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Attività Parlamentare Eugenio SANGREGORIO

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Academic year: 2022

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Attività Parlamentare Eugenio SANGREGORIO

ELETTO NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO RIPARTIZIONE B (AMERICA MERIDIONALE) LISTA DI ELEZIONE USEI

PROCLAMATO il 16 marzo 2018

ELEZIONE CONVALIDATA il 29 luglio 2020 ISCRITTO AL GRUPPO PARLAMENTARE

MISTO - NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO dall'8 maggio 2018

MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica dal 27 marzo 2018 all'8 maggio 2018

COMPONENTE DEGLI ORGANI PARLAMENTARI:

VI COMMISSIONE (FINANZE) dal 21 giugno 2018

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PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE COME COFIRMATARIO

◦ LUPI ed altri: "Misure per il sostegno della famiglia" (429)

◦ (presentata il 28 marzo 2018, annunziata il 29 marzo 2018) CAMERA DEI DEPUTATI N. 429

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati

LUPI, COSTA, COLUCCI, TONDO, SANGREGORIO Misure per il sostegno della famiglia

Presentata il 28 marzo 2018

Onorevoli Colleghi! — È prioritario mettere al centro del dibattito politico il tema della famiglia, della natalità e delle esigenze ad esse legate. La famiglia è infatti non solo il soggetto promotore dello sviluppo e del benessere sociale, ma anche il luogo in cui coltivare il futuro, il desiderio di maternità e di paternità. Secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il tasso di fecondità nel nostro Paese è attestato su 1,34 figli per donna in età fertile (anno 2016). Quello italiano è uno dei livelli più bassi di fecondità osservato nei Paesi sviluppati ed è il risultato di una progressiva diminuzione delle nascite che è in atto da circa un secolo. La diminuzione della fecondità è stata, tra l'altro, accompagnata da importanti mutamenti nelle modalità scelte dalle coppie per avere dei figli. L'età della madre alla nascita del primo figlio, ad esempio, è andata aumentando a partire dalle generazioni di donne nate nella seconda metà degli anni cinquanta, raggiungendo oggi la soglia dei ventinove anni. In realtà in Italia si fanno pochi figli non perché non siano desiderati ma per le oggettive

difficoltà economiche, lavorative e di organizzazione.

In Europa esistono Paesi – come quelli scandinavi, la Germania e la Francia – dove il Governo ha investito largamente nelle politiche familiari, determinando un incremento notevole della natalità. Ad esempio, in Francia si registra ormai un indice di fecondità

assestato attorno a 2 figli per donna.

Queste valutazioni risentono fortemente sia del regime di welfare che delle forme di sostegno sociale per le coppie, per le famiglie e per l'infanzia.

Lo Stato, con particolare riferimento all'attività del legislatore, possiede non solo le potenzialità, ma anche la responsabilità sociale di efficaci politiche a sostegno della natalità.

La Francia – la cui struttura assistenziale è più vicina a quella italiana – sembra essere attualmente il Paese che meglio ha interpretato tali necessità attualizzando politiche volte al sostegno della famiglia, considerando quest'ultima come fattore di sviluppo e crescita. Basti pensare che il 3 per cento del prodotto interno lordo (PIL) viene destinato alle cosiddette prestazioni familiari: assegni generali di mantenimento (assegno di sostegno familiare, assegno per il genitore solo), prestazioni di mantenimento e di accoglienza legate alla piccola infanzia (premio alla nascita o all'adozione, assegno mensile erogato in presenza di determinate condizioni di reddito dalla nascita ai tre anni di età del bambino o al momento dell'adozione del bambino, integrazione di libera scelta di attività, integrazione della libera scelta del modo di custodia), prestazioni ad assegnazione speciale (assegno per l'istruzione di un figlio disabile, assegno per l'inizio dell'anno scolastico, assegno di presenza parentale, assegno d'alloggio, indennità di trasloco) e altre misure di agevolazione fiscale per le

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famiglie.

L'incremento del tasso di natalità, com'è noto, è un vantaggio incomparabile – nel medio e lungo termine – per l'economia di un Paese: maggior numero di occupati, di consumatori e di contribuenti. La politica adottata in Francia porterà, in prospettiva, a un primo rimedio degli squilibri crescenti del sistema di previdenza, mentre nel breve periodo porterà a un'espansione del settore degli impieghi legati alla cura e all'educazione dei bambini.

La presente proposta di legge ha l'ambizione di varare anche in Italia un'organica politica per l'inversione di tendenza nel tasso di natalità, tenendo conto – è ovvio – delle specificità del sistema di welfare italiano, nonché delle compatibilità di finanza pubblica, ma puntando

decisamente in questa direzione.

La proposta di legge individua tre filoni di intervento:

1) trattamento fiscale delle famiglie con figli a carico e dei genitori a carico;

2) misure specifiche di sostegno alla natalità e di incentivo al suo incremento e corrispondenti misure a favore della conciliazione lavoro-vita familiare;

3) agevolazioni per l'accesso alla locazione da parte delle giovani coppie e trattamento fiscale dell'abitazione principale.

Con il capo I (Trattamento fiscale della famiglia) si introducono norme immediatamente applicabili che avvicinano il nostro ordinamento fiscale a un organico sistema di quoziente familiare.

In particolare, l'articolo 1 rivede profondamente il sistema delle detrazioni elevando gli attuali massimali per i figli a carico, riconoscendo una più accentuata progressione per le famiglie via via più numerose, riconoscendo una specifica detrazione aggiuntiva per i genitori a carico del contribuente, al fine di incentivare il sostegno dei genitori in difficoltà economiche o non autonomi da parte dei figli: la famiglia, infatti, è il luogo primario di formazione della personalità se concepita e vissuta, sempre più, come fonte di diritti e di corrispondenti doveri, rimediando così (con l'articolo 1, comma 2) a una palese irrazionalità della disciplina tributaria. Infatti, il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ha introdotto il limite entro il quale un familiare viene considerato a carico: 5.550.000 lire, corrispondente agli attuali 2.840,51 euro. Da allora, nonostante siano passati quasi trenta anni, tale importo non è mai stato modificato.

