Redatto in data 05/02/2020
Fascicolo cliente
CLIENTE
...
DICHIARAZIONE IVA 2020
RELATIVA ALL’ANNO 2019
SCADENZA 30/4/2020
DICHIARAZIONE IVA RELATIVA ALL'ANNO 2019
Soggetti interessati: società di persone, di capitali e gli imprenditori individuali
Dichiarazioni a rimborso -
dettagliare fattispecie –1. aliquota media degli acquisti e importazioni (al netto dei beni ammortizzabili) superiore a quella delle operazioni effettuate (al netto dei beni ammortizzabili) maggiorata del 10%
2. operazioni di vendita non imponibili (art. 8 8bis 9 dpr 633/72 e 41 40 52 58 dl 331/93) per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo delle operazioni effettuate 3. acquisto di beni ammortizzabili e costi di studi e ricerche, limitatamente all’iva degli stessi
4. prevalenza di operazioni non soggette all’imposta (art. 7)
5. dichiarazione iva a credito nell’ultimo triennio, per l’importo del minor credito esposto.
6. cessazione attività.
Verificare fattispecie società di comodo (non potranno chiedere il rimborso dell’iva e compensare) – VERIFICARE POSSIBILITA’ DI NON PRESENTARE LA FIDEJUSSIONE IVA -
Verificare possibilità di compensare invece che richiedere il rimborso
Note
Regimi_ MINIMI FORFETTARI CASSA ENTRATA O USCITA – fare opzione, rettifica detrazione iva, iva sospesa Dati variati rispetto anno PRECEDENTE VERIFICARE IL CODICE ATTIVITA’ SE VARIATO – NUOVO CODICE Per codice verificare attività prevalente nell’anno in base al fatturato
ATTIVITA’ O EVENTI PERTICOLARI
SE VI SONO ATTIVITA’ CON CONTABILITA’ SEPARATA VERIFICARE ISTRUZIONI (si tratta di cont separata ai fini iva) SE VI SONO CONFERIMENTI, FUSIONI, SCISSIONI, CESSIONI TRASFORMAZIONE successione ,donazione vedi circ.188.98 e 144.98
Opzioni da effettuare –
variazione regime contabile (nb opzione contabilità ordinaria per semplificati dura anni 3 –opzione irap base bilancio dura 3 anni ) obbligo ordinaria se ricavi 400.000 prestazione di servizi – 700.000 altre attività
si NO
liquidazione trimestrali – mensile 400.000 per prestazioni di servizi – 700.000 altre attività si NO
(agricoltori, editori, spettacolo etc) Si no
REGIME FORFETTARIO - minimo SI NO
IVA DI CASSA SI NO
SEMPLIFICATI – regime registrato - tenuta registri iva senza indicazione incassi e pagamenti si NO
Cessione di beni ammortizzabili VE 40
dettaglio importiIndicare imponibile e iva se cessione di beni ammortizzabili o immobili oggetto di rettifica negli anni occorre fare conteggi particolari
Cessione di beni ammortizzabili regime margine (acquistati usati)
Margine ivaVerifica compilazione VE 40
!
Acquisti di beni ammortizzabili regime margine (per verifica)
Costo acquisto
NOTA INTERNA non mettere nella dichiarazione iva i quadri a zero (non compilati) Gli unici da lasciare sono il VA e il VX Inoltre se non c’è acconto non indicare il metodo di determinazione (altrimenti da errore).
documentazione necessaria da inserire nel fascicolo fatto
stampa liquidazione iva annuale
copia modelli F24 versamenti iva 2019 compreso ravvedimenti iva 2019 pagati fino alla stesura della
dichiarazione iva
copia dichiarazioni di intento - devono essere inserite nel quadro VI
stampa erario c liquidazione iva dal bilancio
stampa f24 compensazioni iva infrannuale
stampa iva infrannuale presentate
dettaglio mancati versamenti anni precedenti suddivisi per anno
compilazione prospetto mancati versamenti iva 2019
F24 versamenti iva pagata nel 2019 ma relativa a periodi precedenti - copia avvisi bonari o cartelle utilizzate
per il pagamento
se occorre correggere le dichiarazioni periodiche copia della dichiarazione periodica errata
copia delle dichiarazioni iva integrative presentate nel 2019
COMPILAZIONE QUADRO VE - VENDITE
Quadro E vendite
RIGO IVA COD IVA IMPONIBILE IVA DESCRIZIONE
VE20VE21 Iva al 4% /5% Iva per cassa- compreso fatture emesse anno
precedente ma incassate nell’anno
vendite suddivise per aliquota. Occorre indicare gli imponibili arrotondati al netto delle variazioni in diminuzione, va poi calcolata l’iva sugli stessi e indicata arrotondata, le differenze di iva vanno indicate nel rigo E25 Vanno ricomprese anche le vendite con il margine PER LA PARTE SOGGETTA AD IVA. Sempre all’interno di tale quadro vanno indicate le operazoni di vendita ex art. 38 quater (viaggiatori extracee) per le quali nel periodo di riferimento non sia avvenuta la restituzione dell’esemplare vistato. Gli editori indicano già i dati al netto della resa forfettaria- in caso di iva di cassa vedi istruzioni studio
VE22 iva al 10%
VE23 iva al 22%
VE24 totale totale
VE25 variazioni variazione
VE26 totale totale
VE30 art. 8 lett a –
colonna 2 vendite estero dirette
VE30 art. 8 triang
colonna 2 triangolari (cessione a soggetto italiano ma
trasporto diretto all’estero)
VE30 art. 8 lett b
colonna 2 vendite estero con trasporto fuori territorio cura
dell’acquirente entro 3 mesi
VE30 art. 8bis
colonna 5 operazioni assimilate alle cessioni
VE30 art. 9 colonna 5 servizi internazionali
VE30 art. 71.1
colonna 4° S. Marino
VE30
Art. 71.1 colonna 5
Città del Vaticano colonna 5
VE30 art. 41 c. 1 2 dl 331/93 colonna
3 vendite intracomunitarie
VE30 art 52 dl 331/93 – colonna3 vendite a viaggiatori diretti altro stato membro cee
VE30 art. 58 .1 dl 331/93 – colonna 3 triangolazione cee –
VE30 art. 72 col 5
trattati ed accordi internazionali
VE30 art. 36 1 dl 41/95 col 5 vendite con il margine all’estero
VE30 art. 50bis colonna 2 cessione di beni prelevati da deposti iva con trasporto fuori cee
VE30 Art 50 bis colonna 3 cessione di beni prelevati da deposti iva con trasporto nella cee
VE 30 TOTALE non ci vanno cessioni regime margine cee vedi nota VE30
VE31 art. 8 2 comma SE COMPILO RIGO VE 31 DEVO COMPILARE IL
QUADRO VI – CON DATI DEI SOGGETTI AI QUALI HO CEDUTO SENZA IVA
vendite su dichiarazione di intento
VE31 art. 8 1 c. lett. C
VE32 art. 74 ter comma 3 servizi extra cee agenzie
VE32 art. 50 bis 331/93 depositi fiscali ai fini iva
VE32 Dl 41/95 cessione del margine senza iva
VE32 TOTALE
VE33 OPERAZIONI ESENTI
art 10 operazione di vendita esenti
VE 34
OPERAZIONI NON SOGGETTE ART. DA 7 A septies
SI TRATTA DELLE FATTURE EMESSE PER SERVIZI A COMMITTENTI UE CON PARTITA IVA e a soggetti EXTRA UE – sono emesse senza iva - queste operazioni ENTRANO DAL 2013 NEL VOLUME D’AFFARI - NB QUESTE OPERAZIONI NON RILEVANO PER LA VERIFICA ESPORTATORE ABITUALE – VANNO IN QUESTO RIGO ANCHE LE CESSIONI DI BENI ESTERO SU ESTERO
VE35 c2 art. 74 commi 7 8
cessione rottami
VE35 c3
cessione oro e argento
VE35 c4 18 comma 6 lett A
SUBAPPALTO SETTORE EDILE
VE35 c5 art.17 6 lett Abis
CESSIONE FABBRICATI STRUMENTALI
VE35 c6
CESSIONE TELEFONI CELLULARI
VE35 c7
art.17 comma 6 lett B/lett
C CESSIONE PRODOTTI ELETTRONICI
VE35 c8
art.17 comma 6 lett A TER
novità prestazioni comparto edile e settore connessi – nuovo reverse charge dal 2015 17ater
VE 35 c9
art. 17 comma 6 lett dbis
dter dquater OPERAZIONI SETTORE ENERGETICO
VE35 TOTALE OPERAZIONI IN
REVERSE
VE36 Terremotati terremotati
VE37 IVA CASSA
operazioni nell'anno ma iva esibile anno successivo – fatture iva per cassa emesse ma non incassate
VE38 art.17 ter vendita pubb amministrazione e altri
soggetti in split payment
VE39
IVA CASSA
MENO operazioni anni precedenti iva esibigile nell'anno – fatture per cassa emesse anno precedente e incassate nell’anno (sono anche nei righi Ve20/22 in quanto incassate quindi vanno in meno per evitare duplicazione
VE40
CESSIONE BENI AMMORTIZZABILI
MENO CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PASSAGGI INTERNI cessione di cespiti ammortizzabili compresi quelli nel regime del margine con il segno meno, infatti le stesse sono ricomprese nei codici precedenti.
