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della Regione Toscana Parte Terza n. 7 del Supplemento n. 21 mercoledì, 13 febbraio 2019

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mercoledì, 13 febbraio 2019 Firenze

Parte Terza n. 7 del 13.2.2019 Supplemento n. 21

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblica- zione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L’accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gra- tuito e senza limiti di tempo.

Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordi- nanze degli organi regionali.

Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l’attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefi ci economici e fi nanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fi ni della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all’edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifi che esigenze connesse alla tipologia degli atti.

(2)

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (Grosseto) AVVISO PUBBLICO/BANDO PRIORITÀ 1.

“Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” (OT 3, CAPO 1 del Reg. 508 del 2014). Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Costa d’Argento approvata dalla Regione Toscana con DD 28/10/2016 n. 11363. Azione 3 C):

Realizzazione e potenziamento della ristorazione a Km 0. Azione 6 A): Interventi di Ittiturismo e pescaturismo. Azione 6 D): Pesca sportiva in mare.

MISURA 1.30 “Diversificazione e nuove forme di reddito” (Art. 30 del Reg. (UE) n. 508/2014). (art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014). pag. 3

___________

“Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” (OT 3 CAPO I del Reg. 508 del 2014). Strategia di Sviluppo Locale del Flag Costa d’Argento approvata dalla Regione Toscana con DD 28/10/2016 n. 11363. Azione 6B):

Lavorazione del prodotto ittico a livello familiare.

Azione 6C): Vendita diretta del prodotto in banchina e definizione di un protocollo di qualità/sicurezza alimentare. Azioni afferenti a: MISURA 1.42 - “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate” (Art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014).

” 61

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COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (Grosseto) AVVISO PUBBLICO/BANDO PRIORITÀ 1.

“Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” (OT 3, CAPO 1 del Reg. 508 del 2014). Strategia di Sviluppo Locale

a Km 0. Azione 6 A): Interventi di Ittiturismo e pescaturismo. Azione 6 D): Pesca sportiva in mare.

MISURA 1.30 “Diversificazione e nuove forme di reddito” (Art. 30 del Reg. (UE) n. 508/2014). (art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014).

SEGUE ALLEGATO

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PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

AVVISO PUBBLICO/BANDO PRIORITÀ 1

“Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”

(OT 3, CAPO 1 del Reg. 508 del 2014)

Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Costa d’Argento approvata dalla Regione Toscana con DD 28/10/2016 N°11363

Azione 3 C): Realizzazione e potenziamento della ristorazione a Km 0 Azione 6 A): Interventi di Ittiturismo e pescaturismo

Azione 6 D): Pesca sportiva in mare

MISURA 1.30

“Diversificazione e nuove forme di reddito”

(Art. 30 del Reg. (UE) n. 508/2014)

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Sommario

RIFERIMENTI NORMATIVI...

OGGETTO DEL BANDO...

DOTAZIONE FINANZIARIA...

SCADENZA...

SOGGETTI ATTUATORI...

PRIMA PARTE - NORME GENERALI...

1. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE...

1.a) Termini di presentazione della domanda di contributo...

1.b) Compilazione...

1.b.1) Dichiarazioni...

1.b.2) Documentazione da allegare alla domanda iniziale...

1.c) Domande irricevibili...

2. VALUTAZIONE ISTRUTTORIA...

3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE...

4. ELIGIBILITÀ DELLE SPESE E SPESE AMMISSIBILI...

5. VARIANTI...

6. PROROGHE...

7. ANTICIPO, STATO DI AVANZAMENTO E DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE...

7.1 Anticipo...

7.1.1 Garanzia dell’importo anticipato...

7.2 Richiesta Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.)...

7.3 Domanda di liquidazione finale...

7.3.1 Modalità di presentazione...

7.3.2 Dichiarazioni...

7.3.3 Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione finale...

7.4 Erogazione del contributo...

7.5 Modalità di pagamento e giustificativi di spesa...

7.5.1 Spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando...

7.5.2 Spese sostenute prima della data di pubblicazione del bando...

8. OBBLIGHI/DIRITTI DEL BENEFICIARIO...

8.1 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO...

8.2 DIRITTI DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO...

9. VERIFICHE...

9.1 Controlli sulle domande di acconto e/o sulle domande di liquidazione finale...

10. DECADENZA DAL SOSTEGNO, RINUNCIA AL CONTRIBUTO E RECUPERO...

10.1 Decadenza dal sostegno...

10.2 Comunicazioni di rinuncia...

10.3 Rettifica e/o recupero del contributo...

11. RICORSI AMMINISTRATIVI...

12. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.241/90 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2009...

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI...

SECONDA PARTE - NORME SPECIFICHE DELLA MISURA...

Misura n. 1.30 “Diversificazione e nuove forme di reddito”...

Art. 1 Finalità della misura...

Art. 2 Area territoriale di attuazione...

Art. 3 Interventi ammissibili...

Art. 4 Soggetti ammissibili a finanziamento...

(6)

Art. 5 Requisiti per l’ammissibilità...

Art. 6 Documentazione richiesta...

Art. 7 Spese ammissibili...

Art. 8 Quantificazione delle risorse e misura del contributo...

Art. 9 Criteri di selezione...

Art. 10 Vincoli di alienabilità e di destinazione...

Allegato 1 - Piano Di Sviluppo Aziendale...

Allegato 2 - Relazione tecnica descrittiva...

Allegato 2 bis - Nota esplicativa per la descrizione del progetto...

Allegato 3 – Assenso del proprietario/i alla realizzazione dell’intervento...

Allegato 4 – Elenco degli interventi, quadro riepilogativo delle spese e Piano Finanziario (1)...

