LETTERA D’INCARICO
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PROMOIMPRESA – BORSA MERCI
AFFIDAMENTO INCARICO
LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE
Prot n° 1005 (da indicare in fattura) Mantova, 24/10/2016
CIG: Z991BB6FB6(da riportare in fattura insieme al n. prot)
€ 240,00 inclusi oneri
PromoImpresa - Borsa Merci, con sede operativa in Largo Pradella n.1 - Mantova, codice fiscale 0213741 020 1, rappresentata in questo atto dal direttore, dott. Marco Zanini, domiciliato per le funzioni presso la sede legale di via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova, legittimato alla stipulazione del presente contratto, definisce con
Nome: GIAN ANGELO Cognome: MONCHIERI
un incarico di prestazione professionale in qualità di DOCENTE.
Premesso:
• la delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 22 aprile 2016 che delibera la realizzazione di corsi in tematiche ambientali per il secondo semestre;
• Il provvedimento presidenziale n. 9/2016 del 20/04/2016 con cui PromoImpresa - Borsa Merci ha approvato la realizzazione di di un ciclo di seminari gratuiti su tematiche di interesse per le imprese cooperative;
• il Regolamento per l’istituzione e la gestione degli Elenchi aperti di professionisti dell’Azienda Speciale pubblicato sul sito web;
• la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la Camera di commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi;
• che PromoImpresa-Borsa Merci non dispone quantitativamente e qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non è altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane;
• che la materia trattata richiede competenze specifiche;
• la consultazione dell’elenco dei beni e servizi disponibili nell’ambito delle iniziative del Programma per la razionalizzazione degli acquisti (ultimo aggiornamento disponibile al 24/03/2016) che ha evidenziato che la tipologia di servizio oggetto dell’appalto (iniziativa “FORMAZIONE”) prevede solo il lotto “formazione generalista” con il prodotto “formazione linguistica” e il lotto “formazione per il settore Energia” con il prodotto “formazione per Energy Manager” con destinatari dipendenti della P.A.;
• di dover pertanto ricorrere, per l’individuazione del docente, alla consultazione dell’elenco di soggetti che hanno dichiarato la propria disponibilità a collaborare con l’azienda speciale per i servizi di docenza/consulenza (periodo di validità triennio 2015- 2017);
• che il giorno 19 ottobre 2016 si è riunita la commissione valutatrice per l’individuazione del docente, tra quelli già ritenuti idonei nell’ambito del suddetto Avviso, per un seminario sul controllo di gestione per il terzo settore, da realizzarsi nel secondo semestre 2016;
• che la Commissione, nella suddetta riunione, ha ritenuto che vi siano i presupposti per l’affidamento dell’incarico di docenza al professionista Gian Angelo Monchieri;
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• il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni), secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si deve svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione;
• il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
• che la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi impone l’obbligatorietà al ricorso dei sistemi telematici di acquisto del Mercato Elettronico per affidamenti di importo superiore ai 1.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 (convertito nella legge n° 94/2012) di modifica del comma 450, articolo 1 della legge 296/2006 come adeguato dalla legge di stabilità 2016, art.1 comma 495 (legge 208/2015), svincolando di fatto la PA dall’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico per acquisti di beni e servizi per una spesa inferiore ai 1.000 euro;
• che l’affidamento in oggetto (servizio di docenza), ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie contrattuale “contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati esclusione art. 20 comma 1” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora aggiornata alle nuove disposizioni);
• che la procedura scelta, sempre ai fini del rilascio del CIG, è: procedura aperta negoziata derivante da avvisi;
• che l’ing. MONCHIERI ha dichiarato di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; di accettare tutte le condizioni generali e particolari che possono incidere sulla formulazione dell’offerta e ritenere il servizio realizzabile; di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza e di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria nonché della disponibilità di mezzi e strutture adeguate all’entità e alla tipologia dell’appalto;
• che il professionista dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità che possa compromettere il corretto svolgimento dell’incarico.
