• Non ci sono risultati.

CONTRATTO DI COMODATO D USO DELL ALLOGGIO SITUATO PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA DOSSOLO PER L ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONTRATTO DI COMODATO D USO DELL ALLOGGIO SITUATO PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA DOSSOLO PER L ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

CONTRATTO DI COMODATO D’USO DELL’ALLOGGIO SITUATO PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA DOSSOLO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA REP. N. _____

L’anno duemiladieci, addì __________ del mese di , in Gavardo e nella Residenza Municipale.

Innanzi a me Bertazzoli Dr. Paolo, Segretario del Comune di Gavardo, senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi di comune accordo dalle parti, aventi i requisiti di legge, con il mio consenso, sono comparsi:

il COMUNE di GAVARDO (Brescia) - codice fiscale 00647290170 e partita IVA n. 00574320982 -, in persona del , nato a (BS) il , nella sua qualità di Responsabile dell’Area Socio - culturale del Comune di Gavardo, domiciliato per la carica rivestita presso la casa comunale, sita in Piazza G. Marconi n. 7, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione comunale che rappresenta, al presente atto autorizzato in forza del decreto del Sindaco del , e della deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 20.10.2010, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che in copia conforme all’originale si allega al presente

(2)

contratto sotto la lettera “A”;

i/le signori/e , nato a il , nella loro qualità di membri maggiorenni del nucleo familiare aggiudicatario del bando per la concessione in comodato d’uso dell’alloggio situato presso il polo scolastico di via Dossolo, come risulta dalla propria determinazione n. del di approvazione del verbale di gara, che in copia conforme all’originale si allega al presente contratto sotto la lettera “B”;

Detti comparenti, della cui identità, capacità e carica io Segretario Comunale sono personalmente certo, mi premettono che:

- il Comune di Gavardo, in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. del , ha indetto il bando prima richiamato;

- in data 2010 si è svolta la seduta della commissione per la formazione della graduatoria;

- il Comune di Gavardo, con determinazione del Responsabile dell’Area Socio Culturale n del ha approvato il verbale prima richiamato;

- ai sensi dell’art. 1 del bando l’alloggio si intende concesso in comodato esclusivamente per l’espletamento dei servizi di custodia e vigilanza oggetto del bando;

(3)

- i signori richiamati in premessa sono i membri maggiorenni del nucleo familiare aggiudicatario della selezione prima indicata;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra comparse e costituite, convengono e stipulano quanto segue :

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di comodato.

Art. 2 - OGGETTO

Il Comune di Gavardo dà in comodato d’uso gratuito al nucleo familiare, composto dai signori nato a , l’alloggio di proprietà comunale situato in via Dossolo al primo piano, foglio , mappale , subalterno , composto da 6 vani oltre al terrazzo e alle relative scale di accesso, per una superficie pari a mq 70,20, esclusivamente per l’espletamento dei servizi di custodia e vigilanza degli immobili indicati, così come specificati ed indicati nel bando di gara (art 5). Della consegna dell’alloggio e delle chiavi viene redatto apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 3 – DURATA

La durata del presente contratto decorre dal 01 gennaio 2011 e scadrà improrogabilmente il 31.07.2015. A quest’ultima data il contratto

(4)

s’intenderà automaticamente risolto, senza la necessità di nessun preavviso, e pertanto il comodatario si obbliga alla restituzione immediata dell’immobile. Il comodante può esigerne l’immediata restituzione nell’ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità.

Art. 4 – RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE

Il comodatario s’impegna a riconsegnare l’immobile nelle medesime condizioni trovate alla consegna, salvo il normale deperimento d’uso. Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario saranno acquisite dal comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso dello stesso.

Art. 5 – SPESE E MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE

Le spese relative alla manutenzione ordinaria, compresa quelle concernenti la caldaia, e per le varie utenze dell’alloggio (gas, energia elettrica, acqua, tariffa rifiuti, telefono, adsl ecc…) sono a carico del comodatario.

La manutenzione straordinaria è a carico del comodante; il comodatario ha il diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti.

(5)

Art. 6 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

Il comodatario garantisce il comodante contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa propri o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dall’immobile in oggetto. Il comodante è inoltre esonerato da ogni responsabilità per l’eventuale scarsità o mancanza di acqua, del gas o dell’energia elettrica per la mancata fornitura di qualsiasi servizio afferente all’immobile stesso, ivi compreso il riscaldamento.

