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LE MALATTIE MUSCOLOSCHELETRICHE. Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

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(1)

MUSCOLOSCHELETRICHE

Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per

la Sicurezza

(2)

Prefazione

Si stima che oltre il 25% dei lavoratori in Europa attualmente soffra di disturbi alla schiena, e il 23% lamenta disturbi muscolari;

considerato il costante innalzamento dell’età pensionabile si può prevedere un forte incremento nei prossimi anni di tali patologie.

I disturbi muscolo scheletrici (DMS) sono spesso causati dalla

movimentazione manuale dei carichi, dalle posture incongrue, dai movimenti ripetitivi, da fattori ambientali o organizzativi (freddo, vibrazioni, ecc.).

Per affrontare le patologie muscoloscheletriche, e i costi sociali ed economici che ne derivano, è sempre più necessario promuovere un approccio gestionale integrato tra Datore di Lavoro, Medico

Competente e Lavoratori; un approccio che abbracci la prevenzione, nonché il mantenimento, la riabilitazione e la reintegrazione di

lavoratori già affetti da tali patologie.

(3)

Prefazione

Molte persone soffrono di mal di schiena, dolori al collo, dolori alle braccia. La gran parte di questi disturbi, definiti genericamente

”muscoloscheletrici”, derivano dall’invecchiamento ma spesso essi sono causati da erronei movimenti e/o posture adottati in attività sia lavorative che di vita quotidiana.

I disturbi più comuni sono senso di peso, senso di fastidio, intorpidimento, formicolio, rigidità, dolore a:

rachide (collo e schiena)

arti superiori (spalle, braccia e mani)

arti inferiori (gambe e piedi)

Tali disturbi derivano spesso da affaticamento muscolare, da

infiammazione delle strutture tendinee o da degenerazione dei

dischi della colonna vertebrale. Anche alcune patologie dell’apparato circolatorio (ad esempio gonfiore degli arti, vene varicose, ecc.)

possono derivare da erronei movimenti e/o da posture statiche e prolungate

(4)

Ambito normativo

Il D.lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione di tutti i possibili rischi presenti nell’unità produttiva per eliminali, o quantomeno ridurli al di sotto della soglia di pericolo, con adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e

protezione dei lavoratori. Inoltre, tra i doveri previsti vi è il coinvolgimento degli stessi lavoratori attraverso le azioni di

informazione e formazione specifiche e la consultazione del loro rappresentante per la sicurezza sul lavoro (RLS).

La prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici nel Decreto è disciplinata con specifiche indicazioni relativamente a:

la movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI e Allegato XXXIII del D.lgs. 81, che recepiscono la Direttiva n. 90/269 CEE);

l’uso dei videoterminali per quanto riguarda la postura assunta durante il lavoro (Titolo VII e Allegato XXXIV del D.lgs. 81, che

recepiscono la Direttiva n. 90/270 CEE).

(5)

Campo di applicazione

1.

Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da

sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso- lombari.

2.

Ai fini del presente titolo, s'intendono:

a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più

lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro

caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;

b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

(6)

Campo di applicazione

Art. 15 D.lgs. 81/08. Misure generali di tutela

1.

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni

tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro

riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle

attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro

monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

(7)

Campo di applicazione

Art. 17 D.lgs. 81/08. Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

Art. 28 D.lgs. 81/08. Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro ……., nonché nella

sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori…….

2. …..e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi ….. nella quale siano specificati i criteri adottati …. in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate….

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure ……..

(8)

Campo di applicazione

Art. 18 D.lgs. 81/08. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro … e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie prof.li;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

(9)

Campo di applicazione

Articolo 29 D.lgs. 81/08. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della

organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a

seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere

aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea

documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata

comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

(10)

Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative

necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII, ed in particolare:

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;

b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII;

c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’ALLEGATO XXXIII;

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII.

