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QUESITO N. 1: Sconto merce al raggiungimento di un determinato ammontare di acquisti

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Fisco - angolo quesiti Giugno 2008: sconto merce al raggiungimento di un determinato ammontare di acquisti; rimborso Iva; comunicazione dati Iva; figlio a carico; rateazione saldo Iva per nuove iniziative produttive

di Antonio Gigliotti

Pubblicato il 21 giugno 2008

QUESITO N. 1: Sconto merce al raggiungimento di un determinato ammontare di acquisti

La nostra società ha intenzione di riconoscere ai propri fornitori uno sconto-merce se essi ci garantiscono un determinato ammontare di acquisti. Come dobbiamo considerare gli sconti-merce ai fini dell’imposta sul valore aggiunto?

RISPOSTA

Per le cessioni di beni effettuate a titolo di sconto, premio o abbuono vige un regime di non imponibilità ai fini Iva, a condizione che:

1. esse siano previste nelle pattuizioni originarie;

2. non riguardino beni ad aliquota più elevata rispetto a quella relativa ai beni oggetto della cessione principale.

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Tale regola è, infatti, contenuta nell’articolo 15, comma 1, n. 2, DPR n. 633/1972.

Come si può notare rimangono, quindi, soggette al tributo le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono pattuite successivamente alla contrattazione originaria anche se aventi ad oggetto beni non di propria produzione o commercio.

Il termine “originarie condizioni contrattuali” deve intendersi come il rapporto negoziale di base, che deve contenere espressamente la previsione dello sconto connesso al raggiungimento di determinati livelli di fornitura.

Nei confronti del contribuente si pone, quindi, l’onere di dimostrare sul piano documentale che il contratto originariamente stipulato per la cessione dei beni prevedeva uno sconto – merce al raggiungimento di un determinato ammontare di acquisti.

Qualora il contribuente non fosse in grado di dimostrare la previsione dello sconto merce nelle “originarie condizioni contrattuali”, la cessione di tali beni è imponibile Iva. Dopo aver analizzato il disposto contenuto nell’articolo 15 DPR n. 633/1972, vediamo ora come la società deve operare in sede di fatturazione.

L’articolo 21, comma 2, lettera c, DPR n. 633/1972 stabilisce che la fattura deve contenere

“i corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’art. 15, n. 2”.

In fattura deve essere, quindi, evidenziato il valore normale dei beni ceduti anche a titolo di sconto in conformità alle originarie condizioni contrattuali a titolo di sconto.

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L’articolo 14, comma 3, DPR n. 633/1972 afferma che “per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui e’ stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi”.

La risoluzione n. 363705 del 21 dicembre 1979 ha chiarito che il “prezzo mediamente praticato per i beni della stessa specie al medesimo stadio di commercializzazione” deve essere individuato nel:

Ø prezzo praticato dal produttore, qualora i beni ceduti a titolo di sconto siano prodotti dallo stesso cedente;

Ø prezzo praticato all’ingrosso, qualora i suddetti beni siano stati acquistati dal cedente presso altri operatori.

In conclusione si propone il seguente schema riassuntivo:

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La cessione a titolo di sconto-merce al raggiungimento di predeterminati livelli di acquisti implica:

Ø l’evidenziazione in fattura del valore normale di tali beni;

Ø l’evidenziazione in fattura della causale di non imponibilità dei beni ceduti a titolo di sconto (art. 15, primo comma, n. 2, D.P.R. n. 633/1972) a condizione che:

§ lo sconto sia previsto nelle pattuizioni originarie;

§ i beni oggetto di sconto non siano ad aliquota più elevata rispetto a quella relativa ai beni oggetto della cessione principale.

QUESITO N. 2: Rimborso Iva

Una S.n.c. è proprietaria di un immobile strumentale. Nell’anno 2007 inizia importanti lavori di ristrutturazione che porteranno alla completa demolizione del fabbricato esistente ed alla sua ricostruzione. I lavori dureranno anche per tutto il 2008. Si chiede: l’Iva sulle fatture 2008 (acconti in base agli stati di avanzamento contrattuali) ricevute dall’impresa che opera la ricostruzione può essere chiesta a rimborso in sede di dichiarazione annuale come per gli altri beni strumentali (Art. 30, comma 3, lett. c) anche se i lavori non sono finiti?

