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Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 dicembre 2020 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'unione europea

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14317/20 md

TREE.2.A

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Consiglio

dell'Unione europea

Bruxelles, 21 dicembre 2020 (OR. en)

14317/20

AVIATION 259 DELACT 186

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 21 dicembre 2020

Destinatario: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: C(2020) 9326 final

Oggetto: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 21.12.2020 recante modifica e rettifica del regolamento (UE) n.

748/2012 per quanto riguarda le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, la produzione di parti da utilizzare durante la manutenzione e la considerazione di aspetti legati all'invecchiamento degli aeromobili in sede di certificazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 9326 final.

All.: C(2020) 9326 final

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COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 21.12.2020 C(2020) 9326 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 21.12.2020

recante modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, la produzione di parti da utilizzare

durante la manutenzione e la considerazione di aspetti legati all'invecchiamento degli aeromobili in sede di certificazione

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RELAZIONE

1. CONTESTODELL'ATTODELEGATO

Il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l'aeronavigabilità degli aeromobili è conferito alla Commissione in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 (il regolamento di base dell'AESA).

Le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità (Instructions for continued airworthiness - ICA) sono state elaborate dai titolari dell'approvazione del progetto (design approval holders - DAH) nell'ambito della certificazione di prodotti e parti. Tali norme, se debitamente attuate, dovrebbero garantire che il prodotto o la parte mantenga l'aeronavigabilità durante il ciclo di vita previsto. L'esperienza ha dimostrato che le norme vigenti lasciano spazio ad interpretazioni che comportano divergenze per quanto concerne cosa si intenda per ICA e le modalità di distribuzione delle istruzioni alle imprese che sono tenute ad applicarle, e possono pertanto determinare eventuali rischi per la sicurezza

Inoltre, le parti fabbricate per essere installate in un aeromobile devono essere accompagnate da un modulo 1 AESA che attesti la conformità della loro fabbricazione ai dati di progettazione approvati. Tale modulo può essere emesso da un'impresa di produzione approvata o da altre imprese di produzione, ma in quest'ultimo caso deve essere convalidato e controfirmato dall'autorità competente. Quanto alle parti il cui impatto sulla sicurezza è trascurabile, un modulo 1 AESA non aumenta il livello di sicurezza per l'aeromobile e crea un onere amministrativo superfluo per l'industria aeronautica.

Le imprese di manutenzione, gli operatori, le imprese di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e i proprietari di aeromobili incontrano in alcuni casi difficoltà nell'ottenere determinate parti (pezzi di ricambio o parti relative a una modifica di progetto o a un progetto di riparazione) accompagnate, come richiesto, da un modulo 1 AESA. In altri casi, un modulo 1 AESA è rilasciato "artificiosamente", ossia da un'impresa che non ha fabbricato la parte ma l'ha solo ispezionata perché il fabbricante della parte non è un'impresa di produzione approvata e non ha di conseguenza il privilegio di rilasciare tale modulo. Tale rilascio artificioso del modulo è conforme ai requisiti di aeronavigabilità ma non soddisfa la finalità della normativa, ossia che il fabbricante della parte certifichi che quest'ultima è stata fabbricata in conformità ai dati di progettazione approvati.

Si potrebbe inoltre ritenere che per tutti gli aeromobili l'invecchiamento abbia inizio dal momento della loro fabbricazione. L'invecchiamento di un aeromobile dipende da fattori quali l'età, il numero di cicli di volo e il numero di ore di volo. L'esperienza di servizio ha dimostrato la necessità di aggiornare costantemente le conoscenze in merito all'integrità strutturale degli aeromobili durante l'invecchiamento. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione sono stati introdotti nuovi requisiti per gli aeromobili in servizio per mantenere aggiornate le conoscenze in merito ai fattori di invecchiamento sulla base dell'esperienza operativa in tempo reale e mediante l'uso di moderni strumenti analitici e di prova. Detti requisiti dovrebbero garantire che i titolari delle approvazioni del progetto producano i dati e seguano le procedure, le istruzioni e i manuali necessari a prevenire avarie da corrosione e fatica durante l'invecchiamento delle strutture e li mettano a disposizione degli operatori.

Lo stesso livello di sicurezza deve essere mantenuto anche quando le strutture di aeromobili di grandi dimensioni sono soggette a modifiche o riparazioni e approvate in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.

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È altresì necessario sia allineare in alcuni punti il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione alla recente modifica del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione operata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione, sia modificarlo per rettificare alcuni errori.