Per quanto premesso le due parti dichiarano l’accordo di instaurare un rapporto di prestazione professionale ai seguenti patti e condizioni:
1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto un intervento di n. 3 ore in qualità di relatore il giorno giovedì 17 novembre 2016 (dalle 14:00 alle 17:00) nel seminario sul tema «IL CONTROLLO DI GESTIONE: UN APPROCCIO INTEGRATO. UNA SOLA MAPPA PER I MOLTEPLICI SOTTOSISTEMI AZIENDALI».
Il seminario si terrà presso il Centro Congressi Mantova Multicenter “Antonino Zaniboni” di largo di Porta Pradella n. 1 (Mantova).
Qualora si rendesse necessaria una variazione di date e/o orari del progetto formativo, in relazione ad obiettive esigenze didattiche ed organizzative dell’Azienda Speciale, si procederà alla tempestiva comunicazione al professionista incaricato.
Per lo svolgimento della attività nell’ambito del presente contratto il docente farà riferimento a Nicoletta Perini, coordinatore dell’evento (0376-234300) e a Emma Mantovani della segreteria di PromoImpresa-Borsa Merci (0376-234428).
2) DURATA DEL CONTRATTO E SUA RISOLUZIONE
Il contratto in oggetto entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e prevede la sua normale conclusione il 17/11/2016.
E’ esplicitamente previsto tra le parti che la natura giuridica del rapporto scaturito dal presente contratto non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza e che non comporta alcun vincolo di subordinazione: per cui in caso di eventuali difficoltà d’interpretazione non ci si potrà riferire, per analogia, ad alcuno dei rapporti come sopra esclusi.
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Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 14531 e ss.
In caso di risoluzione del contratto imputabile al fornitore, l’Azienda Speciale avrà il diritto di richiedere il risarcimento del danno.
PromoImpresa-Borsa Merci si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) mancata fornitura dei servizi nei modi e nei tempi indicati al precedente punto 1);
b) cessione a terzi del presente contratto;
c) adozione nei confronti del fornitore di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni;
d) subappalto dei servizi non espressamente autorizzato da PromoImpresa-Borsa Merci;
e) perdita di possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”.
Il servizio sarà soggetto a valutazione qualitativa da parte dei partecipanti all’evento, tramite somministrazione di un questionario di customer satisfaction. L’esito negativo della rilevazione (inferiore a 2,5 punti) precluderà la possibilità di assegnazione di ulteriori incarichi di collaborazione.
Il recesso è disciplinato dall’art. 2237 del c.c.
Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 14532 e ss.
3) QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO
L’incarico affidato con il presente contratto si configura come prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 del C.C. Non vi sono elementi, infatti, per riconoscere in alcun modo né un rapporto di tipo subordinato, né di tipo associativo, sia per le specifiche caratteristiche dell’incarico (mancanza del vincolo di subordinazione, del potere disciplinare) sia perché così esplicitamente voluto e dichiarato dalle parti.
Il professionista si impegna a far avere a PromoImpresa - Borsa Merci il proprio c.v. aggiornato utilizzando il modello standardizzato Europass Curriculum Vitae3 (ex Curriculum Vitae Europeo) debitamente firmato, con inclusa fotocopia di documento di identità, e aggiungendo la seguente nota sulla privacy: «Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"» e aggiungendo la seguente dichiarazione «Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri».
L’affidamento è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti:
a) il presente contratto;
b) i documenti e le dichiarazioni presentati per l’ammissione e la partecipazione alla procedura;
c) il Codice Comportamento Dipendenti CCIAA e azienda speciale (controfirmato per presa visione dall’Affidatario);
d) la Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza (controfirmata per presa visione dall’Affidatario).
I predetti documenti fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati e l’Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.