Allegato 5 – Dichiarazione congruità dei costi...

Allegato 6 – documentazione in caso di richiedente impresa di pesca/proprietario...

Allegato 7 - Controlli antimafia - Dichiarazione impresa...

Allegato 7bis - Controlli antimafia - Dichiarazione relativa ai familiari conviventi...

Allegato 7 ter – Soggetti sottoposti a controllo antimafia...

Allegato 8 - Elementi utili ai fini della valutazione dei criteri di selezione...

Allegato 9 - Cronoprogramma Richieste liquidazioni (anticipo, acconto e saldo finale)...

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RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.

1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n.

1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;

Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;

Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;

PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;

DM 1034 del 19 gennaio 2016 relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP 2014- 2020 rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni;

DM n. 15866 del 29/9/2016 del Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del MIPAAF che, in qualità di Autorità di Gestione, istituisce il Tavolo istituzionale previsto dal Programma Operativo FEAMP 2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, ed al quale partecipano i rappresentanti del Ministero in qualità di AdG del PO FEAMP ed i rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome in qualità di OI;

Deliberazione G. R. n. 1096/2016 che prende atto del Piano finanziario della Regione Toscana;

Convenzione tra OI Regione Toscana e AdG MIPAAF;

Decreto Dirigenziale n.11363 del 28/10/2016 “Presa d’atto ed approvazione della Graduatoria delle domande ammesse a contributo definita dal Comitato di Valutazione” il FLAG Costa d’Argento è stato selezionato ed approvata la Strategia di Sviluppo Locale;

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Convenzione tra Regione Toscana e FLAG Costa d’ Argento firmata in data 29 Maggio 2017 per la gestione della Programmazione CLLD FEAMP;

Deliberazione G. R. n.105 del 14/02/2017 relativa all’approvazione degli elementi essenziali del bando.

OGGETTO DEL BANDO

Il FLAG Costa d’Argento nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole Disposizioni Attuative di Misura, e in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) approvata dalla Regione Toscana in data 28/10/2016 co Decreto 11363, rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l’ammissione delle domande di sostegno a valere sulle relative risorse. La misura e le relative azioni approvate nell’ambito della strategia di Sviluppo Locale è finalizzata alla diversificazione del reddito dei pescatori, ed afferisce alla Priorità 1 del FEAMP, articolo 30 del Regolamento UE n.508/2014

“Diversificazione e nuove forme di reddito”.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie pubbliche, messe a disposizione delle 3 Azioni della SSL approvata dalla Regione Toscana, sono nel presente bando complessivamente pari a euro 201.00,00 secondo le previsioni dell’Art. 8, seconda parte del bando.

SCADENZA

Le domande di sostegno potranno essere presentate su sistema informatico di ARTEA dal 28 febbraio fino alle ore 13:00 del 15 aprile 2019.

SOGGETTI ATTUATORI

Il FLAG Costa d’Argento è competente per le istruttorie di ammissibilità dei progetti proposti al finanziamento, per la proposta delle graduatorie, l’assegnazione dei contributi, varianti, proroghe ed eventuali rinunce.

PRIMA PARTE - NORME GENERALI

1. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate tramite il sistema informatizzato di ARTEA.

Ogni richiedente, che dovrà preventivamente costituire il fascicolo aziendale presso uno dei centri autorizzati (CAA), può presentare una sola domanda di sostegno in riferimento al presente bando.

Potrà tuttavia presentare all’interno di una singola domanda interventi relativi a più azioni del Bando specificandone la finalità (all’interno della relazione generale) e la preventivazione economica (Allegato 4).

1.a) Termini di presentazione della domanda di contributo

Le domande di sostegno potranno essere presentate su sistema informatico di ARTEA dal 28 febbraio fino alle ore 13:00 del 15 aprile 2019.

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1.b) Compilazione

Le modalità operative per la compilazione della domanda di aiuto e l’apposizione della firma elettronica sono descritte sul manuale reperibile presso il sito nella sezione “Servizi e Procedure”,

“FEAMP”.

1.b.1) Dichiarazioni

Una sezione della domanda contiene le dichiarazioni fisse obbligatorie precompilate relative ai requisiti di accesso ai contributi indicati nella seconda parte del bando.

Una sezione riguarda gli impegni e i vincoli a carico del richiedente ed un’altra contiene i criteri di selezione, da indicare se posseduti.

1.b.2) Documentazione da allegare alla domanda iniziale

Nella sezione “documenti” della Domanda iniziale devono essere inseriti i documenti elencati all’art. 6 della Seconda Parte del bando.

Tale documentazione, aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda, deve essere prodotta mediante scannerizzazione in formato pdf dei documenti originali, firmati dal richiedente, scaricabile e leggibile una volta stampata.

La documentazione che per la sua specificità (fuori formato A3-A4) non può essere allegata come file, deve essere inviata a mezzo di PEC o, se non dovesse risultare trasmissibile per via telematica, tramite raccomandata A/R agli Uffici del FLAG Costa d’Argento c/o Comune di Monte Argentario, Piazzale dei Rioni 8, 58019 - Porto Santo Stefano (GR) entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande; sulla busta contenente la documentazione deve essere riportato il numero della domanda indicato dal sistema ARTEA.

1.c) Domande irricevibili

Le domande sono irricevibili e pertanto respinte nei seguenti casi:

 invio fuori termine della domanda;

 invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dal presente bando;

 mancata sottoscrizione della domanda;

 assenza della relazione tecnica descrittiva del progetto (allegato 2);

 assenza delle dichiarazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1 punto 1.b.1);

 assenza dei criteri di priorità nell’apposita sezione della DUA; ciò a prescindere da quelli eventualmente evidenziati nella relazione tecnica (allegato 2 al bando);

 domande pervenute da Soggetti non operanti nel territorio di applicazione della SSL del Flag Costa d’Argento.

