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ESTRATTO DELLA POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA

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Academic year: 2022

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ESTRATTO DELLA POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA

Polizza n. 186931 DAS - Difesa Automobilistica Sinistri SpA AGENZIA di MILANO CONTRAENTE: ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI

Domiciliato in: CAP 00193 Città ROMA Prov. ROMA - PALAZZO DI GIUSTIZIA Effetto ore 24 del 15/04/88 Termine ore 24 del 15/04/98

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

per "Assicurazione" : il contratto di assicurazione;

per "Polizza" : il documento che prova l'assicurazione;

per "Contraente" : il soggetto che stipula l'assicurazione;

per "Assicurato" : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

per “Società: : l'impresa assicuratrice;

per “Premio” : la somma dovuta alla Società;

per “Sinistro” : il comportamento posto in essere nel periodo di efficacia del contratto.

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla copertura, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente e gli Assicurati devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio e operatività del contratto

Fermo quanto previsto dal successivo art. 13 l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente od il singolo Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60.mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Nuove disposizioni legislative sulla responsabilità del Magistrato

Qualora entrassero in vigore nuove disposizioni legislative sulla responsabilità del Magistrato, ciascuna delle Parti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle predette disposizioni, ha la facoltà di proporre nuove condizioni di assicurazione e di premio ed in caso di mancato accordo, di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni.

Art. 6 - Obblighi degli Assicurati in caso di sinistro

In caso di sinistro gli Assicurati devono dame avviso scritto, alla AON S.p.A. di Milano oppure alla Società entro 60 giorni dal giorno in cui hanno ricevuto la comunicazione del procedimento di cui all'art. 6 della Legge n. 117 del 13/4/1988 (artt. 1913 e 1915 C.C.).

Art. 7 - Libera scelta del Legale e del Perito

L'Assicurato deve comunicare preventivamente alla Società il nominativo di un Legale e/o di un Perito - residenti nella località ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale la Società dovrà affidare la pratica per il seguito giudiziale. Se l'Assicurato omette l'indicazione del Legale e/o del Perito alla scelta degli stessi provvede la Società.

In ogni caso l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

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Art. 8 - Massimali per sinistro e per anno assicurativo

Il massimale è illimitato per anno assicurativo e di € 12.911,43 (dodicimilanovecentoundici/43) Lire 25.000.000 (ven- ticinquemilioni) per sinistro.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello della Città di Milano ove ha sede la AON S.p.A.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 12 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le obbligazioni sottoposte alla giurisdizione dello Stato Italiano.

Art. 13 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per azioni conseguenti ai comportamenti posti in essere dai singoli Assicurati, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, compresa l'attività svolta nelle Commissioni Tributarie, dalla data di entrata in vigore della Legge 117 del 13 Aprile 1988 e a condizione che il Contraente, per il singolo Assicurato, abbia corrisposto il premio unitario annuale per il periodo 15/4/88 - 15/4/89. Per gli Assicurati che entreranno in copertura dopo la data del 15/4/1989, e per i quali il Contraente avrà corrisposto il premio unitario annuale, o il relativo rateo rapportato all'effettiva durata della copertura, l'assicurazione varrà per le azioni conseguenti a comportamenti posti in essere dagli stessi successivamente alle ore 24 della data del loro ingresso in copertura.

Art. 14 - Regolazione del premio

Premesso che il premio è convenuto in base al numero degli Assicurati che hanno aderito alla polizza si conviene che:

1. relativamente all'annualità 15/4/1988 - 15/4/1989, il Contraente deve fornire, entro il 15 di ogni mese, mediante lettera raccomandata indirizzata alla AON S.p.A. o alla Società, il nominativo e la data di nascita degli Assicurati che hanno comunicato la loro adesione entro il 15/4/1989 e si impegna a corrispondere, entro 60 giorni dalla presentazione del relativo documento che verrà predisposto dalla Società dopo il 15/4/89, il premio integrativo ottenuto moltiplicando il numero degli Assicurati per l'intero premio unitario annuale dedotto l'importo del premio iniziale indicato in prima facciata di polizza;