4) COMPENSO Il compenso orario è pari a:
Euro 80,00 + eventuali oneri previdenziali e assistenziali + IVA di legge (se dovuta)
1 Articolo 1453 - Risolubilità del contratto per inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
2 Articolo 1453 - Risolubilità del contratto per inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
3Per scaricare il modello: http://www.europass-italia.it/docs/CVTemplate_it_IT.doc
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Nessun altro onere accessorio potrà essere richiesto oltre al suddetto compenso, incluse spese di trasferta, vitto e alloggio. E’ altresì escluso il rimborso delle spese per servizio taxi, veicoli a noleggio, spese consumazioni frigo-bar, spese pranzi e cene, spese di parcheggio, diritti di agenzia viaggi, servizi alberghieri speciali, altre categorie di spese extra.
Non è ammessa la corresponsione di altra somma a titolo di rimborso o indennità forfetari.
Nel caso il professionista emetta una fattura senza addebito IVA (es. regime dei minimi) sulla fattura andrà applicata marca da bollo4 di € 2,00 se la fattura ha un importo superiore ad € 77.47.
- Se l’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale, il professionista deve riportare sulla fattura l’annotazione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014” e indicare gli estremi della relativa autorizzazione.
- Se l’imposta di bollo viene assolta tramite applicazione del contrassegno, e la fattura viene inviata tramite email in formato PDF, l’Agenzia Entrate ha precisato che:
la fattura originale su cui applicare la marca da bollo da € 2,00 deve essere conservata da chi la emette;
sulla copia inviata al cliente via email deve essere indicata la dicitura: “imposta di bollo assolta sull’originale”, indicando anche il numero identificativo (ID) della marca da bollo apposta sulla fattura.
La fattura emessa a PromoImpresa-Borsa Merci NON dovrà essere del tipo "elettronico" perché le Aziende Speciali delle CCIAA NON sono considerate tra gli Enti di “Pubblica Amministrazione” individuati:
- nell’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 - nell’art. 1 comma 2 d. lgs. 65/2001 - nell’art. 1 comma 209 L. 244/2007
Il compenso verrà corrisposto (con DURC regolare) entro trenta giorni data ricezione fattura, attraverso bonifico bancario da accreditare presso la Banca che verrà segnalata dal professionista.
Qualora si evidenziasse un DURC non regolare, PromoImpresa-Borsa Merci destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge dagli Istituti previdenziali ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010.
Qualora si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell’attività oggetto del presente contratto, per motivi organizzativi, il compenso sarà rapportato alle ore di collaborazione effettivamente svolte.
Possono essere emesse anche più fatture Il pagamento del corrispettivo è subordinato a:
- emissione di fattura con indicazione del numero CIG e del numero di PROTOCOLLO, come indicato in capo al documento;
- verifica della regolarità contributiva presso INPS - INAIL;
- verifica della regolarità fiscale presso Agenzia delle Entrate (nel caso di forniture superiori a € 1.000,00) - verifica del casellario giudiziale degli amministratori dell’impresa (nel caso di forniture superiori a € 1.000,00)
L’esito positivo della rilevazione (customer satisfaction) della prestazione relativa al presente contratto porterà eventualmente portare alla assegnazione di ulteriore incarico di collaborazione.
L’esito negativo della rilevazione (inferiore a 2,5 punti) precluderà la possibilità di assegnazione di ulteriori incarichi di collaborazione, così come previsto dal Sistema di Qualità aziendale (Certificazione ISO 9001:2008 n. 194217 BUREAU VERITAS – SINCERT settore EA 37).
4L’omissione della marca da bollo o l’apposizione del contrassegno telematico di assolvimento della marca da bollo con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta o della maggiore imposta evasa.
La marca da bollo è deducibile o detraibile ai fini IRPEF sempre se si può considerare accessoria al costo principale.
La marca da bollo sulle fatture cartacee va assolta tramite l’acquisto del contrassegno telematico acquistato dal tabaccaio mentre per le fatture elettroniche la marca da bollo va assolta in modo virtuale mediante il versamento con il modello F24.
I contribuenti che assolvono in maniera virtuale la marca da bollo su fatture elettroniche, sono tenuti a versarla in maniera cumulativa entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo d’imposta.
