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COMUNE DI LANGHIRANO PROVINCIA DI PARMA

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Academic year: 2022

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Pagina n.1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. ATTO 17 ANNO 2016

SEDUTA DEL 11/02/2016 ORE 17:00

OGGETTO: APPROVAZIONE ED ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA TRA A.N.C.I. E GESTORI DI TELEFONIA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER EROGAZIONE DEI SERIVIZI DI TELEFONIA MOBILE

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI

BRICOLI GIORDANO X

CONTI DANIELA X

MONICA ANTHONY X

DI MARTINO FEDERICA X

LAMORETTI MAURO X

L’anno duemilasedici il giorno undici del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Bricoli Giordano assume la presidenza e dichiara aperta la

seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Assiste il Vice Segretario Barili Patrizia.

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OGGETTO: APPROVAZIONE ED ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA TRA A.N.C.I. E GESTORI DI TELEFONIA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER EROGAZIONE DEI SERIVIZI DI TELEFONIA MOBILE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 96 del 16/07/2012 veniva approvato il Contratto da stipulare con Vodafone Omnitel N.V. per la locazione di un terreno posto in Langhirano, Via La Pira / Via S. Allende (impianti sportivi), catastalmente censito al N.C.T. di Langhirano, Foglio n° 34 , mapp.le 20, per mq 40,00 di proprietà del Comune di Langhirano, per la realizzazione e per l’esercizio di una infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, per la diffusione di segnali radio di telefonia mobile, costituito da strutture, antenne, parabole, ponti radio, oltre ad apparati accessori di proprietà di Vodafone;

- che il contratto, sottoscritto in data 26/07/2012, della durata di anni sei con scadenza in data 30/06/2018, prevede un compenso alla proprietà - Comune di Langhirano - di un canone di locazione corrispondente a €/anno 7.000,00 + IVA , suddiviso in n° 2 rate semestrali di € 3.500,00 + IVA ;

PRESO ATTO:

- di quanto disposto dall’art. 93 del D. Lgs. n° 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), che stabilisce che “le pubbliche amministrazioni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica , oneri o canoni che non siamo stabiliti per legge. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificatamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’Ente Locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. n°507/1993, oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’art. 63 del D. Lgs. n°446/1997;

- di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs. n°507/1993 (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) che stabilisce che “sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, corsi, piazze e comune sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni” e che “sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile degli enti”;

CONSIDERATO:

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- che sulla base dall’art. 93 del D. Lgs. n° 259/2003 Vodafone Omnitel N.V. ha disposto unilateralmente il versamento a questa Amministrazione Comunale a decorrere dall’anno 2014 una somma annuale pari a € 524,75 corrispondente al canone per l’occupazione di spazi pubblici (Tosap);

- che sulla base dell’art. 38 del D. Lgs. n°507/1993 il Responsabile del Settore Gestione del Territorio con nota in data 27/08/2014, prot. n°15.511 ha sollecitato Vodafone Omnitel N.V al pagamento dell’intera quota del canone annuo di locazione, facendo presente che il terreno oggetto della locazione fa parte del patrimonio disponibile del Comune di Langhirano e pertanto non è da intendersi soggetto alle disposizioni indicate nell’art. 93 del D. Lgs. n°259/2003, ma bensì disciplinato dalle norme del diritto privato;

- che Vodafone Italia non ha accolto la nota del Responsabile del Settore Gestione del Territorio con nota in data 27/08/2014, prot. n°15.511, continuando a versare la Tosap per l’occupazione del suolo pubblico;

EVIDENZIATO:

- che l’A.N.C.I. è stata sollecitata da diverse Amministrazioni Comunali ad intervenire verso gli operatori di telefonia mobile al fine di operare affinché vengano affrontate le criticità legate alle richieste di ri-negoziazione al ribasso dei canoni per la locazioni di stazione radio base su beni comunali per l’erogazione di servizi di telefonia mobile;

