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Pubblicato il 8 aprile 2011

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Novità fiscali dell'8 aprile 2011: lavoro accessorio: nuovo decreto di proroga per tutto il 2011; archivio rapporti finanziari: le risposte a domande frequenti; aliquote applicabili alle benzine e al gasolio per uso carburante; imposte sui redditi: reti d’impresa, requisiti per programma comune di rete; CNDCEC: principio di revisione 002

Pubblicato il 8 aprile 2011

lavoro accessorio: nuovo decreto di proroga per tutto il 2011; archivio rapporti finanziari: le risposte a domande frequenti; corporate governance: pubblicato il Libro verde della Commissione europea; aliquote applicabili alle benzine e al gasolio per uso carburante; imposte sui redditi: reti d’impresa, requisiti per programma comune di rete; CNDCEC: principio di revisione 002

Indice:

1) Lavoro accessorio: nuovo decreto di proroga per tutto il 2011

2) Archivio rapporti finanziari: le risposte a domande frequenti (faq)

3) Corporate Governance: pubblicato il Libro verde della Commissione europea

4) Aliquote applicabili alle benzine e al gasolio per uso carburante

5) Imposte sui redditi: reti d’impresa, requisiti per programma comune di rete

6) CNDCEC: Principio di Revisione 002

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1) Lavoro accessorio: nuovo decreto di proroga per tutto il 2011

Lavoro accessorio fino al 31 dicembre per part-time, cassaintegrati e percettori di indennità di disoccupazione.

Nuovo decreto di proroga per tutto il 2011 a sostegno del reddito e dell’occupazione regolare.

Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha esteso al 31 dicembre 2011 il lavoro con i voucher per part-time, cassaintegrati e percettori di indennità di disoccupazione.

Il 31 dicembre 2010 scadeva il periodo sperimentale previsto dalla Finanziaria 2010 per l’attivazione del lavoro occasionale accessorio con i lavoratori part-time.

La stessa norma aveva anche esteso al 2010 il periodo di utilizzo dei buoni lavoro con i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

I primi slittamenti erano già arrivati dal “Milleproroghe”, ma si limitavano al 31 marzo.

Con la Pubblicazione del nuovo DPCM in GU del 31 marzo 2011, è arrivata la conferma della possibilità di mantenere per tutto il 2011 la normativa sui voucher per part-time, cassaintegrati e percettori di indennità di disoccupazione al fine di sostenere il reddito e garantire l’occupazione regolare.

In via sperimentale fino al 31 dicembre 2011 sarà possibile attivare il lavoro occasionale accessorio nell’ambito di qualsiasi settore produttivo con prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con l’unica esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

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Ovvia l’esclusione imposta dalla norma che altrimenti avrebbe vanificato la previsione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 61/00, consentendo di fatto il superamento dell’orario di lavoro senza il rispetto né delle clausole di elasticità, peraltro in gran parte recepite dai ccnl, né dell’applicazione delle percentuali di maggiorazione previste per il lavoro supplementare.

Viene, inoltre, ritenuto che tale attività di lavoro accessorio possa essere svolta solo al di fuori dell’orario previsto nel suddetto contratto in essere.

Sempre in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2011, prestazioni di lavoro occasionale ed accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare, dai percettori di prestazioni economiche integrative del salario o di sostegno al reddito.

Questo solo compatibilmente con quanto stabilito dall’art. 19, comma 10, della Legge n. 2/09: il diritto è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

L’INPS, per questi lavoratori, sottrarrà dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito corrisposte, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

La norma consente il cumulo delle prestazioni integrative del salario e delle altre prestazioni di sostegno del reddito con i compensi per lavoro accessorio entro il limite di 3.000 euro a prescindere dal numero dei committenti.

Per l’occasionalità della prestazione accessoria, le remunerazioni con voucher sono compatibili con le diverse forme di integrazioni salariali e di tutela del reddito, sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato.