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5) ELABORATI
Il professionista si impegna a fornire a PromoImpresa - Borsa Merci copia su supporto informatico (in formato compatibile con il sistema informativo dell’Amministrazione) eventuali elaborati prodotti, nonché copia su supporto cartaceo degli stessi.
6) RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO
L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con PromoImpresa-Borsa Merci.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte del proprio personale.
A tal fine l’Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte.
Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio; è in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione di PromoImpresa-Borsa Merci anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, PromoImpresa-Borsa Merci ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a PromoImpresa-Borsa Merci.
L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare ed appalti e, comunque, previa approvazione di PromoImpresa-Borsa Merci.
7) ASSICURAZIONI
L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, collaboratori e risorse, a PromoImpresa-Borsa Merci, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, l’Impresa ha attiva una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
PromoImpresa-Borsa Merci è attualmente assicurata per la responsabilità civile con Assimoco S.p.A. (Assicura s.r.l. di Mantova) – polizza n. 3801454100068.
8) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’azienda affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
Ai sensi dell’art.3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale per il pagamento dell’onorario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce è causa di risoluzione del contratto.
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9) ALTRE DISPOSIZIONI
Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti ed annulla e sostituisce qualsiasi eventuale e diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.
L’azienda affidataria dichiara inoltre di aver ricevuto dettagliate informazioni sul “Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Mantova”, esteso anche ai dipendenti dell’Azienda Speciale, ex art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 (ordinamento lavoro pubblico) e DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) emanato in attuazione della legge anti-corruzione Legge n. 190/2012, in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indicante i doveri di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Speciale.
Qualora l’impresa affidataria si renda inadempiente agli obblighi derivanti dal Codice Etico, l’Amministrazione risolverà il contratto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicare via PEC, con conseguente addebito all’Affidatario di tutti i danni subiti e subendi.
Data la particolarità dell’Incarico che, per sua stessa natura, comporta la presenza di personale dell’azienda affidataria presso i locali dell’Azienda speciale, l’azienda affidataria, in riferimento alle situazioni di rischio ed alle relative misure di sicurezza presenti sui luoghi di lavoro cui potrà accedere in occasione dello svolgimento dell’Incarico, dichiara di aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
10) SPESE DI REGISTRAZIONE
Le spese di registrazione del presente atto, in caso d’uso, saranno a carico della parte che richiederà la registrazione stessa.
11) RINVIO AD ALTRE NORME
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o ad altre leggi che risultino applicabili.
12) CONCILIAZIONE CAMERALE
Tutte le controversie derivanti dal contratto di partecipazione dovranno essere sottoposte, prima del ricorso all'autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di una delle parti, a tentativo di conciliazione effettuato da un conciliatore che sarà nominato ed opererà secondo le procedure definite nel Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Mantova, che le parti dichiarano fin d'ora di conoscere ed accettare.
13) FORO COMPETENTE
Per quanto non precisato nelle presenti Condizioni valgono le norme italiane vigenti, nonché gli usi e le consuetudini commerciali della Camera di Commercio di Mantova. In caso di contestazioni è esclusivamente competente il Foro di Mantova.
Letto, approvato e sottoscritto.
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AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Prot n° 58 (da indicare in fattura) Mantova, 19/01/2017
CIG: Z611BE2F4D (da riportare in fattura insieme al n. prot)
€ 960.00, inclusi oneri, base d’asta
PromoImpresa - Borsa Merci, con sede operativa in Largo Pradella n.1 - Mantova, codice fiscale 0213741 020 1, rappresentata in questo atto dal direttore, dott. Marco Zanini, domiciliato per le funzioni presso la sede legale di via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova, legittimato alla stipulazione del presente contratto, definisce con
- Nome: IURY MAURIZIO - Cognome: ZUCCHI
un incarico di prestazione professionale in qualità di DOCENTE TEMATICHE AMBIENTALI.
