Tredicesima mensilità e Cassa Integrazione
Tredicesima e Cassa Integrazione
La tredicesima è una mensilità aggiuntiva differita. Matura ogni mese in cui il lavoratore abbia prestato l’attività lavorativa o possa godere di giorni di assenza che danno diritto al riconoscimento del rateo.
Si matura un rateo di mensilità aggiuntiva per ogni mese lavorato per almeno o più di 15gg.
Il mese di dicembre è, in linea di massima, il mese in cui i datori di lavoro erogano i ratei maturati a titolo di tredicesima, salvo ipotesi di miglior favore per il lavoratore dipendente o corresponsione mensile del rateo.
Tredicesima e Cassa Integrazione
Nel caso in cui il lavoratore dipendente sia stato assunto da meno di un anno, l’ammontare della tredicesima sarà riproporzionato in dodicesimi e calcolata in base alla data di assunzione o di cessazione del rapporto di lavoro, considerando tutti i mesi in cui il lavoratore possa vantare di almeno 15 giorni di prestazione lavorativa.
Esempio:
Un lavoratore assunto il 20 gennaio 2020 matura 11 ratei di tredicesima, dal momento che per il mese di gennaio non può vantare di almeno 15 giorni di attività lavorativa, pertanto, occorrerà dividere la sua retribuzione mensile per 12 ratei e moltiplicarla per i mesi effettivi di maturazione del rateo, in questo caso 11.
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Diversamente, un lavoratore assunto il 5 gennaio 2020, a dicembre 2020 avrà maturato 12 ratei di tredicesima, potendo vantare, in questo caso, anche per il mese di gennaio 2020 del rateo di mensilità aggiuntiva.
Per i rapporti di lavoro part-time, il lavoratore matura i ratei di tredicesima in proporzione all’orario di lavoro svolto.
La tredicesima matura anche nei casi di assenze retribuite totalmente a carico del datore di lavoro, come ad esempio i periodi di carenza per malattia, i giorni di ferie e di festività e per le ore di fruizione dei permessi retribuiti.
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Nei casi di assenze per maternità, malattia o infortunio, il lavoratore gode sempre del diritto alla maturazione del rateo di mensilità aggiuntiva, ma il pagamento è posto a carico degli istituti previdenziali e assistenziali che erogano le competenze a loro carico. Nel caso in cui, poi, il datore di lavoro sia obbligato dal contratto collettivo ad integrare quanto anticipato dagli istituti previdenziali o assistenziali, la mensilità aggiuntiva andrà corrisposta fino a garantire la retribuzione netta che sarebbe spettata in caso di effettiva prestazione di lavoro, tenendo il coefficiente di lordizzazione:
aziende con meno di 15 dipendenti: 100: (100 – 9,19) = 100: 90,81 = 1,101201
aziende con più di 15 dipendenti: 100: (100 – 9,49) = 100: 90,51 = 1,104851
apprendisti: 100: (100 – 5,84) = 100: 94,16 = 1,062022
Tredicesima e Cassa Integrazione
Nel caso in cui il datore di lavoro sia ricorso alla cassa integrazione Covid-19 a zero ore, l’indennità che viene corrisposta dall’Istituto previdenziale o dagli altri enti preposti è comprensiva anche del rateo di tredicesima mensilità, in riferimento a tutte le ore in cui il lavoratore sia stato posto in Cig. Pertanto, il datore di lavoro dovrà decurtare i periodi di cassa integrazione dalla somma di tredicesima spettante al lavoratore.
Esempio:
poniamo il caso che un lavoratore, assunto il 5 gennaio 2020, sia stato posto in cassa integrazione a zero ore per tutto il mese di aprile, di maggio e giugno. Per il mese di dicembre il datore di lavoro dovrà erogare solo 9 ratei di tredicesima mensilità.
Regole Generali
La normativa prevede l'erogazione dell'integrazione salariale calcolata sulla retribuzione globale (comprensiva di mensilità aggiuntive), ciò significa che l'importo percepito per ogni ora di cassa integrazione già comprende il pagamento della tredicesima e quattordicesima, con la conseguenza che per ogni ora di integrazione salariale, il lavoratore percepisce già le mensilità aggiuntive, che quindi, le stesse, non saranno conteggiate nei ratei percepiti a dicembre (tredicesima).
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Nel caso in cui il datore di lavoro sia ricorso alla cassa integrazione Covid-19 ad orario ridotto, per cui, quindi, la cassa integrazione comporti solo una riduzione dell’orario di lavoro, ma non invece una sospensione totale della prestazione lavorativa, la tredicesima mensilità matura per due quote distinte:
una quota ordinaria per le ore di cui il lavoratore gode del diritto alla maturazione del rateo (attività lavorativa, malattia, infortunio, maternità obbligatoria, ferie, festività, permessi retribuiti);
una quota riferita alle ore non lavorate che, per effetto della cassa integrazione ad orario ridotto, danno diritto alla maturazione parziale del rateo.
