Cassa Integrazione: cosa cambia dal 2022
Gli allegati da consultare:
Cassa Integrazione Ordinaria...2
Ammortizzatori sociali – post covid...2
Infostudio formato mail...4
Infostudio formato Whatsapp...4
Infostudio lavoro
N. 7 del 11.02.2022
Gentile Cliente,
Con il susseguirsi dell’emergenza Covid–19, iniziata a febbraio 2020, l’impianto normativo istitutivo dei trattamenti di integrazione salariale ha subito molteplici deroghe. A partire dal 1° gennaio 2022, pur perdurando l’emergenza sanitaria, si è tornati ad applicare le regole ordinarie, molto diverse e ben più stringenti rispetto a quelle che abbiamo conosciuto nel corso di questi due anni.
Credo sia utile, viste tali premesse, fornire una rapida panoramica dello strumento ordinario, aggiornato alle recenti novità introdotte da gennaio 2022, per comprendere insieme se sia ancora utile utilizzare lo strumento.
Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.
Studio Dellabianca
Consulenza del Lavoro
Ai gentili Clienti Loro sedi
Cassa Integrazione Ordinaria
Ammortizzatori sociali – post covid
A partire dal 1° gennaio 2022, si potrà ancora accedere alla cassa integrazione, ma applicando le regole ordinarie e non più quelle emergenziali che prevedono:
Il pagamento di un contributo ordinario a carico delle aziende pari al
:
9% fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
12% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.
I settori di attività interessati alla cassa integrazione esente da contributo addizionale sono:
Turismo – Alloggio codici ateco 55.10 e 55.20
Agenzie e tour operator codici ateco 79.10, 79.20 e 79.90 Ristorazione - Ristorazione su treni e navi codici ateco 56.10.5
Catering per eventi, banqueting codici ateco 56.21.0 Mense e catering continuativo su base contrattuale codici ateco 56.29
Bar e altri esercizi simili senza cucina codici ateco 56.30 Ristorazione con somministrazione codice ateco 56.10.1 Parchi divertimenti e parchi tematici codici ateco 93.21
Stabilimenti termali codici ateco 96.04.20 Attività ricreative - Discoteche, sale da ballo night-club e simili codici ateco 93.29.1
Sale giochi e biliardi codici ateco 93.29.3 Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) codici ateco 93.29.9
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Altre attività - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
codici ateco 49.31 e 49.39.09
Gestione di stazioni per autobus codici ateco 52.21.30 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei
sistemi di transito urbano o suburbano
codici ateco 49.39.01
Attività dei servizi radio per radio taxi codici ateco 52.21.90
Musei codici ateco 91.02 e
91.03 Modalità di erogazione dei trattamenti ai lavoratori dipendenti:
Termini di presentazione della domanda:
Procedura sindacale:
3 Il pagamento delle integrazioni salariali è anticipato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga.
L'importo delle integrazioni è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
Le istanze di cassa integrazione ordinaria, di assegno di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale operai agricoli, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 1°
febbraio 2022, potranno essere utilmente inviate entro il 16 febbraio 2022, posticipato poi al 24 febbraio 2022 a causa di un disservizio sul portale dell’Inps. Resta confermato il termine del 28 febbraio 2022 per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.
A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
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L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 10 giorni per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
ATTENZIONE! -
Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare alle rappresentanze sindacali, la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati.Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.
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Gentile Cliente,
Con il susseguirsi dell’emergenza Covid–19, iniziata a febbraio 2020, l’impianto normativo istitutivo dei trattamenti di integrazione salariale ha subito molteplici deroghe. A partire dal 1°
gennaio 2022, pur perdurando l’emergenza sanitaria, si è tornati ad applicare le regole ordinarie, 4 Divieto di
licenziamento
Il 1° gennaio 2022 è terminato l’obbligo di osservare il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per la generalità
dei datori di lavoro.
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molto diverse e ben più stringenti rispetto a quelle che abbiamo conosciuto nel corso di questi due anni.
