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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

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Academic year: 2022

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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito con gli articoli 8 e 9 la nuova Imposta municipale propria.

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, la decorrenza al 2012.

A partire dal 1° gennaio 2013, l’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha introdotto significative novità in materia di IMU e più precisamente:

• Soppressione della riserva allo Stato della quota pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base;

• Riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011

• Possibilità per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D:L. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

La normativa di riferimento è quella sotto riportata:

- l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- gli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 limitatamente a quanto non disciplinato dal citato articolo 13 e con esso compatibile;

- le disposizioni del D.Lgs. n. 504/92 espressamente richiamate dalle citate disposizioni;

- il D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012 n. 27;

- il D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44;

- il D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213;

- la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012;

- il D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64;

- il D.L. n. 54/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85;

- il D.L. n. 102/2013 convertito con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124;

- il D.L. n. 133/2013 convertito con modificazione dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

- l’art. 1, commi 707 e 708 ed i commi da 715 a 728 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

- Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ART. 1;

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◊ Scheda Informativa ◊

NOME: Imposta Municipale Propria (cd. IMU) DECORRENZA: dal 1° gennaio 2012

PRESUPPOSTO: possesso di immobili. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 504/92.

Con decorrenza dall’01.01.2014 l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 e A/9.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

CHI DEVE PAGARE L'IMU:

il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

il concessionario, nel caso di concessioni su aree demaniali.

BASE IMPONIBILE:

Fabbricati iscritti in catasto: la base imponibile è pari alla rendita catastale (al 1° gennaio dell’anno di imposizione) rivalutata del 5% e moltiplicata per:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10

65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

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Fabbricati categoria “D” non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese: la base imponibile, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, è pari al costo storico al lordo degli ammortamenti moltiplicato per i coefficienti di rivalutazione determinati annualmente con apposito decreto ministeriale.

Aree fabbricabili: la base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1°

gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Allo scopo di indirizzare i contribuenti e ridurre l’insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale con deliberazione n. 44 del 28.03.2013 ha approvato i più probabili valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l’imposta dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con la detta deliberazione sempreché non vi siano atti di trasferimento della proprietà immobiliare nei quali sia indicato un valore imponibile superiore. Qualora l’imposta sia stata pagata sulla base di valori superiori a quelli predeterminati in suddetta deliberazione, non si darà luogo al rimborso per la differenza d’imposta.

Terreni agricoli: la base imponibile è pari al valore ottenuto moltiplicando per 135 l'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

- Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che:

il comodatario la utilizzi come abitazione principale il contratto di comodato sia registrato

il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con risoluzione 1/DF in data 17/02/2016 ha fornito chiarimenti in ordine alle problematiche relative all’applicazione delle disposizioni di agevolazione ai fini IMU-TASI concernenti il comodato.

La circolare è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Lomazzo nell’area tributi.

ESCLUSIONI, ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE L’imposta municipale propria, a decorrere dal 01.01.2014, non si applica:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle in strutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs.

19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

e) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.

f) ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

g) agli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

h) agli immobili di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs.

504/92.

A decorrere dal 2016 l’esenzione IMU di cui all’art. 7, lettera h) del D.Lgs. 504/92 si applica ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Per poter usufruire dell'esenzione di cui alla lettera f) e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale

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predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

E’ considerata adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (Art. 8 Regolamento IMU)

IMMOBILI POSSEDUTI DAI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO L’art. 9-bis, comma 1, del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, ha previsto che a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

L’equiparazione all’abitazione principale opera quindi sulla base delle seguenti condizioni dei contribuenti:

- possedere, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d’uso;

- essere iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE);

- essere già pensionati nei propri paesi di residenza.

Ricorrendo le tre condizioni l’IMU non si applica all’immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze dello stesso, nei limiti del comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

CALCOLO DELL’IMPOSTA

L’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata dal Comune.

L'IMU si paga proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è posseduto l’immobile.

Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per almeno 15 giorni; non si calcola il mese in cui il possesso è durato meno di 15 giorni.

LE ALIQUOTE

Le aliquote e le detrazioni sono deliberate ogni anno dai Comuni.

Per conoscerle, il contribuente potrà consultare gli estratti delle deliberazioni comunali sul sito del Ministero delle Finanze o sul sito del Comune ove è ubicato l'immobile.

Il versamento della rata di acconto è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

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Le aliquote 2018 sono le seguenti:

- Abitazione principale e le relative pertinenze: 0,4%;

- Altri fabbricati ed aree fabbricabili: 0,86%

- Terreni agricoli: 0,86%

Per l’anno 2018 è stata confermata l’aliquota dello 0,46% per gli immobili classificati nella categoria catastale C1 – negozi e botteghe, sfitti da almeno un anno, per i quali i proprietari stipulino contratti di locazione nel corso del 2018.

L’applicazione della suddetta aliquota decorrerà dalla data di stipula del contratto e per usufruire della stessa il contribuente dovrà presentare la modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi entro il 31 dicembre.

Si ricorda che è riversato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolata ad aliquota di base (0,76%) utilizzando il codice 3925. La differenza di aliquota (0,1%) è versata al Comune utilizzando il codice 3930.

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA: per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Con decorrenza dall’01.01.2014 l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 e A/9.

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (A/1-A/8-A/9) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 (rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione).

ESTENSIONE DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: la detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR 24.07.1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

QUANDO SI PAGA ( art. 9 c. 3 D.Lgs 23 / 2011) L'IMU deve essere versata in due rate di pari importo:

1) la prima entro il 16 giugno;

2) la seconda rata entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla precedente rata di acconto a seguito di modifica delle aliquote.

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E' facoltà del contribuente provvedere al pagamento dell’IMU in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. In caso di modifica delle aliquote in contribuente dovrà procedere al conguaglio entro il 16 dicembre.

COME SI PAGA ( art. 13 c.12 D.L 201 / 2011)

I versamenti possono essere eseguiti mediante l’utilizzo del modello F24 o tramite apposito bollettino postale.

Per i soggetti titolari di partita IVA i versamenti dovranno avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Provvedimento Agenzia delle entrate 12/4/2012 n. 2012/53909).

Il nuovo modello F24 è disponibile, in versione cartacea presso banche, Poste e agenti della riscossione e, in formato elettronico, sul sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it – Strumenti - modelli – modelli di versamento – F24; il bollettino postale può essere ritirato in posta.

I CODICI TRIBUTO

Con la Risoluzione n. 35/E/2012 sono stati istituiti i codici tributo, attivi dal 18 aprile 2012, necessari per il versamento dell’IMU, inclusi gli interessi e le sanzioni in caso di ravvedimento, integrati con i nuovi codici istituiti dalla Risoluzione n. 33/E/2013 relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D.

I nuovi codici, da inserire nella sezione “Sezione IMU e altri tributi locali”, sono i seguenti:

Codice Catastale Comune di LOMAZZO: E659.

Codice

IMU Denominazione

3912 “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”

3914 “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”

3916 “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”

3918 “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”

3925 “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”

3930 “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

In caso di ravvedimento operoso le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta.

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (lett. a) del comma 4, dell’art. 10 del D. L. n. 35 del 2013), utilizzando il modello ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

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Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il regolamento IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dell’08.04.2014 e modificato con deliberazione n. 17 del 17.03.2016, pubblicato sul sito del comune di Lomazzo (www.comune.lomazzo.co.it) nella sezione Atti del Comune - Regolamenti o nell’Area Tributi - IMU.

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