Nel frattempo questo limite è stato fortemente eroso dall'inflazione. Il mancato adeguamento dell'importo ha comportato una duplice stortura: da un lato, rende più difficile l'autonomia economica dei giovani e, dall'altro, favorisce la ricerca di lavori in nero, al fine di non perdere i benefìci delle detrazioni e degli assegni familiari. Tale situazione risulta particolarmente evidente per gli studenti universitari che, a fronte delle importanti spese che le famiglie devono sostenere per gli studi e il mantenimento (specie per i fuori sede), hanno la necessità di cercare piccoli lavori per garantirsi un minimo di autonomia economica.

L'articolo 2 dispone la modulazione in base al carico familiare dell'importante contributo degli 80 euro, introdotto per i lavoratori dipendenti e per i pensionati dal decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014. Successivamente, grazie all'azione di Area Popolare all'interno dei Governi di centro-sinistra, tale importo è stato stabilizzato, sono state lievemente innalzate le soglie di reddito ed è stato escluso dal

computo del reddito il cosiddetto «bonus bebé».

L'articolo 3 interviene in materia di addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Infatti, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011 ha stabilito,

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a decorrere dal 2012, un aumento delle addizionali regionali dell'IRPEF, con un'aliquota base dell'1,23 per cento, che può essere maggiorata:

a) fino a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;

b) fino a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;

c) fino a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

Il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, ha stabilito che i comuni possono gestire le addizionali comunali con aumento dell'aliquota fino allo 0,80 per cento. A fronte di questi importanti aumenti delle addizionali, sono stati introdotti correttivi di equità verticale, in facoltà delle regioni e dei comuni, per differenziare le aliquote in base a fasce di reddito. Ma non è stato introdotto alcun

correttivo di equità orizzontale che tenga conto di quante persone (e, nel caso dei disabili, delle loro condizioni) vivono con quel reddito, rendendo quindi le addizionali e i relativi aumenti particolarmente iniqui nei confronti delle famiglie con figli, soprattutto quelle numerose e con disabili: a parità di reddito, un lavoratore con uno, due, tre o più figli a carico, paga le stesse identiche addizionali di un single o di una coppia senza figli. Si rende quindi necessario introdurre correttivi che prendano in considerazione i figli a carico.

Al capo II si collocano una serie di misure volte a delineare un nuovo welfare orientato alla famiglia e alla natalità. Con gli articoli 4 e 5 viene riconosciuta una deduzione ai fini dell'IRPEF pari all'80 per cento delle spese sostenute per la cura e per la tutela della salute della puerpera e del bambino. Si interviene in tal modo sulla fascia della primissima infanzia e del mero evento della nascita.

L'articolo 6, invece, reca una misura specifica volta a conciliare vita lavorativa e maternità: si tratta di un incentivo in favore delle imprese che assumono donne lavoratrici sancendo i presupposti per la fruizione, da parte delle imprese stesse, del credito

d'imposta disciplinandone la decorrenza e la misura, nonché specificandone la natura.

Con l'articolo 7, sempre allo scopo di non scoraggiare – sul versante lavorativo – la maternità e la paternità, si aumenta il contributo corrisposto durante il periodo di congedo parentale dal 30 per cento (attuale) al 60 per cento della retribuzione, al fine di favorire la possibilità di cura e di accoglienza del nuovo nato da parte dei genitori. Anche in questo caso l'azione politica di Area Popolare in favore della famiglia aveva già comportato modifiche alle disposizioni originarie con il prolungamento dell'età del bambino fino alla quale usufruire del congedo da tre a sei anni.

Con l'articolo 8 si incrementa il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 (150 milioni di euro per il 2019 e 250 milioni di euro a decorrere dal 2020), con una espressa

finalizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a due finalità, entrambe connesse alla fase della prima infanzia: il cofinanziamento degli investimenti promossi per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, in vista del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 e per

l'istituzione dell'assegno di cura e custodia, al fine di garantire un'assistente materna riconosciuta o un qualunque altro soggetto idoneo per la custodia, anche domiciliare, del bambino (articolo 8, comma 2, lettera b)). L'obiettivo è quello di incrementare la copertura del servizio asilo, attualmente a livello di 22,5 posti ogni 100 bambini fino a tre anni, a fronte di un obiettivo comunitario del 33 per cento di copertura. È peraltro notizia di questi giorni che il Governo francese intende assicurare la copertura del 100 per cento dei bambini sopra i tre anni.

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Nella scorsa legislatura l'impegno di Area Popolare ha fortemente incrementato le risorse destinate agli asili nido. In particolare la legge di stabilità 2017 ha previsto l'erogazione di un buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati. Il beneficio è anche utilizzabile per il supporto presso la propria

abitazione dei bambini fino a tre anni affetti da gravi patologie croniche. Il limite di spesa è di 144 milioni di euro per il 2017, 250 milioni per il 2018, 300 milioni per il 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020,

Con la legge n. 107 del 2015 (cosiddetta «buona scuola») e con le norme attuative contenute nel decreto legislativo n. 65 del 2017 è stato varato il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni che ha trasformato i due segmenti educativi in un unico sistema integrato che deve essere considerato l'inizio del percorso scolastico di ogni bambino. Di fatto, i servizi per l'infanzia escono dalla dimensione assistenziale ed entrano a far parte della sfera educativa. Questo processo unitario coinvolge i servizi educativi per l'infanzia (nido e micronido, servizi integrativi sezioni primavera) e la scuola per l'infanzia statale e paritaria che saranno gestiti in modo coordinato dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.

Sono stati stanziati 209 milioni di euro per il 2017, 224 per il 2018 e 239 a decorrere dal 2019 che le regioni ripartiscono tra i comuni per potenziare nidi e scuole dell'infanzia, aumentando il servizio e abbassando le rette. 150 milioni nel triennio sono destinati alla costruzione di poli dell'infanzia. Il Piano di azione nazionale pluriennale è stato varato l'11 dicembre 2017 dal Consiglio dei ministri sulla base dei criteri di ripartizione degli

stanziamenti approvati in sede di Conferenza unificata il 2 novembre 2017.

Con l'articolo 9 si interviene invece sulla fase dell'età scolare, introducendo un contributo specifico, in forma di voucher, per le spese di formazione e istruzione, percepibile fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio.

