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COMUNE DI SPILAMBERTO

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Academic year: 2022

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(1)

PROVINCIA DI MODENA

Data: 07/04/2017

Nr. Progr.

139

STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E BIBLIOTECA SERVIZIO

DETERMINAZIONE STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E BIBLIOTECA

AFFIDAMENTO DELL'ALLESTIMENTO, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'AREA ESPOSITIVA COMMERCIALE DELLA MANIFESTAZIONE 147° FIERA SAN GIOVANNI BATTISTA - RITIRO IN VIA DI AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA

FIRMATO IL RESPONSABILE QUARTIERI CRISTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

(2)

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELL'ALLESTIMENTO, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'AREA ESPOSITIVA COMMERCIALE DELLA MANIFESTAZIONE 147° FIERA SAN GIOVANNI

BATTISTA - RITIRO IN VIA DI AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA

IL RESPONSABILE

STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E BIBLIOTECA

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 30/01/2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 30/01/2017, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

- con deliberazione n° 9 del 20/02/2017, la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2017, affidando ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire;

Richiamata integralmente la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 15/02/2017 con la quale l’Amministrazione ha approvato la realizzazione della 147° Fiera di San Giovanni Battista nei giorni dal 22 al 25 giugno 2017 (con anteprima il 21/6);

Richiamata la determinazione a contrattare n. 61 del 22/02/2017 con la quale:

- si approvava la procedura di affidamento del servizio di allestimento, organizzazione e gestione dell’area espositiva commerciale della 147° Fiera di San Giovanni a ditta specializzata nel settore dell’organizzazione di manifestazioni fieristiche di tale rilevanza,

- si richiamava l’art. 36 co. 2 lett. b) e co. 9 del D.Lgs. 50/2016 che individua la procedura per l’affidamento di appalti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria, dando atto che la prestazione in oggetto è reperibile nel catalogo di riferimento MEPA “Eventi2010” valutando pertanto di ricorrere ad una RdO - richiesta di offerta “aperta” a tutti gli iscritti del catalogo di riferimento MEPA “Eventi2010” - CIG: 6987659E9C;

Dato atto che con la citata determinazione si approvava:

- il capitolato prestazionale con relativi allegati e il disciplinare di gara con relativo allegato, in cui venivano esplicitate in maggiore dettaglio le caratteristiche tecnico-organizzative dell’evento oltre alle prescrizioni tecnico-amministrative riferite alla gestione dell’appalto;

- l’importo posto a base di gara pari ad € 65.000,00 oltre IVA nella misura di legge, di cui:

- per servizi a corpo (soggetti a ribasso) € 64.550,00 - per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 450,00

- il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione individuati nel disciplinare di gara alla voce “Criterio di aggiudicazione”:

A) punteggio relativo all’offerta tecnica punti 80 L’offerta tecnica dovrà prevedere:

- proposta gestionale per la realizzazione del servizio;

- proposta di valorizzazione;

- proposta di sostenibilità

B) punteggio relativo all’offerta economica punti 20

- l’offerta economica doveva essere presentata quale ribasso percentuale sull’importo a base d’appalto;

Considerato che:

− il termine di scadenza per la presentazione di offerta sul sistema Mepa era fissato per il 14/03/2017 alle ore 12.00;

− con determinazione n. 92 del 15/03/2017 veniva nominata la commissione giudicatrice;

(3)

− nella seduta pubblica del 15/03/2017 la Commissione, constatata la presentazione di offerta da parte di due concorrenti, apriva la busta della documentazione amministrativa ammettendo entrambi i concorrenti al soccorso istruttorio per la regolarizzazione formale della documentazione e rinviando l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche alla data del 20/03/2017;

− entrambi i concorrenti venivano ammessi alla successiva fase dell'apertura delle offerte tecniche e in data 20/03/2017 la commissione giudicatrice procedeva all'esame delle stesse in seduta riservata;

− alla seduta pubblica del 22/03/2017 alle ore 13.30, la commissione procedeva all’apertura delle buste economiche previo inserimento del punteggio attribuito a ciascun concorrente per l'offerta tecnica;

− la Commissione rilevava che dal documento generato dal sistema elettronico l'offerta economica presentata da un concorrente presentava un ribasso del 99,22% e quella dell’altro concorrente il ribasso del 20%;

− il sistema elettronico, quindi, premiava con il massimo del punteggio (20 punti) il concorrente che aveva offerto il 99,22%;

− la Commissione, tuttavia, non poteva non rilevare l'irragionevolezza di un ribasso del 99,22%

che non poteva ritenersi ammissibile né attendibile;

− esaminando i documenti delle offerte economiche, emergevano ulteriori dati inseriti dai concorrenti che facevano intendere come le percentuali indicate nel campo dell’offerta economica, per entrambi i concorrenti, non corrispondessero alle rispettive percentuali di ribasso sul prezzo a base d'asta;

