Allevamento intensivo di pollame per ovaiole sito in Via Musebbi n. 51 – Modica (RG)
PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Impresa Agricola
MINARDI SALVATORE
29/09/2021
I progettisti:
Dott. Ing. Vito Miciluzzo Dott. Ing. Massimo Lasagna
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La Ditta
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Firmato digitalmente da Vito Miciluzzo
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa C = IT
Firmato digitalmente da
massimo lasagna
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa
C = IT
Sommario
1 Premessa... 3
2 Normativa di riferimento ... 5
2.1Terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti ... 5
2.2Riutilizzo del materiale da scavo all’interno del sito di produzione ... 6
3 Descrizione delle opere da realizzare ... 7
4 Inquadramento ambientale ... 8
5 Gestione delle terre e rocce da scavo ... 8
5.1Riutilizzo delle terre ... 8
5.2Smaltimento in discarica o conferimento in impianti di recupero ... 8
5.3Trasporto... 9
5.4Deposito temporaneo delle Terre e Rocce da Scavo ... 10
5.5Individuazione dell’impianto di conferimento ... 10
6 Modalità operative generali ... 11
6.1Modalità esecutive e tipologia di scavo adottate ... 12
6.2Scavo di sbancamento per edifici in progetto... 12
6.3Destinazione d’uso delle aree soggette ad operazioni di scavo ... 13
7 Operazioni di livellamento del terreno ... 13
8 Valutazione preliminare dei quantitativi di terre e rocce derivanti dalle operazioni di scavo ... 13
8.1Volumi di terreno effettivamente scavato ... 13
8.2Volumi di terreno riutilizzabile ... 15
8.3Volume di terreno eccedente ... 15
9 Piano di caratterizzazione in fase preliminare... 16
9.1Numero e modalità dei campionamenti da effettuare ... 16
9.2Caratterizzazione chimico fisica ... 17
9.3Piano di caratterizzazione preliminare ... 18
9.3.1Campionamento areale ... 18
10 Conclusioni ... 19
1 PREMESSA
Il presente documento è stato redatto allo scopo di fornire indicazioni relative ai criteri e alle modalità operative per la gestione delle Terre e Rocce da Scavo (di seguito TRS) che verranno prodotte per le opera in progetto, ovvero la realizzazione del “Capannone F”, del
“Capannone G” e del mangimificio, oltre che alla realizzazione delle aree destinate a verde, delle aree di sosta e strada di servizio al lotto in questione.
Figura 1: Ortofoto del sito
Il progetto comprenderà la realizzazione delle seguenti attività e/o fasi di cantiere:
Asportazione della coltre di terreno vegetale (scotico);
Distribuzione e livellamento del terreno vegetale asportato nel terreno circostante della stessa azienda, destinato alla piantagione di barriere vegetali ed alberi.
Sbanco del volume di roccia destinato ad alloggiare le fondazioni dei nuovi edifici;
Trasporto e stesa di misto granulometrico per realizzazione strade interne e piazzali;
Realizzazione della fondazione in travi rovesce di calcestruzzo armato;
Trasporto e stesa di misto granulometrico per realizzazione del riempimento della fondazione;
Realizzazione della pavimentazione in calcestruzzo;
Trasporto e posa in opera della struttura in carpenteria metallica (colonne, travi, arcarecci e controventi);
Trasporto e Posa in opera dei pannelli coibentati di copertura;
Trasporto e Posa in opera dei pannelli coibentati da parete;
Trasporto e Installazione degli impianti.
Durante queste fasi, verrà infatti organizzata in maniera successiva una cantierizzazione specifica per le lavorazioni da eseguire, allo scopo di garantire gli apprestamenti necessari per l’esecuzione in sicurezza dell’intervento: ingressi, viabilità carrabile, disposizione delle maestranze, aree di deposito materiali da costruzione, aree di caricoscarico, posizione apparecchi di sollevamento.
Particolare attenzione verrà inoltre posta al contenimento delle polveri e dei rumori impiegando macchinari e attrezzature marcate CE che garantiscano con una ridotta emissione di particolato e di emissioni sonore.
Tali interventi comporteranno attività di scavo, per cui la presente relazione illustra le modalità operative per la realizzazione degli scavi e la corretta gestione del materiale movimentato (Terre e Rocce da Scavo) in conformità con le previsioni progettuali dell’opera e nel rispetto della normativa vigente.
Nell’ottica della minimizzazione dell’impatto ambientale esso esamina la possibilità del riutilizzo dei materiali da scavo all’interno dello stesso sito di produzione ai sensi dell’art.
185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, ed illustra le diverse tipologie di attività e procedimenti operativi necessari.
