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Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici

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Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici

Decreto 37 del 22.01.2008 che annulla e sostituisce la legge 46/90 e i successivi decreti

attuativi

Emili a - Romagna Albo delle Imprese Elettric he Qualific ate

Bologna, 27 marzo 2008 – Reggio Emilia, 3 aprile 2008 – Cesena, 4 aprile 2008

UNAE

Scenario legislativo

• Con l'emanazione della Legge 239/04 sul riordino del settore energetico, con relativa delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, sono stati avviati i lavori per la preparazione del testo di modifica del Capo V del DPR 380/01 (in pratica una riscrittura della Legge 46/90) e un nuovo testo per un più efficace sistema di verifica degli impianti

Per la stesura dei nuovi testi sono stati coinvolti gli appartenenti alla filiera elettrica: normatori (CEI), associazioni di installatori (tra cui UNAE), progettisti, distributori di energia, ANIE, IMQ, consumatori, ecc.)

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Scenario legislativo

Successivamente, nella legge finanziaria 2006 (Legge 2 dicembre 2005 n. 248) è riportato l'articolo 11

quaterdiecis che recita:

……….

13) Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive …………..emana uno o più

decreti……..volti a disciplinare:

a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici,

b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza

UNAE

Scenario legislativo

Nel documento precedentemente inviato al MAP e non discusso dal Consiglio dei Ministri nel 2005, i punti qualificanti erano:

Predisposizione di un data-base dei punti di erogazione energia e archivio delle

dichiarazioni di conformità

Verifiche gestite dai comuni e dalle province con il concorso di liberi professionisti

Costituzione di un comitato di coordinamento dell'attività di verifica costituito dai

rappresentanti degli operatori delle filiere impiantistiche, dai comuni, dalle province, dai distributori di energia, degli enti normatori, dagli ordini professionali, dal Ministero delle Attività Produttive, dalle associazioni dei consumatori

• Per quanto riguarda l’introduzione di un nuovo e più efficace

sistema di verifiche, non si è arrivati ad una conclusione e quindi

il nuovo decreto non affronta questo tema ed essendo scaduta la

delega al Governo per ora non verrà affrontato

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Ambito di applicazione del Decreto 37/08

• Il campo di applicazione della nuova legge è esteso a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici

indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi edifici o delle relative pertinenze.

Si applica anche agli impianti posti all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici.

• Se l’impianto è connesso a reti di

distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura

In precedenza il campo di

applicazione a tutte le tipologie di edifici

riguardava solo gli impianti elettrici

UNAE

Il Nuovo Decreto 37/08 – Principali Novità

Classificazione degli impianti – Il testo del decreto

a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere

b) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere c) Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di

refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali

d) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

e) Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali

f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili

g) Impianti di protezione antincendio

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Il Nuovo Decreto 37/08 – Principali Novità

Classificazione degli impianti elettrici

Cosa cambia rispetto alla situazione precedente

lettera

a)

Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica

Sono stati inseriti gli impianti per

l’automazione di porte, cancelli e barriere e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (prima erano nella lettera b, impianti elettronici)

lettera

b)

Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere

• Sono stati tolti gli impianti contro le scariche atmosferiche

• Sono state aggiunte anche le antenne non televisive

lettera

g)

Impianti di protezione antincendio

Gli impianti di protezione antincendio ricomprendono anche i rivelatori di gas, di fumo e d’incendio

UNAE

Art. 2 - Nuovo articolo con le definizioni degli impianti

punto

e)

Impianti di produzione, trasformazione,

trasporto, distribuzione, utilizzazione

dell’energia elettrica

Si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti delle macchine e degli apparecchi elettrici in genere

Rientrano in questa definizione di impianto elettrico anche:

 gli impianti di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale

 gli impianti di automazione delle porte, cancelli e barriere

 gli impianti posti all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente agli edifici stessi

Il Nuovo Decreto 37/08 – Principali Novità

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Art. 2 - Nuovo articolo con le definizioni degli impianti

punto

f)

impianti radiotelevisivi ed elettronici

Per impianti radiotelevisivi ed elettronici si intendono le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione e alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 in ca e a 120 V in cc

 I componenti alimentati a tensione superiore sono da ritenersi

appartenenti agli impianti elettrici

Agli impianti telefonici e di telecomunicazioni interni, collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente

UNAE

Art. 2 - Nuovo articolo con le definizioni degli impianti

punto

h)

impianti di protezione antincendio

Per impianti di protezione antincendio si intendono gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio

Non è ancora chiarito come attribuire alle Imprese esistenti queste nuove classificazioni. Anche se sembra scontato il riconoscimento a chi ha già svolto l’attività.