Vanno anche ricompresi i passaggi interni in caso di contabilità separate art.36
VE50 VOLUME AFFARI - VOLUME AFFARI
TOTALE IVA A DEBITO
VE30 col 1 totale colonne 2+3+4+5 VE30 colonna
2 ESPORTAZIONI vanno indicate le esportazioni RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI DOGANALI .
Vanno indicate anche le cessioni di beni prelevati da depoisti doganali con trasporto fuori dalla CEE
Non vanno indicate le operazioni con San Marino e città del vaticano.
Estero 8 8bis
S. Marino NO ---vanno col 4 Vaticano NO ---
Cessioni deposito doganale TOTALE
VE30 colonna
3 VE30 Colonna 3
Operazioni di vendite intracomunitarie di cui all’art. 4 cessioni di beni comprese le triangolari comunitarie e le cessioni di beni estratti da un deposito iva conspedizione al altro soggetto ceeart. 50.bis, non vanno indicate le vendite di beni usati con il sistema del margine a operatori cee. Sono invece ricomprese le cessioni di prodotti agricole intracomunitarie.
art. 41 art. 50bis
QUADRATURA VOLUME AFFARI (COD. VE50) CON I RICAVI IMPORTI
Ricavi da bilancio contabile (dettagliare i codici)
- ricavi registrati in contabilità ma non in iva -
- ricavi che non rilevano ai fini iva -
+ ricavi relativi a fatture da emettere anno precedente + + fatture di acconto anno 2019 ma non ricavi (detrarre) + - fatture di acconto anno 2018 diventate ricavo nel 2019 -
+ fatture cessione beni gratuiti +
+ fatture di omaggio +
TOTALE
VOLUME AFFARI CODICE E50 Note
-
tenere presente che la cessione di beni ammortizzabili non va nel volume degli affari- la cessione di beni ammortizzabili potrebbe avere generato dei conti tra i ricavi che non devono essere considerati
CONTROLLO REGIME CONTABILE- verificare
a) se il volume di affari iva comporta il regime dei forfettari 65.000 anno precedente
b) regime contabile (nb opzione contabilità ordinaria per semplificati dura anni 3 –opzione irap base bilancio dura 3 anni ) obbligo ordinaria se ricavi 400.000 prestazione di servizi – 700.000 altre attività
c) liquidazione trimestrali – mensile 400.000 per prestazioni di servizi – 700.000 altre attività
VENDITE SENZA IVA SU DICHIARAZIONI DI INTENTO –
indicare i dati del cliente/acquirente dei beni o servizi
Occorre fare la fotocopia delle dichiarazioni di intento
ricevute al fine di poter compilare questo prospetto- LO DEVONO COMPILARE COLORO CHE HANNO EFFETTUATO VENDITE A SOGGETTI CHE HANNO INVIATO IL MODELLO DIDICHIARAZIONE DI INTENTO PER ACQUISTARE SENZA APPLICAZIONE DELL’IVA CHI HA COMPILATO IL RIGO VE31 DEVE COMPILARE QUESTO PROSPETTO
QUADRO VI – DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE
Il quadro è riservato ai fornitori di esportatori abituali. L’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto- legge n. 746 del 1983, come modificato dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2014, prevede che devono essere riepilogati nella dichiarazione annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute. Nella presente dichiarazione devono essere riepilogate
le dichiarazioni di intento relative all’anno d’imposta 2019 Nei righi da VI1 a VI6 vanno indicati:
• campo 1 il numero di partita IVA del cessionario/committente esportatore abituale;
• campo 2 il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica.
E stesse modalità di compilazione devono essere adottate in presenza di operazionistraordinarie.
La compilazione di più quadri VI non modifica il numero dei moduli di cui è costituita la dichiarazione, da indicare sul frontespizio
COMPILAZIONE QUADRO VF ACQUISTI
QUADRO VF ACQUISTI
rigo cod iva importi Iva descrizione
VF2 VF3 VF4
iva al 4%
iva al 5%
iva al 6%
Regime di cassa: compreso acquisti anni precedente e pagati nell’anno della dichiarazione – dopo vanno stornati nel rigo VF22
acquisti suddivise per aliquota. Occorre indicare gli imponibili arrotondati al netto delle variazioni in diminuzione, va poi calcolata l’iva sugli stessi e indicata arrotondata, le differenze di iva vanno indicate nel rigo VF24. Gli acquisti con iva indeducibile sono esclusi, vanno ricompresi nel rigo VF20 - VANNO RICOMPRESI GLI ACQUISTI IN REVERSE AUTOFATTURATI
Sono ricompresi gli acquisti cee e le importazioni e le operazioni di consignment stock. Non vanno in questo quadro gli acquisti di beni e servizi (comprese le riparazionie e spese accessorie ) per i soggetti nel regime dell’usato, non vanno indicate inoltre gli acquisti occasionali di beni rientranti nel regime del margine acquistati da soggetti che non ne fanno commercio – trattasi dei soggetti normali
VF12 IVA AL 10%
VF14 IVA AL 22%
TOTALE
VF15 art. 8 lett c
acquisti con dichiarazione di intento, occorre compilare il quadro VC relativo all’utilizzo del plafond
VF15 art. 8 c. 2
VF15 art. 8bis c. 2
VF15 art. 9 c. 2
VF16 TOTALE
VF16
c1 art. 7 c. 2 merce in transito e porto franco
VF16
c1 art. 8 c. 1 lett a triangolazioni
VF16
c1 acq. Regime margine acquisti regime margine
VF16
c1 art.8bis c. 1 operazioni assimilate export
VF16
ci art. 9 c. 1 servizi internazionali
VF16
c1 art. 40 c. 2 dl 331/93- art. 58
do 331/93 acquisti cee per triangolazione sono quelli che ci
fatturano art. 58 c1 dl 331/93 VF16
c1 art. 42 c. 1 dl 331/93 acquisti cee non imponibili
VF16
c1 art. 50bis del 331.93 depositi iva
VF16 c1 VF16
c1 TOTALE
VF16
c2 art. 10 acquisti operazioni esenti
VF17
Acquisti di minimi Acquisti da forfettari 190/2014 vanno indicati colonna 2 controllare
dicitura fatture
ACQUISTI DA SOGGETTI FORFAIT O MINIMI sulle fatture questi soggetti non espongono iva
- Regimi vantaggio minimi dl 98/2011 - Forfettari legge 190/2014
VF18 acquisti da terremontati
VF19 iva indetraibile art 19bis1
Acquisti con iva indetraibile, nel caso di indetraibilità al 50% va indicato nel presente rigo il 50% indetraibile, la parte detraibile va indicata nei righi da VF1 a VF13 Va indicato inoltre l’imponibili relativo ad acquisti afferenti operazioni esenti occasionali, per tali operazioni l’iva è indeducibile.
