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CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

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Academic year: 2022

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(1)

Dati Anagrafici Richiedente/Proponente

V_001 V_002

V_005

V_009

V_008 V_006

V_010 V_011 V_013 V_012

V_050

Oggetto: CONTRATTO DI FINANZIAMENTO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE “PRO SOLVENDO” DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE.

Come da contatti intercorsi, V_001 V_002 nato/a v_003 il v_004 e residente in v_006 V_008 (in seguito per brevità indicato anche come “Consumatore”) dipendente dell’Amministrazione/Azienda v_015 avendo ricevuto attraverso il documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” le informazioni precontrattuali necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte presenti sul mercato, al fine di permettere al sottoscritto di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito ed avendo valutato le stesse informazioni precontrattuali come adatte alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, Vi sottopone la presente proposta di contratto contenente quale frontespizio il documento denominato "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI", che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

Data di stampa: V_050

Nominativo richiedente: V_001 V_002

1. IDENTITA’ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

Finanziatore Banca del Fucino S.p.A. (gruppo bancario Igea Banca)

Indirizzo Sede Legale: via Tomacelli, 107 – 00186 Roma

Telefono (+39) 06.300.129

Email bocqs@bancafucino.it

Sito web www.bancafucino.it

Intermediario del credito

V_056 V_105

Indirizzo V_078 V_079 V_080 (V_081)

Telefono V_095

Email V_096

L’Intermediario del credito promuove, colloca o conclude il prodotto “Prestito personale contro cessione del quinto della retribuzione in virtù del rapporto di collaborazione con la Banca.

Intermediario del credito può essere l'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dalla Banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, promuove e conclude (agente) o promuove e colloca (mediatore) contratti di credito per conto della Banca ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie.

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia della presente proposta contrattuale composta da 10 pagine che contiene il modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”, e le clausole del Contratto di finanziamento, nonché copia della Guida pratica – “Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario”, della Guida pratica “Il credito ai consumatori in parole semplici” e del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. ”legge antiusura”) dal soggetto sopra indicato.

Luogo : _______________ V_050 FIRMA DEL CONSUMATORE ____________________________

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito Prestito personale, destinato ai lavoratori dipendenti, rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di una quota non superiore ad un quinto del proprio stipendio, salario o retribuzione mensile.

Il prestito è regolato dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo Regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile.

Importo totale del credito

Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore

Netto Ricavo: Euro V_030

Dal Netto Ricavo saranno detratte le somme destinate alla estinzione anticipata di eventuali precedenti finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio od altri impegni del Cliente.

Condizioni di prelievo

Modalità e tempi con cui il consumatore può usare il credito

L’erogazione del credito avviene entro sessanta (60) giorni dal completamento dell’attività istruttoria di acquisizione di tutta la documentazione incluso il benestare del datore di lavoro. L’erogazione avverrà mediante l’accredito dell’importo convenuto sul conto corrente bancario/postale intestato al Cliente ovvero mediante bonifico postale domiciliato.

Il Cliente può utilizzare il credito immediatamente, a seguito della sua erogazione.

Durata del contratto di credito Mesi: V_020 Rate ed, eventualmente, loro ordine di

imputazione

Rate da pagare:

Importo rata: Euro V_021

(2)

Numero rate: V_020 Periodicità delle rate: mensile

Rate costanti comprensive di una quota di interesse decrescente e di una quota di ammortamento del capitale crescente, secondo un piano di ammortamento c.d. "alla francese". Il Cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine:

1. Spese e costi (inclusi eventuali costi legali), 2. interessi, inclusi eventuali interessi di mora, 3. capitale. In caso di pagamento parziale o ritardato pagamento la Banca imputerà i pagamenti a partire dai crediti più antichi fino a quelli più recenti.

Importo totale dovuto dal consumatore Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.

Euro (Capitale Lordo Mutuato) V_019 di cui:

importo totale del credito (Netto ricavo): Euro V_030 Costo totale del credito (interessi): Euro V_023 Garanzie richieste

Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.

La cessione del quinto dello stipendio è convenuta pro-solvendo, ossia il Cliente può essere tenuto ad adempiere direttamente al pagamento della rata mensile in caso di mancato pagamento, per qualsiasi causa, da parte del Datore di lavoro.

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato e maturando presso il Datore di Lavoro e presso i Fondi della previdenza complementare e/o altri Enti previdenziali ed ogni altro emolumento o indennità da corrispondersi alla cessazione del rapporto di lavoro sono vincolati a garanzia della estinzione dell'eventuale residuo debito del Finanziamento. In forza del suddetto vincolo il Cliente:

- non potrà avvalersi del diritto di cui all’ art. 2120 comma 6 del c.c. e/o dall’art. 7 del D.Lgs. 252/2005 (Anticipazione del TFR) se non per la quota eccedente l’importo residuo del debito su autorizzazione della Banca;

- si impegna a non trasferire il TFR maturato o maturando a forme pensionistiche non escutibili.

In caso di collocamento in pensione del Cliente prima della estinzione del prestito, il residuo ammortamento si estenderà agli emolumenti pensionistici corrisposti da qualsiasi Ente previdenziale/Fondo di previdenza complementare, come previsto dalla normativa di riferimento.

Il credito è garantito da coperture assicurative obbligatorie ai sensi del D.P.R. n.180/1950, per il Rischio morte e per il Rischio di perdita dell’impiego. Le suddette coperture sono acquisite dalla Banca a proprie spese.

L’intervento dell’Assicuratore, nel caso di Rischio di perdita dell’impiego, determina la surroga dello stesso nei diritti di credito della Banca.

La liquidazione dell’indennizzo per il Rischio morte non comporta alcuna rivalsa dell’Assicuratore nei confronti degli eredi.

2. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse annuo nominale (TAN) V_022% (fisso per l’intera durata del finanziamento)

E’ il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato all’Importo totale del credito. Viene utilizzato per calcolare, in funzione della durata del Finanziamento, la quota interesse che il Cliente dovrà corrispondere alla Banca e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,416 giorni (365/12).

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte

TAEG V_031%

Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui al TAN e di tutti gli eventuali costi accessori del finanziamento.

I criteri per il calcolo del TAEG sono i seguenti:

• l’Importo totale del credito (Netto ricavo) viene messo a disposizione del Cliente in un'unica soluzione;

• il Contratto rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e il Cliente e la Banca adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute;

• si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,416 giorni (365/12).

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:

un'assicurazione che garantisca il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.

La Banca stipula, a proprie spese, le polizze assicurative a premio unico per la copertura dei rischi previsti dal DPR 180/1950.

Il Cliente, quale soggetto assicurato per il Rischio Vita, ancorché non contraente la polizza, dovrà prestare il consenso ai sensi dell’art.1919 c.c..

Non vi sono servizi accessori.

2.1 COSTI CONNESSI Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

Sono a carico del Cliente gli eventuali interessi di preammortamento, calcolati al TAN contrattuale e trattenuti direttamente dalla Banca sul netto ricavo del finanziamento qualora l’erogazione dello stesso dovesse avvenire in data antecedente alla decorrenza del piano di ammortamento stabilito.

Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, possono ottenere, a proprie spese, la copia di documenti inerenti a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni sostenendo solo il costo della loro produzione.

Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati

Nell’osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Banca del Fucino potrà comunicare al Consumatore per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto.

In tal caso dette modifiche saranno comunicate al Cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi.

In caso di variazione unilaterale delle condizioni, il Cliente ha facoltà di recesso senza spese entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche e ottenere, in sede liquidazione del Contratto, l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse, ivi inclusi gli interessi di mora.

Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il Consumatore, (ad esempio la vendita di beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.

Per i ritardi di pagamento, salvo i casi in cui tali ritardi non siano imputabili al Cliente, o in caso di decadenza dal beneficio del termine, potranno essere addebitate al Cliente i seguenti costi:

• interessi di mora: pari al TAN praticato e comunque mai superiori alla misura massima consentita dalla Legge. Il tasso degli interessi di mora non potrà essere modificato dalla Banca;

• spese per interventi di recupero stragiudiziale, svolti dalla Banca e/o da soggetti esterni incaricati, in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca;

• spese per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca.

Nelle ipotesi di mancati o ritardati pagamenti imputabili al Cliente la Banca potrà segnalare il nominativo dello stesso

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Informazioni aggiuntive

Tabella per l’esplicitazione nella documentazione precontrattuale e contrattuale delle componenti di costo del TAEG nelle operazioni di cessione del quinto dello stipendio/pensione/delegazione di pagamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) V_031%

Componenti del TAEG definizioni: in caso di estinzione anticipata del prestito:

TAN (Tasso Annuo Nominale) V_022%

Tasso d’interesse applicato dal Finanziatore calcolato su base annua.

Al cliente vengono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione. Vengono dunque esclusi gli interessi non ancora maturati.

alle banche dati cui aderisce per obbligo normativo (es. Centrale Rischi).

3. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI Diritto di recesso

Il Consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.

SI.

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Cliente viene a conoscenza dell’avvenuta accettazione della sua proposta da parte della Banca ovvero quando la stessa ne dà esecuzione attraverso l’erogazione totale o parziale del netto ricavo.

Rimborso anticipato

Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.

Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.

SI.

In caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento al Cliente sarà richiesto il rimborso del capitale residuo alla data di estinzione come da piano di ammortamento, garantendo così al Cliente stesso il recupero degli interessi relativi alle rate residue. In caso di rimborso parziale saranno ricalcolati gli interessi sulle minori somme dovute ed il piano subirà la necessaria rimodulazione attraverso la riduzione dell’importo delle rate ovvero la riduzione della durata dello stesso.

La Banca emetterà, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Cliente, il conteggio di anticipata estinzione.

SI.

La Banca ha diritto ad un indennizzo nella misura prevista dall’art. 125 sexies del D.Lgs. 385/93 (TUB) pari a:

• massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno;

• massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno.

In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto.

L'indennizzo non è dovuto se:

• l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000,00;

• il rimborso anticipato sia effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

• il rimborso anticipato sia effettuato attraverso la stipula di un nuovo contratto di prestito contro cessione del quinto con la stessa Banca.

Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il Consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.

Il Consumatore non ha questo diritto se comunicare questa informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

Diritto a ricevere una copia del contratto

Il Consumatore ha diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Autorità di controllo Banca d’Italia

Esercizio del Diritto di Recesso Il Cliente che intende recedere ne dà comunicazione scritta alla Banca entro il termine previsto nelle modalità di seguito indicate:

a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Banca del Fucino S.p.A. - Direzione Crediti al Lavoro Via Paisiello, 39 – 00198 Roma;

b) mediante PEC all’indirizzo: cessioni.igeabanca@legalmail.it

Se la Banca ha già erogato, in tutto o in parte, il Finanziamento, il Cliente dovrà restituire, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di recesso le eventuali somme corrisposte dalla Banca, oltre agli interessi maturati fino al momento della restituzione calcolati al TAN contrattuale. Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al Finanziamento.

Legge applicabile e Foro competente Al Contratto si applica la Legge italiana e il Foro competente è quello del Cliente.

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all’unità Internal Audit della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) o mediante strumenti informatici o telematici (posta elettronica o PEC).

La Banca dovrà rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

In caso di mancato riscontro nei termini o di risposta ritenuta insoddisfacente, il Cliente, preliminarmente al ricorso all’Autorità Giudiziaria, può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per indicazioni su come rivolgersi all’ABF è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d’Italia o alla Banca, anche consultando il sito www.bancafucino.it

In caso di controversie, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, integrazioni, norme attuative). A tal fine, l’organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. E’, comunque, possibile concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso purché iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.

