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Bollo auto non pagato: conseguenze

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Bollo auto non pagato:

conseguenze

Autore: Redazione | 25/05/2016

Tassa automobilistica: chi deve pagare, quando si prescrive, che succede se non si paga.

Che succede se non pago il bollo auto? È sempre più alto il numero di italiani che si pone questa domanda: il bollo auto è, infatti, una delle tasse più evase, vuoi a causa di una semplice dimenticanza, vuoi per sopravvenute impossibilità economiche. Di fatto, gran parte delle cartelle di pagamento notificate da

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Agenzia Entrate Riscossione comprende spesso, tra le voci dei debiti pendenti, una o più annualità di bollo auto non pagato. Tuttavia, l’importo della cosiddetta

“tassa di circolazione” (che tuttavia, per come si dirà a breve, non è più collegata alla semplice circolazione, ma alla stessa proprietà dell’auto) è di norma troppo basso perché il fisco possa procedere ad azioni esecutive particolarmente gravose come il pignoramento della casa o la stessa ipoteca. Ecco quindi questa breve guida per comprendere tutte le conseguenze che derivano nel caso di mancato pagamento del bollo auto.

Che succede se pago il bollo auto in ritardo?

Se ti sei dimenticato di pagare il bollo auto, puoi sempre farlo in un momento successivo, pagando tuttavia le sanzioni collegate al ritardo. Con il cosiddetto ravvedimento operoso puoi ottenere uno sconto sulle sanzioni a patto che effettui il versamento entro un anno:

se paghi entro i primi 14 giorni, oggi si applica una sanzione sull’imposta pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. Pertanto, se paghi al quattordicesimo giorno avrai una sanzione dello 1,4%;

dal 15° al 30° giorno, la sanzione si riduce a 1/10; pertanto si paga una maggiorazione pari all’1,5%;

dal 30° al 90° giorno la sanzione scende al 1,67%;

dal 90° giorno a 1 anno la sanzione è pari al 3,75%.

Se il ritardo è superiore a un anno, non si può più usufruire del ravvedimento operoso e si applica la multa vera e propria pari al 30% più un interesse dello 0,5%

per ogni sei mesi di ritardo.

Che succede se non pago il bollo auto?

Se neanche nei termini appena indicati interviene il pagamento, è necessario che l’ente titolare del credito, ossia la Regione, invii una richiesta di pagamento con accertamento dell’imposta evasa. Questa richiesta deve intervenire entro il termine massimo di tre anni decorrenti a partire dall’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Così, per esempio, qualora il bollo vada pagato a gennaio 2016, l’accertamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2019.

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Successivamente, in caso di inadempimento protratto, l’importo viene iscritto a ruolo e il debitore riceverà, verosimilmente, una cartella di pagamento da parte di Agenzia Entrate Riscossione. Tale cartella deve necessariamente indicare la data in cui il bollo è dovuto.

A questo punto Agenzia Entrate Riscossione può procedere agli atti di riscossioni secondo i poteri attribuitegli dalla legge. E in particolare potrà procedere al:

pignoramento del conto corrente: se, tuttavia, il conto è destinato a ricevere l’accredito di redditi da lavoro dipendente (lo stipendio mensile), è possibile il pignoramento solo per le somme che eccedono la misura di tre volte l’assegno sociale ossia da 1.345,56 euro in su. Pertanto, ad esempio, se nel conto ci sono solo 1.500 euro, Agenzia Entrate Riscossione potrà pignorare solo 154,44 euro. Invece per tutti gli stipendi successivamente versati, il pignoramento può estendersi a massimo un quinto della mensilità stessa;

pignoramento della pensione: in tal caso è possibile il pignoramento di un quinto, fatto salvo il cosiddetto minimo vitale che non può essere pignorato (attualmente pari a 672,78 euro);

pignoramento dello stipendio: in tal caso è possibile il pignoramento di un decimo per stipendi fino a 2.500 euro, di un settimo per stipendi fino a 5.000 euro, di un quinto per stipendi da 5.000 euro in su;

pignoramento di beni mobili: misura raramente utilizzata.

Non è possibile il pignoramento della casa o di altri beni immobili in quanto è possibile procedere con tale strumento solo se il debito supera 120.000 euro.

Altrettanto non è possibile procedere all’ipoteca sulla casa in quanto, in tal caso, il debito deve essere superiore a 20.000 euro.

Che succede se Agenzia Entrate Riscossione blocca l’auto?

