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Approvato con Deliberazione nr. 29 del 05/04/2019

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1 Approvato con Deliberazione nr. 29 del 05/04/2019

REGOLAMENTO PER L’AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, SOCIETA’, PERSONE FISICHE O ENTI PRIVATI.

ART. 1 – FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina la possibilità, per il personale dipendente dell’Istituto, di svolgere attività non comprese nei compiti e doveri d’ufficio, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 165/2001, modificato dalla legge 190/2012 - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione”.

2. L’espletamento degli incarichi extra-lavorativi, anche in assenza di incompatibilità o conflitto d’interessi, non costituisce un diritto per i dipendenti, tenuto conto che per essi vige il principio della “esclusività della prestazione”, ai sensi dell’art. 98 della Costituzione.

3. I dipendenti dell’Ente a tempo indeterminato, o determinato, a tempo pieno o parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%, possono eccezionalmente espletare incarichi extra istituzionali retribuiti a favore delle pubbliche amministrazioni di cui art. 1, comma 2, del D. Lgs.

165/2001, nonché a favore di società o persone fisiche che svolgono attività di impresa o commerciale, purché non siano in contrasto con quelli svolti presso l’Ente - da cui dipendono funzionalmente - o in concorrenza con il medesimo, fermo restando le limitazioni di cui ai successivi articoli.

4. I dipendenti dell’Ente aventi rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere attività di lavoro subordinato od autonomo, anche mediante l’iscrizione ad Albi professionali, secondo le modalità indicate successivamente.

ART. 2 INCOMPATIBILITA’ ASSOLUTA

1. Al dipendente con prestazione lavorativa a tempo pieno o superiore al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno, è fatto divieto di svolgere altra attività subordinata od autonoma. In particolare i dipendenti non possono in nessun caso:

a) esercitare un’attività lavorativa autonoma di tipo commerciale, artigianale, industriale o professionale legata a particolari titoli di studio. Sono considerate tali le attività imprenditoriali di cui all’art. 2082 del codice civile e le attività libero professionali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o registri. E’ equiparata allo svolgimento di attività imprenditoriale, la qualità di socio in società in nome collettivo, nonché di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e per azioni;

b) instaurare altri rapporti di lavoro subordinato sia alle dipendenze di altre pubbliche Amministrazioni sia alle dipendenze di privati;

c) assumere a qualunque titolo cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro (tranne che si tratti di cariche in società, aziende o enti per i quali la nomina sia riservata all’Amministrazione o per le quali, tramite convenzioni appositamente stipulate, si preveda espressamente la partecipazione di dipendenti dell’Amministrazione di appartenenza con cariche sociali), nonché assumere la qualità di socio in società commerciali se alla titolarità di quote di patrimonio sono connessi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell’oggetto sociale;

fare parte di impresa familiare ai sensi dell’art. 230 bis c.c.;

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2 d) esercitare attività di imprenditore agricolo a titolo principale, secondo il disposto di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/2004 e di coltivatore diretto. Nel caso di partecipazione in società agricole a conduzione familiare, tale attività rientra tra quelle compatibili solo se l’impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l’anno;

e) esercitare l’attività di agente, rappresentante di commercio o agente di assicurazione;

f) stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione coordinata a progetto.

2. Sono vietate tutte le attività e gli incarichi concomitanti rispetto al rapporto di impiego con l'ente che collidano in modo anche solo potenziale con il contenuto concreto delle prestazioni del dipendente, nonché in caso di svolgimento di attività da cui lo stesso può trarre utilità dirette o indirette dal proprio status, o garantirsi opportunità che altrimenti gli sarebbero precluse.

3. Non possono altresì essere conferiti incarichi che oltrepassano i limiti della occasionalità e saltuarietà; possono essere tuttavia autorizzate attività anche a carattere continuativo quando, per la natura e per le modalità di svolgimento della prestazione, nonché per l’esiguità del compenso, si escluda in assoluto il carattere dell’intensità e della professionalità nonché il rischio della prevalenza rispetto all’attività svolta in qualità di dipendente.

