• Non ci sono risultati.

Bonus fiscale 110%: quali lavori incentivabili in condominio?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Bonus fiscale 110%: quali lavori incentivabili in condominio?"

Copied!
31
0
0

Testo completo

(1)

1

Bonus fiscale 110%: quali lavori incentivabili in condominio?

Prof. Arch. Ph.D. Annalisa Galante

Adjunct Professor in Fisica Tecnica Ambientale - Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni - Politecnico di Milano

Consulente Tecnico, Responsabile Marketing e Membro del Centro Studi ANACI LECCO

(2)

2

Cosa vuol dire

RIQUALIFICARE

dal punto di vista

energetico un edificio?

(3)

3

Aumentare le prestazioni dell’involucro (cappotto, facciata ventilata, isolamento copertura, doppi/tripli vetri) riduce i fabbisogni energetici per la climatizzazione

Le fonti energetiche rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, eolico, biomassa, ecc.) diventano le risorse energetiche da utilizzare per risparmiare metano ed energia elettrica

Ottimizzare l’efficienza degli impianti esistenti sostituendo il generatore e controllando le perdite di distribuzione e regolazione. Nella sostituzione, si passa da un unico sistema di generazione a più sistemi di generazione utilizzati in funzione della convenienza economica (es.

solare termico, biomassa, pompa di calore, caldaia a condensazione, si introducono sistemi di accumulo inerziali, ecc.).

La Home e la Building Automation (domotica) diventano elemento fondamentale per gestire in modo ottimale i servizi energetici complessi e la manutenzione ordinaria. Si parla sempre più di Smart Building e Smart City

I PASSI DELLA RIQUALIFICAZIONE

1 2

3

4

(4)

4

Cappotto termico o facciata ventilata

Isolamento coperture piane (tetto caldo o tetto rovescio)

Isolamento coperture a falda

Isolamento sottotetto e isolamento ultimo solaio

Sostituzione serramenti basso emissivi (doppi o tripli vetri)

Sostituire il generatore di calore (caldaia a

condensazione, pompa di calore, cogenerazione, trigenerazione)

Isolare la rete di distribuzione del calore

Installare sistemi di regolazione e contabilizzazione

Installare impianti fotovoltaici e termici per ACS

Installare sistemi di Home & Building Automation

 …

GLI INTERVENTI PER IL CONDOMINIO

(5)

5

La legge 11 dicembre 2012, n. 220 «Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici», pubblicata in GU il 17 dicembre 2012, n. 293, ha apportato significative innovazioni, in materia di interventi da realizzare in condominio, finalizzate al risparmio energetico. In sostanza, le deliberazioni assembleari che possono ipotizzarsi per la riqualificazione sono le seguenti:

LE MAGGIORANZE PER DELIBERARE

per le innovazioni finalizzate al risparmio energetico prive di

“certificazione” e “attestazione” si applica la maggioranza di cui all’articolo 1120 comma 2, n. 2 del Codice Civile (maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi);

per gli interventi assistiti da

“certificazione” e “attestazione”

si applica la maggioranza di cui all’articolo 26 comma 2 della legge n. 10/1991, come modificato dalla legge n.

220/2012 (maggioranza degli intervenuti e almeno 333 millesimi).

Per le semplici “migliorie” per il risparmio energetico non configurano un’innovazione, quindi dovrebbero essere considerate di manutenzione straordinaria deliberabile dall’assemblea con i quorum “ordinari” dell’art. 1136, c. 1, 2, 3, c.c. se non addirittura con le maggioranze di cui all’art.

1136, c. 4, c.c. se qualificabili “di notevole entità”

(6)

6

Il DL n. 104 del 14 agosto 2020 sule misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, all'art. 63 prevede che le deliberazioni condominiali, aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio (e non invece i 2/3).

NOVITA’ SULLE MAGGIORANZE

(7)

7

INCENTIVI PER LA

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

DEGLI EDIFICI

(8)

8

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html

PORTALE ENEA

(9)

9

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/send/40-pubblicazioni/402-poster-bonus-versione-stampa.html

SINTESI ENEA – INTERVENTI SOGGETTI A BONUS

(10)

Prof. Arch. Ph.D. Annalisa Galante

SINTESI: QUALI INTERVENTI E QUALI BONUS?

10

Fonte:

Elaborazione tabella ENEA

(11)

11

Fonte:

Elaborazione tabella ENEA

SINTESI: QUALI INTERVENTI E QUALI BONUS?