L'articolo 10 introduce, sul modello francese, il voucher per i servizi alla persona e alla famiglia. L'Italia è fra i tre più grandi mercati del lavoro domestico in Europa, costituito in prevalenza da lavoratori immigrati (il 77,3 per cento del totale a fronte del 22,7 per cento costituito da italiani); e da donne (l'82,4 per cento del totale a fronte del 17,6 per cento costituito da uomini). Per il 92,8 per cento di tali lavoratori il lavoro domestico è l'attività principale.

Si tratta di un mercato che crescerà ancora di più nei prossimi anni: se nel 2001 erano 1.083.000 i lavoratori domestici, già nel 2013 l'offerta ne conta 1.655.000, pari ad un

aumento del 53 per cento, con una domanda familiare che, però, ne richiede 2.600.000. E, per il 2030, l'offerta raggiungerebbe quota 2.151.000, con un totale aumento del 98 per cento (dati Censis). L'Italia, inoltre, è il Paese europeo con il minor numero di anziani ospitati in case di riposo. Quanto alle lavoratrici, quelle straniere rappresentano la quasi totalità: le badanti straniere sono 747.000 su 830.000, il 90 per cento; con contratto di lavoro regolare 232.000, pari al 38 per cento; irregolarmente presenti in Italia, o regolarmente presenti, ma senza contratto sono 463.140 (62 per cento). Le badanti straniere non regolari (in nero e in grigio) sono il 62 per cento, 6 su 10, pari a 463.140.

Il settore economico dei servizi alla persona cresce più degli altri in tutto il mondo.

Il voucher ha inoltre un forte potere di far riemergere i redditi sommersi nel settore dei servizi alla persona.

La norma proposta quindi introduce un voucher utilizzabile per il pagamento dei servizi alla persona e alla famiglia, destinato a pagare i servizi domestici, il baby sitting,

l'assistenza, anche infermieristica, alle persone anziane, non autosufficienti e ai disabili. La norma prevede un limite di reddito di 80.000 euro lordi. Il comma 3 demanda ad un

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità applicative del voucher.

Il comma 4 modifica il testo unico delle imposte sui redditi prevedendo la detraibilità del

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33 per cento degli oneri sostenuti attraverso il voucher universale. Il comma 5 stabilisce infine che la misura è introdotta sperimentalmente dal 2019 con un limite di spesa di 300 milioni di euro.

Con l'articolo 11 si interviene sul tema del microcredito, estendendo alle famiglie le finalità dell'apposito Fondo (attualmente limitato al sostegno alle imprese) e colmando un vuoto normativo in quanto oggi non esiste uno schema pubblico di garanzia che possa supportare lo sviluppo di questo importante strumento di finanziamento diffuso della spesa delle famiglie.

Infine il capo III interviene sul tema della casa. La possibilità di avere una casa, di proprietà o in affitto, rappresenta una questione sociale fondamentale, che si intreccia all'andamento del ciclo economico del Paese e può, soprattutto nel caso dei giovani, costituire un elemento determinante nella decisione di formare una famiglia.

In Italia, la crescita dei valori immobiliari – che si è protratta per una lunga fase – ha contribuito a rendere difficile per le coppie di giovani sposi, non solo effettuare un acquisto immobiliare, ma anche accedere a contratti privati di locazione.

Questa situazione è stata alimentata dalla precarietà delle condizioni del mercato del lavoro giovanile: in Italia la condizione del precariato accomuna ancora migliaia di giovani, nonostante le recenti riforme introdotte con il Jobs Act, e si somma al ruolo negativamente significativo svolto dalle politiche abitative, che hanno registrato una progressiva crisi dell'edilizia residenziale pubblica.

Il problema dell'accesso alle abitazioni da parte dei giovani intenzionati a sposarsi è stato recepito da alcune legislazioni regionali che hanno previsto una riserva di alloggi nei programmi di edilizia residenziale pubblica, convenzionata o sovvenzionata. Ma è

necessario andare oltre. La Costituzione dispone, all'articolo 31, che la Repubblica deve agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e questo comporta la necessità di rendere organica la normativa sulle agevolazioni per l'accesso alla casa da parte di coloro che decidono di sposarsi, sia per l'acquisto sia per la locazione.

La finalità principale e fondamentale degli articoli 12, 13 e 14 è quindi quella di sostenere la famiglia come risorsa primaria in tutte le sue funzioni e di permettere alle giovani coppie l'accesso facilitato al diritto alla casa, sia in affitto che in proprietà, con particolare riferimento – per la locazione – alla formulazione di agevolazioni fiscali, sia per il conduttore che per il proprietario nel caso di contratto di locazione per giovani sposi.

Possono accedere alle agevolazioni fiscali indicate all'articolo 12 i conduttori in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 13, comma 1, ovvero tutti coloro che abbiano contratto matrimonio civile o concordatario, fino a tre anni prima della data di decorrenza del contratto di locazione, purché uno dei coniugi abbia meno di trentacinque anni di età ed essi abbiano un reddito complessivo fino a 50.000 euro lordi annui.

All'articolo 13, comma 2, viene inoltre indicato che le agevolazioni di cui all'articolo 12 si applicano per i successivi tre anni dalla stipula del contratto di locazione o dal suo rinnovo; mentre all'articolo 13, comma 3, viene stabilito che in caso di nascita del primo figlio, nelle condizioni indicate dai commi precedenti, le agevolazioni si intendono

prorogate ai conduttori per il successivo triennio. È anche questa una norma chiaramente finalizzata all'incremento della natalità, che rivela la finalità dell'intero provvedimento che è quella di fare in modo che attraverso tante misure convergenti lo Stato mostri sempre un volto amichevole ai giovani che decidono di costruire una famiglia e a tutti coloro che affrontano con fiducia l'arrivo di un nuovo membro della famiglia stessa.

Giova infine ricordare che dal 2018 è operativo il Fondo di garanzia prima casa 2018, che sostituisce e aumenta il raggio d'azione del vecchio fondo giovani coppie ora non più attivo. Il Fondo ha una dotazione di 650 milioni di euro ulteriormente incrementabili da regioni ed enti pubblici ed è in grado di offrire garanzie sui mutui ipotecari per circa 20

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miliardi di euro. La garanzia sui mutui prima casa offerta dal Fondo è consentita e quindi concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale per un massimo di 250.000 euro.

