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CAPITOLO III

LA TUTELA DEI TERZI: L’IMPORTANZA DELLA

PUBBLICITÀ DELLE CAUSE DI SCIOGLIMENTO

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§ 1. Premessa.

La pubblicità delle cause di scioglimento è un argomento che comporta non pochi problemi.

La sua importanza deriva dal fatto che lo scioglimento del regime legale determina la cessazione del fenomeno dell’acquisto automatico, quindi poiché tale avvenimento interessa anche quei terzi che abbiano occasione di intrattenere rapporti di tipo negoziale con i coniugi, allora sorge la necessità di trovare strumenti idonei ad assicurarne la conoscenza legale.

È noto che la cessazione della comunione legale può avvenire a seguito di una svariata serie di situazioni, elencate all’art. 191 c.c., che possono essere suddivise a seconda della modalità pubblicitaria che gli si deve applicare nella seguente maniera.

Fanno parte del primo gruppo le cause per le quali è prevista l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, formalità alla quale risulta subordinata l’opponibilità ai terzi dell’avvenuto scioglimento. Questo si verifica per il mutamento convenzionale del regime patrimoniale ex art. 162 c.c. e per lo scioglimento limitato alla azienda comune ex art. 191, II comma, c.c. e 162 c.c.

Dopodiché vi è una serie di vicende estintive della comunione soggette a pubblicità sull’atto di matrimonio in base a disposizioni speciali. È questo il caso della dichiarazione di assenza o morte presunta (ex art. 69, lett. g), d.p.r. n. 396/2000, e in precedenza ex art. 133, I comma, n.3, r.d. n. 1238/1939), dell’annullamento del matrimonio (artt. 49, 63, 69 d.p.r. n. 396/2000), dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 69, lett c),

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d.p.r. n. 396/2000 ed ex art. 5 e 10 l. n. 898/70), della separazione giudiziale dei beni (ex art. 193, ult. comma, c.c. e art. 69, lett. b), d.p.r. 396/2000).

Infine rimangono il fallimento del coniuge, per il quale non è prevista l’annotazione, e la separazione personale dei coniugi, che rappresenta un caso particolare157, a seguito della riforma dell’ordinamento dello stato civile158.

§ 2. La pubblicità della separazione personale dei coniugi.

Prima dell’emanazione del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, il cui art. 69 ha previsto l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e delle relative pronunce, la disciplina della pubblicità dei provvedimenti che dispongono la separazione personale dei coniugi risultava abbastanza oscura159.

Ai sensi del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, oggi abrogato, tale annotazione era prevista soltanto per alcune cause di scioglimento, tra cui l’adozione di un diverso regime patrimoniale (art. 162, IV comma, c.c.), la separazione giudiziale dei beni (art. 193, V comma, c.c.), la sentenza di annullamento del matrimonio (art. 133, I comma, n. 2, r.d. n. 1238/1939), la dichiarazione di assenza o morte presunta del coniuge (art. 133, I comma, n. 23, r.d. n. 1238/1939), la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 10, l. n. 898/1970). Per cui, sia la dottrina che la giurisprudenza si sono

157)

Vedi infra § 2.

158)

d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127, in G.U., n. 303 del 30 dicembre 2000, Suppl. ordinario n. 223.

159)

A. FUSARO, Il regime patrimoniale della famiglia, Cedam, Padova, 1990, p. 543, nel quale l’autore parla di «guazzabuglio generale del regime di pubblicità del nuovo regime patrimoniale».

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alternate in una serie di dibattiti, proponendo di volta in volta possibili soluzioni per ovviare alle lacune della normativa.

In primo luogo, c’è stato chi ha ritenuto che fosse opportuno stipulare tra i coniugi un’apposita convenzione di separazione dei beni, da annotarsi a margine dell’atto di matrimonio ex art. 162 c.c.160

. Tuttavia, nonostante questa soluzione potesse sembrare quella più consigliabile dal punto di vista pratico, non è accettabile. Questo perché in forza dell’art. 191 c.c., lo scioglimento della comunione dei beni e l’instaurazione del regime di separazione avvengono in maniera automatica alla sentenza che pronuncia la separazione giudiziale o al decreto che omologa la separazione consensuale, per cui non si trovava l’utilità di stipulare una convenzione di tal genere161

.