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2. VALUTAZIONE ISTRUTTORIA

L’istruttoria dei progetti presentati viene realizzata da apposita Commissione Istruttoria di Valutazione nominata dal FLAG Costa d’Argento.

a) Il sistema ARTEA protocolla in arrivo la domanda di contributo. Il FLAG Costa d’Argento attribuisce alla domanda un codice alfanumerico identificativo. Detto codice identificativo della domanda dovrà essere indicato in tutta la corrispondenza successiva.

b) Entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, la Commissione Istruttoria di Valutazione del FLAG Costa d’Argento verifica la presenza dei requisiti di accesso previsti all'art. 5 della parte seconda del presente bando ed assegna un punteggio di merito a ciascuna istanza accoglibile, sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 9 della seconda parte del presente avviso/bando. Le domande considerate non ammissibili sono archiviate con le relative motivazioni.

c) Nel caso in cui la domanda di contributo sia considerata ammissibile ma si renda necessario acquisire ulteriori informazioni inerenti il progetto o nel caso in cui la documentazione tecnica prevista all’art. 6 della Seconda Parte del bando, ad eccezione della relazione descrittiva del progetto, non risulti completa, il richiedente viene invitato ad integrare la documentazione trasmessa. Non sarà possibile richiedere l’integrazione dei criteri di priorità qualora mancanti. Sarà possibile solo acquisire informazioni allo scopo di valutare i criteri di priorità per i quali il soggetto che ha presentato la domanda chiede il riconoscimento.

In proposito si specifica che il punteggio richiesto in DUA in fase di presentazione della domanda è immodificabile; di conseguenza solo quelli evidenziati nella relazione tecnica potranno essere oggetto di adeguamento al solo scopo di uniformarli a quelli evidenziati in DUA.

Le integrazioni richieste devono essere inviate da parte del beneficiario entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte dello stesso beneficiario, della relativa richiesta da parte del FLAG Costa d’Argento. Ai sensi della vigente normativa, in attesa della ricezione delle integrazioni, i termini per l’istruttoria sono sospesi.

d) Qualora la documentazione risultante mancante, o parte di essa, non venga trasmessa da parte del richiedente entro il termine previsto e/o secondo le modalità indicate dagli uffici del FLAG Costa d’Argento, la domanda di contributo in ragione della grave carenza documentale, decade e verrà archiviata come non ammissibile;

e) In ragione della marginale carenza documentale degli altri elementi integrativi richiesti, la Commissione Istruttoria di Valutazione del FLAG Costa d’Argento può:

 non attribuire il punteggio di priorità totalmente o parzialmente;

 non ammettere un investimento in relazione al quale è stata richiesta l’integrazione;

 o non riconoscere parzialmente o totalmente la spesa, fino all’eventuale non accoglimento in toto della domanda.

f) Le domande valutate positivamente sono inserite in una graduatoria di merito, approvata dall’apposito Organo del FLAG Costa d’Argento, con la procedura prevista dal Regolamento interno, in cui sono indicate sia le domande ammesse a contributo e finanziate in base alle risorse disponibili sia quelle ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse.

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La graduatoria e la conseguente assegnazione dei contributi è approvata con atto amministrativo e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana a cui seguiranno le relative note di assegnazione ai soggetti beneficiari dei contributi.

Le domande valutate positivamente sono finanziate secondo l’ordine di graduatoria.

In caso di parità di punteggio si applica il criterio dell’età del beneficiario (rappresentante legale), dando preferenza ai più giovani di età (anno, mese, giorno). Nel caso di più rappresentanti legali verrà calcolata l’età media.

N.B. Come specificato all’articolo 9 della seconda parte del bando, ai fini dell’accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve ottenere un punteggio minimo di 1, da raggiungere con almeno due criteri.

Eventuali risorse disponibili per la misura derivanti da economie a carico dei progetti ammessi a contributo e oggetto di relativa assegnazione (decadenze, varianti, parziali realizzazioni o minori spese riconosciute in fase di istruttoria finale), saranno destinate alla copertura dei contributi riconosciuti in favore delle domande ammissibili che, a causa di risorse insufficienti, risultano finanziate parzialmente o non finanziate, seguendo l’ordine della graduatoria.

g) Il controllo delle eventuali dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000 viene effettuato, secondo la normativa vigente, dall'ufficio competente del FLAG Costa d’Argento che svolge l’istruttoria della relativa domanda.

h) Le informazioni relative a ciascun beneficiario sono inserite nel SIPA – Sistema Italiano per la Pesca e l’Acquacoltura da parte del soggetto che effettua l’istruttoria.

3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE

La domanda di liquidazione finale deve essere chiusa nel sistema informativo di ARTEA entro i 12 mesi successivi dalla data d’invio della nota di assegnazione del contributo. Entro tale termine il progetto deve, inderogabilmente, essere realizzato (fatturato e pagato).

È possibile presentare la domanda di liquidazione finale oltre al termine suddetto e comunque entro un massimo di 25 giorni di calendario; in questo caso è prevista una penale pari all’1% per ogni giorno di ritardo sul contributo da liquidare. Anche in caso di presentazione in ritardo il progetto deve, inderogabilmente, essere realizzato (fatturato e pagato) entro i 12 mesi successivi calcolati secondo le modalità sopraesposte.