PROPOSTA DI LEGGE Capo I

TRATTAMENTO FISCALE DELLA FAMIGLIA Art. 1.

(Detrazioni per carichi di famiglia).

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c):

1) le parole: «950 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.150 euro»;

2) le parole: «a 1.220 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari a 300 euro»;

3) le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «600 euro»;

4) le parole da: «con più di tre figli a carico» fino alla fine del periodo sono

sostituite dalle seguenti: «con due figli a carico la detrazione è aumentata di 300 euro per ciascun figlio. Per i contribuenti con tre figli a carico la detrazione è aumentata di 400 euro per ciascun figlio. Per i contribuenti con quattro o più figli a carico la detrazione è

aumentata di 500 euro per ciascun figlio»;

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) oltre a quanto previsto dalla lettera d), quale misura di sostegno alla assistenza recata ai genitori, è riconosciuta una detrazione pari a ulteriori 500 euro per ciascuno dei genitori, o dei genitori del coniuge non legalmente ed effettivamente

separato, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto fra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro».

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2019, l'importo previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a 5.000 euro.

Art. 2.

(Innalzamento del limite reddituale ai fini del beneficio degli 80 euro).

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1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«1-ter. Per ogni familiare a carico ai sensi dell'articolo 12 i limiti reddituali di cui al comma 1-bis del presente articolo sono elevati del 10 per cento».

Art. 3.

(Addizionale regionale dell'IRPEF).

1. Ai fini della determinazione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le regioni e gli enti locali, a parità di gettito complessivo, introducono detrazioni in favore delle famiglie non inferiori a 50 euro per ogni figlio a carico per le addizionali regionali e a 25 euro per ogni figlio a carico per le addizionali comunali, prevedendo ulteriori agevolazioni in favore delle famiglie con figli disabili.

Capo II

INCREMENTO DELLA NATALITÀ, SOSTEGNO ALLE SPESE FAMILIARI E MISURE PER LA CONCILIAZIONE DI FAMIGLIA E LAVORO

Art. 4.

(Agevolazioni per l'infanzia e il puerperio).

1. I soggetti di cui all'articolo 5 usufruiscono di una deduzione ai fini dell'IRPEF pari all'80 per cento delle spese sostenute per la cura e per la tutela della salute della puerpera e del bambino indicate al comma 2 del presente articolo.

2. La deduzione di cui al comma 1 è applicabile:

a) alle spese sostenute dalla puerpera a seguito del parto e indicate dagli specialisti, prescritte dagli stessi o dal medico di medicina generale; tali spese comprendono anche i prodotti cosmetici non medicinali che il medico indica come necessari per un periodo non superiore a tre mesi dalla nascita del bambino;

b) alle spese ritenute necessarie alla cura, all'accoglienza e al nutrimento del bambino fino al compimento del primo anno di età, suddivise nelle seguenti categorie:

1) latte artificiale e altri alimenti speciali;

2) igiene per l'infanzia: pannolini e detergenti;

3) accessori obbligatori per l'infanzia finalizzati al trasporto e al riposo.

3. Ai fini della deduzione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo, incluse le modalità di documentazione delle spese sostenute per fruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5.

(Beneficiari).

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1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 8, comma 2, lettera b), sono concesse ai soggetti che:

a) esercitano la potestà su bambini nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2018;

b) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia, o cittadini di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno due anni;

c) hanno un reddito non superiore a 30.000 euro annui, con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico riferito al nucleo familiare è stabilito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Incentivi in favore delle imprese).

1. Per ogni giorno di assenza di un genitore lavoratore a causa di maternità, paternità o puerperio al datore di lavoro è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera onnicomprensiva lorda, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino a un importo massimo annuo di 3 milioni di euro per ciascun beneficiario ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Al credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto a seguito della

presentazione, da parte del datore di lavoro, della documentazione relativa all'assenza del lavoratore per le cause indicate nel medesimo comma 1.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo, nonché le modalità per il relativo monitoraggio.

Art. 7.

(Incremento della retribuzione in caso di congedo parentale).

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1. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.

151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai

lavoratori è dovuta, fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

L'indennità è calcolata ai sensi di quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso articolo»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo è dovuta un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo».

Art. 8.

(Incremento del fondo nazionale per asili nido e assegno di cura e custodia).

1. Al fine di promuovere e di garantire, su tutto il territorio nazionale, un servizio di custodia dei figli, il Fondo per le politiche della famiglia, istituito dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, da ultimo incrementato dall'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ulteriormente incrementato nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione e per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, ai fini del

raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 sulla situazione economica, sociale e assistenziale nell'Unione europea, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) all'istituzione dell'assegno di cura e custodia per il pagamento di un'assistente materna riconosciuta o di un qualunque altro soggetto idoneo al fine di consentire la cura e la custodia del bambino. L'erogazione è differenziata in base alle categorie di reddito indicate per l'erogazione degli assegni familiari ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e dell'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, adotta un decreto per la definizione dei criteri per la fruizione

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dell'assegno di cui alla lettera b) del comma 2 e dell'importo dello stesso per ciascuna fascia di reddito, nonché per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di utilizzo.

Art. 9.

(Voucher per le spese di istruzione e formazione).

1. Alle famiglie con figli in età scolare è riconosciuto annualmente un contributo a fondo perduto in forma di voucher per la copertura delle spese di formazione e istruzione, pari a 1.000 euro per ciascun figlio a carico. Il contributo è riconosciuto fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti che:

a) esercitano la potestà sui figli per i quali il contributo è richiesto;

b) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia, o cittadini di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno due anni;

c) hanno un reddito non superiore a 30.000 euro annui, con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico riferito al nucleo familiare è stabilito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le spese alla cui copertura è destinato il contributo di cui al presente articolo, le modalità di presentazione delle domande e quelle di erogazione del relativo voucher.

Art. 10.

(Voucher per i servizi alla persona e alla famiglia).

1. Al fine di estendere i servizi di welfare e di consentire la riemersione del lavoro sommerso in ambito familiare è introdotto, a decorrere dall'anno 2019,

un voucher utilizzabile per il pagamento dei servizi alla persona e alla famiglia. Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari con un reddito lordo non superiore a 80.000 euro e

consiste nelle detrazioni fiscali di cui al comma 4.

