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Ristrutturazione della casa: guida alle detrazioni 2016

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Ristrutturazione della casa:

guida alle detrazioni 2016

Ristrutturazione della casa: prorogati per il 2016 il bonus Irpef sulle ristrutturazioni edilizie del 50%, l’ecobonus del 55%, e il bonus mobili legato all’acquisto della prima casa da parte di giovani coppie.

La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), ha confermato i bonus legati alla ristrutturazione della casa anche per l’anno in corso. Sarà quindi possibile usufruire della detrazione Irpef del 50% legata alle ristrutturazioni edilizie, ma anche la più conveniente detrazione del 65%, legata agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, e per gli interventi relativi a misure antisismiche.

Nel 2016 debutterà anche un nuovo bonus mobili legato all’acquisto di un immobile da adibire a prima casa. Di seguito tutte le novità 2016 legate alla ristrutturazione della casa.

Ristrutturazioni edilizie: detrazione del 50% anche per il 2016

La Legge di Stabilità ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 il bonus legato alla ristrutturazione della casa: manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, restauro e risanamento conservativo consentiranno di ottenere una detrazione fiscale del 50%, dei pagamenti effettuati su fatture relative ai lavori. A partire dal 2017, tornerà applicabile la detrazione standard del 36%, salvo ulteriori proroghe. La detrazione per le ristrutturazioni sulla casa è applicabile fino ad un massimo di spesa, per singola unità immobiliare di €. 96.000 (dal 2017 la soglia tornerà a €. 48.000). L’importo massimo della detrazione, quindi, sarà pari a €. 48.000 fino al

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31.12.2016 e di €. 17.280 dal 2017. Ricordiamo che la detrazione in esame deve essere obbligatoriamente suddivisa in 10 anni, con quote di pari importo.

Abitazioni interamente ristrutturate

E’ possibile usufruire della detrazione del 50%, sul 25% del prezzo di acquisto relativo ad abitazioni poste in fabbricati ristrutturati. Il soggetto acquirente dispone di 18 mesi di tempo, dopo la conclusione dei lavori, per acquistare l’abitazione, usufruendo dell’agevolazione. Il limite massimo di detrazione pari a €. 48.000.

Misure antisimiche

La legge di Stabilità 2016 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2016, anche la detrazione Irpef e Ires, del 65% legata alla ristrutturazione della casa, per l’applicazione di misure antisismiche sull’abitazione principale o sulle costruzioni adibite ad attività produttive, a condizione che gli edifici si trovino in “zone sismiche ad alta pericolosità” (zone 1 e 2 O p c m n . 3 2 7 4 / 2 0 0 3 ) . L e c o n d i z i o n i p e r b e n e f i c i a r e dell’agevolazione sono le stesse di quelle legate alle ristrutturazioni edilizie, quindi fatture intestate e pagamento tracciabile tramite bonifico bancario. Dal 2017 la detrazione in esame tornerà all’aliquota ordinaria del 36%, l i m i t a n d o i l b o n u s a l l e s o l e a b i t a z i o n i . P e r l e misure antisismiche senza i particolari requisiti per il bonus del 65%, è possibile comunque beneficiare della detrazione del 50%. Ricordiamo che per attivare la detrazione in esame del 65%, non è necessario che vi sia stato un terremoto o una calamità naturale.

Ecobonus sul risparmio energetico: detrazione 65% anche per il 2016

La legge di Stabilità 2016 ha prorogato fino al termine del prossimo 31 dicembre 2016 la detrazione Irpef e Ires del 65%

per gli interventi sul risparmio energetico degli edifici, per

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le schermature solari, per gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. E’ stato confermato anche bonus legato agli interventi effettuati dagli Istituti autonomi per le case popolari, per le spese per interventi realizzati su i m m o b i l i d i l o r o p r o p r i e t à a d i b i t i a e d i l i z i a residenziale pubblica. In particolare, la detrazione, è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, è riconosciuta per il sostenimento delle seguenti tipologie di spesa:

interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010. Il valore massimo della detrazione è pari a €. 100.000;

interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di €.

60.000. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010. In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre;

l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la

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copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di €. 60.000;

i n t e r v e n t i d i s o s t i t u z i o n e d i i m p i a n t i d i climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di €. 30.000;

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a €.30.000;

interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a €. 30.000.