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(5)

MODULO RACCOLTA DATI

CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE CONTRO CESSIONE DELL0 STIPENDIO n. V_035 del V_050

DATI DEL CONSUMATORE (in seguito denominato “Cliente”) Cognome e Nome: V_001 V_002

Nato il: V_004 a V_003

Residente a: V_006 Cap: V_008 Indirizzo: V_009

Cod. Fiscale: V_005 Documento: V_010 Numero: V_011

Rilasciato da: V_012 Data Emissione: V_013 Luogo: V_051

Email: V_090 Tel.: V_072 Cell.: V_106

Codice IBAN: V_107

Dipendente dal: V_016 Con la qualifica di: V_052 Retribuzione netta mensile di Euro: V_018

DATORE DI LAVORO Amministrazione V_015

Sede Legale V_046, V_047, V_048, V_049

P. IVA V_057- C.F. V_073

PROSPETTO DELLE CONDIZIONI FINANZIARIE

Tipologia di contratto di credito: Prestito Personale rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio Tabella finanziaria:

Importo totale del credito: Euro V_030 Costo totale del credito: Euro V_023 di cui:

- interessi: Euro V_023 Importo totale dovuto: Euro V_019

Il piano di rimborso è esposto nel prospetto sottostante Contratto n.: V_035

Numero Rate: V_020 Importo Rata: Euro V_021 Periodicità rata: mensile

TAN: V_022%

Modalità di rimborso: trattenuta sullo stipendio Durata del contratto: mesi V_020

Periodo di preammortamento:

TAEG: V_031%

calcolato con riferimento all’anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ciascuno dei quali costituito da 30,416 giorni (365/12) TEG: V_032%

Data di decorrenza: V_061

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PIANO DI AMMORTAMENTO Cognome nome V_001 V_002

Indirizzo V_009 V_008 V_006 CAP V_008 Città V_046 V_047 (V_048)

Identificato con documento V_010 V_011 Rilasciato. da V_012 Data rilascio del documento V_013 scadenza doc. V_014 Codice fiscale V_005 Data di assunzione V_016

Amministrazione: V_015 Cod. fisc. V_073

Cessionario Banca del Fucino S.p.A. Tipo di Finanziamento Cessione del quinto dello Stipendio Finanziamento rimborsabile in V_020 rate mensili di € V_021 cadauna Montante € V_019

Le data presunta di inizio delle trattenute è V_061 Interesse nominale annuo del V_022% Taeg V_031% Teg V_032%

Pratica V_035 Data Scadenza Finanziamento (calcolata sulla base della decorrenza presunta) V_097

Indichiamo di seguito il capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso.(Art. 3 DM 8.7.92 – GU 30.7.92 n. 169)

Numero rata

Data scadenza

Debito residuo

Numero rata

Data scadenza

Debito residuo

Numero rata

Data scadenza

Debito residuo

Numero rata

Data scadenza

Debito residuo V_200 V_201 V_204 V_350 V_351 V_354 V_500 V_501 V_504 V_650 V_651 V_654 V_205 V_206 V_209 V_355 V_356 V_359 V_505 V_506 V_509 V_655 V_656 V_659 V_210 V_211 V_214 V_360 V_361 V_364 V_510 V_511 V_514 V_660 V_661 V_664 V_215 V_216 V_219 V_365 V_366 V_369 V_515 V_516 V_519 V_665 V_666 V_669 V_220 V_221 V_224 V_370 V_371 V_374 V_520 V_521 V_524 V_670 V_671 V_674 V_225 V_226 V_229 V_375 V_376 V_379 V_525 V_526 V_529 V_675 V_676 V_679 V_230 V_231 V_234 V_380 V_381 V_384 V_530 V_531 V_534 V_680 V_681 V_684 V_235 V_236 V_239 V_385 V_386 V_389 V_535 V_536 V_539 V_685 V_686 V_689 V_240 V_241 V_244 V_390 V_391 V_394 V_540 V_541 V_544 V_690 V_691 V_694 V_245 V_246 V_249 V_395 V_396 V_399 V_545 V_546 V_549 V_695 V_696 V_699 V_250 V_251 V_254 V_400 V_401 V_404 V_550 V_551 V_554 V_700 V_701 V_704 V_255 V_256 V_259 V_405 V_406 V_409 V_555 V_556 V_559 V_705 V_706 V_709 V_260 V_261 V_264 V_410 V_411 V_414 V_560 V_561 V_564 V_710 V_711 V_714 V_265 V_266 V_269 V_415 V_416 V_419 V_565 V_566 V_569 V_715 V_716 V_719 V_270 V_271 V_274 V_420 V_421 V_424 V_570 V_571 V_574 V_720 V_721 V_724 V_275 V_276 V_279 V_425 V_426 V_429 V_575 V_576 V_579 V_725 V_726 V_729 V_280 V_281 V_284 V_430 V_431 V_434 V_580 V_581 V_584 V_730 V_731 V_734 V_285 V_286 V_289 V_435 V_436 V_439 V_585 V_586 V_589 V_735 V_736 V_739 V_290 V_291 V_294 V_440 V_441 V_444 V_590 V_591 V_594 V_740 V_741 V_744 V_295 V_296 V_299 V_445 V_446 V_449 V_595 V_596 V_599 V_745 V_746 V_749 V_300 V_301 V_304 V_450 V_451 V_454 V_600 V_601 V_604 V_750 V_751 V_754 V_305 V_306 V_309 V_455 V_456 V_459 V_605 V_606 V_609 V_755 V_756 V_759 V_310 V_311 V_314 V_460 V_461 V_464 V_610 V_611 V_614 V_760 V_761 V_764 V_315 V_316 V_319 V_465 V_466 V_469 V_615 V_616 V_619 V_765 V_766 V_769 V_320 V_321 V_324 V_470 V_471 V_474 V_620 V_621 V_624 V_770 V_771 V_774 V_325 V_326 V_329 V_475 V_476 V_479 V_625 V_626 V_629 V_775 V_776 V_779 V_330 V_331 V_334 V_480 V_481 V_484 V_630 V_631 V_634 V_780 V_781 V_784 V_335 V_336 V_339 V_485 V_486 V_489 V_635 V_636 V_639 V_785 V_786 V_789 V_340 V_341 V_344 V_490 V_491 V_494 V_640 V_641 V_644 V_790 V_791 V_794 V_345 V_346 V_349 V_495 V_496 V_499 V_645 V_646 V_649 V_795 V_796 V_799