2. Il voucher è destinato al pagamento delle seguenti prestazioni lavorative:

a) servizi domestici;

b) servizi di baby sitting;

c) assistenza, anche infermieristica, alle persone anziane e non autosufficienti;

d) assistenza, anche infermieristica, alle persone disabili.

(12)

3. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) l'esatta individuazione delle prestazioni per le quali il voucher è utilizzabile;

b) le modalità di acquisto e di utilizzo da parte delle famiglie;

c) le modalità con le quali i lavoratori addetti ai servizi incassano il netto delle prestazioni pagate mediante voucher;

d) i requisiti e la qualificazione delle società emettitrici, da selezionare mediante gara ad evidenza pubblica;

e) i valori e le caratteristiche delle diverse tipologie di voucher, nonché le

caratteristiche necessarie volte ad impedirne la falsificazione e ad assicurarne la piena tracciabilità;

f) le regole di utilizzo e le sanzioni per l'uso improprio.

4. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono inseriti i seguenti:

«1-quinquies. I contribuenti con un reddito lordo non superiore a 80.000 euro possono detrarre un importo pari al 33 per cento degli oneri sostenuti attraverso

il voucher per i servizi alla persona e alla famiglia, per un importo non superiore a 5.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato di 1.000 euro per ciascun figlio o persona di età superiore a sessantacinque anni a carico e di 2.000 euro in caso di

contribuenti aventi a carico una persona non autosufficiente nel compimento degli atti della vita quotidiana o con invalidità permanente non inferiore all'80 per cento, con un limite massimo di 10.000 euro.

1-sexies. Se le detrazioni di cui al comma 1-quinquies non sono fruibili da parte del soggetto beneficiario, per eccedenza rispetto alla relativa imposta lorda la detrazione non fruita è riconosciuta al contribuente mediante corresponsione di un assegno di importo corrispondente, ovvero può essere trasformata, a richiesta del contribuente, in un credito d'imposta per gli anni successivi».

5. Per l'anno 2019, in via sperimentale, il beneficio è concesso nel limite di spesa di 300 milioni di euro. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di copertura per gli oneri derivanti dall'introduzione del voucher per i servizi alla persona e alla famiglia, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 11.

(Microcredito per le famiglie).

(13)

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una Sezione speciale denominata «Fondo per il microcredito alle famiglie». La dotazione del Fondo per il microcredito alle famiglie è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito (ENM).

2. L'ENM promuove la stipula di convenzioni tra enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali e sovranazionali, finalizzate all'incremento delle risorse dedicate al microcredito per le famiglie. L'ENM è l'organo vigilante sui soggetti non vigilati dalla Banca d'Italia che esercitano i servizi aggiuntivi di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativamente ai crediti concessi alle famiglie ai sensi del presente articolo. Il controllo esercitato dall'ENM è finalizzato ad assicurare standard nazionali di qualità nell'erogazione dei servizi di assistenza, sulla base di un codice di condotta degli operatori

opportunamente sviluppato dallo stesso Ente. L'ENM può prevedere un processo di certificazione degli operatori che esercitano i servizi aggiuntivi.

3. Le attività di finanziamento alle famiglie garantite dal Fondo di cui al comma 1 non possono superare l'importo di 10.000 euro e devono rientrare nelle seguenti finalità:

a) offrire soluzioni concrete alle famiglie che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà economica, attraverso la concessione del prestito;

b) acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del suo nucleo familiare;

c) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, dell'abitabilità e della sicurezza degli immobili di proprietà o condotti dal nucleo familiare attraverso limitati interventi di ristrutturazione;

d) efficientamento energetico degli immobili di cui alla lettera c);

e) sostegno ai nuclei familiari che non risultino in grado di far fronte al pagamento di un numero limitato di canoni d'affitto o di rate di mutuo, al fine di favorire la permanenza del nucleo familiare nelle abitazioni;

f) messa a norma degli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento;

g) ristrutturazione dello stabile condominiale;

h) copertura delle spese per eventuali danni causati dal conduttore dell'immobile;

i) anticipo del pagamento di depositi cauzionali per la locazione di nuovi immobili in presenza di sfratto esecutivo e pagamento del canone di locazione per i primi mesi.

4. All'ENM sono altresì attribuiti compiti di diffusione e gestione di programmi e progetti di educazione finanziaria con lo scopo di favorire un utilizzo consapevole degli strumenti e delle risorse finanziarie in particolare tra le famiglie e i giovani. A tal fine, l'ENM promuove partenariati tra istituzioni pubbliche, private e del terzo settore. I programmi e i progetti sono finanziati con risorse proprie dell'ENM e mediante finanziamenti derivanti da fondi strutturali europei.

(14)

Capo III

ACCESSO ALL'ABITAZIONE PER LE GIOVANI FAMIGLIE E TASSAZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 12.

(Agevolazione fiscale per gli immobili concessi in locazione a giovani coppie).

1. La somma delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui servizi indivisibili (TASI) applicabili agli immobili concessi in locazione a giovani coppie ai sensi degli articoli 13 e 14 non può superare il 2 per mille.

2. Il conduttore di immobili in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, può detrarre, ai fini dell'IRPEF, un importo pari al 25 per cento del canone annuo di locazione corrisposto. Per fruire di tale agevolazione, il conduttore è tenuto ad allegare alla

dichiarazione dei redditi un'autodichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al citato articolo 13, comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente comma ed è definito il modulo per l'autodichiarazione di cui al periodo precedente.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali riferite alla medesima unità immobiliare.

Art. 13.

(Beneficiari).

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 12 i conduttori di immobili ad uso abitativo che possiedono tutti i seguenti requisiti:

a) hanno contratto matrimonio fino a tre anni prima della data di decorrenza del contratto di locazione;

b) uno dei due coniugi ha un'età inferiore ai trentacinque anni;

c) hanno un reddito complessivo annuo fino a 50.000 euro lordi per un nucleo familiare di due componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è calcolato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le agevolazioni di cui all'articolo 12 si applicano per i tre anni successivi alla stipula del contratto di locazione o al suo rinnovo.