Il comodatario è costituito custode dell’immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comune di Gavardo ed i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc… e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso dell’alloggio.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEL COMODATARIO

L’assegnatario ha il diritto di parcheggiare nel

(6)

piazzale compreso fra le due scuole un massimo di n.

2 autoveicoli più un motociclo.

E’ fatto tassativo divieto, pena la risoluzione immediata del contratto di comodato ed il rilascio dell’alloggio, di svolgere o esercitare nell’alloggio qualsiasi attività lavorativa, locare o sub locare, anche parzialmente, l’alloggio o i locali assegnati, dare alloggio od ospitalità con carattere di continuità a persone estranee al nucleo familiare, escluso il caso di accrescimento naturale (nascita di figli), accedere ai locali ed agli immobili senza che vi sia la necessità per l’espletamento del servizio, detenere animali domestici e non, utilizzare le aree scoperte e le strutture in custodia per attività che possano arrecare disturbo o danno (feste, intrattenimenti, giochi ecc…).

E’ fatto obbligo al nucleo familiare assegnatario mantenere, per tutta la durata del contratto di comodato, i requisiti previsti all’art. 2 del bando, escluso solamente il limite d’età di 55 anni, che può essere superato nel corso dello svolgimento dei servizi.

Art. 8 – RINUNCIA O DISDETTA

Essendo l’alloggio assegnato subordinato

(7)

all’espletamento dei servizi oggetto del presente bando, la rinuncia ad effettuare i servizi di custodia e vigilanza e la disdetta del presente contratto di comodato devono essere presentate contemporaneamente all’Amministrazione Comunale almeno 6 mesi prima della data prevista, al fine di garantire il reperimento di un nuovo custode.

Il dimissionario s’impegna a garantire il passaggio di consegne al nuovo custode per un periodo pari a quindici giorni dalla data d’insediamento del nuovo assegnatario.

Art. 9 – DIRITTO D’ISPEZIONE

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto e la facoltà di ispezionare l’alloggio con preavviso almeno di 48 ore.

Art. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del comodatario.

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti articoli e dal bando di selezione, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto. La stessa deve essere comunicata per iscritto, dopo aver contestato sempre

(8)

per iscritto almeno tre infrazioni.

La risoluzione del contratto ha efficacia dal momento in cui l’Amministrazione Comunale comunica al custode la data ultima e definitiva per il rilascio dell’immobile.

Art. 12 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

Art. 13 – CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, ai sensi dell’art. 2 della legge 29.12.1993, n. 580, dovranno essere sottoposte, prima del ricorso alla autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di una delle parti, a tentativo di conciliazione effettuato da un conciliatore che sarà nominato ed opererà secondo le procedure definite nel Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia, che le parti dichiarano fin d’ora di conoscere ed accettare.

Art. 14 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(9)

Ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Le parti mi esentano dalla lettura degli allegati

“A” e “B” avendone già preso conoscenza.

E richiesto, io Segretario Comunale ho ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti, omessi gli allegati, che a mia domanda lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono con me Segretario Comunale.

Consta di n. 09 pagine intere e fin qui della nona dattiloscritte da persona di fiducia a mia direzione e dettato.

Il Comodante Il Comodatario

Il Segretario Comunale

Riferimenti

Documenti correlati

* In caso di adesione anche al Contratto di Noleggio del decoder, ai sensi dell’art 1.5 e 6.8 delle Condizioni Generali di Noleggio, il contratto di noleggio dovrà

Per ogni intervento meccanico o manuale dovrà obbligatoriamente essere redatto, firmato e consegnato al Comune di San Giovanni in Persiceto, entro 48 ore dalla

Al COMUNE DI TRIESTE Al COMUNE DI TRIESTE AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI ED AFFARI GENERALI SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI

Il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, eseguibile anche con la Posta Elettronica Certificata

Servizio di vigilanza attiva armata con piantonamento fisso diurno presso gli immobili dove sono situati gli Uffici Giudiziari di Belluno (Palazzo di Giustizia sito in

Di dare atto che, qualora il Responsabile Unico del Procedimento, dovesse rilevare difformità di fornitura che comportino l’insorgenza di somme a conguaglio, le stesse

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il comodatario dovrà procedere alla restituzione del bene secondo quanto specificato nel successivo art. 6..

di aver preso visione dei luoghi e di essere a conoscenza delle condizioni in cui si svolgerà il servizio di vigilanza e custodia degli immobili comunali,