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STATUTO DEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI

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Academic year: 2022

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STATUTO

DEL COMUNE DI

GUARDIA SANFRAMONDI

(2)

INDICE

Art. Pag.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI CAPO I

L’AUTONOMIA COMUNALE, LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE, LO STATUTO, I REGOLAMENTI

1 Autonomia Comunale ………...……… 1

2 Elementi Distintivi: Sede - Stemma - Gonfalone – Territorio ……….. 1

3 Lo Statuto ……….………….… 1

4 I Regolamenti Comunali ………... 2

CAPO II RUOLO E FUNZIONI GENERALI DELL’ENTE 5 Finalità .………. 2

6 Tutela della Persona ……….. 2

7 Tutela del Patrimonio Naturale, Storico ed Artistico ……….………... 3

8 Promozione dell’Istruzione, dei Beni Culturali, dello Sport e del Tempo Libero ……… 3

9 Cittadinanza onoraria ……… 3

10 Assetto ed Utilizzazione del Territorio ………. 4

11 Sviluppo Economico ………. 4

12 Sicurezza Sociale ……….. 4

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE CAPO I NORME GENERALI 13 Organi ……… 6

14 Deliberazioni degli Organi Collegiali ………... 6

15 Codice di Comportamento ……… 6

16 Spese Propaganda Elettorale ………. 6

17 Trasparenza dell’operato degli Eletti e dei Nominati ………... 6

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE 18 Elezione, durata in carica, composizione e scioglimento ………. 7

19 Insediamento del Consiglio ………... 7

20 Consiglieri - Dimissioni e Decadenza ………... 7

21 Consigliere Anziano ……….. 8

22 Prerogative e doveri dei Consiglieri ……….. 8

23 Dovere di Astensione ……… 8

24 Gruppi Consiliari ……….. 8

25 Il Presidente del Consiglio Comunale Elezione - Funzioni - Competenze ………... 9

26 Convocazione del Consiglio- Validità delle Sedute ………. 9

27 L’attività di Indirizzo Politico-Amministrativo ……… 9

28 Attività di Controllo del Consiglio ………... 10

29 Il Programma di Mandato ………. 10

30 Autonomia Organizzativa e Funzionale del Consiglio ………. 10

31 Conferenza dei Capigruppo ……….. 10

32 Commissioni Consiliari - Istituzione ……… 11

33 Poteri delle Commissioni ……….. 11

34 Regolamento Interno ………. 11

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Art. Pag.

CAPO III

IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SEZIONE I

LA GIUNTA COMUNALE

35 Nomina, Composizione e Presidenza della Giunta Comunale ………. 12

36 Assessore Anziano ……… 12

37 Durata in Carica e decadenza della Giunta ………... 12

38 Cessazione dalla carica dei singoli componenti la Giunta Comunale ……….. 12

39 Funzionamento della Giunta Comunale ……… 13

40 Competenza della Giunta Comunale ………. 13

SEZIONE II IL SINDACO 41 Il Sindaco ……….…. 14

42 Elezione e durata in carica ……… 14

43 Cessazione dalla carica ………. 14

44 Mozioni di sfiducia ………... 14

45 Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale ……… 15

46 Delega delle funzioni ……… 15

47 Rappresentanza dell’ente ……….. 15

48 Attribuzioni di vigilanza ………... 16

49 Il Vicesindaco ………... 16

50 Nomina e designazione di rappresentanti ………. 16

51 Assemblee dei consorzi per la gestione associata dei servizi ………... 16

52 Servizio Sanitario Nazionale - Partecipazione alla Conferenza dei Sindaci ………. 17

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DIRIGENZA, PERSONALE CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 53 Principi e criteri direttivi ………... 18

54 Organizzazione degli Uffici e del Personale ………. 18

55 Controllo interno ………... 19

CAPO II IL SEGRETARIO GENERALE 56 Segretario Generale: Nomina, Revoca, Funzioni ……….. 19

CAPO III DIRIGENZA 57 La Dirigenza ……….. 19

58 Contratti a tempo determinato ………... 20

59 Incompatibilità ……….. 20

60 Incarichi esterni ………. 20

CAPO IV RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE 61 Responsabilità verso il Comune ……… 20

62 Responsabilità verso i terzi ………... 21

63 Responsabilità dei Contabili ………. 21

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI CAPO I FORME DI GESTIONE 64 Servizi Pubblici Comunali ……… 22

65 Gestione in economia ……… 22

66 Concessione a terzi ……… 22

67 Le Aziende Speciali ……….. 22

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Art. Pag.

68 Istituzioni ……….. 23

69 Nomina e revoca degli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni ………. 23

70 Scioglimento degli Organi ……… 23

71 Società per Azioni ………. 24

CAPO II FORME ASSOCIATIVE, DI COOPERAZIONE ED ACCORDI DI PROGRAMMA 72 Convenzioni ……….. 24

73 Consorzi ……… 24

74 Accordi di Programma ……….. 25

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 75 La Partecipazione dei Cittadini ………. 26

76 Istanze-Petizioni ……… 26

77 Proposte di Iniziativa Popolare ………. 26

78 Reclami ………. 26

79 Consultazioni ……… 26

80 Albo delle Associazioni ……… 27

81 Azione Popolare ……… 27

82 Consulte ……… 27

83 Forum dei Giovani ……… 28

84 Referendum ………... 28

85 Regolamento di Partecipazione ………. 29

CAPO II INFORMAZIONE, TRASPARENZA, ACCESSO AI PROCEDIMENTI, SEMPLIFICAZIONE 86 Pubblicità e semplificazione degli atti amministrativi ……….. 29