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CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Contratto

1.1. Oggetto e Conclusione. Il Consumatore, con la firma di questo modulo, richiede la concessione di un prestito personale (di seguito “Contratto” o

“Finanziamento”) che intende rimborsare cedendo “pro-solvendo” una quota della sua retribuzione netta mensile, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile. Il contratto si considera concluso nel momento in cui il Consumatore viene a conoscenza dell’avvenuta accettazione della sua proposta da parte della Banca attraverso una delle seguenti modalità alternative: ricezione di copia della presente proposta contrattuale sottoscritta anche dalla Banca o lettera di accettazione sottoscritta da Banca del Fucino; accredito dell’importo richiesto e/o estinzione anticipata di un precedente finanziamento. Banca del Fucino subordina l'accettazione alle proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito di credito del Consumatore ed all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l’altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n.

231 (come successivamente modificato e integrato).

1.2. Esecuzione. Il contratto si intende eseguito dalla Banca del Fucino al momento della corresponsione dell’Importo Totale del Credito.

1.2.1. La somma di denaro materialmente trasferita al Consumatore è erogata al netto delle somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti comprensivi di spese, degli interessi corrispettivi, nonché di quelli eventuali di preammortamento.

1.2.2. Il Consumatore, con la sottoscrizione del presente modulo, espressamente autorizza la Banca del Fucino ad estinguere i debiti indicati sub articolo 1.2.1.

mediante compensazione con le somme allo stesso dovute in forza del presente atto.

1.2.3. La modalità di pagamento rateale attraverso cessione di quota della retribuzione mensile corrisposta dal datore di lavoro è condizione essenziale ed immodificabile del contratto; ogni diversa forma di rimborso, salvo l’estinzione totale o parziale nei termini di legge, comporterà il diritto della Banca del Fucino di risolvere il Contratto stesso.

1.3. Rate mensili. Ogni rata mensile (pari alla quota ceduta della retribuzione), come indicata nel SECCI, è comprensiva delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi in modalità scalare mensile come sviluppata nell’allegato Piano di Ammortamento del prestito.

1.4. Obbligazioni del datore di lavoro. Per effetto della indicata cessione, il datore di lavoro da cui il Consumatore dipende, sarà obbligato a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà espressa del Consumatore, a prelevare mensilmente dalla retribuzione la quota indicata nel SECCI, a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente atto e per i mesi corrispondenti al numero di quote mensili cedute, per versarla, entro il giorno 05 di ogni mese, alla Banca del Fucino sul suo c/c bancario n. 000000000111 acceso presso Banca del Fucino Spa (IBAN IT 35 F 03124 03210 000000000111). La Banca del Fucino si riserva di modificare, laddove necessario, in qualunque momento, la modalità di versamento delle quote mensili, anche indicando altro conto corrente bancario o postale ove dovranno essere versate.

Articolo 2: Struttura del Contratto

2.1. Importo Totale Dovuto (indicato nel SECCI). E’ la somma delle rate che dovranno essere rimborsate a Banca del Fucino.

2.2. Importo Totale del Credito (indicato nel SECCI). E’ l’importo messo a disposizione del Consumatore, al netto delle spese, degli interessi corrispettivi, degli interessi di preammortamento, se dovuti. Da questo importo, in fase di erogazione, saranno detratte le eventuali somme destinate, su espressa autorizzazione del Consumatore, ad estinguere pregresse operazioni finanziarie quali cessioni del quinto e/o delegazioni di pagamento e/o prestiti personali e/o prefinanziamenti.

2.3. T.A.N. (Tasso Nominale Annuo) tasso d’interesse fisso per tutta la durata dell’ammortamento, che remunera l’Importo Totale del Credito nella misura indicata nel SECCI.

2.4. T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) tasso che include ogni costo necessario per la formazione ed esecuzione del contratto, determinato secondo le indicazioni di Banca d’Italia.

2.5. T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) tasso contrattuale da confrontarsi con il Tasso Soglia dell’Usura ai sensi della Legge 108/96, include tutti i costi del finanziamento, escluso gli oneri erariali.

2.6. T.E.G.M. Tasso Effettivo Globale Medio, tasso elaborato dalla Banca d’Italia per il raffronto del T.E.G. del contratto, ai fini del rilevamento di operazioni usurarie, pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel periodo di riferimento. E’ calcolato quale media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle Banche e degli Intermediari Finanziari non bancari. Il Consumatore può consultare lo specifico T.E.G.M. sul cartello affisso presso le sedi Banca del Fucino e pubblicato sul sito internet, ovvero sulla Tabella del T.E.G.M. consegnata al Consumatore nel caso di offerta fuori sede e, in ogni caso, al momento della consegna della documentazione precontrattuale.

