica più ai terreni agricoli in quanto il Comune di Finale Ligure risulta classificato montano dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993; pertanto l'aliquota del 4,6‰ non è più applicabile.

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