Si propone pertanto di modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (regolamento iniziale sull'aeronavigabilità) al fine di:

– integrare le ICA nel certificato di omologazione per rafforzare il controllo delle ICA, ivi incluse le relative modifiche, da parte del titolare dell'approvazione del progetto;

– consentire legalmente che le parti il cui impatto sulla sicurezza dell'esercizio dell'aeromobile è trascurabile possano essere fabbricate senza l'approvazione di un'impresa di produzione e possano essere messe in servizio senza un modulo 1 AESA e installate su un aeromobile aeronavigabile;

– fare in modo che il livello di sicurezza delle strutture degli aeromobili di grandi dimensioni conseguito grazie al rispetto dei nuovi requisiti in materia di invecchiamento degli aeromobili mediante il regolamento (UE) 2020/1159 sia mantenuto anche in caso di modifiche o riparazioni strutturali future, se approvate in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione;

– imporre ai titolari di certificati di omologazione (ristretti) per aeromobili di grandi dimensioni l'istituzione di un processo che garantisca la validità del programma di mantenimento dell'integrità strutturale per tutta la vita operativa dell'aeromobile;

– garantire l'allineamento al regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione in quanto i nuovi requisiti relativi alle ICA e al la messa in servizio di parti senza un modulo 1 AESA sono altresì parte di tale regolamento;

– rettificare alcuni errori per garantire l'allineamento al regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione.

2. CONSULTAZIONIPRECEDENTIL'ADOZIONEDELL'ATTO

In conformità all'articolo 128, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Il progetto di atto delegato è stato presentato al gruppo di esperti sulla sicurezza aerea, cui partecipano i rappresentanti degli Stati membri, durante la riunione del 2 luglio 2020. L'atto delegato si basa sui seguenti pareri dell'AESA:

– n. 07/2019, il cui contenuto è stato sottoposto a consultazione pubblica mediante l'avviso di proposta di modifica (NPA) 2017-19 Installation of parts and appliances that are released without an EASA Form 1 or equivalent (RMT.0018) e l'NPA 2018- 01 Instructions for continued airworthiness (RMT.0252 (MDM.056)) pubblicati dall'AESA rispettivamente il 14 dicembre 2017 e il 29 gennaio 2018, come pure con i portatori di interessi coinvolti;

– n. 12/2016, il cui contenuto è stato sottoposto a consultazione pubblica mediante NPA 2013-07 Ageing aircraft structures (RMT.0225) e CRD 2013-07 pubblicati dall'AESA rispettivamente il 23 aprile 2013 ed il 10 ottobre 2016, come pure con i portatori di interessi coinvolti.

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3. ELEMENTIGIURIDICIDELL'ATTODELEGATO

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 128 del regolamento (UE) 2018/1139 che stabilisce norme dettagliate per quanto riguarda le necessarie caratteristiche e funzionalità in relazione all'aeronavigabilità iniziale dell'aeromobile e al suo mantenimento.

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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 21.12.2020

recante modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, la produzione di parti da utilizzare

durante la manutenzione e la considerazione di aspetti legati all'invecchiamento degli aeromobili in sede di certificazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per l'elaborazione e la disponibilità di istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, per la produzione di parti e pertinenze da installare negli aeromobili civili, per la produzione, da parte dei titolari dell'approvazione del progetto, di dati, procedure, istruzioni e manuali necessari per garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità di un aeromobile, come pure per l'approvazione di modifiche e riparazioni relative a certificati di omologazione e certificati di omologazione ristretti.

(2) Le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità devono essere elaborate dai titolari dell'approvazione del progetto nell'ambito della certificazione del prodotto o della parte che, se attuata correttamente, dovrebbe garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto o della parte per tutta la durata di vita prevista. Dato che le norme vigenti non sono sufficientemente chiare, i titolari dei certificati di omologazione potrebbero giungere a interpretazioni diverse di cosa si intenda per serie completa di istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità e del livello di controllo loro richiesto per quanto concerne i dati che costituiscono le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità.

(3) È pertanto necessario fornire una definizione di "istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità" e integrare le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità nel certificato di omologazione al fine di rafforzarne il controllo da parte del titolare dell'approvazione del progetto, includendo anche le modifiche delle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità.

1 GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

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(4) I requisiti in materia di conservazione della documentazione, manuali e istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità sono ripartiti nei vari capitoli dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, il che comporta la duplicazione di requisiti analoghi. È pertanto opportuno riunire tali requisiti in un unico requisito per ciascuno di tali argomenti.

(5) L'installazione di parti o pertinenze in un prodotto omologato è consentita unicamente nei casi in cui tali parti o pertinenze sono in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento e un modulo 1 AESA è rilasciato per attestare la conformità della loro fabbricazione ai dati di progettazione approvati, a meno che non si tratti di parti standard o che soddisfino determinati requisiti e siano installate in aeromobili ELA1 o ELA2.

(6) Un modulo 1 AESA può essere rilasciato soltanto da un'impresa di produzione approvata in conformità all'allegato I (parte 21), capitolo G, del regolamento (UE) n.

748/2012 o che dimostri la conformità di parti e pertinenze ai dati di progettazione applicabili nel rispetto delle procedure stabilite all'allegato I (parte 21), capitolo F, del regolamento (UE) n. 748/2012. In quest'ultimo caso il modulo 1 AESA rilasciato dall'impresa di produzione dev'essere altresì convalidato dall'autorità competente. Per le parti e pertinenze il cui impatto sulla sicurezza dell'esercizio dell'aeromobile in caso di non conformità al loro progetto è trascurabile, un parametro di sicurezza elevato, come quello certificato mediante un modulo 1 AESA, non aumenta il livello di sicurezza delle operazioni di volo e il rilascio di un modulo 1 AESA crea un onere amministrativo superfluo.

