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FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI - FLM.

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FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI - FLM

Prot. FLM – 31/GIU./NORM.

Allegati: //

Annessi://

Roma, 27 novembre 2020 Redatto da Serg. Magg. g.(gua.) par. Ciro SCOGNAMIGLIO Vice Segretario Generale Nazionale

Oggetto: Malattia dipendenti pubblici 2020: orari e decurtazione stipendio, come funziona decurtazione stipendio orari esclusione certificato cambio indirizzo prolungamento malattia Polo Unico INPS.

La Malattia dipendenti pubblici 2020 è regolata dal Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e nello specifico dall'articolo 55: Controlli sulle assenze e dal comma 5, il quale prevede che le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta, sono state meglio specificate le fasce orarie di reperibilità dei lavoratori, tenendo conto di situazioni particolari che rendono opportuno giustificare l'esclusione dalla reperibilità stessa.

Dal 13 gennaio di due anni fa con il decreto Madia, sono invece entrate in vigore le nuove regole per lo svolgimento delle visite fiscali 2020 dipendenti pubblici, fissate dal decreto Madia, ricordiamo che già da settembre scorso, il controllo medico fiscale è passato dalla ASL all'Inps, sotto il nuovo Polo Unico visite fiscali.

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Non passano invece i nuovi orari visite fiscali 2020 dipendenti pubblici e privati, con le stesse ore di reperibilità in caso di malattia.

Malattia dipendenti pubblici 2020: decurtazione stipendio

Dipendenti pubblici malattia decurtazione stipendi dipende dalla durata dell'assenza causata dall'evento morboso:

- Primi 9 mesi di assenza per malattia: intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili con esclusione di ogni altro compenso accessorio;

- Successivi 3 mesi (dal 10° al 12°): 90% della retribuzione fissa mensile;

- Gli ultimi 6 mesi (dal 13° al 18°): 50% della retribuzione fissa mensile.

Importante: Le patologie gravi che richiedano terapie salvavita come l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV- AIDS sono escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione.

Decurtazione stipendio nei primi 10 giorni di malattia:

La decurtazione stipendio per il pubblico impiego è prevista anche per i primi 10 giorni di malattia, questo è quanto stabilito dall'art. 71 del D.L. 112/2008 che ha ridefinito il trattamento economico spettante in caso di assenza per malattia stabilendo che: "nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio".

Fanno eccezione i casi in cui l'assenza per malattia è stata causata da infortunio sul lavoro, malattia professionale, ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Pertanto, nei primi 10 giorni di assenza per malattia, fermo restando il trattamento economico fondamentale, lo stipendio è ridotto di ogni indennità o emolumento con carattere

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fisso e continuativo, di ogni altro trattamento economico accessorio mentre dal1'11 °giorno si applicano le disposizioni previste dai CCNL per le assenze per malattia.

Tale decurtazione, è disposta per ogni singola assenza per malattia.

Come comunicare l'assenza per malattia all'Amministrazione PA?

I dipendenti pubblici che si assentano per malattia sono obbligati a:

- Avvertire tempestivamente dell'assenza il Responsabile della struttura, per organizzare il servizio in modo da non arrecare disagi all'utenza, entro le ore 8:30, e comunque all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica la stessa, specificando:

l'indirizzo presso cui è degente, se diverso da quello del domicilio e la durata presunta dell'assenza non appena ne viene a conoscenza. La struttura provvederà a comunicare tale circostanza entro le ore 9.00 all'Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale per consentire l'eventuale accertamento medico-fiscale.

- Documentare lo stato di malattia, anche per un solo giorno mediante Certificato Medico malattia INPS online.

Il certificato medico a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall'art.

55 septies del Dlgs. 165/ 01 viene inviato per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia all'INPS, la quale provvede ad inoltrarlo immediatamente all'amministrazione di appartenenza del lavoratore. L'invio telematico soddisfa l'obbligo di recapitare l'attestazione di malattia ovvero di trasmetterla con lettera di accompagnamento tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 5 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia. Il dipendente che intenda riprendere servizio prima della scadenza indicata sul certificato medico, potrà chiedere al medico di attivare la procedura prevista per la rettifica del certificato telematico con l'indicazione della una nuova prognosi a limitazione della precedente.