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell’ALLEGATO XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

(11)

Valutazione dei rischi

Il percorso entro il quale la valutazione si colloca è:

identificare l'esistenza di una movimentazione carichi che possa costituire un rischio per la salute dei lavoratori in base alle definizioni dell'art. 167;

se la risposta è affermativa, porsi l'obiettivo di evitare la MMC o di ridurne il rischio con adeguate misure di ausiliazione (organizzative, mezzi appropriati, mezzi adeguati);

se non è possibile eliminarla o introdurre ausili meccanici, valutare i rischi (le condizioni di sicurezza e salute) in relazione a criteri validati e intervenire con sistemazione dei luoghi di lavoro e con misure di carattere organizzativo tenendo presente tutti i fattori di rischio

elencati nell'allegato XXXIII compresi il carico, i fattori individuali e i livelli di formazione, le esigenze dell'attività (frequenze, pause, ritmi imposti ecc.) per garantire condizioni di sicurezza e salute.

Per l’analisi dei rischi posti dalla MMC il legislatore fa più volte

riferimento all'allegato XXXIII, che abbiamo già detto essere un utile riferimento per l’identificazione delle «caratteristiche e condizioni

economiche sfavorevoli».

(12)

Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi dovrà inoltre essere evidentemente graduata in relazione all'attività lavorativa e all'entità della MMC in atto, con obiettivi e strumenti che siano congrui alle peculiarità dei comparti.

La MMC può realizzarsi in vari contesti con modalità che potremmo categorizzare in questo modo:

a) Attività lavorative nelle quali la MMC costituisce l'elemento caratterizzante o comunque si ripete con caratteri di tipicità (distribuzione alimenti, latte, carne, traslochi, trasporto rifiuti, carico-scarico aerei, facchinaggio, cimiteriali,

movimentazione interna aziende industriali, addetti magazzini ecc.).

b) Attività nelle quali la MMC non costituisce l'elemento caratterizzante, ma è presente con carattere di prevedibilità, (sanità, settori di edilizia industriale). Il fatto che non costituisca l'elemento caratterizzante l'attività non esclude la

pericolosità della MMC che può anzi essere elevata.

c) Attività con MMC, da episodica a continua ma altamente variabile nei luoghi, nelle modalità, nei carichi, nell'organizzazione dell'impresa, nelle attrezzature (agricoltura, alcuni settori del commercio alimentare e di beni di consumo, edilizia artigiana ecc.). La MMC può costituire un rischio rilevante o di non grande entità.

(13)

Valutazione dei rischi

Per effettuare la valutazione dei rischi, può assumere le norme tecniche ove applicabili, le buone prassi e le linee guida quali criteri di riferimento per l’adempimento dei

propri obblighi. Tra le norme tecniche da assumere come riferimento, il D.lgs. 81/08, richiama specificatamente le norme Uni ISO 1, 2 e 3.

L’allegato XXXIII, in relazione alla prevenzione dei fattori individuali di rischio della movimentazione manuale dei carichi, stabilisce che bisogna tenere conto

dell’idoneità fisica a svolgere tale mansione, e delle

differenze di genere e di età dei lavoratori.

(14)

Le norme UNI ISO 11228 e la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, traino spinta e movimenti ripetuti

UNI ISO 11228-1 “Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 1:

Sollevamento e spostamento”

Per quanto concerne la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, la norma UNI ISO 11228-1 suggerisce un approccio simile al noto metodo NIOSH, confrontando, per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto peso limite raccomandato al peso effettivamente movimentato, attraverso un’equazione che, a partire da un peso massimo sollevabile in condizioni ideali, considera l’eventuale esistenza di fattori lavorativi sfavorevoli introducendo nell’equazione fattori moltiplicativi che per ciascun fattore considerato possono assumere valori compresi tra 0 e 1.

I fattori di rischio considerati nella norma UNI ISO 11228-1 e nel metodo NIOSH corrispondono ai principali elementi di rischio lavorativo citati nell’Allegato XXXIII del D.lgs. 81/08.