3. In caso di nascita del primo figlio, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le agevolazioni di cui all'articolo 12 si intendono prorogate per il successivo triennio.

Art. 14.

(Ambito di applicazione).

(15)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, sono ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 12 i soggetti che stipulano ovvero rinnovano, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, contratti di locazione di immobili adibiti ad uso

abitativo primario, nei quali il conduttore stabilisce la propria residenza entro un mese dalla data di registrazione del contratto di locazione.

2. Le agevolazioni dell'articolo 12 spettano a condizione che i contratti di locazione stipulati abbiano una durata non inferiore a quattro anni.

3. Le disposizioni dell'articolo 12 non si applicano:

a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o inclusi nelle categorie catastali A/8 e A/9;

b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;

c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

4. Le disposizioni dell'articolo 12 non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali, in qualità di conduttori, per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio.

◦ LUPI ed altri: "Disposizioni per accelerare la realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente" (430)

◦ (presentata il 28 marzo 2018, annunziata il 29 marzo 2018)

(16)

Testo ancora non disponibile

_____________________

◦ LUPI ed altri: "Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio, del lavoro intermittente e del lavoro a orario ridotto"

(447)

◦ (presentata il 29 marzo 2018, annunziata il 3 aprile 2018) Testo ancora non disponibile

__________________

◦ FITZGERALD NISSOLI ed altri: "Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero" (1129)

◦ (presentata il 27 agosto 2018, annunziata il 4 settembre 2018)

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1129

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati

FITZGERALD NISSOLI, UNGARO, GIACOMONI, SANGREGORIO, RIZZETTO, POLVERINI, SANDRA SAVINO, MARIN, CALABRIA, MARIA TRIPODI, GREGORIO FONTANA, NAPOLI, GADDA, BAGNASCO, CASSINELLI, CASCIELLO, ZANELLA, GERMANÀ

Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero Presentata il 27 agosto 2018

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, che ripropone il testo dell'atto Senato n. 631 dei senatori Fantetti ed altri, ha lo scopo di istituire una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero. Al Senato, in passato è stato istituito un Comitato per le questioni degli italiani all'estero, indipendente dalle Commissioni parlamentari permanenti, mentre alla Camera dei deputati tale funzione è stata assolta da un Comitato interno alla Commissione Affari esteri e comunitari. Pertanto, con l'intento di assicurare un lavoro comune della Camera e del Senato e in pieno accordo con il

senatore Fantetti, si riporta, di seguito, con alcune modifiche, il testo già presentato al Senato.

Sono circa 5 milioni i cittadini italiani residenti all'estero.

Nella storia d'Italia l'emigrazione costituisce un aspetto di profondo significato sia sotto il profilo storico-geografico, sia sotto quello socio-antropologico.

Sin dai primi decenni dell'Unità d'Italia sono stati migliaia i cittadini che ogni anno hanno lasciato il nostro Paese per cercare altrove un futuro migliore. Partiti in epoche diverse e per ragioni diverse, ma tutti con lo stesso sogno, gli emigranti, i loro figli, i loro nipoti e i loro pronipoti costituiscono oggi le nostre comunità all'estero. Ad essi si

aggiungono le centinaia di giovani che si recano all'estero a fini di studio o professionali.

Alle nostre comunità all'estero lo Stato italiano ha da sempre riconosciuto un importante ruolo nella loro funzione di portatrici di «italianità», compiendo ogni sforzo possibile affinché tali comunità continuassero a sentire saldo il legame con il proprio Paese di origine.

Inizialmente, si è assistito a fenomeni associativi, nati spontaneamente e per lo più su base regionale, che avevano lo scopo di creare un tessuto connettivo per i nostri

connazionali residenti all'estero; un tessuto all'interno del quale i nostri connazionali potessero trovare aiuto e appoggio e, a loro volta, fornire assistenza a chi – come, ad esempio, le persone da poco trasferitesi all'estero – versava in condizioni di difficoltà.

Successivamente, il legislatore nazionale ha istituito degli organismi di vera e propria rappresentanza degli italiani all'estero: da un lato i comitati dell'emigrazione italiana,

divenuti poi, con l'evoluzione normativa, i comitati degli italiani all'estero (COMITES), e, da un altro lato, il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), con finalità più

prettamente politiche.

A tale proposito, nella XVI legislatura, in data 25 maggio 2011, fu approvato dal Senato, in prima lettura, il disegno di legge n. 1460 – il cui iter non ebbe seguito alla Camera –, che disciplinava ex novo i citati organismi, con l'intento di razionalizzarli e di valorizzare il criterio della rappresentanza democratica, garantendo così la legittimità e

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l'autorevolezza di tali organismi nei confronti degli interlocutori esteri.

La normativa sulla rappresentanza istituzionale degli italiani all'estero si fonda sul legame tra il riconoscimento dei diritti politici e il possesso della cittadinanza italiana, indipendentemente da dove è situata la residenza.

Nel corso delle legislature XIV, XV, XVI e XVII, è stato istituito al Senato, come già ricordato, il Comitato per le questioni degli italiani all'estero, con il compito di approfondire le tematiche relative alla condizione, ai problemi e alle aspettative delle comunità italiane residenti all'estero.

Occorre però, al fine di riconoscere e di valorizzare, come dichiarato precedentemente, l'importante ruolo che hanno gli italiani all'estero nella loro funzione di portatori di

«italianità», prevedere l'istituzione di una Commissione parlamentare con compiti di studio, approfondimento, indirizzo e iniziativa sulle questioni degli italiani residenti all'estero, da svolgere sulla base di un programma dalla stessa definito, anche attraverso incontri e confronti con le comunità italiane all'estero, con il Governo, con le regioni, con le

amministrazioni pubbliche, con il CGIE e con le principali associazioni e istituzioni degli italiani all'estero.

Le questioni delle quali la Commissione parlamentare è tenuta ad occuparsi sono numerose: in particolare, dovrà mantenere vivo il collegamento con i nostri connazionali all'estero e continuare a esercitare le funzioni volte a soddisfare le legittime aspettative dei nostri connazionali, nella consapevolezza che essi sono per l'Italia una risorsa sociale, culturale, economica e politica.