Orari visita fiscale pubblico impiego:

Attualmente gli orari visita fiscale Pubblico Impiego sono dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

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Ricordiamo che in queste fasce orarie vige l'obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi. Fino al 12 gennaio 2018, sono esclusi dall'obbligo visita fiscale, i dipendenti pubblici, per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

- infortuni sul lavoro;

- malattia professionale INAIL;

- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta e per chi effettua terapie salvavita.

Dal 13 gennaio in poi, quindi anche nel 2020 le nuove cause di esclusione per le visite fiscali dipendenti pubblici 2020 sono:

- Patologie gravi con terapie salvavita.

- Causa di servizio riconosciuta: che dia luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto: la novità riguarda il riferimento ad una norma ed a tabelle specifiche.

- Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Cambiata per effetto del decreto P A della ministra Madia, la normativa quindi che prevede l'esclusione dalla reperibilità durante gli della visita fiscale per i dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato, infatti, è ora possibile mandare la visita fiscale più volte nello stesso periodo, soprattutto se la malattia ricade prima o dopo i giorni di riposo, o eventi. Leggi anche guida Inps alla malattia.

Certificato medico prolungamento malattia:

Il prolungamento malattia per i dipendenti pubblici prevede che il dipendente che si assenta per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nell'arco dell'ultimo triennio e può richiedere ulteriori 18 mesi non retribuiti in presenza di malattie particolarmente gravi.

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L'Amministrazione, prima di concedere gli ulteriori 18 mesi ha diritto a procedere all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente sottoponendolo a visita medico collegiale al fine di verificare l'idoneità a svolgere proficuo lavoro.

Ai fini della maturazione dei primi 18 mesi, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente, con esclusione delle:

- assenze, effettuate per terapie temporaneamente e/ o parzialmente invalidanti, compresi i giorni di ricovero ospedaliero o day-hospital, del dipendente affetto da una grave patologia, comprovata da un certificato medico rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica, attestante sia la gravità della patologia che il carattere invalidante delle necessarie terapie.

Certificato di malattia dipendenti pubblici:

Malattia pubblico impiego certificato medico INPS online:

- L'attestazione medica telematica copre l'intera giornata lavorativa ed è necessaria anche per un solo giorno di malattia.

- In caso di assenza per malattia che si protragga per un periodo superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, questa deve essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Solo nel caso di assenze per prestazioni sanitarie, terapie, accertamenti diagnostici la certificazione può essere rilasciata dalla struttura pubblica o privata presso cui e' avvenuta la prestazione;

anche nel caso di assenze oltre la seconda.

- Attraverso il canale telematico, tutti i dipendenti pubblici e privati possono consultare in qualsiasi momento i propri attestati/ certificati direttamente sul sito dell'Inps attraverso i canali web attivati e certificati dall'Ente, pertanto, possono accedere alla: consultazione attestati di malattia e consultazione certificati di malattia.

I dipendenti, inoltre, in ogni momento possono richiedere all'Inps l'invio automatico dei certificati alla propria casella di posta elettronica certificata, Pec.

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Cosa fare se cambio indirizzo certificato malattia, assenti da casa, all'estero:

Si è assenti dal domicilio:

- Il dipendente pubblico che si assenta per malattia è tenuto sin dal primo giorno dalla dichiarazione dello stato di malattia a rendersi reperibile nelle fasce orarie dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 al fine di consentire gli adempimenti in materia di visita fiscale.

- Se il dipendente dovesse risultare assente dalla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a 10 giorni di retribuzione e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo (art. 5 del D.L. 12.09.83 n. 463, convertito nella L. 11.11.83 n. 638).

- L'inosservanza delle disposizioni previste in caso di assenza di malattia può comportare l'apertura di un procedimento disciplinare che può portare alla sospensione o al licenziamento, come previsto dall'art. 44, comma 3 lett. p) e dall'art. 46, comma 2 lett. a) del C.C.N.L. del 16.10.2008, poiché, fra l'altro, costituisce preciso obbligo del dipendente avvisare tempestivamente la Struttura di appartenenza in caso di malattia.

