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DENUNCIA CONTRIBUTIVA DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT INTEGRATA NEL FLUSSO UNIEMENS

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(1)

Previdenziale

DENUNCIA CONTRIBUTIVA DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT “INTEGRATA”

NEL FLUSSO UNIEMENS

 INPS, Circolare n. 154 del 3 dicembre 2014

 Documento Tecnico versione 3.0 del 25 novembre 2014

 Allegato Tecnico versione 3.0.0 del 25 novembre 2014

L’INPS, nella Circolare n. 154 del 3 dicembre 2014 comunica le nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni contributive mensili relative ai lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (Gestioni ex ENPALS). Infatti, dal 1° gennaio 2015, saranno integrati nel flusso Uniemes - sezione PosContributiva - gli elementi informativi di natura retributiva e contributiva dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp). In tale sezione andranno dichiarati sia gli elementi informativi utili per il corretto calcolo delle contribuzioni assistenziali sia quelli relativi al calcolo della contribuzione IVS.

Inoltre, sono estese ai datori di lavoro dello spettacolo e dello sport le procedure di iscrizione e autenticazione stabilite dall’INPS per la generalità dei datori di lavoro.

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L’INPS, con la Circolare n. 154 del 3 dicembre 2014, comunica di aver realizzato l’integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva ex Enpals nell’ambito della sezione del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti – sezione PosContributiva.

Le nuove modalità di presentazione della denuncia contributiva decorrono a partire dal 1° gennaio 2015 (competenza del mese di gennaio 2015).

Come si ricorderà (si veda AP n. 41/2013), a decorrere dal 1° aprile 2013, le posizioni contributive dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico appartenenti alla Gestione ex ENPALS erano confluite nel flusso UNIEMENS -

<PosSporSpet> dell’elemento <Azienda>. Tale modalità di invio dei dati rimane in vigore fino al 31 dicembre 2014 (competenza del mese di dicembre 2014) .

Dal 1° gennaio 2015 l’esposizione dei dati contributivi di tali lavoratori è uniformata il più possibile alla generalità dei lavoratori dipendenti dalle

“Aziende DM”, sia ai fini della gestione contributiva che ai fini dell’implementazione del Conto individuale ai fini pensionistici. Pertanto, anche i datori di lavoro del settore spettacolo/sport dichiareranno, nell’ambito della sezione PosContributiva sia gli elementi informativi utili per il corretto calcolo delle contribuzioni assistenziali sia quelli relativi al calcolo della contribuzione IVS.

In altre parole, mentre finora la denuncia XML dei lavoratori in parola viene trasmessa assieme al flusso Uniemens ma non all'interno di tale flusso, trattandosi di una denuncia separata a tutti gli effetti, dal 1° gennaio 2015 la stessa sarà integrata nel flusso Uniemens e, contestualmente saranno disabilitate le vigenti modalità di trasmissione delle dichiarazioni contributive ex ENPALS, ossia:

 il tracciato Uniemens con lista separata <PosSportSpet>;

 la procedura web on-line.

Dal 2015 la sezione <PosSporSpet> potrà essere compilata unicamente per le variazioni e/o regolarizzazioni di denunce relative a periodi di competenza 01/2008 – 12/2014.

In merito alle modalità di invio l’INPS chiarisce che la trasmissione del flusso potrà avvenire come per la generalità delle aziende con dipendenti:

 direttamente da parte del datore di lavoro;

 tramite gli intermediari abilitati, incaricati dal datore di lavoro a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori occupati ai sensi della Legge n. 12/1979.

In tal senso si estendono ai datori di lavoro/committenti dello spettacolo e dello sport le regole dettate dall’INPS in merito ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle denunce di iscrizione (Circolare n. 2/2007 e Circolari n. 191/2001 e n. 32/2004 in merito alle istruzioni relative al rilascio del PIN) e il meccanismo di inserimento della delega di cui alla Circolare n. 28/2011 (si vedano Aggiornamento AP n. 76/2011 e n.

152/2011).

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ADEMPIMENTI: POSIZIONE CONTRIBUTIVA

L’estensione delle “regole INPS” ai datori di lavoro dello spettacolo e dello sport comporta la costituzione di una posizione contributiva unica sulla base delle istruzioni impartite nella Circolare n. 172/2010 (si veda Aggiornamento AP n. 12/2011).

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015, l’apertura della posizione contributiva, anche per i datori di lavoro dello spettacolo/sport deve avvenire esclusivamente con modalità telematica tramite:

la Comunicazione Unica al registro delle imprese, nei casi di avvio dell’attività dell’impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente (si veda Aggiornamento AP n. 108/2010);

la Comunicazione Unica ovvero mediante la procedura telematica di iscrizione disponibile nei servizi online dell’INPS, nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo all’avvio dell’attività dell’impresa.