È stata proposta allora un’estensione analogica delle norme sulla pubblicità previste agli artt. 162 e 193, V comma, c.c., in materia di convenzioni matrimoniali e di separazione giudiziale dei beni, al caso di specie, con conseguente ammissibilità della richiesta di annotazione del provvedimento di separazione da parte dei coniugi stessi all’ufficiale di stato civile162

. Tale tesi, però, si scontra con il principio di cui all’art. 133 r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, che sancisce il principio di tassatività delle annotazioni a margine dell’atto di matrimonio, regola ribadita dall’art. 453 c.c. per la quale a margine dell’atto di

160)

App. Trieste, decreto 16 marzo 1979, in Riv. dir. ipot., 1979, p. 139, con nota contraria di R. BONIS.

161)

G. OBERTO, Comunione legale, regimi convenzionali e pubblicità immobiliare, in Riv. dir. civ., 1988, p. 221 ss.

162)

F. CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu-F. Messineo e coordinato da L. Mengoni, vol. I, Giuffrè, Milano, 1984, p. 188; A. GARGANO, La pubblicità dei rapporti patrimoniali tra coniugi nel nuovo diritto di famiglia, in Dir. fam. e pers., 1976, p. 310; A. e M. FINOCCHIARO, op. cit., p. 763; Trib. Firenze, 21 gennaio 1981, in Dir. fam. e pers., 1984, p.113.

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matrimonio si possono fare solo quelle annotazioni previste tassativamente dalla legge ovvero ordinate dall’autorità giudiziaria163

.

Dopotutto, la previsione da parte del legislatore della annotazione di quelle sole cause di scioglimento potrebbe evidenziare una sorta di volontà legislativa proprio in tal senso164.

Un’ulteriore soluzione, che ha avuto un certo seguito sia in dottrina che in giurisprudenza, prendeva lo spunto dal fatto che la normativa prima accennata faceva salve le annotazioni ordinate dall’autorità giudiziaria, quindi i coniugi, anche senza una prescrizione legislativa, avrebbero potuto chiedere all’ufficiale dello stato civile l’annotazione del provvedimento di separazione a margine dell’atto di matrimonio165

. Tuttavia, anche tale tesi ha subito delle critiche, poiché si è osservato che l’ordine dell’autorità giudiziaria ad eseguire questo tipo di annotazioni avrebbe dovuto riferirsi solo a quei casi, indicati tassativamente, nel quale si era lasciato al prudente apprezzamento del giudice il potere di ordinarle o meno. Quindi sembrava che l’autorità giudiziaria non potesse mai violare il principio della tipicità delle annotazioni166.

163)

P. ZATTI e M. MANTOVANI, La separazione personale, Cedam, Padova, 1983, p. 294; F.E. ADAMI, Le annotazioni sugli atti di stato civile, in Stato civ. it., 1981, p. 465.

164)

In questo senso, vedi R. LENZI, Sull’ammissibilità della annotazione a margine dell’atto di matrimonio della cessazione della comunione legale per separazione personale dei coniugi, in Giur. merito, 1987, I, pp. 65-69; A. GERINI, nota a Trib. Como, 11 dicembre 1979, in Riv. dir. ipot., 1980, pp. 197 ss.; S. COSCIA, Regime patrimoniale legale fra i coniugi ed effetti della separazione personale Riflessi sullo stato civile e sulla tenuta dei registri, cit., p. 273; Trib. Monza, decreto 8 marzo 1984, cit., p. 1202.