Premesso:
• la delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 22 aprile 2016 relativa alla realizzazione di corsi in tematiche ambientali nel secondo semestre 2016;
• il provvedimento presidenziale n. 024/2016 del 14/10/2016, che fissa la quota d’ingresso a corsi sulle tematiche ambientali della durata di 8 ore;
• la delibera del Consiglio di amministrazione n. 54 del 13 dicembre 2016 relativa alla realizzazione di corsi in tematiche ambientali nel primo semestre 2017;
• il Regolamento per l’istituzione e la gestione degli Elenchi aperti di professionisti dell’Azienda Speciale pubblicato sul sito web;
• la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la Camera di commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi;
• che PromoImpresa-Borsa Merci non dispone quantitativamente e qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non è altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane;
• che la materia trattata richiede competenze specifiche;
• la consultazione dell’elenco dei beni e servizi disponibili nell’ambito delle iniziative del Programma per la razionalizzazione degli acquisti che ha evidenziato che la tipologia di servizio oggetto dell’appalto (iniziativa “FORMAZIONE”) prevede solo il lotto “formazione generalista” con il prodotto “formazione linguistica” e il lotto “formazione per il settore Energia” con il prodotto
“formazione per Energy Manager” con destinatari dipendenti della P.A.;
• di dover pertanto ricorrere, per l’individuazione del docente, alla consultazione dell’elenco di soggetti che hanno dichiarato la propria disponibilità a collaborare con l’azienda speciale per i servizi di docenza/consulenza (periodo di validità triennio 2015- 2017);
• che il giorno 26/10/2016 si è riunita la commissione valutatrice per l’individuazione del docente, tra quelli già ritenuti idonei nell’ambito del suddetto Avviso, per il corso “La tutela dell’ambiente: obblighi e buone prassi”, da realizzarsi nel secondo semestre 2016;
• che la Commissione, nella suddetta riunione, ha ritenuto che vi siano i presupposti per l’affidamento dell’incarico di docenza al professionista Iury Zucchi;
• il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni), secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si deve svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione;
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Rev. 4 del 01/12/12 Pag 2 di 11
• il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
• che la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi impone l’obbligatorietà al ricorso dei sistemi telematici di acquisto del Mercato Elettronico per affidamenti di importo superiore ai 1.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 (convertito nella legge n° 94/2012) di modifica del comma 450, articolo 1 della legge 296/2006 come adeguato dalla legge di stabilità 2016, art.1 comma 495 (legge 208/2015), svincolando di fatto la PA dall’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico per acquisti di beni e servizi per una spesa inferiore ai 1.000 euro;
• che l’affidamento in oggetto (servizio di docenza), ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie contrattuale “contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati esclusione art. 20 comma 1” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora aggiornata alle nuove disposizioni);
• che la procedura scelta dal contraente è: affidamento in economia – affidamento diretto;
• che IURY MAURIZIO ZUCCHI, aggiudicatosi l’incarico, ha dichiarato di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; di accettare tutte le condizioni generali e particolari che possono incidere sulla formulazione dell’offerta e ritenere il servizio realizzabile; di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza e di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria nonché della disponibilità di mezzi e strutture adeguate all’entità e alla tipologia dell’appalto; che la sua offerta economica è remunerativa e copre tutti gli oneri connessi all’esecuzione del presente appalto;
• che il professionista sopra indicato dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità che possa compromettere il corretto svolgimento dell’incarico;
Per quanto premesso le due parti dichiarano l’accordo di instaurare un rapporto di prestazione professionale ai seguenti patti e condizioni:
1) OGGETTO DEL CONTRATTO
IURY MAURIZIO ZUCCHI presterà per l’azienda speciale PROMOIMPRESA-BORSA MERCI servizio di:
docenza corso “La tutela dell’ambiente: obblighi e buone prassi” della durata di 12 ore.
