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CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (SECCI PRECONTRATTUALE)

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Dati Anagrafici Richiedente/Proponente

CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (SECCI PRECONTRATTUALE)

Data di stampa:

Nominativo richiedente:

1. IDENTITA’ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

Finanziatore Banca del Fucino S.p.A. (Gruppo Bancario Igea Banca)

Indirizzo Sede Legale: via Tomacelli, 107 – 00186 Roma

Telefono (+39) 06.300.129

Email bocqs@bancafucino.it

Sito web www.bancafucino.it

Intermediario del credito

Indirizzo

Telefono

Email

L’Intermediario del credito promuove, colloca o conclude il prodotto “Prestito personale contro cessione del quinto della retribuzione in virtù del rapporto di collaborazione con la Banca.

Intermediario del credito può essere l'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dalla Banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, promuove e conclude (agente) o promuove e colloca (mediatore) contratti di credito per conto della Banca ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie.

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia della presente modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” composto da 3 pagine, nonché copia della Guida pratica – “Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario”, della Guida pratica - “Il credito ai consumatori in parole semplici” e del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. ”legge antiusura”) dal soggetto sopra indicato.

Luogo : _______________ FIRMA DEL CONSUMATORE ____________________________

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito Prestito personale, destinato ai lavoratori dipendenti, rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di una quota non superiore ad un quinto del proprio stipendio, salario o retribuzione mensile.

Il prestito è regolato dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo Regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile.

Importo totale del credito

Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore

Netto Ricavo: Euro

Dal Netto Ricavo saranno detratte le somme destinate alla estinzione anticipata di eventuali precedenti finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio od altri impegni del Cliente.

Condizioni di prelievo

Modalità e tempi con cui il consumatore può usare il credito

L’erogazione del credito avviene entro sessanta (60) giorni dal completamento dell’attività istruttoria di acquisizione di tutta la documentazione incluso il benestare del datore di lavoro. L’erogazione avverrà mediante l’accredito dell’importo convenuto sul conto corrente bancario/postale intestato al Cliente ovvero mediante bonifico postale domiciliato.

Il Cliente può utilizzare il credito immediatamente, a seguito della sua erogazione.

Durata del contratto di credito Mesi:

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Rate da pagare:

Importo rata: Euro Numero rate:

Periodicità delle rate: mensile

Rate costanti comprensive di una quota di interesse decrescente e di una quota di ammortamento del capitale crescente, secondo un piano di ammortamento c.d. "alla francese". Il Cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine:

1. Spese e costi (inclusi eventuali costi legali), 2. interessi, inclusi eventuali interessi di mora, 3. capitale. In caso di pagamento parziale o ritardato pagamento la Banca imputerà i pagamenti a partire dai crediti più antichi fino a quelli più recenti.

Importo totale dovuto dal consumatore Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.

Euro (Capitale Lordo Mutuato) di cui:

importo totale del credito (Netto ricavo): Euro

(2)

SECCI_CQS_rev. 02 del 01.10.2020 Pag. 2 di 3 Costo totale del credito (interessi): Euro

Garanzie richieste

Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.

La cessione del quinto dello stipendio è convenuta pro-solvendo, ossia il Cliente può essere tenuto ad adempiere direttamente al pagamento della rata mensile in caso di mancato pagamento, per qualsiasi causa, da parte del Datore di lavoro.

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato e maturando presso il Datore di Lavoro e presso i Fondi della previdenza complementare e/o altri Enti previdenziali ed ogni altro emolumento o indennità da corrispondersi alla cessazione del rapporto di lavoro sono vincolati a garanzia della estinzione dell'eventuale residuo debito del Finanziamento. In forza del suddetto vincolo il Cliente:

- non potrà avvalersi del diritto di cui all’ art. 2120 comma 6 del c.c. e/o dall’art. 7 del D.Lgs. 252/2005 (Anticipazione del TFR) se non per la quota eccedente l’importo residuo del debito su autorizzazione della Banca;

- si impegna a non trasferire il TFR maturato o maturando a forme pensionistiche non escutibili.

In caso di collocamento in pensione del Cliente prima della estinzione del prestito, il residuo ammortamento si estenderà agli emolumenti pensionistici corrisposti da qualsiasi Ente previdenziale/Fondo di previdenza complementare, come previsto dalla normativa di riferimento.

Il credito è garantito da coperture assicurative obbligatorie ai sensi del D.P.R. n.180/1950, per il Rischio morte e per il Rischio di perdita dell’impiego. Le suddette coperture sono acquisite dalla Banca a proprie spese.

L’intervento dell’Assicuratore, nel caso di Rischio di perdita dell’impiego, determina la surroga dello stesso nei diritti di credito della Banca.

La liquidazione dell’indennizzo per il Rischio morte non comporta alcuna rivalsa dell’Assicuratore nei confronti degli eredi.

2. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse annuo nominale (TAN) % (fisso per l’intera durata del finanziamento)

E’ il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato all’Importo totale del credito. Viene utilizzato per calcolare, in funzione della durata del Finanziamento, la quota interesse che il Cliente dovrà corrispondere alla Banca e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,416 giorni (365/12).

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte

TAEG %

Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui al TAN e di tutti gli eventuali costi accessori del finanziamento.

I criteri per il calcolo del TAEG sono i seguenti:

• l’Importo totale del credito (Netto ricavo) viene messo a disposizione del Cliente in un'unica soluzione;

• il Contratto rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e il Cliente e la Banca adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute;

• si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,416 giorni (365/12).