2.7. Rata Mensile (indicata nel SECCI). La rata di importo fisso per tutta la durata del prestito.

2.8 Interessi di Preammortamento. Sono riconosciuti dal Cliente a favore del Finanziatore nei casi in cui la data di effettivo utilizzo del prestito dovesse essere precedente alla data di decorrenza del piano di ammortamento dichiarata dall’Amministrazione-Azienda in fase di notifica del contratto. Sono calcolati al TAN contrattuale sulle somme erogate al cliente precedentemente alla data di decorrenza del prestito per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione (utilizzo) e la data di decorrenza. Nei casi in cui la data di effettivo utilizzo del prestito, anche sotto forma di prefinanziamento, dovesse essere successiva alla data di decorrenza del piano di ammortamento dichiarata dall’Amministrazione-Azienda in fase di notifica del contratto, sono riconosciuti dal Finanziatore a favore del Cliente analoghi interessi, calcolati al TAN contrattuale sulle somme erogate al Cliente successivamente alla data di decorrenza del prestito per i giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di erogazione (utilizzo).

2.9. Coperture assicurative. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 180/1950, il finanziamento deve essere assistito, a beneficio del Cessionario e per l'ammontare complessivo delle quote cedute e con durata pari a quella del finanziamento, da un contratto di assicurazione sulla vita e da un contratto assicurativo a copertura del rischio impiego per mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento (polizza Ramo Credito). A tal riguardo, il Cedente prende atto e riconosce che il Cessionario sottoscrive autonomamente con Compagnia Assicurativa di proprio gradimento – sopportandone interamente il costo – una o più polizze assicurative a copertura di detti rischi, che potranno assumere forma individuale o collettiva e che saranno mantenute in essere per tutta la durata del finanziamento. Il Cedente fornisce il proprio consenso alle suddette coperture. In caso di decesso del Cedente, la polizza vita sottoscritta dal Cessionario estinguerà il debito, previa presentazione della documentazione richiesta dalla Compagnia di Assicurazione, senza rivalsa sugli eredi del Cedente. Qualora il contratto assicurativo sia una polizza Ramo Credito, la compagnia assicurativa, per le somme corrisposte in favore di Banca del Fucino, resterà surrogata a quest’ultima in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Consumatore.

2.10. Liquidazione in favore del Consumatore. Esaurita positivamente l’istruttoria, la Banca del Fucino delibererà il finanziamento. Il prestito sarà erogato tramite bonifico bancario o bonifico postale domiciliato, entro sessanta (60) giorni dal completamento dell’attività istruttoria di acquisizione di tutta la documentazione incluso il benestare del datore di lavoro. In fase di liquidazione saranno detratte le eventuali somme impiegate per estinguere precedenti prestiti, per effetto del DPR 180/50 o per disposizione del Consumatore medesimo, nonché le somme ricevute da quest’ultimo a qualunque titolo. Qualora l’istruttoria non si perfezioni per qualsiasi motivo oggettivo (mancanza di documentazione, mancato rilascio delle polizze, ecc.) la richiesta si intende non accolta e la Banca del Fucino ne darà notizia al Consumatore entro quindici (15) giorni. In tal caso il Consumatore dovrà rimborsare, entro i sette giorni successivi, le eventuali somme corrisposte per suo conto per estinguere precedenti prestiti, nonché le eventuali somme ricevute a qualunque titolo, nonché, decorso il termine da ultimo indicato, interessi di mora nella misura del TAN contrattuale.

2.11. Morosità. Per i ritardi di pagamento, salvo i casi in cui tali ritardi non siano imputabili al Cliente, o in caso di decadenza dal beneficio del termine, potranno essere addebitati al Cliente i seguenti costi:

• interessi di mora: pari al TAN praticato e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla Legge al momento della conclusione del contratto.

Tali interessi decorreranno, a seguito di semplice richiesta, dalla scadenza delle singole rate fino all’effettivo pagamento. Non saranno dovuti dal Consumatore interessi di mora nel caso in cui l'omesso o ritardato pagamento sia avvenuto per responsabilità imputabili esclusivamente al soggetto terzo incaricato di riversare le quote di stipendio/pensione al Finanziatore. Il tasso degli interessi di mora non potrà essere modificato dalla Banca;

• spese per interventi di recupero stragiudiziale, svolti dalla Banca e/o da soggetti esterni incaricati, in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca;

• spese per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca.

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Nelle ipotesi di mancati o ritardati pagamenti imputabili al Cliente la Banca potrà segnalare il nominativo dello stesso alle banche dati cui aderisce (es. Centrale Rischi).

Articolo 3: Estinzione anticipata

3.1. Il Consumatore può rimborsare anticipatamente l’importo dovuto a Banca del Fucino in qualsiasi momento, in tutto o in parte. In tal caso avrà diritto alla riduzione del costo totale del credito ai sensi dell’articolo 125 sexies del D. Lgs 385/93. Si precisa che in caso di rimborso anticipato saranno restituiti gli interessi calcolati al tasso previsto contrattualmente per la quota parte non maturata.

3.2. Penale. Nella eventualità di anticipata estinzione del prestito, il Consumatore pagherà un indennizzo che non può superare i) l’importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto, ii) l’1% dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, iii) lo 0,5 % se la vita residua del contratto è uguale o inferiore ad un anno. Tale indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito o se l’importo da rimborsare è pari od inferiore a € 10.000,00 ovvero se il rimborso è avvenuto tramite la sottoscrizione di un nuovo finanziamento (rinnovo) della medesima forma e con lo stesso Finanziatore. L'indennizzo non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio delle facoltà di surroga ex art. 1202 Codice Civile - c.d. portabilità del finanziamento senza oneri a carico del delegante art. 120 quater TUB.).

Articolo 4: Spese

Sono a carico di Banca del Fucino le spese di istruttoria, i costi assicurativi, gli eventuali costi della distribuzione, le imposte di bollo, gli oneri erariali, le spese postali, di notifica, di rilascio copie preliminari o contestuali alla firma del presente atto.

