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Il blocco alla compensazione dei crediti erariali

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Academic year: 2022

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Il blocco alla compensazione dei crediti erariali

di

Lelio Cacciapaglia

Normativa e prassi di riferimento in ordine cronologico

Riferimento Contenuto in sintesi

DL 78/10 – art. 31 Divieto compensazione dal 1/1/11.

Forum Italia Oggi Il blocco del credito è assoluto (nonostante la locuzione “fino a concorrenza”).

Telefisco Sole 24 Ore

Il blocco si applica anche alle cartelle notificate ante 1/1/2011.

Previsione di un periodo transitorio. Per accessori s’intende sanzione, interessi, aggio e spese di notifica.

Circolare n. 4 del 15/02/2011

Per imposte erariali s’intende, ad esempio, le imposte dirette, l’Iva e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura.

DM 10.2.2011, (G.U. 18.2.2011 n.

40)

Consente di pagare (scaduti e non scaduti) per imposte erariali e relativi accessori, mediante compensazione con crediti erariali.

Relazione illustrativa al DM 10.2.2011

Per tributi erariali s’intende anche l’Irap e le addizionali comunali all’Irpef.

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3

Nozione di imposte erariali

• Art. 31 del DL 31.5.2010 n. 78 - ….. “Imposte erariali”

• Forum di Italia Oggi e Telefisco Sole 24 Ore - Nulla

• Circ. n. 4 del 15/02/2011: “ad esempio, le imposte dirette, l’Iva e le altre imposte indirette, con esclusione, quindi, dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura.”.

• Il DM attuativo 10/02/2011 - “imposte erariali”

• Relazione illustrativa al DM: sono compresi Irap e addizionali regionali e comunali all’Irpef.

Imposte erariali – elenco esemplificativo

• Ires e addizionali all’Ires;

• Irpef e addizionali (comunali e regionali) all’Irpef (cfr. relazione illustrativa al DM 10/2/11);

• Imposte sostitutive dell’Irpef (es., regime dei minimi);

• Irap (cfr., relazione illustrativa al DM 10/2/11)

• Ritenute ai fini delle imposte sui redditi;

• Iva.

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Irap come imposta erariale – conferma della presa di posizione

Art. 29 del DL 78/2010

(Concentrazione della riscossione nell’accertamento)

La norma fa riferimento alle “imposte sui redditi”

Circolare n. 4/2011

(Commento

dell’art. 29 del DL 78/2010)

Anche l’Irap è ricompresa.

Crediti d’imposta da agevolazioni

• Taxisti

• Ricerca e sviluppo,

• Realizzazione di campionari

• Etc.

Opera anche per questi il blocco o solo per i crediti che

scaturiscono da una dichiarazione?

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Crediti liberamente utilizzabili in compensazione

• Credito Inps

commercianti/artigiani, gestione separata INPS

• Credito Inail

• Credito Enpals

• Credito CCGG

• Credito Tributi locali (ici, imposte pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni)

Detti crediti, tuttavia non possono essere utilizzati

per pagare ruoli scaduti erariali

Possibilità di

compensazioni verticali

• Iva su Iva

• Irap su Irap

• Irpef su Irpef

• Ires su Ires

Sia in dichiarazione sia in F24

Es.

Saldo Ires 2010 a credito Lo utilizzo per l’acconto Ires

21011

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I ruoli e il limite di € 1.500,00

Ruoli erariali non superiori a € 1.500,00

***

Imposta Sanzioni Interessi Aggio Spese di notifica Spese di procedura

In presenza di più ruoli occorre fare la somma

***

Ma a che data va fatta la verifica?

Quando non opera il blocco

Art. 31 DL n. 74/2010

***

La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui l’iscrizione a ruolo penda contestazione

giudiziale o amministrativa

Relazione illustrativa DL 78/2010

***

L’applicazione della disciplina in esame presuppone che non sia

intervenuta una sospensione della

riscossione.

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11

Accertamenti esecutivi senza cartella dal 1/7/2011

• AC Iva e redditi esecutivi dopo 60 gg

• Dal 01/07/2011

• Relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2007 e successivi

• Senza notifica della cartella di pagamento

DM 10.2.2011

• Sarà possibile utilizzare in compensazione crediti erariali per pagarli

• Per questi accertamenti opererà il blocco alla compensazione dopo 60 gg. dalla notifica

• Salvo sospensione o

impugnazione in

commissione tributaria

Le cartelle rateizzate

Auspicio

Non comportano blocco poiché il contribuente

non si considera inadempiente

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Imposte erariali e relativi accessori

• Sanzioni (cfr. Circ. n. 40/2008);

• Interessi ritardata iscrizione a ruolo (4% - art. 20, DPR n.