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:

un'assicurazione che garantisca il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.

La Banca stipula, a proprie spese, le polizze assicurative a premio unico per la copertura dei rischi previsti dal DPR 180/1950.

Il Cliente, quale soggetto assicurato per il Rischio Vita, ancorché non contraente la polizza, dovrà prestare il consenso ai sensi dell’art.1919 c.c..

Non vi sono servizi accessori.

2.1 COSTI CONNESSI Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

Sono a carico del Cliente gli eventuali interessi di preammortamento, calcolati al TAN contrattuale e trattenuti direttamente dalla Banca sul netto ricavo del finanziamento qualora l’erogazione dello stesso dovesse avvenire in data antecedente alla decorrenza del piano di ammortamento stabilito.

Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, possono ottenere, a proprie spese, la copia di documenti inerenti a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni sostenendo solo il costo della loro produzione.

Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati

Nell’osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Banca del Fucino potrà comunicare al Consumatore per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto.

In tal caso dette modifiche saranno comunicate al Cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi.

In caso di variazione unilaterale delle condizioni, il Cliente ha facoltà di recesso senza spese entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche e ottenere, in sede liquidazione del Contratto, l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse, ivi inclusi gli interessi di mora.

Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il Consumatore, (ad esempio la vendita di beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.

Per i ritardi di pagamento, salvo i casi in cui tali ritardi non siano imputabili al Cliente, o in caso di decadenza dal beneficio del termine, potranno essere addebitate al Cliente i seguenti costi:

• interessi di mora: pari al TAN praticato e comunque mai superiori alla misura massima consentita dalla Legge. Il tasso degli interessi di mora non potrà essere modificato dalla Banca;

• spese per interventi di recupero stragiudiziale, svolti dalla Banca e/o da soggetti esterni incaricati, in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca;

• spese per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca.

Nelle ipotesi di mancati o ritardati pagamenti imputabili al Cliente, la Banca potrà segnalare il nominativo dello stesso alle banche dati cui aderisce per obbligo normativo (es. Centrale Rischi).

3. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI Diritto di recesso

Il Consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del

SI.

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Cliente viene a conoscenza dell’avvenuta accettazione della sua proposta da parte della Banca ovvero quando la stessa ne dà esecuzione attraverso l’erogazione totale o parziale del netto ricavo.

(3)

Informazioni aggiuntive

Tabella per l’esplicitazione nella documentazione precontrattuale e contrattuale delle componenti di costo del TAEG nelle operazioni di cessione del quinto dello stipendio/pensione/delegazione di pagamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) %

Componenti del TAEG definizioni: in caso di estinzione anticipata del prestito:

TAN (Tasso Annuo Nominale) %

Tasso d’interesse applicato dal Finanziatore calcolato su base annua.

Al cliente vengono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione. Vengono dunque esclusi gli interessi non ancora maturati.

contratto.

Rimborso anticipato

Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.

Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.

SI.

In caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento al Cliente sarà richiesto il rimborso del capitale residuo alla data di estinzione come da piano di ammortamento, garantendo così al Cliente stesso il recupero degli interessi relativi alle rate residue. In caso di rimborso parziale saranno ricalcolati gli interessi sulle minori somme dovute ed il piano subirà la necessaria rimodulazione attraverso la riduzione dell’importo delle rate ovvero la riduzione della durata dello stesso.

La Banca emetterà, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Cliente, il conteggio di anticipata estinzione.

SI.

La Banca ha diritto ad un indennizzo nella misura prevista dall’art. 125 sexies del D.Lgs. 385/93 (TUB) pari a:

• massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno;

• massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno.

In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto.

L'indennizzo non è dovuto se:

• l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000,00;

• il rimborso anticipato sia effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

• il rimborso anticipato sia effettuato attraverso la stipula di un nuovo contratto di prestito contro cessione del quinto con la stessa Banca.

Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il Consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.

Il Consumatore non ha questo diritto se comunicare questa informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

Diritto a ricevere una copia del contratto

Il Consumatore ha diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Autorità di controllo Banca d’Italia

Esercizio del Diritto di Recesso Il Cliente che intende recedere ne dà comunicazione scritta alla Banca entro il termine previsto nelle modalità di seguito indicate:

a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Banca del Fucino S.p.A. - Direzione Crediti al Lavoro Via Paisiello, 39 – 00198 Roma;

b) mediante PEC all’indirizzo: cessioni.igeabanca@legalmail.it

Se la Banca ha già erogato, in tutto o in parte, il Finanziamento, il Cliente dovrà restituire, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di recesso le eventuali somme corrisposte dalla Banca, oltre agli interessi maturati fino al momento della restituzione calcolati al TAN contrattuale. Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al Finanziamento.

Legge applicabile e Foro competente Al Contratto si applica la Legge italiana e il Foro competente è quello del Cliente.

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all’unità Internal Audit della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) o mediante strumenti informatici o telematici (posta elettronica o PEC).

La Banca dovrà rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

In caso di mancato riscontro nei termini o di risposta ritenuta insoddisfacente, il Cliente, preliminarmente al ricorso all’Autorità Giudiziaria, può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per indicazioni su come rivolgersi all’ABF è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d’Italia o alla Banca, anche consultando il sito www.bancafucino.it

In caso di controversie, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, integrazioni, norme attuative). A tal fine, l’organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. E’, comunque, possibile concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso purché iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.