E’ sempre indetraibile l’iva sulle spese di
rappresentanza, acquisti di alimentari se non oggetto attività /professionisti non detraggo iva su mobili antiquariato, ientra imponibile acquisti iva indetrabile beni usati e nel margine
VF20 iva indetraibile altri casi
l’Iva su acquisti relativi a operazioni esenti occasionali è indetrabile -
indicare al netto dell’IVA, gli acquisti all’interno, gli acquisti intracomunitari e le importazioni:
• effettuati dai contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni esenti per i quali l’imposta
è totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19, comma 2;
• effettuati dai soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art.
36-bis;
• afferenti le operazioni esenti effettuate in via occasionale ovvero afferenti le operazioni esenti
di cui ai nn. da 1 a 9 dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie
ad operazioni imponibili (l’IVA di dette operazioni è comunque indetraibile);
• afferenti attività esenti qualora vengano effettuate anche operazioni imponibili occasionali
Se ci si è avvalsi della facoltà di non registra gli acquisti con iva indetraibile sui registri iva, gli imponibili relativi non vanno indicati (circ 144.98)
VF21 Regime cassa Acquisti registrati anno ma con iva
detraibile anni successivi
acquisti registrati ma iva detratta anni successivi – si tratta acquisti nel regime di cassa non pagati nell’anno o chi opera con lo stato
VF22 Regime di cassa MENO Acquisti registrati anni precedenti iva esigibile
nell’anno (meno)
,MENO acquisti anni precedenti iva detratta nell'anno – si tratta degli acquisti dell’anno precedente pagati nell’anno della dichiarazione – sono ricompresi nelle operazioni in VF1 VF13
VF23 TOTALE
VF24 VARIAZIONI
VF25 TOT acquisti IVA
CREDITO
VF26
colonna 1 e 2 acquisti intracomunitari di beni compresi quelli non imponibil e esenti - escluse operazioni del margine. Non vanno indicati gli acquisti di beni usati col regime del margine da altri operatori della cee. L’iva indicata potrebbe non coincidere pertanto con l’iva di cui al rigo vj9 colonna 2
L’imposta indetraibile deve essere indicata nella seconda colonna (istruzioni iva relativa al 2005)
Non vanno ricompresi gli acquisti di beni usati nel margine. vanno ricompresi acquisti in sospensione di imposta
ACQUISTI DI SOLI BENI
Imponibile --- ---
Imposta---
L’imposta indetraibile deve essere indicata nella seconda colonna.
VF26 colonna 3
e 4 Importazioni RISULTANTI DALLE BOLLETTE DOGANALI registrate nel periodo ESCLUSE quelle nei confronti di S. Marino e Città del Vaticano di beni (non vanno indicati i servizi) L’imposta indetraibile deve essere indicata nella seconda colonna
Imponibile imposta Importazioni
Importazioni utilizzo plafond
S. Marino NO ---va colonna 5/6 Vaticano NO ---
TOTALE VF26 colonna 5
e 6 acquisti da san Marino colonna 5
con pagamento iva colonna 6
senza pagamento iva
OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE – AUTOFATTURE E INTEGRAZIONI
operazioni di ACQUISTO che sono state oggetto di autofatturazione – con imponibile/iva vendite da indicare in questo rigo e imponibile/iva acquisti da indicare nel quadro VF
tipo operazione rigo di competenza note
SAn Marino acquisti VJ1
acquisto di servizi da soggetti cee ed
extracee vj3
Acquisti cee vj9
acquisto in reverse charge nel settore edile - subappaltatori
art.17 6 c lett Avj12 acquisti di fabbricati strumentali in
reverse charge vj13
acquisti di telefoni cellulari e
microprocessori e prodotti elettrici vj14/15
Nuovo reverse dal 2015 lavori edili e impiantiart.17 6 c lett Ater
Vj16 Aquisto di beni e servizi dal settore energetico Vj 17
Operazioni con S. Marino -
imponibileVE 30 col 4 Cessioni S. Marino – nb va sempre emesso DDT.
VF26 col 6 Acquisti senza pagare iva – l’iva viene assolta con emissione della autofattura QUINDI SONO RICOMPRESI NEL RIGO VJ1 per autofattura in vendita – e nei codici VF1 –vf13 per autofattura in acquisto
Altri dati richiesti
GRUPPO IVA Se entro nell’anno successivo indicare in rigo VA16 – barrare casella 1 ultima
dichiarazione iva precedente ingresso
VX2 indicare parte del credito da trasferire al gruppo iva VA5 SE I COSTI DEI TELEFONINI E DEGLI ACQUISTI SONO STATI DETRATTI PER
PIù DEL 50% OCCORRE INDICARLO IN VA5
VERSAMENTI IVA IMMATRICOLAZIONE AUTO UE nuovo quadro VM RIGO VA13 Cessione di beni e prestazioni di servizi verso condomini, imponibile esclusi i compensi soggetti ritenute alla fonte. dato obbligatorio – quasi tutte le prestazioni di servizi dal 1/1/2008 sono soggette a ritenuta quindi non vanno indicate in questo campo
Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito iva annuale relativo anno precedente rigo VL40
RAVVEDIMENTI OPEROSI AI FINI IVA relativo anno in corso INDICARE NEL RIGO VL30 il solo versamento senza gli interessi - gli interessi NON VANNO INDICATI Allegare fotocopie ravvedimento
RICEVIMENTI AVVISI COMUNICAZIONE IRREGOLARITA’ LIQUIDAZIONI PERIODICHE avvisi bonari o CARTELLE – MANCATI VERSAMENTI RELATIVI AL 2019 inserire in VL 30 CAMPO 4 e 5
VERSAMENTI DI IVA RELATIVA AD ANNI PRECEDENTI NON INDICATA IN DICHIARAZIONE CHE AVREBBE COMPORTATO UN CREDITO – compilare quadro VQ e rigo vl 12
Versamenti tramite ravvedimento iva dovuta relativa alle dichiarazioni di anni precedenti – OCCORRE FARE DICHIARAZIONE IVA INTEGRATIVA
Credito richiesto e rimborso e non riconosciuto – deve esserci comunicazione dell’ufficioVL26 – anche in VL8
Agricoltori - imprese agricole miste Verifica compilazione VF sez. 3b SOCIETA’ DI COMODO ANALISI IMPLICAZIONE - COMPILARE IL
RIGO VA 15
contabilità separate ci sono regole particolari di compilazione
Dichiarazione integrativa a favore → compilare il quadro VN
IVA PER CASSA (limite 2ml volume d’affari)
RIGO VE 37 VENDITE DI SOGGETTI CHE PAGANO L’IVA PER CASSA avendo effettuato l’opzione
anno 2019 Modalità di indicazione Importi
VENDITE non pagate e quindi non versata la
relativa iva Vanno del rigo VE37 – aumentano il volume
d’affari ma non essendo state pagate l’iva non è andata nei righi VE 20-23
vendite fatte nel 2018 e pagate nel 2019 Vanno nei righi VE20-23 e quindi sono comprese nelle vendite ma poi vanno tolte dal volume d’affari (in meno nel rigo VE39) – erano nel volume d’affari dell’anno precedente
Chi applica l’iva per cassa deve anche detrarre le relativa iva sugli acquisti per cassa.