Per le spese sostenute nel 2016, legate a interventi effettuati in “parti comuni degli edifici condominiali“, le persone fisiche (pensionati, dipendenti, lavoratori autonomi) e gli imprenditori in contabilità semplificata, che, anche a seguito delle detrazioni forfettarie Irpef, risultano incapienti, possono non usare direttamente la detrazione del 65%, optando per la “cessione del corrispondente credito” ai fornitori del condominio che hanno effettuato gli interventi.

Le modalità saranno definite da un provvedimento del direttore delle Entrate, da emanare entro il primo marzo 2016.

Bonus mobili per acquisti prima casa delle giovani coppie

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un particolare bonus mobili riservato alle giovani coppie. Si tratta di una detrazione del 50% sulle spese sostenute dal primo gennaio al 31 dicembre 2016, fino ad un massimo di €. 16.000. Il bonus va diviso tra gli aventi diritto e si recupera in dieci quote annuali di pari importo. I beneficiari sono le giovani coppie

“costituenti un nucleo familiare” composto da coniugi o da

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conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni. Le coppie devono essere acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e almeno uno dei due componenti non deve avere superato i 35 anni. I mobili devono servire ad arredare la casa acquistata. Stante il tenore letterale della norma, ma serviranno chiarimenti più precisi da parte delle Entrate, i coniugi devono già essere tali al momento dell’acquisto della casa: sarebbe logico, però, non tagliare fuori le coppie che prima stipulano il rogito e poi si sposano. Su questa agevolazione, tuttavia, i nodi da chiarire sono ancora molti: per quanto riguarda il requisito dell’età la norma parla di under 35 “acquirenti” di casa, quindi sarebbe ragionevole verificare l’età alla data del rogito. E ancora: visto che la legge richiede coppie

“acquirenti“, bisognerà capire se è ammissibile che solo uno dei componenti acquisti il 100% della casa o che, pur comprando insieme l’alloggio, solo uno paghi tutti i mobili. Seguendo quanto affermato dalle Entrate per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, entrambe le risposte dovrebbero essere positive. Inoltre, si dovrà stabilire come documentare la convivenza: il requisito della residenza pare decisivo. Andrà poi fissato un termine entro c u i a d i b i r e l a c a s a a d a b i t a z i o n e p r i n c i p a l e : s i potrebbero mutuare dall’agevolazione “prima casa” i 18 mesi per prendervi la residenza. Infine, la norma cita solo i m o b i l i , e n o n i g r a n d i e l e t t r o d o m e s t i c i , diversamente dall’altra agevolazione sugli arredi.

Bonus mobili legati ai lavori

La legge di Stabilità proroga di 12 mesi, fino al 31 dicembre 2016, anche l’altro bonus mobili legato alla ristrutturazione della casa, chiarendo che non è cumulabile con quello per le giovani coppie. Invariata la disciplina: è una detrazione del 50%, da dividere in dieci anni, su una spesa massima di €.

1 0 . 0 0 0 . P r e m i a t o l ’ a c q u i s t o d i m o b i l i e g r a n d i elttrodomestici di classe almeno A+ (A per i forni). Il

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bonus spetta a chi beneficia anche del 50% per lavori legati a l l a r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l a c a s a c h e s i a n o a l m e n o di manutenzione straordinaria.

FONTE: fiscomania.com

Compensazione dei crediti fiscali: la guida all’utilizzo

G u i d a a l l e r e g o l e a p p l i c a t i v e p e r l a compensazione dei crediti fiscali: credito Iva annuale e trimestrale e crediti relativi alle imposte dirette.

Il corretto utilizzo in compensazione dei crediti di natura fiscale è un aspetto importante quanto delicato, in virtù delle particolari norme che regolano le modalità, i tempi e i limiti quantitativi, legati a ciascun tributo oggetto di compensazione. All’inizio di anno, a partire dal primo di gennaio, sono utilizzabili in compensazione i crediti fiscali che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali relative all’anno di imposta precedente, benché dette dichiarazioni saranno presentate successivamente all’utilizzo del credito che ne scaturisce.

In particolare, sono le compensazioni “orizzontali“, ossia quelle effettuate tra tributi diversi, a presentare le maggiori limitazioni: i vincoli maggiori riguardano la compensazione dei crediti Iva (in vigore dal 2010), ma dal 2014 sono state introdotte limitazioni riguardanti anche compensazioni delle altre imposte, senza poi dimenticare il

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blocco che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo. A questo scopo, ci appare utile fornire un quadro riassuntivo che delinei in maniera chiara le regole di compensazione dei crediti fiscali.