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SECCI_CQP_rev. 02 del 01.10.2020 Pag. 1 di 3 Dati Anagrafici Richiedente/Proponente

CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (SECCI PRECONTRATTUALE)

Data di stampa:

Nominativo richiedente:

1. IDENTITA’ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

Finanziatore Banca del Fucino S.p.A. (Gruppo Bancario Igea Banca)

Indirizzo Sede Legale: via Tomacelli, 107 – 00186 Roma

Telefono (+39) 06.300.129

Email bocqs@bancafucino.it

Sito web www.bancafucino.it

Intermediario del credito

Indirizzo

Telefono

Email

L’Intermediario del credito promuove, colloca o conclude il prodotto “Prestito personale contro cessione del quinto della pensione” in virtù del rapporto di collaborazione con la Banca.

Intermediario del credito può essere l'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dalla Banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, promuove e conclude (agente) o promuove e colloca (mediatore) contratti di credito per conto della Banca ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie.

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia della presente modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” composto da 3 pagine, nonché copia della Guida pratica – “Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario”, della Guida pratica - “Il credito ai consumatori in parole semplici” e del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. ”legge antiusura”) dal soggetto sopra indicato.

Luogo : _______________ FIRMA DEL CONSUMATORE ____________________________

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito Prestito personale, destinato ai pensionati, rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di una quota non superiore ad un quinto della propria pensione mensile.

Il prestito è regolato dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo Regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile.

Importo totale del credito

Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore

Netto Ricavo:

Dal Netto Ricavo saranno detratte le somme destinate alla estinzione anticipata di eventuali precedenti finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione od altri impegni del Cliente.

Condizioni di prelievo

Modalità e tempi con cui il consumatore può usare il credito

L’erogazione del credito avviene entro sessanta (60) giorni dal completamento dell’attività istruttoria di acquisizione di tutta la documentazione incluso il benestare dell’Ente Previdenziale. L’erogazione avverrà mediante l’accredito dell’importo convenuto sul conto corrente bancario/postale intestato al Cliente ovvero mediante bonifico postale domiciliato.

Il Cliente può utilizzare il credito immediatamente, a seguito della sua erogazione.

Durata del contratto di credito Mesi:

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Rate da pagare:

Importo rata: Euro Numero rate:

Periodicità delle rate: mensile

Rate costanti comprensive di una quota di interesse decrescente e di una quota di ammortamento del capitale crescente, secondo un piano di ammortamento c.d. "alla francese". Il Cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine:

1. Spese e costi (inclusi eventuali costi legali), 2. interessi, inclusi eventuali interessi di mora, 3. capitale. In caso di pagamento parziale o ritardato pagamento la Banca imputerà i pagamenti a partire dai crediti più antichi fino a quelli più recenti.

Importo totale dovuto dal consumatore Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.

Euro (Capitale Lordo Mutuato) di cui:

importo totale del credito (Netto ricavo): Euro

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Costo totale del credito (interessi): Euro Garanzie richieste

Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.

La cessione del quinto della pensione è convenuta pro-solvendo, ossia il Cliente può essere tenuto ad adempiere direttamente al pagamento della rata mensile in caso di mancato pagamento, per qualsiasi causa, da parte dell’Ente Previdenziale.

Il credito è garantito da una copertura assicurativa obbligatoria ai sensi del D.P.R. n.180/1950, per il Rischio morte.

La suddetta copertura è acquisita dalla Banca a proprie spese.

La liquidazione dell’indennizzo per il Rischio morte non comporta alcuna rivalsa dell’Assicuratore nei confronti degli eredi.

2. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse annuo nominale (TAN) % (fisso per l’intera durata del finanziamento)

E’ il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato all’Importo totale del credito. Viene utilizzato per calcolare, in funzione della durata del Finanziamento, la quota interesse che il Cliente dovrà corrispondere alla Banca e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,416 giorni (365/12).

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte

TAEG %

Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui al TAN e di tutti gli eventuali costi accessori del finanziamento.

I criteri per il calcolo del TAEG sono i seguenti:

• l’Importo totale del credito (Netto ricavo) viene messo a disposizione del Cliente in un'unica soluzione;

• il Contratto rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e il Cliente e la Banca adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute;

• si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,416 giorni (365/12).

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:

un'assicurazione che garantisca il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.

La Banca stipula, a proprie spese, la polizza assicurativa a premio unico per la copertura del rischio morte così come previsto dal DPR 180/1950.

Il Cliente, quale soggetto assicurato per il Rischio Vita, ancorché non contraente la polizza, dovrà prestare il consenso ai sensi dell’art.1919 c.c..

Non vi sono servizi accessori.

2.1 COSTI CONNESSI Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

Sono a carico del Cliente gli eventuali interessi di preammortamento, calcolati al TAN contrattuale e trattenuti direttamente dalla Banca sul netto ricavo del finanziamento qualora l’erogazione dello stesso dovesse avvenire in data antecedente alla decorrenza del piano di ammortamento stabilito.

Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, possono ottenere, a proprie spese, la copia di documenti inerenti a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni sostenendo solo il costo della loro produzione.

Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati

Nell’osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Banca del Fucino potrà comunicare al Consumatore per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto.

In tal caso dette modifiche saranno comunicate al Cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi.

In caso di variazione unilaterale delle condizioni, il Cliente ha facoltà di recesso senza spese entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche e ottenere, in sede liquidazione del Contratto, l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse, ivi inclusi gli interessi di mora.

Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il Consumatore, (ad esempio la vendita di beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.