4. E’ incompatibile con la qualità di dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno, ovvero a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%, l’iscrizione ad albi professionali qualora i relativi ordinamenti professionali richiedano come presupposto dell’iscrizione l’esercizio dell’attività libero professionale.

5. Qualora la legge professionale consenta, comunque, al pubblico dipendente l’iscrizione in speciali elenchi (es.: avvocati impiegati presso servizi legali), o in albi professionali (es.: ingegneri e architetti), o qualora l’iscrizione rientri in un interesse specifico dell’amministrazione, resta fermo il divieto di esercitare attività libero-professionale, pure essendo consentita tale iscrizione.

6. E’ fatto salvo il mantenimento dell’apertura di partita IVA nei soli casi previsti dall’ordinamento, quale il rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%. Il dipendente può essere autorizzato in via eccezionale a mantenere l’apertura della partita IVA al fine esclusivo di incassare i crediti già maturati al momento dell’assunzione.

Art. 3 CONFLITTO DI INTERESSI

1. La valutazione del conflitto di interessi, reale ed accertato, ma in tutti i casi in cui la situazione di conflitto sia anche potenziale, ovvero comporti un’interferenza con il corretto esercizio dell’attività di servizio svolta.

2. La valutazione sulla presenza di conflitto d’interesse anche potenziale è effettuata a seguito della singola richiesta, secondo criteri di imparzialità e tenuto conto del buon andamento e dell’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione.

3. In particolare, uno dei parametri di valutazione sarà il carattere non occasionale ma continuativo dell’incarico da autorizzare e l’incidenza del tempo/lavoro richiesto rispetto a quanto dovuto all’ente dal dipendente stesso, nel rispetto del d. lgs. 81/2008 in materia di riposo psicofisico.

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3 4. Sono di seguito esemplificate alcune fattispecie nelle quali si presume la sussistenza di un conflitto di interessi, che preclude il conferimento o l’autorizzazione dell’incarico, retribuito o a titolo gratuito:

- prestazioni a favore di soggetti pubblici o privati che svolgono attività che possono configurarsi in diretta concorrenza con l’attività istituzionale;

- svolgimento, anche occasionale, di un’attività analoga a quella svolta per l’ente, a favore di enti pubblici o privati dello stesso settore;

- prestazioni a favore di soggetti pubblici o privati che intrattengano rapporti contrattuali con l’ente in materia di lavori, forniture, beni o servizi o che partecipino a procedure di scelta del contraente;

- prestazioni che per l’impegno, le fasce orarie – ad esempio notturne – o per modalità di svolgimento incidono sull’organizzazione del lavoro e la funzionalità del servizio reso per l’ente, o con la possibilità dell’adeguato recupero psico-fisico del dipendente.

5. Altre tipologie o ipotesi di conflitto saranno valutati caso per caso dall’ente.

6. Qualora l’attività sia richiesta da enti pubblici e si riferisca a personale dirigenziale, abbia ad oggetto attività svolte dal dipendente in ambito istituzionale ed abbia carattere continuativo, l’attività potrà essere svolta solo in base a specifica convenzione con l’Ente richiedente.

7. Non sussiste conflitto di interessi qualora l’attività o – in caso di part time pari od inferiore al 50% - l’eventuale lavoro subordinato siano svolti in ambiti professionali di natura completamente diversa dall’attività di servizio svolta presso l’ente.

Art. 4 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

1. Il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, può svolgere attività lavorative extra istituzionali, purché non in conflitto di interesse con l’attività dell’ente.

2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% che intende svolgere attività lavorative extra istituzionali, deve darne comunicazione al datore di lavoro almeno 15 giorni dall’inizio dell’attività stesa.

3. L’Amministrazione, entro trenta giorni dall’istanza, nel caso in cui accerti la sussistenza del conflitto di interessi, nega motivatamente le trasformazioni del rapporto.

4. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell’articolo 1, comma 61 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 5 INCARICHI SOGGETTI A COMUNICAZIONE PREVENTIVA

1. Non sono soggetti ad autorizzazione, ma all'obbligo della comunicazione preventiva:

a) Tutti gli incarichi svolti a titolo gratuito, conferiti mediante atto o provvedimento da associazioni di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni non governative o altri enti e istituzioni senza scopo di lucro, nonché gli incarichi conferiti, sempre a titolo gratuito, aventi ad oggetto attività sportive ed artistiche;

b) I seguenti incarichi da chiunque conferiti, ancorché retribuiti, previsti dall'art. 53, comma 6, D.Lgs. 165/01:

a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

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4 b) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali nel rispetto della D.Lgs n. 30/2005, Codice della proprietà industriale (cfr. art. 65);

c) partecipazione a convegni e seminari;

d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di comando o fuori ruolo;

f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse in posizione di comando o in aspettativa non retribuita;

g) incarichi per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e ricerca scientifica.

2. Il dipendente deve comunicare preventivamente lo svolgimento di uno degli incarichi di cui al comma precedente utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal portale intranet.iaaverona.it completo di tutte le informazioni richieste: ente pubblico o privato che intende conferire l'incarico, oggetto, tipologia, entità dell’impegno, importo dell’eventuale corrispettivo, luogo di svolgimento e durata dell’incarico - la comunicazione priva dei suddetti elementi è nulla con tutte le conseguenze in caso di esercizio dell’incarico.

3. La comunicazione deve pervenire al Servizio Personale con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all’incarico. Il suddetto termine è da intendersi perentorio, fatti salvi i casi di documentata impossibilità, rispetto ai quali vige comunque un obbligo di comunicazione tempestiva e preventiva. Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, l’ufficio preposto può – ove lo ritenga necessario – chiedere un approfondimento istruttorio. Nei casi di sussistenza di conflitto d’interesse o di comunicazione non completa, nel medesimo termine verranno comunicate al dipendente le condizioni ostative all’assunzione dell’incarico.

Ove non vi sia espresso diniego, decorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, il silenzio deve intendersi quale assenza di rilievi da parte dell’Istituto.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono svolti al di fuori dell'orario di servizio, senza l'utilizzo delle attrezzature aziendali e senza che il loro svolgimento comporti pregiudizio per l'attività prestata a favore dell’ente. Fatta salva ogni ulteriore responsabilità per lo svolgimento dell’incarico, l’omessa comunicazione preventiva è causa di responsabilità disciplinare.

Art. 6 INCARICHI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di escludere casi di incompatibilità o di conflitti d’interesse, si individuano i seguenti criteri di valutazione che devono fungere da parametri nella concessione o nel diniego del nullaosta:

a) impegno richiesto dall’incarico: sono autorizzabili le attività che non comportino un rischio di compromissione dell’assolvimento del debito orario, del corretto adempimento dell’attività di servizio, nonché delle esigenze di recupero psico-fisico del lavoratore, tenuto conto sia della singola attività oggetto dell’incarico, sia delle altre eventualmente già comunicate o autorizzate in precedenza;

b) oggetto dell’incarico rispetto all’attività di servizio, valutata caso per caso, con riferimento alla posizione funzionale occupata dal dipendente ed al ruolo ricoperto, eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che possano pregiudicare la prestazione lavorativa, l’esercizio imparziale delle funzioni e l’interesse prevalente dell’ente;

c) strumenti e informazioni necessarie all’esercizio dell’incarico che non devono coincidere con quelle di proprietà dell’Ente;

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5 2. Sono soggetti a istruttoria e autorizzazione preventiva, a titolo esemplificativo, gli incarichi di componente di commissioni di concorso presso altra Pubblica Amministrazione, attività di consulenza per soggetti pubblici o privati, amministratore di condominio, limitatamente al proprio condominio, per la cura dei propri interessi (Circolare Funzione Pubblica n. 6/1997), cariche in enti privi di finalità di lucro, cariche in comitati e organismi di enti pubblici o privati.