Il corso dovrà trattare le seguenti tematiche:
Il sistema delle autorizzazioni ambientali previsto dal D.Lgs 152/2006 e dal D.Lgs 81/2008
Emissioni in atmosfera e scarichi idrici: definizioni, adempimenti, buone prassi e analisi di casi-studio
Rifiuti e inquinamento acustico: definizioni, adempimenti, buone prassi e disamina di documentazione fotografica Esame del modello di domanda di Autorizzazione unica ambientale (AUA)
Esercitazione: analisi delle prescrizioni di un'AUA e verifica di conformità legislativa
Dalla valutazione del rischio chimico all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera: coerenza di dati e informazioni. Gestione dei sistemi di convogliamento delle emergenze
Gestione delle sostanze pericolose negli scarichi idrici e nei rifiuti anche in riferimento al D.Lgs 81/2008. Analisi e gestione dei dati dei campionamenti degli scarichi idrici
Integrazione dei sistemi di gestione ambientale con altri sistemi di gestione: tecniche ed esempi
Esercitazione: predisposizione di una procedura integrata su un caso reale, con planimetrie e documentazione fotografica
Il corso si terrà presso una sala del Centro Congressi Mamu “Antonino Zaniboni” della sede camerale di largo Pradella n. 1 (Mantova) i giorni 1 e 8 febbraio 2017 (Orario: 9:30 – 13:00 e 14:00-16:30).
Il professionista è tenuto a attenersi alle note in ordine alla compilazione dei moduli di registrazione predisposti dal coordinatore dell’evento (raccolta firme di presenza, indicazione della consulenza trattata e dell’argomento, apposizione della firma).
Per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del presente contratto (orari, luoghi, ecc.) farà riferimento a Eleonora Fanin, coordinatore dell’evento (telefono: 0376-234350 – [email protected]).
2) DURATA DEL CONTRATTO E SUA RISOLUZIONE Il contratto di incarico professionale si concluderà il giorno 8 febbraio 2017.
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PROMOIMPRESA – BORSA MERCI
E’ esplicitamente previsto tra le parti che la natura giuridica del rapporto scaturito dal presente contratto non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza e che non comporta alcun vincolo di subordinazione: per cui in caso di eventuali difficoltà d’interpretazione non ci si potrà riferire, per analogia, ad alcuno dei rapporti come sopra esclusi.
Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 14531 e ss.
In caso di risoluzione del contratto imputabile al fornitore, l’Azienda Speciale avrà il diritto di richiedere il risarcimento del danno.
PromoImpresa-Borsa Merci si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) mancata fornitura dei servizi nei modi e nei tempi indicati al precedente punto 1);
b) cessione a terzi del presente contratto;
c) adozione nei confronti del fornitore di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni;
d) subappalto dei servizi non espressamente autorizzato da PromoImpresa-Borsa Merci;
e) perdita di possesso dei requisiti previsti dagli artt. 38, del D.Lgs. 163/2006.
Il servizio sarà soggetto a valutazione qualitativa da parte dei partecipanti all’evento, tramite somministrazione di un questionario di customer satisfaction.
L’esito positivo della rilevazione (customer satisfaction) della prestazione relativa al presente contratto porterà eventualmente portare alla assegnazione di futuri incarichi di collaborazione.
L’esito negativo della rilevazione (inferiore a 2,5 punti) precluderà la possibilità di assegnazione di ulteriori incarichi di collaborazione, così come previsto dal Sistema di Qualità aziendale (Certificazione ISO 9001:2008 n. 194217 BUREAU VERITAS – SINCERT settore EA 37).
Il recesso è disciplinato dall’art. 2237 del c.c.
3) QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO
L’incarico affidato con il presente contratto si configura come prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 del C.C. Non vi sono elementi, infatti, per riconoscere in alcun modo né un rapporto di tipo subordinato, né di tipo associativo, sia per le specifiche caratteristiche dell’incarico (mancanza del vincolo di subordinazione, del potere disciplinare) sia perché così esplicitamente voluto e dichiarato dalle parti.