Preme rilevare che, nel settore dello spettacolo e dello sport, l’obbligo assicurativo è esteso a ogni forma contrattuale di svolgimento della prestazione lavorativa, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro.

Pertanto l’adempimento relativo all’apertura della posizione contributiva deve essere effettuato anche in presenza di rapporti di lavoro autonomo (lavoro autonomo, a progetto, associazione in partecipazione ecc.).

Nel settore dello spettacolo vige l’obbligo di acquisire, attraverso l’utilizzo della procedura telematica messa a disposizione dall’Istituto, il certificato di agibilità. In relazione alla necessità di adempiere a tale obbligo informativo (art. 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947), l’apertura della posizione può essere richiesta prima del verificarsi delle assunzioni. In tal caso la posizione (matricola INPS) sarà sospesa e riattivata all’atto dell’assunzione dei lavoratori.

Con le stesse modalità potranno essere effettuate le successive richieste di riattivazione e sospensione dell’attività.

Tale modalità operativa potrà essere utilizzata anche dai datori di lavoro dello spettacolo e dello sport in relazione alle attività lavorative che prevedono soluzioni di continuità nel corso dell’anno (ad esempio stagionali, occasionali, ecc.).

A differenza di quanto avveniva con le previgenti modalità operative nel caso in cui nel corso del mese ovvero per un lasso temporale che comprende più mesi, non ricorrano obblighi contributivi, in quanto non sussistono rapporti di lavoro, il datore di lavoro dello spettacolo dovrà obbligatoriamente comunicare all’INPS la sospensione dell’attività produttiva.

Tale comunicazione va effettuata, utilizzando le procedure telematiche messe a disposizione dall’INPS, nel primo mese in cui non sussistono rapporti di lavoro. L’adempimento è fondamentale ai fini dell’attestazione della regolarità contributiva, infatti, la mancata comunicazione di sospensione genera anomalie nella posizione contributiva aziendale. Alla stessa stregua va comunicata la riattivazione dell’attività produttiva e della matricola associata.

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Non sono tenuti all’osservanza di tali indicazioni i lavoratori autonomi esercenti attività musicale.

In merito all’inquadramento trova applicazione, anche per i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, la procedura automatizzata e la codifica delle attività economiche Ateco 2007 come da Circolare INPS n. 80/2014 (cfr. Aggiornamento AP n.

244/2014).

MODALITÀ OPERATIVE

Aziende già in possesso di una matricola INPS

Le aziende già in possesso di una matricola INPS, perché già inviano il flusso Uniemens con i dati relativi alle contribuzioni minori (malattia, maternità, ASpi, ecc.) o perché l’attività economica prevalente è diversa da quella dello spettacolo (ad esempio esercizi di natura commerciale che occupano anche lavoratori dello spettacolo), a partire dalla denuncia contributiva di competenza di gennaio 2015 utilizzeranno tale matricola anche per dichiarare i dati retributivi/contributivi afferenti alla gestione IVS ex Enpals (compilando i relativi elementi della sezione PosContributiva).

Aziende in possesso di più matricole INPS

Nel caso in cui l’azienda risulti titolare di più posizioni (matricole INPS), le informazioni relative ai lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico dovranno essere integrate nell’ambito di una delle matricole già esistenti, ovviamente tenendo conto della natura e della misura degli obblighi contributivi connessi a quella determinata matricola. Preme ricordare che, stante il principio dell’unicità della posizione contributiva, è consentita la presenza di distinte posizioni aziendali (più matricole), in capo allo stesso datore di lavoro, nei casi, ad esempio, di attività plurime (attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche). In tali casi, pertanto, l’integrazione dei contributi dei predetti lavoratori dovrà avvenire nel flusso Uniemens della matricola afferente attività “omogenee”.

L’Istituto al riguardo chiarisce che se sussiste comunque l’esigenza di distinguere specifiche tipologie di assicurati nell’ambito del complessivo insieme di lavoratori, potrà essere utilizzato l’elemento UnitaOperativa della sezione <DenunciaIndividuale>.

Lavoratori autonomi esercenti attività musicali

Per quanto attiene ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali è previsto l’inquadramento automatizzato con

 il C.S.C. di nuova istituzione 7.07.11,

 associato al codice Ateco2007 90.01.09 (sottocategoria “attività artistiche e di intrattenimento” all’interno della categoria “rappresentazioni artistiche”).