87 Diritto di accesso agli atti ……….. 29

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO CAPO I L’AUTONOMIA FINANZIARIA 88 Autonomia finanziaria del Comune ……….. 31

CAPO II LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 89 La gestione del patrimonio ……… 31

CAPO III PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 90 Bilancio di Previsione ………... 32

CAPO IV REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DELLA GESTIONE 91 Rendiconto della gestione ………. 32

92 Attività Contrattuale ……….. 32

93 Il Collegio dei Revisori dei Conti ………. 32

94 Controllo di Gestione ……… 33

CAPO V CONTABILITÀ E TESORERIA 95 Servizio Tesoreria ………. 33

96 Disciplina della Contabilità ………... 33

TITOLO VII RAPPORTI CON ALTRI ENTI 97 Partecipazione alla Programmazione ……… 35

(5)

Art. Pag.

TITOLO VII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

98 Iniziativa per il mutamento delle Circoscrizioni Provinciali ……… 35

99 Pareri Obbligatori ……….. 35

100 Il Difensore Civico ……… 35

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 101 Revisione dei Regolamenti e disciplina transitoria ………... 37

102 Approvazione modifica ed abrogazione dello Statuto ……….. 37

103 Verifica Statuto e Regolamenti ………. 37

104 Entrata in vigore ……… 37

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TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I

L’AUTONOMIA COMUNALE, LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE, LO STATUTO, I REGOLAMENTI

ART. 1

AUTONOMIA COMUNALE

1. Il Comune di Guardia Sanframondi è un Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto che costituiscono per i cittadini garanzia di democrazia, libertà, partecipazione ed efficienza dei servizi.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, alla quale ispira e rende conformi lo Statuto ed i Regolamenti che costituiscono l’ordinamento generale della comunità.

3. L’esercizio dell’autonomia normativa, relativa alle funzioni impositive e finanziarie, è effettuato tenendo conto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. L’autonomia conferisce agli organi elettivi e alla dirigenza dell’organizzazione dell’Ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo Statuto ed i Regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione.

ART. 2

ELEMENTI DISTINTIVI: SEDE - STEMMA - GONFALONE – TERRITORIO

1. La sede del Comune di Guardia Sanframondi è situata nel capoluogo; possono essere aperti uffici distaccati anche in altre località del territorio comunale.

2. Il Comune ha, come suo segno distintivo, un proprio gonfalone, rappresentato da un drappo rettangolare di fondo azzurro, bordato e frangiato d'oro, caricato al centro dello stemma

comunale munito dei suoi ornamenti sovrastante la dicitura ricamata in oro "Comune di Guardia Sanframondi, ed un proprio stemma costituito da un’immagine raffigurante tre torri con alla cima di quella centrale un uccello.

3. Il Comune, in base alle disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale, disciplina l’uso dello Stemma e del Gonfalone in cerimonie e manifestazioni pubbliche, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio qualora sussistano particolari motivi di carattere culturale, sociale o umanitario, e le relative modalità.

4. Il territorio del Comune di Guardia Sanframondi, costituito dal Capoluogo e dalle frazioni storicamente individuate, ha una estensione di Kmq. 20 di cui Kmq. 158,60 classificati zona montana, a norma della legge 3.12.1971, n. 1102 e successive modifiche. 6. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale possono essere apportate con legge regionale, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune mediante referendum. I paesi confinanti sono: Cerreto Sannita, Castelvenere, Solopaca, San Lorenzo Maggiore.

ART. 3 LO STATUTO

1. Lo Statuto è l’atto fondamentale che garantisce e regola l’autonomia organizzativa del Comune e l’esercizio, per la comunità Guardiese, delle funzioni che allo stesso competono nell’ambito dei principi fissati dal Testo Unico.

2. Lo Statuto, liberamente definito, nel pieno rispetto della Legge, dal Consiglio Comunale, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell’autonomia locale, determina l’ordinamento generale del Comune, ed in particolare definisce le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.

3. Il Consiglio Comunale adegua periodicamente lo Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza tra le norme dallo stesso stabilite e le condizioni sociali, economiche e civili

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della comunità rappresentata.

ART. 4

I REGOLAMENTI COMUNALI

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune formati ed approvati dal Consiglio, al quale compete l’adozione, la modifica e l’abrogazione.

2. E’ attribuita alla competenza della Giunta l’adozione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dalla normativa comunitaria e secondo le disposizioni del presente statuto, il Consiglio Comunale adotta i regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l’esercizio delle funzioni.

4. I regolamenti divenuti esecutivi ai sensi della legge sono pubblicati all’albo pretorio nei termini legali previsti ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

CAPO II

RUOLO E FUNZIONI GENERALI DELL’ENTE

ART. 5 FINALITA’

1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico; sancisce con forza l’appartenenza a radici storiche di popolo laborioso e legato fortemente alla propria terra. Il Comune riconosce e fa propri i valori di rispetto della persona, di cui garantisce l'esercizio dei diritti individuali, della promozione del lavoro, della democrazia, della libertà, della eguaglianza, della giustizia sociale,della solidarietà, pace e non violenza sanciti dalla costituzione repubblicana.