A tale scopo, si prevede un’adeguata attività di caratterizzazione dei suoli in fase di progettazione esecutiva e prima dell'inizio dei lavori, al fine di accertare i requisiti ambientali dei materiali escavati ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. ovvero l’esclusione degli stessi dal regime dei rifiuti. Le modalità di tale caratterizzazione sono descritte nel Piano delle Indagini, riportato al Capitolo 8, che sarà eseguito allo scopo di verificare, per i materiali da scavo, la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale ai sensi del D.Lgs 152/06 (CSC).
Secondo quanto indicato dal D.P.R n. 120 del 13 giugno 2017 e ad altri riferimenti normativi di settore, di seguito meglio specificati, le terre e rocce da scavo possono essere classificate come sottoprodotto (e non come rifiuti), nel caso in cui questi possiedano determinati requisiti previsti al comma 2 dell’art. 4 del sopra citato decreto:
Sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
Il loro utilizzo si realizza nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari;
Sono idonee ad essere utilizzate direttamente ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
Nel caso specifico delle lavorazioni che caratterizzano la realizzazione del progetto presentato, accertata la sussistenza di tutti i requisiti necessari e accertata la non contaminazione dei siti, si prevede di:
Riutilizzare gran parte del materiale proveniente dalle operazioni di scavo e non solo, per operazioni di rinterro o rimodellazione dei terreni;
Trasportare la rimanente parte a rifiuto in centri di riutilizzo o apposite discariche.
2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Dal 22 agosto 2017 è entrato in vigore il nuovo D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, che riformula la disciplina ambientale per la gestione delle terre e rocce da scavo derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di opere.
Il nuovo regolamento, adottato in base all’art. 8 del D.L. 133/2014 (Sblocca Italia) e convertito, con modificazioni, dalla L. 164/2014., introduce una nuova disciplina sui controlli e rimodula le regole di dettaglio per la gestione come sottoprodotti dei materiali da scavo eleggibili, dettando anche nuove disposizioni per l'amministrazione delle terre e rocce fin dall'origine escluse dal regime dei rifiuti (ex. art 185 del D.lgs. 152/06) e per quelle, invece, da condurre come rifiuti.
La definizione di terre e rocce da scavo è indicata all’art. 2, comma 1, lettera c): Terre e rocce da scavo: “il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade);
rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , per la specifica destinazione d'uso”.
La corretta gestione delle TRS si basa in funzione dei seguenti aspetti:
Ipotesi di gestione da adottare:
Riutilizzo nello stesso sito di produzione;
Riutilizzo in un sito diverso rispetto a quello di produzione;
Smaltimento come rifiuti e conferimento a discarica o ad impianto autorizzato;
Volumi di terre e rocce da scavo movimentate, in base a cui si distinguono:
Cantieri di piccole dimensioni – Volumi di TRS inferiori a 6.000 m2;
Cantieri di grandi dimensioni – Volumi di TRS superiori a 6.000 m2;
Assoggettamento o meno del progetto alle procedure di VIA e/o AIA;
Presenza o meno, nelle aree interessate dal progetto, di siti inquinanti o oggetto di bonifica.
2.1 Terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti
Il materiale generato dalle attività di scavo qualitativamente non idoneo per il riutilizzo o risultato non conforme alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (di seguito CSC),
deve essere gestito come rifiuto in conformità alla Parte IV D.Lgs 152/06 e s.m.i. e destinato ad idonei impianti di recupero/smaltimento, privilegiando le attività di recupero allo smaltimento finale.
Quindi, di tutto il terreno scavato, quello che non viene riutilizzato perché:
contaminato;
avente caratteristiche geotecniche tali da non consentirne il riutilizzo;
in quantità eccedente a quella destinabile al riutilizzo;
deve essere conferito in idoneo impianto di trattamento o recupero o, in ultima analisi, smaltito in discarica. Per il terreno che costituisce rifiuto va privilegiato il conferimento in idonei Impianti di Trattamento o Recupero (con conseguente minore impatto ambientale e minori costi di gestione).
Nel D.P.R. 120/2017 sono indicate nuove condizioni e prescrizioni in presenza delle quali, le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti possono essere oggetto di deposito temporaneo, introducendo una disciplina speciale rispetto a quella individuata dall’articolo 183, comma1, lettera bb), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nello specifico, le terre e rocce da scavo collocate in deposito temporaneo presso il sito di produzione possono essere raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative (cfr. Art. 23 D.P.R. 279/2016):
1. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
2. quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
2.2 Riutilizzo del materiale da scavo all’interno del sito di produzione
Il riutilizzo in sito è disciplinato dal D.P.R. 120/2017 il quale stabilisce che per le opere o attività sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale, “la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”
L’art. 24, inoltre, sancisce che, nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito di opere sottoposte a VIA, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all’art. 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.152/2006 è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello SIA., attraverso la presentazione di un “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”. Successivamente, in fase di progettazione esecutiva, il proponente o l’esecutore:
effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, al fine di
accertarne la non contaminazione ai fini dell’utilizzo allo stato naturale;
redige, accertata I’idoneità delle terre e rocce scavo, un apposito progetto in cui siano definite:
le volumetrie definitive di scavo;
la quantità del materiale che sarà riutilizzato;
la collocazione e durata dei depositi temporanei dello stesso;
la sua collocazione definitiva.