Il Nuovo Decreto 37/08 – Principali Novità

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Art. 3 – Imprese abilitate

• Viene ribadito che solo le imprese iscritte nel registro delle Imprese o nell’Albo delle imprese artigiane sono abilitate all’esercizio delle attività previste dall’art. 1 del presente decreto

• Viene anche precisato (comma 2) che il Responsabile Tecnico, che deve essere nominato con atto formale, può svolgere tale funzione per una sola Impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa

Il Nuovo Decreto 37/08 – Principali Novità

UNAE

Art. 4 - Requisiti tecnico-professionali

del Responsabile Tecnico, o dell’imprenditore individuale o del legale rappresentante

Requisiti previsti Cosa cambia

a) Diploma di laurea in materia tecnica Invariato b) Diploma con due anni continuativi alle dirette

dipendenze di una azienda del settore

Prima era 1 anno c) Titolo conseguita in una scuola professionale e

almeno 4 anni continuativi alle dirette dipendenze di una azienda del settore

Prima era 2 anni

d) 1. Prestazione lavorativa alle dirette dipendenze in qualità di operaio specializzato per un periodo non inferiore a 3 anni (escluso apprendistato e operaio qualificato) 2. Se le prestazioni avvengono in forma di

collaborazione tecnica continuativa, in ruoli non ricompresi in quelli sopra indicati, da parte dei titolari, dei soci e dei collaboratori famigliari il periodo richiesto è di sei anni

Punto d1, in pratica invariato; viene precisata l’esclusione del periodo con la qualifica di operaio qualificato

Il Nuovo Decreto 37/08 – Principali Novità

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Art. 5 – Progettazione degli impianti

La differenza rispetto alla legge 46/90, più formale che di sostanza, è che adesso il progetto per l’installazione, la

trasformazione e l’ampliamento degli impianti serve sempre

Al di sopra dei limiti dimensionali:

 il progetto è redatto da un professionista iscritto all’albo professionale

Al di sotto dei limiti dimensionali:

 il progetto è redatto dal Responsabile Tecnico dell’Impresa installatrice

Definire con lo stesso termine due elaborati con contenuti diversi crea inevitabilmente qualche confusione. In pratica il progetto al di sotto dei limiti dimensionali è lo schema dell’impianto richiamato dalla vecchia legge 46/90, come chiarito anche dall’art. 7 del nuovo decreto, peraltro richiesto come allegato nella DICO

Il progetto va redatto nei casi di INSTALLAZIONE, TRASFORMAZIONE e AMPLIAMENTO degli impianti elettrici, elettronici e antincendio

UNAE

Art. 5 – Progettazione degli impianti

• I limiti dimensionali sono rimasti pressoché invariati con l’eccezione degli impianti elettrici con fornitura di potenza impegnata superiore a 6 kW, per i quale scatta l’obbligo del progetto da parte di un professionista iscritto all’Albo a prescindere dai metri quadri dell’immobile, sia ad uso civile (utenze domestiche e condominiali), sia per quelli adibiti ad attività produttive, sia per quelli adibiti ad altri usi

• Per gli impianti elettronici viene confermato l’obbligo di progettazione da parte di un professionista quando l’impianto elettrico in cui sono inseriti è soggetto a progettazione

• Gli impianti antincendio sono soggetti a progettazione se sono inseriti in una attività soggetta al rilascio del CPI e comunque quando ci sono almeno 4 idranti o quando ci sono almeno 10

apparecchi di rilevamento

Il Nuovo Decreto 37/08 – Principali Novità

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Art. 5 – Progettazione degli impianti

Limiti dimensionali oltre i quali il progetto deve essere elaborato da un professionista iscritto all’Albo

Gli impianti elettrici (lettera a), destinati a qualsiasi uso, con fornitura di potenza impegnata superiore a 6 kW.

Impianti elettrici (lettera a) di utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m2

Lampade fluorescenti a catodo freddo, collegate a impianti elettrici con obbligo di progetto o con potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori

Impianti elettrici di immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e altri usi, se le utenze sono alimentate in MT o se la superficie supera i 200 m2

Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari con ambienti soggetti a normativa specifica del CEI (locali adibiti ad uso medico, a maggior rischio in caso di incendio o con pericolo di esplosione).

Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc (indipendentemente dall’altezza e dal tipo di impianto installato)

Impianti di protezione antincendio (lettera g) se sono inseriti in una attività soggetta C.P.I. e, comunque, quando gli idranti sono uguali o superiori a 4 oppure gli apparecchi di rilevamento sono uguali o superiori a 10

Il Nuovo Decreto 37/08 – Principali Novità

UNAE

Art. 5 – Progettazione degli impianti

Viene anche stabilita la documentazione

minima che un progetto (al di sopra dei limiti dimensionali) deve contenere:

Gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici

Una relazione tecnica sulla

consistenza, sulla tipologia e sulle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare (computo metrico)

Relazione sulle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare

Il progetto redatto dal professionista va depositato presso lo sportello unico per l’edilizia

Il progetto a cui l’installatore deve fare riferimento nella Dichiarazione di conformità è quello contenente

anche le varianti in corso d’opera

Il Nuovo Decreto 37/08 – Principali Novità

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Art. 6 – Realizzazione ed installazione degli impianti

Le Imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte in

conformità alla normativa vigente e sono

responsabili della corretta esecuzione degli stessi.

Gli impianti realizzati in conformità alla normativa CEI (ed UNI) o di altri Enti normatori degli Stati membri dell’Unione Europea si considerano eseguiti a regola d’arte

Viene confermato che gli impianti in unità per uso abitativo(prima non era specificato) costruiti prima del

13/03/1990 si ritengono adeguati se dotati di:

sezionamento

protezione contro le sovracorrenti

protezione contro i contatti diretti

protezione contro i contatti indiretti realizzata con un differenziale da 30 mA

(il cosiddetto adeguamento già previsto dal DPR 447/91, senza impianto di terra)

Non sono quindi più adeguati quelli di attività senza dipendenti

UNAE

Art. 7 – Dichiarazione di conformità (DICO)

Viene precisato che prima di rilasciare la Dichiarazione di Conformità occorre eseguire le verifiche previste dalla normativa e quelle di funzionalità

Può essere sostituita con una DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI) resa da un professionista con almeno cinque anni di attività, dopo un adeguato sopralluogo (per gli impianti costruiti prima della data di applicazione di questo decreto)

Per gli impianti non soggetti a progettazione (al di sotto dei limiti dimensionali) tale DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA può essere redatta dal Responsabile Tecnico di una Impresa con almeno cinque anni di ruolo

Se la Dichiarazione di Conformità non è reperibile per i soli impianti costruiti prima dell’entrata in vigore del Decreto 37/08

Il Nuovo Decreto 37/08 – Principali Novità

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Art. 7 – Dichiarazione di conformità (DICO) e Dichiarazione di rispondenza (DIRI)

Impianti costruiti prima dell’entrata in vigore della L. n. 46/90:

certificazione della regola dell’arte, o per gli impianti domestici ai requisiti minimi di sicurezza (adeguamento), mediante emissione

della Dichiarazione di Rispondenza (DIRI).

Impianti costruiti successivamente alla L. n. 46/90 ma prima dell’entrata in vigore del DM n. 37/08:

la conformità alla regola dell’arte degli impianti è certificata dalla Dichiarazione di Conformità ovvero, in difetto di questa, dalla

Dichiarazione di Rispondenza.

Impianti costruiti dopo l’entrata in vigore del DM n. 37/08:

la certificazione di conformità al progetto e a tutte le norme della regola dell’arte può essere prodotta solamente con la Dichiarazione

di Conformità (DICO).

Il modulo su cui rilasciare la DIRI non è previsto nel Decreto. Sarà contenuto nella nuova edizione della Guida CEI 0-3

Il Nuovo Decreto 37/08 – Principali Novità

UNAE

Art. 7 – Allegati: modelli di Dichiarazione di conformità

Il Decreto ha 2 allegati Facsimile di modelli delle Dichiarazioni di conformità

Allegato 1

Dichiarazione di conformità per le Imprese abilitate

Le uniche novità sostanziali riguardano l’obbligo di indicare:

la potenza massima impegnabile (per evitare che un impianto dimensionato per 3 kW possa in futuro essere utilizzato dall’utente ad esempio con 6 kW di potenza);

il nome del progettista e quando è obbligatorio il progetto eseguito da un professionista, il numero di iscrizione all’Albodel progettista

Allegato 2

Dichiarazione di conformità ad uso degli Uffici Tecnici interni di imprese non installatrici