2. fermo il disposto dell'art. 3.1 che precede, dopo la data del 15/4/1989 e così per ogni annualità successiva, il Contraente si impegna a corrispondere, entro il 15/6 di ogni anno, il premio anticipato annuale relativo agli Assicurati risultanti in garanzia al 15 Aprile dello stesso anno;

3. dopo la data del 15/4/1989, e così per ogni annualità successiva, il Contraente deve fornire, entro il 15 di ogni mese, mediante lettera raccomandata indirizzata alla AON S.p.A. o alla Società il nominativo degli Assicurati che hanno manifestato successivamente la loro adesione fornendo altresì, per ognuno di essi, le informazioni contenute nel- l'allegato "ELENCO DEGLI ASSICURATI" e si impegna a corrispondere, entro 60 giorni dalla presentazione del relativo documento che verrà predisposto dalla Società al termine di ogni annualità assicurativa, il premio integrativo ottenuto dalla somma dei premi unitari annuali, o dei ratei di premio unitario annuali rapportati all’effettiva durata della copertura, relativi ai nuovi assicurati.

4. in caso di mancato pagamento, nei termini previsti, dei premi indicati nei documenti di cui ai punti .1 e .3 che precedono, l'assicurazione nei confronti degli Assicurati iniziali, così come dei successivi - si intenderà sospesa dalla data di ingresso di ogni singolo Assicurato e la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, non sarà obbligata per i sinistri avvenuti nei rispettivi periodi.

Art. 15 - Clausola di recesso

Il recesso del Contraente dovrà essere comunicato alla AON S.p.A. o alla Società almeno 90 giorni prima di ogni singola scadenza anniversaria e avrà effetto da tale data. Il termine di recesso da parte di ogni singolo Assicurato è ridotto a 30 giorni. La Società, invece, si impegna a non disdettare il presente contratto prima della scadenza anniversaria del 15/4/1991 con preavviso non inferiore a 90 giorni; dopo tale data è in facoltà della Società di disdettare il contratto, ad ogni scadenza anniversaria, con un preavviso non inferiore a 90 giorni.

Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura alle condizioni del presente contratto e in base al massimale pattuito, il rischio di tutte le spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato assunti in garanzia.

Tali spese sono:

- gli oneri per l'intervento del Legale;

- gli oneri per intervento di un Perito, approvato dalla Direzione Generale della Società e/o nominato dalla Autorità giudiziaria;

- le spese di giustizia.

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Art. 17 - Ambito dell'assicurazione

La garanzia vale per le procedure, previste dalla Legge 117/88, che nascono dai comportamenti non dolosi posti in essere dall'Assicurato nell'esercizio della funzione giudiziaria, e precisamente:

- per l'intervento nel giudizio, ai sensi dell'art. 6 Legge 117/88;

- per il giudizio di rivalsa, ai sensi dell'art. 7 stessa Legge.

La garanzia si estende inoltre alle spese di difesa dell'Assicurato che venga imputato di delitto colposo commesso nell'esercizio della funzione giudiziaria.

In caso d'imputazione per delitto doloso la Società rimborserà le spese di difesa relativamente ad ogni grado di giudizio qualora questo si concluda con proscioglimento o assoluzione con formula piena con decisione passata in giudicato.

Restano escluse le assoluzioni con altre formule e i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

Art. 18 - Esclusioni

L’assicurazione non vale per il pagamento di sanzioni, multe o ammende.

Art. 19 - Ripartizione dell'assicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le Imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. e la condelega alle seguenti Società:

ALLIANZ;

FONDIARIA - SAI;

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI;

di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla AON S.p.A.

la quale tratterà con l’ Impresa Delegataria informandone le Condelegatarie.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione, compresa la gestione del giudizio di rivalsa, compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della AON S.p.A. direttamente nei confronti di ciascuna Condelegataria.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Imprese solo dopo la firma dell'atto relativo.