Gli esiti di tali attività vanno trasmessi all’autorità competente e all’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (ARPA) o all’Agenzia Provinciale di Protezione Ambientale (APPA), prima dell’avvio dei lavori. Qualora in fase di progettazione esecutiva non venga accertata l’idoneità del materiale all’utilizzo ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce vanno gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 .
La non contaminazione delle terre e rocce da scavo è verificata ai sensi dell'allegato 4 del D.P.R. 120/2017 stesso.
Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 Allegato 5, al Titolo V, Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., è fatta salva la possibilità del proponente di dimostrare, anche avvalendosi di analisi e studi pregressi già valutati dagli Enti, che tali superamenti siano dovuti a caratteristiche naturali del terreno o a fenomeni naturali e che di conseguenza le concentrazioni misurate siano relative a valori di fondo naturale. In tale ipotesi, l’utilizzo dei materiali da scavo può essere consentita a condizione che non vi sia un peggioramento della qualità del sito di destinazione e che tale sito si collochi nel medesimo ambito territoriale di quello di produzione per il quale è stato verificato che il superamento dei limiti è dovuto a fondo naturale.
3 DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE
Le opere di nuova realizzazione sono costituite dai seguenti edifici:
n. 1 edificio destinato ad allevamento in voliere di galline ovaiole (edificio F)
n. 1 edificio destinato ad allevamento in voliere di pulcini (edificio G)
n.1 edificio destinato ad un mangimificio aziendale (edificio H)
ampliamento dell'edificio M.
Le opere che prevedono la produzione di materiale da riutilizzare secondo il piano di utilizzo riguardano principalmente le seguenti fasi:
Asportazione della coltre di terreno vegetale (scotico);
Distribuzione e livellamento del terreno vegetale asportato nel terreno circostante della stessa azienda, destinato alla piantagione di barriere vegetali ed alberi.
Sbanco del volume di roccia destinato ad alloggiare le fondazioni dei nuovi edifici;
Trasporto e stesa di misto granulometrico per realizzazione strade interne e piazzali;
Trasporto e stesa di misto granulometrico per realizzazione del riempimento della fondazione;
4 INQUADRAMENTO AMBIENTALE
Per quanto riguarda l’inquadramento ambientale relativo al territorio interessato dall’opera in progetto, con specifico riferimento agli aspetti di caratteri geologico, geomorfologico ed idrografico/idrogeologico, utili all’individuazione delle peculiarità del contesto ambientale nell’ambito del quale saranno gestiti i materiali da scavo derivanti dalle opere in progetto, si rimanda alla lettura della Relazione Geologica e dei suoi allegati grafici che ben descrivono tutte le caratteristiche dell’area in esame.
Un ulteriore parametro di indagine ambientale, necessario ai fini della definizione dei limiti di riferimento dal punto di vista della potenziale contaminazione dei suoli nell’area interessata dal progetto, è rappresentato dalle specifiche destinazioni d’uso dei siti interessati dal progetto. Esse sono individuabili sulla base degli strumenti urbanistici attualmente vigenti su scala locale.
Secondo la cartografia allegata agli Strumenti Urbanistici vigenti nel territorio comunale di Modica (RG), le aree ricadono tutte in Zona Agricola.
5 GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
5.1 Riutilizzo delle terre
Durante la realizzazione delle opere, come già anticipato, il criterio di gestione del materiale scavato prevede il suo deposito all’interno dell’area di cantiere e successivamente il suo riutilizzo, all’interno dello stesso sito di produzione (ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dall’Art. 24 del D.P.R.
120/2017), previo accertamento, durante la fase esecutiva, dell’idoneità di detto materiale per il riutilizzo in sito.
Le TRS saranno utilizzabili per reinterri, riempimenti e rimodellazioni:
- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A (tabella 1, di cui all’Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs 152/2006), in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione;
- se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, nei siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale).
5.2 Smaltimento in discarica o conferimento in impianti di recupero
Tutte le TRS derivanti dai lavori sopra citati e non destinate al riutilizzo in sito saranno considerate rifiuti e quindi sottoposte alle disposizioni in materia. Pertanto, il terreno scavato non riutilizzato in quanto contaminato, non conforme o eccedente, verrà
conferito in idoneo impianto di trattamento o recupero o, in ultima analisi, smaltito in discarica. A tal fine, tali materiali, dovranno essere caratterizzati ai fini dell’attribuzione del codice CER per l’individuazione dell’impianto autorizzato.
Gli stessi saranno quindi raccolti e avviati a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative (Art. 23 del D.P.R. 120/2017):
con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 4000 m3 di cui al massimo 800 m3 di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
Al fine di garantire un minore impatto ambientale e minori costi di gestione, per i rifiuti sarà privilegiato il conferimento in idonei Impianti di Trattamento o Recupero adottando comunque tutte le modalità previste dalla normativa vigente (Parte Quarta del D. Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.).