(12)

PER ACCEDERE ALLA DETRAZIONE DEL 110%

12

È NECESSARIO:

Che gli interventi rispettino i requisiti minimi previsti dai decreti sulle prestazioni energetiche degli edifici (luglio 2015)

• I materiali isolanti e gli impianti devono rispondere a specifici requisiti tecnici e ambientali (CAM – Criteri Ambientali Minimi)

Gli interventi assicurino il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o il conseguimento della classe energetica più alta possibile

Produrre l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) prima e

dopo gli interventi, a cura di un tecnico abilitato nella forma

di dichiarazione asseverata

(13)

13

SUPERBONUS 110%

ASPETTI TECNICI

RICADUTE GIURIDICHE E

(14)

14

LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 [

Pubblicata in GU n. 180 del 18 luglio 2020]

Il 18 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 77/2020, che ha convertito con modifiche il decreto legge 19 maggio 2010, n. 34 (decreto Rilanci), che disciplina al TITOLO IV MISURE FISCALI:

• con l'art.119 «Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici» ovvero il Superbonus con l'aliquota di detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021

• e con l'art. 121 «Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali» per la cessione del credito e lo sconto in fattura

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO RILANCIO

(15)

15

Art. 119 - comma 9 e comma 10

Le detrazioni fiscali al 110% si applicano agli interventi effettuati:

• dai condomìni;

• dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari – limitatamente all’ecobonus 110%, questi soggetti possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;

• dagli istituti autonomi case popolari (IACP);

• dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

• dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;

• dalle associazioni e società sportive dilettantistiche (spogliatoi).

Sono escluse dalla fruizione del 110% le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

A/1: abitazioni di tipo signorile;

A/8: abitazioni in ville;

A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici

.

LEGGE 77/2020: SOGGETTI BENEFICIARI DETRAZIONI

(16)

16

Art. 119 – comma 1

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno […]

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente […]

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria […]

LEGGE 77/2020: INTERVENTI AMMESSI

(17)

17

Art. 119 – comma 2

L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1

LEGGE 77/2020: INTERVENTI AMMESSI

In sostanza se si applicano gli interventi al comma 1, combinati a quelli già previsti per gli altri bonus, si può applicare il massimo di detrazione su tutti gli altri lavori di efficientamento,

fermo restando il salto di almeno

due classi

(18)

18

>>GUIDA INTERATTIVA LOGICAL

Il Decreto Rilancio suddivide il panorama dei lavori

in interventi trainanti,

vincolanti per l'ottenimento del bonus 110% e interventi trainati, che raggiungono il Superbonus 110% se eseguiti congiuntamente ai primi.

In sintesi basta eseguire almeno uno degli scenari migliorativi principali per trovarsi con il massimo di detrazione applicato a tutto il gruppo di lavori. Requisito fondamentale richiesto ai progettisti è il salto di due classi energetiche tra l'APE nello stato di fatto dell'edificio e l'APE post intervento.

GUIDA INTERATTIVA SUGLI INTERVENTI E LIMITI

(19)

19

Tipologia di intervento 1 (trainante)

Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

INTERVENTI AMMESSI E TETTI DI SPESA

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/FINANZA-E-FISCO/23980/Superbonus-110-la-tabella-di-sintesi-di-tutti-gli-interventi-che-accedono-alle-detrazioni-fiscali

Tetti di spesa

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

• a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8unità immobiliari;

a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

(20)

20

Tipologia di intervento 2 (trainante)

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente

INTERVENTI AMMESSI E TETTI DI SPESA

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/FINANZA-E-FISCO/23980/Superbonus-110-la-tabella-di-sintesi-di-tutti-gli-interventi-che-accedono-alle-detrazioni-fiscali

Tetti di spesa

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

• euro 30.000 € per unità unifamiliare

• euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;

• a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Costi detraibili

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito

(21)

21

Tipologia di intervento 3 (trainante)

Intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a collettori solari termici

INTERVENTI AMMESSI E TETTI DI SPESA

Tetti di spesa

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

• euro 30.000 € per unità unifamiliare

• euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;

• a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La sostituzione con impianti a collettori solari in edifici centralizzati oppure edifici unifamiliari o unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso dall’esterno.

Tra le spese incentivabili anche i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

Il collettore solare deve essere asservito al riscaldamento degli ambienti.

(22)

22

Tipologia di intervento 4 (trainante)

Interventi per l'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali e per la redazione della documentazione obbligatoria.

Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

INTERVENTI AMMESSI E TETTI DI SPESA

Tetti di spesa

96.000 € per unità immobiliare (DL 63/2013).

Per tali interventi, in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, i costi della polizza possono essere portati in detrazione al 90%.

