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ASSOCIAZIONE CIACIAREM UN CICININ STATUTO

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Academic year: 2022

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ASSOCIAZIONE “CIACIAREM UN CICININ”

STATUTO

I – DISPOSIZIONI GENERALI

art.1 Costituzione

1.1 In data 06/12/2010 si è costituita con sede in Zelo Surrigone (Mi) , c/o Centro Socio Ricrea- tivo del Comune di Zelo Surrigone, via Provinciale, 23 l'associazione senza scopo di lucro de- nominata

“Associazione Ciciarem un cicinin”

, di seguito detta associazione.

1.2 L'associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge re- gionale del volontariato 22/93.

1.3 I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vi- ta dell’associazione stessa.

1.4 La durata dell’associazione è illimitata (se limitata indicare la durata concordata).

1.5 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

art.2 Finalità

2.1 L’associazione, senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attra- verso lo svolgimento di attività nei settori di promozione della cultura, dell’arte e dell’integrazione sociale.

2.2 Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalen- te delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

2.3 L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà com- piere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

2.4 L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vi- gente.

2.5 L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

2.6 L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, promuovere e costituire direttamente altre organizzazioni dedicate alle medesime finalità.

2.7 È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associa- zione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero ac- cessorie in quanto integrative delle stesse.

2.8 L’associazione è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto e seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicem- bre 1997, n. 460.

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2.9 L'associazione ha durata illimitata.

art.3 Attività

Per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente art.2, l’associazione potrà svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

3.1 istituire e/o gestire spazi di socializzazione e animazione, manifestazioni ludiche e culturali, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e la solidarietà sociale;

3.2 promuovere e incentivare iniziative per il coinvolgimento della terza età in attività di utilità sociale e culturale e per il recupero e la valorizzazione di un patrimonio di valori, di sapienza e di saggezza da tramandare alle nuove generazioni;

3.3 promuovere, programmare ed organizzare attività socio educative e di formazione culturale (corsi, visite guidate, viaggi, conferenze, congressi, dibattiti, studi, ricerche, ecc.) per la divul- gazione di una cultura attenta alla valorizzazione della persona, nonché dell’ambiente, della natura, del patrimonio storico-artistico;

3.4 gestire direttamente o indirettamente servizi di assistenza a favore di persone in stato di di- sagio sociale per età, condizioni economiche, stato di salute, o altro ancora, da realizzarsi an- che in convenzione con Enti pubblici e con realtà private;

3.5 effettuare assistenza domiciliare, trasporto, analisi e eventuale organizzazione di servizi indi- viduali atti a risolvere particolari stati di grave disagio motorio permanente o occasionale;

3.6 elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale con particolare attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;

3.7 attuare iniziative per migliorare le condizioni di vita di persone che soffrono il disagio e l’emarginazione;

3.8 promuovere e/o gestire, stipulare convenzioni, istituire e consolidare rapporti di collabora- zione e di interscambio con le realtà locali e di altri paesi impegnate nel sociale, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, le Biblioteche, le Associazioni di solidarietà sociale e le Amministra- zioni di Comuni, Province e Regioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;

3.9 pubblicare atti di convegni, seminari, studi e ricerche compiuti;

3.10 partecipare a bandi e richieste di finanziamento promosse da enti pubblici e privati a qualsiasi livello;

3.11 effettuare raccolte pubbliche di fondi;

3.12 svolgere qualsiasi altra attività connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il perseguimento delle finalità associative.

II – ASSOCIATI O SOCI art.4 Soci

4.1 L’associazione di compone di un numero illimitato di soci.

4.2 I soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari:

4.2.1 Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione e han- no dato concretezza all’iniziativa. Salvo diverse indicazioni, i Soci Fondatori sono com- pletamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari

4.2.2 sono Soci Ordinari coloro che, persone fisiche o giuridiche, si riconoscono nei fini dell’Associazione, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento de- gli scopi istituzionali, la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo ed ab- biano pagato le relative quote associative annuali.