Ai sensi dell’articolo 119 comma 4 Decreto Legislativo 385/93, le spese di produzione di documentazione, su richiesta del Consumatore, inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, sono a carico di quest’ultimo nella misura del loro costo di produzione.

Articolo 5: Cessazione del Rapporto di Lavoro /Pensionamento - Vincolo TFR / Indennità di Fine Servizio Il Consumatore con la firma del presente modulo:

a) vincola irrevocabilmente, in favore della Banca del Fucino, il Trattamento di Fine Rapporto (di seguito anche TFR) ed ogni altro emolumento dovutogli a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, così come l’indennità di fine servizio accantonata presso l’Inps e le somme accantonate presso i Fondi pensione;

b) autorizza Banca del Fucino a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al Fondo di Previdenza Complementare al quale il Consumatore abbia eventualmente aderito, ovvero all’Inps se il Consumatore dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Consumatore ed il datore di lavoro dovranno comunicare alla Banca del Fucino ogni variazione disposta, per la destinazione del TFR;

c) conferisce mandato irrevocabile al datore di lavoro e al Fondo di Previdenza Complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all’Inps, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutagli a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme a Banca del Fucino, anche in mancanza di espressa richiesta, sino alla completa estinzione del prestito;

d) conferisce irrevocabilmente alla Banca del Fucino la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del Fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l’estinzione del prestito;

e) si impegna a non avvalersi, sino all’integrale estinzione del prestito, del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR;

f) esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro stesso, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;

g) dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure – se già conclusi – dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

Il contratto, per effetto di quanto sopra, estenderà i propri effetti su ogni emolumento dovuto al Consumatore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero sugli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto. Il Consumatore autorizza e dispone che l’Ente Previdenziale erogante la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle trattenute mensili ed al loro versamento in favore di Banca del Fucino fino alla completa estinzione del finanziamento. Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o il datore di lavoro o il Fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Consumatore dovrà corrispondere, in un’unica soluzione, la somma necessaria all’estinzione del finanziamento entro 10 giorni dalla richiesta. Per ogni giorno di ritardo il Consumatore dovrà pagare interessi di mora.

Articolo 6: Facoltà della Banca del Fucino nell’ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

In caso di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro, la Banca del Fucino potrà richiedere alla procedura concorsuale, nei limiti del debito del Consumatore, le somme dovute a quest’ultimo dal datore di lavoro nonché le eventuali quote insolute, in quanto vincolate all’estinzione del Finanziamento. La Banca del Fucino, in qualità di avente causa del Consumatore, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n.

297. Il Consumatore, firmando questo documento, autorizza e delega irrevocabilmente Banca del Fucino ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura concorsuale e del Fondo di Garanzia e rinunzia ad ogni iniziativa in via autonoma.

Articolo 7: Obbligo di comunicazione eventi. Riduzione della retribuzione

Nel corso dell’ammortamento del prestito e per tutta la durata del contratto, è obbligo del Consumatore comunicare alla Banca del Fucino, entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento ed a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, ogni variazione patrimoniale ed ogni eventuale sequestro, pignoramento, sfratto, e/o qualsiasi altra azione legale promossa nei suoi confronti, nonché ogni variazione dei dati anagrafici. Il Consumatore prende atto che per Banca del Fucino la conoscenza degli eventi indicati è condizione essenziale e la mancata comunicazione comporterà la facoltà per la stessa di risolvere il contratto per giusta causa.

Nei casi di riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile in misura superiore ad un terzo, la cessione avrà effetto per quote non superiori al quinto della retribuzione ridotta e per tutto il tempo necessario all’estinzione del residuo debito. Terminata la causa di riduzione riprenderanno efficacia le condizioni originarie.

Qualora la riduzione dell’importo della retribuzione sia inferiore ad un terzo del totale, la rata mensile non subirà alcuna variazione.

Articolo 8: Accodamento rate dopo scadenza contratto

Nei casi di eventuale riduzione della rata mensile o sospensione del versamento, per qualsiasi causa, il Consumatore è tenuto a versare a Banca del Fucino, con le modalità che gli verranno comunicate, la intera rata, o la differenza tra la rata mensile prevista nel presente atto ed il minore importo versato per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto ivi previsto). Per quanto sopra, ai fini del rimborso, il Consumatore autorizza il datore di lavoro, ovvero l’Ente Pensionistico in caso di cessazione dal servizio (o collocamento a riposo), a trattenere dalla prestazione dovuta, per versarli alla Banca del Fucino, gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario; in ogni caso resta fermo l’obbligo per il Consumatore all’immediato pagamento dell’eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo (in caso di pensionamento per un periodo massimo di diciotto mesi), comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.

Articolo 9: Inadempimento e decadenza dal beneficio del termine.

La Banca del Fucino, anche in presenza del contratto di assicurazione indicato all’articolo 2.9, potrà comunicare al Consumatore la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:

a) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della cessione “pro-solvendo” del quinto di stipendio nei confronti del datore di lavoro;

b) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all’articolo 2.9;

c) in caso di sospensione o riduzione della retribuzione o, comunque, in caso di ritardato versamento di almeno tre Rate;

d) variazione dall’ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Consumatore, rispetto a quanto emerso in fase di istruttoria della richiesta di finanziamento.

Al verificarsi di una delle ipotesi sopra indicate, il Consumatore dovrà versare alla Banca del Fucino in un’unica soluzione: i) le rate scadute e non pagate; ii) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata sub articolo 2.11; iii) il capitale residuo al netto degli interessi scalari; iv) i costi sostenuti per il recupero stragiudiziale del credito. In caso di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto sarà anche addebitata al Consumatore una penale non superiore all’1% dell’importo da versare in un’unica soluzione.