La norma UNI ISO 11228-1 propone vari pesi iniziali in relazione alla popolazione prevista di utilizzatori (maschi, femmine, lavoratori adulti, lavoratori particolari).

Per l’applicazione del metodo generalmente si considerano come pesi ideali massimi 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne.

(15)

manuale dei carichi, traino spinta e movimenti ripetuti

UNI ISO 11228-2 “Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 2: Spinta e traino”

Per quanto riguarda la valutazione del rischio dovuto alle azioni di traino-spinta, la norma UNI ISO 11228-2 offre indicazioni per la valutazione dei fattori di rischio ritenuti rilevanti per le azioni manuali di spinta e traino, e prevede due metodi di valutazione: un metodo “generale" ed un metodo

"specialistico".

L’approccio cosiddetto "generale" è riconducibile in sostanza al metodo “Snook Ciriello” e si basa sull'utilizzo di tavole-tabelle sperimentali da cui ricavare i valori limite raccomandati da confrontare con i valori misurati delle azioni di traino e/o spinta. Tale metodo per la valutazione del rischio connesso con le azioni di traino spinta richiede di poter misurare la forza richiesta per effettuare tali attività.

Il Metodo "specialistico" è un metodo complesso che consente di effettuare la valutazione sulla base dei dati demografici ed antropometrici della popolazione in esame. A causa della sua complessità, di fatto risulta un metodo di scarsa utilità pratica.

MISURAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA TRAINO SPINTA (IL DINAMOMETRO) Per la misurazione e la valutazione degli sforzi che producono esposizione al rischio da sovraccarico biomeccanico dell’apparato muscolo-scheletrico (ed in particolare del rachide), quali le azioni di traino, spinta e trasporto in piano, nonché quelle di sollevamento e/o abbassamento di carichi, viene utilizzato il dinamometro, strumento per la misurazione della forza.

(16)

Le norme UNI ISO 11228 e la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, traino spinta e movimenti ripetuti

UNI ISO 11228-3 “Ergonomia – Movimentazione manuale - Parte 3:

Movimentazione di piccoli carichi con grande frequenza”

Le norme UNI ISO 11228-3 e ISO TR 12295 trattano la valutazione del rischio di movimenti ripetuti. La metodologia normalmente applicata per la valutazione del rischio da movimenti ripetuti si compone di due fasi: la prima fase consiste nello screening iniziale basato sull'uso di una check-list proposta dalla norma ISO TR 12295, e qualora necessario si prosegue con la seconda fase, più dettagliata, che rimanda ad affermati e complessi metodi di analisi riconosciuti a livello internazionale, con una espressa preferenza per il Metodo OCRA

(OCcupational Ripetitive Actions).

Tale analisi richiede una specifica verifica di tutti i "micromovimenti" compiuti, effettuabile utilizzando riprese video.

(17)

La movimentazione manuale dei carichi

Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le

operazioni di trasporto o sostegno di un carico, comprese le

azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o

spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in

conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,

comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. Per patologie da sovraccarico

biomeccanico si intendono quelle che interessano le strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

L’allegato XXXIII al D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che:

«la prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico

biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi, deve

considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio».

(18)

La movimentazione manuale dei carichi

Elementi di riferimento

Gli elementi di riferimento che nella movimentazione manuale di un carico debbono essere opportunamente considerati, in quanto possono costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, sono:

1.

caratteristiche del carico;

2.

sforzo fisico richiesto;

3.

caratteristiche dell’ambiente di lavoro.

(19)

La movimentazione manuale dei carichi

Caratteristiche del carico, quando:

E’ troppo pesante.

E’ ingombrante o difficile da afferrare.

E’ in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi.

 E’ collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco.

 Può, a motivo della sua struttura esterna e/o della sua consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

(20)

La movimentazione manuale dei carichi

Sforzo fisico richiesto, quando:

E’ eccessivo.

 Può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco.

 Può comportare un movimento brusco del carico.

 E’ compiuto col corpo in posizione instabile.

