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Academic year: 2022

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Da www.handylex.org Carlo Giacobini

Centro per la documentazione legislativa UILDM nazionale

L'assegno al nucleo familiare: novità e precisazioni

L'assegno al nucleo familiare è una forma di sostegno al reddito. Viene erogato ai lavoratori dipendenti o parasubordinati, ai pensionati, ma anche ai lavoratori in mobilità o in cassa integrazione. L'assegno al nucleo familiare viene erogato in misura diversa a seconda della composizione della famiglia e del reddito familiare. In sostanza diminuisce (fino allo zero) in corrispondenza dell'aumentare del reddito familiare e questa "diminuzione" è proporzionata al numero dei componenti della famiglia.

Nella composizione della famiglia si considerano: il richiedente dell'assegno, il coniuge non legalmente separato, i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) di età inferiore ai 18 anni; i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro, i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni.

La norma prevede che vadano computati nel nucleo anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente (figli di fratelli e sorelle, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di entrambi i genitori). La Legge finanziaria per il 2007 (Legge 296/2007) ha previsto una misura a favore dei nuclei familiari numerosi. Per i nuclei familiari con almeno quattro figli sono considerati ai fini della determinazione dell'assegno, come per i figli minori, anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.

La Finanziaria 2007

Più in generale la Legge finanziaria (art. 1 comma 11, Legge 27 dicembre 2006, n. 296), ha voluto introdurre, rispetto all'assegno al nucleo familiare, misure ancora di maggior sostegno per le famiglie meno abbienti e più numerose, rivedendo le stesse modalità di calcolo. In estrema sintesi, percepiscono assegni molto inferiori i nuclei con redditi più elevati, mentre vengono aumentati notevolmente le prestazioni a favore dei nuclei più disagiati.

Le prime indicazioni dell'INPS

Sulla scorta delle indicazioni della Legge finanziaria, l'INPS ha elaborato e diramato le prime tabelle di riferimento con Circolare n. 13 del 12 gennaio 2007. Quelle tabelle sono state oggetto di parecchie contestazioni, sfruttate anche sensazionalisticamente, sostenendo l'affermazione che "a parità di reddito e a parità di numero di componenti, ad un nucleo familiare in cui è presente un figlio diversamente abile, spetterebbe meno che ad una famiglia con un bambino normodotato".

Si tratta di un'affermazione che non corrisponde completamente al vero. Fino a certi livelli di reddito, le differenze sono significative: per i redditi più bassi la maggiorazione nel caso sia presente un figlio disabile è notevole. Le differenze si assottigliano sempre di più, fino a diventare, paradossalmente, sfavorevoli.

Quando la differenza diviene sfavorevole (es. 50 mila euro, 20 euro circa nel caso non si abbia un disabile in famiglia, 15 nel caso lo si abbia), non conviene più fare riferimento alla tabella 14, ma conviene far

riferimento alla tabella 11. Nella sostanza quando si hanno più di 45000 euro di reddito e un figlio disabile, non si fa più riferimento alla tabella 14, ma alla tabella 11. Ma questo è causa di non poche complicazioni.

È comunque indubbio che l'INPS nella prima Circolare ha generato non poca confusione e fraintendimenti.

Tant'è che è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto del 7 marzo 2007 (in Gazzetta solo l'8 maggio 2007), per precisare che, dal 1 gennaio 2007, "l'assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili".

A seguito di queste puntualizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'INPS con la Circolare 88 del 18 maggio 2007, ha riformulato le tabelle 14 e 15 che interessano appunto i nuclei in cui siano presenti

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soggetti inabili. Con la medesima Circolare sono anche impartite istruzioni ai datori di lavoro affinchè ci sia una compensazione sulle eventuali diminuzioni subite dai lavoratori.

Circolare INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, 18 maggio 2007, n. 88

"Assegno per il nucleo familiare. Tabelle 14 e 15"

SOMMARIO: a decorrere dal 1° gennaio 2007 l'assegno per il nucleo familiare per i nuclei con due genitori o un solo genitore e almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili

L'art. 1, comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto, a decorrere dal 1.01.2007, la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dell'assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili (tabelle 11 e 12). Lo stesso art. 1, comma 11, alla lettera b) ha previsto altresì per le altre tipologie di nuclei con figli (tabelle 13-19) un aumento dell'importo dell'assegno del 15 per cento.

Si è rilevato peraltro che l'applicazione di detta norma ha comportato in alcuni livelli di reddito una disparità di trattamento, tale da determinare, a parità di reddito del nucleo familiare, un importo inferiore dell' assegno in nuclei con almeno un figlio minore e almeno un componente inabile (tabelle 14-15). Ciò in quanto le tabelle 14 e 15 rientrano tra quelle tabelle per le quali il comma 11 dell'art.1 alla lettera c) ha stabilito che la rimodulazione dei livelli di reddito e gli importi dell'assegno potrà avvenire a seguito di emanazione di un decreto interministeriale. In considerazione del fatto che la legge 296/2006 ha lo scopo di fornire una maggior tutela ai nuclei familiari più bisognosi ivi compresi i nuclei in cui sono presenti componenti inabili, per ovviare nell'immediato a sanare la situazione di disuguaglianza venutasi a creare, nelle more di una successiva rimodulazione delle tabelle, si è ritenuto che, a parità di reddito familiare, l'importo dell'assegno per i nuclei con componenti inabili debba essere quantomeno pari a quello dei nuclei equivalenti senza componenti inabili.

Il Decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della solidarietà sociale ed il Ministro dell'economia e delle finanze, del 7 marzo 2007 pubblicato sulla G.U. n. 105 del 8.5.2007, ha stabilito che "A decorrere dal 1°gennaio 2007, l'assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili."

Pertanto le tabelle 14 e 15 sono state raccordate con le tabelle 11 e 12 se più favorevoli e le nuove tabelle 14 e 15 così rielaborate vanno a sostituire le tabelle 14 e 15 in precedenza allegate alla circolare n.13/2007 (tabelle ANF importi mensili) e circolare n. 26/2007 (tabelle ANF importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali).

ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti nelle domande già presentate e in quelle che saranno presentate con decorrenza 1° gennaio 2007 in poi dai lavoratori aventi diritto ai nuovi importi, determineranno la misura dell'assegno spettante a far tempo dal 1° gennaio 2007, corrispondente al numero dei componenti il nucleo e al reddito familiare, sulla base delle tabelle allegate.

Tale importo sarà erogato per intero in caso di nuove domande, e limitatamente alla differenza con quanto già corrisposto per i beneficiari in essere. Ai fini del conguaglio delle eventuali differenze erogate agli aventi diritto, i datori di lavoro utilizzeranno il già previsto codice del quadro "D" del modello DM10/2

"L036". La suddetta operazione potrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

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