- Inoltre, ai sensi dell'art. 55 - quater D.lgs n. 165/2001 lett. a) (introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. n.150/2009) la giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia, comporta comunque l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento e, ai sensi dell'art. 55 quinquies del medesimo decreto, detta fattispecie ha rilevanza penale: tale atto è punito con la sanzione della reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 400,00 a 1.600,00 (fermo restando quanto previsto dal codice penale). Nei predetti casi, il dipendente, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione.

Malattia durante le ferie: Nel caso in cui la malattia del dipendente intervenga subito dopo il periodo di ferie, tale stato deve essere documentato da specifico rilascio di certificazione medica che dovrà essere tempestivamente comunicato all'amministrazione insieme al domicilio eletto nel periodo della malattia per mettere in grado l'Amministrazione di poter effettuare gli accertamenti.

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- Visite fiscali all'estero: La Corte di Cassazione, con sentenza in data 9.10.1998, ha affermato che rientra nel dovere di diligenza di un dipendente, se si ammala all'estero, accertarsi (anche mediante semplice telefonata) che il datore di lavoro sia venuto a conoscenza dello stato di malattia e dell'indirizzo dove eventualmente disporre l'effettuazione della visita fiscale.

- Visita fiscale in albergo: La Corte di Cassazione, con sentenza in data 9.10.98, ha affermato che è ammissibile che il domicilio del dipendente coincida non con una abitazione ma con un albergo. In tal caso il dipendente ha l'onere di comunicare con precisione l'indirizzo di riferimento per l'eventuale visita di controllo.

- L'infortunio è soggetto alla Visita fiscale? La Corte di Cassazione con sentenza in data 2.6.1998 ha affermato che in caso di malattia dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente pubblico non ha l'obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità, previste dalle sole malattie ordinarie.

- Se il campanello è guasto e non apre per la visita di controllo fiscale perché il proprio campanello è guasto, la mancata risposta del lavoratore è considerata assenza in quanto di fatto non è stato possibile eseguire la visita medica domiciliare per un guasto al campanello dell'abitazione del dipendente stesso (TAR Lombardia 17.11.1997 n. 1946).

- Cambio indirizzo senza comunicazione L'assenza dal domicilio durante la visita fiscale di controllo deve considerarsi ingiustificata se il dipendente abbia cambiato domicilio o si sia allontanato dallo stesso senza informare l'amministrazione. (TAR Abruzzo 7.2.1997 n.

56). La Corte di Cassazione con sentenza del 1996 ha affermato che la mancata effettuazione alla visita di controllo per cambio di domicilio non comunicato o per l'inesatta comunicazione del proprio domicilio configura l'ipotesi dell'irreperibilità al domicilio.

- Assenza dal domicilio per cure: Secondo la sentenza della Corte di Cassazione intervenuta in data 23.7.1998 ha legittimato e ritenuta giustificata l'assenza del dipendente dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per sottoporsi a trattamenti fisioterapici solo nel caso in cui il dipendente fornisca la prova dell'impossibilità, se non a prezzo di gravi sacrifici, di effettuare tali cure utilizzando orari diversi.

- Assenza dal domicilio per visita medica: Secondo la sentenza della Corte di cassazione intervenuta in data 4.3.1996, ha affermato che deve considerarsi giustificata l'assenza dal

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domicilio durante le fasce di reperibilità dovuta alla necessità di recarsi dal proprio medico curante per l'insorgere di una colica o per accertamenti urgenti.

- Nel caso in cui il dipendente risultato assente alla visita domiciliare di controllo, si sottoponga successivamente a visita ambulatoriale e che il medico fiscale confermi la prognosi del medico di parte, verrà comunque trattenuta dallo stipendio del giorno della malattia anche se il dipendente si è presentato alla visita ambulatoriale, qualora lo stesso non abbia provveduto comunque a giustificare l'assenza al proprio domicilio al momento della visita di controllo.

- La visita ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l'assenza al domicilio ma solo quello di certificare l'effettività della malattia e di valutarne la durata. (Corte di Cassazione sentenza del 14.9.1993).

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