Per i ritardi di pagamento, salvo i casi in cui tali ritardi non siano imputabili al Cliente, o in caso di decadenza dal beneficio del termine, potranno essere addebitate al Cliente i seguenti costi:

• interessi di mora: pari al TAN praticato e comunque mai superiori alla misura massima consentita dalla Legge. Il tasso degli interessi di mora non potrà essere modificato dalla Banca;

• spese per interventi di recupero stragiudiziale, svolti dalla Banca e/o da soggetti esterni incaricati, in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca;

• spese per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca.

Nelle ipotesi di mancati o ritardati pagamenti imputabili al Cliente, la Banca potrà segnalare il nominativo dello stesso alle banche dati cui aderisce per obbligo normativo (es. Centrale Rischi).

3. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI Diritto di recesso

Il Consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.

SI.

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Cliente viene a conoscenza dell’avvenuta accettazione della sua proposta da parte della Banca ovvero quando la stessa ne dà esecuzione attraverso l’erogazione totale o parziale del netto ricavo.

Rimborso anticipato

Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.

Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.

SI.

In caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento al Cliente sarà richiesto il rimborso del capitale residuo alla data di estinzione come da piano di ammortamento, garantendo così al Cliente stesso il recupero degli interessi relativi alle rate residue. In caso di rimborso parziale saranno ricalcolati gli interessi sulle minori somme dovute ed il piano subirà la necessaria rimodulazione attraverso la riduzione dell’importo delle rate ovvero la riduzione della durata dello stesso.

La Banca emetterà, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Cliente, il conteggio di anticipata estinzione.

SI.

La Banca ha diritto ad un indennizzo nella misura prevista dall’art. 125 sexies del D.Lgs. 385/93 (TUB) pari a:

• massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno;

• massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno.

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SECCI_CQP_rev. 02 del 01.10.2020 Pag. 3 di 3

Informazioni aggiuntive

Tabella per l’esplicitazione nella documentazione precontrattuale e contrattuale delle componenti di costo del TAEG nelle operazioni di cessione del quinto dello stipendio/pensione/delegazione di pagamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) %

Componenti del TAEG definizioni: in caso di estinzione anticipata del prestito:

TAN (Tasso Annuo Nominale) %

Tasso d’interesse applicato dal Finanziatore calcolato su base annua.

Al cliente vengono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione. Vengono dunque esclusi gli interessi non ancora maturati.

In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto.

L'indennizzo non è dovuto se:

• l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000,00;

• il rimborso anticipato sia effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

• il rimborso anticipato sia effettuato attraverso la stipula di un nuovo contratto di prestito contro cessione del quinto con la stessa Banca.

Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il Consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.

Il Consumatore non ha questo diritto se comunicare questa informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

Diritto a ricevere una copia del contratto

Il Consumatore ha diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Autorità di controllo Banca d’Italia

Esercizio del Diritto di Recesso Il Cliente che intende recedere ne dà comunicazione scritta alla Banca entro il termine previsto nelle modalità di seguito indicate:

a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Banca del Fucino S.p.A. - Direzione Crediti al Lavoro Via Paisiello, 39 – 00198 Roma;

b) mediante PEC all’indirizzo: cessioni.igeabanca@legalmail.it

Se la Banca ha già erogato, in tutto o in parte, il Finanziamento, il Cliente dovrà restituire, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di recesso le eventuali somme corrisposte dalla Banca, oltre agli interessi maturati fino al momento della restituzione calcolati al TAN contrattuale. Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al Finanziamento.

Legge applicabile e Foro competente Al Contratto si applica la Legge italiana e il Foro competente è quello del Cliente.

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all’unità Internal Audit della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) o mediante strumenti informatici o telematici (posta elettronica o PEC).

La Banca dovrà rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

In caso di mancato riscontro nei termini o di risposta ritenuta insoddisfacente, il Cliente, preliminarmente al ricorso all’Autorità Giudiziaria, può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per indicazioni su come rivolgersi all’ABF è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d’Italia o alla Banca, anche consultando il sito www.bancafucino.it

In caso di controversie, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, integrazioni, norme attuative). A tal fine, l’organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. E’, comunque, possibile concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso purché iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.

(7)

Dati Anagrafici Richiedente/Proponente

Oggetto: CONTRATTO DI FINANZIAMENTO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE “PRO SOLVENDO” DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE.

Come da contatti intercorsi, nato/a il e residente in (in seguito per brevità indicato anche come “Consumatore”) dipendente dell’Amministrazione/Azienda avendo ricevuto attraverso il documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” le informazioni precontrattuali necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte presenti sul mercato, al fine di permettere al sottoscritto di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito ed avendo valutato le stesse informazioni precontrattuali come adatte alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, Vi sottopone la presente proposta di contratto contenente quale frontespizio il documento denominato "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI", che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

Data di stampa:

Nominativo richiedente:

1. IDENTITA’ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

Finanziatore Banca del Fucino S.p.A. (gruppo bancario Igea Banca)

Indirizzo Sede Legale: via Tomacelli, 107 – 00186 Roma

Telefono (+39) 06.300.129

Email bocqs@bancafucino.it

Sito web www.bancafucino.it

Intermediario del credito

Indirizzo

Telefono

Email

L’Intermediario del credito promuove, colloca o conclude il prodotto “Prestito personale contro cessione del quinto della retribuzione in virtù del rapporto di collaborazione con la Banca.

