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Regolamento della Commissione Provinciale per i servizi e le politiche del lavoro

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Academic year: 2022

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Regolamento

della Commissione Provinciale per i servizi e le politiche del lavoro

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina l’istituzione, la composizione, la costituzione, l’articolazione, la durata in carica e le modalità di funzionamento della Commissione Provinciale per i Servizi e le Politiche del Lavoro, di seguito denominata Commissione, istituita dalla Provincia di Carbonia Iglesias a norma dell’art. 6 decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 nonché ai sensi e dell’art.

8 legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 “Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego".

Art. 2 Istituzione

La Commissione Provinciale per i Servizi e le Politiche del Lavoro è istituita mediante Delibera della Giunta Provinciale quale organo permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali, in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti alla Provincia in materia di collocamento, servizi per l’impiego e programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro.

Nell’individuazione dei componenti la commissione, si auspica che nessun genere sia rappresentato in misura inferiore a 1/3.

Art. 3 Composizione La Commissione è composta:

a) dal Presidente della Provincia o dall’Assessore competente a ciò delegato

b) da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale

c) da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale

d) da un rappresentante designato dal Forum del Terzo Settore

e) da due componenti designati rispettivamente dalla scuola e dall’Università

f) dal Consigliere provinciale di Parità nominato ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125

Art. 4

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle parti sociali

La procedura per la determinazione dei rappresentanti delle parti sociali, si avvia previa informativa da attuarsi con ogni mezzo ritenuto idoneo (es. pubblicazione albo pretorio e/o pubblicazione sul sito web della Provincia, comunicazione diretta).

A tale scopo la Provincia invita le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, presenti nel territorio provinciale, a dichiarare, entro i termini previsti e con le modalità meglio specificate

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nell’avviso, gli elementi utili a valutare il grado di rappresentatività posseduto secondo i parametri di seguito riportati:

a) Organizzazioni dei datori di lavoro:

- numero imprese associate alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di pubblicazione dell’avviso

- numero dei lavoratori dipendenti occupati nelle imprese di cui al precedente punto, con riferimento al 31 dicembre dell’armo precedente quello di pubblicazione dell’avviso

- numero delle categorie rappresentate alla data del 3l dicembre dell’anno precedente quello di pubblicazione dell’avviso

b) Organizzazioni sindacali dei lavoratori:

- numero degli iscritti attivi alla data del 3I dicembre dell’anno precedente quello di pubblicazione dell’avviso

- numero dei rappresentanti eletti nelle RSU presenti nel territorio provinciale.

I dati relativi alla rappresentatività sono comunicati dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione autocertificatoria resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui i dati forniti risultino incompleti o viziati da errori materiali, il Dirigente Provinciale o l’Assessore competente ne richiederà la regolarizzazione al legale rappresentante, che dovrà provvedervi entro il termine perentorio di 5 giorni. Decorso tale termine senza che il legale rappresentante abbia fatto pervenire quanto richiesto si procederà come segue:

- nel caso di mancanza assoluta di dati o di comunicazioni, l’Organizzazione interessata sarà esclusa dal procedimento

- nel caso di mancanza di integrazioni o correzioni richieste relativamente a singoli parametri, i medesimi concorreranno alla definizione del grado di rappresentatività presentando un valore pari a zero.

Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione viene misurato nel modo seguente:

Organizzazioni Sindacali

- Incidenza percentuale del numero degli iscritti ad una organizzazione sindacale rispetto al totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali che abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti

- Incidenza percentuale del numero di rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale eletti nelle R.S.U. presenti nel territorio provinciale rispetto al totale dei rappresentanti eletti nelle R.S.U. delle organizzazioni sindacali che abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti.

Organizzazioni Datoriali

- Incidenza percentuale del numero delle imprese associate ad una organizzazione datoriale rispetto al totale delle imprese associate alle medesime organizzazioni che abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti

- Incidenza percentuale del numero degli occupati nelle imprese associate ad una organizzazione datoriale rispetto al totale degli occupati nelle imprese associate alle medesime organizzazioni che abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti

- Incidenza percentuale del numero delle categorie rappresentate da una organizzazione datoriale rispetto al totale delle categorie rappresentate dalle medesime organizzazioni che abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti.

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La somma del punteggio ottenuto per singolo parametro determina la graduatoria decrescente, che verrà utilizzata per la copertura dei seggi previsti per legge. Una volta individuate le organizzazioni comparativamente più rappresentative, gli uffici competenti provvederanno a richiedere alle stesse le designazioni dei membri effettivi e dei relativi supplenti.

Art. 5 Attribuzioni

La Commissione svolge, in armonia con la normativa nazionale di settore, compiti di concertazione e consultazione in relazione alle seguenti attività e funzioni di cui all’art. 6, L.R, 5 dicembre 2005, n.