La presentazione della domanda di liquidazione finale oltre detto termine comporta la revoca del contributo integrale ed il recupero di eventuali somme già erogate a titolo di anticipazione e/o acconto.

4. ELIGIBILITÀ DELLE SPESE E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute per investimenti iniziati successivamente alla data di approvazione della SSL e quindi a far data dal 28 Ottobre 2016 a condizione che alla data di presentazione della domanda gli interventi oggetto del contributo non siano ancora terminati materialmente e siano coerenti con i principi e le regole proprie della suddetta SSL.

Le spese riferite ad opere/acquisti/interventi ecc. iniziati antecedentemente la data di presentazione della domanda, ma non conclusi a detta data, possono quindi essere considerate

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ammissibili a contributo solo se il funzionamento e/o l’operatività delle relative opere/acquisti/interventi sono funzionalmente dipendenti da interventi ancora da realizzare.

I progetti che comprendono spese per interventi già realizzati potranno quindi non essere ammessi parzialmente o totalmente qualora non ricorrano le condizioni ostative di cui ai precedenti capoversi.

Sono ammissibili esclusivamente le spese riportate all’art. 7 della Seconda Parte del presente bando. L’ammissibilità è determinata nel rispetto di quanto previsto dal documento sulle spese ammissibili approvato dal tavolo istituzionale MI.P.A.A.F./Regioni e pubblicato sul sito della Regione Toscana all’indirizzo web:

5. VARIANTI

Gli investimenti previsti nelle domande ammesse a contributo devono essere realizzati conformemente a quanto approvato pena:

a) la decadenza della stessa domanda con conseguente revoca dei contributi assegnati e/o recupero di quelli eventualmente già erogati;

o

b) la non ammissibilità delle spese relative agli investimenti non conformi a quelli approvati.

Ciò, fatte salve le varianti approvate o gli adattamenti tecnici non rilevanti.

Sono da considerarsi varianti:

a) lo spostamento della sede dell'investimento;

b) il cambio del beneficiario e conseguente trasferimento degli impegni da pagare solo in caso di successione;

c) le modifiche che comportano un aumento del costo dell’investimento;

d) le modifiche tecniche apportate alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto (es. in un quadro di ammodernamento di un progetto attraverso l’acquisto di attrezzature, sostituzione di attrezzature ammesse a contributo con altre di diversa tipologia).

Non sono da considerarsi varianti:

e) le modifiche derivanti dall’andamento dei prezzi di mercato e/o dal cambio del fornitore e/o della marca dell’attrezzatura che interessano una quota non superiore al 10% del costo totale ammesso per il bene interessato;

f) gli adeguamenti del computo metrico nel limite del 5% per ogni voce di costo del medesimo computo;

g) gli adeguamenti tecnici del progetto ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio.

Dette modifiche/adattamenti tecnici, se non alterano le finalità e gli elementi che hanno reso finanziabile la domanda, possono essere eseguiti senza autorizzazione ma devono comunque essere evidenziati nella domanda di liquidazione finale e sono ammessi previa valutazione di ammissibilità nell'ambito del procedimento di liquidazione finale.

La richiesta di variante:

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- dev’essere presentata nel sistema informativo di ARTEA almeno un mese prima del termine previsto per la presentazione della domanda di liquidazione finale di cui al precedente paragrafo 3. Questo termine non tiene conto di eventuali proroghe per la presentazione di detta domanda concesse ai sensi del successivo paragrafo 6; l’avvenuto inserimento deve essere comunicato via mail all’indirizzo antonella.escardi@comune.monteargentario.gr.it al FLAG Costa d’Argento, che procederà alla relativa istruttoria;

- dev’essere corredata della documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche richieste;

- deve contenere un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originariamente approvata con quella proposta in sede di variante;

- non può comportare in alcun modo l’aumento del contributo originariamente riconosciuto.

Qualora la variante comporti un aumento del costo ammesso originariamente per l’intero progetto, la differenza di costo rimane a totale carico del beneficiario.

Le varianti dovranno essere approvate da parte del FLAG Costa d’Argento; che provvederà a comunicare gli esiti al beneficiario con apposita nota di ammissibilità/non ammissibilità della stessa variante

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte del FLAG Costa d’Argento e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata, accertata in sede di esame della domanda di liquidazione finale, comporta in ogni caso il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso. Il progetto oggetto di variante non autorizzata potrà usufruire del contributo originariamente assegnato per la parte non variata a condizione che l’iniziativa progettuale, a seguito di detta variante, conservi la sua funzionalità nel rispetto dell’obiettivo originario. In caso contrario si procederà alla revoca degli eventuali benefici concessi ed al recupero delle risorse eventualmente già erogate.

Le richieste di variante sono valutate da parte del FLAG Costa d’Argento entro 30 giorni lavorativi dal loro ricevimento; la loro approvazione è subordinata alla verifica:

- della coerenza con gli obiettivi della domanda approvata;

- del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito, che consenta la permanenza della domanda stessa nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati.

Nel corso della valutazione delle varianti può essere chiesta documentazione tecnica integrativa o altri documenti utili. Tale documentazione integrativa dev’essere fornita dal soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso il termine di 30 giorni previsto per la valutazione della richiesta di variante, è calcolato a partire dalla data di ricevimento di tale documentazione da parte del FLAG Costa d’Argento.

6. PROROGHE

È possibile chiedere una sola proroga dei termini per la presentazione della domanda di liquidazione finale per un periodo non superiore a un terzo del periodo previsto al precedente paragrafo 3.

Alla richiesta, debitamente giustificata, dovranno essere allegati il nuovo cronoprogramma degli interventi (ove previsto) nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa.