Intermediario del credito può essere l'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dalla Banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, promuove e conclude (agente) o promuove e colloca (mediatore) contratti di credito per conto della Banca ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie.

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia della presente proposta contrattuale composta da 10 pagine che contiene il modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”, e le clausole del Contratto di finanziamento, nonché copia della Guida pratica – “Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario”, della Guida pratica “Il credito ai consumatori in parole semplici” e del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. ”legge antiusura”) dal soggetto sopra indicato.

Luogo : _______________ FIRMA DEL CONSUMATORE ____________________________

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito Prestito personale, destinato ai lavoratori dipendenti, rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di una quota non superiore ad un quinto del proprio stipendio, salario o retribuzione mensile.

Il prestito è regolato dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo Regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile.

Importo totale del credito

Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore

Netto Ricavo: Euro

Dal Netto Ricavo saranno detratte le somme destinate alla estinzione anticipata di eventuali precedenti finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio od altri impegni del Cliente.

Condizioni di prelievo

Modalità e tempi con cui il consumatore può usare il credito

L’erogazione del credito avviene entro sessanta (60) giorni dal completamento dell’attività istruttoria di acquisizione di tutta la documentazione incluso il benestare del datore di lavoro. L’erogazione avverrà mediante l’accredito dell’importo convenuto sul conto corrente bancario/postale intestato al Cliente ovvero mediante bonifico postale domiciliato.

Il Cliente può utilizzare il credito immediatamente, a seguito della sua erogazione.

Durata del contratto di credito Mesi:

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Rate da pagare:

Importo rata: Euro

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CONTRATTO_CQS_rev. 02 del 01.10.2020 Pag. 2 di 11 Numero rate:

Periodicità delle rate: mensile

Rate costanti comprensive di una quota di interesse decrescente e di una quota di ammortamento del capitale crescente, secondo un piano di ammortamento c.d. "alla francese". Il Cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine:

1. Spese e costi (inclusi eventuali costi legali), 2. interessi, inclusi eventuali interessi di mora, 3. capitale. In caso di pagamento parziale o ritardato pagamento la Banca imputerà i pagamenti a partire dai crediti più antichi fino a quelli più recenti.

Importo totale dovuto dal consumatore Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.

Euro (Capitale Lordo Mutuato) di cui:

importo totale del credito (Netto ricavo): Euro Costo totale del credito (interessi): Euro Garanzie richieste

Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.

La cessione del quinto dello stipendio è convenuta pro-solvendo, ossia il Cliente può essere tenuto ad adempiere direttamente al pagamento della rata mensile in caso di mancato pagamento, per qualsiasi causa, da parte del Datore di lavoro.

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato e maturando presso il Datore di Lavoro e presso i Fondi della previdenza complementare e/o altri Enti previdenziali ed ogni altro emolumento o indennità da corrispondersi alla cessazione del rapporto di lavoro sono vincolati a garanzia della estinzione dell'eventuale residuo debito del Finanziamento. In forza del suddetto vincolo il Cliente:

- non potrà avvalersi del diritto di cui all’ art. 2120 comma 6 del c.c. e/o dall’art. 7 del D.Lgs. 252/2005 (Anticipazione del TFR) se non per la quota eccedente l’importo residuo del debito su autorizzazione della Banca;

- si impegna a non trasferire il TFR maturato o maturando a forme pensionistiche non escutibili.

In caso di collocamento in pensione del Cliente prima della estinzione del prestito, il residuo ammortamento si estenderà agli emolumenti pensionistici corrisposti da qualsiasi Ente previdenziale/Fondo di previdenza complementare, come previsto dalla normativa di riferimento.

Il credito è garantito da coperture assicurative obbligatorie ai sensi del D.P.R. n.180/1950, per il Rischio morte e per il Rischio di perdita dell’impiego. Le suddette coperture sono acquisite dalla Banca a proprie spese.

L’intervento dell’Assicuratore, nel caso di Rischio di perdita dell’impiego, determina la surroga dello stesso nei diritti di credito della Banca.

La liquidazione dell’indennizzo per il Rischio morte non comporta alcuna rivalsa dell’Assicuratore nei confronti degli eredi.

2. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse annuo nominale (TAN) % (fisso per l’intera durata del finanziamento)

E’ il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato all’Importo totale del credito. Viene utilizzato per calcolare, in funzione della durata del Finanziamento, la quota interesse che il Cliente dovrà corrispondere alla Banca e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,416 giorni (365/12).

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte

TAEG %

Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui al TAN e di tutti gli eventuali costi accessori del finanziamento.

I criteri per il calcolo del TAEG sono i seguenti:

• l’Importo totale del credito (Netto ricavo) viene messo a disposizione del Cliente in un'unica soluzione;

• il Contratto rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e il Cliente e la Banca adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute;

• si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,416 giorni (365/12).

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:

un'assicurazione che garantisca il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.

La Banca stipula, a proprie spese, le polizze assicurative a premio unico per la copertura dei rischi previsti dal DPR 180/1950.

Il Cliente, quale soggetto assicurato per il Rischio Vita, ancorché non contraente la polizza, dovrà prestare il consenso ai sensi dell’art.1919 c.c..

Non vi sono servizi accessori.

2.1 COSTI CONNESSI Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

Sono a carico del Cliente gli eventuali interessi di preammortamento, calcolati al TAN contrattuale e trattenuti direttamente dalla Banca sul netto ricavo del finanziamento qualora l’erogazione dello stesso dovesse avvenire in data antecedente alla decorrenza del piano di ammortamento stabilito.

Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, possono ottenere, a proprie spese, la copia di documenti inerenti a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni sostenendo solo il costo della loro produzione.

Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati

Nell’osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Banca del Fucino potrà comunicare al Consumatore per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto.

In tal caso dette modifiche saranno comunicate al Cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi.

In caso di variazione unilaterale delle condizioni, il Cliente ha facoltà di recesso senza spese entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche e ottenere, in sede liquidazione del Contratto, l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse, ivi inclusi gli interessi di mora.

Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il Consumatore, (ad esempio la vendita di beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.

Per i ritardi di pagamento, salvo i casi in cui tali ritardi non siano imputabili al Cliente, o in caso di decadenza dal beneficio del termine, potranno essere addebitate al Cliente i seguenti costi:

• interessi di mora: pari al TAN praticato e comunque mai superiori alla misura massima consentita dalla Legge. Il tasso degli interessi di mora non potrà essere modificato dalla Banca;

• spese per interventi di recupero stragiudiziale, svolti dalla Banca e/o da soggetti esterni incaricati, in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca;

• spese per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca.

Nelle ipotesi di mancati o ritardati pagamenti imputabili al Cliente la Banca potrà segnalare il nominativo dello stesso

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Informazioni aggiuntive

Tabella per l’esplicitazione nella documentazione precontrattuale e contrattuale delle componenti di costo del TAEG nelle operazioni di cessione del quinto dello stipendio/pensione/delegazione di pagamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) %

Componenti del TAEG definizioni: in caso di estinzione anticipata del prestito:

TAN (Tasso Annuo Nominale) %

Tasso d’interesse applicato dal Finanziatore calcolato su base annua.

Al cliente vengono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione. Vengono dunque esclusi gli interessi non ancora maturati.

alle banche dati cui aderisce per obbligo normativo (es. Centrale Rischi).

3. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI Diritto di recesso

Il Consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.

SI.

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Cliente viene a conoscenza dell’avvenuta accettazione della sua proposta da parte della Banca ovvero quando la stessa ne dà esecuzione attraverso l’erogazione totale o parziale del netto ricavo.

Rimborso anticipato

Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.

Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.

SI.

In caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento al Cliente sarà richiesto il rimborso del capitale residuo alla data di estinzione come da piano di ammortamento, garantendo così al Cliente stesso il recupero degli interessi relativi alle rate residue. In caso di rimborso parziale saranno ricalcolati gli interessi sulle minori somme dovute ed il piano subirà la necessaria rimodulazione attraverso la riduzione dell’importo delle rate ovvero la riduzione della durata dello stesso.

La Banca emetterà, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Cliente, il conteggio di anticipata estinzione.

SI.

La Banca ha diritto ad un indennizzo nella misura prevista dall’art. 125 sexies del D.Lgs. 385/93 (TUB) pari a:

• massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno;

• massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno.

In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto.

L'indennizzo non è dovuto se:

• l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000,00;

• il rimborso anticipato sia effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

• il rimborso anticipato sia effettuato attraverso la stipula di un nuovo contratto di prestito contro cessione del quinto con la stessa Banca.

Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il Consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.

Il Consumatore non ha questo diritto se comunicare questa informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

Diritto a ricevere una copia del contratto

Il Consumatore ha diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Autorità di controllo Banca d’Italia

Esercizio del Diritto di Recesso Il Cliente che intende recedere ne dà comunicazione scritta alla Banca entro il termine previsto nelle modalità di seguito indicate:

a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Banca del Fucino S.p.A. - Direzione Crediti al Lavoro Via Paisiello, 39 – 00198 Roma;

b) mediante PEC all’indirizzo: cessioni.igeabanca@legalmail.it

Se la Banca ha già erogato, in tutto o in parte, il Finanziamento, il Cliente dovrà restituire, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di recesso le eventuali somme corrisposte dalla Banca, oltre agli interessi maturati fino al momento della restituzione calcolati al TAN contrattuale. Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al Finanziamento.

Legge applicabile e Foro competente Al Contratto si applica la Legge italiana e il Foro competente è quello del Cliente.

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all’unità Internal Audit della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) o mediante strumenti informatici o telematici (posta elettronica o PEC).

La Banca dovrà rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

In caso di mancato riscontro nei termini o di risposta ritenuta insoddisfacente, il Cliente, preliminarmente al ricorso all’Autorità Giudiziaria, può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per indicazioni su come rivolgersi all’ABF è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d’Italia o alla Banca, anche consultando il sito www.bancafucino.it

In caso di controversie, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, integrazioni, norme attuative). A tal fine, l’organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. E’, comunque, possibile concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso purché iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.