anno 2019 Modalità di indicazione Importi
Acquisti 2019 non pagati e quindi non detraggo la
relativa iva Vanno del rigo Vf21 vanno tra gli acquisti
imponibili visto che sono acquisti dell’anno – non sono nei righi VF1-13)
ACQUISTI fattI nel 2018 e pagatI nel 2019 Vanno nei righi VF1/VF13 e IMPONIBILE in meno nel rigo VF22 in quanto sono acquisti dell’anno precedente, erano già stati indicati nel rigo VF21
REGOLE DA NON DIMENTICARE: se supero i 2ml devo uscire subito da regime dal mese successivo . le fatture ai privati pagano l’iva subito – versare iva sulle vendite in ogni caso decorso il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.
.
OPERAZIONI CON CONSUMATORI FINALI
Il quadro è stato istituito al fine di prevedere nell’ambito del modello di dichiarazione annuale la separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA, ai sensi dell’articolo 33, comma
13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il presente quadro è destinato a tutti i contribuenti IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione e deve essere compilato esclusivamente nel modulo n. 01. Nelle ipotesi di contabilità separate ovvero di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, il quadro
deve essere compilato una sola volta riepilogando i dati relativi alle varie contabilità ovvero ai diversi soggetti che hanno partecipato alla trasformazione.
Rigo VT1 Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA
Campo 1 indicare l’ammontare complessivo delle operazioni imponibili derivante dalla somma degli importi evidenziati nel campo 1 del rigo VE24 di tutti i moduli di cui si compone la dichiarazione.
Campo 2 indicare l’ammontare complessivo dell’imposta relativa alle operazioni imponibili derivante dalla somma degli importi evidenziati nel rigo VE26 di tutti i moduli di cui si compone la dichiarazione.
Campi 3 e 5 ripartire l’importo indicato nel campo 1 rispettivamente tra le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e quelle effettuate nei confronti di soggetti titolari di partita IVA. A tal fine può farsi riferimento alle modalità di certificazione dei corrispettivi previste
dagli artt. 21 e 22 o, comunque, ad ulteriori criteri che consentono di qualificare l’operazione ai predetti fini. Le operazioni imponibili effettuate da esercenti arti e professioni si intendono riferite a consumatori finali salvo diversa qualificazione del destinatario desumibile dalla certificazione
di cui all’art. 21.
Campi 4 e 6 indicare l’imposta relativa alle operazioni evidenziate nei campi 3 e 5.
Righi da VT2 a VT22 Ripartizione su base regionale delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali
I righi sono riservati ai contribuenti che, avendo effettuato operazioni nei confronti di consumatori finali, hanno compilato i campi 3 e 4 del rigo VT1 per la ripartizione di tali importi in corrispondenza delle regioni e provincie autonome ove sono situati il luogo o i luoghi di esercizio dell’attività.
COMPILAZIONE DEL RIGO VE33 OPERAZIONI DI VENDITA ESENTI
I SOGGETTI CHE COMPILANO IL RIGO VE33 OPERAZIONI ESENTI DEVONO COMPILARE LA SEZIONE 3-A DEL QUADRO VF,
se invece le operazioni esenti sono occasionali o riguardano le operazoni previste dall’art. 10 ai numeri da 1 a 9, (SI TRATTA DEL CASO DELLE NORMALI IMPRESE) devono compilare il rigo VF60 colonna 1
In caso di operazioni esenti
- verificare se c'è variazione superiore al 10% che determina recupero anni precedenti
- verificare lo statuto della società al fine di dire che non generano pro rata in quanto OCCASIONALI - verificare se varia la percentuale di DETRAIBILITA– comunicare contabilità
- gli acquisti relativi a tali operazioni esenti (anhe se occasionali) sono comunque ad iva indeducibile Note: compilare prospetti appositi per operazioni esenti
SOCIETA’ IMMOBILIARI
- analisi immobili civili a rimanenza – modalità di fatturazione (se erano a rimanenza e sono locati ora sono operazioni esenti – salvo l’opzione)
- Immobiliari di compravendita – le cessioni di immobili sono esenti - analisi implicazioni
- Immobiliari che hanno costruito Immobili civili se cessione entro 5 ANNI da fine lavori sono con iva, in caso contrario sono esenti con facoltà di fare opzione con iva
- IMMOBILI STRUMENTALI – verifica se opzione applicazione dell’iva in caso contrario occorre restituire l’iva - Rettifica pro rata
NOTE
VERIFICA ATTIVITA’ SOCIETA’ SENZA IMPRESA
Verifica se immobili civili abitazione dati ai soci senza corrispettivo normale Verifica se detenzione di partecipazioni per società senza impresa -
Fattore originante la rettifica art. 19bis2 Obbligo di rettifica del soggetto.
Per variazione utilizzo beni non ammortizzabili Per variazione utilizzo beni ammortizzabili Mutamento regime fiscale
Variazione del pro rata
CALCOLI RELATIVI ALLA RETTIFICA
TOTALE DELLE RETTIFICHE da indicare nel rigo VF70
Ammontare acquisti iva non ammessa in detrazione destinati operazioni non soggette comprese op.
esenti non oggetto attività, gli imponibili vanno indicati nel rigo VF16
VC ACQUISTI IN SOSPENSIONE – RIGO F14 – PROSPETTO UTILIZZO PLAFOND
Compilare VC le colonne 1 2 3 4 vanno compilate da tutti i soggetti – le colonne 5 6 - non riportate nel prospetto devono essere compilate solo da chi acquista con plafond mensile MOBILE e non solare)
I DATI VANNO INDICATI PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE AI SENSI DELL’ART. 6 DPR 633/72 es consegna
Mesi
1 Plafond utilizzatoacquisti italia e cee 2 Plafond utilizzato acquisti dogana
Plafond residuo (residuo mese precedente – utilizzo del mese
3 Volume d’affari 2019 suddiviso per mese –
senza FUORI CAMPO ART 7/7septies
2019 vendite extra cee + vendite cee che formano plafond rigo VE30 – suddiviso per mese
Plafond 1/1/2019 anno prec
Gennaio Febb Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totali
Metodo utilizzo 2019
(barrare)SOLARE MENSILE Note
(Per il calcolo del plafond 2020 vedi oltre)Nb
colonna 3 DEL PROSPETTO : volume d’affari, suddiviso per ogni mese, relativo all’anno d’imposta 2019.