Per tali lavoratori (che adempiono direttamente agli obblighi contributivi/informativi) la sede legale coinciderà con la residenza del lavoratore che risulta presso gli archivi INPS Gestione ex-Enpals. Per fruire dei servizi telematici dell’INPS tali lavoratori

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dovranno effettuare richiesta del PIN direttamente alle Sedi Territoriali INPS o tramite Call Center.

Altri datori di lavoro/committenti

Infine, i datori di lavoro/committenti che non rientrano nell’ambito delle predette tipologie procederanno all’apertura della posizione contributiva sulla base delle modalità telematiche sopradescritte, previo rilascio del codice PIN per la tipologia

“Datore di lavoro” (da richiedere direttamente alle Sedi Territoriali INPS o tramite Call Center).

FLUSSO UNIEMENS

La comunicazione integrata nel flusso Uniemens riguarda i datori di lavoro/committenti tenuti a presentare le dichiarazioni contributive relative a prestazioni lavorative di natura:

 subordinata;

 parasubordinata (co.co.co, lavoratori a progetto ecc.);

 autonoma (lavoro autonomo con Partita iva, lavoro autonomo occasionale, associati in partecipazione ecc.);

dei soggetti assicurati presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls).

Anche i lavoratori dello sport professionistico, nell’ambito delle discipline regolamentate dal Coni (calcio, pallacanestro, ciclismo, golf, pugilato e motociclismo), sono assicurati presso il Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp) a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro (fa eccezione l’atleta professionista per il quale la forma contrattuale tipica è, di norma, quella del lavoro subordinato).

Per tali datori di lavoro/committenti la compilazione del flusso sarà pertanto analoga a quella prevista per le aziende con dipendenti, fatte salve le diverse indicazioni impartite specificatamente dall’INPS nella Circolare in oggetto e descritte nel Documento Tecnico versione 3.0 del 25 novembre 2014 e nel relativo Allegato Tecnico versione 3.0.0 di pari data, sintetizzate di seguito.

<Matricola>

Nella sezione <DenunceMensili> - <Azienda> - <PosContributiva> nell’elemento

<Matricola> deve essere indicata la nuova matricola identificativa del datore di lavoro dello spettacolo/sport individuata o attribuita sulla base delle soprarichiamate istruzioni.

<Qualifica>

Le novità maggiori riguardano, evidentemente, la compilazione della sezione DenunciaIndividuale.

Per quanto riguarda la compilazione dell’elemento <Qualifica1> è stato istituito il nuovo codice “U” che contraddistingue il lavoratore autonomo sportivo professionista.

Come si ricorderà, il lavoratore autonomo dello spettacolo è contraddistinto nel flusso UNIEMENS dal codice “S”. Al fine di individuare il lavoratore autonomo esercente

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attività musicali (al quale non si applica il principio dell’automaticità della prestazione) l’indicazione di tale codice in <Qualifica1> andrà abbinata all’utilizzo del CSC 7.07.11, associato al codice ATECO2007 90.01.09.

<TipoContribuzione>

In merito alla compilazione dell’elemento <TipoContribuzione> i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport utilizzeranno le codifiche oggi vigenti analogalmente a quanto previsto per la generalità delle aziende con dipendenti. Tali codici sono stati aggiornati in relazione a profili contributivi tipici dello sport professionistico (Circolare ENPALS n.

16/2010). In particolare, da gennaio 2015 cessa la validità del codice “L1” e vengono introdotti i codici <TipoContribuzione> L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8.

A partire dalla competenza di gennaio 2015 viene istituito, per tutti i datori di lavoro, il nuovo codice TipoContribuzione “29”, che assume il significato di

“lavoratori non soci svantaggiati, dipendenti da cooperative sociali, ex art. 4, comma 3, della Legge 8/11/1991, n. 381, ai quali si applica l’esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali”. Contestualmente cessa la validità del codice “DS” che andava indicato in <TipoLavoratore> di <DatiRetributivi>

per identificare i predetti lavoratori svantaggiati.

Dalla stessa decorrenza, il codice “19” assume il significato di “Lavoratori soci svantaggiati di cooperative sociali ex art. 4, comma 3, della Legge 8/11/1991 n. 381, ai quali si applica l’esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali”.