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CONTRATTO_CQS_rev. 02 del 01.10.2020 Pag. 4 di 11

(11)

MODULO RACCOLTA DATI

CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE CONTRO CESSIONE DELL0 STIPENDIO n. del

DATI DEL CONSUMATORE (in seguito denominato “Cliente”) Cognome e Nome:

Nato il: a

Residente a: Cap: Indirizzo:

Cod. Fiscale: Documento: Numero:

Rilasciato da: Data Emissione: Luogo:

Email: Tel.: Cell.:

Codice IBAN:

Dipendente dal: Con la qualifica di: Retribuzione netta mensile di Euro:

DATORE DI LAVORO Amministrazione Sede Legale

P. IVA C.F.

PROSPETTO DELLE CONDIZIONI FINANZIARIE

Tipologia di contratto di credito: Prestito Personale rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio Tabella finanziaria:

Importo totale del credito: Euro Costo totale del credito: Euro di cui:

- interessi: Euro Importo totale dovuto: Euro

Il piano di rimborso è esposto nel prospetto sottostante Contratto n.:

Numero Rate: Importo Rata: Euro Periodicità rata: mensile

TAN:

Modalità di rimborso: trattenuta sullo stipendio Durata del contratto: mesi

Periodo di preammortamento:

TAEG:

calcolato con riferimento all’anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ciascuno dei quali costituito da 30,416 giorni (365/12) TEG: %

Data di decorrenza:

(12)

CONTRATTO_CQS_rev. 02 del 01.10.2020 Pag. 6 di 11 PIANO DI AMMORTAMENTO

Cognome nome

Indirizzo CAP Città

Identificato con documento Rilasciato da Data rilascio del documento scadenza doc.

Codice fiscale Data di assunzione

Amministrazione: Cod. fisc.

Cessionario Banca del Fucino S.p.A. Tipo di Finanziamento Cessione del quinto dello Stipendio Finanziamento rimborsabile in rate mensili di € cadauna Montante €

Le data presunta di inizio delle trattenute è Interesse nominale annuo del % Taeg % Teg % Pratica Data Scadenza Finanziamento (calcolata sulla base della decorrenza presunta)

Indichiamo di seguito il capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso.(Art. 3 DM 8.7.92 – GU 30.7.92 n. 169)

Numero rata

Data scadenza

Debito residuo

Numero rata

Data scadenza

Debito residuo

Numero rata

Data scadenza

Debito residuo

Numero rata

Data scadenza

Debito residuo

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CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Contratto

1.1. Oggetto e Conclusione. Il Consumatore, con la firma di questo modulo, richiede la concessione di un prestito personale (di seguito “Contratto” o

“Finanziamento”) che intende rimborsare cedendo “pro-solvendo” una quota della sua retribuzione netta mensile, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile. Il contratto si considera concluso nel momento in cui il Consumatore viene a conoscenza dell’avvenuta accettazione della sua proposta da parte della Banca attraverso una delle seguenti modalità alternative: ricezione di copia della presente proposta contrattuale sottoscritta anche dalla Banca o lettera di accettazione sottoscritta da Banca del Fucino; accredito dell’importo richiesto e/o estinzione anticipata di un precedente finanziamento. Banca del Fucino subordina l'accettazione alle proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito di credito del Consumatore ed all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l’altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n.

231 (come successivamente modificato e integrato).

1.2. Esecuzione. Il contratto si intende eseguito dalla Banca del Fucino al momento della corresponsione dell’Importo Totale del Credito.

1.2.1. La somma di denaro materialmente trasferita al Consumatore è erogata al netto delle somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti comprensivi di spese, degli interessi corrispettivi, nonché di quelli eventuali di preammortamento.

1.2.2. Il Consumatore, con la sottoscrizione del presente modulo, espressamente autorizza la Banca del Fucino ad estinguere i debiti indicati sub articolo 1.2.1.

mediante compensazione con le somme allo stesso dovute in forza del presente atto.

1.2.3. La modalità di pagamento rateale attraverso cessione di quota della retribuzione mensile corrisposta dal datore di lavoro è condizione essenziale ed immodificabile del contratto; ogni diversa forma di rimborso, salvo l’estinzione totale o parziale nei termini di legge, comporterà il diritto della Banca del Fucino di risolvere il Contratto stesso.

1.3. Rate mensili. Ogni rata mensile (pari alla quota ceduta della retribuzione), come indicata nel SECCI, è comprensiva delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi in modalità scalare mensile come sviluppata nell’allegato Piano di Ammortamento del prestito.

1.4. Obbligazioni del datore di lavoro. Per effetto della indicata cessione, il datore di lavoro da cui il Consumatore dipende, sarà obbligato a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà espressa del Consumatore, a prelevare mensilmente dalla retribuzione la quota indicata nel SECCI, a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente atto e per i mesi corrispondenti al numero di quote mensili cedute, per versarla, entro il giorno 05 di ogni mese, alla Banca del Fucino sul suo c/c bancario n. 000000000111 acceso presso Banca del Fucino Spa (IBAN IT 35 F 03124 03210 000000000111). La Banca del Fucino si riserva di modificare, laddove necessario, in qualunque momento, la modalità di versamento delle quote mensili, anche indicando altro conto corrente bancario o postale ove dovranno essere versate.

Articolo 2: Struttura del Contratto

2.1. Importo Totale Dovuto (indicato nel SECCI). E’ la somma delle rate che dovranno essere rimborsate a Banca del Fucino.

2.2. Importo Totale del Credito (indicato nel SECCI). E’ l’importo messo a disposizione del Consumatore, al netto delle spese, degli interessi corrispettivi, degli interessi di preammortamento, se dovuti. Da questo importo, in fase di erogazione, saranno detratte le eventuali somme destinate, su espressa autorizzazione del Consumatore, ad estinguere pregresse operazioni finanziarie quali cessioni del quinto e/o delegazioni di pagamento e/o prestiti personali e/o prefinanziamenti.

2.3. T.A.N. (Tasso Nominale Annuo) tasso d’interesse fisso per tutta la durata dell’ammortamento, che remunera l’Importo Totale del Credito nella misura indicata nel SECCI.

2.4. T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) tasso che include ogni costo necessario per la formazione ed esecuzione del contratto, determinato secondo le indicazioni di Banca d’Italia.