Dal superbonus 110% previsto per la riduzione del rischio sismico sono esclusi gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'OPCM n. 3274/2003.

Il 110% spetta anche per il passaggio di una sola classe.

(23)

23

Tipologia di intervento trainato

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

INTERVENTI AMMESSI E TETTI DI SPESA

Tetti di spesa

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 3.000 €

Le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico

Tra le spese incentivabili anche i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

(24)

24

Tipologia di intervento trainato

Installazione di pannelli solari fotovoltaici in edifici, connessi alla rete elettrica. La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati

INTERVENTI AMMESSI E TETTI DI SPESA

Tetti di spesa

48.000 € con limite massimo 2.400 € per ogni kW di potenza nominale

• L'impianto fotovoltaico incentivato deve riguardare edifici grid-connected e non può essere applicata su una installazione stand alone.

• L'energia non auto-consumata in sito deve essere ceduta a GSE.

• L'installazione dei sistemi di accumulo può avvenire contestualmente oppure successivamente all'installazione del nuovo impianto fotovoltaico.

• Il solare fotovoltaico può contribuire al salto di due classi richiesto dal Decreto Rilancio per il Superbonus 110%, in misura maggiore se utilizzato in abbinamento a impianti alimentati ad energia elettrica come le pompe di calore

(25)

25

Art. 119 – Comma 11 e Comma 12

11. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. […]

12. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11 […]

Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

La scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente, secondo quanto disposto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio

LEGGE 77/2020: CESSIONE O SCONTO IN FATTURA

(26)

LEGGE 77/2020: ASSEVERAZIONE INTERVENTI_1

26

Art. 119 – Comma 13

Per accedere ai superbonus 110% e per scegliere le due opzioni per lo sconto in fattura e cessione del credito, è necessario che gli interventi siano asseverati da un tecnico abilitato. In particolare:

• per gli interventi che accedono all’ecobonus 110%, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione dovrà essere trasmessa telematicamente all’Enea (con decreto del MISE, da emanare entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, saranno stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative);

• per gli interventi che accedono al sisma bonus 110%, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

(27)

27

Art. 119 – Comma 13-bis

L'asseverazione tecnica degli interventi può essere rilasciata:

• al termine dei lavori;

• per ogni stato di avanzamento dei lavori, fino ad un massimo di 2 e per una percentuale minima del 30% del medesimo intervento.

L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del MiSE di prossima approvazione. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Art. 119 – Comma 14

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

LEGGE 77/2020: ASSEVERAZIONE INTERVENTI_2

(28)

28

Articolo 121 – Comma 5 e Comma 6

5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

471. 6. Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

LEGGE 77/2020: SE LA DETRAZIONE NON FOSSE DOVUTA?

(29)

Se impresa e fa sconto e poi cede il credito a un terzo in questo caso rispondo il contribuente 1 cedente e l’impresa 2 cedente ...

se, invece, l’impresa non lo cede e lo usa direttamente, non risponde

FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE

(30)

LA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

30

Guida AdEhttps://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

corrispondente alla detrazione spettante. In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito

La cessione può essere disposta in favore:

dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi

di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)

di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

(31)

LA GUIDA PRATICA DI ANACI LECCO

31

ATTIVITA’ DA SVOLGERE

1. FASE PRELIMINARE

Verifica dei prerequisiti (conformità edilizia, 2 classi)

Valutazione della possibilità di fruizione del 110% e nomina del tecnico

2. FASE PROGETTUALE

Verifica della fattibilità dell’intervento (diagnosi energetica)

Ipotesi e scelta degli interventi

Ricevimento preventivi aziende e definizione dell’impresa esecutrice

APE pre-intervento

Legge 10 (coincidente con l’inizio lavori)

Pratica edilizia (presentazione pratica, Direzione Lavori, CSP/CSE)

3. FASE CONCLUSIVA

Chiusura pratica edilizia

APE post-intervento

Asseverazioni

Comunicazione Agenzia delle Entrate

Guida a cura di Ing. Vanoncini, Dott. Torri, Arch. Galante

Riferimenti

Documenti correlati

Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli «edifici unifamiliari» o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi

Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di

Gestione affluenza visitatori Visitor management Gestione del tempo Time management.. Codifica Tessere Card encoding Confronto immagine

dichiarazione asseverata.. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che

Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare

- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze

Nella EN 15232-1 si tiene conto di TUTTI i regolatori ambiente operando un scostamento in basso della curva climatica che generalmente e’ piu’ alta della reale

per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche (ricadenti nella fattispecie degli edifici unifamiliari o unità immobiliari