Agenzia Entrate Riscossione può procedere al fermo auto. Si tratta della misura sicuramente più utilizzata per riscuotere il bollo auto. Con il fermo auto, la vettura non può più circolare, salvo che il debitore chieda e ottenga, da Agenzia Entrate Riscossione, la rateazione del debito (ossia il pagamento dilazionato). In tal caso,

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il contribuente può ottenere la sospensione del fermo, ma deve prima dimostrare di aver pagato la prima rata: avrà così da Agenzia Entrate Riscossione una liberatoria da portare al PRA. In questo modo potrà tornare a circolare. Tuttavia il fermo verrà definitivamente cancellato solo dopo il pagamento dell’ultima rata.

Quando si prescrive il bollo auto?

Il bollo auto si prescrive dopo tre anni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta deve essere pagata (v. l’esempio sopra riportato).

Se viene notificata una cartella di Agenzia Entrate Riscossione, il bollo si prescrive dopo tre anni che decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la cartella è stata consegnata. Dopo tale termine l’esattore non può più procedere né a pignoramenti, né a fermo auto; in caso contrario tali misure sono illegittime e il contribuente può impugnarle dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

Se la richiesta di pagamento viene impugnata davanti al giudice e il contribuente perde la causa, la prescrizione diventa di 10 anni dalla pubblicazione della sentenza.

Col fermo auto devo pagare il bollo?

Se l’auto è stata rubata, demolita o Agenzia Entrate Riscossione vi ha iscritto il fermo, il bollo non va pagato. È necessario però che il titolare dichiari al PRA la cosiddetta “perdita di possesso”.

Ho venduto l’auto, ma l’acquirente non ha trascritto l’atto al PRA: chi paga il bollo?

All’atto di vendita di un veicolo sarà onere dell’acquirente provvedere, entro 60 giorni, alla trascrizione del passaggio di proprietà presso i competenti uffici del PRA [1]. Spesso tuttavia accade che questi non ottemperi a detto onere, sicché il veicolo rimane formalmente intestato al vecchio proprietario il quale potrà, perciò, essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze relative al presunto

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possesso, e quindi utilizzo, del veicolo (come, ad esempio, pagamento di multe, bollo auto, eventuali illeciti penali, ecc.). In primo luogo, l’originario proprietario, infatti, sarà responsabile per le tasse automobilistiche non pagate, l’imposta di bollo in particolare, in secondo luogo potrà rispondere di eventuali danni cagionati a terzi (persone o cose) dall’utilizzo dell’autoveicolo, nonché di sanzioni amministrative comminate ai sensi del Codice della Strada.

Per ovviare a ciò sono previsti dalla legge diversi rimedi, quali la trascrizione a tutela del venditore, il ricorso giurisdizionale e la perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva.

Trascrizione a tutela del venditore

Al venditore converrà, per prima cosa, provvedere ad effettuare una visura presso i competenti uffici del PRA, decorsi i 60 giorni dalla vendita, al fine di verificare se il compratore abbia provveduto o meno alla trascrizione del passaggio di proprietà.

Effettuata la visura, nel caso in cui si riscontri che il passaggio di proprietà non sia stato trascritto, il venditore potrà provvedere, di propria iniziativa, recandosi presso il PRA munito di originale dell’atto di vendita [2].

Qualora l’originario proprietario non disponga dell’originale dell’atto di vendita sarà comunque possibile produrre una scrittura privata, con propria firma autenticata, che attesti la vendita, tuttavia, in tal caso, il nuovo atto avrà efficacia unicamente dalla nuova data di autentica della firma, sicché il venditore originario sarà comunque chiamato a rispondere per il periodo pregresso, sia in termini di imposte, che in termini di responsabilità.

Ricorso al giudice

La parte può intraprendere, anche personalmente, ossia senza l’assistenza dell’avvocato, un ricorso davanti al Giudice di Pace.

Si aprirà in tal caso un procedimento giudiziario, sicché sarà il Giudice con sentenza a costituire, a seguito di accertamento dell’avvenuta vendita, il titolo per procedere alla trascrizione presso i competenti uffici del PRA.

In detta sede sarà necessario però fornire al giudice una dimostrazione dell’avvenuta vendita, attraverso la produzione di documenti (potranno, ad

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esempio, essere depositati estratti conto da cui risulti il versamento della somma di denaro corrispondente all’importo di vendita del veicolo) o con testimoni.