(21)

La movimentazione manuale dei carichi

Caratteristiche dell’ambiente di lavoro, quando:

• lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta; il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso;

• il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale dei

carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione;

• il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;

• il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;

• la temperatura, l’umidità o la ventilazione sono inadeguate.

(22)

La movimentazione manuale dei carichi

Esigenze connesse all’attività, quando:

• gli sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, sono troppo frequenti o troppo prolungati;

• le pause e i periodi di recupero fisiologico sono insufficienti;

• le distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto, sono troppo grandi;

• il ritmo imposto da un processo non può essere modulato dal lavoratore.

(23)

La movimentazione manuale dei carichi

Fattori individuali di rischio:

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il

lavoratore impegnato nella movimentazione manuale dei carichi, può correre un rischio nei seguenti casi:

• inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;

• indumenti, calzature o altri effetti personali, indossati dal lavoratore, che risultano non appropriati;

• insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’addestramento.

(24)

I movimenti ripetitivi

I movimenti ripetitivi sono quelli che richiedono una sistematica

ripetizione, spesso ad alta frequenza, di movimenti o cicli di movimenti identici con sforzi muscolari degli arti superiori, anche senza

movimentazione di carichi o con movimentazione di carichi di peso singolarmente irrisorio.

I risultati della sorveglianza sanitaria hanno richiamato l’attenzione della Medicina del Lavoro sulla pericolosità per il sistema muscolo- scheletrico, dei movimenti ripetitivi.

I potenziali rischi per la salute sono riconducibili a patologie da sovraccarico biomeccanico della spalla, del gomito e del sistema polso-mano (peraltro già inserite nel nuovo elenco delle malattie

professionali), dovute a microtraumi e posture incongrue degli arti superiori, a seguito di attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi, in un lasso temporale di circa la metà del turno di lavoro.

(25)

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

L’articolo 168, comma 2, punto d del D.lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro sottoponga a sorveglianza sanitaria gli addetti ad attività di movimentazione manuale di carichi, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio.

Tale sorveglianza sanitaria, svolta secondo le previsioni dell’articolo 41 del medesimo decreto, è effettuata dal Medico Competente. Tutti gli esposti a rischio residuo sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza sanitaria si basa sulla valutazione del rischio e sui fattori individuali di rischio.

La periodicità non è specificata e quindi vale l’indicazione generale del controllo annuale.

Se il rischio è contenuto il MC può scegliere periodicità biennale o triennale.

(26)

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

• È di tipo spiccatamente preventivo.

• È effettuata dal medico

competente e comprende:

accertamenti preventivi;

accertamenti periodici.

(27)

Finalità della sorveglianza sanitaria

Verificare nel tempo l’adeguatezza delle misure di prevenzione collateralmente adottate

Raccogliere dati clinici per operare confronti tra gruppi di lavoratori nel tempo e in contesti lavorativi differenti.

Contribuire, attraverso opportuni feedback,

all’accuratezza della valutazione del rischio collettivo ed individuale

Identificare eventuali condizioni “negative” di salute ad uno stadio precoce al fine di prevenirne l’ulteriore decorso

Identificare soggetti portatori di condizioni di

ipersuscettibilità per i quali vanno previste misure

protettive più cautelative di quelle adottate per il resto dei

lavoratori

(28)

Obblighi e funzioni del medico competente

Ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 81 del 2008, il medico competente è attivo nella vita aziendale per una serie di funzioni:

programmazione della sorveglianza sanitaria;

della formazione;

dell’organizzazione del servizio di primo soccorso.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il

servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza

sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Inoltre programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

(29)

competente

Anche se la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17, D.lgs. n. 81/2008), il medico competente è obbligato a collaborare, all'effettuazione della valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dallo stesso datore di lavoro.

Le suddette informazioni il medico competente le riceve, tuttavia, non solo dal datore di lavoro, come previsto dall'art. 18, comma 2, del D.lgs.