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Ulteriori richieste di proroga sono valutate caso per caso e sono ammissibili solo se determinate da eventi eccezionali o da cause di forza maggiore non imputabili al richiedente e debitamente documentati.

In ogni caso la proroga deve essere formalmente disposta dal FLAG Costa d’Argento.

La richiesta di proroga dev’essere presentata nel sistema informativo di ARTEA almeno un mese prima del termine previsto per la presentazione della domanda di liquidazione finale di cui al precedente paragrafo 3; l’avvenuto inserimento deve essere comunicato via mail all’indirizzo al FLAG Costa d’Argento, che procederà alla relativa istruttoria

Il FLAG Costa d’Argento valuta l’ammissibilità della proroga richiesta entro 20 giorni lavorativi dal suo ricevimento; gli esiti di tale valutazione sono comunicati al richiedente entro i successivi 10 giorni lavorativi.

7. ANTICIPO, STATO DI AVANZAMENTO E DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE 7.1 Anticipo

Può essere richiesto un anticipo pari al 40% del contributo concesso. La domanda di anticipo è presentata tramite il sistema informatizzato dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di ARTEA.

Se al momento del saldo risulta che l’anticipo corrisposto sia stato superiore al 40% del contributo finale riconosciuto al pagamento (anche al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente il 40% dell’anticipo erogato.

7.1.1 Garanzia dell’importo anticipato

A garanzia dell’importo anticipato, deve essere presentata una polizza fideiussoria, utilizzando lo schema tipo pubblicato sul sito della Regione Toscana al seguente indirizzo:

La fideiussione dev’essere rilasciata a favore di ARTEA per un importo pari al 100% di quello richiesto a titolo di anticipazione.

7.2 Richiesta Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.)

Per progetti per i quali è ammessa al contributo FEAMP una spesa di importo pari o superiore a euro 20.000,00 potrà essere prevista l’erogazione di parte del contributo assegnato a seguito di presentazione di uno stato di avanzamento finanziario relativo ad opere ed attività già realizzate.

Il SAL, anche per investimenti per i quali è stata erogata l’anticipazione, può essere richiesto allorché l’investimento presenti, in termini di spesa effettivamente sostenuta, uno stato di avanzamento pari ad almeno il 40% della spesa ammessa a contributo.

Lo stato di avanzamento è supportato da documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta.

Per spesa effettivamente sostenuta si intende la spesa comprovata da fatture quietanzate o da documenti probatori equivalenti. L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all’aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione.

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Possono essere concessi al massimo due acconti (SAL).

La somma dell’acconto e dell’eventuale anticipo non può superare l’80% del contributo concesso.

Il beneficiario che presenta la domanda di pagamento SAL deve almeno produrre la seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della relativa documentazione tecnica;

- documentazione descritta ai punti 2), 3), 4), 5), e 6) del successivo paragrafo 7.3.3

“Modalità di presentazione” riferito alla domanda di liquidazione finale.

La domanda di liquidazione per stato di avanzamento dei lavori dev’essere presentata tramite il sistema informatizzato dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di ARTEA.

Ai fini dell’erogazione del SAL è possibile la visita sul luogo dove si stanno realizzando gli investimenti al fine di verificarne l’effettivo avanzamento.

7.3 Domanda di liquidazione finale 7.3.1 Modalità di presentazione

La domanda di liquidazione finale dev’essere presentata, entro il termine stabilito al precedente paragrafo 3, tramite il sistema informatizzato dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di ARTEA.

Nella domanda di liquidazione finale può essere rendicontato un importo inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, a condizione che venga dimostrato e riconosciuto il funzionamento e la funzionalità degli investimenti realizzati.

7.3.2 Dichiarazioni

Nella domanda di liquidazione finale devono essere confermati o aggiornati gli elementi relativi al possesso delle condizioni di accesso e le priorità che consentono l’ammissione a contributo.

Tali condizioni sono verificate preliminarmente alla liquidazione finale; ad esito di tale verifica può essere rideterminata l'ammissione a contributo o la posizione in graduatoria del beneficiario.

7.3.3 Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione finale

Nella sezione “documenti” della domanda di liquidazione finale devono essere inseriti i seguenti documenti:

1) relazione descrittiva dell’intervento realizzato;

2) elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura e dell’imponibile in euro;

3) fatture quietanzate/documentazione contabile avente forza probatoria equivalente, da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; che riportano:

a) l’intestazione al beneficiario,

b) la specifica dicitura “PO FEAMP 2014 - 2020 – Misura 1.30 SSL FLAG Costa d’Argento” In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato “Acquisto...” ed il numero di matricola di fabbricazione “Matricola...”.

Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorrerà eventualmente procedere ad una ricognizione descrittiva dell’oggetto ed effettuare

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delle foto. Qualora le fatture siano state emesse in data antecedente a quella di pubblicazione del bando (in caso di riapertura dei termini vale la data di pubblicazione del bando antecedente la prima apertura) la fattura potrà non riportare la dicitura sopraindicata ma dovrà essere accompagnata da una dichiarazione rilasciata dal fornitore attestante l’oggetto del bene ed il numero di matricola, se esistente.

c) l’importo della spesa con distinzione dell’IVA,

d) la data di emissione che dev’essere compatibile con l’intervento in cui è inserita, e) i dati fiscali di chi ha emesso la fattura/documento per inquadrarne la pertinenza con l’operazione finanziata

4) nel caso di pagamenti con assegni, dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, gli estremi del documento di pagamento con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura;

5) pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;

6) dichiarazione del beneficiario relativa al pagamento dell’IVA al fine di dimostrare che questa non è recuperabile;

7) ulteriore documentazione inerente autorizzazioni, pareri, ecc. indicata in fase di assegnazione del contributo o ritenuta necessaria da parte di ARTEA allo scopo di accertare la regolarità delle opere realizzate.

