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Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del

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Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31.07.2013

REGOLAMENTO SPECIALE INERENTE LA DISCIPLINA DELL’ARMAMENTO, IL PORTO D’ARMI E GLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA IN USO AGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO DI POLIZIA

LOCALE DEL COMUNE DI MOLTRASIO

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INDICE

CAPO I

Generalità, numero e tipo di armi, strumenti di autotutela personale

Art. 1 – Disposizioni generali

Art. 2 – Numero delle armi in dotazione Art. 3 – Comunicazioni al Prefetto Art. 4 – Tipo di armi in dotazione

Art. 5 – Servizi di guardia d’onore e in alta uniforme Art. 6 – Strumenti di autotutela dell’incolumità personale

CAPO II

Modalità e casi di porto dell’arma. Servizi armati

Art. 7 – Assegnazione dell’arma Art. 8 – Modalità di porto dell’arma Art. 9 – Servizi da espletarsi con armi

Art. 10 – Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza Art. 11 – Servizi di collegamento e di rappresentanza

Art. 12 – Servizi esplicati fuori del’ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO III

Tenuta e custodia delle armi

Art. 13 – Prelevamento e versamento dell’arma Art. 14 – Doveri dell’assegnatario

Art. 15 – Custodia delle armi

Art. 16 – Armadio metallico corazzato Art. 17– Prescrizioni di sicurezza

Art. 18 – Doveri del consegnatario delle armi Art. 19 – Sostituzione delle munizioni

Art. 20 – Controlli e ispezioni sull’armamento

CAPO IV Addestramento

Art. 21 – Addestramento al tiro

Art. 22 – Porto d’armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 23 – Fuori uso e radiazione dal servizio delle armi e degli strumenti di autotutela personale Art. 24 – Norme integrative

Art. 25 – Comunicazioni del Regolamento Art. 26 – Entrata in vigore del Regolamento

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CAPO I

Generalità, numero e tipo di armi, strumenti di autotutela personale.

Art. 1 – Disposizioni generali

Ai sensi dell’articolo 2 del D.m.i. 4 marzo 1987 n. 145 l’armamento del Servizio di Polizia Loicale, per le finalità di cui alla Legge Quadro 7 marzo 1986 n. 65 e s.m.i, della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4 e relativo regolamento di esecuzione è disciplinato dal presente regolamento, che costituisce parte integrante del regolamento del Servizio di Polizia locale del Comune di Moltrasio.

Gli appartenenti al Servizio, ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati dell’arma di ordinanza.

L’armamento in dotazione agli operatori di Polizia locale, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, è adeguato e proporzionato all’esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell’articolo 9 del presente Regolamento.

L’assegnazione dell’arma non comporta alcuna modificazione dei compiti d’Istituto degli operatori della Polizia locale e, ai sensi del C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti locali e delle normative vigenti in materia, ad essa non conseguono retribuzioni aggiuntive (se non quelle spettanti per la funzione), rispetto a quelle già percepite.

Art. 2 – Numero delle armi in dotazione

Il Sindaco fissa, con proprio provvedimento, il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio.

Tale numero è equivalente al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

Per quanto riguarda la maggiorazione delle armi quale dotazione di riserva, successivamente all’approvazione del presente Regolamento, verificato il bilancio comunale, si procederà all’acquisto di un’arma di riserva.

Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Servizio è pari alla quantità dei proiettili relativi ai caricatori delle armi, assegnati ai singoli appartenenti alla Polizia locale, aumentati del munizionamento relativo ai proiettili di riserva che viene fissato nel numero di 60 munizioni.

Il Sindaco denuncia all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 38 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione.

Art. 3 – Comunicazioni al Prefetto

Il provvedimento di cui all’articolo 2 del presente Regolamento speciale ed ogni altra eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicate al Prefetto.

Art. 4 – Tipo di armi in dotazione

L’arma in dotazione al personale del Servizio di cui all’articolo 1 del presente Regolamento speciale è la pistola semiautomatica calibro 9x21mm, scelta tra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all’articolo 7 della Legge 18 aprile 1975 n. 110 e s.m.i, avente alimentazione con caricatore bifilare a presentazione singola e sicura automatica al percussore. Detto armamento è identico sia per il personale maschile che per quello femminile.

Art. 5 – Servizi di guardia d’onore e in alta uniforme

Per i servizi di guardia d’onore in occasione di manifestazioni o cerimonie pubbliche civili o religiose, il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, al vessillo regionale o alla bandiera nazionale può essere dotato di sciabola.

La sciabola deve risultare della foggia prevista per la qualifica dei soggetti da cui vengono utilizzate.