La compensazione dei crediti Iva Le regole generali

Il credito Iva che scaturisce dalla dichiarazione annuale può essere utilizzato in compensazione a partire dal primo gennaio dell’anno successivo. Questo significa che il credito Iva relativo all’anno di imposta “n” potrà essere utilizzato in compensazione “orizzontale”, soltanto a partire dal primo gennaio dell’anno “n+1”, ma soltanto per importi sino a €.

5.000. Oltre a questa soglia, la compensazione dei crediti Iva derivanti dalla dichiarazione annuale ed anche dei crediti risultanti dai modelli TR, deve seguire le seguenti regole di utilizzo:

g l i u t i l i z z i d e l c r e d i t o I v a e m e r g e n t e d a l l a dichiarazione annuale per importi superiori alla soglia di €. 5.000, possono essere eseguiti solo a decorrere d a l g i o r n o 1 6 d e l m e s e s u c c e s s i v o a q u e l l o d i presentazione della dichiarazione da cui esso emerge;

per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di

€. 15.000, invece, è necessario effettuare tramite soggetti a ciò abilitati, i controlli previsti ai fini dell’apposizione nella dichiarazione annuale del “Visto di conformità”. Il rilascio del visto viene effettuato telematicamente, tramite la barratura di una specifica casella nel frontespizio della dichiarazione annuale Iva.

Deve essere ricordato che i sopra indicati vincoli temporali alla compensazione dei crediti Iva interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non

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interessano mai le compensazioni “verticali“, ovvero quelle

“Iva da Iva“, anche se superano le soglie sopra indicate.

Compensazione dei crediti annuali fino a €. 5.000

I soggetti che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi non superiori a €. 5.000 possono presentare il modello F24, con le sotto indicate regole:

a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione del credito;

s e n z a a l c u n a p r e v e n t i v a p r e s e n t a z i o n e d e l l a dichiarazione annuale Iva;

potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di home o remote banking.

Tali compensazioni per importi non superiori a €. 5.000 sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito Iva complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i primi €. 5.000 del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo. In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla Circolare n. 29/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate:

non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d’imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell’anno “n” risultante dalla dichiarazione Iva “n+1”

utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio “n+1”);

devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre anno “n” ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell’anno “n” risultante dalla dichiarazione Iva anno “n+1”).

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Compensazione dei crediti annuali superiori a €. 5.000

I soggetti che intendono compensare i crediti Iva per importi superiori a €. 5.000, invece, per la parte che eccede tale limite, dovranno prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica:

non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;

occorre, inoltre, attendere 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (quindi non è possibile presentare la dichiarazione Iva il 28 febbraio anno “n” e compensare il 5 marzo anno “n”).

Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente possa escludere la dichiarazione annuale Iva dall’unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa presentarla in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico. In pratica, è opportuno ricordare che stante l’attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (fissato al primo di febbraio), risulta pertanto impossibile presentare prima del 16 marzo un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti Iva per importi superiori a €.

5.000.Per quanto riguarda la compilazione del modello F24, in questo caso ricordiamo che:

Gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a €. 5.000 potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), quindi non si può utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking);

Gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno automaticamente scartati dalla procedura online.

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Utilizzo del credito Iva residuo dell’anno precedente

Altro aspetto da monitorare con attenzione riguarda la possibilità di portare in compensazione nell’anno successivo il residuo credito Iva, rimasto inutilizzato dall’anno di imposta precedente. Ad esempio, stiamo parlando del credito Iva dell’anno di imposta “n” (riportato in dichiarazione Iva anno “n+1″), e non completamente utilizzato in compensazione nell’anno”n+1”, e che quindi residua ancora al primo gennaio dell’anno “n+2”. In questi casi, per una corretta applicazione delle regole di compensazione si ricorda che:

il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta

“n”, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nell’anno “n+2” fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva “n+2” relativa all’anno “n+1”, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato “n” come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo all’anno “n” la dichiarazione annuale già è stata presentata nell’anno “n+1” e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate (l’unica cautela riguarda il caso di superamento del limite di €. 15.000 euro, laddove la dichiarazione Iva relativa all’anno “n”

non sia stata “vistata”);

al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta “n”, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti “rigenerato” nella dichiarazione Iva “n+2” come credito Iva relativo all’anno “n+1” e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Compensazione dei crediti Iva trimestrali