- che l’A.N.C.I. ha invitato i principali operatori di telefonia mobile operanti sul territorio nazionale e, dopo aver verificato le situazioni di criticità nei diversi territori, ha elaborato una proposta procedurale, condividendo con gli operatori un nuovo criterio di calcolo improntato alla congruità dell’ammontare dei canoni di locazioni per le stazioni radio – base;

VISTO il Protocollo di intesa tra A.N.C.I., H3G, Vodafone Italia e Wind per la determinazione del valore del canone di locazione delle stazioni radio base finalizzate alla erogazione del servizio di telefonia mobile, con scadenza il 31/12/2018;

RITENUTO di approvare il suddetto Protocollo di Intesa in quanto con l’adesione formale allo stesso accordo l’operatore di telefonia mobile interessato, Vodafone Italia, applicherà per la locazione del terreno posto in Langhirano, Via La Pira / Via S. Allende, di mq 40,00, la somma calcolata con il nuovo sistema, corrispondente a circa €/anno 5.100,00 + IVA, da valutarsi con esattezza in relazione al periodo da utilizzarsi al momento della definizione contrattuale per i valori di locazione pubblicati dall’OMI;

VISTI:

- il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio, in ordine alla regolarità tecnica;

- il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;

A VOTI unanimi e palesi;

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D E L I B E R A

1) di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il Protocollo di intesa tra A.N.C.I., H3G, Vodafone Italia e Wind per la determinazione del valore del canone di locazione delle stazioni radio base finalizzate alla erogazione del servizio di telefonia mobile, con scadenza il 31/12/2018, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di aderire al Protocollo di Intesa di cui al precedente punto 1) in quanto con l’adesione formale allo stesso accordo l’operatore di telefonia mobile interessato, Vodafone Italia, applicherà per la locazione del terreno posto in Langhirano, Via La Pira / Via S. Allende (impianti sportivi), censito catastalmente al N.C.T. di Langhirano, Foglio n°34 , mapp.le 20, per mq 40,00 di proprietà del Comune di Langhirano, per l’esercizio di una infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche e apparati accessori, la somma calcolata con il nuovo sistema, corrispondente in via presuntiva ad €/anno 5.100,00 + IVA;

3) di dare atto pertanto che il canone di locazione di cui al Contratto stipulato con Vodafone Omnitel N.V. per la locazione di un terreno posto in Langhirano, Via La Pira / Via S. Allende (impianti sportivi), di mq 40,00 di proprietà del Comune di Langhirano, per la realizzazione e per l’esercizio di una infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, per la diffusione di segnali radio di telefonia mobile, approvato con delibera di Giunta Comunale n° 96 del 16/07/2012 viene rideterminato di €/anno 5.100,00 + IVA,

4) di incaricare il Responsabile del Settore Gestione del Territorio Ing. Giampiero Bacchieri Cortesi agli adempimenti inerenti e conseguenti;

5) di dare atto altresì che ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 le informazioni rilevanti ai fini della disciplina della trasparenza amministrativa sono le seguenti:

PROVVEDIMENTO Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 dell’11/02/2016

OGGETTO

APPROVAZIONE E ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA TRA A.N.C.I. E GESTORI DI TELEFONIA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER EROGAZIONE DEI SERIVIZI DI TELEFONIA MOBILE -

CONTENUTO SINTETICO

APPROVAZIONE E ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA TRA A.N.C.I. E GESTORI DI TELEFONIA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER EROGAZIONE DEI SERIVIZI DI TELEFONIA MOBILE -

SPESA Non è prevista spesa

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DOCUMENTI CORRELATI

Protocollo di intesa tra A.N.C.I., H3G, Vodafone Italia e Wind per la determinazione del valore del canone di locazione delle stazioni radio base finalizzate alla erogazione del servizio di telefonia mobile, con scadenza il 31/12/2018

Il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è individuato nel Geom. Flavia Gandolfi

Letto, confermato e sottoscritto:

il Sindaco Bricoli Giordano

Il Vice Segretario Barili Patrizia

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