La colonna deve essere compilata indicando l’ammontare mensile delle operazioni effettuate con esclusione di quelle individuate dall’articolo 21, comma 6- bis (SI TRATTE DELLE FATTURE EMESSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SOGGETTI UE ED EXTRAUE INDICATE NEGLI ARTICOLI DA 7 A 7 SEPTIES DEL DPR 633/72). Tali operazioni, infatti, concorrono alla determinazione del volume d’affari ma non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale; QUINDI QUESTA RIGA VA COMPILATA AL NETTO DI TALI OPERAZIONI E NON QUADRERA’ CON IL VOLUME DI AFFARI RIPORTATO NEL QUADRO E.se sono state effettuate vendite di servizi art. 7
Le colonne 5 e 6 DEL PROSPETTO VC riportato oltre vanno compilate SOLO in caso di plafond mensile
Rigo VF27 SUDDIVISIONE DEGLI ACQUISTI (cod VF23)
Note
Nella compilazione di questo quadro occorre considerare che:
il dato richiesto nel rigo VF27 è la suddivisione del codice VF23, (imponibili relativi agli acquisti registrati nell’anno 2019); se tale dato viene desunto dalle schede contabili occorre considerare che sulle stesse non saranno presenti le fatture da ricevere del 2018 (essendo state registrate in iva nel 2019) tali acquisto però sono nel cod. VF23. Nel caso di beni con iva non detraibile, sulla scheda contabile l’iva sarà stata imputata ad incremento del costo, il dato richiesto invece dal rigo VF27 è sempre e solo l’imponibile (l’iva va pertanto detratta). Vanno indicati solo gli acquisti di beni che rientrano nel campo di applicazione dell’iva, l’acquisto di un bene da un privato senza applicazione dell’iva non va indicato in questo codice (sarà però presente nelle schede di costo). Qualora siano stati pagati degli acconti nel 2019, gli stessi non sono ricompresi nelle schede di costo, vanno però tenuti presenti nella predisposizione dei dati di cui sopra avendo movimentato i progressivi iva nel 2019
Si ricorda che il totale dei sopracitati righi deve essere uguale al rigo VF23
Col. 1 beni ammortizzabili
dettagliare codici e natura conti contabilità riscatti leasingImporti
+ importi fatture da ricevere per anno 2018 registrate nel 2019 (in VF23) ma registrate sui conti nel bilancio del 2018
- fatture beni 2019 già in contabilità ma non in iva es acquisto di privati - iva indetraibile dei beni di cui sopra
TOTALE
Col. 2 beni non strumentali
ammortizzabili dettagliare codici e natura conti contabilitàImporti
Acquisto terreni Affitto
Leasing Noleggi
+ importi fatture da ricevere per anno 2018 registrate nel 2019 (in VF23) ma registrate sui conti nel bilancio del 2018
- fatture 2019 già in contabilità ma non in iva es acquisto di privati –locazione da privati - iva indetraibile dei beni di cui sopra
TOTALE
Col. 3 beni destinati alla rivendita
dettagliare codici e natura conti contabilitàImporti
+ importi fatture da ricevere per anno 2018 registrate nel 2019 (in VF23) ma registrate sui conti nel bilancio del 2018
- fatture beni 2019 già in contabilità ma non in iva es acquisto di privati - iva indetraibile dei beni di cui sopra
TOTALE
Col. 4 Altri acquisti e importazioni
dettagliare codici e natura conti contabilitàImporti
+ importi fatture da ricevere per anno 2018 registrate nel 2019 (in VF23) ma registrate sui conti nel bilancio del 2018
- fatture di acquisto di beni o servizi 2019 già in contabilità ma non in iva es acquisto di privati - iva indetraibile dei beni di cui sopra
TOTALE
DETTAGLIO IVA DEBITO CREDITO
Il segno- Indica una iva a debito / il segno indica + indica iva a credito
Credito anno precedente (2018) VL8
+
Credito 2018 - utilizzato 2019 in compensazione – allegare F24- verificare i codici utilizzati se compensato nel 2020 fino alla presentazione dichiarazione iva – DOPO NON UTILIZZARE Più in compensazione iva a credito 2018 - VL9
-
Credito residuo da riportare in VL25
+
Iva a debito da quadro VE - VL1
-
Iva a debito da quadro VJ VL1
-
Totale iva a debito VL1 – somma quadro VE e VJ -
Iva detraibile da quadro VF VL2 +
VL 3 IMPOSTA DOVUTA A DEBITO – totale iva vendite meno iva detrabile se iva
vendita è maggiore
-
VL 4 IMPOSTA A CREDITO iva detraibile meno iva vendite se iva detraibile è
maggiore
+
VL 12 versamenti iva relativa periodi precedenti 2019 omessi che avrebbero generato un credito versati nel 2019 – quadro VRQ –
Nb se il versamento è stata effettuato con il ravvedimento del contribuente non va indicata in questo rigo ma va rifatta la dichiarazione iva originaria
+
VL 20 CREDITO INFRANNUALE RICHIESTO A RIMBORSO
-
VL 22 CREDITO IVA PRIMI 3 TRIMESTRI COMPENSATO IN F24
-
RIGO VL 23 Interessi soggetti trimestrali
-
VL 30 colonna 2 iva periodica dovuta in base alle liquidazioni periodiche comunicate e annotare sul registro compreso acconto dovuto
VL 30 colonna 3 iva versata iva periodica versata compreso acconto iva interessi trimestrali- compreso ravvedimenti e versamento per comunicazione di irregolarità versata con codice tributo 9001 anno riferimento 2019 al netto di interessi e sanzioni fino data presentazione iva VL 30 colonna 4 l’ammontare dell’Iva periodica relativa al 2019 versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell’articolo 54- bis D.P.R. 633/1972 (cosiddetti avvisi di liquidazione), riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe). In particolare, occorre indicare la quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2019, fino alla data di presentazione della dichiarazione – ALLEGARE MODELLI F24 PAGAMENTO VL 30 colonna 5 l’ammontare dell’Iva periodica relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito della notifica di cartelle di pagamento (in pratica, le iscrizioni a ruolo presenti in Agenzia Entrate Riscossione).
Totale versamenti colonna 3 4 e 5
VL 30 COLONNA 1 il maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e la somma di quelli indicati nei campi 3, 4 e 5.
IVA A DEBITO VL 32 - se somma dei debiti superiore a crediti
Debiti
VL 3 iva a debito VL 20 rimborsi infrannuali
VL 22 credito trimestrale utilizzato in f24 VL 23 interessi trimestrali
TOTALE DEBITO_______________________________________________________
Crediti
VL 4 iva a credito
VL 12 iva versata relativa a periodi procedento , campo 1 VL 25 eccedenza credito anno precedente non utilizzato in f24 VL 30 come sopra determinato
il maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e la somma di quelli indicati nei campi 3, 4 e 5.
TOTALE CREDITI ___________________________________________________
DIFFERENZA DA INDICARE IN RIGO VL32 ______________________________
INDICARE DIFFERENZA SOLO SE TOTALE DEBITO E’ SUPERIORE A TOTALE CREDITO
-
IVA A CREDITO VL 33 – se somma dei crediti superiore ai debiti
Debiti
VL 3 iva a debito VL 20 rimborsi infrannuali
VL 22 credito trimestrale utilizzato in f24 VL 23 interessi trimestrali
TOTALE DEBITO_______________________________________________________
Crediti
VL 4 iva a credito
VL 12 iva versata relativa a periodi procedento , campo 1 VL 25 eccedenza credito anno precedente non utilizzato in f24 VL 30 come sopra determinato
TOTALE CREDITI ___________________________________________________
DIFFERENZA A CREDITO TEORICO ______________________________________
VA COMPILATO QUESTO RIGO SE LA DIFFERENZA TOTALE CREDITI TEORICO E’
SUPERIORE A TOTALE DEBITO
L’IMPORTO DA INDICARE NON E’ QUELLO CALCOLATO SOPRA MA VA RICALCOLATO IN QUESTO MODO – DI FATTO NON BISOGNA INDICARE I VERSAMENTI DOVUTI MA SOLO I VERSAMENTI EFFETTUATI rigo VL 30 colonna 3 4 5
Debiti
VL 3 iva a debito VL 20 rimborsi infrannuali
VL 22 credito trimestrale utilizzato in f24 VL 23 interessi trimestrali
TOTALE DEBITO_______________________________________________________
Crediti
VL 4 iva a credito
VL 12 iva versata relativa a periodi procedento , campo 1 VL 25 eccedenza credito anno precedente non utilizzato in f24 VL 30 colonna 3
VL 30 colonna 4 VL 30 colonna 5
TOTALE CREDITI_______________________________________________________
IVA A CREDITO VL 33 ____________________________________________________
Nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, infatti, occorre tenere conto
esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non deve essere compilato.