Il pagamento del premio da parte del Contraente alla AON S.p.A. ha effetto liberatorio, nei confronti della Società, per il Contraente e per il singolo Assicurato.

Modifiche contrattuali apportate alla polizza, successivamente alla sua originaria stipula:

a) fatta salva la possibilità di esclusione dalla garanzia, per recesso da parte dell'Assicurato nei termini previsti contrattualmente, nei casi di collocamento a riposo o negli altri casi di cessazione definitiva di rischio, lo stesso non sarà più tenuto al pagamento del premio dalla prima scadenza successiva al periodo assicurativo in corso al momento della segnalazione della cessazione del rischio;

b) l'Assicurato potrà richiedere la sospensione dell'assicurazione nei casi di cessazione temporanea dalle funzioni giudiziarie, a seguito di messa fuori ruolo, per distacco presso organismi non giurisdizionali o negli altri casi previsti dalla legge; in detti casi l'Assicurato, al momento del rientro nelle sue funzioni, dovrà segnalare tale circostanza alla Società assicuratrice o all'Agenzia alla quale risulta assegnata la polizza, o tramite la AON S.p.A. , al fine di rendere nuovamente operante la garanzia e sarà tenuto a corrispondere un premio pro-rata del premio annuo convenuto in polizza per il periodo decorrente dal giorno del rientro e fino alla scadenza dell'annualità in corso con il minimo, comunque, di € 8,26 (otto/26) Lire 16.000 (sedicimila) imposte comprese.

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MODIFICHE CONTRATTUALI INTERVENUTE CON EFFETTO DAL 15/04/98

Con la presente appendice si conviene che:

a) l'art. 5 (nuove disposizioni legislative sulla responsabilità del Magistrato) delle Condizioni Generali di Contratto viene così sostituito: "qualora entrassero in vigore nuove disposizioni legislative sulla responsabilità del Magistrato, ciascuna delle Parti avrà il diritto di proporre nuove condizioni di assicurazione e di premio e, in caso di mancato accordo, di recedere dalla polizza con preavviso di 90 gg."

b) a parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 13 (inizio e termine della garanzia) delle Condizioni Generali di Contratto è data facoltà ai Magistrati già precedentemente assicurati con la presente polizza, che andassero in quiescenza e che intendano proseguire l'attività nelle Commissioni Tributarie, di richiedere alla Società assicuratrice o a AON S.p.A. il prosieguo della copertura assicurativa di cui alla presente polizza, previa corresponsione del relativo premio.

A partire dal 15.04.1998 con la presente appendice alcuni articoli delle Condizioni Generali di Contratto vengono modificati e alcuni aggiunti nei termini di seguito definiti al fine di regolamentare le nuove prestazioni assicurative. Per gli articoli non riportati si conferma l'operatività. Si conviene inoltre che, il premio per ciascun Assicurato viene ridefinito per tutte le garanzie assicurative previste dal presente contratto nei termini indicati dall'art. 14 bis della presente appendice e che alla firma della stessa, il Contraente si impegna a pagare, secondo le modalità ed i termini previsti in polizza, il nuovo premio per l'annualità 15.04.1998 -15.04.1999.

ARTICOLI CHE SOSTITUISCONO QUELLI ANALOGHI RIPORTATI NELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

Art. 3 - Pagamento del premio ed operatività del contratto.

Fermo quanto previsto dall'art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di effetto della presente appendice se il premio o la prima rata sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60.mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). Limitatamente alla sola annualità 15.04.1998 - 15.04.1999 è data facoltà all'Assicurato di aderire nei 90 giorni successivi alla scadenza anniversaria, ovvero fino al 15.07.1998, fermo restando che il premio da corrispondere dovrà essere pari all'importo annuo e che l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del 15.04.1998.