165)

Trib. Bergamo, 20 marzo 1982, in Foro it., 1983, voce Famiglia (regime patrimoniale della), n. 44; Trib. Como, 11 dicembre 1979, in Riv. dir. ipot., 1980, voce Separazione dei coniugi, n. 16; Trib. Milano, 20 giugno 1985, cit., p. 101. In dottrina vedi A. e M. FINOCCHIARO, op. cit., I, p. 768.

166)

L. FERRI, Atti dello stato civile, nel Commentario del c.c., a cura di Scialoja e Branca, Vol. VI, Della tutela dei diritti (artt. 2643-2696), Bologna-Roma, 1973, p. 104; F.E. ADAMI, op. cit., p. 467; R. MOCCIA, nota a Trib. Monza, decreto 8 marzo 1984, cit.; Trib. Monza, decreto 8 marzo, 1984, cit.; App. Genova, 22 novembre 1985, in Foro it., 1986, I, p. 776.

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In presenza di tale situazione di incertezza, sembrava quindi opportuno aderire alla tesi secondo la quale la trascrizione ai sensi dell’art. 2647 c.c. ha valore di pubblicità dichiarativa167.

Comunque sia, oggi tale disputa non ha più ragione di essere grazie all’ inequivoca previsione dell’art. 69 del nuovo ordinamento dello stato civile di assoggettare il provvedimento di separazione personale al regime dell’annotazione nell’atto di matrimonio.

Inoltre, con l’entrata in vigore della L. 55/2015, si è previsto che l’ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati deve essere comunicata all’ufficio di stato civile per l’annotazione dello scioglimento della comunione sull’atto di matrimonio.

§ 3. La pubblicità della pronuncia di fallimento.

Per la sentenza di fallimento, come già esposto, non è prevista alcuna forma di pubblicità a margine dell’atto di matrimonio.

Una parte della dottrina aveva proposto di adottare una delle soluzioni suggerite per la separazione personale prima della riforma dell’ordinamento dello stato civile e, precisamente, quella che prevedeva un’interpretazione estensiva degli artt. 162 e 193, ult. comma, c.c.168

A tale proposito, si può, però, ricordare come la sentenza di fallimento sia dotata di per sé di efficacia erga omnes, anche in mancanza di trascrizione;

167)

F. PADOVINI, voce Trascrizione, in Noviss. Dig. it., App., VII, Torino, 1987, p. 802 ss.; F. GAZZONI, La trascrizione immobiliare, in Commentario al codice civile, diretto da Schlesinger, II, Milano, 1991, p. 42 ss.; Trib. Firenze, 12 febbraio 1982, in Dir. fam. e pers., 1982, p. 952.

168)

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per cui il problema della pubblicità di questa causa di scioglimento della comunione legale viene meno, grazie alla constatazione che l’effettuazione di una qualsiasi forma di pubblicità al riguardo non potrebbe mai assumere la funzione di condizione di opponibilità verso i terzi, in quanto questi sono tenuti per legge a conoscere tale situazione, con tutti gli effetti che la stessa comporta169.

Parte della giurisprudenza170, però, non è d’accordo, in quanto ritiene di dover accogliere l'istanza del coniuge fallito ad ottenere un provvedimento che costituisca titolo idoneo a far annotare in margine all'atto di matrimonio lo scioglimento della comunione: questo perché il fallimento ha fatto venire meno il regime scelto dai coniugi e perché per tale causa, anche senza un'espressa previsione normativa, ci deve essere un'applicazione analogica di quanto previsto per gli altri casi di scioglimento della comunione legale.

§ 4. Gli aspetti pubblicitari della separazione giudiziale dei beni.