+
VL 36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione iva dai soggetti trimestrali
QUADRATURA IVA CON CONTABILITA’ – quadro VL importi Risultato dichiarazione iva
erario c/iva in contabilità Differenza da giustificare
IVA A CREDITO UTILIZZO NEL 2020 SUDDIVISIONE
Modalità di utilizzo Importo
Credito da dichiarazione IVA VX2
Suddivisione del credito ai fini interni – in ogni caso si potrà sempre variare la modalità di utilizzo in corso d’anno compilando gli appositi campi della comunicazione della liquidazione periodica
RIPORTO IVA SU IVA (VX5) – annotare il credito ai fini delle liquidazioni periodiche COMPENSAZIONE (VX5) –
RIMBORSO VX 4 procedura SEMPLIFICATA ORDINARIA
Rimborso senza garanzia predisporre e tenere agli atti firmata la dichiarazione sostitutiva e controllare le condizioni predisporre copia della dichiarazione società di comodo
SE IL CREDITO è SUPERIORE AD EURO 5.000 VALGONO LE NUOVE REGOLE PER LE COMPENSAZIONI – devo presentare la dichiarazione iva prima di utilizzare il credito eccedente i 5.000. OCCORRE APPORRE IL VISTO
Adempimento studio-→ FARE FASCICOLO RILASCIO VISTO fatto SI (barrare)
RIMBORSI INFRANNUALI
credito e utilizzo Importo
credito da rimborso I trimestre 2019 utilizzo del credito F24 (fare copia f24)
credito da rimborso II trimestre 2019 utilizzo del credito F24 (fare copia f24)
credito da rimborso III trimestre 2019
utilizzo del credito F24 (fare copia f24)
Indicare se chiesto a rimborso invece che in compensazioneCOMPILAZIONE DEL QUADRO VL
DETTAGLIO MANCATI
VERSAMENTI ANNO 2019
periodo di riferimento dovuto versato
gennaio
febbraio
marzo o I trimestre 2018
Aprile
maggio
giugno o II trimestre 2018
Luglio
agosto
settembre o III trimestre 2018
Ottobre
novembre
dicembre o IV trimestre per speciali
i ravvedimenti effettuati prima della dichiarazione iva vanno inseriti come pagamenti effettuati
DETTAGLIO MANCATI
VERSAMENTI ANNO 2018 allegare modelli f24 periodo di riferimento dovuto versato
versato 2019 avviso bonario
versato 2019
cartella versato 2019 ravvedimento
comportamento
quadro VQ
quadro VQ
dichia integrativa
gennaio
febbraio
marzo o I trimestre 2018
Aprile
maggio
giugno o II trimestre 2018
Luglio
agosto
settembre o III trimestre 2018
Ottobre
novembre
dicembre o IV trimestre per speciali
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE –
il quadro VH, da quest’anno, deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare
o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).
In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.
Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”.
Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato.
Righi da VH1 a VH16 devono essere compilati indicando i dati (IVA a credito ovvero IVA a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. Per quanto riguarda la compilazione dei righi VH15 e VH16, si precisa che deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammontare dell’acconto eventualmente dovuto.
L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del presente quadro corrisponde all’IVA dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata). Tale importo coincide con l’ammontare dell’IVA indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.
I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei
righi VH4, VH8, VH12 e VH16 (compilato solo per i trimestrali speciali es autotrasportatori) . Quest’ultimo rigo non va, invece, compilato dai contribuenti di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 542 del 1999 (SI TRATTA DEI NORMALI SOGGETTI TRIMESTRALI), in quanto l’IVA dovuta (o a credito) per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale.
Qualora l’importo dovuto non superi il limite di 25,82 euro, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato. Detto importo deve essere, comunque, indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Conseguentemente il debito d’imposta deve essere riportato nella liquidazione periodica
immediatamente successiva (vedi rigo VP7 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA).
Rigo VH17 riportare l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.
La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto:
– “1” storico;
– “2” previsionale;
– “3” analitico - effettivo;
– “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.
Compilazione del quadro VH da parte dei subfornitori (art. 74, comma 5)
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE QUADRO VN
Il quadro è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2019 una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio, dichiarazione integrativa IVA 2017, relativa al 2016, presentata nel 2019). Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-quater, del d.P.R. n. 322 del 1998). A tal fine, occorre indicare nel rigo VN1 i seguenti dati: – colonna 1, l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa IVA 2017, indicare 2016); – colonna 2, da barrare da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo qualora il credito, da indicare nella colonna 3, emerga dal prospetto IVA 26 PR di una dichiarazione integrativa presentata nel 2019 relativa alla medesima procedura; – colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla determinazione del saldo annuale e, pertanto, va riportato nel rigo VL11 oppure nel rigo VW28, colonna 1, se è barrata la colonna 2; – colonna 4, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa qualora diverso dal soggetto che l’ha presentata (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell’incorporata sia stata presentata dall’incorporante); – colonna 5, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL, il numero che individua il primo dei moduli riferiti al soggetto partecipante alla trasformazione (compreso il dichiarante) che ha presentato la dichiarazione integrativa (ad esempio, se la società incorporata ha presentato nel 2019, prima dell’operazione straordinaria, una dichiarazione integrativa a favore e la società incorporante compila per se stessa un modulo e per la società incorporata due moduli, riferiti a due attività gestite con contabilità separata, nella presente colonna occorre indicare il numero 2). Nel caso in cui nel 2019 siano state presentate dichiarazioni integrative relative a diversi anni e/o diversi soggetti (vedi col. 4) occorre compilare un rigo del presente quadro per ciascuna annualità e per ciascun soggetto. Si precisa che qualora nell’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa il soggetto non partecipava alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo a cui partecipa, invece, nel 2019, il credito indicato in colonna 3 non può confluire nella medesima procedura in quanto relativo ad un periodo d’imposta precedente a quello di adesione alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo. Si evidenzia che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VN non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.
INTRA 2020 – VERIFICA PRESENTAZIONE E TERMINE
Con il provv. 25.9.2017 n. 194409, l’Amministrazione finanziaria ha previsto, a partire dal 2018:
• l’abolizione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi per i soggetti con periodicità trimestrale;
• la presentazione, ai soli fini statistici, dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi da parte dei soggetti con periodicità mensile;
• l’innalzamento della soglia di ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate in uno dei quattro trimestri precedenti, al raggiungimento della quale i soggetti risultano obbligati a presentare i modelli con periodicità mensile. La soglia è innalzata:
– da 50.000,00 a 200.000,00 euro, per gli acquisti intracomunitari di beni;
– da 50.000,00 a 100.000,00 euro, per gli acquisti di servizi;
• l’innalzamento della soglia al di sotto della quale i soggetti passivi, con periodicità mensile, non sono tenuti a compilare i dati statistici per le cessioni intracomunitarie di beni (la compilazione è opzionale nel caso in cui, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, l’ammontare di cessioni di beni intra-UE effettuate sia inferiore alla soglia di 100.000,00 euro);
• la semplificazione delle modalità di compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente nei modelli.