Per le eventuali nuove adesioni successive al 15.07.1998, l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del relativo premio, fermo restando che:

i Se l’adesione avverrà nei primi sei mesi a decorrere dalla scadenza anniversaria di polizza è dovuto il pagamento dell’intero premio annuo relativo all’annualità di riferimento;

i Se l'adesione avverrà nel secondo semestre, a decorrere dalla scadenza anniversaria di polizza, l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere un premio pari al 50% del premio annuo relativo all'annualità di riferimento e l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 6 - Obblighi degli assicurati in caso di sinistro.

ln caso di sinistro gli Assicurati devono darne avviso scritto alla AON S.p.A., oppure alla Società entro 30 giorni dal giorno in cui hanno ricevuto la comunicazione del procedimento o della notizia di reato (artt. 1913 e 1915 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia (art. 1915 C.C.).

Art. 7 - Libera scelta del legale e del perito

L'Assicurato deve preventivamente comunicare alla Società il nominativo di un Legale e/o di un Perito - residenti in una località del Circondario di tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale la Società dovrà affidare la pratica per il seguito giudiziale. Se l'Assicurato omette l'indicazione del Legale e/o del Perito alla scelta degli stessi provvede la Società. Limitatamente ai casi di procedimento penale a carico dell'Assicurato, questi, in alternativa a quanto previsto al primo capoverso, può comunicare alla Società il nominativo di un Legale e/o di un Perito residente in una località del Distr. di Corte d'Appello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario dove l'Assicurato esercita le sue funzioni, al quale la Società dovrà affidare la pratica. In ogni caso l'Assicurato rilascerà le necessarie procedure.

Art. 8 - Massimale per sinistro e per anno assicurativo

Il massimale è illimitato per anno assicurativo e di € 25.822,85 (venticinquemilaottocentoventidue/85) Lit. 50.000.000 per sinistro, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 14 ter a partire dal 15.04.1999.

Art. 15 - Clausola di recesso

Sia il Contraente, sia gli Assicurati che la Società hanno la facoltà di recedere con effetto dalla scadenza di ogni annualità dalla garanzia prestata con la presente appendice con preavviso di 90 giorni, da inviarsi tramite lettera raccomandata alla controparte o a AON S.p.A.

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Art. 17 - Ambito dell'Assicurazione La garanzia vale per:

a. le procedure, previste dalla legge 117/88, che nascono da comportamenti non dolosi posti in essere dall'Assicurato nell'esercizio della funzione giudiziaria e precisamente:

- per l'intervento nel giudizio ai sensi dell'art. 6 della Legge 117/88;

- per il giudizio di rivalsa, ai sensi dell'art. 7 stessa legge;

b. procedimenti penali per il delitto colposo e/o contravvenzione a carico dell'Assicurato per fatti connessi all'esercizio della funzione giudiziaria. La garanzia viene estesa ai procedimenti penali per il delitto doloso, in tale caso la Società

rimborserà le spese di difesa relativamente ad ogni grado di giudizio qualora questo si concluda con proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;

c. procedimenti penali per il delitto colposo e/o contravvenzione per violazione delle norme di cui al D.lgs 626/94 e leggi collegate e successive modifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a carico dell'Assicurato nell'ambito dell'esercizio della propria funzione amministrativa-organizzativa, quale "datore di lavoro", "preposto alla sicurezza", ecc.;

d. procedimenti per Responsabilità Amministrativa, formale, contabile dell'Assicurato. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 C.C..

ARTICOLI AGGIUNTI A QUELLI RIPORTATI NELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 13 bis - Inizio e termine della garanzia per la copertura di cui alla lettera d) deIl'Art.17.