− in considerazione di queste incongruenze la commissione sospendeva la procedura senza aggiudicare provvisoriamente la gara al fine di chiarire anche tramite interrogazione del sistema Consip quale fosse il ribasso percentuale offerto dalle imprese;

− dagli approfondimenti posti in essere dalla Commissione è emerso che:

a) la piattaforma ha assunto quali valori di ribasso percentuale quelli inseriti dai concorrenti nell’apposito riquadro e quindi rispettivamente: 99,22% e 20%;

b) il disciplinare di gara e la RDO richiedeva di esprimere l'offerta mediante ribasso percentuale sul prezzo a base di gara;

− le percentuali di ribasso indicate, tuttavia, non sembrano corrispondere alla reale volontà di offerta dei concorrenti, come si desume dagli ulteriori dati rinvenibili nel documento d'offerta e come meglio specificato dalla commissione nel verbale di gara n. 3 del 22/03/2017 e nel verbale n. 4 del 3/04/2017 conservati agli atti;

− l'interesse pubblico dell'Amministrazione comunale è senz'altro quello di affidare l'appalto ad un prezzo che corrisponda ad un'offerta certa, affidabile e ragionevole, esigenza che nel caso di specie non risulta soddisfatta da nessuno dei concorrenti;

Visti i verbali trasmessi al RUP dalla Commissione giudicatrice e rilevato che la Commissione, tenuto conto della documentazione presentata dai partecipanti alla gara e delle discrasie che emergono dai valori indicati, non è in grado di definire in modo univoco e certo le offerte economiche dei due Concorrenti, con conseguente impossibilità di attribuire agli stessi il punteggio complessivo;

Ritenuto di condividere le osservazioni e le conclusioni della Commissione alle quali si rimanda;

Dato atto che la legge non ammette il soccorso istruttorio sull’offerta economica;

Rilevato che, in considerazione di tale problematicità, la Commissione non può approvare l’esito finale della procedura e, nell’interesse dell’Amministrazione, propone al RUP di ritirare in autotutela la gara in oggetto;

Ritenuto pertanto che vi siano i presupposti giuridici e motivi di pubblico interesse che impongono di agire in via di autotutela ritirando gli atti di gara in una fase ancora precedente al consolidarsi di posizioni qualificate in capo ai concorrenti partecipanti alla procedura in quanto ancora in fase antecedente all'aggiudicazione provvisoria;

(4)

Valutati i presupposti logico-giuridici per agire in via di autotutela, anche ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/90, nonché le ragioni di trasparenza, parità di trattamento e pertanto imparzialità dell'azione amministrativa tali da giustificare il ritiro dell’intera procedura di gara (TAR Lazio Latina, Sez.

I^, 17 luglio 2014, n. 602; Consiglio di Stato, Sez. V^, 18 luglio 2012, n. 4189; TAR Lazio Roma, Sez.

II^-bis, 14 aprile 2015, n. 5462; TAR Lazio Roma, Sez. II^, 23.01.2017 n. 1229).

Ritenuto di provvedere in merito e di procedere al ritiro della procedura, ritenendo prevalente la salvaguardia dell’interesse pubblico ad aggiudicare il servizio sulla base di un confronto competitivo tra offerte determinate, serie e affidabili, nel rispetto della par condicio;

Ritenuto altresì di svincolare le somme prenotate con determinazione n. 61 del 22/02/2017 sui capitoli di bilancio corrente n. 11230/65 e n. 11232/65;

Visto altresì il disciplinare di gara con il quale la stazione appaltante si riservava “a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad aggiudicazione definitiva dell'appalto”.

Riconosciuto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza della Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca;

Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali prot. n. 15693 del 26.09.2014 con il quale è stata nominata Responsabile della Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca la dott.ssa Cristina Quartieri;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL;

- lo Statuto comunale;

- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

- il DPR 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006 (previgente Codice dei Contratti pubblici) per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici);

- la legge 241/90

Ritenuto che l’adozione del provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di competenza;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

1. Di procedere al ritiro in via di autotutela della procedura di gara per l’affidamento del servizio di

“allestimento, organizzazione e gestione dell’area espositiva commerciale della 147° Fiera di San Giovanni” per le motivazioni di cui in premessa.

2. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione trasparente e comunicato ai due concorrenti ammessi.

3. Di disporre lo svincolo delle cauzioni provvisorie costituite dai concorrenti e di liberare altresì le somme impegnate con determinazione n. 61 del 22/02/2017 sui capitoli di bilancio corrente n.

11230/65 e n. 11232/65.

4. Di dare atto che si provvederà in tempi celeri ad indire nuova procedura di gara con successivi atti.

5. Di dare immediata attuazione alla determina in oggetto.

(5)

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente dott.ssa Michela Santagata

Il Responsabile

Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca Dott.ssa Cristina Quartieri

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