Nella seguente tabella si riepiloga la disciplina di presentazione dei modelli INTRASTAT applicabile a decorrere dal 2018 E VALEVOLE ANCHE PER IL 2020
Disciplina dal 2018 Tipologia di
operazioni Modello INTRASTAT Operazioni trimestri precedenti Periodicità di
presentazione Semplificazioni
Cessioni intra-UE INTRA-1 bis
> 50.000 euro Mensile
La compilazione dei dati statistici è facoltativa se le cessioni effettuate in ciascuno dei quattro trimestri precedenti sono inferiori all’ammontare di 100.000,00 euro
≤ 50.000 euro Trimestrale -
Tipologia di
operazioni Modello INTRASTAT Operazioni trimestri precedenti Periodicità di
presentazione Semplificazioni
Acquisti intra-UE INTRA-2 bis
≥ 200.000 euro* Mensile Presentazione ai soli fini statistici
< 200.000 euro - Abolizione dell’obbligo
Prestazioni rese a
soggetti UE INTRA-1 quater
> 50.000 euro Mensile
Compilazione semplificata del campo “Codice Servizio”
≤ 50.000 euro Trimestrale
Prestazioni ricevute
da soggetti UE INTRA-2 quater
≥ 100.000 euro* Mensile
Presentazione ai soli fini statistici Compilazione semplificata del
campo “Codice Servizio”
< 100.000 euro - Abolizione dell’obbligo
* La soglia di riferimento è innalzata rispetto a quella prevista nell’ambito della disciplina vigente fino al 2017 (pari a 50.000,00 euro).
I termini di presentazione dei modelli non subiscono variazioni, per cui gli stessi devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento (art. 3 del DM 22.2.2010).
Se il termine cade di sabato o di giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
VERIFICA STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE 2020 - CALCOLO PLAFOND in base alle operazioni del 2019 INDICATE IN DICHIARAZIONE IVA
(tenere presente che occorre considerare le operazioni registrate ai fini della verifica esportatore abituale e del plafond, rilevano anche gli acconti fatturati per merci non spedite (circ. Assonine 115 del 17/12/97).
CRITERIO DELLA REGISTRAZIONE - IL DATO SERVE SIA PER LA VERIFICA DELLO STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE SIA IL PLAFOND SPENDIBILE
dati registrati
VE30 Cessioni esportazioni (art. 8 primo comma,lett a b) e assimilate 8bis 9 art.71 e 72
VE30 Cessioni intracomunitarie art.41 art. 40 commi 4bis 5 6 8 art. 58 comma 1 art. 50 bis comma 4 lett f e g dl 331/93 (depositi doganali) art.37 comma 1 dl 41/95 margine bene usati
Meno Cessione di beni in transito o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale detrarre
Meno gli acquisti interni acquistati senza iva in triangolazione (CM 9/4/81 n. 12/370205) sia triangolari estere che triangolare UE – QUESTI GENERANO UN PLAFOND UTILIZZABILE CON DEI PRECISI LIMITI - -- non concorre, art.8 lett c vendite in sospensione, art 38 quater cessione viaggiatori extracee, art 7 comma 2 cessioni beni in transito, art.50bis comma 4 lett c e d depositi iva, art 50 bis kett e, h, i (depositi iva), art.37 comma 1 dk 41/95 parte del corrispettivo che non costituisce margine,
Nb Le operazioni indicate nel rigo VE32 E VE34 non concorrono alla formazione del plafond. FANNO PLAFOND LE OPERAZIONI INDICATE NEL RIGO VE30
Totale per verifica esport. Abituale e PLAFOND anno 2020 Totale operazioni rigo VE 30 - formazione del plafond Volume affari RIGO VE 50
Nb - DETRATTO OPERAZIONI RIGO VE 34 prestazioni servizi cee ed extracee e cessione beni estero su estero –
Nel calcolo da effettuare al fine della determinazione dello status di esportatore abituale il volume d'affari da impiegare è un volume d'affari rettificato.
Esso va determinato partendo dal normale volume d'affari ed escludendole seguenti operazioni:
• cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale;
• cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori di imposta in altro Stato membro (escluse le operazioni esenti di cui all'art.10, comma 1, numeri 1, 2, 3, 4, 9);
• cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate al di fuori del territorio comunitario.
Volume di affari rilevante per il calcolo di esportatore abituale VE50 MENO VE34
RAPPORTO TRA TOTALE RIGO VE30 E VOLUME AFFARI RILEVANTE (VE50-VE34)
DEVE ESSERE superiore al 10% per essere esportatore abituale e poter acquistare in sospensione per l’anno 2020 – gli acquisti possono essere effettuati nel limite i del plafond – RIGO VE30
IMPORTO ACQUISTI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA PER IL 2020 RIGO VE30 iva relativa al 2019 - SOLO SE RAPPORTO SUPERIORE AL 10%
Metodo prescelto annuale solare
Note - NB PER UTILIZZO DEL PLAFOND RILEVA LA CONSEGNA – OCCORRE TENERE AGLI ATTI LE MODALITA’ DI UTILIZZO DEL PLAFOND – PRIMA DI ACQUISTARE OCCORRE INVIARE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE APPOSITA COMUNICAZIONE – OCCORRE ANNOTARE LE DICHIARAZIONI EMESSE IN APPOSITO REGISTRO
PLAFOND IN CASO DI OPERAZIONI TRIANGOLARI
Plafond e qualifica di esportatore abituale nelle triangolazioni extracomunitarie
Le cessioni non imponibili in triangolazione concorrono alla formazione del plafond per gli acquisti di beni e servizi senza IVA da parte degli esportatori abituali (art. 8 co. 2 del DPR 633/72).
Tanto la prima cessione (dal primo cedente al promotore della triangolazione) quanto la seconda (dal promotore al cessionario extra-UE) generano plafond per i rispettivi soggetti passivi che le pongono in essere.
Il promotore della triangolazione acquisisce, tuttavia, un duplice plafond, segnatamente (R.M. 3.10.85 n. 355647 e circ. Agenzia delle Dogane 27.2.2003 n. 8, § 5):
- un plafond libero, pari alla differenza tra il prezzo di vendita all’estero dei beni e il prezzo di acquisto dei medesimi, che è incondizionato, non essendo subordinato ad alcun limite temporale per l’esportazione dei beni;
- un plafond vincolato, pari al valore residuo, che è sottoposto alla condizione che i beni acquistati senza IVA siano esportati nello stato originario entro sei mesi dalla consegna.
Paese di destinazione facente parte della UE
Se il Paese di destinazione dei beni fa parte della UE, si applica la non imponibilità non solo alla cessione posta in essere dal promotore della triangolazione nei confronti del cessionario comunitario (art. 41 co. 1 del DL 331/93), ma anche alla cessione intercorsa tra il primo cedente italiano e il promotore stesso (art. 58 co. 1 del DL 331/93).
Plafond e qualifica di esportatore abituale
Analogamente a quanto detto a proposito delle triangolazioni nazionali all’esportazione, anche le triangolazioni in esame sono rilevanti ai fini della formazione del plafond per gli acquisti di beni e servizi senza IVA.
Tanto la prima cessione (dal primo cedente al promotore della triangolazione) quanto la seconda (dal promotore al cessionario comunitario) generano plafond per i rispettivi soggetti passivi che le pongono in essere.
In capo al promotore della triangolazione si genera un duplice plafond (libero, ossia incondizionato, e vincolato).