Ai fini dell’attribuzione dell’idoneo codice CER, sui campioni di terreno sarà prevista l’esecuzione di “un set analitico” specifico. Per i materiali da scavo che dovranno essere necessariamente conferiti in discarica sarà obbligatorio eseguire anche il test di cessione ai sensi del D.M. 27/09/2010, ai fini di stabilire i limiti di concentrazione dell'eluato per l'accettabilità in discarica.
5.3 Trasporto
Relativamente al trasporto, a titolo esemplificativo verranno impiegati come di norma camion con adeguata capacità, protetti superiormente con teloni per evitare la dispersione di materiale durante il tragitto.
Per consentire la tracciabilità dei materiali interessati dall'escavazione sarà redatta la prescritta documentazione che consentirà anche nel tempo di individuare l'intera filiera percorsa dal materiale. In particolare, i materiali gestiti come rifiuto dovranno essere messi in carico sull’apposito Registro entro 10 giorni lavorativi dalla loro produzione.
Le operazioni di trasporto e conferimento agli impianti finali di destinazione vengono effettuate previa compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) dove vengono indicate tutte le informazioni necessarie a definirne la tracciabilità, ovvero a definire tutti i collegamenti dal momento della messa in carico sul registro, dello scarico, al trasporto presso l’impianto finale.
Tale documentazione come per legge sarà custodita almeno per i successivi cinque anni e sarà disponibile presso la società committente dell'opera.
Il trasporto del rifiuto sarà accompagnato inoltre dal relativo certificato di analisi, rilasciato da idoneo laboratorio chimico accreditato, dove dovranno essere indicate, oltre al codice CER, tutte le informazioni necessarie a caratterizzare il rifiuto da un punto di vista chimicofisico.
La gestione dei rifiuti sarà comunque effettuata mediante l’ausilio di contratti aperti con fornitori opportunamente qualificati che esplicano l’attività di raccolta, trasporto e
conferimento agli impianti di destinazione finale.
5.4 Deposito temporaneo delle Terre e Rocce da Scavo
Il materiale da scavo idoneo al riutilizzo all’interno dello stesso sito di produzione o da gestire come rifiuto e destinare ad apposito impianto di conferimento (recupero o smaltimento) sarà depositato in spazi appositamente individuati all’interno dell’area di cantiere.
L’area adibita al deposito sarà ubicata all’interno di appositi bacini di contenimento separati rispetto ai luoghi ove si svolgono altre attività, quindi delimitata da cordoli e opportunamente contrassegnata da cartelli. Essa avrà dimensioni tali da garantire lo stoccaggio di tutto il materiale raggruppato per tipologie omogenee (materiale di scotico superficiale, eventuale misto granulometrico, materiale eccedente etc.). L’area sarà inoltre predisposta in modo da resistere agli agenti atmosferici e realizzata in maniera da garantire il completo isolamento delle sottostanti matrici ambientali (suolo e/o acque sotterranee). A tal fine saranno utilizzati appositi teli impermeabilizzanti in HDPE, adeguatamente sovrapposti, di spessore minimo pari a 3 mm, in modo da creare una barriera fisica fra il materiale stoccato e la superficie sottostante. I teli saranno ancorati al suolo con apposizione di pesi lungo il perimetro e sopra di essi saranno depositati i cumuli di materiale.
Alla fine della giornata lavorativa o in occasione di eventi meteorici i cumuli che saranno coperti con ulteriori teli impermeabili in LDPE di spessore non inferiore a 1,00 mm, adeguatamente ancorati alle estremità e in sommità con sacchetti di sabbia o similari, per evitare la formazioni delle polveri e l’infiltrazione delle acque meteoriche.
5.5 Individuazione dell’impianto di conferimento
A seconda della classificazione, delle caratteristiche chimicofisiche, e dalla natura degli inquinanti eventualmente presenti nei rifiuti, i rifiuti prodotti dalle attività di progetto saranno conferiti presso i seguenti impianti:
1. Recupero
impianti di macinazione e recupero di rifiuti inerti e terre e rocce;
2. Smaltimento
impianti di stoccaggio e/o smaltimento rifiuti inerti;
impianti di stoccaggio e/o smaltimento rifiuti pericolosi e non.
In base alla caratterizzazione, terre e rocce da scavo non riutilizzabili, devono essere trasportati, conferiti e sistemati alla/e discarica/e o impianto/i di trattamento autorizzata/e/i.
La disponibilità relativa alla capienza ed all’accessibilità degli impianti di trattamento e/o discariche, sarà assicurata nel totale rispetto della Legislazione vigente, degli Strumenti Urbanistici locali e dei vincoli imposti dalle competenti Autorità.