Al termine del giudizio, il venditore potrà procedere, munito della sentenza giudiziale, alla suddetta trascrizione presso il PRA competente. In questo caso la trascrizione avrà efficacia retroattiva, secondo quanto stabilito dal Giudice nel dispositivo, sicché il venditore non risponderà né in termini di responsabilità per danni e sanzioni amministrative né in termini di oneri tributari, a far data dal giorno della vendita, come accertato con il provvedimento giudiziale.

Perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

In mancanza di altra documentazione avente data certa, anche nel caso in cui non si conoscano tutti i dati dell’acquirente, sarà possibile richiedere presso il PRA l’annotazione della perdita di possesso del veicolo, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Tuttavia in tale ultimo caso occorre tener presente che a cessare sarà unicamente l’obbligo tributario riferito al pagamento delle tasse automobilistiche (peraltro l’obbligo di pagamento del bollo auto cesserà nell’anno successivo a quello di riferimento) solo per il periodo successivo alla dichiarazione. Diversamente il venditore potrà comunque essere chiamato a rispondere sia per eventuali danni cagionati a terzi dal veicolo che per le contravvenzioni comminate ai sensi del Codice della Strada.

Per concludere, bisogna considerare che, sia nel caso in cui la vendita sia stipulata in via diretta con l’acquirente compratore che nel caso in cui sia stipulata con l’intermediazione di un concessionario auto, sarà opportuno verificare che vi sia stata la trascrizione del passaggio di proprietà. Si raccomanda, inoltre, di conservare la relativa documentazione, in particolar modo l’atto di vendita, in modo da dimostrare – nel modo più agevole possibile – l’avvenuto passaggio di proprietà; in questo modo si potrà evitare di rimanere esposti al rischio di essere chiamati a rispondere dei danni cagionati a terzi dall’utilizzo del veicolo venduto, in quanto il procedimento della perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva di atto notorio rileva solo ai fini dell’esonero dall’obbligo tributario ma non tiene indenne il venditore sotto il profilo della responsabilità giuridica.

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Chi deve pagare il bollo in caso di leasing e usufrutto?

Qualora l’auto sia posseduta in forza di un contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere rispettivamente utilizzatori, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio del veicolo al PRA.

A chi va pagato il bollo auto?

Il bollo auto è una imposta regionale sebbene in alcune Regioni essa sia gestita dall’Agenzia delle Entrate (Friuli Venezia Giulia e Sardegna).

Come faccio a sapere quando scade il bollo auto e se ho pagato?

Per sapere quando scade il bollo auto puoi chiederlo in qualsiasi centro ACI.

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto, sul proprio sito, un servizio (al momento disponibile solo per Marche, Sicilia, Valle d’Aosta, Friuli Venezia e Giulia, Sardegna) con cui è possibile verificare se il bollo auto è stato regolarmente pagato.

L’intestatario dell’auto o della moto deve pagare il bollo auto entro l’ultimo giorno utile, cioè l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del bollo, se si tratta di veicoli già circolanti. Per quelli nuovi, invece, entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione; se la pratica è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese è consentito pagare entro quello successivo.

Se non pago il bollo auto e non uso l’auto vado incontro a sanzioni?

Il bollo auto va pagato a prescindere dalla circolazione; infatti, al contrario dell’assicurazione rc-auto, il bollo è legato alla proprietà del mezzo e va pagato anche se l’auto non circola e resta parcheggiata in garage.

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Se non pago il bollo auto posso circolare?

Chi non paga il bollo auto può circolare, salvo che – come detto – Agenzia Entrate Riscossione non iscriva il fermo auto.

Tuttavia per chi non paga il bollo per più di tre anni consecutivi, la vettura verrà radiata d’ufficio dal Pra (Pubblico registro automobilistico). In poche parole:

verrà ritirata la carta di circolazione e la targa dell’automobile. In particolare, la Regione titolare del tributo notifica la richiesta di pagamento al proprietario, che ha 30 giorni di tempo dalla notifica per regolarizzare la situazione dei bolli arretrati, affinché il veicolo non sia cancellato d’ufficio dagli archivi del Pubblico Registro Automobilistico. Gli organi di Polizia provvederanno quindi al ritiro d’ufficio delle Targhe e della Carta di Circolazione. È comunque possibile fare ricorso al Ministero delle Finanze per difendersi dal provvedimento di cancellazione e, in ogni caso, è necessario regolarizzare i pagamenti omessi.

Se non pago il bollo posso vendere l’auto?

È possibile vendere l’auto, ma il precedente venditore resta obbligato a pagare il bollo finché l’auto è stata a lui intestata.

Note

[1] Come previsto dall’art 94 cod. str. [2] Ai sensi dell’art. 11 del D.M. 514/92.

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