81/2008, ma le acquisisce anche di sua iniziativa, attraverso l'adempimento degli obblighi sanciti dall'art. 25 del decreto.

In particolare il medico competente può dedurre le informazioni attraverso, per esempio, le seguenti attività:

visita degli ambienti di lavoro: nel corso del sopralluogo, il medico competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, interagisce con il datore di lavoro e/o con l'RSPP, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti;

sorveglianza sanitaria: elementi utili allo scopo sono forniti dalla cartella sanitaria, i cui contenuti minimi sono indicati nell'allegato 3A del D.lgs. n.

81/2008”.

(30)

Misura del rischio

Metodi più conosciuti e utilizzati

MMC :

EQUAZIONE DEL NIOSH

Equazione che permette di calcolare il peso di riferimento da adottare in caso di movimentazione in condizioni non ideali e successivamente di verificare se l’IS (Indice di Sollevamento) è accettabile.

TRAINO E SPINTA/ AZIONI DI TRASPORTO :

TABELLE DI SNOOK E CIRIELLO

Tabelle che forniscono i valori limite di riferimento del peso (azioni di trasporto) o della forza esercitata nella fase iniziale e di mantenimento dell’azione (traino e spinta), in base a frequenza, altezza da terra, metri di trasporto, per sesso e per diversi percentili di “protezione” della

popolazione sana.

(31)

Metodi più conosciuti e utilizzati

MMC:

METODO OWAS

Consiste nell’analisi delle posture di differenti distretti corporei; se ne considera inoltre la frequenza durante un turno lavorativo.

TLV ACGIH

Stimato tenendo conto:

della durata per turno delle attività di movimentazione;

il numero di sollevamenti nell’unità di tempo

la distanza orizzontale e verticale del peso movimentato

Vengono presentate tre tabelle riassuntive che riportano i TLV definiti in base alle variabili sopra descritte.

(32)

Misura del rischio

Metodi più conosciuti e utilizzati

SBAS:

METODOLOGIA ACGIH:

Applicabile a compiti singoli di durata almeno di 4 ore; considera 2 variabili (frequenza di azione e picco di forza); considerato solo il distretto polso–mano.

METODOLOGIA OCRA (OCRA Index e Check List Ocra):

Considera i determinanti del rischio frequenza d’azione, intensità della forza, durata dello sforzo, postura di spalla, gomito, polso e mano, tempi di recupero, aspetti dell’organizzazione del lavoro, e fattori complementari. È possibile personalizzare l’indice di rischio in base al tempo di esposizione effettiva.

(33)

Metodi più conosciuti e utilizzati

MOVIMENTAZIONE MANUALE DI PAZIENTI

INDICE MAPO (EPM) (MOVIMENTAZIONE ASSISTITA PAZIENTI OSPEDALIZZATI)

Indice sintetico di esposizione, ottenuto dalla valutazione

integrata dei principali determinanti di rischio da movimentazione manuale dei pazienti.

Aspetti organizzativi e formativi (carico assistenziale, formazione del personale).

Aspetti strutturali e logistici (caratteristiche ambienti di lavoro, dotazione di attrezzature)

(34)

Strategie di attuazione

Per prevenire i DMS è necessaria una combinazione di vari tipi di intervento (approccio multidisciplinare)

Misure tecniche

Misure organizzative

Aspetti personali

(35)

Considerazioni

Interventi tecnici

Misure tecniche ergonomiche (ad esempio, utensili

ergonomici, ausili) possono ridurre il carico sulla schiena e sugli arti superiori e di conseguenza, l’insorgenza di DMS, senza perdita di produttività.

Interventi organizzativi e amministrativi

La riduzione delle ore di esposizione al rischio può ridurre i DMS.

L’introduzione di pause aggiuntive in un orario di lavoro ripetitivo è possibile, senza perdita di produttività.

Modifica dei comportamenti

L’insegnamento di metodi di movimentazione manuale non è

efficace se utilizzato come unica misura di prevenzione

delle DMS.

(36)

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