L’art. 193 ult. comma, c.c. prevede l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della pronuncia di separazione giudiziale dei beni. Tra l’altro, il quarto comma dello stesso articolo prevede la retroattività degli effetti di tale

169)

G. OBERTO, Famiglia e rapporti patrimoniali – Questioni di attualità, Giuffrè, Milano, 2002, p. 411.

170)

Tribunale Marsala 5 ottobre 1995,in Dir. Fam. e pers., 1996, p. 200 secondo cui “pur in mancanza di una norma che espressamente lo preveda, deve accogliersi l’istanza del coniuge del fallito volta ad ottenere un provvedimento costituente titolo idoneo a far annotare in margine all’atto di matrimonio lo scioglimento della comunione legale, regime prescelto dai coniugi, avvenuto in forza della pronuncia di fallimento, in applicazione analogica di quanto previsto per gli altri casi di scioglimento del regime di comunione legale, corredati da apposito sistema di pubblicità per i terzi, senza che tale ordine giudiziale possa ritenersi in contrasto con il principio di tipicità delle annotazioni anagrafiche, in quanto l’art. 133 ordin. stato civile, che salva “ogni altra annotazione (…)ordinata dall’autorità giudiziaria”, costituisce una norma di chiusura, che consente di supplire, con il vaglio giudiziario, l’eventuale difetto di disciplina legislativa”.

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sentenza al momento della proposizione della domanda, senza prevedere alcuna forma di pubblicità della domanda stessa.

Una serie di autori ha pertanto proposto un’estensione analogica di quanto previsto dall’ultimo comma anche alla domanda giudiziale, così da garantire un’adeguata tutela al coniuge che intenda opporre ai terzi la retroattività degli effetti della domanda proposta171. Tale interesse può essere individuato prima di tutto in capo al coniuge che abbia compiuto un acquisto successivamente alla proposizione della domanda e che quindi voglia impedire che i creditori della comunione, o, in via sussidiaria, i creditori particolari dell’altro coniuge, possano pignorare, come comuni, beni che potrebbero invece, in caso di accoglimento della domanda, rivelarsi in proprietà individuale. Inoltre, a ciascun coniuge può interessare segnalare, nei confronti dei terzi, l’esistenza di un processo in corso, e quindi opporre loro l’eventuale caduta, con effetto retroattivo, del bene in comunione ordinaria, con l’obiettivo di impedire che, nelle more del giudizio, possano consolidarsi le alienazioni compiute da un solo coniuge senza il necessario consenso dell’altro172

.

Secondo altri, invece, si dovrebbe applicare al caso di specie l’art. 2653, n. 4, c.c. e 2691 c.c., limitatamente ai beni immobili e immobili registrati173. Si tratta di una vera e propria norma dimenticata dal riformatore del 1975, in quanto parla ancora di domande di separazione di «immobili dotali». Nella parte però che riguarda le domande di scioglimento della comunione tra

171)

A. ZACCARIA, La pubblicità del regime patrimoniale della famiglia: le posizioni della dottrina, cit., p. 432. In senso dubitativo, P. SCHLESINGER, op. cit., p. 448.

172)

G. OBERTO, op. loc. ult. cit., nota 139.

173)

R. BONIS, La nuova disciplina della pubblicità immobiliare con la riforma del diritto di famiglia, cit., p. 220; A. e M. FINOCCHIARO, op. cit., p. 1176.

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coniugi, potrebbe essere ancora in teoria utilizzata, così da condizionare alla trascrizione della domanda di separazione giudiziale dei beni l’opponibilità ai terzi dell’effetto retroattivo della sentenza di accoglimento.

L’intenzione del legislatore di superare il suddetto sistema emerge dalla clausola di salvezza dei diritti dei terzi, di cui allo stesso quarto comma dell’art. 193 c.c. Pertanto si deve ritenere che i coniugi non hanno la possibilità di opporre in alcun caso, né tramite l’annotazione, né tramite la trascrizione della domanda, ai terzi la produzione retroattiva degli effetti della pronuncia di separazione giudiziale dei beni, perché i loro diritti devono essere fatti salvi in ogni caso174.

Inoltre il possibile ricorso agli artt. 2653, n. 4 e 2691, c.c. non è condiviso neanche da coloro che hanno sostenuto l’insufficienza di tale mezzo pubblicitario che introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra beni immobili e beni mobili compresi nella comunione175.

§ 5. La pubblicità delle cause di scioglimento della comunione in relazione ai beni già acquistati in costanza di regime legale.