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4.2.3 sono Soci Sostenitori coloro che, persone fisiche o giuridiche, sostengono l’attività dell’associazione con una quota associativa pari o superiore a dieci volte la quota dei Soci Ordinari. I Soci Sostenitori sono completamente equiparati ai Soci Ordinari 4.2.4 sono Soci Onorari o Benemeriti le persone fisiche o giuridiche elevate a tale rango dal

Consiglio Direttivo che si siano distinte per particolari benemerenze acquisite nel campo della cultura e delle attività pubbliche. Essi non sono tenuti al pagamento di alcuna quota, non hanno diritto di voto, né di accedere alle cariche sociali.

4.3 All’Associazione possono anche iscriversi, in qualità di Socio Sostenitore: Enti, Istituzioni e As- sociazioni purché le loro finalità siano compatibili con il presente Statuto ed in tal caso la qua- lifica di Socio è assunta dal rappresentante legale pro-tempore dell’Ente iscritto o da persone da lui espressamente delegata che non risulti socio dell’associazione a titolo individuale.

4.4 Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso.

4.5 Le attività di cui all’art.3 del presente statuto sono svolte dall’Associazione tramite le presta- zioni fornite dai propri aderenti o da esperti o collaboratori esterni nominati dal Consiglio Di- rettivo per particolari iniziative o attività di supporto. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono es- sere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

4.6 E’ prevista la possibilità di rendere partecipi a singole iniziative e attività soggetti non Soci. Es- si, qualificati come Ospiti, non godono dei diritti dei Soci e non votano nell’Assemblea. La qua- lifica si perde con il termine dell’attività alla quale essi partecipano.

art.5 Doveri dei Soci

5.1 Ogni Socio per consapevole accettazione assume l’obbligo di

 osservare lo Statuto e le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;

 tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull’Associazione o dei suoi rappresentanti;

 versare la quota annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, per tutta la durata del vincolo associativo, ad esclusione dei Soci Onorari;

 cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l’Associazione si è costituita, sotto il coor- dinamento del Consiglio Direttivo;

 il domicilio legale di ogni socio per quanto concerne i rapporti con l’associazione sarà quello risultante dal libro dei soci; è obbligo di ciascun socio comunicare a mezzo lettera, fax o e- mail eventuali variazione del proprio domicilio.

art.6 Diritti dei Soci

Fermi restando diritti e doveri espressamente indicati, l’associazione garantisce a tutti gli associati la disci- plina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rap- porto medesimo, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo:

6.1 per tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote sociali, il diritto a parteci- pare alle assemblee, a votare direttamente o per delega per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci, per la nomina degli organismi direttivi e per tutte le deliberazioni adottate dall’assemblea dei soci, a recedere dall’appartenenza all’associazione, ad essere eletti alle cariche sociali, con esclusione dei Soci Onorari o Bene- meriti;

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6.2 il diritto di voto all’assemblea ordinaria o straordinaria può essere espresso trascorsi centot- tanta giorni dall’iscrizione nel libro dei soci;

6.3 gli eventuali soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri soci, ivi compreso il diritto di partecipare in assemblea, ma potranno esercitare il diritto di voto in as- semblea soltanto al compimento della maggiore età, senza che peraltro vi sia la necessità di un’apposita delibera assembleare autorizzativa.

art.7 Ammissione dei Soci

7.1 L’ammissione dei nuovi Soci Ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di vo- ti, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda;

7.2 per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposi- to modulo, consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta al Consiglio Diretti- vo dell'Associazione;

7.3 per la decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o del timbro postale.

7.4 In caso di accettazione della domanda, il socio ammesso dovrà versare la quota sociale an- nuale entro 15 giorni dalla data di accettazione che verrà comunicata al diretto interessato tramite lettera, fax o e-mail;

7.5 se il richiedente non è ammesso, il Consiglio Direttivo comunica l’esito senza l’obbligo di indi- carne i motivi.

art.8 Quota Sociale

8.1 La quota sociale a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo, è annuale e viene comunica- ta direttamente ai soci; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio o di scioglimento dell’associazione per qualsiasi ragione.