Gli inoccupati non titolari di trattamento di disoccupazione e i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono prestazioni a sostegno del reddito possono svolgere lavoro con i voucher, al pari di qualsiasi altro soggetto, solo nelle attività espressamente elencate dal D.Lgs.

n. 276/03 alle lettere a), b), c), d), f) – in parte – e h) del comma 1 art. 70.

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Committente Prestatori di lavoro occasionale accessorio

Tutti i settori

(compresi enti locali)

Tutti i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito

Fino a € 3.000

(importo netto per anno solare con riferimento al medesimo committente – lordo euro 4.000)

Tutti i settori

(esclusi i datori di lavoro titolari del rapporto a part – time)

Tutti i lavoratori part-time per la parte del tempo non occupata

Fino a €. 5.000

(importo netto per anno solare con riferimento al medesimo committente – lordo euro 6.660)

(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 05 aprile 2011)

2) Archivio rapporti finanziari: le risposte a domande frequenti (FAQ)

Il nuovo tracciato per le comunicazioni all’anagrafe tributaria (disciplinato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20.12.2010) va usato già con le segnalazioni da effettuare entro il mese di aprile 2011 con i dati relativi al mese di marzo.

La precisazione è contenuta in una delle F.A.Q. pubblicate il 05 aprile 2011 sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Ecco di seguito tutte le risposte confluite nelle citate F.A.Q..

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Quesiti di carattere generale

D: L’invio degli esiti viene effettuato con le stesse modalità delle ricevute, ossia depositato sulla cassetta Entratel dell’intermediario? Se si, con quale formato?

R: Si, nell’area comunicazioni. Il formato sarà .rel o .txt.

D: L’invio degli esiti viene cifrato con le stesse chiavi della ricevuta?

R: Si

D: La segnalazione da effettuarsi entro il mese di marzo 2011 contenente i rapporti, deleghe/procure ed operazioni extraconto di Febbraio 2011, deve essere creata già con il nuovo tracciato?

R: No, con il vecchio

D: La segnalazione da effettuarsi entro il mese di aprile 2011 con i dati relativi al mese di Marzo 2011, deve essere creata già con il nuovo tracciato?

R: Questa deve essere fatta con il nuovo tracciato. Il 1° aprile è stato pubblicato il nuovo diagnostico di controllo, che sostituisce il precedente.

D: Le segnalazioni relative a periodi pregressi come vanno effettuate?

R: Le comunicazioni relative ai periodi pregressi devono, a partire dal 1° aprile, essere effettuate col nuovo tracciato ed il nuovo diagnostico.

D: Nel nuovo tracciato di segnalazione, i campi dalla posizione 261 alla 290 (“Impegno alla presentazione telematica”) da chi devono essere compilati?

R: I campi dell’intermediario vanno riempiti con i dati di chi effettua la trasmissione telematica soltanto se questi è diverso dal soggetto obbligato (società di servizi, capogruppo quando effettua la trasmissione dei dati delle altre banche, ecc). Nel caso in cui vadano riempiti è necessario inserire i seguenti dati:

– Codice fiscale dell’intermediario;

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– il numero di iscrizione all’albo (si può omettere se non Caf);

– impegno alla trasmissione (indica chi ha compilato il file);

– data di impegno alla presentazione (da intendersi come la data del contratto con il cliente).

D: Il file verrà recapitato al soggetto obbligato o a chi ha inviato il file in Entratel ?

R: Il file degli esiti verrà restituito al soggetto che ha effettuato la trasmissione

D: Dopo quanto tempo dall’invio dei file verranno restituiti gli esiti?

R: I dati inviati necessitano dei tempi tecnici necessari per l’elaborazioni off-line, a seguito delle quali sono prodotti gli esiti.

Pertanto, gli esiti saranno restituiti a partire dal mese successivo a quello di invio.