<RegimePost95>

Sempre nella sezione Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale> è stato inserito il nuovo elemento <RegimePost95>, al fine di individuare il regime contributivo applicabile all’assicurato che dovrà essere valorizzato con “S” se la denuncia concerne un lavoratore privo di anzianità contributiva in gestioni pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995 (ai sensi dell’art. 2, comma 18, 2° periodo della Legge n. 335/1995) ovvero con “N” se il lavoratore ha anzianità contributiva in gestioni pensionistiche obbligatorie alla medesima data

Tale elemento, obbligatorio a partire dalla denuncia di gennaio 2015, deve essere valorizzato per ogni assicurato riportato nella sezione PosContributiva del flusso Uniemens (non solo per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico).

<DatiRetributivi>

Al fine di dare evidenza delle particolarità contributive/assicurative dei lavoratori in parola sono stati istituiti i seguenti nuovi codici da inserire nell’elemento

<TipoLavoratore> di <DatiRetributivi>:

 “SC” - lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 (ex codice tabella aliquota Enpals “C3”);

 “SY” - lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 (ex codice tabella aliquota Enpals “Y3”);

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 “SR” - tersicorei/ballerini iscritti all’ex ENPALS dopo il 31.12.1995 e privi di precedente anzianità contributiva in altre forme pensionistiche obbligatorie (ex codice tabella aliquota Enpals “R3”);

 “SX” - tersicorei/ballerini iscritti all’ex ENPALS dopo il 31.12.1995 con precedente anzianità contributiva in altre forme pensionistiche obbligatorie (ex codice tabella aliquota Enpals “X3”);

 “SI” - interprete principale in sala di incisione;

 “ST” - sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 (ex codice tabella aliquota Enpals “T”);

 “SZ” - sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 (ex codice tabella aliquota Enpals “Z”).

Sempre all’interno della sezione DatiRetributivi nell’elemento <Imponibile> deve essere indicato l’importo imponibile assoggettato a contribuzione non eccedente i massimali, con le particolarità previste per i lavoratori “post 1995” (massimale annuo pari a euro 100.123,00 per il 2014) e “ante 1996” (massimale retributivo giornaliero previsto dalle specifiche normative distinte tra spettacolo e sport). Con l’avvertenza che dalla competenza gennaio 2015 l'imponibile sul quale si calcolano i contributi sarà arrotondato all'euro secondo le regole generali (fino a 49 centesimi si arrotonda all’unità di euro inferiore, da 50 centesimi in poi all’unità di euro superiore).

L'<Imponibile> non comprende la quota di eccedenza del massimale, esposta aggiuntivamente nell'apposito elemento <EccMassSportSpet> di <Dati Particolari>.

L’elemento <Contributo> andrà valorizzato con le consuete modalità, pertanto andrà indicata la somma tra l’importo del contributo previdenziale IVS non eccedente il massimale e i contributi assistenziali non eccedenti il massimale.

<Malattia> e <Maternità>

Una particolarità riguarda la compilazione degli elementi <Malattia> e <Maternità>.

Per i lavoratori a termine dello spettacolo è previsto che la contribuzione (e di conseguenza l’indennità) sia fissata sulla base di un massimale retributivo giornaliero specifico, pari, per l’anno 2014 a euro 67,14. Nell’ipotesi di calcolo dei contributi di malattia e maternità su un importo eccedente tale massimale sono stati istituiti nuove causali di recupero dei contributi versati in eccesso:

 “R808”: differenza contributiva indennità di malattia lavoratori a tempo determinato dello spettacolo (da indicare nell’elemento <CausaleRecMal> di

<MalACredAltre>;

 “R809”: differenza contributiva indennità di maternità lavoratori a tempo determinato dello spettacolo(da indicare nell’elemento <CausaleRecMat> di

<MatACredAltre>.

L’introduzione di tali codici comporta, per le dichiarazioni di competenza successiva a dicembre 2014, la cessazione della validità del codice P300 e P400 della <CausaleADebito> di <AltreADebito>.

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<VarRetributive>

Dalle denunce di competenza di gennaio 2015, anche per i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, è possibile utilizzare l’elemento <VarRetributive> al fine di fornire informazioni relative a fattispecie che hanno determinato l’aumento (ad esempio compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta ecc.) o la diminuzione (ad esempio eventi di malattia, maternità, ecc.) dell’imponibile del mese corrente, ma che sono di competenza di periodi pregressi (variabili AUMIMP e DIMIMP).

Al riguardo l’Istituto chiarisce che in presenza di lavoratori “post 1995” (Tipolavoratori SC, SR, ST) la variabile AUMIMP/DIMIMP è utilizzabile, come per la generalità dei lavoratori, nelle denunce di gennaio e febbraio ed è sempre riferita all’anno precedente.