RISPOSTA

Il procedimento della richiesta del rimborso Iva trova, in ambito fiscale, una rigida disciplina che vede la propria norma di riferimento nell’articolo 30 del D.p.r. n. 633/1972 ai sensi del quale “ […] Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’

eccedenza detraibile, se di importo superiore ad euro 2.582,20, all’atto della presentazione della dichiarazione […]” al verificarsi di determinati presupposti indicate al comma 3

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dell’articolo 30 citato e cioé:

1. quando l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate maggiorata del 10%;

2. quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 nonché le operazioni non imponibili indicate negli artt. 40, comma 9 e 58 del D.L. 331/93, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d’imposta per il quale si chiede il rimborso;

3. limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

4. quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all’ imposta per effetto dell’ articolo 7 D.p.r. n. 633/1972;

5. quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell’ articolo 17, comma 2, D.p.r. n. 633/1972.

Oltre ai casi indicati dall’articolo 30, comma 3, del D.p.r. n. 633/1972, in seguito anche alle modifiche apportate dal D.l. n. 90/1990 (convertito dalla Legge n. 165/1990) sussistono altre situazioni in presenza delle quali il contribuente può chiedere il rimborso del credito Iva.

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Innanzitutto, il rimborso del credito annuale IVA può essere richiesto senza il rispetto dell’importo minimo e la sussistenza dei suddetti requisiti nelle ipotesi di cessazione dell’attività (Art. 30, comma 2, D.p.r. n. 633/1972).

In secondo luogo, come previsto dall’articolo 30, comma 4, D.p.r. n. 633/1972, il rimborso dell’IVA compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni risultino eccedenze d’imposta a credito anche se inferiori a euro 2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).

Tra le varie casistiche, il comma 3, lett. c) dell’articolo 30 citato, prevede, quindi, che il contribuente può chiedere il rimborso limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche.

Per stabilire se il rimborso dell’Iva relativamente alle fatture di acconto ricevute è possibile è necessario capire se tale fattispecie è ammessa tra le ipotesi di rimborso.

A tal proposito, nella R.m. n. 111/2002, l’Agenzia delle Entrate, relativamente al rimborso Iva infrannuale ha chiarito che è possibile il recupero del credito Iva anche in relazione alle fatture di acconto emesse in base agli stati di avanzamento lavori dipendenti da contratto di appalto. Infatti è stato ribadito che rientrano tra i beni ammortizzabili non solo i beni finiti, per i quali l’ammortamento può essere effettuato immediatamente, ma anche i beni potenzialmente ammortizzabili, ossia suscettibili di ammortamento al termine della fase di realizzazione degli stessi.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si ritiene che l’Iva sulle fatture 2008 (acconti in base agli stati di avanzamento contrattuali) ricevute dall’impresa che opera la ricostruzione può essere chiesta a rimborso in sede di dichiarazione annuale come per gli altri beni strumentali.

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QUESITO N. 3: Comunicazione dati Iva

Un artigiano ha un volume di affari di circa 20.000 euro si chiede se è obbligato o meno all’invio della comunicazione dei dati Iva.

RISPOSTA

Come è noto, l’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA è stato istituito in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 8 -bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n.

322, introdotte dall’art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, con l’intento di semplificare e razionalizzare ulteriormente gli adempimenti a carico dei contribuenti nel rispetto comunque degli obblighi comunitari.

La comunicazione annuale dati IVA, da presentare entro il mese di febbraio di ciascun anno, è prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle “risorse proprie” che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario.

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Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA, in linea generale, i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche. A tale regola generale, comunque, ci sono delle eccezioni tra cui le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari (1) uguale o inferiore a 25.822,84 euro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale.