L'Assicurazione vale per i sinistri manifestatisi non oltre il termine di cinque anni dalla data di scadenza della presente appendice e denunciati nei termini di cui all'art. 6, relativi a comportamenti non dolosi posti in essere durante il periodo di validità della medesima appendice. Resta convenuto che nel caso la Contraente o i singoli Assicurati stipulassero con effetto dopo la data di scadenza della presente appendice, analoga copertura assicurativa con altre Società Assicuratrici, i sinistri non ancora denunciati alla Società alla data di scadenza della presente appendice non saranno risarcibili. La cessazione del pagamento del premio da parte dei singoli Assicurati ancora in servizio determina la cessazione della pre- stazione assicurativa per i sinistri non ancora denunciati alla Società alla data di scadenza del periodo di validità della garanzia per il quale è stato corrisposto il premio. Resta inteso che, in caso di disdetta del presente contratto della Società, la Società stessa risponderà dei sinistri denunciati degli Assicurati nel termine della prescrizione quinquennale decorrente dalla data in cui è stato posto in essere il comportamento non doloso che ha provocato il sinistro.

Art. 13 ter - Inizio e termine della garanzia per la copertura di cui alla lettera c) dell'art.17

L'Assicurazione vale per i sinistri manifestantisi non oltre il termine di due anni dalla data di scadenza della presente appendice e denunciati nei termini di cui all'art. 6, relativi a comportamenti non dolosi posti in essere durante il periodo di validità della medesima appendice. Resta convenuto che nel caso la Contraente o i singoli Assicurati stipulassero con effetto dopo la data di scadenza della presente appendice, analoga copertura assicurativa con altre Società Assicuratrici, i sinistri non ancora denunciati alla Società alla data di scadenza della presente appendice non saranno risarcibili. La cessazione del pagamento del premio da parte dei singoli Assicurati ancora in servizio determina la cessazione della prestazione assicurativa per i sinistri non ancora denunciati alla Società alla data di scadenza del periodo di validità della garanzia per il quale è stato corrisposto il premio. Resta inteso che, in caso di disdetta del presente contratto da parte della Società, la Società stessa risponderà dei sinistri denunciati dagli Assicurati entro due anni dalla data in cui è stato posto in essere il comportamento non doloso che ha provocato il sinistro.

Art. 13 quater - Sospensione dell'assicurazione

L'Assicurato potrà richiedere la sospensione dell'assicurazione nei casi di cessazione temporanea delle funzioni giudiziarie, a seguito di messa fuori ruolo, per distacco presso organismi non giurisdizionali o negli altri casi previsti dalla legge; in detti casi l'Assicurato, al momento dei rientro nelle sue funzioni, dovrà segnalare tale circostanza alla Società assicuratrice o tramite la Spett.le AON S.p.A. al fine di rendere nuovamente operante la garanzia e sarà tenuto a corrispondere un premio annuo, se l'adesione avverrà nei primi sei mesi a decorrere dalla scadenza anniversaria di polizza.

Se l'adesione avverrà nel secondo semestre, a decorrere dalla scadenza anniversaria di polizza, l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere un premio pari al 50% del premio annuo relativo all'annualità di riferimento. In ogni caso l'Assicurazione avrà effetto dalla data dell'effettivo pagamento del premio e fino alla scadenza dell'annualità in corso. In caso di cessazione dal servizio per motivi diversi da quelli di cui sopra resta confermata l'operatività della polizza, senza pagamento di ulteriore premio, a favore dell'Assicurato o dei suoi eredi che dovranno comunicare l'avvenuta cessazione alla Società o alla Spett. le AON S.p.A.