Per i lavoratori “ante 1996” le predette variabili possono essere utilizzate ricorrentemente in ogni mese dell’anno in cui sia necessario comunicare un aumento o una diminuzione degli elementi variabili della retribuzione del mese precedente, di cui si sia venuti a conoscenza dopo la chiusura delle buste paga. Infatti, per tali lavoratori, per effetto dell’operatività dei massimali giornalieri di retribuzione pensionabile, la corretta attribuzione degli emolumenti al periodo lavorativo di riferimento può risultare rilevante ai fini della misura del trattamento pensionistico.

Inoltre, sono stati previsti nuovi codici da inserire nell’elemento <CausaleVarRetr> per gestire le variazioni, in aumento o in diminuzione della quota dell’imponibile eccedente i due massimali degli sportivi professionisti (DIMSP1, AUMSP1, DIMPS2 e AUMPS2).

<Giorno>

Come noto, per la generalità dei lavoratori la determinazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della contribuzione è effettuata dall’INPS sulla base della “descrizione” contenuta nell’elemento <Settimana>. Per i lavoratori dello spettacolo e dello sport tale calcolo viene effettuato sulla base dei contributi giornalieri.

Pertanto per tali lavoratori non deve essere compilato l’elemento <Settimana> ma gli elementi informativi che caratterizzano le singole giornate in cui il rapporto di lavoro si svolge (giorno lavorato o meno, presenza di eventi tutelati ecc.) devono essere inseriti nell’elemento <Giorno>.

A tal fine sono stati inseriti i nuovi elementi <TipoCoperturaGiorn> e

<CodiceEventoGiorn> di <Giorno> di <DatiRetributivi>. Pertanto, qualora il

<TipoLavoratore> coincida con “SC”, “SY”, “SR”, “SX”, “ST”, “SZ”, nell’elemento <Giorno> andranno indicate, nel nuovo elemento

<TipoCoperturaGiorn>, le informazioni relative a tutti gli eventi figurativi.

Analogamente a quanto previsto per l’elemento Settimana per le aziende DM, nell’ambito del sotto elemento <TipoCoperturaGiorn>, deve essere inserita, la tipologia di copertura del giorno:

 X: totalmente retribuito (giornata in cui sia dovuta la retribuzione e questa non abbia subito una riduzione a causa di eventi tutelati dalla legge, per l’accredito dei contributi figurativi);

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 2: parzialmente retribuito per il verificarsi di eventi tutelati figurativamente;

 1: totalmente non retribuito per il verificarsi di eventi tutelati figurativamente;

 0: nessuna copertura.

I criteri di valorizzazione sono diversi in base alle caratteristiche del rapporto. Per i rapporti di lavoro subordinato caratterizzati dallo svolgimento della prestazione in via continuativa l’azienda dovrà contrassegnare, per ciascun mese di riferimento con:

 “X” le giornate in relazione alle quali è stabilita contrattualmente la corresponsione della retribuzione;

 “1” o “2” le giornate interessate dal verificarsi di eventi per i quali viene riconosciuta copertura figurativa anche laddove detti eventi ricadano nei giorni festivi;

 “0” le giornate di riposo o quelle nelle quali, pur sussistendo il rapporto di lavoro, non c’è né retribuzione, né contribuzione per effetto di assenze che non sono coperte figurativamente, quali ad es. aspettativa senza assegni, congedo non retribuito, rapporti di lavoro a tempo parziale che non contemplano prestazione in alcune giornate della settimana, ecc.

Nel caso di rapporti di lavoro subordinato di tipo intermittente essendo la modalità lavorativa caratterizzata da prestazioni da svolgere in periodi predeterminati nel corso del mese o dell’anno o da prestazioni discontinue e intermittenti, il datore di lavoro dovrà contrassegnare, nel periodo di riferimento con :

 “X” le giornate in relazione alle quali è stabilita contrattualmente la corresponsione della retribuzione;

 “1” o “2” tutte le giornate, compresi i festivi, interessate dal verificarsi di eventi per i quali viene riconosciuta copertura figurativa;

 “0” le giornate di riposo stabilite dai contratti collettivi o dalla legge.

Per gli intermittenti non dovranno, invece, essere valorizzate le giornate nelle quali non sia previsto contrattualmente lo svolgimento della prestazione, né sia prevista la corresponsione dell’indennità di disponibilità, ancorché sussista rapporto di lavoro.

Infine, in caso di rapporti di lavoro autonomo il committente dovrà limitarsi a contrassegnare con:

 “X” ciascuna giornata caratterizzata da prestazione lavorativa

 “1” o “2” le giornate caratterizzate da eventi tutelati.