2. Per i fini di cui al precedente comma 1, favorisce e sviluppa, anche attraverso forme di collaborazione previste dalla Legge e dal presente Statuto, rapporti con le altre istituzioni civili e religiose presenti nel territorio, con altri Enti locali, per la realizzazione di interessi comuni e può aderire ad associazioni nazionali ed internazionali ritenute idonee a garantire la tutela e la promozione degli interessi delle comunità locali.

3. Secondo il principio di sussidiarietà, il Comune riconosce il diritto dei cittadini singoli o associati di rispondere alle esigenze della comunità, ne favorisce le iniziative qualora rientrino nell’ambito delle proprie finalità, principi e programmi, specificando criteri di verifica e di controllo.

4. Il Comune promuove e sostiene iniziative intese a rafforzare la solidarietà fra popoli attraverso eventuali forme di cooperazione con organizzazioni europee ed internazionali ed attua forme di scambi e gemellaggi con città che abbiano caratteristiche comuni sia storiche che culturali.

5. In attuazione dei principi costituzionali, l'Amministrazione Comunale: a) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione; b) ripudia ogni forma di razzismo, di violenza e di guerra e si adopera concretamente per la pace; c) favorisce l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini stranieri, a cui garantisce, nel rispetto delle disposizioni di legge, condizioni di permanenza improntate alla civile convivenza e all’integrazione in una moderna società multietnica. Adotta come valore il rispetto delle differenze culturali, etniche e religiose, per la crescita e lo sviluppo interculturale della comunità; d) promuove azioni positive per favorire possibilità di realizzazione sociale e pari opportunità per le donne e per gli uomini, anche attraverso un'organizzazione dei servizi e dei tempi della vita urbana adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti . 6. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; opera per la tutela del diritto al lavoro,alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente, nonché per la promozione delle attività sportive e ricreative; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico e artistico della città e le sue tradizioni culturali.

ART. 6

TUTELA DELLA PERSONA

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1. Il Comune concorre a tutelare e garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla vita, alla maternità e paternità ed alla salute, attuando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità dell'ambiente.

2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per concorrere allo stato di benessere fisico, psichico e sociale della collettività, anche previ accordi con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, nonché con l'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.).

ART. 7

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo per eliminare le cause di inquinamento e garantire uno sviluppo ecologicamente sostenibile.

2. Tutela e valorizza il patrimonio storico, religioso e artistico, garantendone la fruibilità da parte della collettività.

ART. 8

PROMOZIONE DELL'ISTRUZIONE, DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune tutela il proprio patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume, di tradizioni e folklore locale e ne promuove lo sviluppo.

2. Incoraggia le attività sportive e favorisce in particolare quelle dilettantistiche ed amatoriali.

3. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune incentiva le libere forme associative, favorendo l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni e promuovendo la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti, assicurandone l'accesso ai cittadini.

4. Il Comune promuove la crescita culturale dei propri cittadini, favorendo l'apprendimento scolastico, sostenendo con idonei ed analoghi interventi complementari l'attività didattica di tutte le istituzioni scolastiche presenti nel territorio e dotandosi e potenziando le strutture culturali di livello superiore.

ART. 9

CITTADINANZA ONORARIA

1. La Cittadinanza Onoraria è conferita ai cittadini italiani e/o stranieri senza distinzione di nazionalità, di sesso e di religione, la cui personalità, opere e testimonianze di vita si accordino con evidenti relazioni alla storia, ai valori, alla sensibilità e agli interessi della comunità guardiese.

2. Il conferimento della Cittadinanza Onoraria è deliberato dal Consiglio Comunale per speciali e riconosciute benemerenze acquisite in base ad una delle seguenti motivazioni:

a) per l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell’amore e dell’aiuto al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi;

b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione artistica;

c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;

d) per esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Guardia Sanframondi unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini Guardiesi all’esterno la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico artistica e umana della loro terra.

3. La Cittadinanza Onoraria, nella forma del diploma di merito, è conferita dal Sindaco o suo delegato, in nome e per conto della Comunità di Guardia Sanframondi.

La proposta di conferimento può essere avanzata da chiunque ne abbia interesse e dev’essere presentata per lettera all’Amministrazione Comunale di Guardia Sanframondi, sottoscritta anche da più proponenti, completa di tutti i riferimenti bibliografici, le motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell’Amministrazione stessa.

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A tal fine il Consiglio Comunale provvede ad individuare la commissione consiliare "Cultura" quale titolare della procedura sul conferimento di cittadinanza onoraria.

La proposta a tal fine dovrà essere rimessa alla commissione stessa che ne valuta la rispondenza ai criteri fissati dal comma 2 ed esprimerà un parere motivato da inoltrare alla Giunta e al Consiglio Comunale.

La Giunta, valutati la relazione e il parere della commissione consiliare “Cultura”, esprime il proprio parere in merito all’eventuale accoglimento e trasmette la documentazione al Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva. Per il riconoscimento della cittadinanza onoraria sarà necessaria la maggioranza qualificata pari ai 4/5 dei consiglieri assegnati al Consiglio Comunale.

Presso l’Amministrazione Comunale è istituito un Albo dei Cittadini Onorari di Guardia Sanframondi a cura della Segreteria – Affari Generali con annesso Registro contenente la relativa documentazione ufficiale.

ART. 10

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio e delle risorse attraverso gli strumenti urbanistici, anche confrontandosi e collaborando con le categorie interessate e con i privati, nonché con gli Enti interessati per conseguire uniformità di indirizzo nella soluzione di problemi comuni.