Si specifica che il pagamento con assegni non è consentito salvo quanto previsto al successivo punto 7.5.2 relativamente alle spese sostenute prima della pubblicazione del bando sul BURT, per spese comunque riconosciute funzionali al progetto presentato.

Tale documentazione, datata, firmata, aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda, deve essere allegata in copia alla domanda, in formato pdf, scaricabile e leggibile una volta stampato.

La documentazione che per la sua specificità (fuori formato A3-A4) non può essere allegata come file, deve essere trasmessa tramite raccomandata A/R al FLAG Costa d’Argento entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni e/o documentazione inerenti il progetto, il richiedente dovrà trasmettere eventuali integrazioni, nei termini e nelle modalità indicate da parte degli uffici del FLAG Costa d’Argento.

In caso di mancata o tardiva trasmissione degli elementi integrativi richiesti, ritenuti necessari per una corretta e completa istruttoria della domanda di liquidazione finale, il beneficiario decade parzialmente o totalmente dai benefici ad esso assegnati in relazione all'entità e/o gravità delle carenze o incompletezze riscontrate.

Ove il saldo tra il contributo riferito alla spesa ammessa e le erogazioni effettuate a titolo di anticipazione e/o acconto risulti negativo, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

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7.4 Erogazione del contributo

ARTEA eroga l’anticipazione finanziaria di cui al precedente paragrafo 7.1), il SAL di cui al precedente paragrafo 7.2) e/o il saldo del contributo di cui al precedente paragrafo 7.3) entro i termini previsti dalla normativa in materia. In particolare, ai sensi di quanto previsto all’art.132 del Regolamento UE n.1303/2013, il beneficiario riceverà (mandato di pagamento con quietanza) gli importi richiesti a titolo di acconto o di saldo entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda di pagamento. Tali termini sono interrotti nel caso in cui, per le relative domande, siano dovute e/o richieste integrazioni istruttorie o documentali.

Prima dell’erogazione del saldo del contributo, vengono acquisiti o richiesti (se dovuti):

- copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

- visura camerale per verificare il pieno esercizio dell’attività da parte dell’impresa e/o eventuali obblighi;

- certificazione antimafia (ove necessaria);

- comunicazione antimafia (ove necessaria);

- altri documenti /dichiarazioni necessari all’ammissione a contributo.

Successivamente all’erogazione del saldo del contributo, il FLAG Costa d’Argento, nel caso di investimenti a bordo di motopesca, comunica all’Ufficio marittimo di iscrizione dello stesso motopesca l’importo del totale (anticipo, acconto e saldo) del contributo erogato in relazione a detta tipologia di investimenti ai fini della sua trascrizione nel Registro delle navi minori e galleggianti. Con la medesima nota il FLAG Costa d’Argento comunica la data di decorrenza del vincolo e la sua durata (5 anni dalla data del pagamento finale vale a dire dalla data di adozione del decreto di liquidazione).

7.5 Modalità di pagamento e giustificativi di spesa

7.5.1 Spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese sostenute. deve presentare i giustificativi a dimostrazione delle seguenti modalità di pagamento (uniche ammesse):

a. Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria contenente il CRO di riferimento.

b. Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione.

c. Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla

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al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:

- il numero proprio di identificazione;

- la data di emissione;

- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio:

saldo/acconto n., fattura n., del, della ditta);

- i dati identificativi dell’ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;

- l’importo pagato, che deve corrispondere all’importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

d. Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell’Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell’Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite F24 effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre, occorre inserire nella dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l’indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.

7.5.2 Spese sostenute prima della data di pubblicazione del bando

Per le spese sostenute prima della data di pubblicazione sul BURT del presente bando, oltre alle modalità di pagamento sopra riportate, sono ritenute valide anche le seguenti:

a. Carta di credito o di debito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell’estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione.

b. Assegno circolare “non trasferibile”: il beneficiario deve produrre la fotocopia dell’assegno emesso dall’Istituto di Credito e copia dell’estratto conto nel quale sia evidenziato l’addebito relativo all’emissione del suddetto assegno circolare. Sempre in sede di rendicontazione, a meno che risulti già nell’atto di vendita o nel contratto di fornitura, deve essere presentata una dichiarazione liberatoria del fornitore/ venditore nella quale, si attesta che l’assegno è stato ricevuto in pagamento di una determinata fattura o di altro

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documento giustificativo e che lo stesso non ha più nulla da avere dal beneficiario.

c. Assegno bancario/postale. L’utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all’articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP).

Il beneficiario deve produrre l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno emesso.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuarne agevolmente la verifica. L’elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i giustificativi di pagamento.

In fase di controllo, occorre verificare la corrispondenza delle copie inviate con l’originale delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente.

Gli originali dei documenti di spesa, per operazioni la cui spesa totale ammissibile risulta inferiore a 1 milione di euro, devono essere conservati per almeno 4 anni calcolati a partire dal 31 dicembre relativo all’anno di presentazione della domanda di liquidazione di cui al precedente paragrafo 3.

L’eventuale necessità di prolungamento di detto periodo potrà essere comunicato da parte del FLAG Costa d’Argento in data antecedente detto termine.