In caso di eventi tutelati che interessino i lavoratori dello spettacolo/sport (<TipoLavoratore> coincidente con “SC”, “SY”, “SR”, “SX”, “ST”, “SZ”) per i quali è riconosciuto l’accredito figurativo va compilato anche l’elemento <EventoGiorn>, con l’indicazione di uno dei seguenti CodiceEventoGiorn MAL, INF, MA1, MA2, MA3, MA4, MA5, MA6, MA7, MA8, MA9, MB1, MB2, MB3, MB4, MB5, MC1, ACT, DON, DMO.

Preme ricordare che tale elemento va compilato (per la generalità dei lavoratori) anche nel caso di giornata interessata da evento CIG gestito con Ticket.

Nell’ambito dell’elemento <DifferenzeAccredito> è stato introdotto, per le denunce dei lavoratori iscritti al Fpls e Fpsp, il nuovo sottoelemento

<GiorniAccredito>, che deve essere valorizzato, in sostituzione dell’elemento

<SettAccredito>, secondo le regole previste per le aziende con lavoratori dipendenti. Pertanto, l’elemento in esame contiene informazioni relative ad eventi che possono dare luogo ad accrediti figurativi intervenuti nel mese e quindi già rappresentati nell’elemento Giorno.

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Nel caso in cui il <CodiceEvento> sia stato valorizzato con uno dei seguenti codici MB1, MB2, MB3, MB4 o MB5, nel sottoelemento <GiorniAccredito> deve essere indicata la durata dell’assenza utile per la determinazione della retribuzione convenzionale ai fini dell’accredito figurativo (non l’importo delle differenze accreditabili figurativamente).

<GiorniRetribuiti> e <GiorniContribuiti>

Nell’elemento <GiorniRetribuiti> deve essere indicato il totale dei giorni retribuiti nel mese interessato determinato avendo a riferimento, per ciascuna settimana, il numero delle giornate per le quali è stabilita contrattualmente la corresponsione della retribuzione (il totale dei giorni retribuiti è dato dalla sommatoria delle giornate aventi <TipoCoperturaGiorn> “X” e “2”).

Nell’elemento <GiorniContribuiti> deve essere indicato il numero dei giorni per i quali è stata versata contribuzione nel mese (il totale dei giorni contribuiti è dato dalla sommatoria delle giornate aventi <TipoCoperturaGiorn> “X” e “2”, tenendo conto, altresì, degli adeguamenti realizzati nell’elemento <Giorno> di <MesePrecedente>).

L’INPS chiarisce che in entrambi gli elementi in esame, nel caso di rapporti di lavoro subordinato e in presenza di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo pieno sulla base delle regole contrattuali nel corso dell’intero mese (<TipoCoperturaGiorn> “X” e “2”), qualora il totale dei giorni (retribuiti e contribuiti) così determinato sia inferiore a 26 giornate, il relativo valore deve essere adeguato a 26 (ad es. nel mese di febbraio).

<OreContribuite>

L’elemento <OreContribuite> va valorizzato secondo le modalità previste per la generalità delle aziende con dipendenti, qualora la dichiarazione contributiva abbia ad oggetto prestazioni di lavoro subordinato di tipo intermittente o a tempo parziale.

Tale elemento non deve essere valorizzato nel caso in cui la prestazione da denunciare sia resa da lavoratori autonomi, posto che ogni prestazione giornaliera, a prescindere dalla durata delle medesima, corrisponde sul piano assicurativo ad una giornata.

<GiorniUtili>

L’elemento <GiorniUtili> è stato appositamente introdotto nel flusso Uniemens per le denunce dei lavoratori iscritti al Fpls e Fpsp, in sostituzione dell’elemento <SettimaneUtili>, ed è finalizzato a identificare la durata delle prestazioni riconducibili a prestazioni di lavoro a tempo parziale o di tipo intermittente. In particolare, va indicato il numero delle giornate utili ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche, determinato dividendo il numero di ore complessivamente retribuite nel mese per il numero delle ore giornaliere previste contrattualmente sulla base del rapporto di lavoro a tempo pieno.

<DatiParticolari>

Nuova “veste” anche per l’elemento <DatiParticolari>: in tale sezione è contenuto

<EccedenzaMassimale> dove vanno esposte, per la generalità dei dipendenti, le

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informazioni relative al superamento del massimale annuo ai sensi della Legge n.

335/1995 (pari a euro 100.123,00 per il 2014).

Tale elemento non deve essere compilato dalle aziende dello spettacolo e dello sport professionistico in quanto le relative informazioni vanno esposte nell’elemento <EccMassSportSpet>.