2. Al fine di assicurare il diritto all'abitazione, il Comune predispone programmi di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata ed in particolar modo favorisce il recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolar modo quello prezioso del centro storico cittadino, sia pubblico che privato.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione; attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente, fluttuante e turistica.

4. Adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l’inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, delle acque, garantire la salubrità dei luoghi di lavoro ed operare per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, in caso di pubbliche calamità.

6.Predispone gli strumenti necessari finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio forestale, agricolo ed dell’area collinare.

ART. 11

SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune favorisce il coordinamento e l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo commerciale dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici, nonché degli uffici pubblici, onde garantire una migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

2. Tutela e promuove lo sviluppo di tutte le attività produttive, ivi di quelle legate alla tradizione storico, artistico, culturale del territorio, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività ed a garantire una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4. Adotta iniziative atte a valorizzare i prodotti tipici locali legati alle attività agricole ed a promuoverne la conoscenza e la diffusione.

5. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, provvedendo ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle organizzazioni economiche, sociali, sportive, ricreative e culturali operanti nel territorio.

ART. 12

SICUREZZA SOCIALE

1. Il Comune esercita, sia direttamente che in associazione con altri Enti Locali, tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza sociale.

2. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Comune opera per eliminare le cause di emarginazione sociale ed assicura interventi a favore di singoli e di determinate categorie sociali, con particolare riferimento agli anziani, ai minori ed ai soggetti portatori di handicap, agli immigrati, senza distinzione di sesso e religione. A tal fine può

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istituire e gestire apposite strutture di assistenza, nonché idonei servizi, avvalendosi anche di proprio personale dipendente con specifiche competenze nel settore sociale.

3. Il Comune favorisce e promuove l'azione delle associazioni di volontariato e delle cooperative di servizi che operano nel campo dell'assistenza sociale e può instaurare con le stesse stabili forme di collaborazione, mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

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TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I NORME GENERALI

ART. 13 ORGANI

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

2. I poteri, le funzioni, la composizione, le attribuzioni, i diritti, le prerogative, i doveri degli Organi sono stabiliti dalle Leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

4. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

5. La Giunta, organo esecutivo collegiale, collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune per l’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Nei confronti dello stesso svolge attività propositive e di impulso.

ART. 14

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici.

3. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta o al consiglio, che non sia mero atto d’indirizzo, deve essere corredata: a) del parere in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio interessato b) del parere del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile qualora l’atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.

4. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dai rispettivi regolamenti.

ART. 15

CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L’attività degli eletti nello svolgimento delle loro funzioni è improntata al rispetto del Codice di comportamento relativo alla loro integrità politica, approvato dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali d’Europa.

2. Il Consiglio Comunale si attiva per adottarlo, come allegato al Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 16

SPESE PROPAGANDA ELETTORALE

1. I candidati alla carica di sindaco devono presentare, con le modalità stabilite dal regolamento, un bilancio preventivo delle spese elettorali all'atto del deposito della candidatura e delle liste ed un rendiconto delle spese effettivamente sostenute entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.

2. I documenti di cui al comma 1 sono resi noti mediante pubblicazione all'albo pretorio.

ART. 17

TRASPARENZA DELL’OPERATO DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI

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1. I consiglieri comunali, il Sindaco e gli assessori sono tenuti a rendere pubbliche, al momento dell’elezione o della nomina e per ogni anno del mandato, mediante deposito di dichiarazioni o documenti presso l'Ente, la propria situazione reddituale e patrimoniale. L’obbligo è esteso alle persone nominate in rappresentanza del Comune di cui all’art. 50.

2. Il regolamento del consiglio stabilisce in dettaglio i contenuti della dichiarazione di cui al primo comma, i documenti da allegare e i termini tassativi di presentazione ed eventuali modalità di sanzione.

3. Il regolamento determina inoltre le forme e i tempi secondo cui il Presidente del Consiglio rende pubbliche la situazione patrimoniale dichiarata da ciascun consigliere ed assessore, nonché i nominativi di coloro che non abbiano ottemperato nei termini stabiliti agli obblighi di cui al primo comma.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 18

ELEZIONE, DURATA IN CARICA, COMPOSIZIONE E SCIOGLIMENTO

1. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale e' composto dal Sindaco e da sedici consiglieri.

ART. 19

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale e' convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti; deve effettuarsi entro dieci giorni dalla convocazione e sarà presieduta dal Sindaco stesso, fino alla elezione del Presidente, di cui all'art. 25.

2 . Nel corso della seduta di insediamento il Consiglio procede ai seguenti adempimenti: a) convalida degli eletti;

b) eventuale surrogazione dei consiglieri comunali cessati dalla carica, per dimissioni volontarie, a seguito della nomina ad assessori ; c) elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale; d) giuramento del Sindaco; e) comunicazione da parte del Sindaco della nomina del vice Sindaco e degli assessori;

3. Gli atti deliberati dal Consiglio, in esecuzione degli adempimenti di cui al precedente comma 2, sono immediatamente esecutivi.

ART. 20

CONSIGLIERI - DIMISSIONI E DECADENZA

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono, senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

3. Lo stato giuridico, le cause e le modalità per la cessazione dalla carica di consigliere sono stabilite dalla legge.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale in forma scritta. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci dal momento della surrogazione. Il Presidente ne da' comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva, e comunque non oltre venti giorni dalla loro presentazione. Nel corso della stessa seduta il Consiglio procede alla surrogazione del dimissionario.