Art. 6 – Strumenti di autotutela dell’incolumità personale

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Per l’espletamento dei servizi di cui al successivo articolo 9, all’operatore – Agente di Pubblica Sicurezza, vengono assegnati in dotazione individuale, con idoneo provvedimento del Sindaco in via continuativa, previo corso di formazione e di attestato finale di idoneità, i seguenti strumenti di autotutela personale, comprensivi di accessori per il porto degli stessi:

- manette di sicurezza;

- spray irritante privo di effetti lesivi permanenti (nelle versioni che non sono classificate come armi proprie dalle competenti autorità).

Al personale del Servizio assunto a tempo pieno ed indeterminato viene assegnato con idoneo provvedimento del Sindaco, in via continuativa quale dotazione individuale, i seguenti strumenti di autotutela personale, comprensivi di accessori per il porto degli stessi:

- guanti antitaglio;

- torcia tattica xenon.

Detti strumenti di autotutela personale potranno consentire al personale del Servizio di attivarsi preventivamente a difesa della propria incolumità. L’utilizzo degli strumenti di autotutela è autorizzato solo in caso di necessità dovuta ad aggressione o eventuale disarmo del soggetto pericoloso.

Detti strumenti di autotutela sono stati enucleati all’articolo 18 nella Legge regionale 14 aprile 2003 n. 4 avente per oggetto “ Riordino e Riforma della Disciplina Regionale in materia di Polizia locale e Sicurezza Urbana” così come espresso nell’articolo 6 comma 2 della Legge Quadro sull’Ordinamento della Polizia Municipale 7 marzo 1986 n. 65.

Gli strumenti di autotutela devono essere immediatamente versati al Sindaco quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione oppure siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l’assegnazione, la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza o all’atto della cessazione o sospensione del rapporto lavorativo presso il Comune o siano venuti meno i requisiti psicofisici e attitudinali richiesti. In ogni caso, tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco.

L’appartenente al Servizio, al quale vengono assegnati in via continuativa detti strumenti di autotutela, di cui all’elenco sopra citato, o parti di essi deve:

- verificare al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi e le condizioni in cui gli stessi sono assegnati;

- custodirli diligentemente e curarne la manutenzione e la pulizia; segnalare immediatamente al Sindaco ogni inconveniente relativo al funzionamento degli stessi;

- applicare sempre e dovunque diligenza nell’utilizzo;

- mantenere l’addestramento ricevuto;

- sporgere immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto degli stessi o di parti di essi al Sindaco.

Non possono essere portati in servizio strumenti di autotutela diversi da quelli assegnati in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche degli stessi e degli accessori ad essi collegati.

Nei servizi in borghese, i dispositivi di autotutela personale su citati devono essere occultati.

Il Sindaco può disporre controlli ed ispezioni degli strumenti di autotutela assegnati in via continuativa, onde verificare lo stato di manutenzione, la funzionalità ed il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. Dell’esito di detti controlli e ispezioni viene redatto apposito verbale.

CAPO II

Modalità e casi di porto dell’arma. Servizi armati

Art. 7 – Assegnazione dell’arma

Per l’espletamento dei Servizi di cui al successivo articolo 9, al personale del Servizio con la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e che abbia superato con esito positivo le sessioni previste al poligono per l’addestramento all’uso e maneggio delle armi, nonché in possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali richiesti, l’arma è assegnata individualmente in via continuativa.

Il provvedimento di assegnazione dell’arma è emanato dal Sindaco per un periodo di 5 anni ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua eventuale revisione.

I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

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Del provvedimento con cui si assegna l’arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell’addetto di Polizia locale, tramite l’indicazione del numero di matricola dell’arma assegnata.

La materiale assegnazione dell’arma e del relativo munizionamento all’atto dell’entrata in Servizio, una volta superato il primo addestramento di tiro e maneggio, come pure la riconsegna degli stessi al momento della cessazione, per qualsiasi causa, dal Servizio, sono effettuate mediante la redazione di appositi verbali e la successiva annotazione sui relativi registri, custoditi all’interno dell’armadio blindato o cassaforte a muro ubicata nei locali del Comune.

In caso di temporanea sospensione dal Servizio, la chiave del tesoretto assegnato per la custodia dell’arma, posto all’interno dell’armadio metallico corazzato o la chiave della cassaforte a muro assegnata per la custodia dell’arma (comprensiva dei due caricatori e del relativo munizionamento), unitamente alle manette di sicurezza e allo spray irritante (se assegnato) vengono formalmente ritirati al dipendente dal Sindaco.

Per le armi assegnate ai fini dell’espletamento di cui all’articolo 9, il porto dell’arma senza licenza è consentito anche al di fuori dell’orario di servizio nel territorio dell’Ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento speciale.