8.2 L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori ri- spetto al versamento della quota annua. E’ comunque facoltà degli associati di effettuare ver- samenti ulteriori, che saranno comunque a fondo perduto.

8.3 Le quote sociali sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non so- no rivalutabili.

8.4 In caso di ritardata pagamento della quota associativa di più di sessanta giorni rispetto al ter- mine fissato, si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita al punto 9.4 del presente statuto

8.5 I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

art.9 Cessazione della qualità di socio

9.1 Gli associati cessano di appartenere all’associazione, oltre che per morte, per dimissioni o de- cadenza.

9.2 La qualità di socio non è trasmissibile e la quota associativo non è rimborsabile.

9.3 Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato. Il re- cesso deve essere comunicato per iscritto al Presidente dell’associazione ed ha effetto imme- diato.

9.4 La decadenza o esclusione di un socio dall’associazione è deliberata per gravi motivi dal Con- siglio Direttivo a maggioranza assoluta e con voto segreto ed è insindacabile. Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

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9.4.1 ripetute violazioni delle norme dello statuto, nonché di quanto disposto dal Consi- glio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;

9.4.2 morosità in caso di mancato o ritardato versamento delle quote e ogni altro versa- mento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea;

9.4.3 azioni che arrechino pregiudizio agli scopi e al patrimonio dell’associazione o volte alla diffamazione dei suoi rappresenti o altri associati.

9.5 Prima di procedere all’esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli adde- biti che gli vengono mossi, invitandolo a presentarsi dinanzi al Consiglio Direttivo per consen- tirgli facoltà di replica. Il provvedimento deliberato dal Consiglio direttivo ha validità immedia- ta.

9.6 L’invito a presentarsi e la decadenza sono comunicati al socio interessato a mezzo lettera rac- comandata con avviso di ricevimento.

9.7 Il venire meno della qualifica di Socio, sia per recesso sia per esclusione, non comporta alcun diritto alla restituzione delle quote associative versate, né sul patrimonio dell’Associazione.

art.10 Esonero di responsabilità

10.1 L’atto dell’iscrizione del Socio manleva espressamente l’Associazione, nonché i rispettivi diri- genti, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante o dopo ogni attività o manifestazione sociale.

III – ORGANI SOCIALI art.11 Norme elettorali

11.1 Il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti sono eletti dall’assemblea dei Soci sulla base di un’unica lista predisposta in ordine alfabetico dalla Commissione elettorale nella quale sono compresi i Soci maggiorenni candidati o candidatisi direttamente.

11.2 Ogni votante deve esprimere il numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite.

11.3 Qualsiasi socio maggiorenne in regola con il versamento della quota sociale può essere candi- dato o candidarsi. Per farlo deve presentare domanda scritta almeno una settimana prima della votazione, per permettere l’affissione di una lista di persone eleggibili.

11.4 Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà al ballottaggio.

11.5 Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno due mesi prima della data fissata per l’Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.

art.12 Organi dell’Associazione

12.1 Sono organi dell'associazione:

12.1.1 l'Assemblea dei soci;

12.1.2 il Consiglio Direttivo;

12.1.3 il Presidente;

12.1.4 il vice-presidente 12.1.5 il Segretario-Tesoriere 12.1.6 il Revisore Unico dei conti.

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IV – ASSEMBLEA

art.13 Assemblea dei soci

13.1 L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci Ordinari o equiparati, secondo quanto definito all’art.6, in regola con il versamento della quota sociale entro il termine fissato dal presente Statuto, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

13.2 Essa è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il mese di aprile di ogni an- no, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da al- meno un terzo degli associati in regola con il versamento della quota sociale entro il termine fissato dal presente Statuto; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma c), alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

13.3 Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indi- cante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).

13.4 In prima convocazione l’assemblea ordinaria o straordinaria è valida se è presente la maggio- ranza dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convo- cazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

13.5 Sono ammesse deleghe esclusivamente tra soci ed ogni socio non potrà rappresentare per delega più di due soci.

13.6 Le deliberazioni sono valide qualora riportino il voto favorevole della maggioranza semplice (la metà più uno) dei votanti.