5. I consiglieri comunali che non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale comunica all’interessato l’avvio del procedimento di decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

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ART. 21

CONSIGLIERE ANZIANO

1. E’ consigliere anziano il consigliere che ha riportato alle elezioni la maggior cifra individuale, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.

2. Il consigliere anziano sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo del vice- presidente.

ART. 22

PREROGATIVE E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale; inoltre hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Il regolamento del Consiglio di cui all’art. 34, disciplina l’esercizio delle prerogative ed i termini entro i quali la giunta comunale ed il Sindaco sono tenuti a rispondere.

3. Nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento dei poteri ispettivi e di controllo. Essi, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Presidente del Consiglio comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.

Il Comune assicura l'assistenza processuale agli amministratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all' espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato e grado del giudizio, quando sussista un interesse collegato ai fini dell'Ente.

ART. 23

DOVERE DI ASTENSIONE

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua vigilanza. Parimenti debbono astenersi quando trattasi di liti e contabilità di parenti ed affini fino al 4° grado e del coniuge, nonché di conferire impieghi ai medesimi.

2. I consiglieri comunali debbono, altresì, astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni ed appalti di opere nell'interesse del Comune o di enti soggetti alla sua vigilanza ed amministrazione.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante tutta la trattazione degli affari.

ART. 24

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi composti, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione, unitamente alla indicazione del nome del capogruppo al Presidente del Consiglio Comunale che ne prende atto e ne da' comunicazione agli uffici di Segreteria.

2. Ai gruppi consiliari sono fornite sedi, strutture ed attrezzature di supporto, anche di uso promiscuo, idonee a consentire lo svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

3. Per l’attività dei gruppi consiliari è impegnato idoneo personale per il supporto giuridico, tecnico e amministrativo necessario all’espletamento dei diritti scaturenti dall’esercizio del mandato.

4. Nel bilancio del Comune è previsto uno specifico fondo per il funzionamento dell’attività del consiglio e dei gruppi; il fondo è finalizzato allo svolgimento dell’attività istituzionale, in relazione alla consistenza numerica dei gruppi. Il fondo è determinato annualmente tenendo conto delle linee generali del bilancio, sentita la conferenza dei capigruppo. La gestione del fondo è disciplinata secondo quanto disposto dal regolamento del consiglio.

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ART. 25

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ELEZIONE - FUNZIONI - COMPETENZE 1. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio comunale, né tutela la dignità del ruolo; lo convoca, né dirige i lavori e l’attività ed in particolare: a) Determina il calendario delle sedute e né stabilisce l’ordine del giorno. b) Assicura l’ordine dell’assemblea e la regolarità delle deliberazioni, facendo osservare la legge, lo statuto ed il regolamento, dirigendo e moderando la discussione con facoltà di sospendere e sciogliere l’adunanza, nei casi previsti dal regolamento. c) Adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell’organo d) Tutela le prerogative ed assicura l’esercizio dei diritti dei consiglieri. e) Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi e ai consiglieri circa le questioni sottoposte al consiglio. f) Cura la costituzione, vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari e può partecipare alle sedute medesime. g) Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo. h) Garantisce il rispetto dello statuto e delle norme del regolamento. i) Cura i rapporti periodici del consiglio con l’organo di revisione economico-finanziaria. j) Esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto, dal regolamento e dalle altre norme vigenti.

2. Il Presidente non può ricoprire la carica di capogruppo, salvo che appartenga ad un gruppo con un unico componente.

3. Il Presidente e’ eletto fra i consiglieri, nel corso della prima seduta dopo la convalida degli eletti, a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio; mancando il quorum dalla seconda votazione da tenersi nella stessa seduta, si procede all’elezione con i voti della maggioranza dei consiglieri.

4. Con gli stessi criteri e modalità si procede all’elezione di un Vicepresidenti che coadiuva il Presidente all’interno dell’ufficio di Presidenza e nell’esercizio delle sue funzioni e le esercitano in caso di assenza come da regolamento . In caso di assenza o impedimento del vice presidente, il presidente assente o impedito e’ sostituito dal consigliere anziano o dal consigliere che lo segue nell’ordine di anzianità.

5. Può essere proposta da 1/3 dei consiglieri una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. La mozione è iscritta all’ordine del giorno del Consiglio comunale da svolgersi entro 20 gg. dalla presentazione della mozione stessa. Si procede all’elezione del nuovo Presidente, nelLa stessa seduta consiliare, nel caso in cui la maggioranza assoluta dei consiglieri approvi la mozione di sfiducia.

ART. 26

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - VALIDITA’ DELLE SEDUTE

1. La convocazione del Consiglio Comunale e la validità delle sedute sono disciplinate dal rispetto degli articoli del relativo regolamento.