Concluso il conferimento del materiale agli impianti di smaltimento/recupero, l’area
utilizzata per la realizzazione dei cumuli sarà ripristinata nella situazione anteoperam previo smantellamento di tutte le opere provvisionali esistenti.
La destinazione privilegiata per i materiali da scavo prodotti e gestiti come rifiuti sarà, per quanto possibile, il recupero mediante il conferimento ad appositi impianti autorizzati ad eseguire le attività indicate dai i seguenti codici previsti dall’allegato C del D.Lgs 152/2006.
Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti e verrà effettuato in condizioni di sicurezza previa verifica, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere infatti il più possibile ridotti sia in massa che in volume e smaltiti tramite una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento attraversole migliori tecniche disponibili tenendo conto anche del rapporto costi/benefici complessivi.
Prima dello smaltimento o recupero finale i rifiuti possono essere oggetto di specifici trattamenti di tipo chimicofisico per renderli conformi alle norme tecniche che regolano queste tipologie di attività.
I rifiuti che saranno prodotti possono essere ricondotti in linea generale alle seguenti operazioni di smaltimento di cui all’Allegato B del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
Per quanto concerne le operazioni di cui ai punti D13, D14 e D15 dell’allegato B, la responsabilità del produttore è esclusa a condizione che quest’ultimo, oltre alla quarta copia di ritorno del FIR, debitamente sottoscritta per accettazione da parte dell’impianto di destinazione, abbia ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B.
6 MODALITÀ OPERATIVE GENERALI
La gestione delle terre da scavo deve essere definita sia qualitativamente che quantitativamente nella fase autorizzativa del progetto che le genera, in relazione al sito di utilizzo.
Al fine di individuare la tracciabilità del materiale e consentire quindi una verifica sulle quantità utilizzate nel sito di destinazione, l’eventuale trasporto dovrà essere disciplinato in conformità all'allegato "Documentazione attestante la provenienza, la destinazione e la quantità di materiale di scavo esportato”.
Nella fase di produzione del materiale, destinato all'utilizzo, il direttore dei lavori o il responsabile del cantiere dovrà compilare un apposito modulo da predisporre, firmare e timbrare, per ogni singolo viaggio, numerato progressivamente, in triplice copia contenente le diverse informazioni tra le quali:
sito di provenienza delle terre e rocce di scavo ed estremi dell'autorizzazione;
sito di utilizzo/destinazione delle terre e rocce di scavo ed estremi dell'autorizzazione;
quantità in mc. di materiale trasportato;
ditta che effettua il trasporto;
data e ora di partenza;
accettazione del materiale da parte del responsabile di cantiere o del titolare del progetto del sito di destinazione.
Tutti i documenti di trasporto dovranno comprovare il corretto conferimento, presso il sito di destinazione, della volumetria di scavo prevista in sede progettuale e regolarmente autorizzata.
A completamento di detta fase, il direttore dei lavori dovrà predisporre una dichiarazione in cui si attesta che il terreno derivante dallo scavo, effettuato in conformità al progetto approvato e quindi secondo la richiesta di utilizzo, è stato effettivamente utilizzato.
Detta dichiarazione unitamente ad una copia dei documenti di trasporto di cui sopra dovranno essere allegati alla documentazione di collaudo e attestazione di fine lavori. Il deposito del materiale in attesa di utilizzo, ove sia stata preventivamente esperita la procedura prescritta, non è soggetto alla normativa dei rifiuti e quindi neppure alle norme sul deposito temporaneo di rifiuti, sul deposito preliminare o sulla messa in riserva. Per detti motivi il trasporto delle terre e rocce da scavo, potrà essere effettuato con autocarri senza l’emissione dei “formulari di identificazioni dei rifiuti”.
Il comune di Modica, territorio nel quale è previsto il sito di utilizzo delle terre e rocce da scavo è onerato, altresì, ad esercitare la propria vigilanza al fine di verificare il rispetto di quanto contenuto negli atti progettuali.
6.1 Modalità esecutive e tipologia di scavo adottate
Tutti gli scavi previsti per la realizzazione delle opere relative al progetto presentato saranno realizzati con l’ausilio di appositi mezzi meccanici.
Nello specifico verranno utilizzati:
1. Escavatori per gli scavi a sezione obbligata e a sezione ampia;
2. Pale meccaniche per scoticamento superficiale.
6.2 Scavo di sbancamento per edifici in progetto
Il progetto prevede la realizzazione di realizzazione di tre nuovi fabbricati come appresso descritti:
n. 1 edificio destinato ad allevamento in voliere di galline ovaiole (edificio F), delle dimensioni pari a 16,80 x 96,34, con un’appendice frontale adibita a magazzino e filtro di dimensioni 4,34x6,00 per una superficie coperta complessiva pari a 1644,55 mq.
n. 1 edificio destinato ad allevamento in voliere di pulcini (edificio G), delle dimensioni pari a 14,8 x 72,30 per una superficie coperta pari a 1070,04 mq.
n.1 edificio destinato ad un mangimificio aziendale (edificio H) composto da un corpo di fabbrica di dimensioni 17.10x7.60 m e da una seconda zona del mangimificio di dimensioni pari a 10,0x 14,40, per una per una superficie coperta pari a 273,96 mq.
ampliamento dell'edificio M (locale selezionatrice e magazzino uova) per una superficie coperta pari a a 77,91 mq, e dimensioni planimetriche in pianta di 11,95 m x 6,52.