Articolo 10: Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

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Nell’osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Banca del Fucino potrà comunicare al Consumatore per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potranno essere considerati giustificati motivi: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari e/o amministrativi e/o di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o maggior efficienza.

La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse. La modifica si intende approvata se il Consumatore non recede dal contratto entro la data prevista per l’applicazione della modifica. In caso di recesso, il Consumatore ha diritto all’applicazione delle condizioni contrattuali in vigore prima dell’ultima proposta di modifica.

Articolo 11: Trasferimento presso altro datore di lavoro

Il Consumatore nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altro datore di lavoro, statale, parastatale oppure privato, autorizza sin da ora la Banca del Fucino a notificare il contratto al nuovo datore di lavoro, affinché la ritenuta della quota mensile sia effettuata sulla retribuzione a qualsiasi titolo da quest’ultimo corrisposta, nonché a costituire i vincoli previsti dall'Articolo 5 del presente atto. Il Consumatore e l’amministrazione da cui si allontana, sono obbligati a denunciare l’evento alla Banca del Fucino e comunicare al nuovo datore di lavoro la sussistenza del contratto. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta che la Banca del Fucino dovrà eventualmente sostenere per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento, saranno a carico del Consumatore.

Articolo 12: Facoltà di recesso

Il Consumatore potrà recedere liberamente dal presente Contratto. Il Consumatore che recede ne deve dare comunicazione entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del Contratto di Finanziamento ed a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Banca del Fucino S.p.A., Direzione Crediti al Lavoro Via Paisiello, 39 – 00198 Roma, ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) a cessioni.igeabanca@legalmail.it. L’esercizio della facoltà di recesso comporterà l’obbligo del Consumatore di restituire alla Banca del Fucino, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti, le somme ricevute a qualsiasi titolo, anche di prefinanziamento e gli interessi maturati sino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal Contratto.

Articolo 13: Piano di Ammortamento e Comunicazioni Periodiche

a) Il Piano di Ammortamento del prestito è parte integrante ed essenziale del contratto ed è determinato secondo il metodo cd. "alla francese” che prevede una rata costante composta da una quota interessi decrescente, calcolata su un capitale residuo che diminuisce, e da una quota capitale crescente, calcolata sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre minore. Su richiesta espressa del Consumatore Banca del Fucino rilascerà, gratuitamente in qualsiasi momento del rapporto, il piano di ammortamento e il conto estintivo che indichino gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

b) Comunicazioni Periodiche. Una volta all'anno e anche al momento della estinzione del contratto, la Banca del Fucino fornirà al Consumatore una comunicazione analitica circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del Consumatore, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal loro ricevimento. Tali comunicazioni gratuite potranno essere fornite per iscritto o anche mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Consumatore.

Articolo 14: Reclami, Arbitro Bancario Finanziario e altri mezzi di tutela. Mediazione Obbligatoria. Surroga o portabilità del Finanziamenti

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all’unità Internal Audit della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) o mediante strumenti informatici o telematici (posta elettronica o PEC). L’Ufficio è tenuto a rispondere nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla ricezione. In caso di mancato riscontro nei termini o di risposta ritenuta insoddisfacente, il Consumatore potrà presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito ABF). E’ possibile reperire il modulo utile alla presentazione del ricorso e la Guida pratica contenente tutti i dettagli e precise indicazioni procedurali sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le Filiali di Banca d’Italia, presso la sede o il sito internet di Banca del Fucino. In alternativa all’ABF, Banca del Fucino e il Consumatore potranno ricorrere al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Alternative Dispute Resolution), che ha istituito un Organismo di conciliazione, iscritto nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, per dare un servizio rapido ed efficiente di soluzione delle controversie senza il ricorso alla magistratura. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it. Banca del Fucino ed il Consumatore restano liberi comunque di concordare, per iscritto, di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. In caso di controversie, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, è necessario ricorrere alla procedura di mediazione obbligatoria secondo quanto previsto dalla normativa vigente tempo per tempo. L’Ente di sorveglianza sull’operato della Banca del Fucino è la Banca d’Italia. Al Consumatore è concesso l’esercizio della facoltà di surrogazione prevista dall’art. 1202 c.c. (c.d. PORTABILITA’) che comporta il trasferimento del contratto alle condizioni stipulate con il finanziatore subentrante. In tal caso si applicheranno le disposizioni previste in tema di estinzione anticipata ed in particolare le prescrizioni di cui all’art. 39 del DPR 180/50.

Articolo 15: Cessione del contratto o dei soli crediti in esso contenuti

Il Consumatore autorizza sin da ora la Banca del Fucino a cedere il contratto di finanziamento e/o i diritti e le obbligazioni da esso derivanti, con le relative garanzie. Il Consumatore potrà sempre opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre alla Banca del Fucino. La Banca del Fucino notifica individualmente al Consumatore la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera tempestiva ed in ottemperanza delle prescrizioni di legge. La comunicazione individuale della cessione non è necessaria se Banca del Fucino, in forza di un accordo con il Cessionario, continua a gestire il credito nei confronti del Consumatore.

Articolo 16: Privacy

Il Consumatore dà atto di aver ricevuto separata idonea informativa e richiesta di consenso, con separata nota ai sensi del GDPR UE 679/2016, sul trattamento dei dati personali, le finalità cui sono destinati e la natura del loro conferimento. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal titolare è raggiungibile attraverso i seguenti canali di contatto: email: dpo@bancafucino.net.; posta: via Tomacelli 139 - 00186 Roma.

Articolo 17: Comunicazioni tra le parti

Tutte le comunicazioni relative al rapporto contrattuale si intenderanno validamente effettuate da Banca del Fucino presso la residenza indicata dal Consumatore nel contratto, ovvero su apposito modulo dallo stesso sottoscritto. Se il Consumatore non comunica per iscritto a Banca del Fucino le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate da Banca del Fucino all’ultima residenza nota del Consumatore, si intenderanno pienamente valide e liberatorie. Il domicilio di Banca del Fucino è stabilito presso via Tomacelli 107, 00186 Roma.