PROPOSTA DI LEGGE Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita la Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero, di seguito denominata «Commissione», con compiti di studio, approfondimento, indirizzo e iniziativa sulle questioni degli italiani residenti all'estero, sulla base di un programma dalla stessa definito, anche attraverso incontri e confronti con le comunità italiane all'estero, con il Governo, con le regioni, con le amministrazioni pubbliche, con il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e con le principali associazioni e istituzioni degli italiani all'estero.

In particolare, la Commissione ha il compito di promuovere:

a) una riforma della rappresentanza degli italiani all'estero;

b) una riforma della legge elettorale per la circoscrizione Estero;

c) la definizione di nuove regole per il recupero e per il mantenimento della cittadinanza degli italiani residenti all'estero;

d) l'adeguamento della rete e dei servizi consolari e diplomatici italiani nel mondo per rispondere in modo efficace ai bisogni degli italiani residenti all'estero e per tutelare gli interessi dell'Italia sul piano economico, politico e culturale;

e) la lingua e la cultura italiane all'estero, con particolare riferimento ai corsi di lingua e di cultura nelle scuole italiane e negli istituti di cultura italiana all'estero;

f) una riforma dell'informazione italiana all'estero, anche prevedendo il sostegno ad agenzie e organi di stampa specializzati;

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g) l'assistenza agli italiani residenti all'estero in stato di indigenza;

h) la riforma dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero;

i) l'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in favore degli italiani residenti all'estero;

l) il ruolo, il funzionamento e il potenziamento dei patronati italiani all'estero;

m) il coinvolgimento delle comunità italiane all'estero per agevolare l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

n) il coordinamento delle iniziative delle regioni italiane realizzate all'estero in favore dei rispettivi cittadini emigrati;

o) accordi internazionali per facilitare scambi tra università per studi, ricerche e attività di formazione professionale;

p) la partecipazione costante di una delegazione parlamentare della circoscrizione Estero alle riunioni delle commissioni continentali, dell'Assemblea plenaria e del Comitato di presidenza del CGIE;

q) la conoscenza e lo studio della storia e della realtà contemporanea dell'immigrazione italiana nelle scuole italiane in Italia.

Art. 2.

(Composizione e funzioni della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e garantendo l'equilibrata rappresentanza dei sessi.

2. Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la

Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun

componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.

5. La Commissione opera in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni acquisisce informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da organismi, anche europei e internazionali, che si occupano di

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questioni concernenti gli italiani all'estero.

6. La Commissione riferisce annualmente alle Camere sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per garantire la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalle convenzioni

internazionali.

Art. 3.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali

e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, sono suddivise in parte uguale tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della

Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'attività, corredata della certificazione delle spese sostenute.

◦ LUPI ed altri: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie" (1169)

◦ (presentata il 18 settembre 2018, annunziata il 19 settembre 2018)

◦ (Assorbito dalla reiezione di pdl abbinato)

CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 1169

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati

LUPI, COLUCCI, SANGREGORIO, TONDO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Presentata il 18 settembre 2018

Onorevoli Colleghi! – Nella scorsa legislatura è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie (deliberazione della Camera dei deputati 27 luglio 2016).

Nel corso della sua attività, la Commissione ha effettuato anche numerose ispezioni presso le principali città italiane e le loro periferie rilevando le gravi criticità presenti: il pesante stato di degrado territoriale e sociale di molte aree periferiche, situazioni di illegalità diffuse, i rischi legati a un modo di vivere non salubre e alla scarsa sicurezza dei cittadini nonché gli impatti di tali fenomeni sull'ambiente. Ha inoltre analizzato la

pervasività dei fenomeni di impoverimento, di aumento delle diseguaglianze sociali e di peggioramento delle condizioni di vita degli abitanti di queste zone.

A tale proposito, ricordiamo che il Governo nella scorsa legislatura ha elaborato un Piano di azione con risorse economiche notevoli per superare le problematiche che affliggono le nostre città e le loro periferie.

Oggi, alla luce degli ottimi risultati raggiunti dalla Commissione, con la presente

proposta di legge riproponiamo l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in materia in modo da completare il lavoro svolto nella scorsa legislatura.

La Commissione che s'intende istituire in questa legislatura è volta, ampliando i poteri di indagine della precedente Commissione, a fare «piena luce» sulle condizioni delle principali città italiane e delle loro periferie anche elaborando progetti per lo sviluppo socio- economico e occupazionale di tali aree in modo da garantire alle famiglie più povere e a rischio di marginalizzazione sociale di superare le condizioni di disagio in cui si trovano.

Infatti, anche a causa della grave crisi economico-sociale che ha colpito il nostro Paese, le condizioni degli abitanti delle periferie delle aree metropolitane si sono aggravate negli ultimi anni. Pertanto si prevede che la Commissione elabori progetti, anche di tipo normativo e finanziario, che consentano sia il recupero delle periferie sia interventi sul loro tessuto economico-sociale per promuovere, in collaborazione con gli enti locali, con altre istituzioni e con le associazioni interessate, una politica di sviluppo delle aree più degradate e abbandonate, superando le evidenti e gravi criticità di aree che sono state spesso dimenticate, nonché per dare inizio a un processo di sistemazione edilizia e urbanistica e di crescita per consentire una migliore vivibilità di tali aree superando così le problematiche di esclusione e di marginalità sociale dei loro abitanti.

È poi importante riflettere anche su temi, come quello dell'immigrazione, che sono diventati centrali nella politica del nostro Paese. Anche in questo caso la Commissione dovrà operare con la massima sollecitudine individuando i rischi collegati all'immigrazione incontrollata, ma allo stesso tempo creando le condizioni per la pacifica convivenza delle diverse comunità e per la coesione sociale.

Da ultimo, si sottolinea che le politiche dei maggiori Paesi europei promuovono la rigenerazione urbana delle periferie per soddisfare la domanda abitativa, per accrescere l'occupazione e per migliorare la struttura produttiva di queste zone. Si ritiene quindi

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indispensabile anche nel nostro Paese avviare una politica che possa coniugare il

superamento del degrado e l'aiuto economico e sociale alle famiglie più povere che vivono nelle periferie di grandi aree urbane e che restano ai margini della società. Una politica che deve muovere da un'analisi dettagliata e precisa di tali realtà che pensiamo possa essere garantita solo da un'apposita Commissione parlamentare di inchiesta, così come già accaduto nella scorsa legislatura. Solo così si potrà assicurare una maggiore coesione sociale incidendo e superando le condizioni di abbandono e di degrado delle periferie, una piaga vergognosa che, nel XXI secolo, diventa ancora di più inaccettabile.