ART. 27

L’ATTIVITA’ DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. L’attività d’indirizzo politico-amministrativo, stabilita dalla legge è esercitata dal Consiglio Comunale con: a) L’adozione degli statuti e dei regolamenti dell’ente e delle Aziende speciali. b) L’approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, delle relazioni di previsione e programmatiche, di ogni altro atto della programmazione finanziaria. c) L’approvazione degli atti di programmazione urbanistica, territoriale, dell’elenco annuale dei lavori pubblici e degli altri provvedimenti attribuiti alla sua competenza dalla legge. d) L’adozione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e modificazione di forme associative. e) L’istituzione e la definizione dei compiti e delle norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione. f) L’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di Istituzioni ed Aziende Speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’Ente a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione. g) L’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. h) L’assunzione degli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza. i) La contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti consiliari fondamentali e l’emissione dei prestiti obbligazionari. j) L’assunzione di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. k) L’assunzione di acquisti e alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non né costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta comunale, del Segretario o di altri funzionari. l) La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso

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Enti, aziende, istituzioni come previsto all’art. 50. m) La promozione e la valutazione dell’esito dei referendum e la determinazione degli indirizzi di attuazione. n) Il conferimento di cittadinanze onorarie a personalità aventi particolari meriti, che non siano elettori attivi nel Comune stesso, da attribuirsi con maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri, previo parere della conferenza dei capigruppo. o) L’ approvazione di eventuali indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni sulle attività e funzioni comunali.

2. Le deliberazioni sulle materie di cui al comma 1 non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che il consiglio comunale deve ratificare nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

ART. 28

ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale esercita la funzione di controllo sull’attività comunale, su quella delle istituzioni e delle aziende, attraverso: a) La verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento, dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli assessori delle scelte effettuate con le linee programmatiche generali. b) Il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma-elenco annuale dei lavori pubblici. c) La verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obbiettivi programmati con le previsioni di bilancio. d) L’esame del rendiconto della gestione e degli allegati. e) La relazione annuale del collegio dei revisori dei conti.

ART. 29

IL PROGRAMMA DI MANDATO

1. Entro il termine di 3 mesi dall’insediamento del Consiglio il Sindaco definisce, con la collaborazione della giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al consiglio che le esamina ed approva a maggioranza dei componenti.

2. Il Sindaco, qualora lo ritenga opportuno, può consultare il Consiglio sulla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate, ricevendo indicazioni, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio stesso. Il documento contenente le linee programmatiche viene messo a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale.

3. Il Consiglio partecipa all’adeguamento e alla verifica periodica delle linee programmatiche; vigila sull’applicazione, da parte degli organi comunali, degli indirizzi generali dei piani settoriali e dei programmi deliberati. A tal fine la giunta riferisce periodicamente al consiglio sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi, sullo stato di attuazione del programma generale dell’amministrazione e dei programmi settoriali deliberati. Il regolamento stabilisce le modalità e procedure per l’esercizio del potere di controllo politico amministrativo attraverso al commissione di controllo.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare un rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento

e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 30

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL CONSIGLIO 1. Il Consiglio comunale e' dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

2. Il Consiglio dispone di una sede autonoma ed autosufficiente, nonché di proprie risorse finanziarie e tecniche idonee ad assicurarne il funzionamento.

3. Il regolamento determina le dotazioni di sedi, personale, attrezzature, risorse tecniche e finanziarie stabilmente assegnate all’attività del Consiglio, individua autonome modalità di gestione delle stesse, stabilisce l’ordinamento degli uffici attraverso i quali si articola il funzionamento dell’organo, l’attività dei suoi componenti e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

ART. 31

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

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1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. E’ costituita dal Presidente del C.C. e dai capigruppo; ai lavori partecipa il Sindaco o assessore da lui delegato.

2. La Conferenza dei Capigruppo è equiparata, a tutti gli effetti di legge, alle commissioni consiliari permanenti.

E’ organo di consulenza del presidente del consiglio e lo coadiuva nella determinazione dei lavori del Consiglio.

3. Nelle eventuali decisioni o pareri che comportino votazioni ciascun capogruppo esercita diritto di voto proporzionale al numero dei consiglieri componenti il suo gruppo.

4. Ai capigruppo sono comunicate le deliberazioni della giunta, per l’attivazione dell’eventuale controllo.

5. Le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento del consiglio.

ART. 32

COMMISSIONI CONSILIARI -ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale, entro 3 mesi dall’insediamento, istituisce con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, commissioni consiliari ordinarie, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, assicurando la presenza in esse di almeno un rappresentante per ogni gruppo, salvo diversa volontà degli interessati.. Le norme del Regolamento disciplinano il numero, la composizione, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori.

2. Ogni consigliere ha diritto di far parte di almeno una commissione . I capigruppo possono partecipare ai lavori di tutte le commissioni con diritto di parola e di proposta. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

3. E’ istituita la commissione di controllo e garanzia, che è presieduta da un consigliere di opposizione. Le modalità di elezione del Presidente, i compiti, la composizione ed il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento del consiglio.

4. Il consiglio comunale può inoltre istituire: a) Commissioni speciali per tempo limitato ed oggetti specifici. b) Commissioni d’inchiesta su eventi e materie specifiche, per le quali si manifesti l’esigenza di una relazione al consiglio, in tempi determinati e ad oggetto specifico.

5. Le commissioni d’inchiesta sono istituite dal consiglio se lo richiedono almeno 2/5 dei consiglieri, con proposta motivata alla presidenza del consiglio. Presentano al consiglio una relazione finale.

ART. 33

POTERI DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari ordinarie svolgono le seguenti funzioni: a) Esaminano gli argomenti da sottoporre a deliberazione consiliare, fornendo ai consiglieri una sede per l’informazione, la documentazione e l’approfondimento sui medesimi. Esprimono parere preventivo obbligatorio sugli atti consiliari contemplati all’articolo 27, comma 1, lettera b; b) Nel quadro della funzione di indirizzo possono assumere iniziative propositive, quale la richiesta di iscrizione di argomenti all’ordine del giorno del consiglio; c) Possono procedere ad audizioni o consultazioni del Sindaco, di singoli assessori e previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal Comune, nonché di privati cittadini o rappresentanti di associazioni.