Art. 8 – Modalità di porto dell’arma

Gli addetti al Servizio portano l’arma assegnata in dotazione nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva in apposita custodia, con caricatore pieno e innestato, senza colpo in canna e con cane disarmato.

Nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 4 della Legge Quadro sull’Ordinamento della Polizia municipale 7 marzo 1986 n. 65 e dell’art. 12 del Regolamento del Servizio di Polizia locale, nonché dall’articolo 6 del D.m.i. 4 marzo 1987 n. 145, l’appartenente al Servizio è autorizzato a prestare servizio in abiti civili e deve portare l’arma, nonché nei casi in cui lo stesso è autorizzato a portare l’arma anche fuori dal servizio, ai sensi dell’ultimo comma del precedente articolo 7, questa è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in Servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Unitamente all’arma vanno sempre portate in Servizio, con esclusione delle ipotesi di cui al terzo comma del presente articolo, le manette di sicurezza.

Il Sindaco, nel caso in cui l’addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio ovvero siano accaduti fatti, comportamenti o situazioni tali da compromettere la sicurezza dell’addetto o di altre persone, può procedere al ritiro dell’arma in dotazione.

Ogni appartenente al Servizio al quale non sia stata assegnata o sia stata ritirata, per qualsiasi ragione, l’arma in dotazione, ed ogni Agente che presti Servizio a tempo determinato, non può essere adibito ai servizi di guardia armata a sedi o palazzi né a quelli di pronto intervento a bordo di veicoli, con esclusione degli altri servizi ordinari, di viabilità e rilievo di incidenti stradali, effettuati anche in orario notturno.

Art. 9 – Servizi da espletarsi con armi

In considerazione della particolarità dei compiti da espletarsi da parte degli appartenenti al Servizio, tutti gli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza devono prestare in via continuativa servizio armato.

I servizi per i quali gli addetti - Agenti di Pubblica Sicurezza portano senza licenza le armi di cui sono dotati sono tutti quelli che si esemplificano in automontato/i, moto montato/i e appiedato/i.

Detti servizi sono, nell’ambito del territorio del Comune, tutti quelli riguardanti l’attività di Polizia locale (Polizia Stradale, Urbana, Amministrativa, Edilizia, Ambientale e tutte le altre materie la cui funzione di Polizia sia demandata alla Polizia locale, dalle vigenti norme legislative e Regolamentari).

Il personale appartenente al Servizio che espleta servizio interno è tenuto a custodire l’arma in dotazione in piena ed immediata disponibilità, onde poter svolgere, debitamente armato, eventuali interventi esterni o compiti di supporto ad essi.

Art. 10 – Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza

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Gli addetti al Servizio di cui all’articolo 1 del presente Regolamento speciale, che collaborano con le Forze di Polizia dello Stato ai sensi dell’articolo 3 della Legge Quadro sull’Ordinamento della Polizia municipale 7 marzo 1986 n. 65, prestano servizio in uniforme ordinaria, muniti dell’arma in dotazione, salvo sia diversamente chiesto dalla competente Autorità e forniscono l’assistenza legalmente richiesta dal Pubblico Ufficiale, alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 11 – Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento espletati fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio – Agenti di Pubblica Sicurezza sono svolti con l’arma in dotazione, mentre nelle stesse ipotesi i servizi di rappresentanza vengono, di massima, garantiti senz’armi.

Il porto dell’arma è altresì consentito agli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, cui l’arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere (seguendo la via più breve), dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Di tale facoltà è fatta menzione nel provvedimento di assegnazione dell’arma disposto dal Sindaco del Comune per gli appartenenti al Servizio non residenti nel territorio comunale.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il provvedimento, deve indicare obbligatoriamente il luogo di residenza del dipendente, ed ogni eventuale successiva variazione dello stesso.

Art. 12 – Servizi esplicati fuori dell’ambito territoriale per soccorso o in supporto

I Servizi espletati fuori dell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza, per soccorso o in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di massima, senz’armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell’ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell’articolo 4 della Legge Quadro sull’Ordinamento della Polizia municipale 7 marzo 1986 n. 65, che il personale inviato per soccorso o in supporto, sia composto da addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, i quali effettuino il servizio stesso in uniforme e muniti di arma d’ordinanza, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.

Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, il personale di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del relativo armamento in servizio, sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le Amministrazioni interessate, osservate le previsioni di cui agli articoli precedenti del presente Regolamento speciale.