D: La scadenza dei 15 gg. per il rinvio delle correzioni sarà tassativa? E’ da intendersi dalla data di ricevimento degli esiti? Si intendono giorni solari?

R: I 15 giorni decorrono dalla data di ricezione dell’esito. I giorni si computano in base al calendario comune secondo le regole generali dettate dall’articolo 2963 del codice civile.

D: Su tutti i record di dettaglio è stato inserito il campo “codice esito”. In tale campo dovrà essere inserito l’identificativo esito ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, in seguito ad un precedente invio, per il quale è stato ricevuto un esito negativo?

R: Si.

D: Le nuove informazioni sono gestite direttamente dalla procedura di inoltro delle comunicazioni (Entratel o Fisconline) o devono essere presenti nel flusso fornito in input a tali procedure?

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R: Devono essere fornite da chi compila il file.

D: L’attuale versione del diagnostico Entratel produce un flusso con estensione .dgn. E’ prevista una modifica al tracciato record di tale flusso?

R: La modifica al tracciato del .dgn rifletterà le modifiche del tracciato delle specifiche tecniche.

D: La versione del diagnostico Entratel che verrà fornita contiene altre novità?

R: Si, e precisamente:

– Non verranno accettati gli invii che contengono una percentuale di errori formali superiore allo 0%;

– non verranno più considerate come errori formali le incongruenze tra dati anagrafici e codice fiscale; in tal caso verrà comunque fornita la segnalazione dell’incongruenza;

– non saranno consentiti i caratteri minuscoli, comprese le vocali accentate, e i seguenti caratteri speciali: ( ) < > [ ] ; @ | , ”

Quesiti relativi alle modalità di effettuazione delle correzioni conseguenti agli esiti ricevuti:

D: L’esito prevede una sola indicazione di errore? Se ci sono più errori nel rapporto inviato si ricevono più esiti?

R: Per ciascuna comunicazione viene indicato un solo errore.

Avere più di un errore nella comunicazione inviata è un caso che può verificarsi solo per gli invii di tipo 6 quando forniscono il CF ad un rapporto che non l’aveva.

In questo caso possono esserci al più due errori: uno relativo al CF (codice scarto = 111) e uno relativo alla non-congruità dei dati forniti rispetto al tipo di invio, e in questo caso verrà segnalato come esito solo quello relativo al codice 111.

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D: È possibile avere una tabella con l’indicazione della correzione da fare per ciascun codice esito?

R: Non esiste un’azione univoca da intraprendere a fronte di ciascun codice esito. È persino possibile che, per risolvere un caso di errore, sia necessario effettuare due comunicazioni. Per fare un esempio: se si riceve un esito 222, e ci si accorge che la terna (identificativa del rapporto) che si voleva chiudere non è mai stata acquisita dal sistema (perché, per esempio, il file di impianto era stato scartato) allora è necessario effettuare una comunicazione di tipo 1 (impianto) ancorché tardiva, e poi segnalarne la cessazione, nella ipotesi che le date di inizio- fine non consentano l’invio di un’unica comunicazione di tipo 1.

D: Ad ogni esito bisogna necessariamente inviare una comunicazione di rettifica?

R: Non necessariamente. Le situazioni possono essere di vario tipo, e non esiste una azione univoca da intraprendere a fronte di ciascun codice esito.

E’ anche possibile che, per correggere un errore, sia necessario effettuare “due” comunicazioni.

Prendendo ad esempio il caso in cui viene segnalato che si sta cercando di chiudere un rapporto già chiuso: se ciò si è verificato per una banale duplicazione di invii allora non si dovrà effettuare alcuna azione; se viceversa tale esito fa capire di aver commesso un errore nella compilazione dei dati, allora si provvederà alla correzione. A tal proposito l’invio correttivo deve seguire le stesse regole degli invii ordinari, per cui se (come nell’esempio) si voleva in realtà modificare la data di chiusura andrà effettuato un invio di tipo 3 anche se l’invio originario era di tipo 2.