(7) È pertanto opportuno autorizzare la produzione di talune parti e pertinenze senza la necessità di certificarne la conformità ai dati di progettazione approvati mediante il rilascio di un modulo 1 AESA, nonché consentire l'installazione di tali parti e pertinenze in prodotti omologati.

(8) Si ritiene che per tutti gli aeromobili l'invecchiamento abbia inizio dal momento della loro fabbricazione. L'invecchiamento di un aeromobile dipende da fattori quali l'età, il numero di cicli di volo e il numero di ore di volo. L'esperienza di servizio ha dimostrato la necessità di aggiornare costantemente le conoscenze in merito all'integrità strutturale degli aeromobili durante l'invecchiamento. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione3 ha introdotto nuovi requisiti per gli aeromobili in servizio volti a mantenere aggiornate le conoscenze in merito ai fattori di invecchiamento sulla base dell'esperienza operativa in tempo reale e mediante l'uso di moderni strumenti analitici e di prova. Tali requisiti dovrebbero garantire che i titolari dell'approvazione del progetto seguano le procedure, producano i dati e mettano le istruzioni e i manuali esistenti a disposizione degli operatori affinché questi ultimi li attuino tempestivamente per prevenire avarie durante l'invecchiamento delle strutture.

(9) Quando la struttura di un aeromobile di grandi dimensioni è modificata e previa conformità al regolamento (UE) 2020/1159, l'approvazione di simili modifiche o riparazioni future non è soggetta a tali requisiti per il mantenimento dell'integrità strutturale. Inoltre, al momento della richiesta di un nuovo certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto per aeromobili di grandi dimensioni, non vige alcun requisito che garantisca la validità del programma di mantenimento dell'integrità strutturale per tutta la vita operativa dell'aeromobile.

3 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione, del 5 agosto 2020, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/640 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14).

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(10) È pertanto necessario modificare le norme vigenti per conseguire un livello di sicurezza analogo quando la struttura degli aeromobili di grandi dimensioni sarà soggetta a modifiche o riparazioni strutturali future elaborate e approvate in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 e aggiungere un requisito in virtù del quale qualsiasi futuro titolare del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto per un aeromobile di grandi dimensioni garantirà la validità del programma di mantenimento dell'integrità strutturale per tutta la vita operativa dell'aeromobile.

(11) Inoltre, il recente regolamento di esecuzione (UE) 2019/13834 della Commissione ha introdotto una norma in virtù della quale il certificato di revisione dell'aeronavigabilità (Airworthiness Review Certificate - ARC) è rilasciato anche dalla persona o impresa che effettua una revisione dell'aeronavigabilità di aeromobili soggetti ai requisiti di cui nell'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014. È pertanto opportuno modificare i punti 21.A.174 e 21.B.325 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 al fine di allinearli ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 1321/2014.

(12) Inoltre, il termine "mantenimento dell'aeronavigabilità" non è utilizzato con coerenza nel regolamento (UE) n. 748/2012, quando si riferisce ai dati stabiliti dal titolare dell'approvazione del progetto. È pertanto necessario rettificare l'allegato I, punti 21.A.181, 21.A.211 e 21.A.431B, del regolamento (UE) n. 748/2012.

(13) Il regolamento delegato (UE) 2019/8975 ha modificato l'allegato I, punti 21.A.15, 21.A.93 e 21.A.432C, del regolamento (UE) n. 748/2012. Al punto 21.A.15, lettere b) e d), al punto 21.A.93, lettera b), e al punto 21.A.432C, lettera b), è stato commesso un errore grammaticale nel riferirsi alla possibilità di integrare in un secondo momento la domanda iniziale con il programma di certificazione. Occorre pertanto rettificare il regolamento (UE) n. 748/2012 di conseguenza.

(14) Al fine di garantire un'attuazione corretta del presente regolamento, è opportuno concedere agli Stati membri e ai portatori di interessi coinvolti un periodo di tempo sufficiente per adeguare le loro procedure al nuovo quadro normativo prima che il presente regolamento sia applicabile.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi ai pareri 12/20166 e 07/20197 dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, presentati a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

4 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione, dell'8 luglio 2019, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità e le semplificazioni per gli aeromobili dell’aviazione generale per quanto concerne la manutenzione e la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1).

5 Regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione, del 12 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'inclusione della verifica della conformità in base al rischio nell'allegato I e l'attuazione dei requisiti di protezione ambientale (GU L 144 del 3.6.2019,

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1. all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Un'impresa responsabile della fabbricazione di prodotti, parti e pertinenze è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I (parte 21).

Tale dimostrazione di idoneità non è richiesta per le parti o pertinenze che sono fabbricate da un'impresa e la cui installazione, in conformità alle disposizioni dell'allegato I (parte 21), è consentita in un prodotto omologato senza la necessità di essere accompagnata da un certificato di ammissione in servizio/autorizzazione (modulo 1 AESA).";

2. l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 è rettificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore], ad eccezione dell'articolo 2 e dei punti 4, 6, 9 e 15 dell'allegato I che si applicano a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21.12.2020

Per la Commissione La presidente

Ursula VON DER LEYEN

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