6.3 Destinazione d’uso delle aree soggette ad operazioni di scavo
Le aree interessate dagli scavi per la realizzazione delle opere in progetto sono tutte ricadenti su aree agricole.
7 OPERAZIONI DI LIVELLAMENTO DEL TERRENO
La preparazione del terreno che caratterizza l’area destinata alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico prevede un’attività di movimentazione delle terre che possono essere distinte in due tipologie:
1. Scotico del terreno agricolo Distribuzione e livellamento del terreno vegetale asportato nel terreno circostante della stessa azienda, destinato alla piantagione di barriere vegetali ed alberi.
2. Riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi in sito, da utilizzare per la realizzazione strade interne e piazzali oltre che per il riempimento delle fondazioni degli edifici in progetto.
Allo stato attuale il terreno non presenta particolari criticità in termini di regolarità del p.c. e risulta caratterizzato da un valore di quota variabile da 388 a 391 m s.l.m.
8 VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI QUANTITATIVI DI TERRE E ROCCE DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI SCAVO
Per una corretta gestione ed un efficiente riutilizzo delle terre e rocce derivanti dalle operazioni di scavo sono stati stimati quantitativamente i volumi di terreno di seguito riportati:
Volume di terreno effettivamente scavato;
Volume di terreno riutilizzabile;
Volume di terreno eccedente.
8.1 Volumi di terreno effettivamente scavato
In base alle diverse operazioni di scavo previste per la realizzazione delle opere è stata fatta una stima dei volumi di terreno effettivamente scavato.
Per quanto riguarda invece il calcolo dei volumi di terra derivanti dalla realizzazione delle strade e delle piazzole di viabilità interna è stata considerata l’area totale occupata da tali opere e la profondità di scavo. I risultati ottenuti vengono di seguito riportati.
Tabella: Stima dei volumi derivanti dalla realizzazione delle opere viabilità interna
Dimensioni scavo Area Profondità
Tipologia di intervento [m2] [m]
Scorticamento del terreno vegetale per la realizzazione delle aree destinate e viabilità e piazzali (pavimentate)
3.102,00 0,20
Scorticamento del terreno vegetale per la realizzazione delle aree destinate e viabilità e piazzali (permeabili)
2.854,00 0,20
Livellamento piazzare
5956,00 0,25
TOTALE [m3] 2.680,00
Per la stima dei volumi relativi alla realizzazione degli scavi per la realizzazione delle fondazioni degli edifici in progetto sono state considerate, per ciascuno, le dimensioni in pianta e la profondità dello stesso. I risultati ottenuti vengono riportati di seguito:
Tabella: stima dei volumi derivanti dalla realizzazione degli scavi per realizzazione delle fondazioni
Dimensioni scavo Larghezza Lunghezza Profondità Volume
Tipologia di intervento [m] [m] [m] [m3]
Scorticamento del terreno vegetale per la realizzazione delle fondazioni degli edifici in progetto
97,00 9,00 73,30 18,60 5,00
17,50 6,40 15,80 18,10 9,40
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
339,50 11,50 231,60 67,30 9,40
Totale scorticamento [m3] 659,00
Scavi di fondazione ovaiole (edificio F)
97,00 9,00
17,50 6,40
0,70 0,70
1.188,2 5 40,32 Scavi di fondazione pulcinaia
(edificio G) 73,30 15,80 0,70 810,70
Scavi di fondazione
mangimificio (edificio H)
18,60 5,00
18,10 9,40
0,80 12,00
269,33 564,00
Totale [m3] 2.873,0
0
Da una valutazione preliminare, risultano quindi calcolati i quantitativi di terreno effettivamente scavati e di seguito riportati in forma tabellare, suddivisi per tipologia di intervento:
Tabella: Valori preliminari dei volumi di terreno scavato
Tipologia di intervento Volume [m3]
Scorticamento del terreno vegetale 1.851,00
Scavo di sbancamento 4.362,00
Totale [m3] 6.213,00
In fase di progettazione esecutiva ci si riserva di affinare i calcoli di cui sopra.
8.2 Volumi di terreno riutilizzabile
Il criterio di gestione del materiale scavato prevede il suo deposito temporaneo presso l’area di cantiere e successivamente, in ragione della natura prettamente agricola dei luoghi, il suo utilizzo per:
il riempimento degli scavi di fondazione;
il livellamento del terreno alla quota di progetto per la realizzazione della viabilità interna;
il livellamento dello strato di terra vegetale nel terreno circostante della stessa azienda;
previo comunque ulteriore accertamento, durante la fase esecutiva, dell’idoneità di detto materiale per il riutilizzo.