602/73) – Cfr Circ. n. 40/2008 e molteplici sent. Cass.);

• Aggi spettanti all’Agente Riscossione (4,65% - art. 17, D.Lgs 112/99) – Cfr art. 1 DM 10/2/11;

• Spese notifica della cartella (€. 5,88 – art. 17 D.Lgs 112/99 e DM 13/06/07) – Cfr. Art. 1, DM 10/2/11

• Spese per procedure esecutive sostenute dall’Agente della Riscossione. - Cfr art. 1, DM 10/2/11

Gli interessi di mora

La mora

non compare in cartella

***

Il tasso di mora, a decorrere dal 01/10/10

(Provvedimento del 07/09/10) è il 5,7567%).

Vanno considerati ai fini del limite di € 1.500?

Che possano essere pagati in compensazione con

crediti erariali è fuor di dubbio!!

Neanche

l’aggio al 9% compare

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Decorrenza e regime transitorio

Pagamenti in compensazione dal

1/1/2011

Anche per ruoli emessi precedentemente

Fino al DM 10/2/2011 (cioè fino al 18/2/2011)

Possibilità di utilizzare in compensazione

crediti erariali lasciando a presidio un

importo pari a debito erariali

ESEMPI

Credito Ires disponibile

€ 35.000,00

Debito per Iva+accessori, scaduto: €. 1.600,00

Il Credito Ires poteva essere utilizzato in compensazione

solo per € 33.400,00 (35.000,00-1.600,00)

Credito Ires disponibile

€ 500,00

Debito per Iva e accessori, scaduto: €. 1.700,00

Il Credito Ires non poteva essere in alcun modo

utilizzato in compensazione

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Normativa (quasi) a regime

DM 10.2.2011

Disciplina il pagamento di somme iscritte a ruolo (scadute o non scadute) per imposte erariali e relativi

accessori, mediante compensazione di crediti

erariali.

***

Ris. n. 18/2011

F24 accise – Cod. Trib. RUOL

Manca, l’attuazione dell’art.

28-quater del D.P.R 602/73

Se un soggetto vanta crediti non prescritti, certi, liquidi, esigibili,

nei confronti di regioni, enti locali e SSN, per somministrazione, forniture e

appalti, può utilizzarli (compensandoli) con somme dovute a seguito di iscrizione a

ruolo

La procedura per compensare i crediti

• Pagamento debiti erariali mediante crediti erariali con F24 accise”

• Si possono pagare imposte erariali e accessori comprensivi degli aggi e delle spese a favore dell'agente;

• Si possono pagare (a decorrere dal 01/07/11) anche imposte erariali derivanti da accertamenti;

• Nel Mod. F24 indicare PR di competenza agente presso il quale il debito risulta in carico;

• Codice tributo: RUOL

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**************

R Ruol

Provincia dell’agente- Tabella T2

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Convenzione Telemaco Agenti- agenzia

L’agente della riscossione potrà stipulare una convenzione con l’Agenzia delle entrate per predisporre e spedire per conto dei contribuenti gli

F24 in compensazione mediante entratel (assai utile per consentire direttamente allo sportello di adempiere

al pagamento)

Imputazione del pagamento

Se il pagamento del ruolo non è integrale il contribuente deve comunicare all’agente

cosa intende pagare del ruolo

Ciò consente di pagare prima le imposte erariali presenti nel ruolo e di trascurare le

imposte non erariali che non comportano alcun blocco.

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In mancanza di indicazioni del contribuente Art. 31 DPR n. 602/73

1) rate scadute

2) nei riguardi delle rate scadute, l’imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota

3) prima al debito d’imposta, poi alle sanzioni, quindi agli interessi;

Rate scadute: prima le imposte o quote di imposta meno garantite.

Fra imposte ugualmente garantite, l’imputazione è fatta con precedenza a quella più remota.

L’imputazione ai diritti e spese a favore dell’Agente avviene solo dopo la completa estinzione

del debito per le rate scadute e per i relativi interessi di mora

SANZIONI

Se si forza il blocco alla compensazione

Si applica una sanzione così congegnata.

Il minore tra:

• il 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo;

• il 50% di quanto indebitamente

compensato.

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Esempio 1

• Ruolo scaduto Iva di € 20.000 (comprensivo di imposta e accessori)

• Credito Ires utilizzato in compensazione di €.

50.000

Sanzione: minore tra

• 50% di 20.000, ossia € 10.000 e

• 50% di 50.000, ossia € 25.000

Si applica la sanzione di €. 10.0000

Esempio 2

• Ruolo scaduto Iva di € 20.000 (comprensivo di imposta e accessori)

• Credito Ires utilizzato in compensazione di €.

6.000

Sanzione: minore tra

• 50% di 20.000, ossia € 10.000 e

• 50% di .000, ossia € 3.000

Si applica la sanzione di €. 3.000

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M

onitoraggio cartelle Gravi criticità operative

• Difficoltà di reperire l’e/c Equitalia

(incombenza lasciata al cliente?)

• Monitoraggio continuo

(prima di ogni compensazione?)

• Colpa grave/colpa lieve (errore assicurabile?)

Lettera permanente

di manleva

?

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