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Art.14 bis - Effetto e premio della presente appendice. Premio minimo

La presente appendice ha effetto dalle ore 24 del 15.04.1998. Il premio annuo imponibile per ciascun assicurato, comprensivo di tutte le garanzie di cui all'art. 17 della presente appendice, ammonta a € 25,30 (venticinque/30) Lit. 49.000 (quarantanovemila) comprensivo di imposte al 21.25%. Resta convenuto che: la validità della presente appendice è subordinata ad un minimo di 2.000 Assicurati per ciascuna annualità assicurativa; qualora alla data del 15.07.1998 non fosse raggiunto il numero minimo di adesioni di cui sopra le garanzie di cui alla presente appendice saranno comunque operanti con effetto dall'origine dell'appendice medesima ad eccezione della garanzia di cui alla lettera d) dell'art. 17 della presente Appendice (procedimenti per responsabilità formale amministrativa, contabile dell'Assicurato), che non avrà validità, e la quota di premio ad essa afferente, determinata in € 2,58 (due/58) Lit. 5.000 (cinquemila), verrà rimborsata all'Assicurato che avesse già provveduto al pagamento del premio.

Art. 14 ter - Premio rate successive .

Si conviene tra le parti che, a partire dall'annualità 15.04.1998 e successivamente di anno in anno:

a. il premio dovuto alla Società come da art. 14 bis che precede, deve intendersi aumentato nella misura del 5% del premio relativo all'annualità precedente;

b. parimenti il massimale stabilito all'art. 8 della presente appendice, deve intendersi automaticamente elevato, ogni anno, del 5% del massimale relativo all' annualità precedente;

c. al raggiungimento del massimale di € 32.966,36 (trentaduemilanovecentosessantasei/36) Lit. 63.831.774 (sessantatremilioniottocentomila) cesserà automaticamente sia l'aumento del premio sia l'aumento del massimale.

Art. 20 - Nuove disposizioni legislative

L'art. 5 delle Condizioni Generali di contratto, modificato come da appendice n. 20 si intende applicabile anche alle estensioni di garanzia di cui alla presente appendice.

APPENDICE

CONTRAENTE: ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI - PALAZZO DI GIUSTIZIA - 00193 ROMA Appendice emessa a: Verona – 09.07.2001

Con la presente appendice si conviene che:

A. la garanzia di cui all' art. 17 lett. d) AMBITO DELL' ASSICURAZIONE delle Condizioni Generali di Contratto viene estesa all' azione di rivalsa demandata alla Corte dei Conti ai sensi dell' art. 5 della legge 24/03/2001 n. 89. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un' apposita assicurazione della Responsabilità Civile ed ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell' Art. 1917 C.C.. La copertura assicurativa decorrerà dalla data di entrata in vigore della legge 24/03/2001 n. 89 per gli assicurati già compresi in polizza a tale data e per gli iscritti alI' A.N.M. che aderiranno entro il 15 luglio 2001. Per gli iscritti all' A.N.M. che dovessero aderire dopo tale data la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24 del giorno di effettiva adesione alla polizza;

B. dal 15.4.1999 le garanzie assicurative vengono estese ai Giudici Onorari Aggregati e ai Giudici Onorari di Tribunale che, in qualità di Soci Aggregati della Contraente, abbiano esplicitamente richiesto di essere compresi tra gli Assicurati di cui alla polizza medesima. Nei confronti dei predetti Giudici, previo pagamento del relativo premio previsto in polizza per ogni Assicurato, si intendono operanti le prestazioni e i massimali di garanzia contrattualmente previste per i Magistrati Ordinari. Ai fini della regolazione del premio, contrattualmente stabilita, dovranno essere elencati anche i nominativi dei predetti Giudici Onorari Aggregati e dei Giudici Onorari di Tribunale.

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C. l'Art. 6 viene sostituito come segue:

“Art. 6 Obblighi degli Assicurati in caso di sinistro.

In caso di sinistro gli Assicurati devono darne avviso scritto alla AON S.p.A. oppure alla Società il più presto possibile. In ogni caso decorso un anno dal giorno in cui hanno ricevuto la comunicazione del procedimento o della notizia di reato, ove tale obbligo non fosse stato adempiuto il diritto alla garanzia si ritiene prescritto ai sensi dell'art. 2952 Il comma Cod.