D: Servirebbe conferma del fatto che a fronte di esiti di scarto la segnalazione correttiva che l’istituto vi invia entro 15 giorni: sia inserita in un file con lo stesso identificativo e progressivo rapporto della segnalazione che includeva il rapporto scartato (riportando il codice esito nel campo corrispondente) non sia fornita, nel caso di errore di segnalazione (come nel caso dei codici 222, 333, 555, 666, 277, 233, ecc.) Questi sembrano piuttosto casi in cui o non deve essere fatta alcuna segnalazione, o deve essere fatta una segnalazione preliminare? Tipici i casi citati al punto precedente.

R: L’impostazione proposta non è corretta. Non si può, infatti, inviare un file con lo stesso identificativo di un altro, poiché verrebbe scartato in quanto “identificativo duplicato”. Nelle ipotesi sopra indicate occorre procedere come segue:

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2 o 3 o 5 o 6 che avvengono normalmente, fatta eccezione per il campo “identificativo esito”, da riempire appunto con lo stesso codice identificativo di 8 byte con cui è stato inviato l’esito.

Nei casi di esito 222, 333, 555, 666, è necessario effettuare un invio correttivo, altrimenti la cessazione del rapporto, o la sua rettifica/cancellazione non verrà effettuata.

L’invio correttivo dovrà contenere la terna “giusta”, quella che si vuole aggiornare, e che l’invio precedente (quello che ha dato luogo all’esito) aveva riportato in maniera errata.

D: Nei casi di segnalazione di codice fiscale diverso dalla segnalazione precedente, qualora il codice fiscale originale fosse errato e quello nuovo invece corretto, si suppone che il trattamento corretto sia quello di segnalare prima una rettifica del codice fiscale e poi risegnalare la variazione/estinzione scartata.

R: Si, ma occorre osservare alcune regole. In particolare, nella segnalazione successiva alla variazione di codice fiscale (da intendersi come: variazione di un CF che è risultato

“formalmente corretto” per il diagnostico) che voglia effettuare per esempio una estinzione, è necessario che venga riportato il nuovo CF. In mancanza verrebbe generato un ulteriore esito con codice 211 (terna di riferimento esistente ma CF diverso); analogamente vale per la correzione del codice esito 311.

In alternativa, è anche possibile effettuare prima una estinzione e successivamente una rettifica che comunichi il nuovo CF.

Se si dovessero effettuare due operazioni (rettifica ed estinzione) per lo stesso rapporto e nello stesso mese di invio si consiglia di “unificarle” in una sola operazione di tipo “rettifica” che contenga anche la data di estinzione.

D: Si chiede conferma che il trattamento corretto di casi in cui la prima segnalazione non contenesse il codice fiscale e poi si disponesse del codice fiscale, sia quello di segnalare in rettifica (record di tipo 3) la terna aperta con segnalazione di tipo 4 di cui si disponesse il codice fiscale e solo dopo segnalare eventuali ulteriori variazioni/estinzioni.

R: L’impostazione proposta non è corretta. In tale caso il tracciato prevede che la comunicazione del CF a fronte di un rapporto nato inizialmente senza CF debba avvenire con una segnalazione di tipo 6 indicando la terna aperta con la segnalazione di tipo 4;

successivamente si utilizzerà sempre la stessa terna per tutte le altre segnalazioni di rettifica e/o cancellazione e chiusura, con invii di tipo 3 o 2 rispettivamente.

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Quesiti relativi alle modalità di gestione delle segnalazioni in caso di operazioni societarie

D: Il provvedimento, al punto 4 dice che “[…]il soggetto cedente comunica la cancellazione dei rapporti oggetto di trasferimento. Il cessionario comunica i rapporti acquisiti indicando la data di accensione originaria nel campo data inizio rapporto del tracciato record di dettaglio n° 1 […]”.