Tredicesima e Cassa Integrazione
Le ore di cassa integrazione a carico dell'Inps sono comprensive dei ratei di tredicesima, pertanto, per quelle ore il lavoratore percepisce già il rateo di tredicesima che è compreso nell’indennità erogata dall’Istituto, tuttavia è possibile che il datore di lavoro debba integrare quella cifra.
Per calcolare il rateo spettante, il datore di lavoro dovrà:
calcolare i ratei per i mesi ordinari, quindi quelli che non rientrano nella cassa integrazione e che sono a carico del datore di lavoro al 100% in proporzione alle ore di lavoro utili nel mese;
calcolare i ratei delle mensilità aggiuntive maturati nel periodo di cassa integrazione che restano a carico dell’INPS;
verificare l’importo spettante al lavoratore calcolato in base all’80% della retribuzione, che andrà poi raffrontato con i massimali previsti ogni anno dall’INPS:
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o La circolare INPS n.20 del 10 febbraio 2020, ha fissato gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5, del D.Lgs n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2020, e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
o Il trattamento ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali.
o Gli importi dei minimali e massimali, sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.
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Retribuzione (euro) Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
< 2.159,48 998,18 939,89
> 2.159,48 1.199,72 1.129,66
Regole Generali
se l’80% della retribuzione ordinaria supera il massimale orario di integrazione, non dovrà essere corrisposta alcuna integrazione dal datore di lavoro in relazione alle mensilità aggiuntive;
se il massimale non viene raggiunto, il datore di lavoro dovrà corrispondere una quota di mensilità aggiuntiva, fino al raggiungimento del massimale stabilito.
Normativa
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Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo n. 148/2015: le integrazioni salariali (cassa integrazione ordinaria nel settore industria ed edilizia, assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale per i settori commercio, terziario, ecc., CIG in deroga principalmente per le aziende fino a 5 dipendenti), ammontano "all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, compreso fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale".
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Sull'importo di cassa integrazione, il lavoratore paga l'aliquota dei contributi a proprio carico ridotta all'aliquota apprendisti pari al 5,84%, inoltre, l'importo del trattamento "non può superare per l'anno 2020 gli importi massimi mensili, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive, che ammontano a
998,18 euro se la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.159,48;
1.199,72 euro se la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.159,48″.
Tredicesima e Cassa Integrazione
Per ogni ora di cassa integrazione il massimale CIG orario è pari al massimale CIG mensile diviso le ore lavorabili del mese.
Se l’importo dell’integrazione calcolata nella misura dell’80% sulla retribuzione globale è superiore al massimale per cui al lavoratore viene erogato un trattamento ragguagliato a quest’ultimo importo. In questo caso non sono integrabili le quote di mensilità aggiuntive, ore di intervento CIG in quanto per tali ore è già stato corrisposto l’importo massimo orario;
Se l’importo della integrazione calcolata nella misura dell’80% della retribuzione è inferiore al massimale e quindi al lavoratore si corrisponde l’importo effettivo della integrazione. In questa ipotesi le quote di mensilità aggiuntive sono da integrare sino al raggiungimento del massimale.
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Esempio
poniamo il caso che un lavoratore, assunto il 5 gennaio 2020, che percepirebbe una retribuzione lorda pari a 1200 euro, sia stato posto in cassa integrazione a orario ridotto al 50%, quindi, per ogni settimana di cassa integrazione, 20 ore saranno di lavoro effettivo e 20 ore di cassa integrazione.
Per calcolare il rateo spettante, il datore di lavoro dovrà:
calcolare i ratei per i mesi ordinari, quindi quelli che non rientrano nella cassa integrazione e che sono a carico del datore di lavoro al 100% in proporzione alle ore di lavoro utili nel mese;
calcolare i ratei delle mensilità aggiuntive maturati nel periodo di cassa integrazione che
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calcolare i ratei delle mensilità aggiuntive maturati nel periodo di cassa integrazione che restano a carico dell’INPS;
verificare l’importo spettante al lavoratore calcolato in base all’80% della retribuzione, che andrà poi raffrontato con i massimali previsti ogni anno dall’INPS:
se l’80% della retribuzione ordinaria supera il massimale orario di integrazione, non dovrà essere corrisposta alcuna integrazione dal datore di lavoro in relazione alle mensilità aggiuntive;
se il massimale non viene raggiunto, il datore di lavoro dovrà corrispondere una quota di mensilità aggiuntiva, fino al raggiungimento del massimale stabilito.
Tredicesima e Cassa Integrazione
Esempio
Cassa integrazione nel mese di aprile e maggio al 50%
Massimale Inps 998,18
Ore lavorabili nell’anno: 40 ore x 52 settimane = 2080
Retribuzione mensile normale 1.200 euro
Ore di cassa integrazione: 88 aprile – 84 maggio = 172 ore di cassa integrazione
Tredicesima da corrispondere 1.200 - (1.200/2080) x 172 = 1.100,76