Credo sia utile, viste tali premesse, fornire una rapida panoramica dello strumento ordinario, aggiornato alle recenti novità introdotte da gennaio 2022, per comprendere insieme se sia ancora utile utilizzare lo strumento.
Certi di aver fatto cosa gradita, ti chiediamo di prendere visione dell’informativa allegate e restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.
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⚠️⚠️⚠️️ CASSA ️ INTEGRAZIONE ️ POST ️ COVID ️ ⚠️⚠️⚠️
🕑🕑️1°️gennaio️2022️-️NUOVE️regole️🕑🕑
💰💰💰️Pagamento️del️contributo️a️carico️delle️aziende️💰💰💰
❌️9%️fino️a️52️settimane️
❌️12%️oltre️le️52️settimane️e️fino️a️104️settimane️
❌️15%️oltre️le️104️settimane️
️🥩🍖️🚘🚎️🛳️️⛵️⛱️⛱️️Settori️di️attività️esenti️da️contributo️addizionale️sono:
✅Turismo ️ ✅Agenzie ️ e ️ tour ️ operator ️ Ristorazione ️ ✅Ristorazione ️ ✅Mense ️ e ️ catering ️ ✅Bar ️ ✅Parchi divertimenti️e️tematici️✅Stabilimenti️termali️✅Attività️ricreative️✅Trasporto️terrestre️di️passeggeri️in️aree urbane️e️suburbane️✅Attività️dei️servizi️radio️per️radio️taxi️✅Musei
💲💲️Erogazione️dei️trattamenti️💲💲
⁉️‼️️Il️pagamento️delle️integrazioni️salariali️è️anticipato️dall'impresa️
⁉️‼️️ L'importo ️ è ️ poi ️ rimborsato ️ dall'INPS ️ all'impresa ️ o ️ conguagliato ️ fra ️ contributi ️ dovuti ️ e ️ prestazioni corrisposte.
⚠️⚠️️Termini️di️presentazione️della️domanda️⚠️⚠️
❎entro️15️giorni️dall'inizio️della️sospensione️o️riduzione️
‼️per️eventi️oggettivamente️non️evitabili️entro️la️fine️del️mese️successivo️a️quello️in️cui️si️è️verificato️l'evento.
‼️dal️1°️gennaio️2022️al️1°️febbraio️2022️entro️il️19️febbraio️2022
‼️entro️il️28️febbraio️2022️per️le️domande️relative️a️sospensioni/riduzioni️dell’attività️lavorativa️connesse️ad eventi️oggettivamente️non️evitabili️verificatisi️nel️corso️del️mese️di️gennaio️2022
✉️📩🙇🏻♀️🙇🏻♂️️Procedura️sindacale:
‼️comunicazione️preventiva️delle️cause️di️sospensione️o️di️riduzione️‼️entità️e️durata️prevedibile,️‼️numero️dei lavoratori️interessati.️
⚠️‼️️su️richiesta️-️esame️congiunto️della️situazione️
❌❌️L'intera️procedura️deve️esaurirsi:
‼️️ entro️25️giorni️dalla️data️della️comunicazione,️ridotti️a️10️giorni️per️le️imprese️che️occupano️fino️a️50 dipendenti.️
⚠️⚠️❌❌Nei ️ casi ️ di ️ eventi ️ oggettivamente ️ non ️ evitabili ️ ‼️‼️️ comunicazione ️ preventiva ️ delle ️ cause ️ di sospensione️o️di️riduzione️‼️entità️e️durata️prevedibile,️‼️numero️dei️lavoratori️interessati.️️
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Consulenza del Lavoro
✅✅️La️procedura️deve️esaurirsi️entro️5️giorni️successivi️a️quello️della️richiesta.️
⛔⛔⛔️Divieto️di️licenziamento️⛔⛔⛔
Il️1°️gennaio️2022️è️terminato️l’obbligo️di️osservare️il️divieto️di️licenziamento️per️gmo.
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