2.5. T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) tasso contrattuale da confrontarsi con il Tasso Soglia dell’Usura ai sensi della Legge 108/96, include tutti i costi del finanziamento, escluso gli oneri erariali.

2.6. T.E.G.M. Tasso Effettivo Globale Medio, tasso elaborato dalla Banca d’Italia per il raffronto del T.E.G. del contratto, ai fini del rilevamento di operazioni usurarie, pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel periodo di riferimento. E’ calcolato quale media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle Banche e degli Intermediari Finanziari non bancari. Il Consumatore può consultare lo specifico T.E.G.M. sul cartello affisso presso le sedi Banca del Fucino e pubblicato sul sito internet, ovvero sulla Tabella del T.E.G.M. consegnata al Consumatore nel caso di offerta fuori sede e, in ogni caso, al momento della consegna della documentazione precontrattuale.

2.7. Rata Mensile (indicata nel SECCI). La rata di importo fisso per tutta la durata del prestito.

2.8 Interessi di Preammortamento. Sono riconosciuti dal Cliente a favore del Finanziatore nei casi in cui la data di effettivo utilizzo del prestito dovesse essere precedente alla data di decorrenza del piano di ammortamento dichiarata dall’Amministrazione-Azienda in fase di notifica del contratto. Sono calcolati al TAN contrattuale sulle somme erogate al cliente precedentemente alla data di decorrenza del prestito per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione (utilizzo) e la data di decorrenza. Nei casi in cui la data di effettivo utilizzo del prestito, anche sotto forma di prefinanziamento, dovesse essere successiva alla data di decorrenza del piano di ammortamento dichiarata dall’Amministrazione-Azienda in fase di notifica del contratto, sono riconosciuti dal Finanziatore a favore del Cliente analoghi interessi, calcolati al TAN contrattuale sulle somme erogate al Cliente successivamente alla data di decorrenza del prestito per i giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di erogazione (utilizzo).

2.9. Coperture assicurative. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 180/1950, il finanziamento deve essere assistito, a beneficio del Cessionario e per l'ammontare complessivo delle quote cedute e con durata pari a quella del finanziamento, da un contratto di assicurazione sulla vita e da un contratto assicurativo a copertura del rischio impiego per mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento (polizza Ramo Credito). A tal riguardo, il Cedente prende atto e riconosce che il Cessionario sottoscrive autonomamente con Compagnia Assicurativa di proprio gradimento – sopportandone interamente il costo – una o più polizze assicurative a copertura di detti rischi, che potranno assumere forma individuale o collettiva e che saranno mantenute in essere per tutta la durata del finanziamento. Il Cedente fornisce il proprio consenso alle suddette coperture. In caso di decesso del Cedente, la polizza vita sottoscritta dal Cessionario estinguerà il debito, previa presentazione della documentazione richiesta dalla Compagnia di Assicurazione, senza rivalsa sugli eredi del Cedente. Qualora il contratto assicurativo sia una polizza Ramo Credito, la compagnia assicurativa, per le somme corrisposte in favore di Banca del Fucino, resterà surrogata a quest’ultima in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Consumatore.

2.10. Liquidazione in favore del Consumatore. Esaurita positivamente l’istruttoria, la Banca del Fucino delibererà il finanziamento. Il prestito sarà erogato tramite bonifico bancario o bonifico postale domiciliato, entro sessanta (60) giorni dal completamento dell’attività istruttoria di acquisizione di tutta la documentazione incluso il benestare del datore di lavoro. In fase di liquidazione saranno detratte le eventuali somme impiegate per estinguere precedenti prestiti, per effetto del DPR 180/50 o per disposizione del Consumatore medesimo, nonché le somme ricevute da quest’ultimo a qualunque titolo. Qualora l’istruttoria non si perfezioni per qualsiasi motivo oggettivo (mancanza di documentazione, mancato rilascio delle polizze, ecc.) la richiesta si intende non accolta e la Banca del Fucino ne darà notizia al Consumatore entro quindici (15) giorni. In tal caso il Consumatore dovrà rimborsare, entro i sette giorni successivi, le eventuali somme corrisposte per suo conto per estinguere precedenti prestiti, nonché le eventuali somme ricevute a qualunque titolo, nonché, decorso il termine da ultimo indicato, interessi di mora nella misura del TAN contrattuale.

2.11. Morosità. Per i ritardi di pagamento, salvo i casi in cui tali ritardi non siano imputabili al Cliente, o in caso di decadenza dal beneficio del termine, potranno essere addebitati al Cliente i seguenti costi:

• interessi di mora: pari al TAN praticato e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla Legge al momento della conclusione del contratto.

Tali interessi decorreranno, a seguito di semplice richiesta, dalla scadenza delle singole rate fino all’effettivo pagamento. Non saranno dovuti dal Consumatore interessi di mora nel caso in cui l'omesso o ritardato pagamento sia avvenuto per responsabilità imputabili esclusivamente al soggetto terzo incaricato di riversare le quote di stipendio/pensione al Finanziatore. Il tasso degli interessi di mora non potrà essere modificato dalla Banca;

• spese per interventi di recupero stragiudiziale, svolti dalla Banca e/o da soggetti esterni incaricati, in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca;

• spese per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca.

Riferimenti

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3.1. In relazione alla Copertura della Richiesta di Prestito, con la stipulazione del Contratto di Adesione a Prestiamoci il Richiedente stipula con Prestiamoci S.p.A. - la

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