13.7 Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appel- lo nominale o per voto scritto, a insindacabile scelta del presidente dell’Assemblea, fatta ec- cezione per votazioni riguardanti persone fisiche e per l’elezione del Consiglio Direttivo, per le quali è necessaria la segretezza del voto.

13.8 Per le modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell’associazione sarà tuttavia necessario il vo- to favorevole di almeno due terzi degli associati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua vece dal Vice Presidente. Il Segre- tario, o in sua assenza altra persona nominata temporaneamente dal Presidente, provvede alla redazione e trascrizione del verbale di ciascuna assemblea sul Libro delle assemblee, costituito anche da fogli mobili redatti a computer, da tenere presso la sede dell’associazione a disposizione di qualunque socio ne faccia richiesta di consultazione e copia.

art.14 Competenze dell’Assemblea ordinaria

14.1 L’assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto:

14.1.1 elegge i membri del Consiglio Direttivo;

14.1.2 elegge il Revisore Unico dei conti;

14.1.3 delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione

14.1.4 determina eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dagli associati per i compiti a loro assegnati (art. 4.5);

14.1.5 approva il rendiconto economico e finanziario entro il 30 aprile di ogni anno;

14.1.6 approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo 14.1.7 approva l’eventuale regolamento interno

14.1.8 delibera su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall’Assemblea straordinaria.

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art.15 Competenze dell’Assemblea straordinaria 15.1 L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

15.1.1 eventuali modifiche dello Statuto sociale (con eccezione per presente articolo, fatta salva diversa numerazione);

15.1.2 scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio.

V – CONSIGLIO DIRETTIVO art.16 Nomina e composizione

16.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 5 membri.

16.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni dal momento della sua elezione ed i suoi mem- bri possono essere rieletti.

16.3 In caso di Consiglieri dimissionari o che comunque rendessero vacante la loro carica prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per coop- tazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato spettante al Consigliere sostituito. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a me- no di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e dovrà essere rieletto. Il Consiglio Direttivo decaduto rimarrà comunque in carico per lo svolgimento degli atti di ordi- naria amministrazione e dovrà convocare senza indugio l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

16.4 Esso può cooptare altri 2 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

16.5 Tutti i consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate che dovessero affrontare nell’espletamento del loro mandato, nei termini fissa- ti dall’Assemblea dei Soci.

16.6 Il Consiglio Direttivo, all’atto dell’elezione, dichiarata chiusa l’Assemblea dei Soci, provvede a nominare tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere del Consiglio Direttivo e dell’Associazione stessa.

16.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi.

16.8 Il Consiglio Direttivo può nominare una segretaria tecnica, al di fuori del medesimo, per colla- borare a supporto delle varie iniziative.

16.9 I consiglieri che per 3 (tre) riunioni consecutive siano assenti ingiustificati decadono dal loro mandato e surrogati come sopra previsto. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio a mag- gioranza dei componenti su contestazione del Presidente e udito il Consigliere interessato.

16.10 All’atto della costituzione il Consiglio Direttivo ed il Presidente sono nominati dai Soci Fonda- tori.

art.17 Convocazione del Consiglio Direttivo

17.1 Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indi- cante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).

17.2 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno tre componenti su richiesta moti- vata; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma a), alla convo- cazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla con- vocazione.

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17.3 Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei compo- nenti.

art.18 Competenze del Consiglio Direttivo

18.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle deliberazioni assembleari ed investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordina- ria e straordinaria. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, ad esclusione del punto 18.2.1.