I rapporti estinti (dalla società cedente) ante fusione vengono persi, considerando che la società cessionaria, essendo estinti, non è più in grado di segnalarli?

R: In generale occorre distinguere due ipotesi:

– Se l’operazione societaria implica la cessazione totale della società cedente (che quindi non potrà più rispondere ad un’indagine finanziaria sui rapporti estinti ante-fusione): la società cessionaria subentra il tutto alla cedente, e quindi si prende carico della totalità dei rapporti della cedente, inclusi quelli estinti anteriormente all’operazione societaria. In questo caso non sarà necessaria alcuna comunicazione all’Archivio, fatta eccezione per il caso di una comunicazione di rettifica su tali rapporti, che dovrà essere effettuata da parte del soggetto che subentra tenendo presente che il tracciato dovrà contenere il codice fiscale del soggetto estinto e le terne originarie utilizzate per le comunicazioni precedenti da parte del soggetto estinto. La società cedente dovrà comunicare all’Agenzia il luogo di conservazione dei documenti (in questo caso è la sede legale dell’incorporante o del cessionario/conferitario) relativi a tali rapporti in fase di chiusura della PEC e, pertanto, le richieste di indagine saranno indirizzate sulla PEC del soggetto di confluenza (incorporante o cessionario).

– Se l’operazione societaria, non comporta la cessazione dell’attività della cedente e questi mantenga la qualifica di operatore finanziario: I rapporti estinti ante cessione rimangono di competenza della cedente che ne risponde per il periodo in cui li aveva in carico. In questo caso (punti 4.2 e 4.4 del provvedimento) il cedente comunica la chiusura dei rapporti ceduti indicando nel campo “data fine rapporto” la data di cessione e il cessionario ne comunica l’apertura indicando nel campo “data inizio rapporto” la data di acquisizione.

Ciascun operatore finanziario risponderà, pertanto, alle indagini finanziarie fornendo informazioni per i periodi in cui, in base alle segnalazioni effettuate all’Archivio, gestisce o ha gestito i predetti rapporti.

Altri quesiti

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D: Per tutti i clienti non residenti e privi di codice fiscale a cui la banca non riesce ad associare un codice fiscale, quali sono gli step per poterne richiedere l’assegnazione d’ufficio?

R: Deve essere seguita la via ordinaria di attribuzione del codice fiscale. Al riguardo viene segnalata la risoluzione n. 19/E del 21 febbraio 2011 (in particolare il par. 3) e la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 (in particolare il par. 14).

D: I rapporti segnalati e tutt’ora privi di codice fiscale, dovranno essere sanati entro una certa data? Solo per i clienti con rapporti attivi o anche per quei clienti che non hanno più rapporti attivi ma solo rapporti estinti?

R: Solo per i rapporti attivi, senza ritardo.

3) Corporate Governance: pubblicato il Libro verde della Commissione europea

La Commissione europea, il 5 Aprile 2011, ha pubblicato un Libro verde sul governo societario delle società quotate e ha aperto una consultazione che si chiude il 22 luglio.

Il Libro verde formula proposte sul governo societario delle società quotate: la Commissione chiede anche:

– se possa essere utile differenziare le misure UE in base alla dimensione delle società e prevedere un regime speciale per le PMI quotate; la previsione di un regime speciale per le PMI quotate presenta il problema di individuare una definizione uniforme di PMI quotata a livello europeo;

– se sia opportuno prevedere delle misure anche per le società non quotate.