Nei casi contemplati dai precedenti commi, il Sindaco, dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente e a quello per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, del numero degli addetti autorizzati a prestare servizio con armi fuori del territorio dell’Ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III

Tenuta e custodia delle armi

Art. 13 – Prelevamento e versamento dell’arma

A seguito dell’assunzione in servizio e previo ottenimento del Decreto prefettizio di attribuzione della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, all’appartenente al Servizio è assegnata, secondo quanto disposto dall’articolo 8 del presente Regolamento speciale, l’arma di servizio.

L’arma viene consegnata dal Sindaco non prima di aver annotato nel registro assegnazioni armi, il provvedimento di assegnazione. L’arma è prelevata corredata del caricatore di riserva e dal relativo munizionamento.

L’arma deve essere immediatamente versata, corredata di caricatore di riserva e di relative munizioni, direttamente al Sindaco, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l’assegnazione, oppure quando viene a mancare la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, o all’atto della cessazione o sospensione del rapporto lavorativo presso il

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Comune o quando siano venuti meno i requisiti psicofisici e attitudinali richiesti, e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

L’arma deve essere prelevata e versata senza il caricatore innestato e senza colpo in canna. I due caricatori sono depositati a fianco dell’arma.

Art. 14 – Doveri dell’assegnatario

L’appartenente al Servizio, al quale l’arma è assegnata in via continuativa, deve:

- verificare, al momento della consegna e del materiale prelevamento, la corrispondenza dei dati identificativi dell’arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;

- custodire diligentemente l’arma e curarne la manutenzione e la pulizia;

- segnalare immediatamente al Sindaco ogni inconveniente relativo al funzionamento dell’arma stessa e delle munizioni;

- applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;

- mantenere l’addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo articolo 21 del presente Regolamento speciale;

- sporgere immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell’arma o di parti di essa e delle munizioni ai competenti organi di Polizia e consegnare tempestivamente copia della stessa al Sindaco.

Art. 15 – Custodia delle armi

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e munizioni e le munizioni stesse, in dotazione al Servizio sono custodite in apposita cassaforte, in un ufficio interno del Comune. All’interno di detta cassaforte sono collocati dei tesoretti ognuno apribile per mezzo di chiave a doppia mappa, ognuna differente per tipo di intaglio, dove all’interno degli stessi sono depositate le armi e le munizioni in dotazione al Servizio.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte di norma dal Responsabile del Servizio nominato con provvedimento del Sindaco. In caso di assenza o impedimento del consegnatario le funzioni di cui sopra vengono svolte dal Sindaco.

L’Autorità di Pubblica Sicurezza può prescrivere particolari modalità di custodia, ai sensi dell’articolo 20 della legge 18/04/1975 n. 110 e ha facoltà, di esigere, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo.

Le armi assegnate in via continuativa sono custodite diligentemente dall’assegnatario, che dovrà curarne la manutenzione e osservare le vigenti disposizioni in materia, nonché le prescrizioni emanate Responsabile del Servizio.

Gli appartenenti al Servizio assegnatari delle armi devono in ogni modo evitare il deposito delle stesse in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.

Al personale assegnatario è consentita la detenzione dell’arma presso la propria abitazione, con particolare richiamo al rispetto di quanto sancito al precedente articolo 15 del presente Regolamento speciale, oltreché ad ogni disposizione di legge vigente in materia.

Art. 16 – Armadio metallico corazzato/cassaforte.

Copia della chiave di apertura dell’armadio metallico corazzato è conservata a cura del Sindaco. Le chiavi di apertura dei tesoretti, dove all’interno degli stessi sono depositate le armi e le munizioni in dotazione al Servizio sono conservate durante le ore d’ufficio dal Responsabile del Servizio. Copia di riserva di dette chiavi, comprensiva della combinazione numerica di apertura dell’armadio metallico corazzato, è conservata dal Sindaco in busta chiusa, sigillata e controfirmata.

I movimenti di consegna e del materiale primo prelevamento a seguito del provvedimento di assegnazione dell’arma (comprensiva dei due caricatori e del relativo munizionamento), o di versamento conseguenti a cessazione o sospensione dal servizio o nelle altre ipotesi di cui al presente Regolamento speciale devono essere annotati su appositi registri di carico e scarico custoditi presso l’ufficio Comando del Servizio.

Art. 17 – Prescrizioni di sicurezza

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Le armi devono essere custodite scariche con i caricatori disinseriti dall’arma, nell’armadio metallico corazzato/cassaforte dove sono alloggiati gli appositi tesoretti. Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire sempre nel locale ove è collocato l’armadio corazzato/cassaforte.