Da quanto detto, pertanto, il contribuente non è tenuto alla compilazione della comunicazione dei dati Iva per l’anno di imposta 2007.

QUESITO N. 4: Figlio a carico – Reddito da attività sportiva dilettantistica

Nel 2007 mio figlio ha giocato presso una squadra di pallacanestro dilettantistica, a seguito delle prestazioni che ha fornito gli è stato corrisposto un compenso totale di € 6.000,00, posso considerare fiscalmente a cario mio figlio nonostante abbia percepito tali somme?

RISPOSTA

Il Tuir all’art. 69 comma 2 prevede che “Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’art. 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500,00 €”.

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La lettera m) dell’art. 67 indica le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni dalle federazioni sportive nazionali, dall’Unire, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato che perseguita finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto.

Il figlio ha quindi percepito un reddito esente fino al limite di 7.5000 € (i redditi esenti non concorrono alla base imponibile ai sensi dell’art. 3 del Tuir quindi la somma non è sottoposta ad alcuna ritenuta ed il figlio non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi).

Per poter considerare a carico il figlio l’art. 12 comma 2 del Tuir prevede che il familiare in questione possieda un reddito complessivo, non superiore a 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Il reddito del familiare da prendere in considerazione per valutare se il limite sopraindicato è stato superato corrisponde alla somma dei redditi da dichiarare, sono quindi esclusi i redditi esenti o tassati alla fonte.

Il figlio indicato nel caso in questione può essere ritenuto familiare a carico in quanto pur avendo percepito un reddito superiore a 2.840,51 € tale reddito è esente e quindi non viene considerato per la determinazione del superamento di tale limite.

QUESITO N. 5: La rateazione del saldo Iva per le “Nuove Iniziative Produttive”

Un contribuente rientrante nel regime delle “Nuove Iniziative Produttive” (art. 13 Legge 388/2000) può versare ratealmente (dal 16/03 al 16/11 con maggiorazione dello 0,50% a titolo

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RISPOSTA

L’art. 20 del D. Lgs n. 241 del 9 luglio 1997 prevede che le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, “ad eccezione di quelle di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’imposta sul valore aggiunto” possono essere versate in rate mensili di uguale importo con la maggiorazione degli interessi del

6% annuo (pari allo 0,50% mensile) decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione annuale.

In sostanza, dunque, tutti i contribuenti Iva possono scegliere se effettuare il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale in unica soluzione oppure in più rate con un massimo di nove; dunque anche il contribuente rientrante nel regime delle

“Nuove Iniziative Produttive” può versare ratealmente (dal 16/03 al 16/11) il saldo Iva dovuto per il 2007. Tale contribuente è esonerato dalle liquidazioni e dai versamenti periodici durante il periodo d’imposta 2007 ma è obbligato alla presentazione della dichiarazione Iva annuale e al versamento del saldo risultante, nella dichiarazione il contribuente può quindi esercitare l’opzione e procedere con il versamento del saldo mediante rate mensili.

Il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma può scegliere solo se versare l’imposta risultante dalla dichiarazione annuale in un’unica soluzione (entro il 16 marzo) ovvero in forma rateale (con la maggiorazione dello 0,50% mensile), il contribuente tenuto a presentare la dichiarazione Iva all’interno della dichiarazione unificata ha quattro alternative:

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– versare l’imposta in unica soluzione entro il 16 marzo;

– versare l’imposta in unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;

– versare l’imposta in forma rateale, maggiorando dello 0,50% mensile dell’importo di ogni rata successiva alla prima;

– versare l’imposta in forma rateale a partire dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,50% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Il contribuente rientrante nel regime delle “Nuove Iniziative Produttive” può quindi procedere con il versamento in forma rateale a partire dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO (con le dovute maggiorazioni).

Dott. Antonio Gigliotti

20 Giugno 2008

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(1) Si ricorda che ai fini della determinazione del volume di affari realizzato nell’anno cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente, come precisato con circolare n.113 del 31 maggio 2000, deve fare riferimento al volume di affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla comunicazione dati.

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