Finora le considerazioni svolte hanno tutte riguardato l’opponibilità nei confronti dei terzi della cessazione del regime legale per ciò che concerne gli acquisti compiuti successivamente al verificarsi di una delle cause di scioglimento.

174)

F. CORSI, op. cit., I, p. 189.

175)

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Bisogna, però chiedersi anche quali sono gli effetti prodotti dallo scioglimento nei confronti dei beni già acquistati in costanza del regime legale.

A tale riguardo, si deve innanzitutto precisare che la dottrina176 sembra orientarsi nel riconoscere, a seguito del verificarsi di una delle vicende elencate all’art. 191 c.c., una trasformazione della comunione legale in comunione ordinaria, negando quindi ogni ultrattività alla disciplina dell’art. 184 c.c., per gli atti di disposizione compiuti sui beni comuni dopo lo scioglimento177.

Come è stato segnalato anche da autorevole autore178, il problema per i beni acquistati fino alla cessazione del regime di comunione legale è quello di opporre ai terzi la natura comune degli stessi, nel caso in cui questa fosse effetto di un acquisto automatico non pubblicizzato a suo tempo. È chiaro che per gli atti di straordinaria amministrazione compiuti anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento il coniuge pretermesso potrà ancora valersi dello strumento dell’azione di annullamento, prevista all’art. 184 c.c., purché non sia passato più di un anno dallo scioglimento. Tuttavia sorgono dei dubbi in relazione alla tutela di cui questi possa godere nel caso in cui tali atti siano posti in essere dopo il verificarsi di una delle fattispecie dell’art. 191 c.c.

A tale proposito, si dovrà subito precisare che questi atti di disposizione su beni che ora si trovano in comunione ordinaria, non sono più sottoponibili alla disciplina dell’art. 184 c.c., bensì dovranno essere soggetti alla regola generale dell’inefficacia, secondo la disciplina degli artt. 1100 ss. c.c.

176)

F. CORSI, op. cit., I, p. 173.

177)

Per quelli compiuti anteriormente, si rammenta invece che l’art. 184 c.c. pone come termine ultimo per il promovimento dell’azione di annullamento quello di un anno dallo scioglimento stesso.

178)

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Ci si chiede però quale sia lo strumento idoneo a permettere al coniuge non intestatario di opporre ai terzi la qualità comune  anche se in comunione ordinaria  di tali beni mobili.

In dottrina179, si è negato che la situazione di comproprietà continui ad essere opponibile ex lege ai terzi in virtù del meccanismo della pubblicità “negativa” implicita nella mancata annotazione di convenzioni matrimoniali a margine dell’atto di matrimonio; questo dipende dal fatto che con lo scioglimento della comunione torna in essere il normale sistema di pubblicità, che comporterebbe quindi la necessità di trascrizione di un atto da cui risulti la comproprietà su quei determinati beni.

Tale pubblicità potrebbe essere realizzata tramite la trascrizione ex art. 2647 c.c. dell’atto o del provvedimento che ha determinato lo scioglimento.

Si è osservato, però, che tali atti e provvedimenti non hanno di solito per oggetto beni immobili determinati, come invece richiesto dalla disposizione in esame180.

Si sarebbe quindi suggerito, come unico rimedio per il coniuge pretermesso, una tempestiva divisione, da trascrivere ai sensi dell’art. 2646 c.c., ovvero alla proposizione di un giudizio inteso all’accertamento del carattere comune del bene, con atto di citazione da trascriversi ex art. 2653, n. 1181.

179)

F. CORSI, op. cit., p. 186.

180)

Si pensi ad una sentenza di divorzio, di separazione personale, di morte presunta o di separazione giudiziale dei beni.

181)

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Dopotutto, in quest’ottica non si deve scartare nemmeno un’interpretazione dell’art. 2647 c.c. nel senso che l’espressione “se hanno per oggetto beni della comunione” vada letta come “se all’atto dello scioglimento sussistono beni immobili comuni”182

.