Tale ultimo elemento è composto da un ramo dedicato allo spettacolo denominato <EccMassSpet> (composto dagli elementi <ImpEccMassSpet>,

<ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietaSpet>) e un ramo dedicato allo sport denominato <EccMassSport> (composta dagli elementi <ImpEccMassSport1>

e <ContrEccMassSport1>, <ContrSolidarietaSport>, nonché

<ImpEccMassSport2> e <ContrEccMassSport2>).

La gestione dell’eccedenza massimali varia a seconda che il lavoratore sia un “ante 1996” o un “post 1995”. In tali campi vanno esposte, in base alle specifiche discipline, le informazioni relative agli imponibili del mese eccedente il massimale (giornaliero o annuale) e la relativa contribuzione assistenziale e contribuzione IVS di solidarietà (per i lavoratori dello sport professionistico viene gestita la necessità di esporre un doppio massimale).

Per quanto attiene alla gestione dei lavoratori autonomi dello spettacolo e dello sport professionistico è stato inserito nella sezione <DatiParticolari> il nuovo elemento <TipoLavSportSpet> (si articola nei sottoelementi <TipoRapportoLav> e

<CodiceQualifica>).

In particolare, esclusivamente per i rapporti di lavoro di natura autonoma, identificati dai codici “S” o “U” nell’elemento <Qualifica1>, deve essere indicata la specifica tipologia del rapporto di lavoro, utilizzando i seguenti codici:

“LP”: lavoro a progetto;

“AP”: associato in partecipazione;

“LA”: lavoratore autonomo;

“SC”: socio di cooperativa autonomo.

Nell’elemento <CodiceQualifica> va inserito il codice della qualifica professionale del lavoratore dello spettacolo e dello sport (in base alle codifiche pubblicate nell’Allegato al documento tecnico Uniemens).

Di nuova introduzione anche gli elementi:

 <SalaIncisione> finalizzato alla gestione della dichiarazione contributiva relativa alle contribuzioni IVS (calcolate sulla base di retribuzioni convenzionali) afferenti agli interpreti in sala di incisione. Si compone dell’elemento ricorsivo <Brano>.

 <Diritti> finalizzato alla gestione della dichiarazione contributiva relativa alle contribuzioni IVS afferenti ai compensi per lo sfruttamento economico del diritto di autore, di immagine e di replica (limitatamente alla quota assoggettata a contribuzione previdenziale sulla base delle norme vigenti erogata in un momento successivo alla prestazione di lavoro originaria).

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<FondiSpeciali>

Nell’ambito della sezione Fondi Speciali è stato introdotto il nuovo elemento,

<SportSpet> all’interno del quale sono valorizzate le informazioni afferenti esclusivamente ai lavoratori dello spettacolo e agli sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, identificati dal TipoLavoratore “SY”, “SX” e “SZ”. Tali informazioni hanno lo scopo di aggiornare il conto assicurativo individuale del lavoratore al fine delle prestazioni pensionistiche.

In tale elemento vanno inserite le informazioni che possono risultare rilevanti ai fini della corretta alimentazione della posizione assicurativa del lavoratore laddove vengano corrisposti compensi con effetto retroattivo, ovvero vengano utilizzate variabili retributive per denunciare variazioni di retribuzione non note all’atto dell’elaborazione del cedolino paga. La corretta compilazione di tale elemento, nei casi di variabilità dei compensi determina, infatti, la corretta attribuzione dei compensi medesimi al periodo lavorativo di riferimento che, come anticipato, assume rilevanza ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico.

L’elemento si compone dei sottoelementi:

 <GiorniFasciaPrec> - contiene il totale dei giorni pensionabili maturati dall’assicurato a partire dall’1° gennaio dell’anno di calendario sino alla data di inizio del periodo di lavoro denunciato (sottoelemento <DataInizio> di

<Periodo>);

 <DatiMeseSportSpet> - contiene i dati informativi relativi alle retribuzioni di competenza del mese di riferimento (retribuzioni ordinarie), nonché quelle ultramensili che, ancorché assoggettate a contribuzione nel mese di corresponsione, ai fini del conto assicurativo individuale devono essere attribuite a periodi anteriori rispetto a quello in cui sono denunciate (cd. “retribuzioni speciali”). Si compone, a sua volta, degli elementi <RetribuzioneOrdinaria> e

<RetribuzioneSpeciale>.