2. Le commissioni consiliari ordinarie non hanno potere deliberativo.

3. Le commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale, dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune, informazioni, documenti e copia di atti idonei allo svolgimento delle loro funzioni.

4. I dirigenti ed i funzionari responsabili degli uffici comunali, delle aziende ed istituzioni del Comune, hanno l'obbligo di fornire a tali commissioni tutte le informazioni, gli atti ed i documenti in loro possesso. I commissari sono tenuti al segreto e all'osservanza della riservatezza circa le informazioni raccolte nell'esercizio della loro funzione, qualora le medesime abbiano carattere riservato o debbano rimanere segrete ai fini della funzionalità dell’indagine.

5. Le commissioni speciali possono avvalersi, anche in modo permanente, di consulenti e tecnici, ammessi a partecipare ai lavori senza diritto di voto. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

ART. 34

REGOLAMENTO INTERNO

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1. Le norme specifiche relative alla organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue commissioni sono contenute in un regolamento interno, approvato, o modificato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

CAPO III

IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 35

NOMINA, COMPOSIZIONE E PRESIDENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sei assessori, di cui uno su nomina del Sindaco, assume la carica di Vice Sindaco, a norma dell’art. 48 del T.U.E.L. 267/2000.

2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere. La nomina e' comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.

3. La carica di assessore non e' incompatibile con quella di Consigliere Comunale. L'assunzione della medesima non comporta la cessazione dalla carica di consigliere, eventualmente ricoperta.

4. Agli assessori e' vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza del Comune.

5. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco entro il 3 grado.

6. Gli assessori che ricoprono anche la carica di Consigliere Comunale partecipano regolarmente alle sedute del Consiglio Comunale ed intervengono con diritto di voto e concorrendo alla determinazione del quorum necessario per la validità della seduta e delle deliberazioni.

7. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità prescritti dalle vigenti norme di legge.

ART. 36

ASSESSORE ANZIANO

1. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, il sindaco assente o impedito è sostituito dall'assessore anziano.

2. La qualifica di assessore anziano e' assunta dal primo degli assessori, secondo l'ordine stabilito dal Sindaco.

ART. 37

DURATA IN CARICA E DECADENZA DELLA GIUNTA

1. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

2. La Giunta Comunale decade: a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, a norma dell'art. 43. b) a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'art. 44. c) qualora si proceda allo scioglimento del consiglio comunale.

ART. 38

CESSAZIONE DALLA CARICA DEI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE 1. L'assessore cessa singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione, decesso o revoca.

2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più assessori, il sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica

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le nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari.

ART. 39

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Le sedute della giunta sono convocate dal Sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. Su invito del Sindaco, possono prendere parte alle sedute, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, dirigenti, funzionari, esperti esterni all'amministrazione ed i revisori dei conti. Tali persone non possono essere presenti al momento del voto.

2. L'attività e' diretta e coordinata dal Sindaco, che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.

3. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli assessori può essere delegata dal Sindaco, in forma permanente o temporanea, con potere di avocazione e di riassunzione, la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee a singoli assessori, fatte salve le incompatibilità di legge e delegare ad essi la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna di sua competenza, per l’attuazione degli indirizzi di governo dell’amministrazione. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. La Giunta delibera validamente con l'intervento di almeno 4 componenti ed a maggioranza dei presenti.

6. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario, che provvede a redigere il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di astensione del Segretario Comunale, un componente della G.C. svolge temporaneamente le funzioni di Segretario.

ART. 40

COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. In generale la Giunta: a) Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano espressamente riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino, sulla base della legge e dello Statuto, nella competenza del Sindaco, del Segretario e dei Dirigenti. b) Riferisce annualmente al Consiglio per consentire l’esercizio del controllo previsto dall’articolo 29, c. 3 sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e servizi e sullo stato di realizzazione del programma generale dell’amministrazione.

2. Nell’esercizio dell’attività propositiva, la Giunta collabora con il Sindaco in particolare per: a) predisporre le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 29, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio; b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani urbanistici e territoriali, i piani di commercio ed altri atti di pianificazione generale, nonché i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e loro varianti; c) proporre i regolamenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio. d) proporre al Consiglio: - le convenzioni con altri Comuni e con al Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l’assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione; - l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale per la fruizione dei beni e dei servizi ; - la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l’emissione dei prestiti obbligazionari; - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute e le concessioni.

3. Nell’esercizio dell’attività esecutiva spetta alla Giunta assumere i seguenti atti con rilevanza esterna: a) adottare tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; b) i provvedimenti che si riferiscono alla realizzazione di opere pubbliche che non siano di competenza dei Consiglio o dei dirigenti; c) deliberazioni di convalida dei provvedimenti adottati dal Sindaco per la costituzione in giudizio del Comune; d) pareri che il Comune debba rendere ad altre Amministrazioni, che non rientrino nella specifica competenza del Consiglio Comunale; e) adeguamento delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, in relazione all'aumento del costo degli stessi e in attuazione della normativa sulla finanza locale; f) ogni altro atto a rilevanza esterna che non sia riservato dalla Legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio Comunale o non rientri nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale o dei dirigenti.

4. La Giunta può assumere, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio. Le suddette deliberazioni debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Comunale

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entro 60 giorni dalla adozione, a pena della decadenza.