C’è anche chi183 si è chiesto per quale motivo non possa più ritenersi operante il sistema di opponibilità ex lege della comunione una volta che si è sciolto il regime legale. Del resto, non si può certamente negare che ciò che il coniuge pretermesso intende opporre al terzo avente causa non è altro che una situazione di comproprietà che trova origine nell’acquisto operato dall’altro coniuge in regime di comunione. Per cui, lo scioglimento di quest’ultimo, nonostante comporti la trasformazione da comunione legale a comunione ordinaria, non apporta niente di nuovo alla situazione di contitolarità di quel bene, poiché tale condizione di contitolarità è stata già determinata dall’acquisto in regime di comunione.

In altri termini, la trascrizione della causa che ha determinato lo scioglimento della comunione non permette di opporre all’avente causa nulla di più di quanto già potesse essergli opposto prima dello scioglimento.

Pertanto, non si vede perché non si possa continuare a chiedere ai terzi, che controllando sui registri immobiliari la legittimazione del loro dante causa non vi trovino alcuna trascrizione in pregiudizio, di estendere la ricerca anche ai registri matrimoniali, secondo le comuni regole.

182)

In questo ordine di idee sembra che si collochi anche l’interpretazione data, anche se in modo dubitativo, da P. SCHLESINGER, op. loc. ult. cit., p. 440. Confronta anche G. DE RUBERTIS, Pubblicità immobiliare e rapporti patrimoniali, in Vit. Not., 1984, p. 135 s.

183)

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A questo punto, se tali registri recheranno la menzione dell’esistenza di un matrimonio all’epoca dell’acquisto del dante causa e non conterranno l’annotazione di alcuna convenzione in deroga, il bene si dovrà ritenere in comune e di conseguenza l’avente causa dovrà procurarsi il consenso del coniuge pretermesso, anche se dovesse risultare in qualche modo pubblicizzata una causa di scioglimento del regime in data posteriore all’acquisto. Infatti, in quest’ultima ipotesi, nonostante la sanzione che verrebbe a colpire l’atto di acquisto del terzo dal solo coniuge intestatario sarebbe diversa184, la situazione sostanziale che il coniuge pretermesso vorrebbe opporre al terzo sarebbe sempre la stessa, cioè la comproprietà su quel determinato bene.

Sembra che non si possono svolgere considerazioni diverse neanche a riguardo dei creditori, se si ritiene che la cessazione del regime legale e la conseguente instaurazione della comunione ordinaria non comporti loro alcun vantaggio aggiuntivo rispetto alla situazione di cui godevano in precedenza, per effetto della vigenza del regime legale. Pertanto, il coniuge pretermesso non avrà alcun interesse ad opporre ai terzi creditori la natura comune del bene di cui l’altro coniuge rimane unico intestatario che non sia già stato soddisfatto dal sistema di opponibilità ex lege del regime di comunione. Un esempio potrebbe essere quello in cui i suddetti creditori siano quelli personali dell’altro coniuge che hanno sottoposto a pignoramento quel determinato bene e quindi, contro tale atto, il coniuge debitore potrà opporsi dimostrando la natura comune del bene, in base al sistema di opponibilità ex lege.

184)

Si tratterebbe dell’inefficacia relativa alla sola quota del coniuge pretermesso, anziché l’annullabilità dell’intero atto.

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Detto questo, si può concludere dicendo che, per quanto riguarda i beni già oggetto del patrimonio in comunione legale, la qualità comune di questi  che adesso si trovano in comunione ordinaria  può essere opposta ai terzi anche dopo lo scioglimento del regime ed anche in mancanza della realizzazione di una qualsiasi forma di pubblicità della causa di scioglimento. Quest’ultima deve pertanto ritenersi prevista al solo scopo di permettere ai coniugi di opporre ai terzi non più la contitolarità dei beni acquistati prima ma la proprietà individuale dei beni acquistati dopo lo scioglimento del regime legale, secondo le regole illustrate185.

185)

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