In merito alla compilazione del campo <RetribuzioneSpeciale> l’Istituto chiarisce che vanno indicati quegli emolumenti che, ancorché assoggettati a contribuzione nel periodo di erogazione, fanno riferimento a periodi di competenza precedenti e, ai fini del conto assicurativo individuale, a detti periodi vanno attribuiti, come ad esempio:

 la 13° mensilità (il cui periodo di formazione coincide con periodo dell’anno di calendario in costanza di rapporto di lavoro);

 la 14° mensilità (il cui periodo di formazione coincide, in genere, con il lasso temporale compreso fra giugno dell’anno precedente e maggio dell’anno in corso in costanza di rapporto di lavoro);

 il premio di produzione;

 le competenze riferite a conguagli retributivi per effetto di disposizioni di legge o di contratto collettivo di lavoro, ecc..

Non deve trattarsi di compensi erogati in ritardo rispetto a quanto stabilito: in tal caso, infatti, si deve procedere a variare la denuncia originaria in base al principio di competenza.

L’elemento <RetribuzioneSpeciale> va usato anche nel caso in cui, cessato il rapporto di lavoro, vengano erogate competenze retributive che si riferiscono a periodi

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lavorativi specificamente individuati. Infine, tale elemento va utilizzato per indicare che è avvenuto un aumento/diminuzione dell’imponibile del mese in corso in conseguenza di voci retributive afferenti al mese precedente quando sussiste l’esigenza di attribuire la predetta variazione ad un periodo determinato piuttosto che a tutti i giorni del mese precedente (ad esempio perché la denuncia del mese precedente contiene informazioni relative a due distinti rapporti di lavoro e l’aumento è riferito ad uno solo). In tale ultimo caso l’elemento può essere utilizzato nelle denunce di qualsiasi mese dell’anno, fatta eccezione per le causali “AI” e “DI”, che possono essere utilizzate esclusivamente per modificare la retribuzione relativa ad uno o più periodi del mese precedente a quello della denuncia.

Nello specifico le causali identificative della tipologia di emolumenti speciali da inserire nel sottoelemento <CausaleRetrSpec>, sono le seguenti:

 “AI”: elementi variabili della retribuzione che comportano un incremento della retribuzione imponibile che vengono a conoscenza nel mese successivo a quello di competenza (cfr. DM 7 ottobre 1993);

 “DI”: elementi variabili della retribuzione che comportano un decremento della retribuzione imponibile che vengono a conoscenza nel mese successivo a quello di competenza (cfr. DM 7 ottobre 1993);

 “CL”: conguaglio di retribuzione dovuto per legge o contratto avente effetto retroattivo;

 “TR”: tredicesima mensilità aggiuntiva;

 “QR”: quattordicesima mensilità aggiuntiva;

 “PP”: premio di produzione;

 “GR”: gratificazioni annuali e periodiche.

Nei sottoelementi:

 <ImpRetrSpec> - va indicato l’importo delle competenze relative alle predette causali di retribuzione;

 <PeriodoRiferimento>: va indicato il periodo della denuncia sul quale agisce l’incremento/decremento della retribuzione imponibile, valorizzando i sottoelementi <DataInizio> (primo giorno del periodo lavorativo al quale va attribuita la variazione di imponibile) e <DataFine> (ultimo giorno lavorativo del predetto periodo).

<MesePrecedente>

Nel caso di compilazione dell’elemento <MesePrecedente> e dei relativi sottoelementi, il datore di lavoro dello spettacolo/sport deve tenere conto dei medesimi criteri forniti nell’ambito delle sezioni DatiRetributivi, DatiParticolari, ecc. (es. valorizzazione dell’elemento Giorno piuttosto che Settimana, ecc).

Tale elemento va compilato, come per la generalità dei lavoratori, per gestire le variazioni relative ad elementi informativi di qualsiasi mese precedente che non hanno valenza contributiva, in relazione ai quali non deve essere effettuata una regolarizzazione.

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<DenunciaAziendale>

Le informazioni relative alla contribuzione non riconducibile a livello individuale vanno indicate nella Sezione <DenunciaAziendale>. In particolare, nell’ambito dell’elemento

<CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito> vengono inseriti i codici volti ad agevolare la gestione delle informazioni relative al contributo di solidarietà del 10% sui versamenti, a carico del datore di lavoro:

 alle forme pensionistiche complementari (art. 16 del D.Lgs n. 252/2005);

 ad altre casse, gestioni e fondi istituiti in forza di accordo o contratto collettivo di lavoro per finalità diverse dalla previdenza complementare.

Tali codici sono distinti per gestione pensionistica. Nell’ambito del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e del Fondo pensione degli sportivi professionisti sono istituiti i nuovi codici “M906”, “M907”, “M908” “M909”.

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