Civ.;

D. Gli effetti di cui all’ Art. 14 ter PREMIO RATE SUCCESSIVE dell' appendice n. 21 (riportante le MODIFICHE CONTRATTUALI INTERVENUTE CON EFFETTO DAL 15/04/98) devono intendersi sospesi per il periodo dal 15.4.1999 al 15.4.2002 e conseguentemente resta fermo il premio unitario in corso per il rinnovo relativamente all' annualità 15.4.2001 / 15.4.2002; gli aumenti di cui al citato articolo saranno pertanto operativi a valere dalla data del 15.4.2002.

APPENDICE

CONTRAENTE: ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI - PALAZZO DI GIUSTIZIA - 00193 ROMA Appendice emessa a: Verona – 28.01.2002

1. In caso di decesso dell'Assicurato o cessazione definitiva dal servizio resta confermata l'operatività della polizza, senza pagamento di ulteriore premio, a favore dell'Assicurato o dei suoi eredi che dovranno comunicare l'avvenuta cessazione alla Società tramite AON S.p.A. di Milano.

2. Con riferimento alla copertura "estensione di garanzia ai danni derivanti dall'azione di rivalsa demandata alla Corte dei Conti ai sensi della L. 24/3/2001 n. 89 (Legge Pinto)" di cui alla lettera A. dell'appendice n. 22 del 9.7.2001 e fermo quanto previsto per l'operatività della garanzia subordinata all'esistenza di apposita Assicurazione della Responsabilità Civile, l'assicurazione comprende tutte le azioni di cui agli Artt. n. 2 e n. 6 (norma transitoria), ancorché riferite a fatti e a comportamenti anteriori all'entrata in vigore della legge, a condizione che l'azione disciplinare e/o di responsabilità di cui all' Art. n. 5 non sia stata promossa alla data di entrata in vigore della legge ovvero all'atto d'ingresso in copertura per i nuovi aderenti alla polizza.

La garanzia continuerà ad operare anche dopo la cessazione definitiva della qualifica di magistrato o nei casi di collocamento a riposo, a condizione che venga versato una tantum un importo pari a "tre" annualità del premio in essere per l'annualità assicurativa in cui avviene la cessazione della qualifica di magistrato od il collocamento a riposo.

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INFORMAZIONI

Il contratto è intermediato da:

AON SpA

Società soggetta a direzione e coordinamento di Aon Italia S.p.A.

Via Andrea Ponti, 8/10 | 20143 Milano | t: +39.02.45434.1 | f: +39.02.45434.810 | w: www.aon.it

Sede Legale e Direzione Generale: Via Andrea Ponti, 8/10 | 20143 Milano | Capitale Sociale € 10.324.027,00 i.v.

Iscrizione RUI B000117871 | Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese Milano 10203070155 | P. IVA 11274970158

l’originale della polizza debitamente regolarizzate e di Vostra spettanza a seguito del Vostro riscontro contabile al nostro avviso di scadenza e più precisamente:

Le Compagnie che hanno sottoscritto il rischio sono:

Das – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

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C.F. – P. Iva Reg. Imp. VR 00220930234

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C.F. – P. Iva Reg. Imp. TO 00875360018

Fondiaria – Sai S.p.A. – Divisione Sai

Sede Legale: P.zza Della Libertà, 6 – 50129 Firenze Sede Divisione Sai: C.so Galileo Galilei, 12 – 10123 Torino Tel. +39.011.6657.111

C.F. – P. Iva Reg. Imp. FI 00818570012

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Le Società sopra indicate sono state autorizzate ad operare e sono soggette al controllo di:

ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.

Sede: Via Del Quirinale, 21 – 00187 Roma Tel. + 39.06.42.133.1 Fax. + 39.06.42.133.2006

Questo documento è un estratto delle condizioni di polizza predisposto per comodità dell’assicurato e non costituisce elemento vincolante. In caso di dubbi o contestazioni farà fede solo l’originale della polizza.

L’originale del contratto è depositato presso: Associazione Nazionale Magistrati – Palazzo di Giustizia – Roma

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