Il professionista si impegna a far avere a PromoImpresa - Borsa Merci il proprio c.v. aggiornato utilizzando il modello standardizzato Europass Curriculum Vitae2 (ex Curriculum Vitae Europeo) debitamente firmato, con inclusa fotocopia di documento di identità, e aggiungendo la seguente nota sulla privacy: «Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"» e aggiungendo la seguente dichiarazione «Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri».
L’affidamento è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti:
a) il presente contratto;
b) i documenti e le dichiarazioni presentati per l’ammissione e la partecipazione alla procedura;
c) il Codice Comportamento Dipendenti CCIAA e azienda speciale (controfirmato per presa visione dall’Affidatario);
d) la Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza (controfirmata per presa visione dall’Affidatario).
I predetti documenti fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati e l’Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.
4) COMPENSO Il compenso orario è pari a:
Euro 78.00 (inclusi eventuali oneri previdenziali e assistenziali) + IVA di legge (se dovuta)
Nessun altro onere accessorio potrà essere richiesto oltre al suddetto compenso, incluse spese di trasferta, vitto e alloggio. E’ altresì escluso il rimborso delle spese per servizio taxi, veicoli a noleggio, spese consumazioni frigo-bar, spese pranzi e cene, spese di parcheggio, diritti di agenzia viaggi, servizi alberghieri speciali, altre categorie di spese extra.
1 Articolo 1453 - Risolubilità del contratto per inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
2Per scaricare il modello: http://www.europass-italia.it/docs/CVTemplate_it_IT.doc
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Non è ammessa la corresponsione di altra somma a titolo di rimborso o indennità forfetari.
Nel caso il professionista emetta una fattura senza addebito IVA (es. regime dei minimi) sulla fattura andrà applicata marca da bollo3 di € 2,00 se la fattura ha un importo superiore ad € 77.47.
- Se l’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale, il professionista deve riportare sulla fattura l’annotazione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014” e indicare gli estremi della relativa autorizzazione.
- Se l’imposta di bollo viene assolta tramite applicazione del contrassegno, e la fattura viene inviata tramite email in formato PDF, l’Agenzia Entrate ha precisato che:
la fattura originale su cui applicare la marca da bollo da € 2,00 deve essere conservata da chi la emette;
sulla copia inviata al cliente via email deve essere indicata la dicitura: “imposta di bollo assolta sull’originale”, indicando anche il numero identificativo (ID) della marca da bollo apposta sulla fattura.
La fattura emessa a PromoImpresa-Borsa Merci NON dovrà essere del tipo "elettronico" perché le Aziende Speciali delle CCIAA NON sono considerate tra gli Enti di “Pubblica Amministrazione” individuati:
- nell’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 - nell’art. 1 comma 2 d. lgs. 65/2001 - nell’art. 1 comma 209 L. 244/2007
Il compenso verrà corrisposto (con DURC regolare) entro trenta giorni data ricezione fattura, attraverso bonifico bancario da accreditare presso la Banca che verrà segnalata dal professionista.
Qualora si evidenziasse un DURC non regolare, PromoImpresa-Borsa Merci destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge dagli Istituti previdenziali ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010.
Qualora si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell’attività oggetto del presente contratto, per motivi organizzativi, il compenso sarà rapportato alle ore di collaborazione effettivamente svolte.
Possono essere emesse anche più fatture Il pagamento del corrispettivo è subordinato a:
- emissione di fattura con indicazione del numero CIG e del numero di PROTOCOLLO, come indicato in capo al documento;
- verifica della regolarità contributiva presso INPS - INAIL;
- verifica della regolarità fiscale presso Agenzia delle Entrate (nel caso di forniture superiori a € 1.000,00) - verifica del casellario giudiziale degli amministratori dell’impresa (nel caso di forniture superiori a € 1.000,00)
5) ELABORATI
L’Affidatario si impegna a fornire a PromoImpresa - Borsa Merci copia su supporto informatico (in formato compatibile con il sistema informativo dell’Amministrazione) eventuali elaborati prodotti, nonché copia su supporto cartaceo degli stessi.
6) RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO
L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con PromoImpresa-Borsa Merci.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3L’omissione della marca da bollo o l’apposizione del contrassegno telematico di assolvimento della marca da bollo con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta o della maggiore imposta evasa.
La marca da bollo è deducibile o detraibile ai fini IRPEF sempre se si può considerare accessoria al costo principale.
La marca da bollo sulle fatture cartacee va assolta tramite l’acquisto del contrassegno telematico acquistato dal tabaccaio mentre per le fatture elettroniche la marca da bollo va assolta in modo virtuale mediante il versamento con il modello F24.
I contribuenti che assolvono in maniera virtuale la marca da bollo su fatture elettroniche, sono tenuti a versarla in maniera cumulativa entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo d’imposta.
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PROMOIMPRESA – BORSA MERCI
Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio; è in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione di PromoImpresa-Borsa Merci anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, PromoImpresa-Borsa Merci ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando che L’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a PromoImpresa-Borsa Merci.
L’Affidatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare ed appalti e, comunque, previa approvazione di PromoImpresa-Borsa Merci.
7) ASSICURAZIONI
L’Affidatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, collaboratori e risorse, a PromoImpresa-Borsa Merci, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, L’Affidatario ha attiva una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora L’Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
PromoImpresa-Borsa Merci è attualmente assicurata per la responsabilità civile con la compagnia assicurativa Generali Italia S.p.A. – Polizza RCT/RCO n. 360142338 con scadenza 31/12/2017.
8) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
Ai sensi dell’art.3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale per il pagamento dell’onorario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce è causa di risoluzione del contratto.
9) ALTRE DISPOSIZIONI
Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti ed annulla e sostituisce qualsiasi eventuale e diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.
L’Affidatario dichiara inoltre di aver ricevuto dettagliate informazioni sul “Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Mantova”, esteso anche ai dipendenti dell’Azienda Speciale, ex art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 (ordinamento lavoro pubblico) e DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) emanato in attuazione della legge anti-corruzione Legge n. 190/2012, in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indicante i doveri di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Speciale.
Qualora l’Affidatario si renda inadempiente agli obblighi derivanti dal Codice Etico, l’Amministrazione risolverà il contratto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicare via PEC, con conseguente addebito all’Affidatario di tutti i danni subiti e subendi.
Data la particolarità dell’Incarico che, per sua stessa natura, comporta la presenza di personale dell’azienda affidataria presso i locali dell’Azienda speciale, il fornitore affidatario, in riferimento alle situazioni di rischio ed alle relative misure di sicurezza presenti sui luoghi di lavoro cui potrà accedere in occasione dello svolgimento dell’Incarico, dichiara di aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
PromoImpresa-Borsa Merci è tenuta a pubblicare tutti i dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37 del d.lgs. n.
33/2013), pertanto un estratto del presente contratto dovrà essere pubblicato sul sito web dell’Azienda Speciale.
Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
10) SPESE DI REGISTRAZIONE
Le spese di registrazione del presente atto, in caso d’uso, saranno a carico della parte che richiederà la registrazione stessa.
11) RINVIO AD ALTRE NORME
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o ad altre leggi che risultino applicabili.
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12) CONCILIAZIONE CAMERALE
Tutte le controversie derivanti dal contratto di partecipazione dovranno essere sottoposte, prima del ricorso all'autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di una delle parti, a tentativo di conciliazione effettuato da un conciliatore che sarà nominato ed opererà secondo le procedure definite nel Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Mantova, che le parti dichiarano fin d'ora di conoscere ed accettare.
13) FORO COMPETENTE
Per quanto non precisato nelle presenti Condizioni valgono le norme italiane vigenti, nonché gli usi e le consuetudini commerciali della Camera di Commercio di Mantova. In caso di contestazioni è esclusivamente competente il Foro di Mantova.
Letto, approvato e sottoscritto.