Il limite dei €. 5.000 riguardante la compensazione dei

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crediti Iva annuali trova applicazione, per la parte eccedente i limiti di €. 5.000, anche con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle dichiarazioni trimestrali (modello Iva TR). Va in proposito precisato che il limite di

€. 5.000 deve intendersi unitario per tutti i modelli TR presentati nell’anno: ciò significa che se dal primo modello TR emerge un credito Iva trimestrale di €. 5.000 da utilizzare in compensazione, i crediti trimestrali emergenti dai successivi modelli TR dovranno seguire le regole previste per l’utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia. Non vale, invece, per i crediti trimestrali il limite d e i € . 1 5 . 0 0 0 , a t t e s o c h e p e r e s s i n o n è p r e v i s t a l’applicazione della disciplina del visto di conformità (mentre è prevista per la disciplina dei rimborsi). La compensazione dei crediti trimestrali, anche per la parte che non eccede €. 5.000, deve essere sempre preceduta dalla trasmissione telematica del modello TR, ancorché non sia necessario attendere il giorno 16 del mese successivo alla trasmissione come previsto per la parte di credito eccedente rispetto a €. 5.000. Con riferimento ai rapporti esistenti tra credito Iva annuale e crediti Iva trimestrali, l’Agenzia delle entrate ha precisato che:

al raggiungimento del limite (oggi pari €. 5.000) riferito al credito annuale “n”, non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi 3 trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze modello Iva TR presentate nel corso dello stesso anno “n”);

il limite di €. 5.000 è riferito all’anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); ciò significa che il credito annuale evidenziato nella dichiarazione Iva “n+1” relativa all’anno “n” presenta un tetto pari a €. 5.000, da spendere liberamente anche prima delle presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei

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modelli TR da presentare nel corso dell’anno “n+1” è a disposizione un ulteriore tetto di €. 5.000, valido complessivamente per tutti i TR che vengono presentati nel corso dell’anno “n+1”.

La compensazione degli altri crediti

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, è stato stabilito che i contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito delle società e all’Irap per importi superiori a

€. 15.000 annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs.

n. 241/1997. Diversamente da quanto richiesto per la compensazione dei crediti Iva, la compensazione dei presenti crediti non richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all’apposizione del visto di conformità né, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.

Fin dal primo gennaio di ogni anno, pertanto, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione crediti di importo superiore alla soglia dei €. 15.000 salvo ricordare, in questi casi, di apporre successivamente il visto di conformità sul modello da trasmettere successivamente alle scadenze previste per i vari modelli (a oggi, 31 luglio per il m o d e l l o 7 7 0 e 3 0 s e t t e m b r e p e r i m o d e l l i U n i c o e Irap). Trattandosi di crediti che saranno determinati, per la maggior parte, nel corso della prossima estate al momento della compilazione della dichiarazione, evidentemente l’utilizzo di essi deve essere effettuato con prudenza.

I vincoli alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo

Ai sensi dell’articolo 31 del D.L. n. 78/2010 è previsto un

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blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a €. 1.500. La compensazione dei crediti torna ad essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “Ruol”

istituito dalla Risoluzione n. 18/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate. L’inosservanza di tale divieto è punita con la sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato.

Canale telematico per i modelli F24

Ultimo aspetto su cui porre attenzione è quello che riguarda l’obbligo di utilizzo dei canali telematici per la presentazione del modello F24, sia per quanto riguarda i soggetti titolari di partita Iva (per i quali l’obbligo è generalizzato) ma anche i soggetti non dotati di partita Iva. In particolare è previsto che:

la presentazione dei modelli F24 a zero per effetto di compensazioni deve essere effettuata esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline), non potendo più quindi fare ricorso allo strumento dell’home banking;

È invece ancora possibile l’utilizzo del canale home banking nel caso di compensazioni parziali (quindi viene utilizzato un credito in compensazione ma comunque il saldo da versare è superiore a zero), ovvero quando la delega di versamento, anche priva di compensazioni, è di importo superiore ad €. 1.000.

Per i soggetti privi di partita Iva è ancora possibile la presentazione cartacea solo ed esclusivamente nel caso di modelli F24 senza compensazioni, di importo pari o inferiore a

€. 1.000.

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FONTE: fiscomania.com

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