Nelle comunicazioni inviate a Banca del Fucino, il Consumatore dovrà avere cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

a) i propri dati anagrafici b) il proprio indirizzo

c) un recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica d) copia documento di riconoscimento

Articolo 18: Assistenza alla Clientela

Il Consumatore, prima e dopo la conclusione del contratto stesso, può ricevere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del prestito, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto contattando il Numero Verde 800.090505.

Articolo 19: Intermediari del credito

Il presente contratto di credito indica alla sezione 1 del Modello “Secci” - Identità e contatti del Finanziatore/Intermediario del credito il nome e il cognome o la denominazione, l’indirizzo ed a quale titolo opera il soggetto che entra in contatto con il Consumatore. Banca del Fucino assicura piena trasparenza alle informazioni sull’Intermediario del credito. Il Cedente prende atto che nessun compenso, commissione o retribuzione è dallo stesso dovuto a soggetti che a vario titolo possono comporre la rete distributiva.

Articolo 20: Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualsiasi causa del contratto, Banca del Fucino provvederà ad estinguere il rapporto, tramite l’invio della relativa liberatoria, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Consumatore avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le obbligazioni del presente contratto.

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Articolo 21: Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il luogo di residenza del Consumatore (cd.

Foro del Consumatore).

Dopo attenta ponderazione, richiedo il prestito indicato nel presente atto, accettando tutte le condizioni in esso riportate.

Data V_050 IL CONSUMATORE

Dichiaro di aver ricevuto ed esaminato prima della stipula i seguenti documenti: “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” con le allegate

“Informazioni aggiuntive”; la proposta contrattuale compilata in ogni sua parte; il Piano di Ammortamento del prestito; la Tabella del T.E.G.M. (Tassi Effettivi Globali Medi del periodo di riferimento); la Nota informativa ai fini della Privacy; la Guida pratica dell’ABF; la Guida al Credito dei Consumatori in parole semplici.

Data V_050 IL CONSUMATORE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. nonché degli articoli 33 e seguenti del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), il Consumatore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Articolo 1: Contratto (1.1 Oggetto e Conclusione); Articolo 2: Struttura del Contratto (2.8 Interessi di preammortamento; 2.9 Coperture assicurative; 2.10 Liquidazione in favore del Consumatore; 2.11 Morosità) Articolo 3: Estinzione anticipata (3.2 Penale); Articolo 4: Spese; Articolo 5: Cessazione del Rapporto di Lavoro /Pensionamento - Vincolo TFR / Indennità di Fine Servizio; Articolo 6: Facoltà della Banca del Fucino nell’ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro; Articolo 7: Obbligo di comunicazione eventi. Riduzione della Retribuzione; Articolo 8:

Accodamento rate dopo scadenza contratto; Articolo 9: Inadempimento e decadenza dal beneficio del termine; Articolo 10: Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; Articolo 15: Cessione del Contratto o dei soli crediti in esso contenuti.

Data V_050 IL CONSUMATORE

Il Consumatore dichiara altresì di voler ricevere le comunicazioni, ivi comprese quelle periodiche previste dalla normativa:

□ mediante messa a disposizione sull’area del sito della Banca riservata al Consumatore con contestuale avviso tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica

#mail_cliente_casa#;

□ a mezzo posta ordinaria all’indirizzo di residenza.

Data V_050 IL CONSUMATORE

Nei casi di eventuale riduzione o sospensione, per qualsiasi causa, della rata mensile, conseguente a variazioni della prestazione retributiva, anche per effetto di cessazione dal servizio (o collocamento a riposo), il Consumatore è tenuto a versare a Banca del Fucino, con le modalità che gli verranno comunicate, la intera rata, o la differenza tra la rata mensile prevista nel presente Contratto ed il minore importo versato alla Banca del Fucino, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente Contratto). Ai fini del rimborso, il Consumatore autorizza il datore di lavoro, ovvero l’Ente Pensionistico in caso di cessazione dal servizio (o collocamento a riposo), a trattenere dalla prestazione dovuta, per versarli alla Banca del Fucino, gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario; in ogni caso resta fermo l’obbligo per il Consumatore all’immediato pagamento dell’eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo, comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.

Data V_050 IL CONSUMATORE

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SPAZIO RISERVATO ALL’INCARICATO/A DELL’IDENTIFICAZIONE PER L’ADEGUATA VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Io sottoscritta/o, V_056

dipendente di società del Gruppo Bancario Igea Banca

dipendente dell’intermediario finanziario V_056

agente persona fisica

collaboratore dipendente dell’Intermediario del Credito (Agente o Mediatore) V_056

in qualità di incaricato dell’adeguata verifica ai sensi della normativa antiriciclaggio ho effettuato l’identificazione:

o sulla base di un documento d’identificazione in corso di validità esibito in originale dal Consumatore stesso e di cui ho acquisito copia allegata alla presente;

o attraverso la procedura di “Operatività a distanza” utilizzando tutte le precauzioni in essa prescritte.

Io sottoscritto dichiaro inoltre, sotto la mia personale responsabilità che le firme sulla presente proposta di contratto, vere ed autentiche, sono state apposte,

o in mia presenza, personalmente dal Consumatore, le cui generalità sono state da me accertate;

o a distanza attraverso le modalità prescritte dalla procedura di “Operatività a distanza”.

Timbro e firma per esteso del Dipendente/Agente/Addetto/Altro intermediario

Spazio riservato alla Firma della Banca per l’accettazione della presente proposta contrattuale

Luogo e Data __________________________________

Firma della Banca

Banca del Fucino S.p.A.

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