20:

a) programmazione e realizzazione di sviluppo dei servizi per il lavoro

b) promozione, a livello provinciale, di programmi e progetti rivolti a favorire l’occupazione e l’inclusione sociale

- delle donne

- degli iscritti all’elenco anagrafico, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata e a quelli privi di qualifica professionale

- di tutti i soggetti del disagio sociale - dei lavoratori immigrati

- dei soggetti ex tossicodipendenti ed ex detenuti - dei lavoratori posti in mobilità

c) promozione di forme di utilizzo dei soggetti in situazione di particolare disagio nell’ambito dei servizi e opere a vantaggio della collettività

d) promozione programmi e progetti nell’ambito dei tirocini formativi e di orientamento e delle borse lavoro

e) definizione degli ambiti territoriale di riferimento peri Centri dei servizi per il lavoro

f) sperimentazione di servizi innovativi per il miglioramento e lo sviluppo del sistema provinciale

g) sperimentazione di servizi per favorire l’integrazione delle funzioni, con particolare riguardo al

h) rapporto con l’istruzione, la formazione professionale, l’orientamento scolastico e professionale e il loro collegamento con il mondo del lavoro

i) programmazione e organizzazione di servizi per il lavoro secondo i criteri di efficienza ed efficacia, perseguimento della qualità delle prestazioni, della loro omogenea diffusione nell’ambito provinciale e della semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi j) elaborazione delle linee guida per la predisposizione del piano provinciale per i servizi e le

politiche del lavoro

k) analisi tecnica ed inserimento nella lista di mobilità di cui alla Legge 223 del 1991, relativamente ad aziende ed unità produttive presenti in ambito provinciale

l) mediazione dei conflitti di lavoro collettivi d’interesse provinciale e dell’esame congiunto di cui

m) all’art. 4 della Legge 223 del 1991.

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Norme di funzionamento della Commissione

Art. 6

Nomina e durata in carica dei componenti

I componenti della Commissione sono nominati dal Presidente della provincia con proprio decreto, a seguito e sulla base delle designazioni effettuate dalla parti sociali e dalle categorie indicate al precedente art. 3, nel rispetto del criterio della rappresentatività. Il Presidente della Provincia notifica il decreto di nomina a tutti gli interessati, entro i successivi 10 giorni.

I componenti nominati ai sensi del precedente comma, durano in carica 3 anni. I componenti sono tenuti a partecipare a tutte le sedute, salvo i casi di motivato impedimento da comunicare per iscritto al Presidente. In caso di assenza ingiustificata del componente titolare o supplente a tre sedute consecutive, entrambi si intendono decaduti.

In caso di decadenza del componente effettivo e del supplente, la Provincia provvederà a richiedere all’organizzazione o associazione la segnalazione di un nuovo referente. In mancanza di risposta entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Provincia richiederà all’Organizzazione o all’associazione in graduatoria con punteggio immediatamente inferiore, la segnalazione di un rappresentante titolare e supplente.

Art. 7 Convocazione La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente.

Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione in un termine non superiore a 20 giorni qualora ne pervenga richiesta scritta da parte di almeno 1/3 dei componenti.

La convocazione dei componenti è fatta con avviso da far pervenire agli interessati almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione.

Art. 8

Partecipazione alle sedute

Le sedute della Commissione sono validamente riunite con l’intervento della metà più uno dei componenti, in sede di prima convocazione. In seconda convocazione la seduta sarà valida se registra la presenza di un terzo dei componenti.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche ma su invito del presidente possono essere invitati esperti per materia.

Art. 9 Ordine del giorno L’ordine del giorno è predisposto dal Presidente.

Il Presidente della Commissione, d'intesa con il Dirigente di Settore competente in materia di politiche del lavoro, fissa l'ordine del giorno e ne dispone la comunicazione nei termini previsti per la convocazione e tenendo conto anche delle proposte scritte pervenute dai componenti. Gli

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argomenti sottoposti a determinazione della Commissione vengono trattati secondo l'ordine del giorno.

In casi eccezionali ed urgenti di comprovata necessità, è ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiunti all'ordine del giorno qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più componenti ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta sia accolta dall'unanimità dei presenti. Qualora non sia raggiunta tale unanimità, gli argomenti devono essere inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 10 Votazioni

Il voto è personale, non sono ammesse deleghe. La proposta si ritiene approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Nelle votazioni i componenti che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.

Sono conteggiati al momento del voto esclusivamente i componenti presenti in Commissione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11

Assistenza e segreteria della Commissione

Il Dirigente del Servizio Politiche attive del Lavoro svolge i compiti di collaborazione e di Assistenza tecnica nei confronti della Commissione. A tale fine assiste con facoltà di intervento alle riunioni della Commissione, per la quale cura il servizio di segreteria e la redazione del processo verbale tramite il personale del Servizio.

Art. 12 Indennità

Per i componenti della Commissione è previsto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della medesima pari al gettone di presenza dei consiglieri provinciali. L’indennità sarà attribuita per un massimo di 24 sedute annue.

Art. 13

Insediamento Commissione

Il Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro, con propria determinazione, provvede a prendere atto delle designazioni pervenute.

Il Presidente della Commissione Provinciale, tramite l’ufficio preposto, convoca i componenti per l’insediamento con l’invito a produrre — pena l’esclusione dall’insediamento — le credenziali, costituite da autocertificazione attestante l’assenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità oltre che di altre cause ostative allo svolgimento dell’incarico affidato, di ciascun componente.

Il Presidente, tramite l’ufficio preposto, acquisisce le credenziali e procede all’insediamento della Commissione almeno in presenza della metà più uno dei componenti designati.

Nella seduta di insediamento l’ordine del giorno avrà ad oggetto:

- illustrazione ed esame del regolamento da parte del Presidente

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- elezione, a maggioranza dei presenti, del Vice Presidente, scelto tra i componenti della Commissione.

Sede istituzionale della Commissione è la sede della Giunta della Provincia di Carbonia Iglesias.

Art. 14

Convocazione Commissione

La convocazione, disposta dal Presidente, è effettuata a cura dell’ ufficio preposto con lettera raccomandata inviata almeno n. 5 giorni prima della data della riunione.

Il Presidente può convocare la Commissione anche tramite telegramma o fax da spedire almeno 2 giorni prima della seduta per l’esame di argomenti che rivestono

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività dell’atto di approvazione.

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