Prima non era previsto un modello ad hoc

Il Nuovo Decreto 37/08 – Principali Novità

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Art. 8 – Obblighi del Committente o Proprietario

• La novità più significativa è che il Committente entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura (acqua, gas o energia elettrica) negli edifici di qualsiasi

destinazione d’uso deve consegnare al Distributore copia della Dichiarazione di conformità, senza allegati

• La stessa documentazione va presentata nel caso di aumenti di potenza con

modifiche all’impianto o senza modifiche all’impianto se si raggiungono i 6 kW di potenza

• Se non viene consegnata la Dichiarazione di conformità il

Distributore, previo congruo avviso, SOSPENDE LA FORNITURA

Non è chiaro in caso di volture o subentri

UNAE

Art. 9 – Certificato di agibilità

• Il Certificato di Agibilità viene rilasciato previa acquisizione della Dichiarazione di Conformità

Art. 10 – Manutenzione degli impianti

• Viene confermato che per Manutenzione ordinaria non serve né una Impresa abilitata, né il progetto, né la Dichiarazione di Conformità. La manutenzione straordinaria deve essere eseguita da una Impresa

abilitata che deve rilasciare la Dichiarazione di conformità

• nei cantieri edili e per le installazioni di apparecchi per uso domestico, serve solo la Dichiarazione di Conformità (è escluso l’obbligo della redazione del progetto)

Il Nuovo Decreto 37/08 – Principali Novità

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Art. 11 – Deposito presso lo sportello unico del progetto e della Dichiarazione di conformità

Per il rifacimento o installazione di nuovo impianto su fabbricati con certificato di agibilità, l’Impresa installatrice deve consegnare la Dichiarazione di conformità ed il progetto allo Sportello Unico per l’edilizia del Comune dove ha sede l’impianto, entro 30 giorni dalla

conclusione dei lavori.

Quest’ultimo provvederà ad inoltrarlo alla Camera di

Commercio nella cui Circoscrizione ha sede l’Impresa installatrice per i previsti riscontri sui registri delle imprese o dell’albo provinciale delle imprese artigiane nonché per le eventuali contestazioni,

notificazioni, sanzioni e altro ai sensi delle leggi vigenti.

Se lo Sportello Unico non è attivo, pare che se ne faccia carico l’Ufficio Tecnico del Comune.

Se l’impianto fa parte di un intervento edilizio soggetto a permesso di costruire o DIA, il soggetto titolare del permesso di costruire deposita il progetto dell’impianto contestualmente a quello edilizio.

Il Nuovo Decreto 37/08 – Principali Novità

UNAE

Art. 13– Documentazione

Il proprietario dell’immobile è tenuto alla conservazione della DICO o della DIRI nonché del libretto d’uso e manutenzione dell’impianto. In caso di trasferimento dell’immobile (compravendita, donazione, permuta) deve consegnare tali documenti alla parte interessata.

L’atto di trasferimento deve riportare la garanzia del venditore sulla conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza ed in tal senso agli atti devono essere allegati la DICO ovvero la DIRI, salvo espressi patti contrari (che riguardano i documenti e non la garanzia della conformità degli impianti).

Gli stessi documenti devono essere consegnati a chi utilizza, a qualsiasi titolo l’immobile (in questo caso il decreto non prevede espressi patti contrari)

L’eccezione dovrebbe riguardare solamente i casi di trasferimento di immobili fatiscenti dichiaratamente destinati a completa ristrutturazione edile ed impiantistica da parte del compratore che in tal senso

consapevolmente ne entra in possesso (anche se questo è più un problema legale che tecnico).

Diversamente l’atto notarile sarebbe nullo o annullabile.

Il Nuovo Decreto 37/08 – Principali Novità

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Art. 12– Cartello informativo

• L’Impresa installatrice deve affiggere, all’inizio dei lavori, un cartello informativo con i propri dati identificativi e, se prevista la redazione del progetto (sopra i limiti dimensionali), il nome del progettista

Art. 14– Finanziamento dell’attività normativa tecnica

• Non ci sono particolari novità:

 All’attività di svolta dall’UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall’INAIL per l’attività di ricerca

Art. 15– Sanzioni

• Per le violazioni dell’art. 7 (Dichiarazione Di conformità) si

applicano sanzioni da 100 a 1.000 euro, per le violazioni relative agli altri obblighi la sanzione varia da 1.000 a 10.000 euro.

UNAE

Grazie per l’attenzione

www.unaebo.it Emili a - Romagna

Albo delle

Imprese Elettric he Qualificate

UN AE

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