8. OBBLIGHI/DIRITTI DEL BENEFICIARIO 8.1 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

 realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate;

 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;

 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il FLAG Costa d’Argento riterrà di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterrà utile acquisire ai fini dell’accertamento;

 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali il FLAG Costa d’Argento provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;

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 rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);

 applicare il CCNL di riferimento, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;

 tenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle spese oggetto di contributo FEAMP (art. 125 par 4 lett. b) del reg. 1303/2013);

 conservare e rendere disponibili tutti i documenti, in originale, giustificativi delle spese sostenute per il periodo di tempo indicato al precedente punto 7.5 del paragrafo 7. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy “i documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati”;

 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;

 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;

 realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, dal PO FEAMP e dalle presenti Disposizioni Attuative, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;

 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui al precedente paragrafo 7;

 rispettare gli obblighi in materia di divieto di cumulo di più benefici sullo stesso investimento (il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese);

 rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate dal FEAMP sulla base di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 115, comma 3, secondo il quale i beneficiari di un contributo FEAMP sono tenuti a:

a) informare di tale finanziamento tutti i partecipanti all’operazione;

b) informare che l’operazione in corso è stata selezionata nel quadro del PO FEAMP 2014-2020;

c) fornire, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

 In fase di esecuzione del progetto, collocare almeno un poster (formato minimo A3) con le informazioni sul progetto e l’ammontare del sostegno finanziario dell’Unione. Il poster dovrà essere mantenuto fino alla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 7.5.2.

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Le specifiche tecniche per la costruzione dell’emblema UE sono messe a disposizione sul sito della Regione Toscana all’indirizzo web:

 Rispettare l’obbligo di stabilità delle operazioni. In proposito, per “stabilità delle operazioni”, ai sensi dell’articolo 71 Reg (UE) n 1303/2013, si deve intendere che la partecipazione del FEAMP resti attribuita a un’operazione se, entro cinque anni dal pagamento finale (data del decreto di liquidazione finale), il beneficiario non cede a terzi, né distoglie dall’uso indicato nella domanda approvata, quanto oggetto della sovvenzione.

Di conseguenza non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al beneficiario:

a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;

b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;

c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Alla stessa regola di cui sopra, soggiace la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti o degli impianti cofinanziati.

Qualora non venga rispettato l’obbligo di cui all’art.71 del Regolamento UE n.1303/2013 gli importi indebitamente versati devono essere recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Nel caso di investimento in infrastrutture ovvero di investimento produttivo il contributo è revocato laddove, entro 10 anni dal pagamento finale, l’attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell’Unione.

Il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga inoltre a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell’Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l’impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di assegnazione dell’aiuto.

8.2 DIRITTI DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO

I richiedenti o beneficiari hanno i diritti loro riservati dalla Legge n. 241/90 ''Legge sul procedimento amministrativo'' e s.m.i.

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9. VERIFICHE

Sono previste verifiche amministrative di tutte le domande di sostegno presentate dai beneficiari, controlli in loco delle operazioni per verificare la sussistenza degli investimenti ed ex post (successivi al saldo finale), per verificare il rispetto delle condizioni di assegnazione e liquidazione dei contributi e dei relativi impegni assunti.

9.1 Controlli sulle domande di acconto e/o sulle domande di liquidazione finale

I controlli amministrativi vengono effettuati sul 100% delle domande di acconto, di SAL e/o di liquidazione finale, conformemente a quanto stabilito dalla normativa UE, nazionale e regionale.

È prevista la verifica:

- della presenza delle dichiarazioni e della documentazione prevista dal Bando, ai fini dell’assegnazione e della liquidazione del contributo;

- della presenza delle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto;

- del mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità che consenta la permanenza della domanda nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati;

- della corrispondenza degli interventi realizzati a quanto ammesso a contributo in sede di assegnazione;

- della corrispondenza delle fatture agli interventi realizzati;

- della corrispondenza delle spese sostenute e dei relativi documenti di pagamento alle fatture presentate;

- della pertinenza temporale dei documenti contabili e di pagamento;

- della pertinenza e dell’ammissibilità a contributo degli investimenti effettuati;

- della corretta determinazione del contributo spettante;

- del raggiungimento degli obiettivi proposti.

La visita sul luogo dove sono stati realizzati gli investimenti viene effettuata sul 100% dei progetti finanziabili, fatta eccezione per quelli riguardanti attività esclusivamente immateriali o per quelli la cui la cui spesa riconosciuta in fase di assegnazione del contributo è pari o inferiore ad euro 10.000,00.

Nelle eccezioni di cui al punto precedente (progetti riguardanti attività immateriali e/o contributi inferiori a euro 10.000,00 i controlli in loco vengono eseguiti su un campione di progetti estratti sulla base dell’analisi del rischio.

Al momento della visita sul luogo è prevista la verifica:

- della coerente realizzazione dell’investimento con la documentazione tecnico-contabile prodotta dal beneficiario del contributo;

- della conformità di quanto realizzato con quanto rendicontato;

- del funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste;

- delle fatture e della documentazione contabile in originale.

10. DECADENZA DAL SOSTEGNO, RINUNCIA AL CONTRIBUTO E RECUPERO 10.1 Decadenza dal sostegno

a) In fase successiva all’ammissione di una operazione a finanziamento, il beneficiario può decadere, parzialmente o totalmente, dal sostegno FEAMP riconosciuto.

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La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione del beneficiario o, per iniziativa del FLAG Costa d’Argento o dell’Amministrazione regionale. Il contributo è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:

1. se in fase di verifica finale non è dimostrato e riconosciuto il funzionamento e la funzionalità degli investimenti realizzati;

2. qualora, a seguito della presentazione da parte del beneficiario della domanda di liquidazione finale, in fase di verifica del progetto realizzato, sia riscontrato il mancato funzionamento e/o la funzionalità dei relativi investimenti;

3. in caso di varianti non autorizzate, se il progetto, a seguito della verifica amministrativa svolta dall’ARTEA, non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso, e non venga dimostrato e riconosciuto il funzionamento e la funzionalità degli investimenti realizzati con variante non autorizzata;

4. per il mancato rispetto dei termini di cui al precedente paragrafo 3; e delle previsioni di cui all’art. 71 del Reg. UE 1303/2013.