18.2 Il Consiglio Direttivo:

18.2.1 nomina nel suo seno a maggioranza assoluta il Presidente, il Vice Presidente, il Se- gretario ed il Tesoriere del Consiglio Direttivo e dell’Associazione stessa;

18.2.2 formula il programma annuale, fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuta- ri, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione delle stesse;

18.2.3 decide in merito alla destinazione delle risorse economiche e su ogni provvedimento ritenuto utile per il buon andamento dell’Associazione e per la realizzazione degli scopi associativi, nonché su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario per la gestione dell’Associazione, senza limiti di sorta;

18.2.4 assume il personale dipendente, stipula contratti di collaborazione, conferisce man- dati di consulenza;

18.2.5 apre rapporti con gli istituti di credito 18.2.6 convoca l’Assemblea dei Soci:

18.2.7 nomina le cariche sociali non elettive (segretaria tecnica, esperti); conferisce incari- chi per il raggiungimento dei fini statutari o in attuazione delle delibere dell’Assemblea o del Consiglio;

18.2.8 esamina e delibera circa l'ammissione, la sospensione o l'espulsione dei Soci a nor- ma degli articoli del presente statuto e sull'adozione di provvedimenti disciplinari;

18.2.9 elabora il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entra- ta relative all’esercizio precedente e lo sottopone al Revisore dei Conti entro il 31 marzo di ogni anno, per depositarlo presso la sede dell’associazione almeno 15 gior- ni prima dell’approvazione dell’Assemblea dei Soci che deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno:

18.2.10 approva i progetti di bilancio preventivo, che deve contenere, suddivise il singole voci, le previsioni delle spese e delle entrare relative all’esercizio annuale in corso, da presentare all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile di ogni anno;

18.2.11 stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;

18.2.12 delibera sull’adesione e partecipazione ad iniziative di Enti ed Istituzioni pubbliche o privare che si interessino all’attività dell’Associazione.

18.2.13 delibera di avvalersi di eventuali apporti di terzi nella gestione delle iniziative pro- mosse dall’associazione nonché, laddove le risorse in possesso dell’associazione non fossero sufficienti, di affidare parte della realizzazione a soggetti terzi o di avvalersi di consulenze tecniche e di ricerca esterne.

18.2.14 Verifica l’osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la ri- forma ove se ne presenti la necessità.

Di ogni riunione di Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale da iscrivere nell’apposito Libro dei Ver- bali del Consiglio Direttivo, costituito anche da fogli mobili redatti a computer.

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art.19 Presidente e Vice presidente

19.1 Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da que- st'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. Dura in carica tre anni ed è rie- leggibile. Coadiuvato dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, assumendosi la responsabilità delle attivi- tà tecniche ed organizzative.

19.2 Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio; stipula contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'Associazione, sempre però in veste di rappresentante delegato dal Consiglio Direttivo a formalizzare gli atti dei quali sono corresponsabili finali tutti i Soci in solido.

19.3 Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

19.4 Convoca e presiede l'assemblea dei Soci.

19.5 Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

19.6 Conferisce al Vice Presidente ed ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

19.7 In caso di necessità e di urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

19.8 Presidente e Vice Presidente, qualora non ottemperino a quanto disposto nel precedente ar- ticolo 8, possono essere rimossi dalla carica. In tal caso saranno sostituiti dal membro più an- ziano in età in seno al Consiglio Direttivo fino alla nomina di un nuovo Presidente e/o Vice Presidente.

19.9 In caso assenza, di impedimento o di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente lo sostitui- sce, sino alla nomina del nuovo Presidente.

art.20 Segretario-Tesoriere

Il segretario collabora con il Presidente per la progettazione e realizzazione di tutta l’attività dell’Associazione. Il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio direttivo.

20.1 Verbalizza le decisioni prese nella Assemblee dei Soci e dal Consiglio Direttivo ed è responsa- bile della redazione e della conservazione dei verbali.

20.2 Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni,

20.3 Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci, prendendo visione delle di- missioni e delle esclusioni di soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali.

20.4 E’ responsabile del disbrigo della corrispondenza, delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l’attività dell’Associazione richiede.

20.5 Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell’Associazione in qualunque momento venga richiesto.

20.6 Il Segretario, d’accordo con il consiglio Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati ope- rativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività dell’Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri, ma possono essere chiamati a farne parte tutti i so- ci, senza distinzione di qualifica o di età.

20.7 In caso di sua assenza o di un prolungato impedimento viene sostituito da un Vice Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.

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20.8 Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i vari Consiglieri dello stato dei conti dell’Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finan- ziario ed economico alla data della richiesta.