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Il Libro verde contiene 25 domande e si articola in tre sezioni:

la prima sezione ha per oggetto la composizione e il funzionamento del consiglio di amministrazione; le principali questioni riguardano:

– la distinzione del ruolo di presidente e Chief executive officer;

– la composizione del board e alle politiche per assicurare la diversità in termini di esperienza, provenienza geografica e genere; al riguardo, norme sulla partecipazione delle donne al cda sono state adottate o recentemente in Francia e in Italia;

– il limite al numero degli incarichi dell’amministratore non esecutivo;

– le valutazioni esterne del funzionamento del board;

– l’obbligatorietà della trasparenza della politica di remunerazione, della relazione annuale sulla remunerazione e della remunerazione degli amministratori esecutivi e non esecutivi;

– l’obbligatorietà del voto degli azionisti sulla politica di remunerazione e sulla relazione di remunerazione; resta da chiarire la natura, vincolante o consultivo, del voto;

– la valutazione dei rischi e relativa responsabilità del board.

La seconda sezione si occupa degli azionisti, in particolare, la Commissione intende incoraggiare l’attivismo degli azionisti, favorire gli investimenti a lungo termine e a scoraggiare forme inappropriate di investimenti a corto termine.

Le principali questioni riguardano:

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– la trasparenza e conflitto di interessi degli asset managers;

– la rimozione degli ostacoli alla cooperazione tra gli azionisti, ad esempio attraverso la previsione di disposizioni più chiare e uniformi in materia di “azioni di concerto”, la creazione di una piattaforma di cooperazione per gli azionisti e un sistema UE di sollecitazione delle deleghe la revisione della nozione di azione di concerto;

– una maggiore trasparenza dell’attività dei proxy advisor;

– una regola europea sull’identificazione degli azionisti, che aiuterebbe gli emittenti a identificare i loro azionisti e favorire il dialogo, in particolare, sulle questioni di corporate governance; regole sull’identificazione degli azionisti esistono in molti ordinamenti, la previsione di una regola europea consentirebbe l’identificazione anche degli azionisti cross-border;

– la tutela degli azionisti, soprattutto con riferimento alle operazioni con parti correlate, anche attraverso un coinvolgimento dell’assemblea nell’approvazione delle operazioni; un coinvolgimento dell’assemblea appare problematico e dovrebbe essere circoscritto e residuale, come previsto nella nostra disciplina; – l’azionariato dei dipendenti;

nella terza sezione del documento, la Commissione si occupa di come migliorare l’applicazione del principio “comply or explain”.

In particolare, la Commissione riflette sulla possibilità che le società debbano non solo spiegare perché non hanno applicato certe raccomandazioni, ma anche quali siano le soluzioni alternative adottate; propone di affidare ad un organo di controllo la verifica della qualità delle spiegazioni e il potere di chiedere ulteriori spiegazioni se necessario; a questo riguardo, sembra opportuno che una eventuale funzione di monitoring venga affidata a un soggetto indipendente di natura privata e non a un autorità di vigilanza o altri organismi pubblici.

(Assonime, nota del 06 aprile 2011)

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4) Aliquote applicabili alle benzine e al gasolio per uso carburante

Aliquote applicabili alle benzine e al gasolio per uso carburante: Pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze, in data 07.04.2011, il Provvedimento dell’Agenzia delle Dogane del 05.04.2011.

Accise: incrementi delle aliquote d’imposta sui carburanti

Dal canto suo, Assonime ha prontamente pubblicato la seguente nota: Sono in vigore dal 06.04.2011 incrementi delle aliquote d’accisa su taluni carburanti (benzina, benzina con piombo e gasolio), destinati alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi in favore della cultura previsti dall’art. 1 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34.

La misura degli aumenti dell’accisa sui predetti carburanti è stata stabilita dal Direttore dell’Agenzia delle dogane con la determinazione n. 41102 del 5 aprile 2011, emanata in attuazione delle disposizioni del comma 4 dell’art. 1 cit. ed entrata in vigore il 6 aprile 2011, giorno della sua pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia.

Al riguardo, Assonime segnala che, con la nota n. 40681 del 5 aprile 2011, l’Agenzia delle dogane aveva comunicato agli operatori interessati l’imminente pubblicazione del provvedimento direttoriale, anticipandone i contenuti.