PROPOSTA DI LEGGE Art. 1.

(Istituzione e funzioni).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata

«Commissione».

2. La Commissione ha il compito di:

a) accertare lo stato di degrado delle città e delle loro periferie, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza legate a una maggiore presenza di stranieri residenti, anche al fine di promuovere l'inclusione sociale dei medesimi stranieri;

b) rilevare e mappare l'eventuale stato di degrado e di disagio sociale delle periferie delle città, attraverso l'ausilio delle istituzioni, degli enti locali e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e di povertà;

c) effettuare un monitoraggio del rischio e delle connessioni che possono emergere tra il disagio delle aree urbane e il fenomeno della radicalizzazione e la conseguente adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista da parte di cittadini europei figli di immigrati, anche al fine di assicurare una pacifica convivenza tra le diverse comunità;

d) acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle città nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati;

e) individuare le aree del territorio nazionale nelle quali persiste ancora il fenomeno dell'abusivismo edilizio al fine di elaborare le misure più opportune per

contrastarlo, avviando piani di recupero del territorio;

f) individuare programmi finalizzati ad ampliare i servizi di assistenza sociale per sostenere le famiglie in povertà che risiedono nelle periferie;

g) verificare la possibilità di attivare nuove forme di finanziamento per l'edilizia

residenziale pubblica al fine di garantire l'esecuzione di interventi ordinari e straordinari sul medesimo patrimonio edilizio per la riqualificazione degli alloggi pubblici;

h) accertare la distribuzione delle risorse infrastrutturali nel territorio delle aree metropolitane e la situazione della mobilità;

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i) accertare le condizioni di degrado delle periferie al fine di elaborare progetti di sviluppo economico-sociale e occupazionale che consentano lo sviluppo di tali aree;

l) verificare la possibilità di sostenere progetti di inclusione sociale mediante la partecipazione degli enti pubblici e privati per la realizzazione di servizi per le famiglie in condizione di disagio sociale;

m) promuovere la creazione di attività aggregative, sociali e culturali che

garantiscano una maggiore coesione sociale delle diverse comunità che abitano nelle periferie;

n) verificare l'offerta formativa complessiva, fatta salva l'autonomia scolastica, al fine di elaborare proposte per evitare la dispersione scolastica soprattutto nelle zone

periferiche in situazioni di grave disagio sociale.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la Commissione si avvale della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni, di istituti di statistica e delle banche dati delle Forze di polizia nonché di tutti gli altri soggetti ritenuti utili.

4. La Commissione riferisce alle Camere con singole relazioni o con relazioni generali e comunque ogniqualvolta ne ravvisi la necessità indicando gli interventi di carattere normativo o amministrativo che ritenga opportuni in relazione agli oggetti di cui al comma 2. La Commissione presenta comunque alle Camere una relazione finale sull'attività svolta.

Art. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venticinque deputati e da venticinque senatori, nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di

comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a

procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.

(24)

4. Per il segreto di Stato nonché per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.

5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.

(Organizzazione dei lavori).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e sono stabilite nella misura di 50.000 euro.

◦ COLUCCI ed altri: "Agevolazioni fiscali e altre disposizioni per favorire l'apertura e la prosecuzione dell'attività degli esercizi di vicinato nelle aree periferiche delle città"

(1294)

◦ (presentata il 23 ottobre 2018, annunziata il 24 ottobre 2018)

(25)

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1294

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati

COLUCCI, FIORINI, LUPI, TOCCAFONDI, TONDO, SANGREGORIO

Agevolazioni fiscali e altre disposizioni per favorire l'apertura e la prosecuzione dell'attività degli esercizi di vicinato nelle aree periferiche delle città

Presentata il 23 ottobre 2018

Onorevoli Colleghi! – Nella scorsa legislatura la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ha svolto un'indagine approfondita sul loro stato, individuando aree di grave disagio e di marginalità sociale che contribuiscono a rendere precaria la vita dei cittadini che abitano in queste aree urbane.

La fotografia che ne è emersa è quella di zone trascurate dall'amministrazione e penalizzate nei servizi per la popolazione.

Un punto di particolare rilievo riguarda la progressiva chiusura in queste aree dei piccoli esercizi commerciali.

Le attività di commercio vicinale, infatti, oltre al ruolo di erogatrici di servizi essenziali per i cittadini, facilitano la vita di relazione, favoriscono l'aggregazione di comunità che spesso vivono in condizioni di marginalità sociale, permettono l'instaurarsi di rapporti sociali anche tra diverse comunità (per etnia o religione) che abitano lo stesso quartiere e contribuiscono a creare nuove opportunità di lavoro svolgendo così una funzione

importante per la sicurezza e la vivibilità delle periferie, per la prevenzione del degrado. Un negozio aperto è un presidio del territorio, una saracinesca abbassata è un abbandono del territorio.

La presente proposta di legge introduce norme che mirano a eliminare le

problematiche rilevate attraverso l'incentivazione di nuove attività commerciali di vicinato nelle periferie delle grandi città.

È nostro convincimento che la concessione di una serie di agevolazioni economiche e fiscali per chi voglia iniziare un'attività nel settore del piccolo commercio o per chi voglia migliorare ed estendere una piccola attività commerciale esistente porterà a un

miglioramento della qualità della vita delle periferie.

Il recupero delle periferie favorisce la percezione di una comune cittadinanza, mette in dialogo tra loro ceti diversi e riavvicina le periferie al centro.

Incentivare gli esercizi di vicinato in queste aree urbane non dà risultati solo sotto l'aspetto del recupero del territorio, ma offre anche strumenti coadiuvanti nella lotta al rischio di marginalità favorendo situazioni di socializzazione che contribuiscono positivamente al benessere di tutta la città nel suo insieme.

PROPOSTA DI LEGGE Art. 1.

1. Al fine di promuovere l'avvio e la prosecuzione di attività commerciali nelle periferie urbane, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un

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