3. Rientrano nella categoria degli incarichi autorizzabili anche le prestazioni, a favore di soggetti sia pubblici che privati, svolte saltuariamente ed occasionalmente dal personale di ogni qualifica e profilo al di fuori delle mansioni assegnate e comunque dei doveri di ufficio. Ciò implica però che tale attività comporti un limitato impegno in termini temporali (massimo 30 giorni per anno solare ed un importo inferiore a 5.000,00 euro per committente) e non possa configurarsi come rapporto di lavoro subordinato o collaborazione continuativa;

4. Gli incarichi conferiti direttamente dall’Istituto – a titolo di esempio la partecipazione a commissioni di gara/concorso o lo svolgimento di attività di docenza - sono soggetti ad approfondimenti all’interno dell’istruttoria dei singoli procedimenti, volti a garantire l’assenza di pregiudizi per il corretto svolgimento dell’attività di servizio, oltre all’assenza di situazioni che possano recare pregiudizio all’imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa.

5. E’ fatto divieto al dipendente di svolgere l’attività per cui ha richiesto autorizzazione prima di aver ricevuto la stessa e sono inamissibili richieste effettuate per attività già svolte.

6. Tutti gli incarichi devono essere svolti al di fuori dell’orario di servizio, senza l’utilizzo delle attrezzature aziendali e comunque senza che il loro svolgimento comporti pregiudizio per l’attività prestata a favore dell’Isituto.

7. Per lo svolgimento degli incarichi esterni sopra descritti, deve essere richiesta all’Istituto formale autorizzazione almeno 30 giorni prima dell’inizio dell'incarico alternativamente:

- da parte del dipendente, su apposito modulo scaricabile dal portale intranet.iaaverona.it;

- da parte dal soggetto giuridico conferente l’incarico.

8. La richiesta di autorizzazione preventiva deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

a) i dati anagrafici del dipendente che intende svolgere l'incarico;

b) il soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico;

c) l’oggetto dell’incarico conferito, la tipologia, l’entità dell’impegno;

d) il luogo dove si svolgerà l’incarico;

e) la data d’inizio e fine dell’impegno;

f) l’importo (anche presunto) dell’impegno;

g) il codice fiscale/partita IVA del soggetto o ente conferente l’incarico;

9. Il suddetto termine di 30 giorni è perentorio, fatti salvi i casi di documentata impossibilità, rispetto ai quali vige comunque un obbligo di comunicazione tempestiva e preventiva. Le istanze presentate fuori termine o incomplete sono improcedibili; l’incarico pertanto non potrà essere svolto. Non saranno comunque accettate richieste pervenute oltre la data dei 15 giorni preventivi, oppure con altra modulistica, ovvero incomplete.

La richiesta dovrà pervenire al Servizio Personale, entro il termine anzidetto, e, ove ne ricorra la necessità, il servizio stesso chiederà il parere al servizio di appartenenza

10. Per le domande complete degli elementi essenziali, ove ritenuto necessario il servizio personale potrà svolgere approfondimenti istruttori mediante richieste d’integrazioni documentali o ulteriori elementi integrativi del giudizio ai soggetti interessati. Sino al ricevimento di dette

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6 integrazioni il termine del procedimento di autorizzazione rimane sospeso. Il termine di trenta giorni entro cui l’ente dovrà concedere o meno l’autorizzazione inizierà a decorrere dalla ricezione della documentazione completa.

11. L’autorizzazione all’esercizio dell’incarico, previa verifica dell’insussistenza delle situazioni di incompatibilità, nonché dell’assenza delle ulteriori situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, è disposta mediante atto dirigenziale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di diniego, il provvedimento deve indicarne espressamente le ragioni e deve essere comunicata e trasmessa in copia al dipendente interessato;

12. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione all’espletamento di incarichi riguardi un Dirigente, il parere è espresso dal Consiglio di Amministrazione nel caso di incarico dirigenziale presso altro Ente (con convenzione), e dall’Ufficio Personale nel caso si tratti di incarichi ex art. 53 del d. lgs.

165/2001.

13. La violazione del divieto di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza e l’autorizzazione sia stata concessa, o la mancata comunicazione di inizio di attività o di diversa attività da parte dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, o le informazioni non veritiere in materia, comunicate dal dipendenti, costituiscono giusta causa del recesso dal rapporto di lavoro.

14. In caso di violazione del divieto di svolgere incarichi o collaborazioni retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione, ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza la preventiva autorizzazione, deve essere versato dal dipendente all’Amministrazione, che lo destinerà, nel rispetto della normativa al tempo vigente, ad incremento dei fondi per il trattamento accessorio.

15. Nel caso il dipendente non provveda al versamento, l’Amministrazione procederà al recupero attivandosi nelle forme di legge consentite.

16. Per la contestazione delle violazioni, al dipendente si applica la procedura disciplinare prevista da legge, regolamenti e contratti.

17. Lo svolgimento, da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, di attività extra istituzionali che risultino incompatibili, ai sensi del presente Regolamento e/o delle vigenti norme di legge, costituisce illecito disciplinare, fatto salvo l’adempimento dell’obbligo di cessazione immediata della prosecuzione della medesima attività extra istituzionale.

ART. 7 OBBLIGO DI CONTROLLO

1. La verifica dell’osservanza delle disposizioni relative al regime di incompatibilità è effettuato a campione o su segnalazione/richiesta del Responsabile del Servizio di appartenenza del dipendente.

2. Ai dipendenti sorteggiati a comporre il campione sarà richiesto di rendere, sotto la loro responsabilità, dichiarazione, anche negativa, circa l’eventuale svolgimento di altre attività

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7 lavorative, eventuali iscrizioni in Ordini e/o Albi Professionali, l’eventuale titolarità di partita IVA, le eventuali abilitazioni professionali possedute.

3. I Dirigenti ed i Responsabili dei singoli Servizi sono tenuti a segnalare eventuali casi di inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento da parte dipendenti loro assegnati, di cui siano venuti comunque a conoscenza, ai fini dei prescritti accertamenti. L’inosservanza del presente obbligo dà luogo a responsabilità disciplinare.

Art. 8 ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

1. L’anagrafe delle prestazioni, che avviene attraverso il portale Web – PerlaPA del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione - Dipartimento della Funzione Pubblica, è il censimento di tutti gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, a dipendenti della Pubblica amministrazione ed è previsto dal succitato art. 53 del D.Lgs 165/2001, come modificato dalla legge 190/2012.

2. La nuova norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, entro quindici giorni dalla data di conferimento dell’incarico, unitamente ad una “Relazione di accompagnamento”, riportante dati richiesti dalla norma e, in particolare, relativi:

- alle norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, - alle ragioni del conferimento o dell’autorizzazione,

- ai criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, - alla rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione, - alle misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

3. La norma conferma altresì la scadenza del 30 giugno di ciascun anno per l’invio della dichiarazione negativa, che obbliga le amministrazioni a comunicare, anche nel caso in cui non siano stati conferiti o autorizzati incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, prevedendo inoltre sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione.

4. Quindi, al fine del suddetto adempimento, i soggetti pubblici o privati che conferiscono incarichi, sono tenuti a comunicare all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti entro quindici giorni dall'erogazione del compenso stesso.

5. Si precisa che tali dati devono essere obbligatoriamente forniti; gli stessi dipendenti dovranno assicurare che il soggetto conferente esegua gli adempimenti.

ART. 9 CONFERIMENTO DI INCARICHI A DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

1. L’Istituto non può conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

2. Il conferimento dei predetti incarichi senza la previa autorizzazione costituisce infrazione disciplinare per il responsabile del procedimento, fatte salve le conseguenze previste dalla Legge.

Il relativo provvedimento è nullo di diritto.

ART. 10 EFFICACIA DEGLI INCARICHI

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8 1. Gli incarichi autorizzati fino alla data di adozione del presente Regolamento rimangono efficaci fino alla naturale scadenza indicata nell’autorizzazione rilasciata, sempre che non comportino conflitti d’interessi. Eventuali rinnovi saranno valutati secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento.

ART. 11 NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso riferimento all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 42 della legge 190/2012, nonché alla normativa vigente in materia.

2. Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

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