5. per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria a seguito della mancata conferma del punteggio di priorità assegnato in fase di assegnazione del contributo;

6. per difformità dal progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell’atto di assegnazione o per esito negativo dei controlli.

b) In tali casi il FLAG Costa d’Argento emette un provvedimento con il quale esprime le motivazioni di revoca dei benefici concessi e ARTEA procede al recupero delle somme eventualmente già erogate.

c) Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge.

10.2 Comunicazioni di rinuncia

Nel caso in cui il richiedente/beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso, deve inviare al FLAG Costa d’Argento una comunicazione di rinuncia motivata.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo previsto per la realizzazione del progetto

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore o altro soggetto autorizzato ai controlli abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

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10.3 Rettifica e/o recupero del contributo

In caso di accertamento di irregolarità il FLAG Costa d’Argento e/o l’Amministrazione regionale in carenza e/o ARTEA per competenza adotterà misure volte a correggere o recuperare gli importi indebitamente versati.

Le rettifiche consistono in una rimodulazione del contributo pubblico concesso che può arrivare alla soppressione totale dello stesso.

I contributi svincolati a seguito delle rettifiche finanziarie, saranno riutilizzati nell’ambito della stessa SSL del FLAG Costa d’Argento.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procede all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero viene dato immediato corso alla esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

11. RICORSI AMMINISTRATIVI

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

12. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.241/90 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2009 L’Ufficio responsabile del procedimento di assegnazione del contributo è il FLAG Costa d’Argento c/o Comune di Monte Argentario, piazza dei Rioni 8 - 58019 Porto Santo Stefano (GR).

Il funzionario responsabile del procedimento è Antonella Escardi - indirizzo di posta elettronica:

antonella.escardi@comune.monteargentario.gr.it

L’ufficio responsabile del procedimento di liquidazione è il settore “Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali’’ dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

Il funzionario responsabile è Stefano Segati - indirizzo di posta elettronica:

stefano.segati@artea.toscana.it

L’ufficio responsabile del procedimento di erogazione è il settore “Gestione sistemi informatici e finanziari ed esecuzione pagamenti’’ dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

Il funzionario referente è Sabrina Del Vanga - indirizzo di posta elettronica:

La predisposizione e la manutenzione sul sistema informativo della modulistica per la presentazione delle domande sono a cura di ARTEA.

Il procedimento istruttorio ha inizio il giorno seguente a quello indicato come data ultima per la presentazione delle domande di contributo o dalla data di ricevimento della domanda di liquidazione finale.

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I richiedenti possono prendere visione degli atti del procedimento presso l’Ufficio, interno all’amministrazione del FLAG Costa d’Argento, responsabile del procedimento.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali raccolti saranno trattati anche strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento.

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SECONDA PARTE - NORME SPECIFICHE DELLA MISURA Misura n. 1.30 “Diversificazione e nuove forme di reddito”

Art. 1 Finalità della misura

La Misura contribuisce, ai sensi dell’art. 30 del Reg. (UE) 508/2014, alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.

Art. 2 Area territoriale di attuazione Territorio del Flag Costa d’Argento.

Art. 3 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili gli investimenti che contribuiscono alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari correlate all’attività principale della pesca, ad esempio:

 investimenti a bordo;

 turismo legato alla pesca sportiva;

 ristorazione;

 servizi ambientali legati alla pesca;

 attività pedagogiche relative alla pesca.

Art. 4 Soggetti ammissibili a finanziamento

Pescatori (qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita l'attività di pesca professionale).

Art. 5 Requisiti per l’ammissibilità

 Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente.

 Iscrizione alla Camera di Commercio (ove pertinente).

 Non sono ammessi al sostegno previsto dal bando i soggetti che sono debitori nei confronti di ARTEA e, decorsi i termini concessi, non hanno restituito completamente le somme dovute.

 Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità nei casi previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo); in particolare:

- presenza di infrazioni gravi (art. 42 del Reg CE n.1005/2008 o art. 90 del Reg. CE n.1224/2009;

- essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell’elenco unionale INN (art. 40 Reg. CE n.1005/2008;

- essere stato associato alla proprietà di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti (art. 33 Reg. CE n.1005/2008);

- avere commesso grave violazione della norma della PCP;

- avere commesso una frode nell’ambito del FEP o del FEAMP.

 L’armatore dell’imbarcazione è iscritto nel Registro delle Imprese di pesca.

(27)

 L’armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l’operazione riguarda investimenti che apportano modifiche all’imbarcazione da pesca.

 Il pescatore (persona fisica) è stato imbarcato su un peschereccio dell'Unione per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

 Il richiedente è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione ovvero prevede di acquisirle prima dell'ultimazione dell'operazione.

 Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;

in particolare, in riferimento alla relativa normativa nazionale, il richiedente per poter essere ammesso al sostegno e poi poter ricevere il pagamento dell’aiuto, deve soddisfare le seguenti condizioni:

1. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05 (non si applica alla sottomisura 3.1, e sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa).

2. Non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25- septies del D.lgs. 231/2001), reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro articolo 603 bis c.p., gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008), reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999); reati in materia previdenziale:

omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983), omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981), e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla

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