SEZIONE II IL SINDACO

ART. 41 IL SINDACO

1. Il Sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali, quale organo di amministrazione, di vigilanza e con poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra. Il Sindaco in occasioni particolari può delegare il Presidente del Consiglio Comunale, un assessore o un consigliere ad indossare la fascia durante manifestazioni pubbliche.

ART. 42

ELEZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale. Le modalità di elezione ed i limiti di mandato sono stabiliti nella legge.

2 . Assume le funzioni di organo del Comune dopo la proclamazione degli eletti; esercita le attribuzioni nei servizi di competenza statale dopo aver prestato giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento.

3. Il Sindaco resta in carica fino all’assunzione delle funzioni da parte del nuovo Sindaco.

ART. 43

CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Il sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di giorni venti dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.

3. Nei casi previsti dal comma 1 la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino a tale termine Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

4. La decadenza del Sindaco è, inoltre, determinata: a) dallo scioglimento del Consiglio disposto dalle competenti autorità; b) dall'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'art. 44.

5. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

6. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

7. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

8. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ART. 44

MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati,

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senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle Leggi vigenti.

ART. 45

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

2. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

3. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

4. Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000.

5. Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio comunale.

6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

7. Adotta, con atto motivato e nel rispetto della legge, ordinanze con tingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini.

8. Se l’ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per eventuali reati in cui fossero incorse.

9. Qualora il sindaco o chi né esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per le funzioni stesse.

10. Nomina il Segretario comunale e se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, gli conferisce le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore.

ART. 46

DELEGA DELLE FUNZIONI

1. Con proprio provvedimento, il Sindaco può delegare temporaneamente lo svolgimento delle funzioni previste dagli articoli 47, 48 e 51 ad assessori e consiglieri, fatte salve le incompatibilità di legge, nonché le modalità dei cui all’articolo 39, comma 3.

2. Lo svolgimento delle funzioni previste dagli articoli 45 e 48 può essere delegato dal Sindaco a dirigenti, funzionari ed impiegati.

3. Il Sindaco può inoltre, affidare compiti ai consiglieri comunali, singolarmente o per gruppi, per il raggiungimento di uno o più obiettivi, nell’ambito di uno o più tematiche per una durata determinata o indeterminata fino alla scadenza del mandato elettorale.

ART. 47

RAPPRESENTANZA DELL’ENTE 1.Il Sindaco è il legale rappresentante dell’ente.

2. Il Sindaco può attribuire la rappresentanza legale dell’ente agli assessori in uno con la delega di cui all’art. 46 o ai consiglieri comunali. L’attribuzione è fatta con atto scritto limitatamente alle materie delegate e viene meno

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con la cessazione o revoca della delega. Gli atti di attribuzione o di delega sono pubblicati all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

3. Il Sindaco può delegare a ciascun dirigente o funzionario responsabile del tributo l’esercizio della rappresentanza dell’ente, ivi compresa quella in giudizio, nell’ambito delle competenze degli funzioni cui è preposto, per tutta la durata dell’incarico.

4. Con l’attribuzione della rappresentanza in giudizio, i dirigenti per gli atti e le attività di loro competenza, promuovono, sostengono, conciliano le liti, richiedono i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riguardanti i diritti o i beni correlati ai loro compiti.

5. Qualora la rappresentanza in giudizio del Comune, attore o convenuto, appartiene al dirigente ed al responsabile del servizio, essi, hanno il potere di conciliare e transigere, su conforme parere legale, quando trattasi di vertenza di valore non superiore a 50.000 € salvo darne contemporanea ed obbligatoria comunicazione al Sindaco.

6. Il potere di conciliare e transigere appartiene al Sindaco, con deliberazione di convalida della Giunta, su proposta del dirigente previo parere legale, allorché si tratti di vertenza d’importo superiore a 50.000 €, oppure, se inferiore, quando il dirigente non ritenga motivatamente di condividere il parere legale.

ART. 48

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le Istituzioni e le Società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

4. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.

5. Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza, quando devono essere trattate nelle stesse questioni riferibili all’ambito territoriale del Comune.

ART. 49 IL VICESINDACO

1. Il vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART. 50

NOMINA E DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI

1. Il Sindaco, entro quarantacinque giorni dall’insediamento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio e nel rispetto delle incompatibilità previste agli articoli 23 e 35 comma 4 , provvede alla nomina, alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

2. I soggetti del comma 1 rendono pubblica la propria situazione patrimoniale, ai sensi dell’articolo 17.

ART. 51

ASSEMBLEE DEI CONSORZI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI

1. Il Sindaco è membro di diritto delle assemblee dei Consorzi per la gestione associata dei servizi che non hanno carattere imprenditoriale. Può delegare a partecipare alle assemblee, con tutti i suoi poteri , un assessore o consigliere comunale, dallo stesso prescelto.

(22)

ART. 52

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DEI SINDACI 1. Il Sindaco partecipa alla Conferenza dei sindaci preposta al servizio sanitario nazionale rendendosi interprete delle necessità della popolazione del comune relativamente alle modalità di effettuazione dei servizi, al funzionamento dei presidi, alle attività iniziative interventi finalizzati alla protezione e cura della salute dei cittadini.

2. Riferisce periodicamente alla Giunta sull’attività svolta e valuta con la stessa le problematiche che più direttamente interessano la popolazione del Comune.

3. Il Sindaco provvede al coordinamento con l’azienda sanitaria locale delle prestazioni sociali a carattere sanitario di competenza comunale.

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