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COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.2.2017 C(2017) 1162 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 24.2.2017

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare

del Nord

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RELAZIONE

1. CONTESTODELL'ATTODELEGATO

Nell'ambito della politica comune della pesca (PCP) è possibile adottare misure di gestione che consentano di conformarsi alla normativa ambientale (vedasi articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/20131).

Secondo le disposizioni pertinenti delle direttive ambientali dell'UE (direttiva Habitat2 e direttiva Uccelli3) gli Stati membri sono tenuti a designare, rispettivamente, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale intese a tutelare gli habitat e le specie di interesse comunitario. Per tali siti, che formano una rete ecologica europea denominata Natura 2000, gli Stati membri devono stabilire le misure di conservazione necessarie e adottare opportune iniziative a tutela degli habitat e delle specie per cui sono stati selezionati. Le misure in questione sono conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti e possono includere disposizioni concernenti le attività di pesca.

A norma della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)4, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020. A tal fine, l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva impone agli Stati membri di predisporre programmi di misure comprendenti misure di protezione spaziale che contribuiscano ad istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi.

Se gli Stati membri ritengono necessario introdurre talune misure di conservazione nel settore della pesca al fine di conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, all'articolo 4 della direttiva Uccelli o all'articolo 6 della direttiva Habitat, tali misure devono essere adottate conformemente alle norme della politica comune della pesca, che è di competenza esclusiva dell'Unione.

Un'importante innovazione della politica comune della pesca è l'introduzione di disposizioni concernenti la cooperazione regionale tra Stati membri aventi interessi di gestione diretti in alcune zone o attività di pesca.

A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta si basa sulle raccomandazioni comuni elaborate e trasmesse dagli Stati membri interessati alla Commissione.

Il 16 novembre 2016 la Danimarca, la Germania e la Svezia hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione comune riguardante misure di conservazione nel settore della pesca volte a proteggere le strutture a scogliera in quattro siti Natura 2000 nella parte

1 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

2 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

3 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

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danese del Kattegat, nel Mare del Nord. È stato pertanto predisposto un progetto di modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 20165.

Obiettivo generale del regolamento è provvedere affinché le misure adottate nell'ambito della politica comune della pesca contribuiscano in modo adeguato alla protezione delle scogliere e, di conseguenza, all'obbligo di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente per questi tipi di habitat a norma dell'articolo 6 della direttiva Habitat.

La pesca con attrezzi mobili di fondo è riconosciuta come una minaccia per le scogliere. Si propone perciò di vietarla nelle zone indicate come scogliere nella cartografia. Per le zone indicate come "scogliere che emettono gas" si propone il divieto assoluto di pesca commerciale, poiché l'uso di qualsiasi tipo di rete potrebbe danneggiarle. Tali strutture dovrebbero essere protette dall'impatto delle attività di pesca tracciando, attorno ad esse, apposite zone cuscinetto.

Le misure di gestione della pesca contenute nel presente regolamento sono state elaborate grazie alle consulenze scientifiche dell'università di Aarhus (Centro danese per l'ambiente e l'energia), del Politecnico danese (Istituto per le risorse acquatiche) e del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), nonché sulla base dei piani di gestione specifici per ciascun sito e della mappatura degli habitat marini.

La Svezia e la Germania hanno diritti di pesca nelle acque territoriali danesi del Kattegat. Si tratta di zone di pesca importanti sia per la Danimarca che per la Svezia. Dall'analisi dei dati sulla pesca, tuttavia, risulta che le misure di conservazione avranno un impatto limitato, se non nullo, sulle attività di pesca danesi e svedesi, poiché in genere tali attività non sono praticate in queste zone lungo le scogliere. Di fatto, negli ultimi anni non è stata segnalata la presenza di pescherecci tedeschi attivi in dette zone. Ciò non dovrebbe però giustificare il rinvio né la mancata adozione delle misure di conservazione necessarie, poiché in futuro questo tipo di pesca potrebbe comunque essere praticato.

Nel valutare l'attuazione pratica e l'esecuzione delle misure proposte, è risultato che, a fronte dell'attuale attività di pesca, le misure di controllo in vigore stabilite dal regolamento (CE) n. 1224/2009 sono sufficienti a garantire il rispetto dei divieti di pesca.

La Danimarca ha fornito informazioni dettagliate sulle misure di controllo e di monitoraggio tenendo conto dell’attuale livello dell'attività di pesca in dette zone. Le misure comprendono ispezioni in mare sulle attività di pesca, monitorate tutti i giorni, 24 ore su 24, dal centro di controllo della pesca danese tramite il sistema di gestione basato sui rischi, nonché mediante il sistema di identificazione automatica utilizzato per integrare i dati VMS. Il monitoraggio avviene tramite l'apposito programma danese NOVANA.

Si prevede inoltre di valutare nuovamente il regime di controllo, una volta decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore delle misure.

2. CONSULTAZIONIPRECEDENTIL'ADOZIONEDELL'ATTO Consultazioni dei portatori di interessi

Sin dalla primavera 2011 le autorità danesi hanno proceduto a consultazioni formali e informali con varie parti interessate, sia all'interno che fuori della Danimarca.

In Danimarca il coordinamento nazionale delle parti interessate si è svolto nel quadro del Forum di dialogo Natura 2000, al quale hanno partecipato ONG ambientaliste, organizzazioni di pescatori, il ministero dell'Ambiente e istituti di ricerca. Le misure di gestione della pesca

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previste dal presente regolamento sono state discusse nel corso di sei riunioni indette dal Forum tra il marzo 2011 e il maggio 2016.

Molte altre riunioni si sono svolte con l’associazione dei pescatori danesi.

A livello internazionale, una riunione preconsultiva della Commissione europea con le autorità tedesche e svedesi, il Consiglio consultivo per il Mare del Nord, il Consiglio consultivo per il Mar Baltico, il CIEM, DTU Aqua e il ministero dell'ambiente danese si è svolta a Copenaghen nel marzo del 2012. La proposta è stata discussa con la Svezia e la Germania all'interno di gruppi ad hoc ai quali hanno partecipato rappresentanti dei dipartimenti della pesca e dell'ambiente.

Poiché la Danimarca e la Svezia hanno designato siti Natura 2000 contigui nel Kattegat, nel 2011 e nel 2013 sono state organizzate anche riunioni bilaterali a Copenaghen e Göteborg per avviare ulteriori discussioni. Nel 2015, si è inoltre svolta una riunione con i rappresentanti della Polonia.

Raccomandazioni comuni

Secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la raccomandazione comune è il risultato delle discussioni intavolate dagli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto.

Nel periodo maggio-settembre 2016, i rappresentanti dei dipartimenti pesca e ambiente di Danimarca, Svezia e Germania hanno predisposto la suddetta raccomandazione comune, firmata il 6 novembre 2016 da tutti gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto e trasmessa il 16 novembre 2016 alla Commissione.

Tale raccomandazione comune integra le zone già contemplate dal regolamento 2015/1778, basato sulle raccomandazioni comuni del 2015 e modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/118, poiché estende le aree protette includendovi ulteriori quattro siti Natura 2000.

La raccomandazione comune riguarda i siti Natura 2000 che si trovano nelle acque danesi del Kattegat, designati per le strutture a scogliera (comprese quelle che emettono gas). Per proteggere tali strutture si prevedono il divieto di pesca con attrezzi di fondo nelle zone in cui sono presenti scogliere e l'introduzione di un divieto assoluto di pesca nelle zone in cui sono presenti scogliere che emettono gas. Si propone una revisione del monitoraggio e del controllo dell'attuazione delle misure, una volta decorsi 18 mesi dalla loro entrata in vigore.

Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP)

Gli elementi principali della raccomandazione comune definitiva trasmessa alla Commissione in data 16 novembre 2016 sono stati valutati dallo CSTEP, su base ad hoc6.

Sugli elementi specifici lo CSTEP ha concluso quanto segue:

 Le misure di conservazione proposte, relative a 7 siti Natura 2000 danesi in cui sono presenti scogliere, rappresentano un passo avanti per ridurre al minimo le conseguenze negative delle attività di pesca sugli habitat delle scogliere e far sì che tali attività non siano causa di degrado dell'ambiente marino, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

 Le misure proposte contribuiscono a garantire che gli habitat di interesse comunitario oggetto della raccomandazione siano mantenuti o ripristinati in uno stato di conservazione soddisfacente all'interno delle zone delineate, a norma dell'articolo 2

6 stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/55543/2016-12_STECF+16-24+-

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della direttiva 92/43/CEE. Lo CSTEP, tuttavia, osserva che in una data zona i confini proposti per le zone di divieto di pesca si trovano nelle immediate vicinanze delle scogliere e, in alcuni casi, non comprendono la zona cuscinetto definita conformemente agli orientamenti del CIEM. Esso, inoltre, rileva che sono necessarie ulteriori misure per garantire la protezione delle focene (sito DK00VA250), delle foche grigie / comuni (siti DK00FX010 e DK 00FX257), dei banchi di sabbia (tutti i siti), delle distese fangose (siti DK00FX010 e DK 00FX257), delle lagune (sito DK00FX010) e di varie specie di uccelli (siti DK00FX010 e DK 00FX257).

 Ad oggi le catture all’interno dei siti Natura 2000 considerati sembrano limitate. La pesca tuttavia, soprattutto con l’uso di attrezzi mobili demersali, è praticata in una data zona, sopra o in prossimità di scogliere. L'attività di pesca può incidere anche su altri habitat e specie per i quali sono stati designati i siti Natura 2000 e che attualmente, oltre ad essere in via di depauperamento, versano per la maggior parte in uno stato di conservazione insoddisfacente. Lo CSTEP, pertanto, ritiene che gli obiettivi di conservazione nelle zone specifiche indicate nella raccomandazione comune non possano essere pienamente conseguiti senza opportune misure atte ad evitare l'attività di pesca in dette zone e mette in luce alcune problematiche inerenti alla controllabilità dei siti. Secondo lo CSTEP, ai fini di un'attuazione efficiente delle misure il sistema di controllo danese che segnala alle autorità l'ingresso di un peschereccio nell'area controllata andrebbe esteso a tutti i pescherecci dotati di VMS operanti nelle sue vicinanze (inclusi quelli di altri Stati membri operanti in tale zona);

potrebbero essere opportune anche ulteriori misure per i pescherecci sprovvisti di dispositivo VMS (ad esempio, quelli di lunghezza inferiore ai 12 m).

Sulla scorta della valutazione dello CSTEP e della valutazione interna delle informazioni fornite dalla Danimarca da parte dei servizi della Commissione, quest'ultima ritiene che la raccomandazione comune presentata sia in linea con il disposto dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, come precedentemente indicato.

3. ELEMENTIGIURIDICIDELL'ATTODELEGATO Sintesi delle misure proposte

Il principale intervento giuridico consiste nell'adottare le misure necessarie ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione europea.

Il regolamento precisa le attività di pesca in determinate zone soggette a misure specifiche.

Base giuridica

Articolo 11, paragrafo 2, e articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Principio di proporzionalità

La proposta rientra nell'ambito di applicazione dei poteri delegati conferiti alla Commissione dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di tale disposizione.

Scelta dello strumento

Strumento giuridico proposto: regolamento delegato della Commissione.

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Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati, le misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione.

Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto hanno presentato una raccomandazione comune. Le misure contemplate nella raccomandazione comune e incluse nella presente proposta sono basate sui migliori pareri scientifici disponibili e soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 24.2.2017

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare

del Nord

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio1, in particolare l'articolo 11;

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri hanno il potere di adottare, nelle loro acque, le misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi in forza della normativa ambientale dell'Unione, tra cui l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE2 e l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE3.

(2) L'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE dispone che gli Stati membri stabiliscano, per le zone speciali di conservazione, le misure di conservazione necessarie conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di cui agli allegati della direttiva, presenti nei siti. Gli Stati membri adottano inoltre opportune misure per evitare, nelle zone speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché una perturbazione significativa delle specie per cui le zone sono state designate.

(3) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare programmi di misure comprendenti misure di protezione spaziale che contribuiscano ad istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, come le aree speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, le zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli4 e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dalla Comunità o dagli Stati membri interessati nell'ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.

(4) Se uno Stato membro ritiene necessario adottare determinate misure ai fini del rispetto degli obblighi ad esso incombenti in virtù della normativa ambientale dell’Unione e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nell'attività di pesca

1 GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

2 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

3 GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19

4 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la

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su cui tali misure andrebbero ad influire, alla Commissione è conferito il potere di adottare dette misure mediante atti delegati, previa presentazione di una raccomandazione comune da parte degli Stati membri interessati.

(5) Il 5 settembre 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2017/1185 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino in determinate zone del Mare del Nord.

(6) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Danimarca, in qualità di Stato membro promotore, ha fornito alla Commissione e agli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto le informazioni pertinenti sulle ulteriori misure richieste, includendovi le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione delle stesse.

(7) Il 16 novembre 2016, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, la Danimarca, la Germania e la Svezia hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione comune relativa a misure di conservazione nel settore della pesca volte a proteggere le strutture a scogliera in quattro ulteriori siti Natura 2000 danesi nel Kattegat. Tali misure comprendono il divieto di praticare attività di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone a scogliera (nell'ambito del tipo di habitat 1170) e il divieto di tutte le attività di pesca nelle zone in cui sono presenti scogliere che emettono gas (nell'ambito del tipo di habitat 1180).

(8) La pesca di fondo con attrezzi mobili ha un impatto negativo sugli habitat delle scogliere poiché incide sia sulla struttura che sulla biodiversità di queste ultime. È pertanto opportuno inserire nel regolamento delegato (UE) 2017/118 il divieto di pescare con tali attrezzi nelle zone a scogliera danesi pertinenti indicate nella raccomandazione comune. Le scogliere che emettono gas sono strutture particolarmente fragili e qualsiasi impatto fisico ne minaccia lo stato di conservazione.

Di conseguenza, è opportuno inserire in tale regolamento anche il divieto di tutte le attività di pesca nelle zone pertinenti, indicate nella raccomandazione comune, in cui sono presenti scogliere che emettono gas.

(9) Nel suo parere scientifico del 6 dicembre 2016, il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP6) ha dichiarato che gli obiettivi di conservazione proposti per le zone speciali di cui alla raccomandazione comune non possono essere pienamente raggiunti senza opportune misure atte ad evitare le attività di pesca in tali zone.

(10) Lo CSTEP ha rilevato alcuni problemi nel controllo e nell’attuazione delle misure di conservazione all'interno dei siti interessati. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure appropriate, a mettere a disposizione risorse finanziarie adeguate e a creare le strutture necessarie a garantire il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle attività esercitate nell’ambito della politica comune della pesca (PCP). Le suddette misure possono includere l'obbligo per tutti i pescherecci interessati di trasmettere con maggior frequenza la rispettiva posizione VMS ovvero di identificare le zone particolarmente sensibili nel sistema nazionale di controllo in base a una gestione dei rischi, così da risolvere i problemi rilevati dallo CSTEP.

(11) La Danimarca ha fornito informazioni dettagliate sulle misure di controllo e di monitoraggio tenendo conto dell’attuale livello dell'attività di pesca in dette zone. Tali

5 GU L 19 del 25.1.2017, pag. 10

6 stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/55543/2016-12_STECF+16-24+-

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misure di controllo comprendono ispezioni in mare sulle attività di pesca e un monitoraggio costante da parte del centro di controllo della pesca danese tramite il sistema di gestione basato sui rischi. Per integrare i dati VMS si ricorre anche al sistema di identificazione automatica.

(12) È importante garantire la valutazione delle misure introdotte dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la verifica del rispetto dei divieti di pesca. La Danimarca, pertanto, dovrebbe procedere, al più tardi entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, a un’ulteriore valutazione volta a garantire il rispetto dei divieti di pesca.

(13) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/118.

(14) Le misure di conservazione nel settore della pesca stabilite dal presente regolamento non pregiudicano le misure di gestione, vigenti o future, volte alla conservazione dei siti interessati, comprese le misure di conservazione nel settore della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 2017/118 Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così modificato:

(1) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6 Riesame

1. Entro il 30 giugno 2017 gli Stati membri interessati valutano l’attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4:

(a) nelle zone 1(1), 1(2) e 1(3), quali definite nell’allegato I, e (b) nelle zone da 2(1) a 2(21), quali definite nell’allegato II.

2. Entro il 31 luglio 2017 gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una relazione di sintesi riguardante la valutazione di cui al paragrafo 1.

3. Entro il 31 ottobre 2018 gli Stati membri interessati valutano l’attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4:

(a) nelle zone da 1(4) a 1(7), quali definite nell’allegato I, e (b) nelle zone 2(22), 2(23) e 2(24), quali definite nell’allegato II.

4. Entro il 30 novembre 2018 gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una relazione di sintesi riguardante la valutazione di cui al paragrafo 3.".

(2) L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.

(3) L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

(4) L'allegato III è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento.

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Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

Il presidente Jean-Claude JUNCKER

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