Il materiale di scavo, prima dell’eventuale riutilizzo, verrà stoccato provvisoriamente in prossimità del luogo di produzione e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
Tabella: Valori preliminari dei volumi di terreno riutilizzabile
OPERAZIONE Volume [m3]
Volume di terreno utilizzato per riempimento delle fondazioni 1.211,00 Volume di terreno per operazioni di livellamento dei piazzali 1.786,00 Volume di terra vegetale utilizzato per operazioni di livellamento del
terreno circostante
1.979,00
Totale [m3] 4.976,00
8.3 Volume di terreno eccedente
Nel caso di volumi di terreno eccedente, il materiale verrà conferito ad idoneo impianto di trattamento e/o discarica con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti.
Sulla base dei valori di volumi di terreno precedentemente riportati, relativi alla parte prodotta e a quella riutilizzata, si determina per differenza il volume di terreno eccedente di seguito riportato.
Tabella: Valori preliminari dei volumi di terreno riutilizzabile
Volumi stimati Volume [m3]
Volume di terreno prodotto 6.213,00 Volume di terreno riutilizzato 4.976,00 Volume di terreno eccedente 1.237,00
In merito all’eventuale conferimento in discarica, a titolo esemplificativo, verranno impiegati appositi mezzi con adeguata capacità (circa 20m3 di materiale trasportabile), adeguatamente protetti superiormente con teloni per evitare la dispersione del materiale durante il tragitto. Si pianificherà successivamente un numero di viaggi tali da conferire tutto il volume di materiale nell’arco dei mesi previsti per le lavorazioni. Tali operazioni di trasporto non influiranno in alcun modo sul traffico veicolare già presente nelle aree scelte per la realizzazione delle opere.
9 PIANO DI CARATTERIZZAZIONE IN FASE PRELIMINARE
Il piano di caratterizzazione in fase preliminare dovrà necessariamente includere:
Numero e caratterizzazione dei punti di indagine;
Numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
Parametri da determinare sui campioni prelevati;
Ricalcolo delle volumetrie previste delle terre e rocce;
Modalità e volumetrie di riutilizzo delle terre e rocce;
Modalità di smaltimento e volumetrie delle terre e rocce in esubero.
Pertanto, per tutte le opere richiamate, in ogni caso, in fase di progetto esecutivo e prima dell’inizio dei lavori, verranno eseguiti idonei campionamenti secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni a riguardo. A tal proposito si riporta di seguito a grandi linee le modalità e le caratteristiche dei campionamenti necessari per il piano di caratterizzazione.
9.1 Numero e modalità dei campionamenti da effettuare
Le indagini ambientali per la caratterizzazione dei materiali prodotti dalle operazioni di scavo, si conduce, secondo i modi e le quantità indicate nel D.Lgs 152/2006 e nel D.P.R. 120/2017, ed in particolare nell’Allegato n.2 del D.P.R 120/2017 che sarà di seguito citato.
Il piano di investigazione consiste, per ogni campione, nella verifica di un set analitico di 12 parametri, ivi compreso l’amianto, che consenta di accertare che essi non superino i valori stabiliti alle colonne A e B dell’Allegato 5, Tabella 1, parte Quarta, Titolo V del
D.Lgs. 152/2006.
Come indicato nell’Allegato n.2 del D.P.R 120/2017, “La caratterizzazione ambientale è eseguita mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) e, in subordinazione, con sondaggi a carotaggio”. Il prelievo dei campioni potrà essere condotto attraverso l’ausilio di mezzi meccanici, se le profondità da investigare risulteranno compatibili con l’uso del normale escavatore meccanico. Ogni campione dovrà essere accuratamente conservato all’interno di appositi contenitori, tutti puntualmente ed immediatamente etichettati.
Per la scelta dei punti di prelievo sul sito in esame si consiglia di seguire una struttura a griglia il cui lato di ciascuna maglia, come prescrive l’Allegato, “può variare tra 10 e 100 m a seconda del tipo e delle dimensioni del sito oggetto dello scavo”, localizzando il punto d’indagine in corrispondenza dei nodi della griglia stessa (ubicazione sistematica) oppure all’interno di ogni maglia (ubicazione sistematica casuale).
Nell’Allegato si indica inoltre il numero minimo di punti di indagine, pari a 3, e si sottolinea che tale numero varia in maniera direttamente proporzionale alla dimensione dell’area da campionare.
Nello specifico si riportano in tabella i valori limite e il relativo numero minimo di punti di campionamento.