20.9 Cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese e provvede alla tenuta dei regi- stri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione re- lativa.

20.10 Ha l’obbligo di predispone annualmente lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre di ogni anno, e del bilancio consunti- vo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo, per la loro approvazione entro il 30 aprile di ogni anno da parte dell’Assemblea dei Soci.

20.11 Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo ed in tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

art.21 Revisore dei conti

21.1 Il Revisore dei conti è un socio eletto dall'Assemblea dei Soci, al di fuori del Consiglio Diretti- vo. L’Assemblea elegge anche un supplente che viene chiamato a subentrare nel caso di ces- sazione dell’incarico e durerà in carica fino al termine del mandato del Revisore sostituito.

21.2 Il Revisore rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Esercita i poteri e le funzioni previsti da- gli articoli 2403 e seguenti del codice civile; accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, verifica e controfirma il bilancio consuntivo, redige la relazione da presentare all’Assemblea, accerta la consistenza di cassa e l’entità dei depositi presso gli istituti di credito, effettuando in qualsiasi momento atti di ispezione e controllo.

21.3 Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

21.4 Assiste alle riunione del Consiglio Direttivo.

art.22 Durata e gratuità delle cariche

22.1 Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

22.2 Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

22.3 Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.

22.4 E’ ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi de- liberati, nella misura e nei termini indicati dall’Assemblea dei Soci.

VI – PATRIMONIO SOCIALE art.23 Risorse economiche

23.1 L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

23.1.1 quote associative e contributi dei soci;

23.1.2 contributi dei privati;

23.1.3 contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

23.1.4 contributi di organismi internazionali;

23.1.5 donazioni e lasciti testamentari;

23.1.6 introiti derivanti da convenzioni;

23.1.7 rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

(11)

23.2 Le elargizioni in denaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettati dal Consiglio Direttivo che ne delibera l’utilizzazione, in armonia con le finalità dell’organizzazione. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

23.3 Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

23.4 Tutti i beni facenti parte del patrimonio devono essere strumentali agli scopi dell’Associazione ed eventuali utili, avanzi di gestione e fondi di riserva non possono in alcun modo essere di- stribuiti direttamente o indirettamente fra i Soci ma utilizzati per la realizzazione delle attività previste dal presente Statuto ad esse direttamente connesse, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

23.5 Le attività dell’Associazione possono formare oggetto di convenzione con Enti pubblici e ac- cordi con soggetti privati.

art.24 Bilancio e rendiconto finanziario

24.1 L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 E’ fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio dell’Associazione

24.3 Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bi- lancio Consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

24.4 Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

24.5 I bilanci devono essere depositati presso la Sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

24.6 Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

24.7 Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.

VII – DISPOSIZIONI FINALI art.25 Collegio arbitrale

25.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inap- pellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudi- cheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

25.2 Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Vigevano il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

25.3 La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte ritiene di aver subito il pregiudizio o ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

25.4 L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribu- nale di Vigevano.

25.5 L’arbitrato avrà sede in Vigevano, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come arbitrato irrituale.

(12)

art.26 Scioglimento

26.1 L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 del c.c.

26.2 Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

26.3 Se il numero dei Soci Ordinari od equiparati è inferiore a 4.

26.4 Per le altre cause di cui all’art 27 c.c.

26.5 Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato solo da un’Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno trequarti degli associati.

Essa dovrà nominare uno o più liquidatori.

26.6 In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere de- voluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, nel ri- spetto della vigenti norme di legge, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vi- gente al momento dello scioglimento. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e ri- serve agli aderenti.

art.27 Modifiche allo statuto

27.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea dal Consiglio Di- rettivo o da almeno 1/5 dei soci e devono essere inviate ai Soci almeno sessanta giorni prima dell’Assemblea.

27.2 Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno 3/5 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

art.28 Norma di rinvio

28.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizione del Codice Ci- vile in materia di Associazioni ed alla legge 11 agosto 1991 n. 266, al DLG 4 dicembre 1997 n.

460 e alla legge regionale lombarda del 24 luglio 1993 n. 22

Zelo Surrigone, 06 dicembre 2010

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