La determinazione direttoriale stabilisce, in particolare, che la misura delle aliquote di accisa relative alla benzina, alla benzina con piombo e al gasolio usato come carburante, previste dall’Allegato I del testo unico delle accise (TUA, emanato con il decreto legislativo n. 504 del 1995), è così modificata:

a) dal 6 aprile 2011 e fino al 30 giugno 2011:

– benzina e benzina con piombo: da € 564,00 a € 571,30 per mille litri;

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– gasolio usato come carburante: da € 423,00 a € 430,30 per mille litri;

b) dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011:

– benzina e benzina con piombo: da € 571,30 a € 573,20 per mille litri;

– gasolio usato come carburante: da € 430,30 a € 432,20 per mille litri;

c) dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013:

– benzina e benzina con piombo: da € 573,20 a € 571,60 per mille litri;

– gasolio usato come carburante: da € 432,20 a € 430,60 per mille litri;

d) dal 1° gennaio 2014:

– benzina e benzina con piombo: da € 571,60 a € 569,50 per mille litri;

– gasolio usato come carburante: da € 430,60 a € 428,50 per mille litri.

Le disposizioni del comma 4 dell’art. 1 del D.L. n. 34 del 2011 hanno, inoltre, stabilito che il maggior onere conseguente ai predetti aumenti dell’aliquota d’accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato nei confronti degli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e di alcune categorie di esercenti l’attività di trasporto di persone; i rimborsi potranno essere richiesti con le consuete modalità richiamate dall’art. 6, comma 2, primo e secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 26 del 2007.

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5) Imposte sui redditi: reti d’impresa, requisiti per programma comune di rete

Assonime, con la circolare n. 8 del 2011, ha fornito un quadro sistematico della normativa delle reti d’impresa alla luce della nuova disciplina introdotta dal Decreto Ministeriale del 25 febbraio 2011.

Tale decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 31 marzo 2011, individua i requisiti degli organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale cui è consentito sostenere il programma di rete.

E’ stato il D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 (manovra estiva) che ha

previsto le agevolazioni per le c.d. “Reti d’impresa”.

Per usufruirne occorre rispettare le seguenti condizioni:

– I contratti di rete, vanno asseverati da organismi preposti che, a loro volta, devono possedere determinati requisiti individuati dal citato DM 25 febbraio 2011.

L’agevolazione consiste in un regime di sospensione di imposta di cui possono fruire gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune, preventivamente asseverato.

Gli organismi (che devono accreditarsi presso l’Agenzia delle Entrate comunicando la propria

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iscritti in appositi albi o elenchi sono tenuti a controllare tutti gli elementi propri del contratto e, per far questo, potranno chiedere aiuto alle strutture che si occupano di verificare la “qualità”

dei beni prodotti dalle aziende in relazione a standard conformi alle norme europee, rilasciando la certificazione Iso 9000.

6) CNDCEC: Principio di Revisione 002

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato sul proprio sito le modalità di redazione della relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

Con i relativi fac simili.

Appendice: sono contenuti i seguenti esempi di relazione di revisione

– Esempio di relazione con giudizio positivo

– Esempio di relazione con giudizio con rilievi per deviazione dalle norme che disciplinano la redazione del bilancio d’esercizio

– Esempio di relazione con giudizio con rilievi per limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione

– Esempio di relazione con giudizio con rilievi per mancanza di sufficienti elementi probativi

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– Esempio di relazione con giudizio negativo a causa di deviazioni dalle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio e dai principi contabili

– Esempio di relazione con impossibilità di esprimere il giudizio per grave mancanza di elementi probativi

– Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio positivo

– Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio con rilievi per deviazione dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato

– Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio con rilievi per deviazione dai principi contabili

– Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio con rilievi per limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione

– Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio negativo per deviazione dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato

– Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio positivo e segnalazione di incertezze.

Vincenzo D’Andò

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