Tabella 9: Numero minimo di punti di presa da effettuare
Dimensioni dell’area Punti di prelievo Inferiore a 2.500 metri quadri 3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri 3 + 1 ogni 2.500 metri quadri Oltre i 10.000 metri quadri 7 + 1 ogni 5.000 metri quadri
Per determinare la profondità di indagine occorre tenere in considerazione la profondità prevista dalle fondazioni. Come indicati nello stesso Allegato, i campioni da sottoporre ad analisi chimicofisiche sono di tre tipologie differenti per ogni punto di indagine considerato:
Campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
Campione 2: nella zona di fondo scavo;
Campione 3: nella zona intermedia tra i due.
Per scavi superficiali, caratterizzati invece da una profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimicofisiche sono almeno due quindi uno per ciascun metro di profondità
9.2 Caratterizzazione chimico fisica
Il set di parametri che, per ciascuno dei campioni prelevati, è necessario verificare,
viene definito sulla base delle possibili sostanze ricollegabili ad attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di pregresse contaminazioni e agli apporti derivanti dall’esecuzione dell’opera.
I campioni prelevati che verranno portati in laboratorio verranno prima vagliati e privati della frazione di 2 cm (da scartare in sito). La concentrazione sarà poi determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm).
Il set di sostanza che necessitano di essere ricercate all’interno dei campioni sono indicate alla tabella 1, Allegato 5, parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006. Le analisi chimicofisiche vanno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute in modo da garantire un grado di sicurezza tale che i valori minimi siano dieci volte inferiori rispetto a quelli relativi alla concentrazione limite.
I valori di concentrazione degli elementi risultati dalle analisi effettuate sui campioni, vanno poi confrontate con le CSC (Concentrazioni Soglio di Contaminazione) riportati alle colonne A e B dell’Allegato 5, Tabella 1, parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006.
Se il contenuto delle sostanze inquinanti, all’interno dei campioni di terreni prelevati, risulta essere inferiori ai valori CSC, si verifica il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all’art. 184bis, comma1, lettera d) del D.Lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede l’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti.
Pertanto, i materiali di scavo saranno riutilizzabili in cantiere ovvero avviati a centri di recupero e/o processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava, solo nel caso in cui la concentrazione di sostanze inquinanti rilevata dalle analisi risulta essere inferiore a valori limite.
Qualora in caso contrario, venga rilevato un superamento dei valori limite di uno o più elementi evidenziati, il materiale da scavo dovrà essere trattato come rifiuto e pertanto si dovrà prevedere lo smaltimento presso apposite discariche autorizzate. Si evidenzia, in ogni caso, la possibilità di procedere dimostrando che, avvalendosi di opportune analisi e studi pregressi già sottoposti a valutazione da parte degli enti preposti, tale superamento dei valori soglia sia dovuto a caratteristiche naturali del terreno o da fenomeni naturali che insistono sullo stesso. Solo in questo caso nonostante il superamento dei valori delle CSC il materiale potrà essere riutilizzato come sottoprodotto ma nell’ambito dello stesso cantiere da cui è stato prodotto.
9.3 Piano di caratterizzazione preliminare
Per il piano di caratterizzazione preliminare è prevista la determinazione del n.
complessivo di punti di campionamento da effettuare sulla base dell’estensione delle superfici soggette all’intervento e alla lunghezza degli scavi in trincea.
9.3.1 Campionamento areale
Per la scelta del numero e dei punti di campionamento areale si fa riferimento alla tabella riportata all’Allegato 2 del D.P.R. 120/2017, riportata al paragrafo 8.1, nella quale
vengono indicati, in funzione della superficie di intervento, il numero minimo di punti di campionamento.
In funzione delle aree oggetto d’intervento, è stato quindi determinato il numero minimo di punti di prelievo come di seguito indicato.
Tabella: numero di punti di campionamento in funzione dell'area Estensione
dell’Area Punti di prelievo minimi
13.972 m2 8
Come consigliato all’Allegato sopra citato, per le modalità di distribuzione dei punti di prelievo, si è scelto di seguire una struttura a griglia, il cui lato di ciascuna maglia, è pari a 50,00 m x 50,00 m, al fine di permettere di soddisfare il numero minimo di punti di prelievo.
Infine, si ritiene opportuno precisare che si è scelto di collocare il punto d’indagine secondo una ubicazione sistematica casuale, cioè all’interno dell’area costituita da ogni maglia.
10 CONCLUSIONI
La presente relazione ha come scopo quello di descrivere e analizzare la gestione e le modalità di smaltimento ed utilizzo del materiale derivante dalle operazioni di scavo e rinterri che interessano la realizzazione di alcune opere del progetto presentato.
Per una corretta gestione ed un efficiente riutilizzo delle terre e rocce derivanti dalle operazioni di scavo sono stati stimati quantitativamente i volumi di terreno di seguito riportati:
Il volume di terreno effettivamente scavato pari a 6.213 m3;
Il volume di terreno riutilizzabile pari a 4.976 m3;
Il volume di terreno eccedente pari a 1.236 m3;
Il volume di terreno eccedente verrà adeguatamente conferito in discarica con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti