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COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.2.2021 C(2021) 766 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 11.2.2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/2361 per quanto riguarda le modalità di pagamento dei contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico

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RELAZIONE

1. CONTESTODELL'ATTODELEGATO

A norma degli articoli da 57 a 59 del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato di risoluzione unico ("Comitato") dispone di un bilancio autonomo non facente parte del bilancio dell'Unione, una parte del quale riguarda le sue spese amministrative ed è costituita dai contributi annuali raccolti presso le entità cui si applica tale regolamento (articolo 65 del regolamento (UE) n. 806/2014).

A norma dell'articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 806/2014, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati sui contributi alle spese amministrative del Comitato, anche per quanto riguarda il modo in cui è calcolato l'importo dei contributi e il modo in cui devono essere pagati.

Il 14 settembre 2017 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2017/2361 relativo al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato. Per quanto riguarda i dati da utilizzare per il calcolo dei contributi e la metodologia di calcolo, il regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione rimanda al regolamento (UE) n. 1163/2014 della BCE, che quest'ultima applica per il calcolo e l'addebito dei contributi per le attività di vigilanza presso le stesse entità soggette al regolamento (UE) n. 806/2014.

Conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1163/2014, la BCE ha effettuato una revisione di tale regolamento e lo ha modificato con il regolamento (UE) 2019/2155 del 5 dicembre 2019. In particolare, il regolamento modificativo ha modificato il sistema di addebito dei contributi per le attività di vigilanza della BCE da un sistema ex ante, in base al quale i contributi erano addebitati prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, a un sistema ex post, in base al quale i contributi sono riscossi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario della BCE. Tale modifica richiede, a sua volta, adeguamenti del regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione. Altre modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/2155, relative a disposizioni del regolamento (UE) n. 1163/2014, cui rimandano disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, si applicano direttamente a quest'ultimo, senza rendere necessarie ulteriori modifiche.

In particolare, è necessario a) modificare l'attuale sistema di fatturazione del Comitato e b) introdurre norme specifiche per il 2021. Vengono qui di seguito riportate le motivazioni di tali modifiche.

(a) Modifiche del sistema attuale:

– in virtù del regolamento modificato della BCE, a partire dal 2020 la BCE emette gli avvisi di contribuzione per le attività di vigilanza (fatture) ex post, ossia per l'anno X la BCE indirizzerà gli avvisi alle entità nell'anno X+1 (entro il 30 giugno di ogni anno). La BCE può pertanto trasmettere i dati pertinenti al Comitato solo dopo la verifica di tali dati e la propria fatturazione (quest'ultima deve avvenire ogni anno al più tardi nel mese di giugno);

– in virtù del regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, il Comitato emette gli avvisi di pagamento del contributo (fatture) e raccoglie i contributi ex ante, ossia nell'anno per il quale sono dovuti. Il Comitato calcola i contributi sulla base dei dati forniti dalla BCE (che sono gli stessi dati utilizzati dalla BCE per calcolare i suoi contributi) ed emette le fatture. È opportuno che il Comitato calcoli i contributi sulla base dei dati più recenti, al fine di rispecchiare la situazione più attuale delle entità contribuenti. Tuttavia, a

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seguito delle modifiche apportate al regolamento della BCE, il Comitato può ricevere i dati più recenti dalla BCE solo dopo il mese di giugno di ogni anno;

– il Comitato deve coprire le proprie spese amministrative a partire dall'inizio dell'anno in cui i contributi sono dovuti, molto prima di poter contare sui dati più recenti della BCE per calcolare i contributi dovuti per quell'anno. Pertanto dovrebbe essere garantito al Comitato il diritto di riscuotere tale contributo sotto forma di acconti. Un primo acconto dovrebbe essere riscosso all'inizio dell'anno durante il quale i contributi sono dovuti, sulla base di un calcolo provvisorio dei contributi dovuti per tale anno fondato sugli ultimi dati a disposizione del Comitato in quel momento. Dato che il Comitato riceverà i dati più aggiornati dalla BCE solo dopo il mese di giugno di ogni anno, il primo acconto dovrebbe coprire fino al 75 % dei contributi dovuti per quell'anno;

– a norma del regolamento delegato (UE) 2017/2361, il 95 % dei contributi è attribuito a entità e gruppi sottoposti alla responsabilità diretta del Comitato.

Pertanto, al fine di ridurre al minimo l'onere amministrativo che grava sulle entità e sui gruppi interessati, nonché sul Comitato, risponde al principio di proporzionalità raccogliere il primo acconto solo presso tali entità e gruppi;

– successivamente, il Comitato dovrebbe effettuare il calcolo definitivo per la totalità dei contributi dovuti per l'anno in questione, sulla base dei dati più recenti pervenuti dalla BCE al più tardi il 7 luglio. Per le entità e i gruppi che hanno versato un primo acconto, il Comitato dovrebbe fatturare un secondo acconto, detraendo l'importo del primo dal contributo dovuto per l'anno in questione; per le altre entità e gli altri gruppi, il Comitato dovrebbe fatturare la totalità del contributo dovuto per l'anno in questione in un'unica soluzione;

– in altre parole, sulla base degli stessi dati raccolti dalla BCE con data di riferimento corrispondente alla fine dell'anno X-1, nell'anno X+1 la BCE addebiterà i contributi per le attività di vigilanza ex post per l'anno X e il Comitato raccoglierà i propri contributi ex ante per l'anno X+1. Inoltre, poiché il Comitato sarà in condizione di fare questo solo nel secondo semestre dell'anno X+1, nei primi mesi dell'anno X+1 il Comitato raccoglierà acconti sulla base degli ultimi dati a sua disposizione.

(b) Per quanto riguarda l'anno 2021, è opportuno definire norme specifiche che tengano conto delle peculiarità di tale anno a fini della raccolta dei contributi, in modo che l'allineamento previsto dal presente regolamento tra il sistema modificato concernente i contributi per le attività di vigilanza della BCE e i contributi del Comitato possa avvenire agevolmente sin dall'entrata a regime di tale sistema modificato.

In particolare, a causa del passaggio dal sistema ex ante a quello ex post si verificherà una lacuna nella trasmissione dei dati dalla BCE al Comitato per il periodo compreso fra dicembre 2019 e giugno 2021. Il sistema deve pertanto consentire al Comitato di raccogliere inizialmente i contributi per l'anno 2021 sulla base degli stessi dati utilizzati per la riscossione dei contributi del 2020, in quanto la BCE non trasmetterà nuovi dati al Comitato prima di aver fatturato i contributi per le attività di vigilanza, entro il 30 giugno di ogni anno. Nel 2022 il Comitato ricalcolerà i contributi per l'anno 2021 sulla base dei dati pervenuti dalla BCE dopo che quest'ultima avrà fatturato i contributi per le attività di vigilanza nel giugno 2021.

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2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Ai fini della stesura del presente regolamento, la Commissione ha tenuto conto del regolamento (UE) n. 806/2014, in particolare del suo articolo 65, che stabilisce l'obbligo per le entità che rientrano nell'ambito di applicazione del meccanismo di risoluzione unico di contribuire alle spese amministrative del Comitato, e del regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, che ha istituito il sistema definitivo. I principali elementi del regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, modificato dal presente regolamento, rimangono ispirati al quadro giuridico che disciplina i contributi per le attività di vigilanza della BCE.

Ai fini dell'elaborazione del presente regolamento, la Commissione ha consultato gli esperti nella riunione del gruppo di esperti sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni del 14 dicembre 2020. Il ruolo di tale gruppo di esperti consiste, tra l'altro, nel fornire alla Commissione assistenza e consulenza tecnica nell'elaborazione degli atti delegati. Il gruppo di esperti comprende esperti membri e osservatori designati dal Parlamento europeo, dagli Stati membri, dalla BCE e dal Comitato. La Commissione ha raccolto i pareri dei membri e degli osservatori del gruppo di esperti prima e durante la riunione e ne ha tenuto conto ai fini della stesura del presente regolamento.

Inoltre la Commissione ha raccolto informazioni tecniche dalla BCE e dal Comitato in merito, rispettivamente, all'applicazione delle attuali norme sui contributi per le attività di vigilanza e sui contributi destinati a coprire le spese amministrative del Comitato.

La Commissione ha ritenuto che non fosse necessario condurre una consultazione pubblica per i seguenti motivi. In primo luogo, il presente regolamento riguarda solo modifiche puntuali di aspetti operativi, al fine di continuare a garantire la tempestiva riscossione dei contributi amministrativi da parte del Comitato. Il presente regolamento non introduce nuove considerazioni politiche oltre a quelle del regolamento (UE) n. 806/2014, che stabilisce che le entità rientranti nell'ambito di applicazione del meccanismo di risoluzione unico dovrebbero contribuire alle spese amministrative del Comitato, e alle considerazioni politiche espresse dal regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, che istituisce il sistema definitivo, il quale manterrà il più stretto coordinamento possibile con il quadro della BCE relativo ai contributi per le attività di vigilanza, al fine di diminuire le complessità e ridurre al minimo gli oneri amministrativi per le entità interessate. In secondo luogo, la BCE ha effettuato una revisione del regolamento (UE) n. 1163/2014, come previsto dall'articolo 17 dello stesso. La BCE ha effettuato una consultazione pubblica relativa a tale revisione dal 2 giugno al 20 luglio 2017. Ai fini dell'adozione del regolamento (UE) 2019/2155, basato sulle indicazioni ricevute durante la consultazione pubblica e sulla cui base è stato elaborato il presente regolamento, la BCE ha svolto una consultazione pubblica in merito alle modifiche proposte dall'11 aprile al 6 giugno 2019.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 del presente regolamento stabilisce le modifiche che è necessario apportare al regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione per ripristinare la coerenza con il regolamento (UE) n. 1163/2014 della BCE, modificato dal regolamento (UE) 2019/2155 del 5 dicembre 2019.

L'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento inserisce nel regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione un nuovo articolo 4 bis, che prevede la possibilità per il Comitato di raccogliere acconti dei contributi al fine di coprire le proprie spese amministrative nella prima parte dell'anno, fino a quando non saranno disponibili i dati più

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recenti della BCE per il calcolo dei contributi annuali. Il nuovo articolo indica inoltre i dati, la metodologia e la procedura che il Comitato dovrebbe utilizzare per il calcolo e la raccolta degli acconti, e stabilisce che questi dovrebbero essere detratti dai pagamenti successivi.

L'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento sostituisce il paragrafo 1 dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, che fissa la data entro la quale la BCE deve fornire al Comitato i dati su ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo raccolti dalla BCE e utilizzati per il calcolo dei contributi per le attività di vigilanza. Per coerenza con il nuovo sistema applicato dalla BCE, in base al quale quest'ultima emette fattura nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento entro il mese di giugno di ogni anno, tale termine è stato modificato dal 31 dicembre al 7 luglio di ogni anno. L'articolo 6 modificato stabilisce altresì che la BCE è tenuta a fornire i dati che la stessa utilizza nell'anno in questione per determinare i contributi per le attività di vigilanza, ed estende il dovere delle autorità di risoluzione e autorità competenti di condividere le informazioni con il Comitato prevedendo che debbano assisterlo nella determinazione dell'ambito delle entità contribuenti.

Infine, l'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento inserisce una nuova disposizione all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, chiarendo che, nel caso di entità per le quali mancano taluni dati nel momento in cui esse entrano nel campo di applicazione, il Comitato dovrebbe ricalcolare i loro contributi allorché tali dati divengano in seguito disponibili per gli anni successivi. In tal modo è garantita la massima parità di trattamento tra tali entità e quelle i cui dati erano disponibili al momento del calcolo iniziale.

L'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento inserisce una nuova disposizione all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, stabilendo una data limite entro la quale il Comitato deve determinare quali entità devono rientrare nel calcolo in un determinato anno. Ogni cambiamento verificatosi dopo tale data limite sarà preso in considerazione dal Comitato mediante ricalcolo nell'anno successivo. Questo garantisce certezza operativa al Comitato per finalizzare tempestivamente tutte le attività preparatorie necessarie per i calcoli. L'articolo 1, paragrafo 6, del presente regolamento inserisce nel regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione un nuovo articolo 14 bis che stabilisce disposizioni transitorie per il 2021, affinché il Comitato possa raccogliere le risorse necessarie per tale anno sulla base dei dati già a sua disposizione e successivamente ricalcolare i contributi affinché questi rispecchino meglio la situazione attuale delle entità contribuenti all'inizio di tale anno.

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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 11.2.2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/2361 per quanto riguarda le modalità di pagamento dei contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/20101, in particolare l'articolo 65, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Per calcolare i contributi individuali annuali di cui al regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione2, il Comitato di risoluzione unico ("Comitato") si basa in particolare sui dati sulle attività totali e sull'importo complessivo dell'esposizione al rischio che la Banca centrale europea (BCE) raccoglie dalle entità cui si applica il meccanismo di risoluzione unico al fine di calcolare i contributi per le attività di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea3. A tal fine, e ai sensi dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/2361, la BCE trasmette annualmente al Comitato i dati su ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo raccolti durante tale anno dalla BCE. Tali dati devono essere trasmessi entro cinque giorni lavorativi dall'emissione degli avvisi di contribuzione della BCE, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno per il quale sono emessi gli avvisi di contribuzione.

(2) Il regolamento (UE) n. 1163/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/2155 della Banca centrale europea4, al fine, tra l'altro, di modificare il sistema in base al quale la BCE raccoglie i dati per la determinazione dei contributi per le attività di vigilanza. Prima di tale modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 prevedeva il pagamento anticipato alla BCE dei contributi annuali per le attività di vigilanza. A seguito della modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 prevede l'addebito dei contributi per le attività di vigilanza solo dopo la fine del periodo di contribuzione di riferimento, una volta determinate le spese annuali effettive, e impone alla BCE di emettere annualmente un avviso di contribuzione nei confronti di ciascun soggetto

1 GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

2 Regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, del 14 settembre 2017, relativo al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 6).

3 Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).

4 Regolamento (UE) 2019/2155 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2019/37) (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 70).

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obbligato al pagamento entro sei mesi dall'inizio del periodo di contribuzione successivo.

(3) Poiché ora la BCE raccoglie i contributi per le attività di vigilanza solo dopo l'inizio dell'esercizio finanziario del Comitato, essa può trasmettere i dati più recenti al Comitato solo successivamente. Di conseguenza, i termini fissati nel regolamento delegato (UE) 2017/2361 per la trasmissione dei dati dalla BCE al Comitato non consentono più a quest'ultimo di calcolare e raccogliere in anticipo i contributi individuali annuali dovuti per un determinato esercizio finanziario. Per mantenere la coerenza tra il sistema del Comitato di addebito anticipato dei contributi e il nuovo regime della BCE, e per consentire al Comitato di continuare a calcolare e raccogliere i contributi annuali in anticipo, è necessario modificare i termini per la trasmissione dei dati e per l'emissione degli avvisi di contribuzione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/2361. Poiché il termine di fatturazione da parte della BCE dei contributi per le attività di vigilanza è la fine di giugno di ogni anno, il Comitato dovrebbe essere autorizzato a raccogliere acconti anticipati sui contributi destinati a coprire le spese per la parte dell'esercizio finanziario precedente tale data. Al fine di ridurre al minimo l'onere amministrativo per le entità e i gruppi interessati, nonché per il Comitato, gli acconti dovrebbero essere raccolti solo presso le entità e gruppi sottoposti alla responsabilità diretta del Comitato.

(4) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/2361 ha dimostrato l'importanza di rispecchiare tempestivamente nel calcolo annuale dei contributi amministrativi i cambiamenti nella composizione del gruppo di entità che rientrando nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 sono tenute a contribuire alle spese amministrative del Comitato. Il Comitato dovrebbe pertanto utilizzare le informazioni più recenti sulla composizione del gruppo di tali entità. La BCE, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti dovrebbero quindi assistere il Comitato fornendogli tutte le informazioni pertinenti per valutare se un'entità sia tenuta a contribuire alle spese amministrative del Comitato. Inoltre è necessario chiarire le modalità secondo le quali il Comitato deve trattare i casi in cui l'ingresso nel gruppo di entità tenute a contribuire alle spese amministrative del Comitato si verifica in un momento dell'anno in cui la BCE non determina più i dati corrispondenti.

(5) Per motivi operativi, è necessario che il Comitato disponga di una data limite chiara per determinare la composizione del gruppo delle entità che rientrano nel calcolo dei contributi annuali in un determinato anno. Il Comitato dovrebbe rivedere tale calcolo nell'anno successivo, al fine di incorporarvi eventuali cambiamenti verificatisi dopo tale data limite.

(6) Il passaggio della BCE da un sistema di emissione di avvisi di contribuzione ex ante a un sistema di emissione ex post ha determinato una lacuna nella trasmissione dei dati dalla BCE al Comitato per il periodo compreso fra dicembre 2019 e giugno 2021. Per assicurare che il Comitato sia in condizione di raccogliere le risorse destinate a coprire le sue spese amministrative per il 2021 sulla base dei dati di cui dispone all'inizio di tale anno, sono necessarie disposizioni transitorie per l'esercizio finanziario 2021.

Tuttavia, per rispecchiare la situazione delle entità contribuenti più prossima all'esercizio finanziario 2021, il Comitato dovrebbe ricalcolare tali contributi nel 2022 sulla base di dati più recenti che nel frattempo saranno stati messi a sua disposizione.

La differenza tra l'importo del contributo individuale annuale dovuto per l'esercizio finanziario 2021, come ricalcolato nel 2022, e l'importo di tale contributo come calcolato nel 2021 dovrebbe essere, secondo il caso, sommata all'importo del

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contributo individuale annuale dovuto per l'esercizio finanziario 2022, ovvero sottratta da detto importo.

(7) Poiché il Comitato deve applicare le disposizioni transitorie al fine di raccogliere i contributi per le sue spese amministrative per l'esercizio finanziario 2021 il prima possibile dopo l'inizio dell'anno, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Tale rapida entrata in vigore non ha alcun impatto sulle entità soggette ai contributi, in quanto la regola generale secondo cui, quando la BCE non abbia fornito tempestivamente al Comitato i dati più recenti, il Comitato può utilizzare gli ultimi dati disponibili per calcolare i contributi è già stabilita dall'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2017/2361. Non è pertanto necessaria alcuna preparazione da parte delle entità interessate.

(8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/2361,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Il regolamento delegato (UE) 2017/2361 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo 4 bis:

"Articolo 4 bis

Acconti anticipati sui contributi individuali annuali

1. Ogni esercizio finanziario, prima del ricevimento dei dati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, il Comitato può raccogliere presso le entità e i gruppi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), acconti anticipati sui contributi individuali annuali per un importo pari al massimo al 75 % dell'importo dei contributi annuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per l'esercizio finanziario in questione. L'acconto anticipato di ciascuna entità o ciascun gruppo è calcolato in proporzione ai contributi individuali annuali calcolati per tale entità o gruppo nell'esercizio finanziario immediatamente precedente.

2. Il Comitato detrae il pagamento dell'acconto anticipato dal contributo individuale annuale dovuto dall'entità o dal gruppo per l'esercizio finanziario in questione.";

2) l'articolo 6 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni anno, entro cinque giorni lavorativi dall'emissione da parte della BCE degli avvisi di contribuzione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1163/2014, e comunque entro il 7 luglio dell'anno nel quale sono emessi gli avvisi di contribuzione, la BCE fornisce al Comitato i dati su ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo utilizzati dalla BCE in tale anno per stabilire i contributi per le attività di vigilanza in conformità del regolamento UE) n. 1163/2014.";

(b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Ove in un determinato esercizio finanziario sia costituito un soggetto obbligato al pagamento del contributo che non è un soggetto o gruppo vigilato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014, i contributi individuali annuali dovuti da tale

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soggetto per l'esercizio finanziario in questione e per quello successivo sono calcolati azzerando i fattori per il calcolo della contribuzione. Nel terzo esercizio finanziario per il quale tale soggetto obbligato è tenuto a versare un contributo individuale annuale, il contributo individuale annuale amministrativo dovuto per i due esercizi finanziari precedenti è ricalcolato sulla base dei fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per tale esercizio e la differenza è saldata/compensata di conseguenza.";

(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora, ai fini del presente regolamento, al Comitato occorra individuare se un'entità faccia parte del gruppo che ha nominato un determinato soggetto obbligato al pagamento del contributo o verificare se un'entità sia tenuta a contribuire alle spese amministrative del Comitato, la BCE, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti assistono il Comitato fornendogli tutte le informazioni pertinenti.";

(d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini del calcolo dei contributi individuali annuali dovuti per un dato esercizio finanziario, il Comitato utilizza i dati utilizzati dalla BCE in tale anno per stabilire i contributi per le attività di vigilanza per l'anno precedente in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014 e forniti al Comitato in conformità del presente articolo.";

3) l'articolo 7 è così modificato:

(a) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Ai fini del calcolo dei contributi individuali annuali dovuti per un determinato esercizio finanziario, il Comitato tiene conto di ogni cambiamento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 verificatosi a decorrere dal 1º gennaio di tale anno, nell'esercizio finanziario successivo.";

(b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2 bis, i contributi individuali annuali di entità o gruppi per cui non si sono verificati i cambiamenti di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo non sono soggetti ad adeguamento.";

4) all'articolo 8, i paragrafi da 3 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"3. L'avviso di pagamento del contributo specifica l'importo del contributo individuale annuale, o dell'acconto anticipato di cui all'articolo 4 bis, e il modo in cui il contributo annuale o l'acconto anticipato deve essere pagato. L'avviso di pagamento del contributo è debitamente motivato in relazione agli aspetti fattuali e giuridici della decisione relativa al contributo individuale o della decisione relativa all'acconto anticipato.

4. Il Comitato indirizza ogni altra comunicazione relativa al contributo individuale annuale, inclusa l'eventuale decisione relativa al saldo/alla compensazione adottata in conformità dell'articolo 10, paragrafo 8, e, se del caso, relativa all'acconto anticipato, al soggetto obbligato al pagamento del contributo.

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5. Il contributo individuale annuale o l'acconto anticipato sono esigibili in euro.

6. Il soggetto obbligato al pagamento del contributo paga l'importo del contributo individuale annuale o dell'acconto anticipato entro 35 giorni di calendario dall'emissione dell'avviso di pagamento del contributo. Il soggetto obbligato al pagamento del contributo è tenuto a ottemperare alle prescrizioni definite nell'avviso di pagamento del contributo in relazione al pagamento del contributo individuale annuale o dell'acconto anticipato. La data del pagamento corrisponde alla data in cui avviene l'accredito sul conto del Comitato.

7. Il contributo individuale annuale e, se del caso, l'acconto anticipato dovuti dalle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 che fanno parte dello stesso gruppo sono riscossi presso soggetto obbligato al pagamento del contributo di tale gruppo.

8. Fatto salvo ogni altro rimedio esperibile dal Comitato, in caso di pagamento parziale, mancato pagamento o mancato rispetto delle condizioni di pagamento indicate nell'avviso di pagamento del contributo, sull'importo in essere del contributo individuale annuale e, se del caso, dell'acconto anticipato maturano interessi giornalieri a un tasso pari al tasso di rifinanziamento principale della BCE maggiorato di 8 punti percentuali dalla data di esigibilità del pagamento.";

5) l'articolo 9 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I pagamenti dei contributi individuali annuali e acconti anticipati dovuti e degli eventuali interessi di mora a norma dell'articolo 8, paragrafo 8, possono essere oggetto di esecuzione forzata.";

6) è inserito il seguente articolo 14 bis:

"Articolo 14 bis

Disposizioni transitorie per l'esercizio finanziario 2021

Nel 2021 il Comitato calcola i contributi individuali annuali dovuti per l'esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati forniti dalla BCE al Comitato nel 2019 e di ogni successivo aggiornamento conformemente all'articolo 6. Nel 2022 il Comitato ricalcola i contributi individuali annuali dovuti per l'esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati forniti dalla BCE al Comitato nel 2021 conformemente all'articolo 6. L'eventuale differenza tra l'importo originariamente calcolato per l'esercizio finanziario 2021 e l'importo ricalcolato è saldata/compensata in sede di calcolo dei contributi individuali annuali dovuti per l'esercizio finanziario 2022."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11.2.2021

Per la Commissione La presidente

Ursula VON DER LEYEN

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