PROVINCIA SUD SARDEGNA
GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE
N. 262/ES del 30.06.2016
Oggetto: ART. 29 L.R. 20/2005 Incentivi al Reimpiego 2012 – revoca finanziamento attribuito ad Esu Claudio CUP: C86D12000140002.
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 29 della L.R. 20/2005 “Incentivi al reimpiego” che prevede la realizzazione da parte delle province di programmi annuali finalizzati all’attuazione di progetti aventi come obiettivo il reimpiego di lavoratori appartenenti a particolari categorie di svantaggio, mediante l’utilizzo di risorse regionali;
RICHIAMATI
- la determinazione N. 11/ES del 10.01.2013 con cui sono stati approvati l’Avviso “Art. 29 L.R.
20/2005 Incentivi al Reimpiego 2012” ed i relativi allegati;
- l’Avviso “Art. 29 L.R. 20/2005 Incentivi al Reimpiego 2012”;
- la Determinazione N. 238/ES del 10.05.2013 “ART. 29 L.R. 20/2005 Incentivi al Reimpiego 2012 – Approvazione verbali n. 3, 4 e 5.” con la quale inoltre sono state approvate le graduatorie degli ammessi a valere sull’Azione 1 e 2;
- la Determinazione N. 434 /ES del 06.09.2013 con cui è stata approvato il Contratto di finanziamento Rep. ANSR n° 514 del 06.09.2013 per l’erogazione del finanziamento a favore di Esu Claudio CUP: C86D12000140002;
- il Contratto di finanziamento Rep. ANSR n° 514 del 06.09.2013 con cui è stata disciplinata l’erogazione del finanziamento a favore di Esu Claudio CUP: C86D12000140002;
- L’atto di liquidazione N. 423 /ES del 06.09.2013 con il quale è stata trasferita la prima tranche del finanziamento pari ad euro 15.000,00 a favore di Esu Claudio;
VISTA la rendicontazione presentata da Esu Claudio con prot. 17820 del 23/09/2015;
RILEVATO, in seguito all’istruttoria effettuata, che tale rendicontazione presentava delle irregolarità, quali:
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− non conformità di quanto dichiarato nell’Allegato C3 “modello rendicontazione spese sostenute” rispetto a quanto indicato nell’oggetto di molte delle fatture presentate (nello specifico, molte di queste spese, che vengono indicate come aventi utilità pluriennale nel
“modello rendicontazione spese sostenute” , sono in realtà spese di gestione come chiaramente risulta dall’oggetto di ciascuna fattura);
− la presenza nell’Allegato C3 “modello rendicontazione spese sostenute” di spese per l’acquisto di materiali che il proponente ha dichiarato di aver sostenuto per la realizzazione della copertura di un deposito attrezzi e di una recinzione nel terreno utilizzato come deposito materiali ed attrezzi, ma che, in considerazione dell’attività prevalente svolta dall’impresa, potevano ben trattarsi di spese sostenute per altri scopi,
− l’ordine cronologico delle fatture presentate per l’acquisto dei materiali ed attrezzi necessari la sistemazione del terreno sopra citato è del tutto illogico e irrazionale in quanto vengono imputate in ordine cronologico le seguenti fatture:
1. Fatt. n. 3519 del 31/10/13 “copertura deposito e minuteria varia” € 605,53;
2. Fatt. n. 3949 del 30/11/13 “copertura deposito, materiale antinfortunistico e varie” € 711,58
3. Fatt. n. 873 del 31/03/14 “tavole, paletti deposito, materiale antinfortunistico e minuteria varia” € 1.154,44 (di cui € 9,46 di guanti)
4. Fatt. n. 337 del 31/05/15 “blocchi recinzione deposito aziendale” € 2.539,37;
5. Fatt. n. 15 del 07/08/15 “movimento terra per sistemazione area deposito aziendale” € 615,00;
CONSTATATO sulla base del primo sopralluogo, effettuato in data 06/10/2015, presso il terreno distinto al Catasto dei terreni, al foglio 8, particella 198, sito in Barbusi a Carbonia (indicato da Esu Claudio quale terreno su cui erano stati effettuati i lavori) che:
1. il terreno non era utilizzato come deposito attrezzi;
2. la recinzione presente era realizzata ormai da tanti anni e non risultava realizzata con i materiali rendicontati (blocchetti e rete termo saldata);
3. non era presente il deposito, pertanto non era stata realizzata alcuna copertura;
4. non sono stati realizzati lavori di movimento terra per la sistemazione area deposito aziendale;
VISTA la nota riservata trasmessa in data 20/10/2015 prot. n. 19987 in cui il Responsabile del procedimento comunica formalmente le risultanze dell’istruttoria;
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VISTA la richiesta del Dirigente, Prot.n. 20394 del 21/10/2015, di effettuare un altro sopralluogo in contraddittorio con il Beneficiario del finanziamento;
VISTO il verbale di sopralluogo effettuato in data 26/10/2015 che conferma quanto già indicato dal Responsabile del procedimento nella nota riservata trasmessa in data 20/10/2015 prot. n.
19987;
VISTE le risultanze del sopralluogo tecnico effettuato in data 07/01/2016 che conferma sostanzialmente le risultanze degli altri due sopralluoghi;
VISTO il contratto di finanziamento Rep. ANSR n° 514 del 06.09.2013, in particolare:
− l’art. 5, comma 1 lett. e) che dispone, tra le altre cose, che è obbligo del Beneficiario assicurare che i beni strumentali materiali ed immateriali, i cui costi sono stati oggetto di contributo col presente Avviso, siano: utilizzati esclusivamente all’interno della sede operativa nella quale è localizzata l’attività oggetto dell’aiuto, ad eccezione delle attrezzature il cui uso esterno alla sede operativa sia funzionale ed indispensabile al corretto svolgimento del ciclo produttivo; mantenuti nella sede operativa dell’impresa per almeno tre anni dalla data di ultimazione del programma d’investimento;
− l’ art. 6 che dispone al comma 1 lett. a) che il finanziamento debba essere completamente revocato qualora venga data una diversa destinazione ai beni oggetto del finanziamento e alla lettera g) qualora il Beneficiario non dovesse rispettare gli obblighi del presente contratto o dell’Avviso;
RILEVATO, sulla base dei tre sopralluoghi effettuati e della rendicontazione presentata, che:
1. i beni e servizi rendicontati per la sistemazione del terreno non erano presenti all’interno del terreno;
2. non sono stati utilizzati per la recinzione e la sistemazione del terreno in quanto né la recinzione, né il deposito e neanche il movimento terra per sono stati realizzati;
3. il terreno in questione non era nemmeno utilizzato come deposito attrezzi;
RITENUTO necessario, pertanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 6 e del combinato tra l’art.
5 e l’art. 6 del contratto di finanziamento procedere alla revoca dell’intero finanziamento già concesso ad Esu ;
VISTO il Testo Unico Degli Enti Locali, D.lgs 267/2001;
VISTA la L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
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DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di revocare il contributo precedentemente assegnato al sig. Esu Claudio CUP:
C86D12000140002 con determinazione N. 434 /ES del 06.09.2013 per l'importo complessivo pari a euro 25.000,00 (venticinquemila);
2. di procedere al recupero di quanto già erogato con la liquidazione della prima rata del contributo per un importo pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00);
3. di dare mandato all’Ufficio Politiche Attive per il Lavoro per la realizzazione di tutti gli adempimenti necessari;
4. di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario.
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Speranza Schirru Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Monica Nocera