Art. 18 – Doveri del consegnatario delle armi

Il consegnatario delle armi cura con la massima diligenza:

- la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni affidategli;

- l’effettuazione di controlli periodici;

- la tenuta dei registri e il disbrigo degli incombenti burocratici documentali;

- la scrupolosa osservanza (anche da parte altrui) della regolarità delle operazioni inerenti l’armamento.

Art. 19 – Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Servizio devono essere sostituite obbligatoriamente ogni cinque anni ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Il munizionamento sostituito verrà utilizzato per i tiri di addestramento al poligono di tiro e se presenta anomalie sarà formalmente consegnato al competente posto di Polizia di Stato o Stazione dei Carabinieri.

Nel medesimo modo si procede anche con riferimento al munizionamento di riserva.

Art. 20 – Controlli ed ispezioni sull’armamento

Il Responsabile del Servizio effettua controlli periodici alle armi e munizioni per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze dei registri di carico e scarico. L’esito dei controlli è riportato su appositi moduli.

Il Sindaco (o suo delegato) può disporre controlli ed ispezioni all’armamento in dotazione al Servizio e assegnato agli appartenenti allo stesso, onde verificare lo stato di manutenzione, la funzionalità ed il rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

CAPO IV Addestramento

Art. 21 – Addestramento al tiro

Gli appartenenti al Servizio ai quali è stata assegnata l’arma in via continuativa prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno tre corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l’addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine, il Sindaco o il Responsabile del Servizio provvede all’iscrizione di tutti gli appartenenti al Servizio dotati dell’arma di Servizio ad una sezione locale del T.s.n. ai sensi dell’articolo 1 della legge 28.05.1981 n. 286.

Il Sindaco può disporre la ripetizione di ulteriori cicli addestrativi, nel corso dello stesso anno, per tutti gli appartenenti al Servizio.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto.

È facoltà degli appartenenti al Servizio, dotati di arma, recarsi al poligono di tiro anche di propria iniziativa per l’addestramento al tiro, da sostenere in tale caso a proprie spese e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di porto d’armi. Gli agenti allievi, assunti a tempo pieno ed indeterminato, vengono addestrati all’uso dell’arma durante il corso di formazione di base, così come prescritto dagli articoli 37 e seguenti della Legge regionale 14 aprile 2003 n. 4.

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Art. 22 – Porto d’armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi fuori dal territorio comunale, gli appartenenti al Servizio, purché muniti del tesserino personale di identificazione e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l’arma in dotazione nei soli giorni stabiliti, fuori dal territorio comunale fino al luogo ove è ubicato il poligono e viceversa. Il Sindaco comunica almeno 7 giorni prima la disposizione di servizio al Prefetto, il quale può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di Ordine Pubblico. Nell’ipotesi contemplata dal quinto comma del precedente articolo gli appartenenti al Servizio dovranno munirsi, a proprie spese, della carta di riconoscimento per il trasporto di armi da tiro rilasciata dalla sezione locale di iscrizione al T.s.n.. e vidimata dal Prefetto, prevista dall’articolo 76 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, e da ogni altra disposizione vigente in materia.

Capo V Disposizioni finali

Art. 23 – Fuori uso e radiazione dal Servizio delle armi e degli strumenti di autotutela personale

Il fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti ovvero la radiazione di armi e munizioni non più utilizzabili per il Servizio viene richiesto con provvedimento motivato dal Responsabile del Servizio e inoltrato al Sindaco del Comune per i successivi adempimenti. Per quanto riguarda gli strumenti di autotutela personale che risultano inefficienti e non più utilizzabili, la radiazione degli stessi viene effettuata sempre con il provvedimento motivato di cui sopra.

Art. 24 – Norme integrative

Per quanto non previsto dal presente Regolamento speciale si applicano le norme di cui al D.m.i. 4 marzo 1987 n. 145, alla Legge Quadro sull’Ordinamento della Polizia municipale 7 marzo 1986 n. 65 e s.m.i, alla Legge Regionale 14 aprile 2003 n.4, alla Legge 18 aprile 1975 n. 110 e s.m.i., nonché del T.u.l.p.s. e correlato Regolamento di esecuzione (approvati rispettivamente con r.d. 18 giugno 1931 n. 773 e con r.d. 6 maggio 1940 n. 635) e ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 25 – Comunicazione del Regolamento

Il presente Regolamento speciale è comunicato al Ministro dell’Interno per il tramite del Commissario di Governo come disposto dalla Legge Quadro sull’Ordinamento della Polizia municipale 7 marzo 1986 n. 65.

Art. 26 – Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento speciale entra in vigore nella stessa data in cui diviene esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, la delibera di approvazione e sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente.

Entro quattro mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono predisposti tutti gli strumenti operativi per la sua completa attuazione.

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