ULTIME VERIFICHE 2020
1. Controllare che il debito o il credito risultante nella dichiarazione annuale corrisponda all'ultima annotazione periodica e, fatte le opportune riconciliazioni, con la scheda contabile I.V.A. c/Erario.
2. In caso di credito COMPILARE il quadro RX e porre attenzione all’importo che si utilizzerà iva su iva e a quello in compensazione
3. SE IL CREDITO è SUPERIORE AD EURO 5.000 ed è utilizzato per le compensazioni con altri tributi VALGONO LE NUOVE REGOLE PER LE COMPENSAZIONI – devo presentare la dichiarazione iva prima di utilizzare il credito eccedente i 5.000 - occorre il visto sulla dichiarazione iva 4. Compilare un prospetto di raccordo tra il volume d'affari ai fini I.V.A. ed i ricavi risultanti dal conto economico.
5. verificare se la Somma delle colonne 1 2 3 4 cod. VF27= VF23
6. Se compilato il rigo VE33, operazioni esenti - compilare la sezione 3A del quadro VF O IL RIGO VF60 (Le normali società barrano questo rigo) 7. Controllare che l'importo indicato al rigo VL 25 corrisponda al credito riportato a nuovo nella dichiarazione IVA anno precedente al netto dell’importo
compensato Rigo Vl25=VL8-VL9
8. Il quadro VH va compilato SOLO IN CASO DI ERRORI NELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE .
9. Controllare che il totale dei versamenti effettuati corrisponda a quanto indicato nel rigo VL30 - in caso di minori versamenti OCCORRE SUDDIVIDERE I VERSAMENTI CON INDICATO NELLE DIVERSE COLONNE
10. Se ho versato prima della dichiarazione un iva a debito relativa al 2019 con il ravvedimento devo indicare tale importo tra i versamenti-se invece ho versato con il ravvedimento l’iva del 2019 dopo la presentazione della dichiarazione iva occorre fare una dichiarazione integrativa per vedersi riconosciuto questo versamento
11. Se si è ricevuta la comunicazione di irregolarità per mancati versamenti iva 2019 o una cartella sempre relativa all’iva 2019 nel rigo VL30 colonna colonna 4 e 5 vanno indicati anche questi versamenti effettuati fino al momento di presentazione della dichiarazione iva
12. Se invece ho versato in seguito all’avviso bonario o a cartella iva relativa ad anni precedenti devo compilare il quadro VQ e la colonna Vl 12 se il versamento mi avrebbe generato un credito sulla dichiarazione iva degli anni precedenti -solo in questo modo si potrà vedersi riconosciuto il credito dalla vecchia dichiarazione – dal 2018 il credito poteva essere indicato solo se generato da effettivi versamenti.
13. controllare che il credito compensato nel mod F24 VL 9 risulti NON SUPERIORE a quanto indicato nel rigo VL8
14. (nel rigo VL27 vanno indicati gli utilizzi ai fini iva di crediti di imposta concessi e non le compensazioni- questo rigo quindi si compila solo in casi particolari
15. Controllare che l'importo indicato al rigo VL22 corrisponda al credito compensato in seguito a rimborsi infrannuali effettuati nel 2019 relativamente ai primi 3 trimestri. - Ricordare che, se sono stati chiesti rimborsi infrannuali nel 2019 , deve essere compilato il rigo VL22 (se compensati) o VL 20 se non compensati
16. Controllare che l'importo indicato al rigo VE40 corrisponda al solo imponibile fatturato per la cessione di beni strumentali Va anche indicato il margine sulla cessione di beni soggetti a tale regime.
17. Se viene compilato il quadro VJ deve essere sommata l’iva delle colonna 2 del VJ19 al rigo VL1 IVA A DEBITO risultante dal quadro VE vendite 18. Se ho autofatture PER REVERSE impiantisti . PER SERVIZI CHE MI HANNO PRESTATO SOGGETTI UE E EXTRAUE, SUB APPALTI in edilizia -
acquisto di immobili in reverse - acquisti cee o da san marino senza iva e vaticano devo compilare il quadro VJ utilizzando gli appositi righi -(durante l’anno tali fatture andavano registrate con iva sia in acquisto che in vendita)
19. Se viene compilato il rigo VF26 COLONNA 6 (acquisti S. Marino senza pagamento dell’iva) occorre compilare il rigo VJ1
20. Se compilato VL39 IVA A CREDITO indicare importo nel rigo in VX2 e SUDDIVIDERE TALE IMPORTO NEI RIGHI VX4 IN CASO DI RIMBORSO E IN RIGO VX5 IN CASO DI COMPENSAZIONE O RIPORTO- IN CASO DI RIMBORSO CI SONO DA APPORRE LE FIRME PER LE ATTESTAZIONI.
21. i soggetti che liquidano trimestralmente con regime speciali (es autotrasportatori) Quando indicano i versamenti effettuati tengono conto anche di quello del mese di febbraio 2020 – quindi la dichiarazione iva non potrà essere a debito, salvo casi particolari
22. SE SONO STATE SVOLTE OPERAZIONI CON CONDOMINI COMPILARE IL RIGO VA13 – se ho subito ritenute non va compilato tale rigo 23. SE SONO STATE EFFETTUATE OPERAZIONI CON CONSUMATORI FINALI COMPILARE QUADRO VT colonna 3 e 4
24. Se sono stati effettuati versamenti a seguito di utilizzo in eccesso del credito annuale 2019 compilare il rigo VL40 25. SE è STATA SCONTATA L’IVA SUI TELEFONINI PER IMPORTI SUPERIORI AL 50% VA SEGNALATO IN VA5
26. Se passo in regime di MINIMI/FORFETTARI O ESCO DALLO STESSO devo effettuare la rettifica dell’iva sugli acquisti di beni strumentali 27. Se ho emesso fattura in reverse charge (senza addebito di iva) devo compilare il rigo VE35 scegliendo la giusta colonna.
28. SE HO ACQUISTO DI TELEFONINI o prodotti elettronici (si applica ai RIVENDITORE e non alle normali aziende) E HO AUTOFATTURATO DEVO COMPILARE IL RIGO VJ15/16
29. IN PRESENZA DI SOCIETà DI COMODO OCCORRE COMPILARE IL RIGO VA15 – NB CI SONO DEI LIMITI PER I CREDITI IVA 30. IN CASO DI ACQUISTO DI AUTO dalla COMUNITA EUROPEA VA COMPILATO il quadro VM
31. IL regime dei MINIMI/FORFETTARI è UN REGIME NATURALE, OCCORRE VERIFICARE IL VOLUME DI AFFARI PREVISTO PER LE DIVERSE ATTIVITà –
32. VERIFICARE SE SONO STATI AUTOFATTURATI TUTTI GLI ACQUISTI DI SERVIZI DA SOGGETTI ESTERI (UE ED EXTRAUE) – se supero certi limiti ho anche intra acquisti.
33. SE SONO STATE EMESSE FATTURE A SOGGETTI UE O EXTRAUE ARTICOLO 7 DAL 2013 CONCORRONO AL VOLUME D’AFFARI MA NON SE NE TIENE CONTO NEL CALCOLO DEL PLAFOND Verificare QUINDI che nel quadro VC volume d’affari per gli esportatori sia stato indicato il volume di affari al netto delle prestazioni di sevizi art.7 NON SOGGETTE
34. SE HO VENDUTO CON DICHIARAZIONE DI INTENTO - RIGO VE 31 - DEVO COMPILARE IL QUADRO VI
ADEMPIMENTI da tenere presente
• Scadenza dei modelli intra anno 2020 – deve verificare il cliente con lo spedizioniere
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